SCHEMA QUADRO
Municipio Roma V Direzione Socio Educativa
Determinazione Dirigenziale CF n.626 del 22/03/2022
Allegato E
SCHEMA QUADRO
DI INTESA FORMALE TRA ROMA CAPITALE E GLI ORGANISMI GESTORI DEI SERVIZI
L’anno …….., il giorno……… del mese di …………., in Roma nella sede della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma sita in via …… in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’accreditamento di organismi operanti nei servizi alla persona (art. 9, comma 10, deliberazione C.C. n. 90 del 28 aprile 2005) e dalle successive deliberazioni della Giunta Capitolina n. 355/2012 e 191/2015
TRA
Roma Capitale – Municipio V, C.F. 02438750586 / P.I. 01057861005, rappresentato da
…………….. nata ………… il in qualità di Direttore della Direzione Socio Educativa del
Municipio Roma V ai sensi del T.U.E.L e dello Statuto attuativo di Roma Capitale approvato con deliberazione A.C. n. 8/2013
E
Il signor ………………… , nato a …………. .il …………………. domiciliato in Via
……………..Cap …………. nella sua veste di legale rappresentante di “ nel prosieguo
denominata “Organismo affidatario” C.F. …………… P.I. ………………. con sede legale in
……………. CAP ,
il quale, dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione nonché di decadenza, di divieto, e di sospensione..
CONSIDERATO CHE
l’Organismo è risultato idoneo a seguito della procedura di selezione per l’affidamento di servizi di cui alla Determinazione Dirigenziale n. ………. del e che risulta regolarmente iscritto al
Registro Unico Cittadino e al Registro Municipale di Accreditamento di cui all’art. 3 della citata deliberazione X.X. x. 00/0000 x X.X.X.
XX PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art 1 Oggetto dell’intesa
1. Gli accordi sottoscritti nel presente atto costituiscono le condizioni contrattuali che regolano la gestione dei Piani di intervento individuali del servizio affidati all’Organismo.
I pacchetti di servizi e i Piani individuali di intervento (nel prosieguo P.I.I.) oggetto dell’affidamento, sono definiti sulla base di quanto stabilito per il funzionamento del servizio nelle deliberazioni G.C. n. 355/2012 e n.191/2015.
Art 2 Durata
La presente intesa ha la durata di due anni a decorrere dalla data della Determinazione Dirigenziale di approvazione degli elenchi degli organismi idonei,
Art 3 Titolarità dei servizi
1. Titolare del servizio ………………... è la Direzione Socio Educativa Municipale di seguito Amministrazione, che affida all’organismo l’esecuzione dei singoli piani di intervento, destinati al singolo e/o alla famiglia, secondo le tipologie e fino al numero di ore annue massime indicate in sede di determinazione dirigenziale di idoneità dell’organismo allo svolgimento del servizio, sulla base del diritto di scelta dell’utente (art. 10 deliberazione C.C. 90/2005).
2. La presente intesa formale non instaura alcun rapporto di lavoro tra l’Amministrazione e i singoli operatori dell’organismo gestore impiegati nell’espletamento del servizio.
Art 4
Obblighi dell’Organismo
La sottoscrizione della presente intesa formale obbliga l’Organismo al rispetto delle condizioni di seguito indicate.
A) Piani di intervento individuali
1. La realizzazione dei singoli piani di intervento viene attuata secondo le modalità esecutive, organizzative indicate nell’offerta progettuale, fino a esaurimento del numero massimo delle ore/giornate di servizio, pari a ……… annue indicate nella determinazione dirigenziale n. del di idoneità dall’organismo allo svolgimento del servizio …………..., L’affidamento dei piani di intervento avverrà a seguito della sottoscrizione dell’intesa formale, attraverso lettera di incarico che conterrà il numero dei beneficiari, il numero delle ore/giorni di prestazioni complessive, il periodo temporale di svolgimento e l’importo del corrispettivo erogabile. I servizi nei diversi livelli d’intensità potranno subire variazioni in relazione ad una successiva diversa valutazione del bisogno e delle disponibilità delle risorse economiche collegate.
