COMUNE DI VOGHERA
COMUNE DI VOGHERA
Provincia di Pavia
REGOLAMENTO
DELLE FORNITURE, DEI SERVIZI E DEI LAVORI IN ECONOMIA
Limite di valore 100.000,00 Euro IVA esclusa
INDICE
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Limiti d’importo e divieto di frazionamento Art. 3 - Area delle forniture, dei servizi, dei lavori Art. 4 – Responsabile unico del procedimento Art. 5 - Forme della procedura in economia
Art. 6 - Procedura in amministrazione diretta Art. 7 - Affidamento mediante cottimo fiduciario
Art. 8 - Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario Art. 9 – Anomalia
Art. 10 – Capitolato d’oneri e lettera d’invito Art. 11 - Esecuzione con sistema misto Art. 12 - Qualificazione dei concorrenti
Art. 13 – Requisiti di ammissibilità Art. 14 – Iter procedurale
Art. 15 – Criteri di aggiudicazione
Art. 16 – Cottimo fiduciario: commissione di gara – esame offerte Art. 17 - Verifica della prestazione e pagamenti
Art. 18 – Mezzi di tutela
Art. 19 – Ambito straordinario di applicazione del regolamento Art. 20 - Maggiori spese per forniture e servizi complementari Art. 21 – Ripetizione di servizi analoghi
Art. 22- Stipulazione del contratto Art. 23 - Garanzie
Art. 24 - Diritti di segreteria Art. 25 - Spese contrattuali Art. 26 – Comunicazioni Art. 27 – Rinvio
Art. 28 - Entrata in vigore
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina il ricorso al sistema delle spese in economia per l’acquisizione di beni, lavori e servizi da parte del Comune di Voghera.
2. Le norme in esso contenute si coordinano con il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (di seguito D. Lgs. 163/2006) e con il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune.
3. I servizi di architettura e di ingegneria sono oggetto del presente regolamento per quanto riguarda gli affidamenti fino a € 100.000,00. Invece per gli affidamenti di importo superiore si applica l’art. 91 comma 1 del D. Lgs. 163/2006.
4. Ai contratti misti si applica l’art. 14 del D. Lgs. 163/2006.
Art. 2 - Limiti di importo e divieto di frazionamento
1. Le procedure per l'esecuzione delle forniture, lavori e dei servizi in economia sono consentite, in applicazione dell’art. 125 comma 9 del D. Lgs. 163/2006 fino all'importo massimo di 100.000,00 Euro.
2. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali ed al lordo degli oneri per la sicurezza e la salute fisica dei lavoratori di cui all’art. 131 del D. Lgs. 163/2006.
3. Il bando e la lettera invito devono indicare gli oneri per la sicurezza e per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui agli artt. 86 e 131 del D. Lgs. 163/2006.
4. Le forniture, i lavori e i servizi di importo superiore a € 100.000,00 non potranno essere frazionati artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento e sono soggette a procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. 163/2006.
Art. 3 - Area delle forniture dei servizi e dei lavori
1. In attuazione alla previsione di cui all'art. 125, comma 10, del D. Lgs. 163/2006, al fine di favorire il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per l'acquisizione di beni, lavori e servizi si individuano, in rapporto alle esigenze di questo Ente, le seguenti tipologie che potranno formare, di volta in volta, oggetto di negoziazione:
Tipologie di forniture
1. Cancelleria, carta e prodotti cartacei e da riproduzione in genere
2. Materiali di consumo per stampanti, fotocopiatrici, calcolatrici e qualsiasi altra apparecchiatura/attrezzatura in dotazione agli uffici e servizi comunali
