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PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI VENTOTTO UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE, DA INQUADRARE NELLA CATEGORIA A, POSIZIONE ECONOMICA F1, PROFILO DI SPECIALISTA DI COMUNICAZIONE E SISTEMI DI GESTIONE PRESSO LE STRUTTURE DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;
VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” e, in particolare, l’articolo 3;
VISTA le legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, denominato «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
VISTO il decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) xx xxxxxxx x. 000 xxx 0000 x xxxxxx xxxxxxxxxx (XX) ex decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
VISTO il decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di equiparazioni tra le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 e le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi ed in particolare l'art. 1, ultima parte;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e, in particolare, l’articolo 3 e l’articolo 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
ATTESO che dal prospetto informativo dell’Amministrazione riferito al 31 dicembre 2021 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle altre categorie protette - la quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risulta coperta.
ATTESO che dal prospetto informativo dell’Amministrazione riferito al 31 dicembre 2021 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle altre categorie protette - la quota di riserva di cui all’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risulta coperta.
TENUTO CONTO che l’Amministrazione intende ottemperare agli obblighi di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell'ordinamento militare”, e in particolare a quelli di cui agli articoli 678 e 1014 rubricati, rispettivamente, «Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari» e «Riserve di posti nel pubblico impiego»;
VISTA la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, e in particolare l'art. 3, comma 4-bis, concernente i disturbi specifici di apprendimento;
VISTO il decreto 12 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi
dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113
VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”, e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246;
VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, e in particolare l’articolo 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
VISTO l’accordo sindacale del 19 dicembre 2005 e successive integrazioni per la definizione del nuovo ordinamento professionale del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri contenente il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell’Amministrazione;
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca»
VISTO il decreto legislativo 1°dicembre 2009, n. 178, come modificato da ultimo dall’articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non dirigenziale, ventotto unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1, mediante apposite procedure selettive, nell'ambito delle quali possono essere prioritariamente valorizzate le esperienze lavorative maturate dai titolari di contratti stipulati nell'ultimo triennio per lo svolgimento di attività di tutoraggio ai sensi dell’art. 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.916.248 annui a decorrere dall'anno 2023”;
VISTO l’articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56 che consente all’Amministrazione di derogare al previo espletamento della mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
VISTA la nota prot. n. DIP-0041277 del 2 settembre 2022 con cui l’Amministrazione ha effettuato la comunicazione di cui all’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
DECRETA
Art. 1 - Posti messi a bando
1. È indetta una procedura selettiva, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive ventotto unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1 del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il profilo di specialista di comunicazione e sistemi di gestione. Il suddetto personale verrà impiegato presso le sedi centrali e decentrate della Scuola Nazionale dell’Amministrazione.
2. I titoli di preferenza in applicazione della normativa vigente sono valutati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 12.
Art. 2- Requisiti per l'ammissione
1. Per l’ammissione alla procedura selettiva sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione e anche al momento dell’assunzione in servizio:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
b) avere un’età non inferiore a diciotto anni;
c) essere in possesso del titolo di studio di seguito indicato:
Laurea Triennale (L) Oppure Diploma di laurea (DL) oppure Laurea specialistica (LS) oppure Laurea magistrale (LM)
Ai fini del presente bando, si intende:
- per laurea triennale (L), il titolo accademico di durata triennale conseguito ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270;
- per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominato laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270;
- per laurea magistrale (LM) il titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2 marzo 2011.
- per diploma di laurea (DL) il titolo accademico di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Il titolo sopra citato si intende conseguito presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titoli accademici rilasciati da un Paese dell’Unione Europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove selettive, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oppure sia attivata la procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. In ogni caso, qualora il titolo straniero sia stato riconosciuto equipollente, sarà cura del candidato dimostrare l'equipollenza allegando alla domanda il provvedimento che la riconosce.
d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la procedura selettiva si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione all’impiego;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
i) essere in possesso della condotta incensurabile, ai sensi dell’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
j) per i candidati di sesso maschile, avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.