2. Il corrispettivo complessivamente erogabile all’organismo nel corso dell’annualità, non può eccedere la somma dei costi relativi alle tariffe indicate nella deliberazione G.C. n. 191/2015 moltiplicato per il numero delle ore erogate. A tal fine si rinvia alle condizioni esecutive dell’offerta progettuale che, nei limiti della citata deliberazione G.C. n.355/2012 e deliberazione G.C. n. 191/2015 nel rispetto della scelta dell’utente, costituisce atto di impegno dell’organismo per la realizzazione degli interventi.
3. Sono a carico dell’organismo affidatario, a fronte del corrispettivo riconosciuto dall’Amministrazione per la realizzazione dei piani individuali dichiarati:
- i costi per la retribuzione del personale impegnato;
- le spese per l’utilizzo di immobili, ove richiesto;
- i costi per l’uso di attrezzature e altri beni strumentali eventualmente necessari per la realizzazione dei piani;
- le spese gestionali e l’adempimento di ogni altra incombenza accessoria che si rendesse necessaria;
- l’I.V.A. in base alla percentuale in vigore
4. In caso di conclusione anticipata o cessazione di un piano d'intervento individuale, non è previsto alcun diritto dell’organismo, alla contestuale assegnazione di un altro piano di intervento.
5. in caso di mancata effettuazione degli interventi / attività previsti nei P.I.I. affidati, per cause riconducibili a inadempienze tecnico-organizzative dell’organismo, o a giustificata assenza dell’assistito, lo stesso è tenuto a effettuare il recupero a favore del medesimo beneficiario. Previo accordo con l’Amministrazione e con l’interessato, potranno anche essere effettuate attività diverse, non previste nel piano individuale, ovvero svolte presso una struttura ospedaliera che ospita in via temporanea l’assistito privo di cure parentali. Per le assenze delle persone anziane beneficiarie dei servizi CeDAF, fino a sette giorni al mese, viene corrisposto all’organismo la retta giornaliera ridotta del valore del pasto (indicato nella DGC n. 191/2015). Per le assenze superiori a sette giorni al mese non è dovuta alcuna retta da parte dell’Amministrazione.
6. Qualora l’interessato, per giustificato motivo, non possa o non intenda usufruire degli interventi a recupero, l’organismo dovrà effettuarli a favore di altri assistiti, nei modi e tempi da concordare con l’Amministrazione.
7. La rinuncia volontaria, espressa verbalmente nei casi di urgenza, o per iscritto, negli altri casi, da parte del beneficiario a uno o più interventi, ovvero la sospensione temporanea del servizio, deve essere comunicata all’Amministrazione tempestivamente e comunque entro 48 ore dalla comunicazione dell’assistito.
8. Nell’ipotesi in cui l’organismo si avvalga della collaborazione di associazioni di volontariato, di tirocinanti o volontari del servizio civile, per attività che prevedano un contatto / rapporto diretto con i beneficiari degli interventi, lo stesso è tenuto a richiederne l’autorizzazione al Servizio Sociale municipale, con un anticipo minimo di 10 giorni rispetto all’avvio delle attività, trasmettendo contestualmente:
il consenso dell’assistito o dei familiari
l’elenco nominativo di tali operatori e relative attività che gli stessi andrebbero a svolgere.
Si precisa, inoltre, che gli operatori di cui sopra, eventualmente impegnati nelle attività assistenziali, svolgono un ruolo esclusivamente integrativo e mai sostitutivo di quello proprio degli operatori professionali.
9. E’ vietata ogni forma di cessione a terzi delle attività oggetto della presente intesa.
10. L’organismo congiuntamente a tutti i sottoscrittori del P.I.I. è tenuto a verificare semestralmente l’efficacia degli interventi erogati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, nonché all’insorgere di nuove condizioni e bisogni dell’assistito, fermo restando il diritto del cittadino alla continuità del percorso assistenziale.
11. Altresì, l’organismo è tenuto:
ad accettare i piani individuali affidati dall’Amministrazione sulla base della scelta dell’assistito e fino al numero massimo di pacchetti indicato nell’offerta progettuale;
a non interrompere senza preavviso l’esecuzione dei singoli piani;
a comunicare preventivamente all’Amministrazione, l’eventuale interruzione del servizio, almeno 15 giorni prima della data prevista per l’interruzione;
a modificare, su esplicita e motivata richiesta dell’Amministrazione o a seguito di verifica semestrale, il piano d’intervento individuale in corso di esecuzione, garantendo la massima flessibilità nel rispondere ai bisogni dell’assistito, anche con interventi innovativi ed alternativi in accordo con l’Amministrazione e l’interessato.
