SCHEMA DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
ALLEGATO N. 4
SCHEMA DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Il giorno del mese di anno in Roma:
tra
- La società finanziaria (nel prosieguo, per brevità, anche solo “Società finanziaria”), con sede in , Via , n. Codice Fiscale/Partita IVA , numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma , in persona del suo legale rappresentante pro tempore , nato a ( ), il , domiciliato in Roma per la carica ove sopra, e come tale in rappresentanza della predetta società, munito dei poteri necessari, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del
, depositata presso il Registro delle Imprese di Roma in data ; e
- “ ” (nel prosieguo, per brevità, anche solo “ ”), con sede in , Via , n. Codice Fiscale/Partita IVA , numero di iscrizione al Registro Imprese di , in persona del suo legale rappresentante pro tempore
, nato a ( ), il , domiciliato in per la carica ove sopra, e come tale in rappresentanza della predetta società, munito dei poteri necessari, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del , depositata presso il Registro delle Imprese di Roma in data ;
entrambi denominati, singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti,
Premesso che:
1) è una società finanziaria di promozione cooperativa che opera ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successive modificazioni e integrazioni, di ogni altra disposizione legislativa regolamentare in materia, ivi compresi i relativi decreti attuativi, nonché per il perseguimento delle finalità di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 dicembre 2014, recante “Istituzione di un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione”;
2) è una società cooperativa, avente le caratteristiche dimensionali di cui all’allegato 1 al Regolamento (UE) della Commissione Europea del 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento di esenzione), partecipata da ai sensi di quanto previsto all’articolo 17 delle legge 27 febbraio 1985, n. 49;
3) ha presentato in data / / alla Società finanziaria nei modi e nelle forme previste dalla vigente disciplina, una richiesta volta ad ottenere la concessione di un finanziamento agevolato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 dicembre
2014 al fine di sostenere il programma di investimenti/sviluppo1 presentato al Consiglio di Amministrazione di in conformità alle previsioni di cui al suddetto Decreto ed allegato al presente contratto sub All. 1);
4) la richiesta di agevolazione presentata dalla rientra tra le iniziative ammissibili ai sensi dell’articolo 6 del Decreto 4 dicembre 2014;
5) in data la Società finanziaria ha deliberato la concessione del finanziamento agevolato, subordinata alla comunicazione del Ministero circa la disponibilità delle relative risorse finanziarie, a favore di , per un importo complessivo di € ,00 (Euro ( indicare l’importo in lettere)/00), al tasso di interesse indicato dall’art. 5, comma 2, lettera c), del Decreto 4 dicembre 2014 ed alle condizioni di seguito meglio specificate e condizionato, comunque, alla verifica positiva, all’atto della stipula del presente contratto di finanziamento, della persistenza in capo alla
dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed alla corretta esecuzione dei necessari adempimenti;
6) il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato in data / / alla Società finanziaria la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla concessione del finanziamento agevolato relative alla richiesta di finanziamento della ;
7) le condizioni richieste per l’efficacia della delibera della Società finanziaria di concessione del finanziamento, come di seguito indicate, si sono verificate:
(indicare le condizioni stabilite dal C.d.A. di cui si è accertato l’avveramento)
8) in ogni caso, dichiara espressamente di essere tuttora in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare necessari per beneficiare ed ottenere l’erogazione del richiesto finanziamento agevolato e che non sussistono condizioni ostative alla stessa;
9) dichiara, altresì, di aver conseguito il rating di legalità di cui all’art. 5-ter del decreto legge 24.01.2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012, n. 27, e di essere tuttora iscritta nell’elenco delle imprese con rating di legalità di cui all’art. 8 della delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 24075 del 14.11.2012;2
Tanto premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:
Articolo 1
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
1 Indicare programma di sviluppo qualora l’iniziativa riguardi il finanziamento del capitale circolante o il riequilibrio della struttura finanziaria della società cooperativa.
2 Tale previsione dovrà essere inserita o meno in funzione alla sua applicabilità al singolo caso oggetto dello stipulando contratto.