2. L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti e delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. I candidati sono ammessi a partecipare alle prove concorsuali con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
4. In caso di difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dalla procedura selettiva con provvedimento motivato.
Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda
1. L’avviso del presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà altresì pubblicato sul Portale «inPA» - disponibile all'indirizzo internet: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx - e sul sito ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione alla procedura selettiva esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale «inPA» - raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo: «xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx» - previa registrazione del candidato sullo stesso Xxxxxxx. Per la partecipazione alla procedura selettiva il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Xxxxxxx accettate esclusivamente le domande inviate prima dello spirare di tale termine perentorio.
3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla procedura selettiva sarà certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile al termine della procedura di invio, dal Portale inPA. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda, il portale non
consentirà l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente dell’ultima domanda di partecipazione inviata in ordine cronologico, intendendosi le precedenti revocate in modo integrale e definitivo, nonché prive d'effetto.
Art. 4 - Domanda di partecipazione e comunicazioni con i candidati
1. I candidati sono tenuti a dichiarare negli spazi del format di presentazione della domanda, a pena di esclusione, l'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
- cognome e nome, data e luogo di nascita;
- codice fiscale e residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;
- cittadinanza; se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui registri è stato trascritto l’atto di nascita;
- il godimento dei diritti politici: - se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; - se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (ad eccezione dei candidati titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
- di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l’obbligo di indicarli in caso contrario;
- di essere in possesso del requisito della condotta incensurabile previsto dall’art. 35, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la selezione si riferisce;
- di possedere il titolo di studio richiesto come requisito di ammissione dall’art. 2 del bando, con l’indicazione esplicita della tipologia di titolo (L, DL, LS, LM), della disciplina, della data di conseguimento, della votazione riportata, dell’Università che lo ha rilasciato, nonché gli estremi dell’eventuale provvedimento di equiparazione;
- l’eventuale necessità, in relazione alla propria disabilità, di ausili e/o tempi aggiuntivi, per l’espletamento delle prove, con i limiti e nelle modalità di cui ai commi 2 e 3;
- gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, né essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;
- per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;
- il possesso dei titoli da sottoporre a valutazione ai sensi dell’articolo 7;
- il possesso di eventuali titoli di preferenza e precedenza alla nomina previsti a parità di merito dalla normativa vigente e richiamati all’art. 11 del presente bando;
- per i soli cittadini stranieri, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di conoscere e saper utilizzare, in modo approfondito, tutte le piattaforme informatiche comunemente utilizzate per le attività di formazione a distanza, e-learning, didattica online;
- l’indirizzo PEC personale del candidato, al quale il candidato chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione;
- un recapito telefonico;
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all’espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione
2. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50 per cento del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all’Amministrazione di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
3. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata all'indirizzo: xxx@xxx.xxxxxxx.xx, con oggetto: “documentazione riservata - procedura selettiva per ventotto unità di personale non dirigenziale, profilo di specialista di comunicazione e sistemi di gestione.”
4. Le comunicazioni personali relative alla presente procedura saranno inviate all’indirizzo PEC personale del candidato. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, ovvero, da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo PEC.
5. Ogni comunicazione concernente la procedura selettiva, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, sarà effettuata mediante pubblicazione sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri, all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx e attraverso il portale «inPA». Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 5 - Esclusione dalla procedura selettiva
1. L’Amministrazione può disporre in qualunque momento l’esclusione dalla procedura selettiva nei seguenti casi:
a) presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate agli artt. 3 e 4;
b) mancato possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.
Qualora i motivi che determinano l’esclusione siano accertati dopo l’espletamento della procedura selettiva, l’Amministrazione dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura e procede alla risoluzione del rapporto di lavoro ove già instaurato; sarà parimenti disposta la decadenza, con risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato, dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
2. I candidati non esclusi sono comunque ammessi alla procedura selettiva con riserva.
3. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, l’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile e amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del predetto D.P.R., ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
4. La verifica dei requisiti e dei titoli è effettuata dal Dipartimento per il Personale - Ufficio trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative - Servizio trattamento giuridico, reclutamento e mobilità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 6 - Procedura selettiva
1. La procedura selettiva si articola in:
a) una selezione per titoli, secondo la disciplina dell’articolo 7 (selezione per titoli);
b) una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell’articolo 8 (Prova orale d’esame), riservata ai candidati che hanno superato la selezione di cui alla lettera a).
