CONTRATTO DI FORNITURE
Ref. Ares(2024)6231362 - 03/09/2024
COMMISSIONE EUROPEA
CENTRO COMUNE DI RICERCA
Direzione R – Support services
Logistics
CONTRATTO DI FORNITURE
NUMERO — [completare]
1. L'Unione europea ("Unione"), rappresentata dalla Commissione europea, Centro comune di Ricerca ("amministrazione aggiudicatrice"),
rappresentata a sua volta per la firma del presente contratto dal rappresentante autorizzato indicato nel rispettivo campo sotto "FIRME",
da una parte, e
[Opzione 1: l'offerta è stata presentata da un unico offerente o da un raggruppamento di operatori economici dotato di personalità giuridica distinta:
2. [nome e cognome/denominazione o ragione sociale del contraente] [forma giuridica del contraente]
[numero d'iscrizione nel registro delle imprese oppure numero di carta d'identità o di passaporto del contraente]
[indirizzo ufficiale completo del contraente]
[OPZIONE per i contraenti con partita IVA: numero di partita IVA] ("contraente")
[Opzione 2: l'offerta è stata presentata da un raggruppamento di operatori economici privo di personalità giuridica distinta:
2. [[Inserire il nome del raggruppamento -], raggruppamento di operatori economici che ha presentato un'offerta congiunta ("raggruppamento") composto dai membri seguenti, responsabili in solido dell'esecuzione del presente contratto nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice:
[forma giuridica del contraente]
[numero d'iscrizione nel registro delle imprese oppure numero di carta d'identità o di passaporto del contraente]
[indirizzo ufficiale completo del contraente]
[OPZIONE per i contraenti con partita IVA: numero di partita IVA]
nominato[a] capofila del raggruppamento dai membri del raggruppamento che ha presentato l'offerta congiunta,
[per le offerte congiunte, ripetere le informazioni di cui sopra tante volte quanto il numero di contraenti e continuare la numerazione]
(collettivamente "contraente"),
rappresentato per la firma del presente contratto dal rappresentante autorizzato indicato nel rispettivo campo sotto "FIRME",
dall'altra,
HANNO CONVENUTO quanto segue:
1. Oggetto
Il titolo del presente contratto è: “Fornitura veicoli elettrici vari modelli”
[Lotto 1: Fornitura di n.4 autoveicoli elettrici di Categoria N1 (furgone passo corto)]
[Lotto 2: Fornitura di 2 autoveicoli ibridi "benzina/elettrico" di Categoria M1 MHEV/FHEV]
[Lotto 3: Fornitura di 3 quadricicli elettrici di Categoria L6e]
I termini e le condizioni applicabili al presente contratto sono stabiliti di seguito, nonché nelle condizioni particolari e generali e nei relativi allegati. Essi sono considerati parte integrante del presente contratto e sono letti e intrepretati come tali nell'ordine descritto nelle condizioni particolari.
2. Valore del contratto
L'importo massimo per tutti gli acquisti da effettuare nell'ambito del presente contratto è di [inserire l'importo] [inserire l'importo in lettere] [valuta].
3. Entrata in vigore e durata
Il presente contratto entra in vigore alla data della firma dell'ultima parte.
La durata massima del presente contratto è di 72 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto
4. Conto bancario
I pagamenti sono effettuati conformemente alle condizioni particolari sul seguente conto bancario:
Denominazione della banca: [completare] Denominazione esatta del titolare del conto: [completare] Numero di conto bancario: [completare].
Firme
Per il contraente | Per l'amministrazione aggiudicatrice |
[firma del contraente] Fatto il [data] | [firma dell'amministrazione aggiudicatrice] Fatto il [data] |
INDICE — CONDIZIONI PARTICOLARI E GENERALI
INDICE — CONDIZIONI PARTICOLARI E GENERALI 4
I.2. Ambito di applicazione del contratto 6
I.3. Entrata in vigore e durata 7
I.4.1. Importo del contratto e prezzi 8
I.4.2. Indice di revisione dei prezzi 8
I.4.3. Mutamento delle circostanze 8
I.5.1. Condizioni relative al conto bancario 8
I.5.5. Garanzia di esecuzione 9
I.6. Indirizzi per le comunicazioni 11
I.6.1 Comunicazione tramite sistema di scambio elettronico 11
I.6.2 Comunicazioni per posta o email 11
I.7. Trattamento dei dati personali 12
I.7.1. Trattamento dei dati personali a opera dell'amministrazione aggiudicatrice 12
I.7.2. Trattamento dei dati personali a opera del contraente 12
I.8. Recesso di una delle parti 12
I.9. Diritto applicabile e composizione delle controversie 13
I.10. Norme di sicurezza specifiche per il personale del contraente 13
I.11. Altre condizioni particolari 13
II. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FORNITURE 14
II.2. ▇▇▇▇▇ e responsabilità in caso di offerta congiunta 16
II.4. Consegna delle forniture 16
II.5. Comunicazioni tra le parti 21
II.5.1. Forma e mezzi di comunicazione 21
II.5.2. Comunicazione tramite sistema di scambio elettronico 21
II.5.3. Comunicazioni per email 22
II.5.4. Comunicazioni per posta 22
II.7. Conflitto d'interessi e interesse professionale confliggente 24
II.8. Obbligo di riservatezza 24
II.9. Trattamento dei dati personali 25
II.9.1 Trattamento dei dati personali a opera dell'amministrazione aggiudicatrice 25
II.9.2 Trattamento dei dati personali a opera del contraente 26
II.12. Cessione del contratto a terzi 28
II.14. Penale per ritardo di consegna 29
II.14.1. Ritardo di consegna 29
II.14.3. Natura della penale 30
II.15. Riduzione del prezzo 30
II.15.1. Standard qualitativo 30
II.16. Sospensione dell'esecuzione del contratto 31
II.16.1. Sospensione a opera del contraente 31
II.16.2. Sospensione a opera dell'amministrazione aggiudicatrice 31
II.17. Risoluzione del contratto 32
II.17.1. Motivi di risoluzione a opera dell'amministrazione aggiudicatrice
........................................................................................................... 32
II.17.2. Motivi di risoluzione a opera del contraente 33
II.17.3. Procedura di risoluzione 33
II.17.4. Effetti della risoluzione 34
II.18. Fatture, imposta sul valore aggiunto e fatturazione elettronica 34
II.18.1. Fatture e imposta sul valore aggiunto 35
II.18.2. Fatturazione elettronica 36
II.19. Revisione dei prezzi 36
II.20. Pagamenti e garanzie 37
II.20.5. Garanzie di prefinanziamento e di esecuzione e ritenuta di garanzia 37
II.20.6. Pagamenti intermedi e pagamento del saldo 38
II.20.7. Sospensione dei termini di pagamento 38
II.22. Controlli e revisioni contabili 41
III. CLAUSOLE SOGGETTE AD APPROVAZIONE SPECIFICA 43
I. CONDIZIONI PARTICOLARI
I.1. ORDINE DI PRECEDENZA
I seguenti documenti sono considerati parte integrante del presente contratto e vanno letti e interpretati come tali:
- condizioni principali;
- condizioni particolari;
- condizioni generali per i contratti;
- gli allegati seguenti:
Allegato I – Capitolato d'oneri (riferimento del bando di gara n. EC- JRC/IPR/2024/OP/2110 del [inserire la data]), [compresi chiarimenti, risposte a domande e rettifiche emesse dall'amministrazione aggiudicatrice durante la fase di presentazione]
Allegato II – Offerta del contraente ([per il lotto n....], riferimento n. [completare] del [inserire la data]), [compresi i chiarimenti forniti dall'offerente durante la fase di valutazione dell'offerta su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice]
Allegato III – Modulo di accettazione della fornitura
Allegato IV – Modulo di consenso per il personale in loco (e informative sulla privacy) Allegato V – Modalità per l’introduzione di materiale attraverso il varco doganale JRC Allegato VI – Clausole contrattuali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Allegato VII – Clausole contrattuali ambientali
In caso di conflitto tra le disposizioni delle condizioni principali, delle condizioni particolari, delle condizioni generali e degli allegati I e II del presente contratto, si applica il seguente ordine di precedenza:
a. condizioni principali;
b. condizioni particolari;
c. condizioni generali;
d. capitolato d'oneri (allegato I);
e. offerta del contraente (allegato II).
I.2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
L'oggetto del contratto è indicato all'articolo 1 delle condizioni principali.
Con la presentazione di un'offerta, il contraente rinuncia alle proprie condizioni. Tutti i documenti di tale natura rilasciati dal contraente (norme d'uso, termini e condizioni generali ecc.) sono considerati inapplicabili, salvo esplicita menzione nelle condizioni particolari del contratto. In ogni circostanza, in caso di contraddizione tra il presente contratto e i documenti rilasciati dal contraente prevale il presente contratto, a prescindere da qualsiasi disposizione contraria contenuta nei documenti del contraente.
I.3. ENTRATA IN VIGORE E DURATA
I.3.1 La durata iniziale dell'esecuzione del contratto è di 72 mesi dalla data indicata all'articolo 3 delle condizioni principali.
L'entrata in vigore e la durata massima del contratto, sono indicate all'articolo 3 delle condizioni principali.
Il termine di esecuzione del contratto può essere prorogato soltanto previo accordo esplicito e scritto tra le parti prima che scada detto termine.
I.3.2 L'esecuzione del contratto non può iniziare prima della sua entrata in vigore.
I.3.3 Le forniture devono essere consegnate DDP presso JRC-Ispra (condizioni Incoterms 2010).
Il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice, in anticipo, la data esatta di consegna.
Il contraente può consegnare la fornitura solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte del JRC-Ispra.
Le consegne possono essere effettuate ogni giorno lavorativo in orario di apertura normale, nel luogo convenuto come indicato nell’Allegato V.
L’accettazione della fornitura avviene tramite il Modulo di accettazione (Allegato III), debitamente firmato da entrambi parti.
I.3.4. La sospensione dell'esecuzione del contratto per cause di forza maggiore di cui alla clausola II.16 proroga automaticamente la durata del contratto di un periodo pari alla durata della sospensione.
I.3.5 Se, dopo la fine del contratto, una parte continua a adempiere i propri obblighi senza l'opposizione dell'altra parte, tale esecuzione non è e non può essere interpretata come un rinnovo del contratto.
I.3.6 Rinnovo del contratto
▇▇▇▇▇▇▇▇ non applicabile al presente contratto
I.4. PREZZI
I.4.1. Importo del contratto e prezzi
Il prezzo dovuto a norma del presente contratto, corrispondente alla durata iniziale del contratto, esclusi i rinnovi e la revisione dei prezzi, è di [importo in cifre e in lettere] EUR.
I prezzi delle forniture sono elencati nell’offerta del contraente.
I.4.2. Indice di revisione dei prezzi
Al presente contratto non si applica la revisione dei prezzi.
