Contract
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA, MIGLIORATIVA E CORRETTIVA (MAC), MANUTENZIONE EVOLUTIVA (MEV), INGEGNERIZZAZIONE ESB DEGLI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO INTEGRATO REGIONALE DELLA BASILICATA (SISIR)
ALLEGATO N. 9
CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
Art. 3. – Durata del servizio 3
Art. 4. – Luogo di svolgimento del servizio 3
Art. 5. – Stipulazione del contratto 3
Art. 6. - Spese contrattuali ed oneri diversi 3
Art. 7. – Cessione del contratto e disciplina del subappalto 3
Art. 8. – Personale della Ditta aggiudicataria 4
Art. 9. – Obblighi in materia di sicurezza 4
Art. 10. – Responsabilità della Ditta aggiudicataria 4
Art. 11. - Direzione dell’esecuzione del contratto 5
Art. 12. –Verifiche e controlli 5
Art. 13. – Tracciabilità dei flussi finanziari 5
Art. 14. - Modalità di fatturazione e pagamento 6
Art. 15. – Revisione dei prezzi 6
Art. 16. – Inadempienze e Penalità 6
Art. 17. – Modalità di applicazione delle penalità 8
Art. 18. - Risoluzione del contratto 8
Art. 19. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità 9
Art. 20. – Privacy e riservatezza 9
Art. 1 - Oggetto
Il presente capitolato disciplina l’affidamento quinquennale del servizio di DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA, MIGLIORATIVA E CORRETTIVA (MAC), MANUTENZIONE EVOLUTIVA (MEV), INGEGNERIZZAZIONE ESB DEGLI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO INTEGRATO REGIONALE DELLA BASILICATA (SISIR)
Le caratteristiche tecniche del servizio e le relative modalità di esecuzione sono riportate negli Allegati 3A e 3B al disciplinare di gara.
Art. 2. - Definizioni
Nell’ambito del presente capitolato speciale verranno adottate le seguenti definizioni:
1. Stazione Appaltante: Ente che indice la gara per l’appalto in questione, in sigla: SA.
2. Ditta Aggiudicataria: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese che si aggiudica la gara per l’appalto in questione. Indicata anche come Ditta; in sigla: DA.
Art. 3. – Durata del servizio
La durata dell’appalto è stabilita in 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.
La DA è, comunque, tenuta alla prosecuzione del servizio, per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del contratto, nelle more dello svolgimento della nuova gara agli stessi patti e condizioni di aggiudicazione del presente appalto.
Art. 4. – Luogo di svolgimento del servizio
La DA dovrà provvedere ad erogare il servizio presso le Sedi della Regione Basilicata e presso le Aziende Sanitarie regionali, con riferimento sia alle sedi principali che alle altre sedi ove si svolgono attività amministrative interessate dal contratto, per acquisire la conoscenza delle caratteristiche organizzative e delle dimensioni operative delle articolazioni amministrative aziendali rilevanti, per lo svolgimento delle verifiche e l’ottenimento dei riscontri necessari per lo svolgimento delle attività di contratto.
Art. 5. – Stipulazione del contratto
Il contratto sarà stipulato, in conformità a quanto previsto dall’art.11 del D.lgs 163/2006, entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è diventata efficace.
Il contratto sarà immediatamente impegnativo per le parti e sarà sottoposto a registrazione entro venti giorni presso il competente Ufficio del Registro (artt. 13 e 14 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).
Art. 6. - Spese contrattuali ed oneri diversi
Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti saranno per intero a carico della DA. La DA dovrà altresì rimborsare alla SA, ai sensi dell’art. 34, comma 35, della legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le spese per la pubblicazione della pubblicità di gara effettuate sui quotidiani, di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Art. 7. – Cessione del contratto e disciplina del subappalto
E’ vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda di quanto subappaltato.
Art. 8. – Personale della Ditta aggiudicataria
1. Per l’esecuzione del servizio la DA dovrà avvalersi di proprio personale qualificato, che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità, adeguato per numero e qualifica professionale ed idoneo al servizio.
1. Al fine di ottimizzare il servizio, il personale proposto dalla Ditta in sede di gara e che sarà oggetto di valutazione, non potrà essere modificato, se non per cause di forza maggiore debitamente motivate, senza il preventivo consenso del responsabile dell’esecuzione del contratto. L’eventuale sostituzione dovrà avvenire nella misura massima del 25% (arrotondato all’unità) e dovrà possedere analoga competenza ed esperienza del personale sostituito.