Art. 7 – Selezione per titoli
1. La Commissione procederà alla valutazione dei seguenti titoli di studio e professionali, secondo i criteri di cui al presente articolo:
Voto di laurea (laurea triennale, laurea magistrale, laurea specialistica, diploma di laurea), altra laurea e titoli post-lauream (ulteriore Laurea: L, DL, LM, LS, Master Universitari, Diplomi di Specializzazione, Dottorato di Ricerca) | max 20 punti |
Titoli professionali: svolgimento di attività di tutoraggio ai sensi dell’art. 11, comma 1-bis, decreto legislativo 178/2009 nell'ultimo triennio. | max 36 punti |
Altri titoli professionali: svolgimento, nell’ultimo quinquennio, di attività di tutoraggio nell’ambito di corsi di formazione post-universitaria non a distanza | max 5 punti |
(master, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca) rivolti anche a dipendenti delle pubbliche amministrazioni e erogati da Università statali e non statali legalmente riconosciute. |
A prescindere dal numero e novero di titoli presentati, il punteggio massimo attribuibile in virtù della valutazione dei titoli sopraindicati è pari a 30 (trenta).
2. I titoli sono valutati secondo i seguenti criteri:
2.1 Voto di laurea (a), altra laurea e altri titoli post lauream (b), fino ad un massimo di 20 punti:
a) Voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione alla procedura selettiva, fino ad un massimo di 12 punti
- 1 punto per ogni voto da 100 a 110
- 1 punto ulteriore in caso di votazione con lode conseguita per il titolo studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione alla procedura selettiva;
b) Altra laurea e titoli post lauream, fino a 8 punti:
- Master di primo livello della durata di almeno un anno conseguito presso una Università: 2 punti per titolo per un massimo di 4;
- Master di secondo livello della durata di almeno un anno conseguito presso una Università 2,5 punti per titolo per un massimo di 5;
- 3 punti per ogni dottorato ricerca;
- 2,5 punti per ogni diploma di specializzazione;
- 0,50 punti per certificazione linguistica di lingua inglese riconosciuta dal MUR
i. Ulteriori 0,25 se con livello B2
ii. Ulteriori 0,50 se con livello C1
iii. Ulteriori 0,75 se con livello C2
Se il candidato ha più di una certificazione di lingua inglese viene presa in considerazione solo quella di livello più elevato.
- 1 punto per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione, ovvero, per il diploma di laurea o per la laurea a ciclo unico (laurea magistrale), se utilizzati come titolo di accesso alla procedura selettiva.
- 1 punti per ogni diploma di laurea, laurea specialistica e magistrale o magistrale a ciclo unico ulteriore rispetto a quella di cui al punto che precede.
2.2 Titoli professionali:
c) titoli professionali di cui all’art. 11, co. 1 bis, decreto legislativo 178/2009, fino a un massimo di 36 punti;
d) titoli professionali conseguiti per lo svolgimento, nell’ultimo quinquennio, di attività di tutoraggio nell’ambito di corsi di formazione post-universitaria non a distanza (master, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca) rivolti anche a dipendenti delle pubbliche
amministrazioni e erogati da Università statali e non statali legalmente riconosciute, fino a un massimo di 5 punti.