I.4.3. Mutamento delle circostanze
▇▇▇▇▇▇▇▇ non applicabile al presente contratto
I.5. MODALITÀ DI PAGAMENTO
I.5.1. Condizioni relative al conto bancario
I pagamenti nell'ambito del contratto devono essere effettuati sul conto bancario del contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) di cui all'articolo 4 delle condizioni principali a norma della clausola II.20, integrata dalla presente clausola e dalle relative disposizioni del contratto.
Il conto bancario è denominato in euro.
I.5.2. Prefinanziamento
Al presente contratto non si applica il prefinanziamento.
I.5.3. Pagamento intermedio
Al presente contratto non si applica il pagamento intermedio.
I.5.4. Pagamento del saldo
1. Il contraente può chiedere il pagamento del saldo conformemente alla clausola II.20.6.
Per ricevere il pagamento del saldo dovuto ai sensi del contratto, il contraente deve inviare una fattura conforme a quanto stabilito nel capitolato d'oneri e corredata dei seguenti documenti:
• Modulo di accettazione della fornitura (Allegato III) firmato dall’amministrazione aggiudicatrice
• [Allegato [inserire numero] indicante le quote dei membri del raggruppamento ai fini dell'IVA (se del caso).]]
I.5.5. Garanzia di esecuzione
Al presente contratto non si applica la garanzia di esecuzione
I.5.6. Ritenuta di garanzia
Al presente contratto non si applica la ritenuta di garanzia.
I.5.7. IVA e fatture
1. Per ottenere il pagamento o i pagamenti intermedi e/o il pagamento del saldo, il contraente deve inviare la fattura o le fatture tramite il sistema di scambio elettronico o, se l'uso di tale sistema non è stato attivato ai sensi della clausola I.6.1, tramite le modalità indicate alla clausola I.5.7(3).
2. In applicazione degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, la Commissione europea è di norma esente da diritti, tasse e imposte, compresa l’IVA. Nessuna esenzione è concessa invece per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di utilità generale.
Si invita il contraente a leggere attentamente l'articolo II.18 (Fatture e imposta sul valore aggiunto) del CQ.
Per quanto riguarda la cessione di beni legata funzionalmente allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, il Centro Comune di Ricerca di Ispra della Commissione europea è totalmente esente da diritti, imposte e tasse in applicazione delle disposizioni della Legge 1 Agosto 1960 n° 906, Articoli 5, 6 e 7 dell’Allegato F (G.U. n° 212 del 31/08/1960) e degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui Privilegi e le Immunità dell'Unione europea allegato ai trattati.
a) Se l'IVA è dovuta in Italia, il contraente emette le corrispondenti fatture senza IVA con la seguente dicitura:
Per la cessione di beni: “Operazione non imponibile ai sensi della Legge 1 Agosto 1960 n° 906, in particolare l'Allegato F, Articoli 5, 6 e 7 (G.U. n° 212 del 31/08/1960), come confermato dall'Articolo 72 del D.P.R. n° 633 del 26/10/1972 e successive integrazioni”.
Per la prestazioni di servizi: “Operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 72, comma 2) del
D.P.R. n° 633 del 26/10/1972 come modificato da ultimo dalla Legge n° 217 del 15/12/2011 (articolo 8, comma 5).”
o
b) Se l'operazione è soggetta all'IVA come acquisto locale in Belgio, l'utilizzo del presente contratto costituisce una richiesta di esenzione dall'IVA n. 450, articolo 42, paragrafo 3.3, del codice dell'IVA (circolare 2/1978), a condizione che sulla fattura figuri la seguente dicitura: "Exonération de la TVA, Article 42, paragraphe 3.3 du code de la TVA (circulaire 2/1978)".
o
c) Se l'operazione è soggetta all'IVA come acquisto locale in Lussemburgo, il contraente deve apporre alla fattura la seguente dicitura: "Commande destinée à l’usage officiel de l’Union européenne. Exonération de la TVA Article 43 § 1 k 2ème tiret de la loi modifiée du 12.02.79".
o
d). Se l'operazione è soggetta all'IVA come acquisto locale in uno Stato membro dell'Unione europea (diverso da Italia, Belgio o Lussemburgo) il cui diritto tributario ammette l'esenzione diretta dall'IVA, sulla fattura deve figurare un rimando alla normativa nazionale pertinente.
o
e) Se l'operazione è soggetta all'IVA come acquisto intracomunitario, sulla fattura deve figurare la seguente dicitura: "Esenzione IVA / Unione europea / Articolo 151 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio."
o
f) Se l'operazione è soggetta all'IVA come acquisto intracomunitario in uno Stato membro dell'Unione europea il cui diritto tributario non ammette l'esenzione diretta dall'IVA, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice il contraente le trasmette tutti i documenti giustificativi di cui questa possa aver bisogno per chiedere alle autorità fiscali il rimborso di ogni imposta, tassa e diritto versati nel corso dell'esecuzione del contratto.
3. Per essere accettabile, la fattura deve contenere le seguenti informazioni: identità del contraente; il numero di riferimento del contratto; la descrizione dei servizi; quantitativi; prezzi unitari; numero di conto bancario indicato nel presente contratto.
La fattura può essere inviata usando una delle seguenti modalità:
• Se in formato cartaceo, all’indirizzo: Commissione europea
Centro Comune di Ricerca
Ufficio Ricezione Merci – Dogana Ispra ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇
I – 21027 Ispra (VA)
• Se in formato .pdf, all’indirizzo:
▇▇▇-▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇@▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇
• (solo per fornitori / appaltatori italiani) Se si usa la Fatturazione elettronica tramite il Sistema Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate italiana (adempiendo così anche all'obbligo di “comunicare i dati sulle fatture” ai sensi dell'articolo 1, comma 3- bis, del decreto legislativo n. n.127/15), inserire:
Codice destinatario/Codice del beneficiario: 0000000
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): jrc-ispra-electronic- ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇
Sede Legale: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (▇▇) Ragione Sociale: Centro comune di ricerca
Codice Fiscale/Codice tributario: 80423250580
Il JRC non ha accesso al “cassetto fiscale”.
In caso di consegna di merce / prodotti, alla fattura elettronica inviata a SDI dovrà essere allegata una copia .pdf della fattura (copia di cortesia).
I.6. INDIRIZZI PER LE COMUNICAZIONI
I.6.1 Comunicazione tramite sistema di scambio elettronico
Dopo l'entrata in vigore e in qualunque momento durante la vigenza del presente contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può comunicare formalmente per iscritto al contraente che alcune comunicazioni saranno effettuate per via elettronica tramite il portale EU Funding & Tenders (il portale), in conformità alle condizioni generali del portale e usando i moduli e i modelli ivi forniti. È possibile accedere al portale dal seguente URL: ▇▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/. Detta comunicazione formale deve specificare se tutte o solo alcune comunicazioni nell'ambito del contratto saranno effettuate tramite il portale. Essa ha piena efficacia giuridica dalla data ivi specificata, che deve consentire un periodo ragionevole perché il contraente possa espletare tutte le procedure necessarie per avere accesso al portale. L'attivazione dell'uso del portale non deve comportare alcun costo aggiuntivo per l'amministrazione aggiudicatrice.
Se viene attivato l'uso del portale, tutte le comunicazioni specificate nella comunicazione di attivazione riguardanti l'esecuzione del presente contratto sono effettuate tramite il portale (salvo diversa indicazione esplicita dell'amministrazione aggiudicatrice o se la comunicazione tramite il portale è impedita da fattori indipendenti dalla volontà delle parti).
Le comunicazioni dei contraenti tramite il portale devono essere effettuate da persone autorizzate in conformità alle condizioni generali del portale. Per nominare le persone autorizzate a usare il portale, ciascun contraente deve aver designato, prima della data in cui prende effetto la comunicazione di attivazione, un "rappresentante nominato del soggetto giuridico (▇▇▇▇)". Il ruolo e le funzioni del LEAR sono stabiliti nella relativa lettera di nomina (cfr. condizioni generali del portale).
Se la comunicazione tramite il portale è impedita, l'amministrazione aggiudicatrice trasmette per email le istruzioni pertinenti, che possono anche essere pubblicate sul portale.
Durante la vigenza del contratto l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di ampliare ulteriormente il novero delle comunicazioni da effettuare tramite il portale (sempreché ne sia già stato attivato l'uso) o di attivare l'uso di altri sistemi di scambio elettronico senza costi aggiuntivi a suo carico.
In caso di divergenza tra le clausole delle condizioni generali del portale o di altri sistemi di scambio elettronico e quelle del presente contratto, prevalgono le clausole del presente contratto (compresi i relativi allegati).]
I.6.2 Comunicazioni per posta o email
Ai fini del presente contratto, le comunicazioni per posta o email devono essere inviate ai seguenti indirizzi:
Amministrazione aggiudicatrice: Commissione europea
Joint Research Centre
▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇-▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (▇▇)
Per questioni amministrative Direzione R – Support services Unità R.8 – Esecuzione del Budget
email: [indirizzo di posta elettronica funzionale]
Per questioni tecniche Direzione R – Support services Unità R.I.3 – Logistics
sig. ….
email: [indirizzo di posta elettronica funzionale]
Contraente (o capofila in caso di offerta congiunta):
[nome e cognome] [funzione]
[denominazione della società] [indirizzo ufficiale completo] email: [completare]
I.7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I.7.1. Trattamento dei dati personali a opera dell'amministrazione aggiudicatrice
Ai fini della clausola II.9.1:
(a) per i dati personali trattati nel contesto della gestione del contratto, il titolare del trattamento è la Commissione europea ed è contattabile al seguente indirizzo ▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇@▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇;
(b) l'informativa sulla privacy è consultabile all'indirizzo ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇- protection-public-procurement-procedures_it.
I.7.2. Trattamento dei dati personali a opera del contraente
Questa clausola non è applicabile al presente contratto.
I.8. RECESSO DI UNA DELLE PARTI
▇▇▇▇▇▇▇▇ non applicabile al presente contratto
I.9. DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
I.9.1 Il contratto è disciplinato dal diritto dell'Unione, integrato ove necessario dal diritto italiano. È esclusa l'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).
I.9.2 Il tribunale di Varese ha la giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia relativa alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del contratto.
I.10. NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IL PERSONALE DEL CONTRAENTE
I.10.1 Ai fini della presente clausola si applica la seguente definizione:
"personale": dipendenti diretti o indiretti del contraente oppure personale ingaggiato dal contraente per eseguire il contratto diretto o il CQ.
I.10.2 A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, dell'articolo 7, paragrafo 5, e dell'articolo 8 della decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41), è possibile verificare i precedenti del personale allo scopo di prevenire e controllare i rischi per la sicurezza del personale, delle risorse e delle informazioni della Commissione.
I.11. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI
▇▇▇▇▇▇▇▇ non applicabile al presente contratto.
II. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FORNITURE
II.1. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni (i lemmi sono indicati in
corsivo nel testo):
"back office": il o i sistemi interni utilizzati dalle parti per evadere le fatture elettroniche;
"comunicazione" (o "comunicare"): comunicazione fra le parti effettuata per iscritto anche per via elettronica;
"comunicazione formale" (o "comunicare formalmente"): comunicazione fra le parti effettuata per iscritto a mezzo posta o per email, che fornisce al mittente la prova inconfutabile che il messaggio è stato consegnato al destinatario;
"conflitto d'interessi": situazione in cui l'esecuzione del contratto imparziale e obiettiva da parte del contraente è compromessa o influenzata negativamente per motivi inerenti a legami familiari o affettivi, affinità politiche o nazionali, interessi economici, interesse personale diretto o indiretto del contraente, di persone collegate o del suo personale oppure di terzi in relazione all'oggetto del contratto;
"esecuzione del contratto": l'esecuzione delle mansioni e la consegna da parte del contraente all'amministrazione aggiudicatrice delle forniture acquistate;
"forza maggiore": ogni situazione o evento imprevedibile ed inevitabile, indipendente dalla volontà delle parti, che impedisce di adempiere a uno o più obblighi nell'ambito del contratto. Tale situazione o evento non deve essere imputabile a negligenza del debitore. Non si possono far valere come casi di forza maggiore le violazioni di obblighi o la negligenza dei subappaltatori, il mancato ricevimento di una fornitura, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro messa a disposizione, vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di forza maggiore;
"frode": atto od omissione commesso al fine di procurare all'autore del reato o ad altri un ingiusto profitto arrecando pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione e relativo: i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione, ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero iii) alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi, che leda gli interessi finanziari dell'Unione;
"grave illecito professionale": una violazione delle leggi o dei regolamenti applicabili o dei principi deontologici della professione esercitata da un contraente o da una persona collegata, compresa qualsiasi condotta che determini uno sfruttamento o un abuso sessuale o di altra natura, o qualsiasi condotta illecita del contraente o di una persona collegata che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave;
"informazioni o documenti riservati": ogni informazione o documento che una parte riceve dall'altra o a cui una delle parti ha accesso nel contesto dell'esecuzione del contratto. Non può contenere informazioni disponibili pubblicamente;
"interesse professionale confliggente": situazione in cui le attività professionali attuali o precedenti del contraente incidono sulla sua capacità di eseguire il contratto rispettando precise norme di qualità;
"irregolarità": ogni inosservanza di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un atto od omissione di un operatore economico, che ha o avrebbe l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio dell'Unione o a un bilancio gestito dall'Unione;
"IUE": istituzione dell'Unione europea;
"messaggio EDI" (electronic data interchange - trasmissione elettronica di dati): messaggio creato e trasmesso tramite trasferimento elettronico, da computer a computer, di dati commerciali e amministrativi secondo una norma concordata;
"persona collegata": una persona fisica o giuridica che è membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del contraente, o che ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo con riguardo al contraente;
"personale": dipendenti diretti o indiretti del contraente oppure personale ingaggiato dal contraente per eseguire il contratto;
"Portale": il portale EU Funding & Tenders; sistema di scambio elettronico gestito dalla Commissione europea e usato dalla Commissione e da altre istituzioni, organi e organismi dell'UE per la gestione dei rispettivi finanziamenti, premi e appalti;
"rete per l'interoperabilità": piattaforme di terzi indipendenti che applicano le norme e le direttive europee in materia di interoperabilità transfrontaliera in un determinato settore;
"sistema di scambio elettronico": sistema di scambio elettronico conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 148 del regolamento finanziario1;
"violazione degli obblighi": incapacità di una parte di adempiere a uno o più dei suoi obblighi contrattuali.
1 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione
n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ▇▇▇▇▇://▇▇▇-▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇-
content/IT/TXT/?qid=1544791836334&uri=CELEX:32018R1046.
II.2. RUOLI E RESPONSABILITÀ IN CASO DI OFFERTA CONGIUNTA
In caso di offerta congiunta presentata da un raggruppamento di operatori economici, e se il raggruppamento non ha personalità giuridica o capacità giuridica, un membro del raggruppamento è nominato capofila.
II.3. SCINDIBILITÀ
Ciascuna disposizione del presente contratto è separabile e distinta dalle altre, a meno che non sia indispensabile per l'accordo delle parti. La disposizione che è o diventa illegale, nulla o inapplicabile in qualsivoglia misura deve essere scissa dal resto del contratto. Ciò non incide sulla legalità, validità o applicabilità delle altre disposizioni del contratto, che restano pienamente in vigore ed efficaci. La disposizione illegale, nulla o inapplicabile deve essere sostituita da una disposizione legale, valida e applicabile il più possibile corrispondente al reale intento delle parti espresso con la disposizione illegale, nulla o inapplicabile. La sostituzione di siffatta disposizione deve essere effettuata conformemente alla clausola II.11. Il contratto deve essere interpretato come se avesse contenuto la disposizione sostitutiva fin dalla sua entrata in vigore.
II.4. CONSEGNA DELLE FORNITURE
II.4.1 Il contraente deve rispettare le prescrizioni minime stabilite dal capitolato d'oneri. Ciò comprende il rispetto degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro derivanti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui all'allegato X della direttiva 2014/24/UE2, e il rispetto degli obblighi di protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/6793 e del regolamento (UE) 2018/17254.
II.4.2 Salvo diversamente specificato, tutti i periodi indicati nel contratto sono calcolati in giorni di calendario.
II.4.3 Il contraente non deve presentarsi come rappresentante dell'amministrazione aggiudicatrice e deve informare i terzi del fatto che non fa parte della funzione pubblica europea.
II.4.4 Il contraente è responsabile del personale che esegue il contratto ed esercita la sua autorità sul proprio personale senza interferenze dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contraente deve informare il suo personale del fatto che:
2 GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.
3 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ▇▇▇▇▇://▇▇▇-▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇/▇▇/▇▇▇/?▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇:▇▇.▇_.▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇▇.
4 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ▇▇▇▇▇://▇▇▇-▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇/▇▇/▇▇▇/▇▇▇/?▇▇▇▇▇▇▇▇▇:▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇&▇▇▇▇▇▇▇.
(a) non può accettare istruzioni dirette dall'amministrazione aggiudicatrice; e
(b) la sua partecipazione alla consegna delle forniture non determina alcun rapporto contrattuale o di lavoro subordinato con l'amministrazione aggiudicatrice.
II.4.5 Il contraente deve garantire che il personale che esegue il contratto e l'eventuale futuro personale di sostituzione possegga l'esperienza e le qualifiche professionali necessarie per consegnare le forniture, che verranno valutate se del caso sulla base dei criteri di selezione stabiliti nel capitolato d'oneri.
II.4.6 Su richiesta motivata dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente deve sostituire ogni membro del personale che:
(a) non possegga l'esperienza e/o le competenze necessarie per consegnare le forniture; oppure
(b) abbia causato problemi nei locali dell'amministrazione aggiudicatrice.
Il contraente si assume il costo di sostituzione del suo personale ed è responsabile di ogni ritardo di consegna delle forniture dovuto alla sostituzione di membri del personale. Prima di decidere di sostituire un membro del personale, il contraente deve innanzitutto dargli la possibilità di presentare osservazioni.
II.4.7 Il contraente deve prendere nota e informare l'amministrazione aggiudicatrice di qualsiasi problema che incide sulla sua capacità di consegnare le forniture. La relazione che verrà inviata al riguardo deve descrivere il problema, indicare la data in cui si è manifestato e i provvedimenti correttivi adottati dal contraente.
II.4.8 Il contraente deve informare immediatamente l'amministrazione aggiudicatrice di qualsiasi cambiamento nelle situazioni di esclusione come dichiarate, a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
II.4.9 Consegna
(a) Termine di consegna
Il termine di consegna è calcolato conformemente alla clausola I.3.
(b) Data, orario e luogo di consegna
L'amministrazione aggiudicatrice deve essere informata per iscritto della data esatta di consegna entro il termine indicato alla clausola I.3. Tutte le consegne devono essere effettuate nel luogo convenuto e nella fascia oraria indicata alla clausola I.3.
In deroga agli Incoterm applicabili di cui alla clausola I.3.3, il contraente deve assumersi tutti i costi e i rischi relativi alla consegna delle forniture fino al luogo di consegna.
(c) Bolla di consegna
Ogni consegna deve essere corredata di una bolla di consegna in due esemplari, debitamente firmati e datati dal contraente o dal trasportatore, nella quale sono indicati il numero del contratto e i particolari relativi alle forniture consegnate. Una copia della bolla di consegna
deve essere controfirmata dall'amministrazione aggiudicatrice e restituita al contraente o al trasportatore.
II.4.10 Certificato di conformità
La firma della bolla di consegna da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, come previsto alla clausola II.4.9, lettera c), è soltanto un riconoscimento dell'effettuata consegna delle forniture e non già della loro conformità al contratto.
La conformità delle forniture consegnate deve essere attestata dalla firma dell'amministrazione aggiudicatrice di un apposito certificato non più tardi di un mese dopo la data di consegna, salvo disposizione contraria delle condizioni particolari o del capitolato d'oneri.
La conformità deve essere dichiarata soltanto se sono state rispettate le condizioni stabilite nel contratto e se le forniture sono conformi al capitolato d'oneri.
Se, per motivi imputabili al contraente, il collaudo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice ha dato esito negativo, l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicarlo formalmente al contraente al più tardi alla data di scadenza del termine per la dichiarazione della conformità.
II.4.11 Conformità al contratto delle forniture consegnate
Le forniture consegnate dal contraente all'amministrazione aggiudicatrice devono essere conformi per quantitativo, qualità, prezzo e imballaggio al contratto.
Per essere conformi, le forniture consegnate devono:
(a) corrispondere alla descrizione di cui al capitolato d'oneri e possedere le caratteristiche delle forniture presentate all'amministrazione aggiudicatrice dal contraente come campioni o modelli;
(b) essere idonee agli scopi specifici richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice e comunicati al contraente al momento della stipula del presente contratto e da questi accettati;
(c) essere idonee agli scopi per i quali sono di norma utilizzate le forniture dello stesso tipo;
(d) presentare l'elevato livello qualitativo e offrire le prestazioni abituali di forniture dello stesso tipo che può ragionevolmente attendersi l'amministrazione aggiudicatrice, considerata la natura delle forniture ed eventualmente tenendo conto delle dichiarazioni pubbliche fatte sulle loro caratteristiche specifiche dal contraente, dal produttore o dal suo rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichetta, il tutto in conformità con lo stato dell'arte nel settore e con le disposizioni del presente contratto, in particolare il capitolato d'oneri e i termini dell'offerta;
(e) essere imballate conformemente ai requisiti di cui alla ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇.4.15, lettera a), e secondo il metodo usuale per forniture dello stesso tipo o, altrimenti, in modo tale da preservarle e proteggerle.