12. L’organismo, in caso di recessione dalla presente intesa è tenuto a comunicare - a mezzo raccomandata - tale decisione all’Amministrazione, con preavviso di almeno 60 giorni.
13. L’Amministrazione, si riserva la possibilità di modificare le modalità di realizzazione degli interventi e conseguentemente i contratti durante il periodo di loro efficacia: in caso di dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della loro realizzazione o in situazioni di particolare gravità delle condizioni sociali o di salute dei beneficiari degli interventi, tali modifiche non potranno prevedere variazione nei prezzi, consentendo la loro revisione limitatamente all’applicazione delle clausole contrattuali necessarie per lo svolgimento del lavoro in modalità modificata.
14. L’Amministrazione fino a concorrenza del quinto delle prestazioni annue massime indicate nel comma 1, può provvedere all’aumento del numero delle prestazioni da eseguire alle stesse condizioni previste nel contratto originario, per effetto dell’esercizio di scelta dell’utente. Mentre negli altri casi dovrà essere prioritariamente scelto un altro organismo idoneo che ancora non ha raggiunto la soglia massima di prestazioni indicate nel provvedimento di idoneità.
15. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla proroga della durata della presente intesa per il tempo strettamente necessario all’espletamento di una nuova procedura di Ricognizione. In tal caso l’organismo affidatario del servizio sarà tenuto a rispettare le medesime condizioni ivi stabilite.
B) Personale impegnato nell’espletamento dei servizi
1. L’organismo è tenuto a fornire l’elenco nominativo di tutto il personale impiegato nell’espletamento delle attività previste dai piani individuali di intervento, assicurando il numero e le figure professionali indicate nell’offerta progettuale, in coerenza con il numero dei piani da realizzare, nonché la documentazione relativa al possesso dei titoli professionali dichiarati, all’attestazione, ove richiesta, dell’iscrizione ad albi professionali, alla tipologia di contratto applicata e al relativo inquadramento contrattuale.
2. Nell’espletamento dell’incarico dovranno essere utilizzate le figure professionali indicate nell’offerta e per le quali, in sede di procedura selettiva, l’affidatario ha conseguito il punteggio per la qualità e l’esperienza professionale maturata dagli stessi operatori.
3. Eventuali sostituzioni (per dimissioni, licenziamento o qualunque altro giustificato motivo) potranno essere effettuate solo con personale di qualifica ed esperienza equivalente, previa autorizzazione dell’Amministrazione, alla quale la relativa comunicazione dovrà pervenire almeno
15 giorni prima dell’impiego del nuovo operatore, con contestuale trasmissione di tutta la documentazione necessaria per valutare l’effettiva rispondenza ai requisiti richiesti.
Inoltre la sostituzione dovrà avvenire assicurando un adeguato trasferimento di tutte le informazioni relative alle condizioni dell’assistito e agli interventi a lui prestati tra il primo operatore e il suo sostituto.
Qualora, per motivi d’urgenza e al fine di garantire il puntuale espletamento dell’intervento, non sia possibile una comunicazione preventiva della sostituzione, l’organismo è comunque tenuto a darne notizia il giorno stesso, inviando la documentazione di cui al precedente comma nel caso in cui la sostituzione si protragga oltre due giorni anche non consecutivi. L’Amministrazione nel rilevare l’utilizzo di tale modalità straordinaria, reiterata nel corso del tempo, terrà conto di tale elemento in sede di valutazione finale sulla corretta esecuzione dei P.I.I. affidati, ai fini di quanto previsto dalla presente intesa.
4. L’organismo si impegna a dare piena e integrale applicazione ai CCNL relativi al proprio personale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione C.C. n. 135/2000 e del relativo Regolamento di attuazione (Deliberazione C.C. n. 259/2005) e a ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia.