Per la valutazione dei titoli professionali di cui al precedente comma 2.2, lettera c), si applicano i seguenti criteri:
a) si tiene conto dei contratti stipulati ex art. 11 comma 1-bis decreto legislativo 178/2009 nell'ultimo triennio, come previsto dall’art. 11, comma 0-xxx, xxx x.xxx. 000/0000 (xxxx 2020, 2021 e 2022), che devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione, ai sensi dell’articolo 4;
b) si attribuisce il punteggio massimo di 12 punti per ogni anno di incarico;
c) il computo degli anni di incarico è dato dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non continuativi diviso per dodici;
d) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile e valgono, come intero anno, ove superiori a sei mesi, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
5. Per la valutazione dei titoli professionali di cui al precedente comma 2.2, lettera d), si applicano i seguenti criteri:
a) si tiene conto degli incarichi di tutoraggio svolti nell’ambito di corsi di formazione post- universitaria non a distanza (master, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca) rivolti anche a dipendenti delle pubbliche amministrazioni e erogati da Università statali e non statali legalmente riconosciute, nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione dell’avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale – Concorsi.
b) si attribuisce il punteggio di 1 punto per ogni anno di incarico;
c) il computo degli anni di incarico è dato dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non continuativi diviso per dodici;
d) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile e valgono, come intero anno, ove superiori a sei mesi, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni.
6. Non sono valutabili i titoli, autocertificati, ai sensi del presente bando, dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda, neppure in caso di tempestiva riserva di successiva integrazione della documentazione.
7. Non sono valutabili i titoli il cui possesso non sia stato comunque dimostrato con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà; ai fini dell’autocertificazione è necessaria, oltre che la firma del dichiarante, l’allegazione di copia di valido documento di identità, che può essere unica per tutti i titoli autocertificati.
8. La selezione per titoli si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).
9. Il punteggio conseguito per i titoli concorre ai fini del calcolo del punteggio totale della graduatoria di cui all’art. 12 del presente bando.
Art. 8 – Prova orale
1. La prova orale - cui accederanno i candidati che avranno conseguito, nella valutazione dei titoli, un punteggio minimo di 21 punti - verterà su tutte le materie di cui al successivo art. 9 del bando, dalla lettera a) alla lettera h), sulla verifica della conoscenza della lingua inglese, nonché dell’informatica, anche attraverso l’utilizzo dei sistemi applicativi informatici di più comune impiego, nonché per i cittadini stranieri della adeguata conoscenza della lingua italiana.
2. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova selettiva e il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà, è pubblicato sul portale «inPA» e sul sito dell'amministrazione almeno venti giorni prima del suo svolgimento. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Alla prova selettiva orale è assegnato un punteggio massimo di 30 (trenta) punti e si intende superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi) ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua inglese e dell’informatica e, per gli stranieri, della lingua italiana.
4. L’assenza nella sede di svolgimento della prova orale per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva.
5. La prova orale di cui al presente articolo può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
6. La commissione esaminatrice, si riserva di pubblicare sul sito dell'amministrazione, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento.
Art. 9 - Materie d’esame – conoscenze e competenze
1. La prova orale d’esame, prevista dall’art. 8 del bando, è finalizzata alla verifica della conoscenza delle seguenti materie:
a) Diritto amministrativo con particolare riferimento alla normativa in materia di rapporto di lavoro pubblico, normativa in materia di trattamento dei dati personali, normativa in materia di trasparenza e anticorruzione
b) Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche con riferimento alla Scuola nazionale dell’amministrazione
d) Elementi di disciplina in materia di formazione professionale, in particolare quella rivolta a dipendenti della pubblica amministrazione. Metodologie di analisi dei bisogni formativi e profili di organizzazione e gestione del processo formativo: le fasi di progettazione, erogazione, gestione e valutazione dei corsi di formazione
e) Disciplina della formazione professionale a distanza: peculiarità specifiche rispetto alla formazione tradizionale, fasi di progettazione, erogazione, gestione e valutazione dei corsi di formazione a distanza
f) Caratteristiche e funzionalità delle principali piattaforme utilizzate per l’erogazione e la gestione delle attività di formazione a distanza
g) Redazione della reportistica relativa ai processi formativi e normativa in materia di controllo di qualità dei corsi di formazione erogati
h) Disciplina in materia di formazione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni introdotta dal PNRR: novità normative e contenuti e tempi del Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della Pubblica amministrazione
i) Lingua inglese
l) Lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana
m) Elementi di informatica di base e dei principali pacchetti applicativi
2. Nel corso della prova orale, la Commissione verificherà ed accerterà il possesso, da parte dei candidati, delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, necessarie per lo svolgimento dei compiti afferenti ai profili e oggetto del bando.