II.4.12 Misure correttive
Il contraente è responsabile nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice di ogni difetto di conformità esistente al momento della verifica delle forniture.
In caso di difetto di conformità, fatta salva la ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇.14 relativa alla clausola penale applicabile al prezzo totale delle forniture in questione, l'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di:
(a) esigere che le forniture siano rese conformi, a titolo gratuito, mediante riparazione o sostituzione; oppure
(b) ottenere un'adeguata riduzione del prezzo ai sensi della clausola II.15.
La riparazione o sostituzione deve avvenire entro un termine ragionevole e non comportare gravi inconvenienti per l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto della natura delle forniture e dell'uso cui vuole destinarle.
L'espressione "a titolo gratuito" di cui alla lettera a) si riferisce al costo necessario per rendere conformi le forniture, in particolare alle spese di spedizione, manodopera e dei materiali.
II.4.13 Montaggio
Se previsto dal capitolato d'oneri (allegato I), il contraente deve provvedere al montaggio delle forniture consegnate entro un mese dalla consegna, salvo disposizione contraria delle condizioni particolari.
Qualunque difetto di conformità risultante da un'imperfetta installazione delle forniture deve essere assimilato a un difetto di conformità delle forniture stesse, se l'installazione è prevista dal contratto ed è stata effettuata dal contraente o sotto la sua responsabilità. Questa disposizione si applica anche se il prodotto doveva essere installato dall'amministrazione aggiudicatrice e se la sua installazione difettosa è dovuta a un errore nelle istruzioni di installazione.
II.4.14 Servizi correlati alle forniture
Se previsto dal capitolato d'oneri, devono essere forniti i servizi correlati alle forniture.
II.4.15 Disposizioni generali relative alle forniture
(a) Imballaggio
Le forniture devono essere imballate in scatole o casse resistenti o con altro sistema che assicuri la perfetta conservazione del contenuto e impedisca che venga danneggiato o deteriorato. Gli imballaggi, pallet ecc., compreso il contenuto, non devono superare il peso di 500 kg.
Salvo disposizione contraria delle condizioni particolari o del capitolato d'oneri (allegato I), i pallet sono considerati imballaggio a perdere e non devono essere restituiti. Ogni scatola deve essere munita di un'etichetta su cui devono figurare in caratteri ben leggibili i seguenti dati:
- nome dell'amministrazione aggiudicatrice e indirizzo di consegna;
- nome del contraente;
- descrizione del contenuto;
- data di consegna;
- numero e data del contratto;
- numero di codice assegnato dalla Commissione all'articolo.
Il fatto che le forniture non siano imballate conformemente alla presente clausola è considerato un difetto di conformità ai sensi della clausola II.4.11, lettera e).
(b) Garanzia
Le forniture devono essere garantite dal contraente contro ogni difetto di fabbricazione o di materiale per due anni a decorrere dalla data della consegna, salvo che il capitolato d'oneri non stabilisca un periodo di garanzia più lungo.
Il contraente deve garantire che siano stati ottenuti tutti i permessi e le licenze necessari per la fabbricazione e la vendita delle forniture.
Il contraente deve sostituire a proprie spese, entro un termine ragionevole e senza gravi inconvenienti per l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto della natura delle forniture e dell'uso cui vuole destinarle, ogni articolo che risulti danneggiato o difettoso nel corso del normale utilizzo durante il periodo di garanzia.
Il contraente è responsabile di ogni difetto di conformità esistente al momento della consegna, anche se il difetto si manifesta solo successivamente.
Il contraente è inoltre responsabile dei difetti di conformità che si manifestino dopo la consegna e che siano attribuibili al mancato adempimento dei suoi obblighi, segnatamente se non ha garantito che per un certo periodo le forniture soggette a uso normale o a un uso specifico preserveranno le loro qualità o caratteristiche.
In caso di sostituzione di parte di un articolo, il pezzo di ricambio deve essere garantito alle stesse condizioni per un periodo di durata uguale a quella sopra specificata.
Qualora venga accertato che un difetto è dovuto a un vizio sistematico di progettazione, il contraente è tenuto a sostituire o a modificare tutte le parti identiche incorporate nelle altre forniture facenti parte dello stesso ordine, anche se non hanno causato problemi. In questo caso il periodo di garanzia deve essere prorogato come sopra.
II.4.16 Se il contraente non consegna la fornitura conformemente al contratto o se non consegna la fornitura del livello qualitativo previsto specificato nel capitolato d'oneri, l'amministrazione aggiudicatrice, anche se tali inadempimenti costituiscono una violazione che potrebbe determinare l'applicazione della clausola II.17.1, senza necessità di una previa costituzione in mora del contraente né di un intervento giudiziario può decidere di far eseguire tali prestazioni a terzi, a spese del contraente. L'amministrazione aggiudicatrice comunica formalmente al contraente la sua decisione di sostituirlo e i motivi di tale sostituzione.
Tale sostituzione non incide sulla responsabilità del contraente e lascia impregiudicati gli altri diritti e mezzi di ricorso dell'amministrazione aggiudicatrice, compreso, tra l'altro, il suo diritto di chiedere, ai sensi della clausola II.17, il risarcimento dei danni che la sostituzione non copre.
II.5. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
II.5.1. Forma e mezzi di comunicazione
Ogni comunicazione tra le parti o altra comunicazione di informazioni o scambio di documenti ai sensi del contratto deve essere effettuata per iscritto nella lingua del contratto e se del caso deve riportare chiaramente il numero del contratto.
Le comunicazioni tra le parti possono avere luogo:
• per via elettronica, tramite un sistema di scambio elettronico, conformemente alle disposizioni della clausola II.5.2;
• per via elettronica, tramite email, conformemente alle disposizioni della clausola II.5.3;
• in formato cartaceo, per posta, tramite corriere o posta raccomandata con avviso di ricevimento, conformemente alle disposizioni della clausola II.5.4.
Le sezioni II.5.2.2, II.5.3.2 e II.5.4.2 contengono le disposizioni specifiche che stabiliscono quando si considerano ricevute le comunicazioni formali.
Gli indirizzi da usare per tutte le comunicazioni tra le parti sono specificati alla clausola I.6.
II.5.2. Comunicazione tramite sistema di scambio elettronico
L'amministrazione aggiudicatrice può usare un sistema di scambio elettronico per tutti gli scambi con il contraente durante l'esecuzione del contratto.
Se la comunicazione tramite il sistema di scambio elettronico è impedita da fattori indipendenti dalla volontà di una parte, compresi problemi tecnici, la parte che scopre per prima tale impedimento lo deve comunicare immediatamente all'altra parte ed entrambe devono prendere le misure necessarie per ristabilire la comunicazione tramite il sistema di scambio elettronico. In seguito a detta comunicazione le parti usano strumenti di comunicazione alternativi fino a quando non sia ristabilita la comunicazione tramite il sistema di scambio elettronico. Agli strumenti di comunicazione alternativi si applicano le clausole II.5.3 e II.5.4.
Se il sistema di scambio elettronico è temporaneamente indisponibile, la parte mittente non può essere considerata inadempiente all'obbligo di inviare una comunicazione entro un determinato termine. In ogni caso, per ragioni di continuità operativa l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di usare strumenti di comunicazione alternativi in qualsiasi momento.
II.5.2.1 Data delle comunicazioni tramite il sistema di scambio elettronico per le comunicazioni non formali
Le comunicazioni tramite il sistema di scambio elettronico sono di norma considerate effettuate al momento in cui sono trasmesse dalla parte mittente (ossia alla data e all'ora in cui sono trasmesse tramite il sistema di scambio elettronico), secondo quanto indicato dai registri cronologici.
II.5.2.2 Data delle comunicazioni tramite il sistema di scambio elettronico per le comunicazioni formali
La data di ricevimento delle comunicazioni formali effettuate tramite il sistema di scambio elettronico è la data e l'ora in cui la parte ricevente accede alla comunicazione, secondo quanto
indicato dai registri cronologici. Si considerano ricevute le comunicazioni formali cui la parte ricevente non accede entro 10 giorni dall'invio.
II.5.3. Comunicazioni per email
Quando comunicano per email, le parti devono inviare i messaggi agli indirizzi indicati alla clausola I.6.
II.5.3.1 Data delle comunicazioni per email per le comunicazioni non formali
Fatta salva la clausola II.18 e il punto 31.3 dell'allegato I del regolamento finanziario, le comunicazioni per email sono considerate effettuate e l'email ricevuta dalla parte ricevente alla sua data di invio, purché sia inviata all'indirizzo indicato alla clausola I.6 e non presenti caratteristiche che possano ragionevolmente impedirne la corretta trasmissione (ad es. email estremamente voluminose che possono rimanere bloccate a causa delle loro dimensioni, o email contenenti elementi che vengono bloccati dalla maggioranza dei filtri spam). La parte mittente deve essere in grado di comprovare la data di invio. Se invia un'email all'indirizzo indicato alla clausola I.6 e riceve un avviso di mancato recapito, la parte mittente deve compiere ogni ragionevole sforzo per garantire che l'altra parte riceva la comunicazione.
II.5.3.2 Data delle comunicazioni per email per le comunicazioni formali
Le comunicazioni formali per email sono considerate ricevute alla data in cui viene inviata una email di risposta che ne conferma in modo esplicito o implicito l'avvenuto ricevimento. Qualora la parte che ha effettuato la comunicazione formale non riceva email di risposta entro 10 giorni, la comunicazione formale deve essere inviata nuovamente tramite corriere con avviso di ricevimento o posta raccomandata (cfr. clausola II.5.4.2).
II.5.4. Comunicazioni per posta
Di norma la posta è utilizzata in via eccezionale per le comunicazioni formali e come strumento di comunicazione alternativo se non sono disponibili altri mezzi.
Quando comunicano per posta, le parti devono inviare i plichi agli indirizzi postali indicati alla clausola I.6.
II.5.4.1. Data delle comunicazioni per posta per le comunicazioni non formali
Fatto salvo l'articolo 116 del regolamento finanziario, le comunicazioni per posta sono considerate effettuate alla data in cui sono ricevute dalla parte ricevente.
La parte ricevente non può invocare il proprio rifiuto di essere informata della comunicazione per privarla di efficacia.
Le fatture inviate per posta all'amministrazione aggiudicatrice sono considerate ricevute alla data in cui sono registrate dal servizio autorizzato dell'ordinatore responsabile.
II.5.4.2. Data delle comunicazioni per posta per le comunicazioni formali
Le comunicazioni formali inviate tramite corriere con avviso di ricevimento sono considerate ricevute alla data specificata in tale avviso. Le comunicazioni formali inviate tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento sono considerate ricevute alla data di consegna
II.6. RESPONSABILITÀ
II.6.1 Il contraente esegue il contratto a proprio rischio. Il contraente garantisce e tiene l'amministrazione aggiudicatrice indenne da qualsiasi azione o pretesa di terzi per danni o perdite subiti durante o in conseguenza dell'esecuzione del contratto (compresi i relativi costi, come gli onorari degli avvocati).