3. Arredi, attrezzature, impianti, strumenti per locali ed uffici comunali
4. Beni per l’igiene e la pulizia in genere di locali comunali
5. Biancheria o corredi di guardaroba
6. Materiale da cucina, stoviglie ed utensileria varia
7. Pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali)
8. Vestiario, calzature ed accessori per il personale dipendente
9. Tendaggi, bandiere, gonfaloni e fasce
10. Coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi e manifestazioni
11. Corone e mazzi di fiori
12. Articoli cimiteriali
13. Beni per lo svolgimento delle consultazioni elettorali
14. Spese di rappresentanza e per gemellaggi
15. Spese postali e telegrafiche
16. Materiale didattico, di segreteria e ludico
17. Apparecchiature e programmi informatici
18. Derrate alimentari e bevande
19. Automezzi, ciclomotori, biciclette e relativi ricambi e manutenzioni
20. Carburanti e lubrificanti
21. Materiale di ferramenta ed idraulico
22. Materiale edile
23. Segnaletica stradale
24. Farmaci e prodotti sanitari
25. Prodotti per la protezione sanitaria, pannolini ed assorbenti per adulti e per l’infanzia
26. Materiali e strumentazioni per l’elettricità e forme alternative di energia
27. Locazione di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria
28. Beni mobili, in genere, posti a corredo e per il funzionamento dei beni immobili e degli impianti pubblici comunali
29. Attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi comunali
30. Beni ed attrezzature per la telefonia fissa e mobile, televisori, registratori, radio, video sorveglianza ecc.
31. Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche, statistiche e controlli
32. Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti di proprietà del Comune o presi in locazione o comunque condotti ed utilizzati dal Comune
33. Beni per la manutenzione, sistemazione e completamento di strutture socio assistenziali, edifici scolastici, circoscrizioni, edifici per attività culturali e teatri, musei e cimiteri
34. Beni ed attrezzature per la manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento di strade, piazze, aree pubbliche comunali e relativi impianti
35. Beni ed attrezzature necessari per la manutenzione, sistemazione e completamento di impianti sportivi ed aree verdi per la ricreazione ed il tempo libero
36. Ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali.
Tipologie di servizi
1. Servizi di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature comunali, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere (si intendono per servizi di manutenzione quelli rivolti a mantenere in efficienza e funzionalità gli impianti, le attrezzature e i beni, senza che si realizzi la trasformazione degli stessi)
2. Servizi di pulizia, derattizzazione, disinfezione e sanificazione dei locali
3. Servizi di lavanderia
4. Servizi inerenti la viabilità, la segnaletica stradale, la rilevazione del traffico e delle sanzioni amministrative
5. Servizi di smaltimento rifiuti, veicoli e per il macello, di materiale animale a rischi.
6. Servizi cimiteriali in genere
7. Servizi di imballaggio, trasporto e facchinaggio in genere compresi i traslochi di mobilio e di dotazione di ufficio
8. Servizio di noleggio attrezzature, macchinari ed automezzi
9. Servizi di installazione e rimozione luminarie
10. Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica, amministrativa e tributaria
11. Servizi e prestazioni attinenti all’informatica
12. Servizi di collocamento e reperimento di personale
13. Spese per corsi di formazione e perfezionamento del personale
14. Servizi attinenti l’architettura, l’ingegneria, pianificazione territoriale, urbanistica e Protezione Civile, prestazioni di verifica dei progetti di cui all’art. 112 c. 1 e 2 del D. lgs 163/06
15. Servizi di noleggio erogatori di cibi e/o bevande
16. Servizi di sponsorizzazione attiva e passiva
17. Servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro
18. Servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, spurgo di caditoie stradali, disinfestazione e servizi analoghi
19. Servizi istituzionali, informativi e di stampa
20. Servizi di stampa, rilegatura, tipografia, litografia
21. Servizi di traduzione e interpretariato
22. Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura
23. Spese per la pubblicazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione
24. Servizi effettuati per la conservazione, la manutenzione, il restauro e/o la valorizzazione di beni di interesse storico, artistico, archeologico, documentario e fotografico
25. Servizi biblioeconomici e prestazioni attinenti la catalogazione semantica e descrittiva di pubblicazioni e documenti e/o il reference bibliografico e i servizi di informazione al pubblico;
26. Servizi di inventariazione e riordinamento di documenti e fondi archivistici;
27. Servizi e prestazioni relativi alle attività didattiche, di ricerca scientifica, di cura e conservazione, di ostensione, di promozione e di valorizzazione riguardanti i beni culturali mobili ed immobili;
28. Servizi di mensa, ristorazione, buffet e rinfreschi
29. Servizi per la custodia, la sorveglianza e la sicurezza
30. Servizi relativi all’istruzione media, elementare, materna e degli asili nido
31. Servizi sociali, sanitari e assistenziali
32. Servizi di sostegno ed informazione a determinate categorie di persone
33. Servizi culturali, musicali e del tempo libero
34. Servizi per il turismo
35. Servizi per fiere, sagre, mercati e attività produttive
36. Servizi ricreativi e sportivi
37. Servizi di demolizione e sgombero di materiali
38. Ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le ordinarie attività del Comune.