Art. 10 - Commissione esaminatrice e sottocommissioni
1. Con successivo provvedimento sarà nominata la commissione esaminatrice, competente per l’espletamento di tutte le fasi della selezione, compresa la formazione della graduatoria finale di merito.
2. La commissione esaminatrice può essere integrata in ogni momento da uno o più componenti esperti nella lingua inglese e da uno o più componenti esperti di informatica.
3. La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 60 punti per le valutazioni dei titoli e per la prova orale.
Art. 11 - Preferenze e precedenze
1. A parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori xxxxxx non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli xxxxxx o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori xxxxxx non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli xxxxxx o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o) i genitori xxxxxx non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli xxxxxx o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto la procedura selettiva;
r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
a) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies, comma 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'art.16-octies, comma 1-quinques, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione alle prove selettive.
6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, deve far pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo xxx@xxx.xxxxxxx.xx, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
Art. 12 - Stesura della graduatoria finale di merito
1. La commissione esaminatrice stila la graduatoria finale di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella selezione per titoli e nella prova orale. A parità di punteggio conseguito, è preferito il candidato più giovane d’età.
2. La graduatoria finale è pubblicata sul sito Internet dell’Amministrazione e sul portale «inPA».
3. L'avviso relativo alla avvenuta pubblicazione della predetta graduatoria sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana-4ªSerie speciale «Concorsi ed esami».
4. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Articolo 13 - Comunicazione dell’esito della procedura e costituzione del rapporto di lavoro
1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell’esito della procedura attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito. L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente con i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.
2. Con riferimento alla graduatoria finale di merito, i candidati selezionati sono destinati alle sedi della Scuola Nazionale dell’Amministrazione individuate dall’Amministrazione di cui al bando, ferma restando la scelta prioritaria tra le sedi disponibili, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della normativa vigente in materia.
3. I candidati dichiarati vincitori della procedura sono assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati in domanda, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell’immissione in servizio, per l’assunzione presso l’Amministrazione di cui al presente bando.
4. Il vincitore che, nel termine stabilito, non avrà preso servizio, senza giustificato motivo, decade dall’assunzione.
5. Il vincitore dovrà rimanere in servizio presso la sede della Struttura di assegnazione ai sensi dell’art. 1 del bando, per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell’art. 35 comma 5 bis) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
6. Il vincitore dovrà presentare, nei modi e nei tempi previsti dal Dipartimento per il Personale, la documentazione che verrà richiesta con la lettera di assunzione.
7. Sulla base di quanto previsto dall’art. 55 quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
Articolo 14 – Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti, che competono all’Ufficio trattamento giuridico politiche formative e contenzioso e alla commissione esaminatrice, per lo svolgimento delle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dare corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e agli adempimenti relativi alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Segretario generale. Il responsabile del trattamento è il Capo del Dipartimento per il Personale. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dall’Amministrazione nell’ambito della procedura medesima.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale dell’Amministrazione.
8. L’interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione al trattamento. L’interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Art. 15 - Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall’Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo selettivo del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti relativi alla procedura.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Coordinatore del Servizio trattamento giuridico, reclutamento e mobilità presso il Dipartimento per il personale dell’Amministrazione.
Art. 16 - Pubblicità e diffusione
1. Il presente bando è pubblicato sul sito Istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul portale InPA.
2. L’avviso del presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.
Art. 17 - Norme di salvaguardia
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri si riserva la facoltà di annullare o revocare il presente bando, sospendere o rinviare lo svolgimento della procedura di selezione, nonché le connesse attività di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere l’assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, di differire o ritardare l’assunzione di personale.
2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
SEGRETARIO GENERALE
Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da XXXXXXX XXXXXXX X=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI