Provincia di Teramo
COMUNE di PINETO
Provincia di Teramo
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R E G O L A M E N T O
sulla disciplina dei contratti di sponsorizzazione e
sugli accordi di collaborazione
T I T O L O I
NATURA, SCOPI E FUNZIONI DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Art. 1
Oggetto del presente Regolamento
1. Le norme del presente Regolamento costituiscono la disciplina generale per la realizzazione di rapporti afferenti la «sponsorizzazione», e più in generale la conclusione di speciali «accordi di collaborazione», relativi allo svolgimento di attività e di iniziative di interesse del Comune di Pineto nei settori e nei campi di intervento di cui al successivo art. 6 e per le finalità indicate nell’art. 5, che di nuovo segue.
2. Il presente Regolamento è adottato in sostanziale attuazione delle previsioni recate dall’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, che si pone in tema, come normativa di principio, dell’art. 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dell’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL del 1° aprile 1999, come sostituito dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5 ottobre 2001.
3. Segnatamente, a precisazione anche più puntuale di quanto già esplicitato al comma 2 che immediatamente precede, questo Regolamento comunale intende adeguarsi al più spiccato modello di autonomia normativa dell’Ente locale previsti dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e in base ai quali il Comune adotta i propri regolamenti nel rispetto dei meri princìpi fissati dalla legge e dal proprio Statuto.
4. È criterio preminente di lettura e di interpretazione delle disposizioni regolamentari che seguono quello della peculiare «atipicità» e «novità» degli istituti contrattuali considerati, talché le disposizioni canoniche disciplinanti l’attività contrattuale degli enti pubblici, pur esplicitamente richiamate e considerate, subiscono gli ineludibili adattamenti che sono pretesi dalla specialità dei rapporti in prosieguo disciplinati.
Art. 2
Contratto di sponsorizzazione
1. Il contratto di sponsorizzazione determina a fronte di un corrispettivo, costituito da una somma di denaro ovvero da forniture di beni e/o servizi, prestati dallo sponsor a vantaggio del Comune di Pineto, le modalità con cui questo Comune si obbliga a divulgare il nome o il marchio del soggetto sponsorizzante nelle varie estrinsecazioni della propria attività, su spazi fisici o supporti di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione del Comune per la pubblicità dello sponsor.
Art. 3
Accordi di collaborazione
1. Gli accordi di collaborazione determinano a fronte di investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune di Pineto, oltre al ritorno pubblicitario rimarcato all’art. 2 che precede, la possibilità economica di ricavare direttamente una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune a favore del soggetto c.d. «collaborante», estrinsecantisi in forniture di servizi e di beni caratterizzati da potenzialità di redditività, talché il privato si ripromette a fronte dell’intervento anche la gestione del medesimo, idoneo a garantire un adeguato ritorno economico/finanziario delle somme erogate.
Art. 4
Regola comune per l’associazione del nome e del marchio, oltrechè della forma contrattuale
1. Le modalità di associazione del nome e del marchio del soggetto «sponsorizzante» ovvero di quello «collaborante» devono presentare caratteri consoni e compatibili alla natura istituzionale e alla immagine di pubblica autorità neutrale proprie di questo Comune di Pineto.
2. L’utilizzazione sia dello strumento della sponsorizzazione che di quello degli accordi di collaborazione avviene sempre attraverso la stipula di apposito contratto da redarsi in forma scritta.
Art. 5
Finalità
1. Il Comune di Pineto intende tendenzialmente avvalersi degli istituti in questione della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione, essenzialmente:
• per incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell’organizzazione tecnica e amministrativa dell’Ente;
• per realizzare maggiori economie di spesa, anche nel rispetto del patto di stabilità interno;
• per migliorare la qualità dei servizi prestati.