39. Tutti i servizi elencati nell’allegato II B del d.lgs.163/2006
Tipologie di lavori
Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all’articolo 2, i seguenti lavori:
1. manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l’appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
a) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
b) riparazioni e ripristino delle strade, piazze, marciapiedi, aree, parchi, aree a verde, edifici comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti e gli impianti a servizio, per inconvenienti causati da eventi atmosferici, anche indiretti, o da incidenti stradali o altri fatti imprevisti;
c) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
d) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell’incolumità pubblica;
e) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi;
2. manutenzione di opere o impianti comunali di importo non superiore a 100.00,00 Euro; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
a) manutenzione di tutte delle opere relative alla viabilità e loro pertinenze, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i ripristini di tronchi asfaltati o bitumati o pavimentati in pietra, di marciapiedi, della rete di smaltimento acque meteoriche, lo spurgo di pozzetti, cunette e condotti,
le riparazioni di manufatti, l’innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali
b) la manutenzione e l’installazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, la manutenzione degli impianti semaforici, o altra segnaletica luminosa o rifrangente;
c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni , comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
d) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con in relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
e) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
f) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
g) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
h) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
i) i lavori accessori e strumentali all’installazione di beni forniti o di servizi prestati in economia ai sensi del presente Regolamento
3. interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
4. lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
5. lavori necessari per la compilazione di progetti e/o per la redazione di studi di fattibilità;
6. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
7. lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
8. lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
2. Nel caso in cui la fornitura del servizio avvenga a mezzo Convenzione con organismi “no profit”, quali, associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni dilettantistiche si applicano le procedure di affidamento previste dal presente regolamento con le deroghe di cui alle specifiche normative nazionali e, in particolare, regionali. A solo titolo esemplificativo si richiamano la legge 8 novembre 2000, n. 328 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, La legge 11 agosto 1991, n. 266 sul volontariato; la legge 381 del 08 novembre 1999 in tema di cooperative sociali; la legge 7 dicembre 2000 n. 383, “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, nonché, per la gestione degli impianti sportivi, l’art. 90, commi 24 e 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) e la relativa legge della Regione Lombardia n. 27 del 14 dicembre 2006.
Art. 4 — Responsabile unico del procedimento
1. Ai sensi dell’art. 125 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 ogni acquisizione, approvvigionamento o esecuzione di lavoro in economia è effettuata tramite un responsabile unico del procedimento in conformità a quanto previsto dall’art. 10 del citato decreto legislativo.
2. Per l’attuazione degli interventi in economia il Dirigente, competente per il procedimento di spesa, con atto di gestione ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90, conformemente ai contenuti ed alla consistenza dell’elenco delle forniture, dei servizi e dei lavori che prevede di realizzare in economia, individua un responsabile unico del procedimento.
3. Al responsabile unico del procedimento così individuato sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, l’organizzazione e le procedure per l’autorizzazione, la scelta, l’affidamento, l’esecuzione e le verifiche di regolarità e collaudo, qualora previsto e ogni altra attività descritta dall’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e dagli artt. 7 e segg. della legge 241/90.
4. Prima di procedere alle acquisizioni di forniture, agli approvvigionamenti di servizi, all’esecuzione di lavori di cui al presente regolamento, fatte salve le disposizioni di legge che comportino l’obbligo di avvalersi delle convenzioni Consip, il responsabile suddetto può esperire un’indagine di mercato, anche in via informale, che riporterà nel procedimento istruttorio, al fine di acquisire informazioni sulla eseguibilità ed i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti e quant’altro possa essere utile per stabilire i termini della gara e della procedura. I prezzi potranno essere confrontati con gli elenchi dei prezzi rilevati dall’Istat e pubblicati semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o comunque con elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall’Istat, dalle Camere di Commercio, da altre Amministrazioni pubbliche o Associazioni di categoria.
Art. 5 — Forme della procedura in economia
1. Le forniture e i servizi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
➢ in amministrazione diretta;
➢ per cottimo fiduciario;
➢ in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.
Art. 6 - Procedura in amministrazione diretta
1. Ai sensi dell’art. 125 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
Art. 7 - Affidamento mediante cottimo fiduciario
1. Ai sensi dell’art. 125 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
2. Il Responsabile unico del procedimento attiva la predetta procedura con le modalità di cui al successivo all’art. 8.
3. Le imprese che concorrono alla procedura negoziata devono essere in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione professionale, morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria così come disciplinati dagli artt. 38-39 del D. Lgs. 163/2006.
4. Nel provvedimento di indizione della procedura di cottimo fiduciario occorre dar conto, ai sensi dell’art. 1, comma 449, della legge 296/2006, quale elemento di procedibilità tramite autocertificazione, se ci si avvale della possibilità di ricorrere alle convenzioni Consip comprese quelle di cui al comma 456 del predetto art. 1 e se si utilizzano i parametri di prezzo-qualità delle predette convenzioni come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
Art. 8 - Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario
1. Quando è scelta la forma di acquisizione delle forniture e dei servizi mediante cottimo, il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 4, nel rispetto delle tipologie degli interventi individuate al precedente art. 3, può procedere:
a) per forniture e servizi di importo pari o inferiore a 20.000,00 Euro, con affidamento diretto ad un solo soggetto. Il responsabile unico del procedimento potrà di volta in volta valutare l’opportunità di procedere ad una indagine di mercato fra almeno tre imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione. Per indagine di mercato si intende l’analisi comparativa dei prezzi offerti sul mercato, detta indagine non costituisce in nessun modo vincolo per l’Amministrazione.
b) per forniture e servizi di importo compreso tra i 20.000,00 e 100.000,00 Euro, mediante cottimo fiduciario tra un numero di operatori economici che, di regola, non deve essere inferiore a cinque, ove presenti, in tale numero, sul mercato. Devono essere rispettati i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, tra un numero di operatori economici che, di regola, non deve essere inferiore a cinque, ove presenti, in tale numero, sul mercato soggetti idonei.