2. la DA dovrà applicare nei confronti del proprio personale le condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. applicabili alla data del contratto nonché rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. Sono a carico della Ditta tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.
3. La DA é comunque responsabile di tutti i danni arrecati a persone, cose, e a terzi in genere, per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori anche se esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando quindi la SA e le Aziende Sanitarie da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.
4. Trova applicazione al presente appalto l’art. 1 della Legge Regionale 15.2.2010 n.24 (Normativa sugli appalti per il rispetto della clausola sociale).
Art. 9. – Obblighi in materia di sicurezza
1. La DA dovrà osservare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro che si riferiscono alla fattispecie concreta ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i., assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza la SA e le Aziende Sanitarie da ogni responsabilità in merito. La Ditta ed il personale da essa dipendente, dovranno uniformarsi a tutte le direttive di carattere generale e speciale impartite dalla SA e dalle Aziende Sanitarie per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero a quelle appositamente emanate per il personale della ditta stessa.
1. La DA dovrà assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, a ciascun lavoratore ai sensi D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Art. 10. – Responsabilità della Ditta aggiudicataria
1. la DA assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto della stessa DA quanto della SA e delle Aziende Sanitarie o di terzi, in virtù dell'esecuzione del presente servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al presente servizio, anche se eseguite da parte di terzi.
1. La DA, prima dell'inizio del servizio, dovrà presentare un’adeguata di polizza assicurativa RCT-RCO con primaria Compagnia con massimale unico di € 1.500.000,00 a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, per il risarcimento di eventuali danni cagionati alla SA ed a terzi nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente servizio, per l'intera durata del servizio a copertura dei rischio per le responsabilità della medesima. Detta polizza, dovrà tenere indenne la SA e le Aziende Sanitarie, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché í terzi, per qualsiasi danno la DA possa loro arrecare nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente servizio, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, da trattamento dei dati personali ecc. Il massimale della polizza assicurativa s'intenderà per ogni evento dannoso o sinistro purché reclamato entro 24 mesi successivi alla cessazione delle attività del presente servizio e dovrà prevedere la rinunzia dell'assicuratore a qualsiasi
eccezione sia nei confronti della SA sia delle Aziende Sanitarie.
2. In caso di polizza già attivata sarà necessario produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copra anche il servizio in oggetto di appalto.
Art. 11. - Direzione dell’esecuzione del contratto
La corrispondenza dell’appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nominato ai sensi dell’art.300 del D.P.R. n. 207/2010. La SA potrà nominare uno o più assistenti del Direttore dell’esecuzione.
Salvo diverse disposizioni, l’Amministrazione, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto, o suo delegato. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto o suo delegato .
Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con la DA, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell’Amministrazione, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell’Amministrazione.
La DA dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l’Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
In tal senso, la DA si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto della DA), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all’Amministrazione per iscritto all'atto della firma del contratto.
Il Responsabile del servizio provvederà, per conto della DA, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell’esecuzione del contratto per conto dell’Amministrazione.
Art. 12. –Verifiche e controlli
1. La SA si riserva la facoltà di effettuare controlli, tramite il Direttore dell’esecuzione o suo delegato, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali di cui al presente appalto ed il perfetto svolgimento del servizio fornito e di applicare le penalità previste al successivo articolo.
1. A seguito dell'attività di controllo il Direttore dell’esecuzione o suo delegato potrà emettere rapporti di non conformità ai quali la DA dovrà rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, da concordare, nella tempistica che verrà definita a seconda della gravità della non conformità rilevata.
Qualora al controllo qualitativo e quantitativo i servizi di realizzazione dei progetti d'integrazione, assistenza, e manutenzione e le forniture necessarie alla buona conduzione del contratto non dovessero risultare conformi a quanto dovuto, la DA dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di recidiva si procederà alla contestazione per l’applicazione delle penalità di cui all’art. 16 del presente Capitolato, ovvero alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 18.
Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da cause di forza maggiore le parti concorderanno la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del servizio.