Art. 6
Ambito di applicazione
1. Il Comune di Pineto ricorre, esemplificativamente, a forme di «sponsorizzazione» in relazione:
• ad attività culturali di differente tipologia;
• ad attività sportive;
• ad attività di promozione turistica;
• ad attività di valorizzazione del patrimonio comunale;
• ad attività di miglioramento dell’assetto urbano;
• ad ogni altra attività di rilevante interesse pubblico.
2. Per gli «accordi di collaborazione» sono attività privilegiate in ispecie:
• la concessione di edifici monumentali in stato di degrado a soggetti privati, i quali, fatta salva la destinazione d’uso, li restaurino e li utilizzino anche per proprie sedi, per lo stretto tempo necessario per recuperare, attraverso i normali costi di locazione, le spese sostenute;
• le istituzioni museali, ovvero settori di attività delle stesse;
• gli impianti sportivi di proprietà comunale;
• il restauro, recupero e gestione di qualsiasi bene pubblico, sia appartenente al demanio che al patrimonio indisponibile del Comune.
3. Eccezionalmente la sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione potranno anche consistere nella esecuzione di opere pubbliche e lavori pubblici espletati direttamente o per suo diretto strumento dal soggetto sponsorizzante o collaborante. In questa evenienza si rende comunque azionabile la scelta del contraente per il tramite di procedure concorrenziali di evidenza pubblica, secondo quanto più dettagliatamente specificato nel successivo Titolo II di questo Regolamento.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1°, della legge 109/94, come modificata dall'art. 7, comma 1°, lettera a), della legge 166/02, i lavori pubblici sponsorizzati devono essere eseguiti da soggetti qualificati in base al D.P.R. 25/01/2000, n. 34.
Art. 7
Vincoli di carattere generale
1. Tutte le iniziative supportate dalle forme, in senso lato, di sponsorship di cui al precedente art. 6, sottostanno ai seguenti vincoli di buona amministrazione:
• sono necessariamente dirette al perseguimento di interessi pubblici;
• devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
• devono essere consone e compatibili con l’immagine del Comune di Pineto;
• devono produrre risparmi di spesa.
Art. 8
Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
1. L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
• ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
• ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
• la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
• propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
• pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
• messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Art. 9
Il Comune come sponsee
1. Con il «Piano Esecutivo di Gestione», eventualmente integrato in corso d’anno, di cui all’art. 169 del precitato decreto legislativo n. 268/2000, la Giunta comunale autorizza, in xxx xxxxxxxx, xx «xxxxxxxx» xxx Xxxxxx xx Xxxxxx per la cui realizzazione è possibile il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazione.
2. Analogamente si procede per i c.d. «accordi di collaborazione».
3. Tutte le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui ai due commi che precedono sono demandate alla esclusiva competenza del responsabile preposto al settore interessato (o maggiormente interessato), che vi provvede sotto la sua personale responsabilità attraverso appositi atti di determina. Il responsabile soddisfa e garantisce anche le ulteriori incombenze riportate nell’art. 19, che segue.
Art. 10
Le figure dello sponsor e del collaboratore istituzionale
1. Possono assumere la veste di sponsor ovvero di collaboratore istituzionale i seguenti soggetti:
• qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
• qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art. 2511 cod. civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art. 2602 cod. civ.);
• le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali di questo Comune di Pineto.
Art. 11 Funzionalizzazione della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione. Casistica
1. La sponsorizzazione, come del resto gli accordi di collaborazione, rappresentano strumenti tramite i quali questo Comune acquisisce risorse finanziarie e/o strumentali (beni, forniture e servizi) da soggetti terzi, a titolo:
• di corrispettivi in denaro e finanziamenti in toto o in quota parte, per la realizzazione di opere e lavori pubblici, la cui esecuzione rimane a carico di questo Comune;
• di finanziamento o di diretta fornitura di beni, in toto o in quota parte, immediatamente utilizzabili per la realizzazione di attività o progettualità;
• di finanziamento ovvero di fornitura di servizi, in toto o in quota parte, correlati all’effettiva concretizzazione dell’attività, del progetto o, più genericamente, dell’iniziativa da realizzarsi da parte di questo Comune;
• di finanziamento comunque, in toto o in quota parte, di iniziative riconducibili ai fini propri di questo Comune.
2. Eccezionalmente la sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione potranno anche consistere nella esecuzione di opere e lavori pubblici espletati direttamente o per suo diretto strumento dal soggetto sponsorizzante o collaborante. In questa evenienza si rende comunque azionabile la scelta del contraente per il tramite di procedure concorrenziali di evidenza pubblica, secondo quanto più dettagliatamente specificato nel successivo Titolo II di questo stesso Regolamento.
Art. 12
Iniziativa spontanea o per azione di terzi
1. La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine:
• ad iniziativa spontanea di questa Amministrazione comunale;
• ad iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art. 10 di questo Regolamento.
2. Qualora l’iniziativa si correli alla proposta di soggetti terzi, essa - ferme restando le modalità di scelta del contraente di cui al Titolo II, che segue - deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Comune di Pineto con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative.
3. Il riconoscimento della utilità della proposta di cui al comma 2 che immediatamente precede avviene mediante l’inserimento della stessa nell’apposito P.E.G. («Piano esecutivo di gestione»).
Art. 13
Sponsorizzazioni plurime
1. Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.
Art. 14
Il caso speciale del Comune di Pineto in veste di sponsor
1. In relazione a particolari manifestazioni od iniziative di segno latamente culturale, inerenti specialmente la promozione e la valorizzazione di attività e di beni sociali e/o culturali, questa Amministrazione comunale può assumere anche la veste di sponsor, integrando e completando le più generali previsioni dettate dall’apposito Regolamento comunale sulla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari.
2. In tali evenienze, prima della formale stipula del contratto di sponsorizzazione, l’Amministrazione comunale dovrà verificare che da tale adesione non risulti alterato il suo ruolo e la sua immagine di imparzialità.
T I T O L O II
MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 15
Regole generali e comuni
1. La scelta dell’altro contraente avviene di norma con procedure ad evidenza pubblica - che comunque tengano conto e si adattino alla peculiare atipicità dei rapporti in questione - tese a garantire la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di «sponsorizzazione» ovvero di «accordi di collaborazione».
2. L’attivazione delle procedure per la conclusione di contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione devono essere precedute dall’adozione di apposita determinazione a contrattare indicante:
• il fine che con il contratto si intende perseguire;
• l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
• le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
3. È sempre ammessa la trattativa privata, previa adeguata motivazione, nei casi indicati dalle norme disciplinanti le materie relative a: appalti di lavori pubblici, appalti di forniture di beni, appalti di forniture di servizi.
4. Per le iniziative di importo inferiore o uguale a 10 mila EURO può sempre procedersi alla trattativa privata diretta con un solo contraente.
5. Anche qualora l’iniziativa della sponsorizzazione o di accordi di collaborazione muova da privati o da soggetti terzi, il Comune - salve le ipotesi in cui siano da escludersi qualsiasi forma di concorrenzialità ovvero anche di trattativa privata plurima - garantisce adeguate forme di pubblicità e concorrenza al fine di comparare l’offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative.
Art. 16
Gli accordi di collaborazione
1. Gli accordi di collaborazione di cui al precedente art. 3, stante la loro natura di più spiccata valenza economica e di interesse imprenditoriale (o latamente tale) dell’altro contraente, sono più puntualmente sottoposti al rispetto delle regole dell’evidenza pubblica e del previo regime di raffronto fra più possibili concorrenti.
2. Può anche ammettersi che, ad iniziativa di parte, la speciale collaborazione consista nell’offerta di una iniziativa comportante lavori e/o forniture da prestarsi direttamente dal soggetto collaborante con l’eventuale richiesta della gestione di una attività collaterale quale corrispettivo di compensazione dell’iniziativa stessa. In questa evenienza, valutato l’interesse per l’Ente alla sua realizzazione, si procederà con
adeguate forme di pubblicità che mettano sull’avviso eventuali ulteriori soggetti interessati, anche mediante lo strumento semplificato di un «avviso di interesse».
3. Qualora uno o più soggetti risultassero interessati, a seguito dell’apposito avviso, alla realizzazione dell’iniziativa, l’Amministrazione provvede ad espletare apposita gara, da realizzarsi nella forma dell’appalto-concorso ovvero della licitazione o trattativa privata plurima, da espletarsi col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra i soggetti che ne abbiano fatto valida richiesta e l’originario proponente.
Art. 17
L’offerta di sostanziale mecenatismo
1. Le sponsorizzazioni offerte o proposte da privati o da enti e soggetti giuridici privi di finalità di lucro, specie ove il ritorno di natura pubblicitaria appaia del tutto tenue e prevalga l’aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali, con la prevalenza di profili c.d. di «mero mecenatismo» da parte dello sponsor, sono formalizzate come procedure di trattativa privata diretta, qualunque sia il valore della prestazione resa.
Art. 18
La valutazione delle offerte
1. In tutti i casi in cui i rapporti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione siano costituiti con procedure ad evidenza pubblica (compresa l’evenienza della trattativa privata plurima), le offerte verranno valutate dal responsabile del settore che ha dato l’avvio alla sponsorizzazione o alla collaborazione in base ai criteri indicati nell’avviso pubblico o nella lettera di invito, finalizzate a reperire la disponibilità della sponsorizzazione o della speciale attività di collaborazione, da stabilirsi e disciplinarsi sulla base e in relazione alla tipologia dell’intervento.
2. Il contratto di sponsorizzazione o di collaborazione è sottoscritto dallo sponsor o dal collaborante e dal responsabile del settore che ha attivato le procedure concorsuali. Con la sottoscrizione del contratto viene anche autorizzata la utilizzazione dello spazio pubblicitario espressamente indicato nel capitolato speciale predisposto preliminarmente all’espletamento delle procedure di gara.
Art. 19
Compiti specifici dei responsabili
1. Sulla base delle previsioni e delle peculiari indicazioni riportate nel P.E.G. («Piano esecutivo di gestione») ovvero di un inserimento aggiuntivo realizzato in corso d’anno,
le modalità di scelta del contraente e tutti i contenuti contrattuali, come più in generale l’intera gestione della pratica e del rapporto, si radicano nelle esclusive competenze del Responsabile competente per materia, in applicazione anche dell’art. 192 del citato D.Lgs. n. 267/2000.
2. Il Responsabile predispone apposito progetto di sponsorizzazione o collaborazione finalizzato ad individuare le possibili iniziative da attivare.
3. Il progetto, nel solo caso di sponsorizzazioni, può prevedere:
• sponsorizzazioni sul sito internet del Comune, dando la possibilità allo sponsor di inserire sul sito spazi pubblicitari per le imprese private riservandosi la clausola di gradimento;
• concessione dello stemma comunale come strumento promozionale. Trattasi di marchio commerciale di derivazione dello stesso stemma istituzionale, che può essere concesso ad imprese private per l’apposizione dello stesso sui propri prodotti, sulle insegne, in abbinamento ai loghi aziendali, ecc.;
• sponsorizzazioni di eventi sportivi, culturali, sociali e altro;
• utilizzo a fini pubblicitari di spazi all’interno del Comune (es. bacheche, ascensori, sale riunioni ritenute idonee, impianti sportivi, androni, ecc.);
• utilizzo a fini pubblicitari di spazi su documentazione del Comune (es. buoni mensa, cedolini stipendi, bollette, carta intestata, buste, ecc.);
• titolazione di spazi (es. sale teatro, impianti sportivi, sale riunioni, ecc.);
• abbinamenti commerciali (es. abbinamento ad un’azienda di un monumento, di una piazza, di una via, di un ponte, di un’isola pedonale, di una fontana, di una pensilina e altro);
• cura di aree verdi affidate a ditte con esposizione del marchio della ditta presso l’area curata;
• servizi di manutenzione e altri servizi erogati dallo sponsor come corrispettivo (illuminazioni natalizie, pulizia giardini, pulizia scuole, pulizia impianti sportivi, e altro);
• fornitura di beni (es. panchine, cestini gettarcarta, fioriere, rastrelliere porta biciclette, con apposizione del marchio dell’impresa, e altro);
• marchiatura delle portiere dei veicoli comunali;
• predisposizione di gadget (forniti dallo sponsor) con l’abbinamento Comune/Azienda sponsorizzata;
• altre iniziative similari.
L’elencazione sopra fatta dei contenuti dei progetti di sponsorizzazione deve considerarsi non esaustiva.
Art. 20
Verifiche e controlli
1. Sponsorizzazioni e collaborazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del servizio che le ha attivate al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor ed all’Amministrazione Comunale; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nei contratti stipulati.
T I T O L O III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21
Utilizzo delle economie di spesa
1. I proventi derivanti dall’applicazione della disciplina contenuta nel presente regolamento sono finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ed a migliorare la qualità dei servizi prestati dal Comune di Pineto.
2. Le somme previste nei capitoli di bilancio interessati a contratti di sponsorizzazioni o accordi di collaborazione che risultano inutilizzati, a seguito della stipula dei relativo contratti, sono considerate risparmi di spesa.
3. I risparmi di spesa conseguiti a seguito di conclusione di contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione, per iniziative previste a carico del bilancio dell’ente, nei capitoli di spesa ordinaria, vengono utilizzati per le seguenti finalità:
a) all'implementazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all’articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999;
b) all'incremento degli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei responsabili di servizio, appartenenti al centro di responsabilità che ha ottenuto il risparmio, di cui all’art. 10 del CCNL del 31 marzo 1999, a seguito di valutazione annuale, solo nel caso in cui al reperimento degli sponsor o dei collaboratori è dovuto all’attività, documentata, di detto personale. Tale percentuale non viene attribuita se in aggiunta alla percentuale già assegnata, ai sensi dell’art. 10 del CCNL del 31/03/1999, faccia superare il limite massimo del 25% attribuibile ai sensi del citato contratto collettivo;
secondo i seguenti criteri:
- per sponsorizzazioni e/o collaborazioni di importo inferiore o uguale a EURO 2.600,00, nella misura del 50% di cui il 5% per retribuzione di risultato ai responsabili di servizio;
- per sponsorizzazioni e/o collaborazioni di importo superiore a EURO 2.600,00 e fino a EURO 5.200,00, nella misura del 40% di cui il 5% per retribuzione di risultato ai responsabili di servizio;
- per sponsorizzazioni e/o collaborazioni di importo superiore a EURO 5.200,00, nella misura del 35% di cui il 5% per retribuzione di risultato ai responsabili di servizio;
c) a disposizione dell’Amministrazione Comunale da destinare al finanziamento di altre iniziative istituzionali, le restanti quote.
Art. 22
Riserva organizzativa
1. La gestione dei contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione è effettuata direttamente dall’Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
2. E’ tuttavia facoltà dell’Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l’incarico per il reperimento di sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.
Art. 23
Aspetti fiscali della sponsorizzazione
1. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all’importo della somma prevista per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l’intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.
Art. 24
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno tenuti esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall’art. 13 della Legge 31/12/1996, n. 665 e successive modificazioni.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pineto in persona del Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla citata legge.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all’applicazione del presente regolamento.
Art. 25
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento verrà pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, entrando in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione.
2. Copia del Regolamento esecutivo verrà consegnata a cura della Segreteria Comunale a tutti i responsabili dei settori ed al Nucleo Interno di Valutazione.
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