In tale fascia d'importo si deve sempre procedere ad estendere in modo formale la lettera d'invito, da inoltrare con le modalità stabilite dalla normativa vigente, ai concorrenti invitati ai quali deve essere concesso un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi.
In casi di urgenza, tale termine può essere ridotto, motivatamente, a 5 giorni naturali consecutivi, salvo quanto previsto dall’art. 19 lettera d) del presente regolamento.
Al fine di ampliare il sistema concorrenziale la lettera d'invito deve essere pubblicata all’Albo Pretorio e nel sito Internet del Comune per tutto il tempo utile stabilito per la presentazione delle offerte. Nel sito internet del Comune sarà inserito il capitolato nonché la modulistica relativa alla formulazione dell’offerta, anche ai sensi degli artt. 73 e 74 del D. Lgs. 163/2006.
È comunque consentito al Dirigente/Titolare di posizione Organizzativa disporre ulteriori forme di pubblicità ai sensi dell’art. 66 comma 15 del D. Lgs. 163/2006.
Tutti i soggetti che siano venuti a conoscenza della gara durante il tempo di pubblicazione della lettera invito all’Albo Pretorio e dell’inserimento degli atti di gara sul sito internet, potranno parteciparvi direttamente, senza bisogno di espresso invito, purché in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e nel rispetto delle regole e condizioni contenute nella lettera di invito pubblicata.
Questa procedura deve essere improntata al rispetto del principio di segretezza.
Nella lettera invito ed in ogni altro atto relativo alla gara deve sempre essere indicato il nominativo del responsabile unico del procedimento ed il nominativo del referente dell’Amministrazione.
2. Alla procedura di gara si applicherà quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 in materia di autocertificazione. L’Amministrazione procederà alla verifica delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario anche ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000.
3. per lavori di importo pari o inferiore a 40.000,00 Euro, con affidamento diretto ad un solo soggetto. Il responsabile unico del procedimento potrà di volta in volta valutare l’opportunità di procedere ad una indagine di mercato fra almeno tre imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione. Per indagine di mercato si intende l’analisi comparativa dei prezzi offerti sul mercato, detta indagine non costituisce in nessun modo vincolo per l’Amministrazione.
4. per lavori di importo compreso tra i 40.000,00 e 100.000,00 Euro, mediante cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, tra un numero di operatori economici che, di regola, non deve essere inferiore a cinque, ove presenti, in tale numero, sul mercato soggetti idonei.
In tale fascia d'importo si deve sempre procedere ad estendere in modo formale la lettera d'invito, da inoltrare con le modalità stabilite dalla normativa vigente, ai concorrenti invitati ai
quali deve essere concesso un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi.
In casi di urgenza, tale termine può essere ridotto, motivatamente, a 5 giorni naturali consecutivi, salvo quanto previsto dall’art. 19 lettera d) del presente regolamento.
Al fine di ampliare il sistema concorrenziale la lettera d'invito deve essere pubblicata all’Albo Pretorio e nel sito Internet del Comune per tutto il tempo utile stabilito per la presentazione delle offerte. Nel sito internet del Comune sarà inserito il capitolato o altro allegato tecnico esplicativo dell’opera da eseguire nonché la modulistica relativa alla formulazione dell’offerta, anche ai sensi degli artt. 73 e 74 del d. lgs. 163/2006.
È comunque consentito al Dirigente/Titolare di posizione Organizzativa disporre ulteriori forme di pubblicità ai sensi dell’art. 66 comma 15 del D. Lgs. 163/2006.
Tutti i soggetti che siano venuti a conoscenza della gara durante il tempo di pubblicazione della lettera invito all’Albo Pretorio e dell’inserimento degli atti di gara sul sito internet, potranno parteciparvi direttamente, senza bisogno di espresso invito, purché in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e nel rispetto delle regole e condizioni contenute nella lettera di invito pubblicata.
Questa procedura deve essere improntata al rispetto del principio di segretezza.
Nella lettera invito ed in ogni altro atto relativo alla gara deve sempre essere indicato il nominativo del responsabile unico del procedimento ed il nominativo del referente dell’Amministrazione.