Art. 13. – Tracciabilità dei flussi finanziari
La DA assume gli obblighi di tranciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso la SA sia nei rapporti con gli eventuali subappaltatori. La DA che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria
ne dà immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura‐Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Potenza. La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. La DA si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte della SA sia passivi verso gli eventuali subappaltatori, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori. L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
Art. 14. - Modalità di fatturazione e pagamento
La DA emetterà fattura con cadenza quadrimestrale, riferita al periodo di competenza, successivamente alla consegna dei report delle attività svolte, inerenti i servizi oggetto del presente appalto, e approvati dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il pagamento della fattura, subordinato al rispetto integrale delle condizioni contrattuali ed in presenza della dichiarazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione, sarà effettuato entro 60 giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura (Protocollo Regionale), attesa la complessità delle verifiche di regolare esecuzione. In caso di contestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione ovvero di dichiarazione di non regolare esecuzione del servizio, i termini di pagamento restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
Detto corrispettivo terrà conto delle eventuali penali, comminate sulla base dei parametri indicati all’art. 16
E’ fatto obbligo alla DA di precisare le modalità con le quali la Tesoreria della SA dovrà effettuare il pagamento e di utilizzare conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, ai fini della rintracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della L. 136/2010.
La SA declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.
In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. La DA non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
Per i servizi di Assistenza Sistemistica e Formazione riportati all'Allegato3A, la fatturazione dovrà essere effettuata alle AA. SS. richiedenti il servizio in parola, che provvederanno al relativo pagamento nei termini sopra indicati, secondo il modello per l’organizzazione degli acquisti nel SSR della Regione Basilicata, approvato con la DGR n. 139/2010.
Art. 15. – Revisione dei prezzi
La revisione dei prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall’art. 115 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii..
Art. 16. – Inadempienze e Penalità
Nella ipotesi di inadempimento, inesatto adempimento o ritardo, la SA ha facoltà di applicare le seguenti penali:
•Mancata realizzazione presso la regione del sistema di gestione del ciclo di vita del software e gestione rilasci: 0,03% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare o frazione di ritardo o giorno solare di mancato utilizzo o giorno solare di mancato allineamento;
•Mancata presa in carico dei sorgenti: 0,03% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare o frazione di ritardo;
•Mancata presa in carico e risoluzione degli errori bloccanti: 0,03% dell'ammontare netto contrattuale per giorno solare o frazione di ritardo;
•Mancata presa in carico e risoluzione degli errori non bloccanti entro i tempi stabiliti e/o mancata produzione della relativa documentazione e/o mancato adeguamento dei sorgenti alle sopravvenute nuove normative entro i tempi stabiliti o richiesti dalla stessa norma: 0,01% dell'ammontare netto contrattuale per giorno solare di ritardo;
•Difformità dei documenti e delle procedure di esercizio del contratto: 0,02% dell'ammontare netto contrattuale per difformità accertata;
•Mancato utilizzo del sistema di gestione ticket realizzato e gestito presso la regionale: 0,01% dell'ammontare netto contrattuale per giorno solare di ritardo d'installazione e/o non utilizzo;
•Mancato rispetto di uno dei criteri di qualità del codice: 0,02% dell'ammontare netto contrattuale per ogni difformità accertata;
•Xxxxxxx e/o mancato rispetto dei tempi di consegna del progetto definitivo, entro i tempi indicati in sede di offerta, relativo ai “PROGETTI” richiesti o ad uno di essi: 0,03% dell'ammontare netto contrattuale relativo a tutti i progetti per giorno solare di ritardo;
•Ritardo e/o mancato rispetto dei tempi di consegna del progetto derivante da una richiesta di intervento MEV o di servizi di assistenza, sistemistica, operativa e formazione a consumo: 0,01% dell'ammontare netto contrattuale del servizio erogato alla data (somma di tutta la MEV e/o assistenza erogata alla data di esecuzione) per giorno solare di ritardo;
•Ritardo nelle consegne di adeguamenti dei sistemi informatici (MEV) o di esecuzione dei servizi di assistenza, sistemistica, operativa e formazione a consumo : 0,01% dell'ammontare netto contrattuale del servizio erogato alla data (somma di tutta la MEV e/o assistenza erogata alla data di esecuzione) per giorno solare di ritardo;
•Xxxxxxx nelle consegne di tutti i “PROGETTI” richiesti entro i tempi indicati nel crono programma definitivo: 0,03% dell'ammontare netto contrattuale per giorno solare di ritardo. Si precisa che per consegna si intende, l'installazione, il collaudo e messa in esercizio di tutti i progetti richiesti alla voce “PROGETTI” presso tutte le AA. SS. regionali;
•Ritardo nelle consegne di ogni singolo Progetto relativo ai “PROGETTI” richiesti entro i tempi indicati nel crono programma definitivo per ogni singolo progetto: 0,03% dell'ammontare netto contrattuale per giorno solare di ritardo relativo al valore del singolo progetto. Si precisa che per consegna si intende, l'installazione, il collaudo e messa in esercizio su tutti i sistemi delle AA. SS. regionali. Se non specificato il valore del singolo progetto, si applica il valore di gara specifico per la voce progetti;