1. L’organismo è garante nei confronti dell’Amministrazione del comportamento tenuto dal personale di cui sopra che dovrà essere improntato a principi non discriminatori e di rispetto della
dignità umana, di massima diligenza e di correttezza deontologica , nel rispetto dei diritti del cittadino utente di cui all’art. 10 della deliberazione C.C. 90/2005.
C) Rispetto dei requisiti e obblighi organizzativi
1. L’organismo garantisce il possesso e mantenimento dei requisiti - di cui alla citata deliberazione regolamentare C.C. n. 90/2005 - S.M.I. e alla successiva Determinazione Dirigenziale del Dipartimento V, n. 3265 del 12/10/2005 – S.M.I. e il rispetto dei tempi, modi e luoghi delle attività previsti nei P.I.I. e dichiarati in fase di presentazione dell’offerta.
2. L’organismo è tenuto a presentare all’Amministrazione una relazione illustrativa delle attività rese e ogni ulteriore informazione, sia in sede di verifica semestrale dei piani d’intervento, sia su richiesta dell’Amministrazione.
3. In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 10 della deliberazione C.C. n. 90/2005 l’organismo si impegna a:
a) informare i cittadini dei servizi forniti, in modo semplice e in grado di superare difficoltà linguistiche, fisiche e culturali
b) fornire adeguato documento informativo di sintesi sul servizio espletato
c) accogliere i reclami degli utenti concordando i correttivi del caso con l’Amministrazione
d) non ostacolare la volontà dell’utente di rivolgersi ad altro soggetto fornitore.
Art. 5
Oneri assicurativi
1. È a carico dell’organismo ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività concordate. A tal fine, a conclusione dell’anno finanziario, o qualora richiesto dall’Amministrazione, deve essere esibita tutta la documentazione idonea a dimostrare il rispetto della normativa vigente in materia contrattuale, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di regolarità contributiva.
2. L’organismo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. E’ a carico dell’organismo l’adozione, nell’esecuzione delle prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’organismo. Si solleva fin da ora l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di danni agli assistiti, a terzi e a beni materiali, dai quali possano derivare conseguenze di carattere civile, penale o amministrativo, causati per il mancato rispetto di disposizioni di legge o regolamentari, ovvero per azioni, omissioni o imperizia degli operatori.
3. Sono inoltre a carico dell’organismo le spese della polizza assicurativa n stipulata
dall’organismo stesso, per la responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo di € 1.500.000,00, per ogni struttura, in caso di svolgimento del servizio all’interno delle proprie strutture e la polizza assicurativa n per danni incendio e furto da stipularsi quale gestore della
struttura
4. Le polizze assicurative devono essere depositate presso i competenti uffici dell’Amministrazione al momento della sottoscrizione del presente atto.
Art 6
Protezione dei dati personali
1. In materia di protezione dei dati personali trovano applicazione le disposizioni recate dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni, l’Organismo affidatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.
Vengono affidati all’Organismo affidatario i seguenti compiti:
organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all’appalto che verrà eseguito;
organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all’appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l’Organismo affidatario può venire in possesso nell’espletamento dell’appalto.
L’Organismo affidatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
L’Organismo affidatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) del Codice le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico
Art. 7
Obblighi e prerogative dell’Amministrazione
1. L’Amministrazione affida all’organismo l’esecuzione dei singoli piani di intervento a favore del singolo e/o del nucleo familiare, secondo quanto indicato al precedente art. 4, lettera A), comma 1, e sulla base del diritto di scelta dei beneficiari degli interventi.
2. Al fine di garantire la massima stabilità quali-quantitativa ed economica dei servizi affidati con il presente atto e, tenuto conto del “numero massimo di prestazioni” autorizzate, all’organismo firmatario della presente intesa, con la Determinazione di approvazione degli elenchi degli organismi idonei, l’Amministrazione si impegna a reintegrare i P.I.I. eventualmente sospesi per cause non imputabili al medesimo organismo gestore e ad agevolare il recupero degli interventi, nei limiti e nei termini consentiti.
3. In ogni caso e fermo restando quanto segue, l’Amministrazione, con provvedimento motivato può non procedere al recupero degli interventi non eseguiti, con conseguente riduzione proporzionale dei compensi pattuiti.