Alla procedura di gara si applicherà quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 in materia di autocertificazione. L’Amministrazione procederà alla verifica delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario anche ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000.
Art. 9 — Anomalia
1. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso si procede ex art. 124 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 all’esclusione automatica delle offerte anomale fatta salva l’applicazione dell’art. 86 comma 3 del d. lgs. 163/2006 qualora il numero delle offerte sia inferiore a cinque.
2. Nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa resta salva la facoltà di applicare l’art. 86 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, ossia è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. È possibile eventualmente avvalersi del criterio di cui all’art. 86 comma 2 del D. lgs. 163/2006 e valutare la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Art. 10 — Capitolato d'oneri e lettera invito
1. L'atto di cottimo di forniture e servizi deve fare riferimento ad un capitolato d'oneri in rapporto alla natura ed alle caratteristiche della fornitura e/o del servizio da affidare.
2. Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera di invito le condizioni d'oneri.
3. Il capitolato d'oneri e la lettera di invito dovranno, comunque, contenere:
a) l'elenco e la descrizione delle forniture e dei servizi;
b) l’importo della fornitura o del servizio richiesto;
c) il criterio e le modalità di aggiudicazione delle forniture o dei servizio;
d) le eventuali garanzie;
e) le specifiche tecnico- prestazionali;
f) la modalità di esecuzione delle forniture e dei servizi;
g) il termine di inizio e durata della prestazione o di consegna dei beni oggetto della fornitura;
h) le modalità di pagamento;
i) le penali;
j) il diritto della stazione appaltante di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario, in caso di inadempimento;
k) la dichiarazione dell’affidatario di assoggettarsi alle condizioni ed alle penali previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
l) l’indicazione del nominativo del responsabile unico del procedimento e del referente dell’Amministrazione;
m) l’ammontare presunto dei diritti di segreteria da versare in caso di stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa o con scrittura privata autenticata.
4. L'atto di cottimo di lavori deve fare riferimento ad un capitolato d'oneri in rapporto alla natura ed alle caratteristiche del lavoro da affidare.
5. Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera di invito le condizioni d'oneri.
6. L’atto di cottimo e la lettera di invito dovranno, comunque, contenere:
a) l'elenco e la descrizione dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
c) le condizioni e modalità di esecuzione del lavoro
d) il criterio e le modalità di aggiudicazione del lavoro;
e) le eventuali garanzie;
f) le specifiche tecnico- prestazionali;
g) il termine di ultimazione dei lavori;
h) le modalità di pagamento;
i) le penali in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell’art. 137 del D. Lgs 163/06;
j) la dichiarazione dell’affidatario di assoggettarsi alle condizioni ed alle penali previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
k) l’indicazione del nominativo del responsabile unico del procedimento e del referente dell’Amministrazione;
l) l’ammontare presunto dei diritti di segreteria da versare in caso di stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa o con scrittura privata autenticata.
Art. 11 - Esecuzione con sistema misto
1. Si può procedere all'acquisizione dei servizi in economia anche col metodo misto, quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo fiduciario, nel rispetto comunque delle norme contenute nei precedenti artt. 6 e 7.
Art. 12 - Qualificazione dei concorrenti
1. Per la qualificazione morale, professionale, tecnica ed economico-finanziaria delle ditte/imprese alle quali richiedere o affidare le forniture in economia, si applicano, in via generale, le previsioni contenute negli articoli 38-39 del D. Lgs. 163/2006. Il Dirigente/Titolare di posizione Organizzativa potrà richiedere requisiti specifici ed ulteriori in relazione alla tipologia del servizio, della fornitura e lavoro ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 163/2006.
2. Al sistema di qualificazione si applicano gli artt. 49 e 50 del D. Lgs. 163/2006 in ordine all’avvalimento.
Art. 13 — Requisiti di ammissibilità
1. I requisiti di ammissibilità alle procedure descritte nel presente regolamento devono essere descritti nella lettera invito, riguardano la capacità dell’operatore economico ad eseguire il servizio la fornitura o il lavoro e servono per selezionare i concorrenti. Essi possono consistere in elementi quali, a titolo esemplificativo, il possesso di Attestazioni di qualificazioni all’esecuzione di lavori pubblici rilasciate da SOA autorizzate ex lege o dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa, la competenza, le referenze, il curriculum, le licenze o le certificazioni di qualità, i servizi o lavori analoghi prestati in precedenza, le risorse disponibili.
2. I criteri di valutazione dell’offerta hanno diretta connessione con l’oggetto dell’affidamento e servono a misurare il valore della stessa. In caso di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa si può determinare la qualità ed il valore tecnico dell’offerta prendendo in considerazione elementi quali il metodo e l’organizzazione del lavoro.
Art. 14 — Iter procedurale
1. Per importi fino a € 20.000,00 dovrà essere adottata una determinazione di affidamento della fornitura, del servizio o lavoro, come previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 163/2006 e dall’art. 192 del
D. Lgs. 267/2000, che dovrà indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base. La motivazione della scelta dell’affidamento diretto di cui all’art. 8, comma 2, conterrà i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la scelta non limitandosi al puro riferimento di legge, come prescritto dall’art. 3 della legge 241/90.
2. Le altre procedure sono attivate mediante adozione della determinazione a contrattare come previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 163/2006 e dall’art. 192 del D. Lgs. 267/2000. La determinazione a contrattare dovrà indicare, quale contenuto minimo prescritto dall’art. 192 del D. Lgs. 267/2000
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma, ai sensi del successivo art. 21, e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base secondo quanto già espresso nell’ultimo periodo del precedente comma 1.
3. Nella determinazione a contrattare si darà atto di quanto previsto all’art. 7, comma 4 ed inoltre dovranno essere allegati la lettera invito ed il capitolato.
4. Il responsabile unico del procedimento dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla Deliberazione del 10.1.2007 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in ordine alla contribuzione per i contratti di forniture e servizi.
Art. 15 - Criteri di aggiudicazione
1. Per l'aggiudicazione delle forniture, dei servizi e lavori in economia potrà essere applicato, secondo i casi, sia il criterio "del prezzo più basso" sia quello "dell'offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006.
2. Ai sensi dell’art. 83 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa la lettera invito stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l'assistenza tecnica;
j) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione
k) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
l) la sicurezza di approvvigionamento.
3. In questo secondo caso è sempre obbligatorio prevedere nella lettera d’invito o nel capitolato la predeterminazione degli elementi variabili e anche dei punteggi attribuiti a ciascuno di essi. Essi non possono essere né modificati né integrati prima della valutazione delle offerte.
Art. 16 — Cottimo fiduciario: commissione di gara - esame delle offerte
1. Nel caso di cottimo fiduciario, da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica delle offerte presentate è demandata ad una Commissione, nominata dal Responsabile del procedimento di spesa dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, composta da 3 tra i seguenti soggetti:
- il Dirigente competente, fatta salva l’ipotesi in cui il titolare Posizione Organizzativa sia il responsabile del procedimento di spesa ex art. 192 del D. Lgs. 267/2000,
- il Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane salvo delega al Responsabile dell’Ufficio Appalti;
- il Segretario Generale;
- un dipendente del Settore competente, non incompatibile ai sensi dell’art. 84 comma 4 del D. Lgs. 163/2006.
Il Presidente designa, al momento dell’insediamento della Commissione, il Segretario che verbalizza le operazioni di gara.
Della Commissione può far parte un esperto nel caso siano richieste competenze specifiche secondo quanto consente l’art. 84 comma 8 del D. Lgs. 163/2006.
Resta fermo il regime di incompatibilità previsto dall’art. 84 del D. Lgs. 163/2006.
2. Nel caso di cottimo fiduciario da aggiudicare al concorrente che ha offerto il prezzo più basso l’esame delle offerte è compiuta dal Dirigente o dal titolare Posizione organizzativa, responsabile del procedimento di spesa ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000. L’aggiudicazione definitiva spetta al Dirigente o al titolare di Posizione organizzativa.
3. Le operazioni della Commissione di gara di cui al comma 1 sono pubbliche con esclusione di quelle relative alla valutazione dei progetti parte dell’offerta.
Art. 17 - Verifica della prestazione e pagamenti
1. I pagamenti a fronte degli ordini di acquisizione sia di forniture che di servizi, nel rispetto delle vigenti direttive dell’Unione Europea e delle norme di legge statali in materia, dovranno essere disposti entro 60 giorni dalla presentazione della fattura.
2. Nel caso in cui la fattura fosse emessa dalla ditta prima della data di consegna della fornitura o di effettuazione del servizio, previa contestazione il termine per adempiere al pagamento decorrerà dalla data di effettuazione completa della prestazione a cui si riferisce la fattura.
3. Nel conteggio dei termini previsti al primo comma per disporre il pagamento non sono compresi e, pertanto, vanno computati a parte, i termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione e quelli derivanti dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dal creditore.
4. Il capitolato speciale di fornitura e di servizio potrà prevedere la clausola di deroga per la decorrenza degli interessi. In ogni caso tale deroga non potrà superare i 30 giorni successivi alla scadenza utile per effettuare il pagamento. Questa clausola, dovrà essere separatamente accettata dal fornitore.