•Mancato superamento del grado di soddisfacimento minimo del 80% del personale della AA. SS. oggetto di formazione: penale del 0,01% dell'ammontare netto contrattuale. E' fatto obbligo di ripetizione del servizio di formazione erogato e raggiungimento della soglia di soddisfacimento minima indicata nel presente punto;
•Mancata indicazione dei recapiti aziendali della DA e/o mancata indicazione delle variazione avvenute durante l'attuazione del progetto e mancato utilizzo della posta PEC per le comunicazioni ufficiali: penale di 0,01% dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna inadempienza;
•Mancato rispetto delle clausole di garanzia: incasso della cauzione definitiva;
•Mancato rilascio finale di tutti i sorgenti in manutenzione con la relativa documentazione nelle modalità e formati previsti: incasso della cauzione definitiva;
•Sostituzione di una delle figure professionali indicate in sede di presentazione dell’offerta non approvata dal Direttore dell'esecuzione: 0,01% dell'ammontare netto contrattuale.
•Trattative con altri soggetti delle Aziende Regionali inerenti i sistemi oggetto del contratto e/o mancata notifica al Direttore dell'esecuzione della trattativa: rescissione del contratto in danno alla DA ed incasso della cauzione definitiva.
•Mancato rispetto degli S.L.A indicati nel progetto e/o degli S.L.A minimi richiesti dal allegato tecnico: 0,01% dell'ammontare netto contrattuale.
Il Direttore dell'esecuzione valuta l’applicazione delle penali previa comunicazione scritta delle contestazioni al Responsabile del Servizio della Ditta che, entro 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione, ha facoltà di presentare delle controdeduzioni. L’importo delle penali è detratto dall’importo del corrispettivo dovuto.
Nell’ipotesi di cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale complessivo, IVA esclusa, la Regione potrà risolvere il contratto in danno dell’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati alla Ditta per iscritto dal Direttore dell'esecuzione o suo delegato.
La Ditta dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stessa contestazione.
Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, la Regione provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
Art. 17. – Modalità di applicazione delle penalità
L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con la SA e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.
Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.
L’ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.
La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.
Art. 18. - Risoluzione del contratto
Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) interruzione del servizio per fatto della DA;
b) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
c) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
d) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
e) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalla SA;
g) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010
h) dopo la seconda contestazione alla DA per l’inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale;
i) in caso di annullamento della delibera di aggiudicazione;
j) qualora il ritardo dell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%.
In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub d), la SA potrà comunicare
l’intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest’ultima non abbia provveduto a sanare completamente l’inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA.
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, la SA ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. o PEC, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.
Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla SA rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell’aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.
Art. 19. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità
La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.
Le parti danno atto che l’esecuzione del contratto s’intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s’intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA fornirà alla SA ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.
Art. 20. – Privacy e riservatezza
La DA avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la DA sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
La DA si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze della SA di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalla DA se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
La DA sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la SA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla SA. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.
Art. 21. - Foro competente
Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale.
Art. 22. - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nella lettera d'invito e per tutte le altre modalità di esecuzione del servizio le parti faranno riferimento, per quanto applicabili, alle norme del C.C. alle disposizioni contenute nel D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., al vigente regolamento dell'Attività Contrattuale della SA, nonché ad ogni altra disposizione di legge nazionale, regionale vigente in materia di forniture di beni e servizi.
Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di accettarle incondizionatamente.
DATA
PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(indicare generalità, qualifica e firma)