Articolo 2
1. La Società finanziaria, in conformità alla delibera del proprio Consiglio di Amministrazione del
, si impegna a concedere, come in effetti concede, a , che accetta, un finanziamento agevolato finalizzato al perseguimento degli scopi in premessa meglio indicati e, comunque, conformi al programma di investimenti/sviluppo presentato alla Società finanziaria in data
, oggetto della valutazione espressa dalla Società finanziaria con la delibera del proprio
C.d.A. del ed allegato al presente contratto sub All. 1).
2. Il finanziamento di cui al presente articolo è concesso per un importo complessivo pari ad €
,00 (Euro (indicare l’importo in lettere)/00) e sarà erogato (definire le modalità di erogazione sulla base di quanto previsto nel decreto direttoriale)
mediante bonifico bancario sul conto corrente n. , IBAN intestato alla ed acceso presso .
3. Dato atto che il tasso di riferimento utile per la definizione del tasso di attualizzazione e rivalutazione vigente alla data di stipula del presente contratto, calcolato applicando al tasso base, pubblicato sul sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxx.xxxx, una maggiorazione pari a 100 punti base, è pari a e che, dunque, il 20% di detto tasso pari a risulta (inferiore, uguale o maggiore) di 0,8%, sul finanziamento concesso con il presente contratto riconoscerà alla Società finanziaria un tasso di interesse fisso del %.
4. Il finanziamento di cui al presente articolo dovrà essere integralmente rimborsato, maggiorato degli interessi dovuti, in anni, di cui anni di preammortamento,3 dalla stipula del presente contratto.
Articolo 3
1. Il finanziamento agevolato è concesso ai sensi4:
dell’art. 17 del Regolamento (UE) della Commissione Europea del 17 giugno 2014, n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Regolamento di esenzione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni.
(oppure)
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»,
3 Tale previsione dovrà essere inserita o meno in funzione alla sua applicabilità al singolo caso oggetto dello stipulando contratto.
4 Indicare l’opzione corretta in ragione del singolo caso.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni.
2. Dato atto che il tasso di riferimento per il calcolo dell’agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato in termini di equivalente sovvenzione lordo, vigente alla data di stipula del presente contratto, definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea sul sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxx.xxxx, secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), è pari a %, l’agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato in termini di equivalente sovvenzione lordo è pari a euro corrispondente ad una intensità agevolativa5 pari a xxxxxxxx0
all’intensità massima di aiuto stabilita dall’art. 17 del Regolamento (UE) della Commissione Europea del 17 giugno 2014, n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Regolamento di esenzione) e successive modifiche e integrazioni.
(oppure)
all’importo massimo di aiuto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 4
1. si obbliga a rimborsare alla Società finanziaria le somme oggetto del presente contratto di finanziamento, pari ad € ,00 (Euro (indicare l’importo in lettere)/00), oltre interessi nella misura indicata nell’articolo 2, secondo un piano di ammortamento di n. rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno. Alle medesime scadenze sono corrisposti gli interessi di preammortamento.
2. Gli interessi saranno liquidati su base semestrale e comunque la scadenza della prima rata è fissata per il .
3. Per il ritardato pagamento di quanto dovuto alla Società finanziaria a qualsiasi titolo e su qualunque somma per capitale, interessi, spese ed accessori, saranno dovuti dalla gli interessi di mora di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/2002 a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Gli interessi di mora decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione, comunicazione o messa in mora, ma per il solo fatto dell’avvenuta scadenza dei termini indicati.
5 L’intensità agevolativa è calcolata come rapporto tra l’ESL dell’agevolazione e il valore degli investimenti previsti attualizzato alla data di concessione delle agevolazioni.
6 Indicare l’opzione corretta in ragione del singolo caso.
Articolo 5
1. Il finanziamento concesso in forza del presente contratto potrà essere utilizzato da esclusivamente per il perseguimento degli scopi di cui al programma di investimento/sviluppo oggetto della richiesta di finanziamento allegato al presente contratto sub All. 1).
2. Ogni utilizzo, sia pure solo parziale, del finanziamento per scopi diversi da quelli di cui al comma 1 comporterà la revoca immediata del finanziamento e l’obbligo di restituzione immediata degli importi residui non ancora restituiti, maggiorati degli interessi maturati fino al momento della effettiva restituzione.
Articolo 6
1. I crediti nascenti dalla ripetizione del finanziamento concesso con il presente contratto sono assistiti da privilegio ai sensi dell’art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. 7Il finanziamento agevolato concesso con il presente contratto è garantito da ipoteca sui seguenti beni immobili oggetto di finanziamento di proprietà di per un valore pari all’importo del finanziamento stesso:
a) (indicare i beni su cui è iscritta l’ipoteca)
3. 7L’avvenuta regolare iscrizione della ipoteca è condizione di efficacia e validità del presente contratto e l’importo del finanziamento non potrà essere erogato prima dell’avvenuta regolare iscrizione della ipoteca di cui al presente articolo.
Articolo 7
1. Per gli oneri connessi alla gestione del finanziamento concesso con il presente contratto, in conformità alle previsioni di cui all’art. 8, comma 6, del Decreto 4 dicembre 2014, riconosce alla Società finanziaria una commissione “una tantum” quantificata nella misura del 2% dell’importo del finanziamento agevolato concesso, autorizzando espressamente la Società finanziaria a trattenere il corrispondente importo, all’atto della erogazione del finanziamento, dalle somme all’uopo trasferite alla Società finanziaria dal Ministero.
Articolo 8
1. si obbliga:
a) a comunicare tempestivamente alla Società finanziaria la concessione a proprio favore di ogni agevolazione pubblica, ivi incluse le agevolazioni concesse a titolo “de minimis”, che dovesse esserle riconosciuta, al fine di consentire alla Società finanziaria la verifica della compatibilità con il finanziamento agevolato dalla stessa concesso per le medesime spese e finalità oggetto del programma di investimento/sviluppo;
7 Tale previsione deve essere inserita solo nel caso in cui il finanziamento è concesso per l’acquisto o realizzazione di beni immobili, ovvero per interventi sui medesimi beni.
b) a trasmettere alla Società finanziaria, entro il di ogni anno, la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative finanziate;
c) a trasmettere alla Società finanziaria ogni informazione utile al fine di verificare la persistenza delle condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni concesse e, comunque, ogni variazione intervenuta sulle condizioni soggettive ed oggettive in forza delle quali è stato concesso il finanziamento agevolato;
d) a comunicare tempestivamente alla Società finanziaria il verificarsi di taluna delle situazioni previste dall’art. 11 del Decreto 4 dicembre 2014, nonché qualunque altro fatto suscettibile di incidere sulla permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la concessione del finanziamento agevolato;
e) a consentire alla Società finanziaria lo svolgimento di tutti i controlli e le ispezioni, anche tramite verifica in loco e l’accesso alla documentazione aziendale, utili ai fini della verifica dell’andamento e dell’avvenuta realizzazione del programma di investimento/sviluppo, e di quelli disposti al fine di verificare la persistenza delle condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni e l’attuazione degli interventi finanziati;
f) a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dalla Società finanziaria, anche su indicazione del Ministero, allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
g) a comunicare tempestivamente alla Società finanziaria l’eventuale revoca o sospensione del rating di legalità di cui all’art. 5-ter del decreto legge 24.01.2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012, n. 27, che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di stipula del presente contratto e la data di estinzione di ogni obbligazione dallo stesso derivante o allo stesso connessa.8
Articolo 9
1. Fermo il diritto della Società finanziaria di revocare, in misura totale o parziale, nei confronti di
il finanziamento agevolato di cui al presente contratto al verificarsi delle condizioni previste nel Decreto 4 dicembre 2014, di quelle previste dal presente contratto e, comunque, di quelle normativamente previste, il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1353 del codice civile, al verificarsi di anche solo una delle seguenti condizioni:
a) verifica dell’assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità del finanziamento agevolato, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili a ;
b) abbia reso, nel modulo di domanda del finanziamento agevolato e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
8 Tale previsione deve essere inserita o meno in funzione alla sua applicabilità al singolo caso oggetto dello stipulando contratto.
c) fallimento della società , ovvero apertura nei confronti della medesima società di altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;
d) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 9 del Decreto 4 dicembre 2014, recante istituzione di un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione e, comunque, di quelli normativamente previsti;
e) mancata restituzione protratta per oltre un anno delle rate del finanziamento agevolato;
f) mancata realizzazione del programma di investimento nei termini di , ovvero mancato rispetto dell’obbligo di mantenimento per tre anni dei beni per l’uso previsto nella regione in cui è ubicata l'unità produttiva.
Articolo 10
1. L’inadempimento da parte di anche di solo una delle obbligazioni di cui agli articoli 4, con riferimento al mancato pagamento di anche solo due rate di rimborso del finanziamento, 5 e 8 del presente contratto determina la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
2. Il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, in caso di utilizzo da parte di del finanziamento agevolato concesso per uno scopo diverso da quello previsto nel programma di investimenti/sviluppo allegato al presente contratto sub All. 1).
3. L’obbligo in capo a di pagare le rate di rimborso del finanziamento per capitale ed interessi alle date prestabilite e, comunque, ogni altra obbligazione prevista dal presente contratto, non potrà essere sospeso o ritardato neppure in caso di contestazione, anche giudiziale, che dovesse insorgere tra le parti del presente contratto.
4. Comunque in caso di revoca del finanziamento agevolato il presente contratto si intende risolto ai sensi di legge.
Articolo 11
1. In caso di risoluzione del presente contratto, dovrà restituire alla Società finanziaria, entro sessanta giorni dalla data in cui la risoluzione diviene efficace, gli importi del finanziamento non ancora rimborsati oltre agli interessi maturati fino alla data di effettivo rimborso, oltre a qualsiasi altro importo eventualmente dovuto.
2. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1 la Società finanziaria comunicherà al Ministero il mancato rimborso per l’attivazione della procedura di recupero coattivo, attraverso l’iscrizione al ruolo degli importi dovuti.
Articolo 12
1. potrà estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il finanziamento agevolato prima della scadenza naturale del presente contratto, previa richiesta scritta ed il versamento del capitale residuo oltre gli interessi maturati sino alla data di estinzione.
Articolo 13
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento, in quanto applicabili, alle previsioni di cui:
a) al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, recante “Istituzione nuovo regime aiuto per la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione”;
b) alla vigente disciplina legislativa e regolamentare in materia di aiuti di stato prevista dalla normativa interna e comunitaria;
c) al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, dell’art. 17, il quale stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall’obbligo di notifica gli aiuti agli investimenti in favore delle piccole e medie imprese e successive modificazioni e integrazioni;
d) al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” e successive modificazioni e integrazioni;
e) al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, 20 febbraio 2014, n. 57, che individua le modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 9
Articolo 14
1. Tutti gli oneri e le spese anche di registrazione se dovute, derivanti dal o connesse con il presente contratto sono a carico esclusivo di .
2. Al finanziamento di cui al presente contratto di applicano le esenzioni e le agevolazioni fiscali di cui all’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 15
1. Agli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le proprie sedi legali così come indicate nell’epigrafe del presente contratto.
9 Tale previsione dovrà essere inserita o meno in funzione alla sua applicabilità al singolo caso oggetto dello stipulando contratto.
Articolo 16
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto e, comunque, in relazione allo stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Letto confermato e sottoscritto
per
per
Il legale rappresentante pro tempore Il legale rappresentante pro tempore
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del codice civile si approvano espressamente le seguenti clausole: articolo 5 (revoca del finanziamento e decadenza dal beneficio del termine); articolo 9 (condizioni risolutive); articolo 10 (clausola risolutiva espressa e limitazione della facoltà di opporre eccezioni); articolo 11 (decadenza dal beneficio del termine), articolo 16 (deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria).
per per
Il legale rappresentante pro tempore Il legale rappresentante pro tempore