II.6.2 Se prescritto dalla normativa applicabile, il contraente deve stipulare una polizza assicurativa contro i rischi e i danni o perdite inerenti all'esecuzione del contratto e sottoscrivere assicurazioni complementari secondo quanto ragionevolmente prescritto dalla normale prassi del settore di attività. Su richiesta, il contraente deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice la prova della copertura assicurativa.
II.6.3 Eccetto nei casi di forza maggiore, il contraente è responsabile di ogni perdita o danno arrecati all'amministrazione aggiudicatrice durante o in conseguenza dell'esecuzione del contratto e dovuti ad una violazione a lui imputabile, anche se verificatisi nell'ambito di un subappalto, ma soltanto a concorrenza di un importo non superiore al triplo dell'importo totale del contratto. Tuttavia, se il danno o la perdita sono conseguenza di una colpa grave o di dolo da parte del contraente, di una persona collegata, del suo personale o dei suoi subappaltatori, oppure se è stato arrecato un danno alla vita o all'integrità fisica di una persona, come pure nel caso di un'azione intentata contro l'amministrazione aggiudicatrice da un terzo per violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale, il contraente è responsabile per l'intero ammontare del danno o della perdita.
II.6.4 Se un terzo promuove un'azione contro l'amministrazione aggiudicatrice in relazione all'esecuzione del contratto, il contraente deve assistere l'amministrazione aggiudicatrice nel procedimento giudiziario, anche intervenendo a suo sostegno se questa lo richiede.
Se viene stabilita la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice nei confronti del terzo e tale responsabilità è stata causata dal contraente durante o in conseguenza dell'esecuzione del contratto, si applica la clausola II.6.1. In tal caso non si applicano le limitazioni della responsabilità previste alla clausola II.6.3.
II.6.5 Se il contraente è composto da due o più operatori economici (che hanno presentato un'offerta congiunta), tutti sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice dell'esecuzione del contratto.
II.6.6 L'amministrazione aggiudicatrice non è responsabile di eventuali perdite o danni arrecati al contraente durante o in conseguenza dell'esecuzione del contratto, tranne qualora la perdita o il danno siano conseguenza di dolo o colpa grave dell'amministrazione aggiudicatrice.
II.7. CONFLITTO D'INTERESSI E INTERESSE PROFESSIONALE CONFLIGGENTE
II.7.1 Il contraente deve prendere tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni di
conflitto d'interessi o di interesse professionale confliggente.
II.7.2 Il contraente deve comunicare quanto prima per iscritto all'amministrazione aggiudicatrice ogni situazione che potrebbe configurare conflitto d'interessi o interesse professionale confliggente nel corso dell'esecuzione del contratto. Inoltre il contraente deve immediatamente adottare provvedimenti per correggere la situazione.
L'amministrazione aggiudicatrice può adottare una qualsiasi delle misure seguenti:
(a) verificare che l'azione del contraente è opportuna;
(b) chiedere al contraente di intraprendere ulteriori azioni entro un determinato termine per correggere la situazione.
II.7.3 Il contraente deve trasmettere per iscritto tutti gli obblighi in materia di conflitto d'interessi:
(a) al suo personale;
(b) a qualsiasi persona collegata;
(c) ai terzi che partecipano all'esecuzione del contratto, compresi i subappaltatori.
Il contraente deve inoltre assicurare che le summenzionate persone non si trovano in situazioni che potrebbero far sorgere conflitti d'interesse.
II.8. OBBLIGO DI RISERVATEZZA
II.8.1. L'amministrazione aggiudicatrice e il contraente devono trattare con riservatezza ogni informazione e documento, in qualsiasi formato, comunicati per iscritto o verbalmente nell'ambito dell'esecuzione del contratto.
II.8.2. Ciascuna parte è tenuta a:
a) non utilizzare informazioni o documenti riservati per fini diversi dall'adempimento degli obblighi nell'ambito del contratto senza il previo consenso scritto dell'altra parte;
b) garantire per tali informazioni o documenti riservati lo stesso livello di protezione applicato per le proprie informazioni o documenti riservati, e comunque assicurare la dovuta diligenza;
c) non divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni o documenti riservati senza il previo consenso scritto dell'altra parte.
II.8.3 L'amministrazione aggiudicatrice e il contraente sono vincolati agli obblighi di riservatezza di cui alla presente clausola durante tutta l'esecuzione del contratto e per tutto il periodo in cui le informazioni o i documenti rimangono riservati, a meno che:
a) la parte divulgatrice acconsenta a sollevare in anticipo la parte ricevente dall'obbligo di riservatezza;
b) le informazioni o documenti riservati diventino di pubblico dominio per causa che non costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza;
c) la legge applicabile imponga la divulgazione delle informazioni o documenti riservati.
II.8.4 Il contraente deve ottenere da ogni persona collegata e dal suo personale, nonché dai terzi che partecipano all'esecuzione del contratto, l'impegno scritto a rispettare la presente clausola. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente deve fornire un documento comprovante tale impegno.
II.8.5 L'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di mettere le informazioni o i documenti riservati in toto o in parte a disposizione del proprio personale e del personale di altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, come di altre persone ed entità che lavorano per l'amministrazione aggiudicatrice o collaborano con la stessa. Sono ricompresi nel novero altri contraenti o subappaltatori e relativo personale con necessità di sapere ai fini dell'esecuzione del contratto, purché consapevoli dell'obbligo di trattare dette informazioni o documenti con riservatezza e soggetti a obblighi di riservatezza non meno vincolanti di quelli stabiliti dalla presente sezione a carico dell'amministrazione aggiudicatrice.
II.8.6 La parte ricevente, su richiesta dell'altra parte, restituisce tutte le copie e registrazioni delle informazioni o dei documenti riservati dell'altra parte, senza conservarne alcuna.
II.9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
II.9.1 Trattamento dei dati personali a opera dell'amministrazione aggiudicatrice
Tutti i dati personali che figurano nel contratto o ad esso relativi, compresa la sua esecuzione, sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/17255. I dati in questione sono trattati ai soli fini dell'esecuzione, della gestione e del monitoraggio del contratto dal titolare del trattamento.
Il contraente o qualsiasi altra persona i cui dati personali sono trattati dal titolare del trattamento in relazione al presente contratto gode di diritti specifici in qualità di "interessato" di cui al capo III (articoli da 14 a 25) del regolamento (UE) 2018/1725, in particolare il diritto di accesso, di rettifica o di cancellazione dei dati personali e il diritto di limitare o, ove applicabile, di opporsi al trattamento o il diritto alla portabilità dei dati.
Per eventuali domande concernenti il trattamento dei propri dati personali, il contraente o qualsiasi altra persona i cui dati personali sono trattati in relazione al presente contratto può rivolgersi al titolare del trattamento. Può inoltre rivolgersi anche al responsabile della protezione dei dati del titolare del trattamento. Gli interessati possono presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati in qualsiasi momento.
5 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE)
n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, ▇▇▇▇▇://▇▇▇-▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇- content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725.
II.9.2 Trattamento dei dati personali a opera del contraente
Il trattamento di dati personali a opera del contraente deve soddisfare le prescrizioni del regolamento (UE) 2018/1725 ed essere effettuato unicamente per le finalità stabilite dal titolare del trattamento.
Il contraente assiste il titolare del trattamento ai fini dell'adempimento del suo obbligo di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti da parte delle persone i cui dati personali sono trattati in relazione al presente contratto, stabiliti nel capo III (articoli da 14 a 25) del regolamento (UE) 2018/1725. Il contraente informa senza ritardo il titolare del trattamento in merito a tali richieste.
Il contraente può agire solo su istruzione scritta e documentata e sotto la supervisione del titolare del trattamento, in particolare per quanto riguarda le finalità del trattamento, le categorie di dati che possono essere trattati, i destinatari dei dati e i mezzi con i quali l'interessato può esercitare i propri diritti.
Il contraente dà accesso ai dati al suo personale nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione, la gestione e il monitoraggio del contratto. Il contraente deve assicurare che il personale autorizzato a trattare i dati personali si sia impegnato alla riservatezza o sia soggetto a adeguato obbligo legale di riservatezza in conformità con le disposizioni della clausola II.8.
Il contraente adotta opportune misure tecniche e organizzative di sicurezza, tenendo debitamente conto dei rischi inerenti al trattamento e della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, al fine di garantire in particolare, come opportuno:
(a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
(b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
(c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità dei dati personali, e l'accesso agli stessi, in caso di incidente fisico o tecnico;
(d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
(e) misure di protezione dei dati personali contro la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata dei dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati o l'accesso a tali dati, di origine accidentale o illegale.
Il contraente comunica le violazioni dei dati personali al titolare del trattamento senza indebito ritardo e al più tardi entro 48 ore dopo esserne venuto a conoscenza. In tal caso il contraente comunica al titolare del trattamento almeno le seguenti informazioni:
(a) la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione e le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
(b) le probabili conseguenze della violazione;
(c) le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione e anche se del caso per attenuarne i possibili effetti negativi.
Il contraente informa immediatamente il titolare del trattamento se a suo parere un'istruzione viola il regolamento (UE) 2018/1725, il regolamento (UE) 2016/679 o altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri in materia di protezione dei dati, come indicato nel capitolato d'oneri.
Il contraente assiste il titolare del trattamento nell'adempimento dei suoi obblighi a norma degli articoli da 33 a 41 del regolamento (UE) 2018/1725 al fine di:
(a) garantire il rispetto dei suoi obblighi di protezione dei dati per quanto concerne la sicurezza del trattamento e la riservatezza delle comunicazioni elettroniche e degli elenchi di utenti;
(b) comunicare una violazione dei dati personali al Garante europeo della protezione dei dati;
(c) comunicare una violazione dei dati personali senza indebito ritardo all'interessato, se del caso;
(d) effettuare valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati e condurre consultazioni preventive, se necessario.
Il contraente tiene un registro di tutti i trattamenti di dati effettuati per conto del titolare del trattamento, dei trasferimenti di dati personali, delle violazioni della sicurezza, delle risposte alle richieste di esercizio dei diritti delle persone i cui dati personali sono trattati e delle richieste di accesso a dati personali da parte di terzi.
L'amministrazione aggiudicatrice è soggetta al protocollo n. 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda l'inviolabilità degli archivi (compresa l'ubicazione fisica dei dati e dei servizi, come indicato alla clausola I.7.2) e la sicurezza dei dati, che include dati personali detenuti per conto dell'amministrazione aggiudicatrice nei locali del contraente o subappaltatore.
Il contraente comunica immediatamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta giuridicamente vincolante di divulgazione dei dati personali trattati per conto dell'amministrazione aggiudicatrice presentata da un'autorità pubblica nazionale, compresa un'autorità di un paese terzo. Il contraente non può accordare tale accesso ai dati senza la preventiva autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice.