5. La verifica e l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione sono effettuati dal responsabile del procedimento. Tale verifica per le acquisizioni di beni e servizi fino all'importo di 20.000,00 Euro potrà essere attestata, in forma semplificata, mediante visto apposto direttamente sulla fattura. Per gli importi superiori dovrà risultare da apposita relazione oltre che dal visto.
6. Il collaudo è eseguito dal responsabile unico del procedimento, eventualmente coadiuvato da tecnici esperti con esclusione di coloro che hanno partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi, e dovrà risultare sempre da apposito verbale.
7. I pagamenti a fronte dell’esecuzione di lavori, nel rispetto delle vigenti direttive dell’Unione Europea e delle norme di legge statali in materia, dovranno essere disposti secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale d’Oneri e nel rispetto del Regolamento di esecuzione del attuazione del D. Lgs 163/2006.
8. Nel caso in cui la fattura fosse emessa dalla ditta prima della data di emissione del certificato di pagamento, previa contestazione, il termine per adempiere al pagamento decorrerà dalla data di effettuazione completa della prestazione a cui si riferisce la fattura.
9. Nel conteggio dei termini previsti al primo comma per disporre il pagamento non sono compresi e, pertanto, vanno computati a parte, i termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione e quelli derivanti dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dal creditore.
10. Il capitolato speciale di appalto potrà prevedere la clausola di deroga per la decorrenza degli interessi. In ogni caso tale deroga non potrà superare i 30 giorni successivi alla scadenza utile per effettuare il pagamento. Questa clausola, dovrà essere separatamente accettata dall’Appaltatore.
11. La verifica e l'attestazione di regolare esecuzione del lavoro è effettuato con l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.
Art. 18 — Mezzi di tutela
1. In caso di inadempimento del contraente l’amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida.
Art. 19 — Ambito straordinario di applicazione del regolamento
1. Il ricorso al sistema delle spese in economia, nel limite di importo di € 100.000,00, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente adempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
Art. 20 - Maggiori spese per forniture e servizi complementari
1. Ove durante l'acquisizione delle forniture e dei servizi in economia, in base a circostanze impreviste, si renda assolutamente necessario ed indispensabile eseguire interventi complementari, si applica l’art. 57 comma 5 lett. a) del d.lgs. 163/2006, con riferimento ai servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a1) tali servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale.
2. L'impresa affidataria della prestazione resta, comunque, obbligata, nel limite del 20% del contratto originario, ad effettuare le ulteriori prestazioni alle stesse condizioni contrattualmente pattuite.
3. Per la gestione dei rapporti contrattuali in tutti i casi di richiesta di maggiori prestazioni e di aumento delle spese iniziali del contratto, si applicano le regole vigenti in materia di contabilità di Stato e di contrattualistica pubblica.
Art. 21 - Ripetizione di servizi analoghi
1. Al Dirigente/Al responsabile unico del procedimento di cui all’art. 4 è consentita l’aggiudicazione del contratto direttamente all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale quando l’oggetto dello stesso riguardi nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base; in questa ipotesi la possibilità del ricorso all’affidamento diretto è consentita per una sola volta, solo nei tre anni successivi al contratto iniziale stipulato nelle forme di cui all’art.22, e deve essere indicata nel bando/lettera invito e nel contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 8 del presente regolamento.
Art. 22 - Stipulazione del contratto
1. I contratti per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori in economia sono conclusi nel seguente modo:
a) per importi sino ad € 20.000,00, iva esclusa scrittura privata non autenticata;
b) per importi da € 20.000,00 e sino a € 35.000,00 iva esclusa con scrittura privata
autenticata;
c) per importi da € 35.000,00 e sino a € 100.000,00 iva esclusa con atto pubblico in forma
amministrativa;
d) nell’ipotesi in cui, per qualsiasi motivo si procedesse all’affidamento in economia con il sistema dell’asta pubblica il contratto, indipendentemente dal valore sarà comunque stipulato nella forma pubblica amministrativa.
2. Nell’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 la scelta della modalità di stipula del contratto è rimessa al Dirigente/Titolare di posizione Organizzativa che, nella determinazione di indizione della gara, indicherà il perfezionamento del contratto in una delle seguenti modalità:
a. sottoscrizione, per accettazione, a piè pagina del capitolato o del disciplinare;
b. separato atto di obbligazione sottoscritto dall’offerente;
c. sottoscrizione da parte del contraente della determinazione di affidamento;
d. sottoscrizione da parte del contraente della lettera d’ordine del servizio o della fornitura.
Art. 23 - Garanzie
1. Le ditte esecutrici di forniture o servizi sono tenute, limitatamente ai soli contratti di cottimo di importo pari o superiore a € 20.000,00, iva esclusa, a prestare, al momento della stipula del contratto una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo delle commesse, al netto degli oneri fiscali. Qualora sussistano motivate e comprovate ragioni il Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa può disporre che non sia richiesta la presentazione della cauzione.