4. Nel caso in cui il beneficiario non possa o non intenda effettuare la scelta dell’organismo, l’Amministrazione affiderà i P.I.I. secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
a. individuare l’organismo – tra quelli risultati idonei - la cui offerta progettuale sia considerata più rispondente ai bisogni assistenziali rilevati e al piano d’intervento elaborato per il cittadino;
b. ripristinare l’affidamento dei P.I.I. eventualmente cessati, a favore dello stesso organismo che ha subito la riduzione dei P.I.I.;
c. in caso di progetti-offerta parimenti rispondenti ai bisogni assistenziali rilevati e al piano d’intervento elaborato per il cittadino, affidare i nuovi P.I.I. sulla base di un’equa applicazione della medesima proporzione tra il numero dei P.I.I. già affidati e il numero massimo dichiarato nell’offerta progettuale.
5. In caso di mancati interventi, comunque non imputabili a negligenze o carenze organizzative dell’organismo, l’Amministrazione dovrà individuare le forme di recupero più adeguate, a favore del medesimo beneficiario o di altri, in coerenza con quanto indicato al precedente art. 4, punto A), comma 6, d’intesa con l’organismo interessato.
6. Qualora l’intervento sia stato eseguito dall’operatore, anche solo parzialmente, per cause imputabili all’assistito e non motivate anticipatamente oppure non giustificabili, l’Amministrazione, previa verifica dei fatti accaduti con il beneficiario interessato, riconosce l’intervento come regolarmente effettuato.
7. L’Amministrazione non è tenuta al reintegro dei P.I.I. eventualmente cessati, nel caso in cui siano esaurite le risorse finanziarie destinate a tali interventi.
8. L’Amministrazione informa i beneficiari degli interventi, mediante idonei strumenti di comunicazione (P.I.I., informativa sul servizio, ecc.) in ordine alle condizioni di erogazione dei servizi medesimi, a cui l’assistito deve attenersi, al fine di consentire la corretta esecuzione delle attività previste nel P.I.I. sottoscritto.
9. L’Amministrazione si impegna a garantire la più ampia valorizzazione delle capacità progettuali, di programmazione ed esecuzione degli interventi, espresse dall’organismo gestore, al fine di favorire le proposte innovative, volte a efficientare le risorse, sia in fase di co-progettazione, che in sede di valutazione e adeguamento migliorativo dei piani individuali di intervento. Inoltre, tiene conto dei risultati della valutazione della qualità dei servizi erogati e del raggiungimento degli obiettivi previsti nelle proposte contenute nell’offerta progettuale e nei piani di intervento.
10 L’Amministrazione informa i cittadini in merito alle offerte progettuali risultate idonee per la realizzazione dei servizi domiciliari, mettendo a disposizione dei richiedenti le schede di sintesi nelle quali vengono illustrate le principali caratteristiche degli stessi e offrendo in visione le carte dei servizi predisposte dagli organismi.
11. Per quel che concerne il controllo sul rispetto delle normative contrattuali, assicurative e previdenziali (di cui alla deliberazione C.C. n. 135/2000 e del relativo Regolamento di attuazione
C.C. n. 259/2005), l’Amministrazione si riserva di chiedere all’organismo, in qualsiasi momento, la documentazione idonea a dimostrare il completo rispetto delle prescrizioni normative in materia di applicazione dei C.C.N.L. di categoria, nonché la rispondenza delle tipologie contrattuali e i relativi inquadramenti degli operatori impiegati nei servizi, con le attività e gli interventi effettivamente svolti.
Tali verifiche, sono effettuate anche in collaborazione con il Dipartimento Attività Economico- produttive, Formazione e Lavoro – U.O. Osservatorio Sul Lavoro – Sostegno e Orientamento al Lavoro.
Art. 8 Pagamenti
1. L’Amministrazione riconosce all’organismo per ciascun piano di intervento individuale affidato all’organismo ai sensi dell’art. 4, dopo verifica degli interventi effettivamente resi, il corrispettivo orario/giornaliero e di € (più IVA, se dovuta)
2. La liquidazione delle somme dovute avviene con ratei mensili posticipati. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione di:
- documentazione che attesti le prestazioni effettivamente erogate e certificazione di avvenuta prestazione da parte degli utenti (fogli firma)
- regolare fattura contabile elettronica
- relazione mensile descrittiva dell'andamento del servizio con particolare riferimento alle problematiche riscontrate e al raggiungimento degli obiettivi descritti nei P.I.I.
Art. 9 - (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
L’Organismo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i.
Art. 10
Vigilanza e controllo sulle prestazioni erogate
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art 13 del Regolamento per l’accreditamento di organismi operanti nei servizi alla persona, l’Amministrazione dispone i controlli sulle attività svolte dagli organismi gestori nell’esecuzione della presente intesa.
2. A tale fine, e ferme restando le attività effettuate in merito alla verifica del servizio, l’Amministrazione si riserva di individuare e mettere in opera un sistema di rilevazione e analisi della qualità delle prestazioni rese e di applicare gli strumenti adottati in qualsiasi momento utile, anche in corso di validità della presente Intesa.
Art. 11 Sanzioni
1. Nel caso vengano rilevate inadempienze o negligenze nell’erogazione del servizio, l’Amministrazione – ai sensi dell’art. 8 sopra richiamato - invierà un richiamo scritto all’organismo affidatario, che dovrà formulare le opportune controdeduzioni e provvedere, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, al ripristino della regolarità e correttezza nei rapporti prestazionali, anche con eventuali forme di ristoro nei confronti dell’assistito.
2. Nei casi in cui risultino reiterati comportamenti omissivi da parte degli organismi gestori, l’Amministrazione dispone l’applicazione di penali calcolate in percentuale variabile dal 5% al 10% del corrispettivo dovuto sul fatturato complessivo del mese cui l’inadempienza si riferisce.
3. Il ripetersi, per oltre tre volte in un anno, di gravi inadempienze quali:
- gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento;
- gravi inadempienze contrattuali;
- gravi comportamenti lesivi nei confronti dell’utenza
Comportano, oltre l’applicazione di penali, la risoluzione di diritto dell’atto di intesa.
In tali casi poi la Stazione appaltante dovrà comunicazione alla Commissione Tecnica Permanente di cui all’articolo 6 della Deliberazione C.C. n. 90/2005.
Art. 12
Protocollo di Integrità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2021/2022/2023 approvato con X.X.X. x.00 xxx 00 xxxxxxxx 0000
Xxxx Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 ha approvato il "Protocollo di Integrità", come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2021/2022/2023 approvato con D.G.C. n.34 del 19 febbraio 2021. Come accettato e sottoscritto dall'operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990
- e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare elo limitare la concorrenza;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e lo l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere. etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell'Ente si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale. con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
Art. 13
Violazione del "Patto di Integrità"
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi. in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti - D.Lgs. 50/2016.
Art. 14
Efficacia del "Patto di Integrità"
1. Il Patto di integrità per gli affidamenti di lavori. per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma. Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale per 5 anni.
3. Il Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del patto d'integrità fra Roma Capitale e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.
Art. 15 Clausole vessatorie
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole contenute nell’art. 5, comma 2, della presente Intesa Formale:
“L’organismo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. E’ a carico dell’organismo l’adozione, nell’esecuzione delle prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi, ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’organismo. Si solleva fin da ora l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di danni agli assistiti, a terzi e a beni materiali, dai quali possano derivare conseguenze di carattere civile, penale o amministrativo, causati per il mancato rispetto di disposizioni di legge o regolamentari, ovvero per azioni, omissioni o imperizia degli operatori”.
Art. 16 Pretese di terzi
L’Organismo garantisce, in ogni tempo, il Municipio Roma V, da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza da parte dello stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e dei rapporti comunque posti in essere dall’organismo per lo svolgimento del servizio oggetto dell’Intesa Formale.
Art 17 Norme finali
1. La presente intesa deve essere redatta e sottoscritta digitalmente in triplice copia, di cui una per ciascuna delle parti. La stessa è soggetta a registrazione a cura dell’organismo, eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico dell’organismo.
2. Per ogni controversia derivante dall’esecuzione dell’intesa è competente esclusivamente il Foro di Roma.
3. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente intesa si applicano le norme di cui artt. 1321 e seguenti del Codice Civile, nonché le altre norme vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto
per l’Organismo per Roma Municipio V
Il rappresentante legale il Direttore di Direzione Socio Educativa