La durata del trattamento dei dati personali a opera del contraente non potrà superare il periodo di cui alla clausola II.22.2. Decorso tale termine, il contraente restituisce, senza indugio e in un formato concordato, tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e le relative copie oppure, a scelta del titolare del trattamento, cancella effettivamente tutti i dati personali, salvo che il diritto dell'Unione o nazionale richieda la conservazione dei dati personali per un periodo più lungo.
Ai fini della clausola II.10, se una parte o la totalità del trattamento dei dati personali è subappaltata a terzi, il contraente trasmette per iscritto gli obblighi di cui alle clausole I.7.2 e
II.9.2 a tali parti, compresi i subappaltatori. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente fornisce un documento comprovante tale impegno.
II.10. SUBAPPALTI
II.10.1 Senza previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente non attribuisce subappalti né affida l'esecuzione del contratto a terzi oltre a quelli già indicati nella sua offerta.
II.10.2 Anche se l'amministrazione aggiudicatrice autorizza il subappalto, il contraente resta vincolato agli obblighi contrattuali e mantiene l'intera responsabilità dell'esecuzione del presente contratto nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice.
II.10.3 Il contraente deve provvedere affinché il subappalto non leda i diritti spettanti all'amministrazione aggiudicatrice a norma del presente contratto, in particolare delle clausole II.8 e II.22.
II.10.4 L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere al contraente di sostituire un subappaltatore che risulti essere in una delle situazioni di cui alla clausola II.17.1, lettere
d) ed e). Il contraente sostiene le spese relative a tale sostituzione.
II.11. MODIFICHE
II.11.1 Ogni modifica del contratto deve essere effettuata per iscritto prima dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L'accettazione o il pagamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di una fattura contenente un riferimento ai termini e alle condizioni generali del contraente non costituisce una modifica valida del contratto né rende tali termini e condizioni generali applicabili al contratto.
II.11.2 La modifica non deve apportare al contratto variazioni che potrebbero alterare le condizioni iniziali della procedura di appalto o determinare disparità di trattamento degli offerenti o dei contraenti.
II.12. CESSIONE DEL CONTRATTO A TERZI
II.12.1 Il contraente non può cedere i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto.
II.12.2 In deroga alla clausola precedente, in circostanze eccezionali debitamente giustificate i diritti e/o gli obblighi derivanti dal contratto possono essere ceduti previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. L'amministrazione aggiudicatrice decide se rilasciare o meno tale autorizzazione a propria discrezione e su richiesta del contraente. La richiesta del contraente deve specificare le circostanze eccezionali su cui si basa e l'identità del cessionario previsto. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ulteriori informazioni.
II.12.3 All'amministrazione aggiudicatrice non è opponibile nessun diritto o obbligo ceduto dal contraente senza l'autorizzazione di cui alla clausola precedente. Di conseguenza, il cedente resterà vincolato in solido con il cessionario nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice.
II.13. FORZA MAGGIORE
II.13.1 La parte che si trova in una situazione di forza maggiore ne dà immediata comunicazione all'altra parte, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione.
II.13.2 Una parte non è responsabile di ritardo o inadempimento degli obblighi nell'ambito del contratto se detto ritardo o inadempimento è il risultato di una situazione di forza maggiore. Il contraente che non possa adempiere agli obblighi contrattuali per causa di forza maggiore ha diritto al compenso soltanto per le forniture effettivamente consegnate e che ottengono il rilascio del certificato di conformità.
II.13.3 Le parti devono adottare tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di forza maggiore.
II.13.4 Le situazioni di forza maggiore sospendono l'esecuzione del contratto a norma della clausola II.16 o comportano la risoluzione del contratto a norma della clausola II.17. Gli effetti della sospensione del contratto per cause di forza maggiore sulla durata dello stesso sono previsti dalla clausola I.3.4.
II.14. PENALE PER RITARDO DI CONSEGNA
II.14.1. Ritardo di consegna
Se il contraente non adempie agli obblighi contrattuali entro i termini applicabili stabiliti nel presente contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può applicare, per ciascun giorno di ritardo, una penale calcolata secondo la seguente formula:
0,3 x (V/d)
dove:
V è il prezzo dell'acquisto o della fornitura in questione;
d è la durata espressa in giorni, indicata nel contratto per la consegna dell'acquisto o della fornitura in questione oppure, in mancanza di questa, la durata di esecuzione del contratto indicata all'articolo 3 delle condizioni principali espressa in giorni.
La penale per ritardo di consegna può essere applicata unitamente a una riduzione del prezzo alle condizioni stabilite alla clausola II.15 o alla sostituzione del contraente alle condizioni stabilite alla clausola II.4.16.
L'applicazione della penale non incide a) sulla responsabilità del contraente per i danni che la penale non copre, b) sui diritti dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi della clausola II.17, né c) sui diritti dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi della clausola II.4.16 o d) su qualsiasi altro diritto o mezzo di ricorso che possa spettare all'amministrazione aggiudicatrice a norma del contratto.
II.14.2. Procedura
L'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare formalmente al contraente l'intenzione di applicare una penale per ritardo di consegna e il corrispondente importo calcolato.
Il contraente dispone di 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni. Se il contraente non presenta osservazioni, la decisione diventa esecutiva all'indomani della scadenza del termine di presentazione delle osservazioni.
Se il contraente presenta osservazioni, l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto delle pertinenti osservazioni, deve comunicare al contraente:
a) la revoca dell'intenzione di applicare la penale; oppure
b) la decisione definitiva di applicare la penale e il corrispondente importo.
II.14.3. Natura della penale
Le parti riconoscono espressamente e convengono che ogni importo dovuto a norma della presente clausola non è una sanzione e, tenuto conto di tutte le circostanze, compreso il legittimo interesse dell'amministrazione aggiudicatrice, costituisce una ragionevole stima di un equo risarcimento per il danno che l'amministrazione aggiudicatrice può subire a causa della mancata consegna delle forniture entro i termini applicabili stabiliti nel presente contratto.
II.15. RIDUZIONE DEL PREZZO
II.15.1. Standard qualitativo
Se il contraente non consegna la fornitura conformemente al contratto ("inadempimento") o se non consegna la fornitura del livello qualitativo previsto specificato nel capitolato d'oneri ("prestazione di bassa qualità"), l'amministrazione aggiudicatrice, anche se tali inadempimenti costituiscono una violazione che potrebbe determinare l'applicazione della clausola II.17.1, può ridurre il prezzo. La riduzione del prezzo sarà direttamente proporzionale alla differenza, al momento della firma del contratto, tra il valore dell'inadempimento o della prestazione di bassa qualità e il valore della fornitura concordata. Sono compresi in particolare i casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non può approvare un documento o rilasciare un certificato di conformità per una fornitura conformemente alla clausola I.5 dopo che il contraente ha presentato le informazioni supplementari, le correzioni ovvero la nuova fornitura richieste.
Insieme alla penale per ritardo di consegna può essere applicata una riduzione del prezzo alle condizioni previste alla clausola II.14.
La riduzione del prezzo non incide sulla responsabilità del contraente o sui diritti dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi della clausola II.17 in relazione ai danni che la riduzione del prezzo non copre, né su qualsiasi altro diritto o mezzo di ricorso che possa spettare all'amministrazione aggiudicatrice a norma del contratto.
II.15.2. Procedura
L'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare formalmente al contraente l'intenzione di ridurre il prezzo e il corrispondente importo calcolato.
Il contraente dispone di 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni. Se il contraente non presenta osservazioni, la decisione diventa esecutiva all'indomani della scadenza del termine di presentazione delle osservazioni.
Se il contraente presenta osservazioni, l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto delle pertinenti osservazioni, deve comunicare al contraente:
a) la revoca dell'intenzione di ridurre il prezzo; oppure
b) la decisione definitiva di ridurre il prezzo e il corrispondente importo.
II.16. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
II.16.1. Sospensione a opera del contraente
Se l'esecuzione del contratto è influenzata da cause di forza maggiore, il contraente può sospendere l'esecuzione del contratto.
Il contraente deve dare comunicazione formale immediata della sospensione all'amministrazione aggiudicatrice. La comunicazione deve comprendere la descrizione della situazione di forza maggiore e indicare la data alla quale il contraente prevede di riprendere l'esecuzione del contratto.
Non appena è in grado di riprendere l'esecuzione del contratto, il contraente ne deve dare comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice, a meno che quest'ultima abbia già risolto il contratto.
L'amministrazione aggiudicatrice non può chiedere risarcimenti per la sospensione di una qualsivoglia parte del contratto per cause di forza maggiore.
II.16.2. Sospensione a opera dell'amministrazione aggiudicatrice
L'amministrazione aggiudicatrice può sospendere l'esecuzione del contratto o di qualsivoglia sua parte nei seguenti casi:
a) per cause di forza maggiore che incidono sull'esecuzione del contratto;
b) allo scopo di verificare se sono state effettivamente commesse presunte irregolarità, frodi
o violazioni degli obblighi;
c) se la procedura di aggiudicazione del contratto oppure l'esecuzione del contratto si rivela inficiata da irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi.
L'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare formalmente la sospensione al contraente, indicandone i motivi. La sospensione ha effetto alla data della comunicazione formale, oppure a una data successiva ivi indicata. Non appena conclusa la valutazione, l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare al contraente se:
a) revoca la sospensione; oppure
b) intende risolvere il contratto ai sensi della clausola II.17.1, lettera f) o j).
Il contraente non può chiedere risarcimenti per la sospensione di una qualsivoglia parte del
contratto.
L'amministrazione aggiudicatrice può inoltre sospendere i termini di pagamento a norma della clausola II.20.7.
II.17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
II.17.1. Motivi di risoluzione a opera dell'amministrazione aggiudicatrice
L'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto nei seguenti casi:
a) se la consegna delle forniture nell'ambito del contratto non è effettivamente iniziata entro 15 giorni dalla data prevista e l'amministrazione aggiudicatrice considera l'eventuale nuova data proposta inaccettabile alla luce della clausola II.11.2;
b) se il contraente non è in grado, per sua colpa, di ottenere i permessi o licenze necessari per l'esecuzione del contratto;
c) se il contraente non esegue il contratto conformemente al capitolato d'oneri oppure viola in modo sostanziale un altro obbligo contrattuale;
d) se il contraente o qualsivoglia persona che assume la responsabilità illimitata per i debiti del contraente si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento finanziario;
e) se il contraente o qualsivoglia persona collegata si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da c) a h), o all'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento finanziario;
f) se la procedura di aggiudicazione del contratto oppure l'esecuzione del contratto si rivela inficiata da errori, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi;
g) se il contraente non rispetta gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro derivanti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE;
h) se il contraente si trova in una situazione che potrebbe configurare conflitto d'interessi o interesse professionale confliggente di cui alla ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇.7 e non corregge tale situazione;
i) se nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria del contraente interviene un cambiamento che può incidere sostanzialmente
sull'esecuzione del contratto oppure modificare sostanzialmente le condizioni alle quali il contratto è stato inizialmente aggiudicato, o un cambiamento relativo alle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136 del regolamento finanziario che rimette in questione la decisione di aggiudicare il contratto, oppure se nei confronti del contraente sono disposte misure restrittive che ostacolano l'esecuzione del contratto;
j) in caso di forza maggiore, qualora sia impossibile riprendere l'esecuzione oppure le conseguenti necessarie modifiche del contratto implichino che il capitolato d'oneri non è più rispettato oppure determinino disparità di trattamento degli offerenti o contraenti;
k) se il contraente si trova in violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati derivanti dalla clausola II.9.2;
l) se il contraente non rispetta gli obblighi applicabili in materia di protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/6796;
m) se, prima che si verifichi la violazione, appare evidente che in una data successiva il contraente non eseguirà il contratto conformemente al capitolato d'oneri o violerà un altro obbligo contrattuale, a meno che il contraente non fornisca all'amministrazione aggiudicatrice sufficienti garanzie di esecuzione futura.
II.17.2. Motivi di risoluzione a opera del contraente
Il contraente può risolvere il contratto se l'amministrazione aggiudicatrice viola in modo sostanziale i suoi obblighi, in particolare quello di fornire le informazioni necessarie affinché il contraente esegua il contratto conformemente a quanto previsto nel capitolato d'oneri.
Il contraente può anche risolvere il contratto per cause di forza maggiore, qualora sia impossibile riprendere l'esecuzione.
II.17.3. Procedura di risoluzione
Una parte deve comunicare formalmente all'altra parte l'intenzione di risolvere il contratto e i motivi della risoluzione.
L'altra parte dispone di 15 giorni dalla data di ricevimento per presentare osservazioni, comprese le misure disposte o che disporrà per continuare a adempiere ai suoi obblighi contrattuali o, nei casi di cui alla clausola II.17.1, lettera m), le garanzie che fornisce riguardo al futuro adempimento dei propri obblighi contrattuali. Se non vengono presentate osservazioni, la decisione di risoluzione diventa esecutiva all'indomani della scadenza del termine di presentazione delle osservazioni.
Se l'altra parte presenta osservazioni, la parte che intende procedere alla risoluzione deve comunicare formalmente la revoca dell'intenzione di procedere alla risoluzione oppure la decisione definitiva di risoluzione.
6 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, ▇▇▇▇://▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇/▇▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇/▇▇▇▇-▇▇-▇▇
Nei casi di cui alla clausola II.17.1, lettere da a) a d), da g) a i) e da k) a m), e alla clausola II.17.2, la data in cui la risoluzione diventa effettiva deve essere indicata nella comunicazione formale.
Nei casi di cui alla clausola II.17.1, lettere e), f) e j), la risoluzione diventa effettiva il giorno successivo alla data in cui il contraente riceve la comunicazione di risoluzione.
Inoltre, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice e indipendentemente dai motivi di risoluzione, il contraente deve prestare tutta l'assistenza necessaria, comprese informazioni, documenti e fascicoli, per consentire all'amministrazione aggiudicatrice di completare e proseguire la consegna delle forniture al suo interno o di trasferirla a un nuovo contraente, senza interruzione o ripercussione sulla qualità o continuità della consegna delle forniture. Le parti possono convenire di stabilire un piano di transizione che descriva in dettaglio l'assistenza del contraente, a meno che tale piano sia già precisato in altri documenti contrattuali o nel capitolato d'oneri. Il contraente deve prestare tale assistenza senza costi aggiuntivi, tranne se può dimostrare che essa richiede ingenti risorse o mezzi supplementari, nel qual caso deve fornire una stima dei costi interessati e le parti negozieranno un accordo in buona fede.
II.17.4. Effetti della risoluzione
Il contraente è responsabile dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa della risoluzione del contratto, compresi i costi aggiuntivi di nomina di un altro contraente o di appalto di un contratto a un nuovo contraente per la consegna delle forniture o il completamento della consegna, a meno che il danno derivi da una risoluzione di cui alla clausola II.17.1, lettera j), o alla clausola II.17.2. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere un risarcimento per tali danni.
Il contraente non ha diritto al risarcimento delle eventuali perdite derivanti dalla risoluzione del contratto, inclusa la perdita dei profitti previsti, a meno che la perdita sia stata causata dalla situazione di cui alla clausola II.17.2, primo comma.
Il contraente deve prendere tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i costi, prevenire i danni e annullare o ridurre i propri impegni.
Entro 60 giorni dalla data di risoluzione, il contraente deve presentare ogni relazione e fattura richiesta per le forniture consegnate prima della data di risoluzione.
In caso di offerta congiunta, l'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto con ciascun membro del raggruppamento separatamente sulla base della clausola II.17.1, lettera d), e), g), k) o l), alle condizioni previste alla clausola II.11.2.
II.18. FATTURE, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E FATTURAZIONE ELETTRONICA
II.18.1. Fatture e imposta sul valore aggiunto
Le fatture devono riportare gli estremi del contraente, l'importo, la valuta e la data, nonché il riferimento del contratto.
Le fatture devono indicare il luogo in cui il contraente è assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e riportare separatamente la base imponibile per ciascuna aliquota o esenzione, l'aliquota IVA applicata e l'importo dell'IVA da pagare.
In applicazione degli articoli 3 e 4 del Protocollo n. 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e dell'articolo 151, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, l'amministrazione aggiudicatrice è esente da ogni imposta, tassa e tributo, compresa l'IVA.
Il contraente deve espletare presso le autorità competenti gli adempimenti necessari affinché le forniture e i servizi richiesti per l'esecuzione del contratto siano esenti da imposte, tasse e tributi, compresa l'IVA.
In caso di offerte congiunte di un raggruppamento di operatori economici privo di personalità giuridica distinta, per permettere ai membri del raggruppamento di espletare presso le autorità competenti gli adempimenti necessari a ottenere l'esenzione fiscale, l'amministrazione aggiudicatrice emette un certificato di esenzione dall'IVA per ciascun membro del raggruppamento che ha partecipato all'offerta congiunta nel caso di operazioni soggette all'IVA come acquisti intracomunitari. Ogni certificato deve riguardare unicamente la parte delle forniture consegnata dal membro e comprendere una descrizione delle forniture e il relativo valore.
L'amministrazione aggiudicatrice acclude a ciascun contratto un allegato se una parte dell'operazione è soggetta all'IVA come acquisto locale in Belgio. Il capofila include nell'allegato una descrizione della fornitura consegnata da ciascun membro del raggruppamento con indicazione del relativo valore e firma tale descrizione. Se la ripartizione delle mansioni non è nota al momento della firma del contratto, il capofila compila l'allegato con le informazioni pertinenti non appena tale ripartizione diventa nota e lo trasmette alla Commissione al più tardi insieme alle fatture emesse da ciascun membro del raggruppamento. Il capofila invia inoltre una copia dell'allegato a ciascun membro la cui parte delle forniture è soggetta all'IVA come acquisto locale in Belgio.
Ciascun membro del raggruppamento emette una fattura alla Commissione per la propria quota/parte delle forniture, come indicato nei suddetti allegati.
La Commissione versa gli importi corrispondenti a tali fatture al capofila sul suo conto bancario.
I pagamenti al capofila estinguono l'obbligo di pagamento a carico della Commissione nei confronti degli altri membri del raggruppamento.
Nel caso di operazioni soggette all'IVA come acquisti locali in un altro Stato membro, ai membri del raggruppamento (compreso il capofila) si applicano le norme sulle esenzioni locali.
Le fatture inviate all'amministrazione aggiudicatrice per email devono considerarsi ricevute alla data in cui la richiesta di pagamento è registrata dopo essere stata ricevuta all'indirizzo di posta elettronica funzionale dell'amministrazione aggiudicatrice. Nel contratto deve essere indicato l'indirizzo di posta elettronica funzionale cui inviare le richieste di pagamento.
II.18.2. Fatturazione elettronica
Se l'uso del sistema di scambio elettronico è stato attivato ai sensi della clausola I.6.1, il contraente presenta le fatture in formato elettronico conformemente alla direttiva 2006/112/CE sull'IVA, tramite il portale, in conformità alle condizioni generali del portale e usando i moduli e i modelli ivi forniti, o tramite reti per l'interoperabilità supportate conformi alla direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.
Si precisa che le fatture elettroniche devono essere emesse conformemente alla ripartizione delle mansioni riportata nell'allegato di cui alla clausola II.18.1 e che si applicano integralmente le condizioni di pagamento descritte nella stessa clausola.
II.19. REVISIONE DEI PREZZI
Se la clausola I.4.2 stabilisce un indice di revisione dei prezzi, si applica la presente clausola. In tal caso i prezzi sono fissi e non soggetti a revisione nel corso del primo anno del contratto.
All'inizio del secondo anno e di ogni anno successivo del contratto, ogni prezzo può essere rivisto al ribasso o al rialzo, su richiesta di una delle parti.
Una parte può chiedere la revisione dei prezzi per iscritto al più tardi tre mesi prima della data anniversario di entrata in vigore del contratto. L'altra parte deve dare conferma della richiesta entro 14 giorni dal ricevimento.
Alla data anniversario, l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare l'indice definitivo del mese in cui è stata ricevuta la richiesta o, in mancanza di questo, l'ultimo indice provvisorio disponibile per il mese in questione. Il contraente stabilisce il nuovo prezzo su tale base e lo comunica appena possibile all'amministrazione aggiudicatrice affinché lo verifichi.
La revisione dei prezzi viene calcolata applicando la seguente formula: Ir
Pr = 0,8 x Po x ( — ) + 0,2 x Po
Io
dove: Pr = prezzo riveduto; Po = prezzo dell'offerta;
Io = indice del mese in cui entra in vigore il contratto;
Ir = indice del mese in cui è pervenuta la richiesta di revisione dei prezzi.
II.20. PAGAMENTI E GARANZIE
II.20.1. Data di pagamento
È considerata data di pagamento la data in cui è addebitato il conto dell'amministrazione aggiudicatrice.
II.20.2. Valuta
I pagamenti sono eseguiti in euro, a meno che non sia specificata un'altra valuta alla clausola I.5.1.
II.20.3. Conversione
L'amministrazione aggiudicatrice effettua l'eventuale conversione tra l'euro e un'altra valuta al tasso giornaliero di cambio dell'euro pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o, in mancanza di tale dato, al tasso di cambio contabile mensile stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet di seguito indicato, applicabile alla data in cui l'amministrazione aggiudicatrice emette l'ordine di pagamento.
Il contraente effettua l'eventuale conversione tra l'euro e un'altra valuta al tasso di cambio contabile mensile stabilito dalla Commissione e pubblicato sul sito internet di seguito indicato, applicabile alla data della fattura.
Tasso di cambio (InforEuro) |Commissione europea (▇▇▇▇▇▇.▇▇)7
II.20.4. Spese di bonifico
Per le spese di bonifico vigono le seguenti regole:
(a) l'amministrazione aggiudicatrice sostiene i costi di addebito applicati dalla sua banca;
(b) il contraente sostiene i costi di accredito applicati dalla sua banca;
(c) la parte che causa la ripetizione del bonifico sostiene i costi del bonifico ripetuto.
II.20.5. Garanzie di prefinanziamento e di esecuzione e ritenuta di garanzia
Se a norma della clausola I.5 è richiesta la costituzione di una garanzia finanziaria per il versamento di prefinanziamenti o a titolo di garanzia di esecuzione o di ritenuta di garanzia, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) la garanzia finanziaria è prestata da una banca o da un istituto finanziario riconosciuto dall'amministrazione aggiudicatrice oppure, su richiesta del contraente e con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, da terzi; e
7 ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇- contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_it
(b) la garanzia ha lo scopo di rendere la banca o l'istituto finanziario o il terzo garanti in solido irrevocabilmente o garanti a prima richiesta degli obblighi del contraente senza esigere che l'amministrazione aggiudicatrice agisca contro il debitore principale (il contraente).
Il contraente sostiene le spese relative alla costituzione della garanzia.
Le garanzie di prefinanziamento devono rimanere in vigore fino al momento in cui il prefinanziamento è liquidato mediante deduzione dai pagamenti intermedi o dal saldo. Nel caso in cui il pagamento del saldo assuma la forma di nota di addebito, la garanzia di prefinanziamento deve rimanere in vigore per tre mesi a decorrere dalla data di invio della nota di addebito al contraente. L'amministrazione aggiudicatrice deve svincolare la garanzia entro il mese successivo.
Le garanzie di esecuzione coprono il rispetto degli obblighi contrattuali fino al collaudo definitivo della fornitura da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia di esecuzione non deve superare il 10 % del prezzo totale del contratto. L'amministrazione aggiudicatrice deve svincolare integralmente la garanzia dopo il rilascio del certificato definitivo di conformità della fornitura, come previsto nel contratto.
Le ritenute di garanzia coprono la consegna completa delle forniture in conformità con il contratto, anche durante il periodo di responsabilità contrattuale e fino al rilascio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice del relativo certificato di conformità definitivo. La ritenuta di garanzia non deve superare il 10 % del prezzo totale del contratto. L'amministrazione aggiudicatrice deve svincolare la garanzia dopo la scadenza del periodo di responsabilità contrattuale, come previsto nel contratto.
L'amministrazione aggiudicatrice non deve richiedere una ritenuta di garanzia qualora abbia richiesto una garanzia di esecuzione.
II.20.6. Pagamenti intermedi e pagamento del saldo
Per ottenere un pagamento intermedio, il contraente deve inviare una fattura secondo quanto stabilito alla clausola I.5 oppure nel capitolato d'oneri.
Per ottenere il pagamento del saldo, il contraente deve inviare una fattura entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di consegna delle forniture secondo quanto stabilito alla clausola I.5 oppure nel capitolato d'oneri.
Il pagamento della fattura e l'approvazione dei documenti non comportano il riconoscimento né della loro rispondenza alle regole né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in essi contenute.
Il pagamento del saldo può avvenire sotto forma di recupero secondo quanto stabilito alla clausola II.21.
II.20.7. Sospensione dei termini di pagamento
L'amministrazione aggiudicatrice può sospendere in qualsiasi momento i termini di pagamento indicati alla clausola I.5 comunicando al contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) che
(a) perché la fattura non è conforme al contratto;
(b) perché il contraente non ha consegnato le forniture o presentato i documenti idonei; oppure
(c) perché l'amministrazione aggiudicatrice ha osservazioni sulle forniture o sui documenti presentati con la fattura;
(d) perché, prima che si verifichi la violazione, appare evidente che in una data successiva il contraente non eseguirà il contratto conformemente al capitolato d'oneri o violerà un altro obbligo contrattuale, a meno che il contraente non fornisca all'amministrazione aggiudicatrice sufficienti garanzie di esecuzione futura.
L'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare quanto prima al contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) l'eventuale sospensione, indicandone i motivi. Nei casi di cui alle lettere b) e c), l'amministrazione aggiudicatrice comunica al contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) i termini entro cui presentare informazioni supplementari o correzioni ovvero una nuova versione dei documenti o dei deliverable se l'amministrazione aggiudicatrice lo richiede.
La sospensione decorre dalla data d'invio della comunicazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle informazioni, di garanzie sufficienti o dei documenti rivisti richiesti ovvero dalla data di esecuzione delle ulteriori verifiche, ivi compreso il controllo in loco. Se il periodo di sospensione supera i due mesi, il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) può chiedere all'amministrazione aggiudicatrice di giustificare il mantenimento della sospensione.
Se i termini di pagamento sono stati sospesi a seguito del rigetto di un documento di cui al primo comma della presente clausola e il nuovo documento è anch'esso respinto, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di risolvere il contratto a norma della clausola II.17.1, lettera c).
II.20.8. Interessi di mora
Alla scadenza dei termini di pagamento precisati alla clausola I.5, il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) ha diritto al versamento degli interessi di mora, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro ("il tasso di riferimento"), maggiorato di otto punti. Il tasso di riferimento è quello in vigore, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno del mese di scadenza del termine di pagamento.
La sospensione dei termini di pagamento a norma della clausola II.20.7 non è considerata pagamento tardivo.
Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data di pagamento (inclusa) ai sensi della clausola II.20.1.
Tuttavia, qualora gli interessi calcolati siano pari o inferiori a 200 EUR, detti interessi devono essere versati al contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) soltanto se questi ne fa domanda entro due mesi dalla data di ricevimento del pagamento tardivo.
II.21. RECUPERO
II.21.1 Se a norma del contratto dev'essere recuperato un importo, il contraente deve rimborsare all'amministrazione aggiudicatrice l'importo in questione.
II.21.2 Procedura di recupero
Prima di procedere al recupero, l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare formalmente al contraente l'intenzione di recuperare l'importo in questione, specificando l'ammontare e i motivi del recupero e invitandolo a presentare eventuali osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Se non vengono presentate osservazioni oppure se, nonostante le osservazioni presentate, l'amministrazione aggiudicatrice decide di proseguire la procedura di recupero, essa deve confermare il recupero comunicando formalmente al contraente una nota di addebito, con indicazione della data di pagamento. Il contraente deve effettuare il pagamento secondo le disposizioni stabilite nella nota di addebito.
Se alla data di scadenza del termine di pagamento il contraente non ha ancora effettuato il rimborso, l'amministrazione aggiudicatrice può, previa comunicazione scritta al contraente, recuperare gli importi dovuti:
(a) mediante compensazione con eventuali importi dovuti al contraente dall'Unione o dalla Comunità europea dell'energia atomica, oppure da un'agenzia esecutiva, allorché esegue il bilancio dell'Unione;
(b) mediante escussione della garanzia finanziaria se il contraente ne ha presentata una all'amministrazione aggiudicatrice;
(c) mediante il ricorso alle vie legali.
II.21.3 Interessi di mora
Se il contraente non assolve l'obbligo di versare l'importo dovuto entro la data stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nella nota di addebito, l'importo dovuto è maggiorato degli interessi al tasso indicato alla clausola II.20.8. Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data in cui l'amministrazione aggiudicatrice riceve il pagamento integrale dell'importo di cui è creditrice.
Ogni pagamento parziale viene imputato anzitutto sulle spese e sugli interessi di mora e successivamente sull'importo del capitale.
II.21.4 Norme in materia di recupero in caso di offerta congiunta
Se il contratto è firmato da un raggruppamento (offerta congiunta), i membri del raggruppamento sono responsabili in solido alle condizioni previste alla clausola II.6 (responsabilità). L'amministrazione aggiudicatrice invia la nota di addebito innanzitutto al capofila.
Se il capofila non effettua il pagamento dell'intero importo entro la data di scadenza e se l'importo dovuto non può essere compensato, o può essere compensato solo in parte conformemente alla clausola II.21.2, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere il pagamento del rimanente importo dovuto a qualsivoglia altro membro del raggruppamento comunicando a ciascuno la nota di addebito conformemente alle disposizioni di cui alla clausola II.21.2.
II.22. CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI
II.22.1 L'amministrazione aggiudicatrice può effettuare o richiedere controlli e revisioni contabili sull'esecuzione del contratto, che possono essere a cura di un organismo esterno autorizzato a eseguirli per suo conto.
Tali controlli e revisioni contabili possono essere avviati in qualsiasi momento nel corso della consegna delle forniture e per un periodo massimo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo.
La procedura di revisione contabile è considerata avviata alla data di ricevimento della relativa lettera inviata dall'amministrazione aggiudicatrice. Le revisioni contabili si svolgono nel rispetto della riservatezza.
II.22.2 Il contraente deve conservare tutti i documenti originali su idonei supporti, compresi gli originali digitali se autorizzati dalla legislazione nazionale, per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo.
II.22.3 Il contraente deve riconoscere al personale dell'amministrazione aggiudicatrice, così come alle persone esterne da questa autorizzate, adeguato diritto di accesso alla sede e ai locali in cui viene eseguito il contratto e a tutte le informazioni, anche su supporto elettronico, necessarie per svolgere tali controlli e revisioni contabili. Il contraente deve assicurare la pronta disponibilità delle informazioni al momento del controllo o della revisione contabile e, su richiesta, la consegna di tali informazioni in formato idoneo.
II.22.4. Sulla scorta delle risultanze della revisione contabile è redatta una relazione provvisoria. L'amministrazione aggiudicatrice o il suo rappresentante autorizzato la deve inviare al contraente, il quale dispone di 30 giorni dalla data di ricevimento per presentare osservazioni. Il contraente deve ricevere la relazione finale entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni.
Sulla scorta delle risultanze definitive della revisione contabile l'amministrazione aggiudicatrice può procedere a norma della clausola II.21 al recupero integrale o parziale dei pagamenti effettuati e prendere ogni altro provvedimento che consideri necessario.
II.22.5 Conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (▇▇▇▇), quest'ultimo può effettuare indagini, compresi
controlli e verifiche sul posto, al fine di stabilire se nell'ambito del contratto siano state commesse irregolarità o vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Le risultanze dell'indagine possono condurre a procedimenti penali ai sensi del diritto nazionale.
Tali indagini possono essere svolte in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione del contratto e per un periodo massimo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo.
II.22.6 La Corte dei conti e la Procura europea, istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio8 ("l'EPPO") e, per il trattamento dei dati personali, il Garante europeo della protezione dei dati hanno gli stessi diritti dell'amministrazione aggiudicatrice, in particolare per quanto riguarda il diritto di accesso, ai fini dei controlli, delle revisioni contabili e delle indagini.
8 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea.
III. CLAUSOLE SOGGETTE AD APPROVAZIONE SPECIFICA
Questa parte è pubblicata come documento separato.
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