2. La predetta cauzione può essere costituita mediante deposito presso la Tesoreria comunale mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Istituti di credito o da Istituti assicurativi all’uopo autorizzati o da soggetti abilitati ai sensi di legge.
3. Il Dirigente/Titolare di Posizione Organizzazione si avvale della facoltà di ridurre del 50% l’importo della cauzione, ai sensi dell’art. 40 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 modificato dal D. Lgs. 113/2007, per i soggetti ai quali sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Il possesso di tale certificazione è comprovato con la presentazione dell’originale o di copia autentica.
La cauzione, con qualunque modalità sia prestata, deve prevedere una validità temporale di due mesi successivi al termine di durata del contratto e deve prevedere, sensi dell’art. 113 comma 2 del D. Lgs. 163/2006;:
➢ in modo espresso la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
➢ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c.
➢ l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La cauzione resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto e deve essere costituita entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. Nel caso in cui non sia stata costituita entro il prescritto termine l’Amministrazione, previa diffida, potrà dichiarare decaduto l’aggiudicatario. L’Amministrazione
può procedere ad altra gara in danno dell’aggiudicatario riservandosi di esperire ogni altra azione nel caso di insufficienza o inesistenza del deposito stesso.
5. Lo svincolo della cauzione è disposto con provvedimento del Dirigente/Titolare di Posizione organizzativa competente che attesti l’adempimento degli obblighi assunti con il contratto cui la cauzione si riferisce e previa definizione delle relative contabilità.
6. Il Comune di Voghera ha diritto di disporre della cauzione salvo l’esperimento di ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno subito in ragione dell’inadempimento contrattuale dell’aggiudicatario Quest’ultimo è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
7. Resta ferma la facoltà del Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa competente di richiedere, in relazione alla tipologia della fornitura e del servizio, la presentazione della cauzione definitiva anche per importi inferiori a € 20.000,00 Iva compresa.
8. Le ditte esecutrici di lavori sono tenute, a prestare, all’atto dell’offerta una garanzia ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs 163/2006 e al momento della stipula del contratto una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo dei lavori, al netto degli oneri fiscali. La predetta cauzione può essere costituita mediante deposito presso la Tesoreria comunale mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Istituti di credito o da Istituti assicurativi all’uopo autorizzati o da soggetti abilitati ai sensi di legge.
9. L’importo della cauzione predetta è ridotto del 50%, ai sensi dell’art. 40 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 modificato dal D. Lgs. 113/2007, per i soggetti ai quali sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Il possesso di tale certificazione è comprovato con la presentazione dell’originale o di copia autentica.
10. La cauzione, con qualunque modalità sia prestata, deve prevedere una validità temporale di due mesi successivi al termine di durata del contratto e deve prevedere, sensi dell’art. 113 comma 2 del D. Lgs. 163/2006;:
➢ in modo espresso la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
➢ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c.
➢ l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
11. La cauzione resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto e deve essere costituita entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. Nel caso in cui non sia stata costituita entro il prescritto termine l’Amministrazione, previa diffida, potrà dichiarare decaduto l’aggiudicatario. L’Amministrazione può procedere ad altra gara in danno dell’aggiudicatario riservandosi di esperire ogni altra azione nel caso di insufficienza o inesistenza del deposito stesso.
12. Lo svincolo della cauzione è disposto con provvedimento del Dirigente/Titolare di Posizione organizzativa competente ai sensi e con le modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
13. Il Comune di Voghera ha diritto di disporre della cauzione salvo l’esperimento di ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno subito in ragione dell’inadempimento contrattuale dell’aggiudicatario Quest’ultimo è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
Art. 24 - Diritti di segreteria
1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata sono soggetti all’applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604 e s.m. e i.
2. Prima della stipula dell’atto, l’aggiudicatario provvederà al pagamento della quota dei diritti di segreteria mediante versamento al Tesoriere Comunale, nella misura e con le modalità preventivamente comunicate dall’Ufficio Contratti.
Art. 25 — Spese contrattuali
1. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, precedenti e conseguenti alla stipula del contratto, nei limiti in cui una disposizione normativa non preveda espressamente in senso difforme.
Art. 26 - Comunicazioni
1. Si darà comunicazione ai concorrenti dell’esito della procedura in caso di affidamenti di importo superiore a € 20.000 Iva esclusa.
2. Detta comunicazione sarà inoltre pubblicizzata sul sito internet del Comune contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio delle Determinazione di aggiudicazione definitiva.
Art. 27 — Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune nonché a quelle del regolamento di contabilità per quanto concerne l’uso dei buoni economali.
Art. 28- Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento, entrerà in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione.