OGGETTO: CONTRATTO INTERMITTENTE - ISTRUZIONI MINISTERIALI IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE DELLA CHIAMATA DEL LAVORATORE
CONFIMI RAVENNA NEWS N. 17 DEL 31/07/2013 XXXXXXXXX E PREVIDENZIALE
OGGETTO: CONTRATTO INTERMITTENTE - ISTRUZIONI MINISTERIALI IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE DELLA CHIAMATA DEL LAVORATORE
L’art. 1, comma 21, lett. b) della Legge 28 giugno 2012, n. 92 ha:
- introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare preventivamente alla competente Direzione Territoriale del Lavoro la durata del ricorso a un contratto intermittente (CONFIMI RAVENNA NEWS 1/2013, API INDUSTRIA NOTIZIE 14, 15, 17, 21 e 22 del
2012);
- previsto che, con decreto interministeriale, “possono essere individuate modalità applicative” del suddetto obbligo.
Il decreto 27/03/13 ha definito, pertanto, le modalità attraverso cui il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione di cui si tratta (CONFIMI RAVENNA NEWS 14/2013), analiticamente illustrate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con l’acclusa circolare 27 giugno 2013, n. 27.
Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro
Direzione Generale per l’attività
ispettiva
Prot. 37 / 0011675 / MA007.A001
Prot. 39 / 0008599 / MA007.A001
CIRCOLARE N. 27/2013
A Tutti gli indirizzi in allegato LORO SEDI
Oggetto: Decreto Ministeriale 27 marzo 2013. Chiamata di lavoro intermittente. Modalità operative di comunicazione.
Premessa
Il Decreto Ministeriale 27 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 18 giugno 2013, entra in vigore il 3 luglio 2013.
Il Decreto, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 21, lettera b) della legge 28 giugno 2012 n. 92, che ha aggiunto il comma 3-bis all’articolo 35 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, prevede le modalità di comunicazione della chiamata del lavoro intermittente.
Il provvedimento giunge a conclusione di una sperimentazione durata quasi un anno, durante la quale è stato possibile testare le varie tipologie di comunicazioni, valutando, anche con l’ausilio degli utenti interessati, le più efficaci modalità in ragione della comunicazione. Lo stesso, inoltre, si inserisce nel percorso di semplificazione tracciato dal Codice dell’Amministrazione Digitale che questo Ministero ha ormai adottato da parecchi anni che da’ la possibilità ai datori di lavoro di usufruire di più strumenti telematici per effettuare i propri adempimenti e agli uffici dell’Amministrazione di avere in tempo reale una serie di informazioni utili sia alle attività di vigilanza sia alle attività di monitoraggio del mercato del lavoro.
La presente circolare illustra le modalità di comunicazione e trasferimento dati relativi alla chiamata di lavoro intermittente, anche alla luce del Decreto Direttoriale n. 238 del 25 giugno 2013 che, come previsto dall’articolo 3 del citato decreto ministeriale del 27 marzo 2013, adotta il modello “UNI-Intermittente” da utilizzare ai fini delle medesime comunicazioni.
Preliminarmente occorre precisare che tale comunicazione non sostituisce in alcun modo la comunicazione preventiva di assunzione, effettuata secondo quanto previsto dal DM 30 ottobre 2007, ma costituisce un ulteriore adempimento, previsto dal citato articolo 1, comma 21, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Tali comunicazioni, come indicato all’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 27 marzo 2013 possono essere effettuate sia dai datori di lavoro che dai soggetti che, ai sensi della normativa vigente possono effettuare le comunicazioni in loro nome e per conto. Essi costituiscono i c.d. “soggetti obbligati” a cui fare riferimento per l’esatto adempimento dell’obbligo in materia di chiamata di lavoro intermittente.
Modello Uni-Intermittente
Il modello “UNI-Intermittente” previsto dall’articolo 3 del decreto ministeriale in parola contiene i dati identificativi del datore di lavoro che effettua la comunicazione nonché quelli del lavoratore utilizzato in modo tale da individuare con certezza le parti interessate al rapporto di lavoro intermittente per il quale si sta effettuando la comunicazione. Essi sono:
- codice fiscale e indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro;
- codice fiscale del lavoratore interessato;
- codice di comunicazione del modello UNILAV cui la chiamata si riferisce (campo non obbligatorio);
- data inizio e data fine della prestazione per la quale si sta effettuando la comunicazione.
Modalità di comunicazione
Con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 27 marzo 2013 le modalità per comunicare la chiamata di lavoro intermittente, adempiendo così agli obblighi di cui all’articolo 1, comma 21, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono esclusivamente le seguenti:
1) via email all’indirizzo di posta certificata xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx;
2) per il tramite del servizio informatico reso disponibile, già in via sperimentale dallo scorso mese di ottobre 2012, attraverso il portale cliclavoro (xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx).
Una modalità ulteriore, utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione, è data dalla possibilità di inviare un sms al nr. 000-0000000.
a) Invio via e-mail all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
Per utilizzare tale canale, il datore di lavoro dovrà inviare in allegato alla mail, il modello “UNI_Intermittente” compilato in ogni sua parte. Ogni singolo modello permette la possibilità di comunicare fino ad un massimo di dieci lavoratori coinvolti anche in periodi di chiamata di lavoro intermittente diversi.
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo verranno prese in considerazione esclusivamente le e-mail contenenti il modello “UNI-Intermittente” debitamente compilato.
Non sono previste mail di conferma di ricezione e, ai fini di dimostrare l’esatto adempimento dell’obbligo, il datore di lavoro dovrà consegnare copia del modello compilato e allegato alla e-mail inviata. A tal fine il modello contiene in basso due opzioni: una di “stampa” che permette di stampare il modello e una “Genera xml e invia via e-mail” necessaria per adempiere all’obbligo, inviando il modello così generato all’indirizzo di posta elettronica certificata già indicata.
Si evidenzia che per utilizzare tale modalità di comunicazione non è necessario che l’indirizzo e-mail del mittente sia un indirizzo di posta elettronica certificata. La casella xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx è infatti abilitata a ricevere comunicazioni anche da indirizzi di posta non certificata.
b) Invio per il tramite del servizio informatico messo a disposizione sul portale cliclavoro (xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx)
L’azienda, anche tramite il proprio consulente del lavoro, potrà inviare le chiamate del lavoro intermittente, attraverso la compilazione di un apposito modulo, accessibile dal portale Cliclavoro (xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx) nella propria area riservata. Pertanto, il servizio di invio delle chiamate del lavoro intermittente sarà accessibile previa registrazione al portale, con le modalità evidenziate nell’apposita sezione.
Questo canale permette la comunicazione per più lavoratori e periodi di prestazione, anche diversi riferiti alla stessa azienda.
Per facilitare l’inserimento delle informazioni, non appena indicato il codice fiscale del lavoratore interessato alla chiamata, saranno proposte, se presenti, l’elenco delle comunicazioni obbligatorie di tipo intermittente aperte e il datore di lavoro dovrà semplicemente indicare il relativo codice di comunicazione.
c) Inviando un SMS al numero 000-0000000
L’articolo 4 del decreto ministeriale del 27 marzo 2013 prevede al comma 2, una modalità “eccezionale” di comunicazione della chiamata di lavoro intermittente; essa consiste nella possibilità di inviare un SMS al numero indicato alla lettera c).
Tale comunicazione va utilizzata esclusivamente per le prestazioni che hanno inizio non oltre le 12 ore dal momento della comunicazione (e che quindi possono terminare anche dopo le 12 ore dalla comunicazione), avendo cura di indicare almeno il codice fiscale del lavoratore utilizzato.
Al fine di identificare il datore di lavoro che sta inviando l’SMS è necessario che lo steso si registri precedentemente al portale cliclavoro, avendo cura di indicare nel form di registrazione il numero di telefono cellulare che sarà utilizzato per l’invio del modello. Solo in questo modo gli organi di vigilanza potranno verificare l’esatto adempimento dell’obbligo.
Naturalmente non potranno essere prese in considerazione le comunicazioni inviate con un SMS che non contiene le informazioni sopra indicate ovvero provenienti da un numero di cellulare non registrato e, pertanto, non riconducibile ad alcun datore di lavoro conosciuto al sistema.
Come precisato al comma 3 dell’articolo 4 del decreto ministeriale in parola non verranno prese in considerazione, ai fini dell’adempimento dell’obbligo, comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle indicate nei paragrafi precedenti.
Annullamento e malfunzionamento del servizio informatico
Le comunicazioni effettuate con le modalità precedentemente descritte possono essere annullate secondo quanto chiarito con circ. n. 20/2012. L’annullamento può essere effettuato esclusivamente tramite e-mail da indirizzare all’indirizzo PEC di cui alla precedente lettera a) ovvero riprendendo il modello on line precedentemente inviato, avendo cura di selezionare le prestazioni già comunicate da annullare nonché il tasto “annullamento”.
Il Decreto Ministeriale 27 marzo 2013 al comma 6 dell’articolo 4 prevede che in caso di malfunzionamento del servizio informatico di cui alla precedente lettera c), i soggetti abilitati possano adempiere agli obblighi inviando, nei termini previsti dalla legge, il Modello “UNI-intermittente” al numero di fax della competente Direzione territoriale del lavoro.
In tal caso, il datore di lavoro dovrà conservare la copia del fax unitamente alla ricevuta di malfunzionamento rilasciata direttamente dal servizio informatico.
Questa comunicazione serve esclusivamente per attestare agli organi di vigilanza la buona fede del datore di
lavoro e la circostanza che l’inosservanza dei termini è stata determinata da un oggettivo impedimento.
Lavoratori dello spettacolo
Il comma 3 del più volte citato articolo 4 contiene una speciale disciplina per i lavoratori dello spettacolo di cui al Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.
Nell’ottica della semplificazione, le aziende del che intendono utilizzare con contratto di lavoro intermittente i lavoratori di cui al paragrafo precedente adempiono all’obbligo di cui all’articolo 1, comma 21, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 con la presentazione del c.d. “certificato di agibilità” di cui all’articolo 10 dello stesso decreto provvisorio del capo dello stato del 1947.
Utilizzando la cooperazione applicativa già funzionante tra Enpals e questo Ministero, tali comunicazioni verranno rese disponibilità altresì agli uffici di questo Ministero.
Trasferimento dei dati
Così come indicato all’articolo 5 del più volte citato decreto ministeriale, questo Ministero mette a disposizione le informazioni relative alle chiamate di lavoro intermittente, effettuate con le modalità descritte nei paragrafi precedenti, alle Direzioni territoriali del lavoro attraverso i propri servizi di rete interna nonché
agli ispettorati del lavoro ubicati presso le Regioni e Province Autonome che hanno “regionalizzato” tali
funzioni, attraverso il sistema di cooperazione applicativa.
Sanzioni
Per quanto concerne il regime sanzionatorio nulla cambia con l’entrata in vigore del decreto. Si ricorda che, secondol’art. 35, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo n. 276 del 2003, “in caso di violazione degli obblighi (…) si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”. Sul punto va altresì evidenziato che questo Ministero, con lettera circolare del 22 aprile 2013, ha emanato un vademecum al cui interno sono state specificate anche le modalità applicative della sanzione. In particolare è stato chiarito che “la sanzione in esame trova applicazione con riferimento ad ogni lavoratore e non invece per ciascuna giornata di lavoro per la quale risulti inadempiuto l’obbligo comunicazionale. In sostanza, per ogni ciclo di 30 giornate che individuano la condotta del trasgressore, trova applicazione una sola sanzione per ciascun lavoratore”.
Il direttore dell’attività ispettiva
X.xx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
Il direttore per le politiche dei servizi per il lavoro
X.xx Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx