ACCORDO TRA
ACCORDO TRA
Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (di seguito CONAF) con sede in Xxxx 00000,Xxx Xx 00, Codice Fiscale 80247570585 in persona di Xxxxxxx Xxxxxxxx Dottore Forestale, in qualità di Presidente del Consiglio;
da una parte
E
Inarcheck S.p.a. (di seguito Inarcheck) con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxx x. 0, capitale sociale € 1.000.000,00 i.v., iscritta alla sezione ordinaria della Camera di Commercio di Milano, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione 03465090961, in persona del Geom. Xxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Amministratore Delegato;
dall’altra
(entrambe anche definite di seguito “le Parti” o, distintamente, “la Parte”)
PREMESSO CHE
• il CONAF cura e rappresenta gli interessi generali connessi all’esercizio della professione di dottore xxxxxxxx e dottore forestale;
• il CONAF assume iniziative per favorire lo sviluppo della professione;
• l’esercizio della professione di dottore xxxxxxxx e dottore forestale comprende anche lo sviluppo dell’attività di
valutazione immobiliare;
• Inarcheck Spa, in qualità di Organismo di Certificazione di persone accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 rilascia la certificazione dei valutatori immobiliari secondo la norma UNI 11558:2014 e offre due percorsi di certificazione:
o ICK/SC001 VIMCA - VALUTATORE IMMOBILIARE | LIVELLO BASE - Valutazione di immobili che comportano metodiche di stima per le quali è possibile calcolare il valore mediante il confronto di mercato (escluso i criteri applicabili alle stime di massa), la capitalizzazione diretta oppure il criterio del costo;
o ICK/SC002 VIPRO - VALUTATORE IMMOBILIARE | LIVELLO AVANZATO - Valutazione di tutte le tipologie immobiliari utilizzando anche metodiche finanziarie complesse, quali capitalizzazione finanziaria e flusso di cassa scontato.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Art. 2 – Oggetto
Le Parti, con il presente Accordo, intendono disciplinare le modalità attraverso le quali il CONAF può promuovere la partecipazione agli esami di certificazione (gestiti da Inarcheck) da parte dei propri iscritti.
Art. 3 - Impegni delle Parti
Inarcheck si impegna a garantire i propri servizi agli iscritti CONAF alle migliori condizioni di mercato, riportate nell’Allegato A al presente Accordo. Potranno beneficiare delle condizioni di cui al presente Accordo esclusivamente gli iscritti CONAF.
Inarcheck si impegna ad inserire la figura del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale nella rosa degli esaminatori per il rilascio della certificazione dei valutatori immobiliari.
Inarcheck si impegna, su richiesta del CONAF o Federazioni Regionali o degli Ordini Territoriali, ad organizzare sessioni di esame specifiche per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali.
Inarcheck si impegna a rilasciare, con il benestare di Accredia, certificazioni di Livello Avanzato a professionisti con competenze aggiuntive nella valutazione di specifiche categorie catastali di immobili con destinazione agricola o con destinazione d'uso particolare (Gruppo E) e speciale (Gruppo D), in particolare quelle attinenti il settore agricolo e agro- industriale, e agli stabilimenti balneari (questi ultimi oggetto della norma UNI 11729:2018 Linee guida per la stima del valore delle imprese concessionarie marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricettivo), rendendo evidente questa sotto- specializzazione (in aggiunta alle specializzazioni già comprese nella certificazione di Livello Avanzato) attraverso un allegato al certificato nel quale si esplicita che il professionista possiede particolare competenza nella valutazione di specifiche tipologie diimmobili (quale quella del settore agricolo e agro-industriale o quella degli stabilimenti balneari).
Il CONAF si impegna a promuovere, attraverso i propri canali informativi, i servizi di certificazione offerti da Inarcheck.
Art. 4 - Costi dell'Accordo
Nessun compenso è dovuto da una delle Parti all'altra per effetto del presente Accordo, i cui costi resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il CONAF non svolge, né dovrà svolgere, alcuna attività, diretta o indiretta, a titolo oneroso come gratuito, di intermediazione in relazione ai contratti che risulteranno stipulati dai propri iscritti a norma del presente Accordo, nonché secondo le norme di legge, di regolamento e di statuto ad essi applicabili.
Art. 5 - Campagne pubblicitarie e/o promozionali
Le Parti si impegnano a concordare di comune intesa modalità, tempi e luoghi di qualunque iniziativa/campagna/comunicazione pubblicitaria e/o promozionale relativa al presente Accordo, nel pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti.
Art. 6 - Riservatezza e Privacy
Le Parti operano, ciascuno, in autonoma titolarità del trattamento ed hanno, sulla base delle leggi vigenti, un obbligo di riservatezza relativamente ad ogni informazione ottenuta in esecuzione dal presente Accordo, comprese tutte le informazioni inerenti ai rapporti con gli iscritti. Le Parti si obbligano a non utilizzare tali informazioni e a non rivelarle, neppure parzialmente, a terzi, ad eccezione dei collaboratori strettamente utilizzati nella sua struttura, e/o per gli scopi previsti dal presente Accordo. Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel d.lgs. 196/03, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del Regolamento UE 679/2016, le Parti si impegnano a trattare i dati personali fomiti in occasione della stipula del presente Accordo esclusivamente per gli scopi a essa afferenti e, in particolare, con la rigorosa osservanza delle prescrizioni della normativa suddetta e dei diritti dalla stessa riconosciuti in capo all'interessato nei confronti del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento.
L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia del presente Accordo e, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgati da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.
Art. 7 - Modifiche e/o integrazioni
Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà avvenire per iscritto ed essere firmata da entrambe le Parti.
Inarcheck ha l’obbligo di adeguare/integrare i propri schemi di certificazione a Leggi e Regolamenti che dovessero essere ema nati durante il periodo di validità del presente Accordo e che comportassero l’inefficacia degli schemi di certificazione in rapporto agli scopi perseguiti dal CONAF con il presente accordo. In particolare, dovrà garantire la piena corrispondenza dei propri schemi di certificazione ai contenuti di vigenti Norme UNI, che regolamentino i requisiti di conoscenza, abilità e competenza dei valutatori immobiliari.
Art. 8 - Durata, recesso, cessazione d'efficacia
L'Accordo riveste carattere di non esclusiva per le Parti firmatarie e avrà durata di un anno a far data dalla sua sottoscrizione. Alla sua scadenza l’Accordo potrà essere rinnovato per un periodo di un ulteriore anno con manifestazione scritta delle parti entro la data di scadenza, altrimenti cesserà di efficacia.
Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo, per qualunque motivo, nessuno escluso, inoltrando all'altra Parte, almeno 30 gg prima formale disdetta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il mancato adeguamento degli schemi di certificazione da parte di Inarcheck previsto al precedente Art. 7 potrà essere fatto valere dal CONAF per cessare immediatamente l’efficacia dell’Accordo.
Art. 9 – Comunicazioni
Ai fini della loro validità le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere effettuate mediante: PEC ai seguenti indirizzi: CONAF, xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx - Inarcheck, xxxxxxxxx@xxxxxx.xx .
Art. 10 - Registrazione
Il presente Accordo, concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale, non è soggetto ad imposta di registro e imposta di bollo ai sensi del dpr n. 131186 e del dpr 642/72 salvo caso d'uso.
Art. 11 – Trattative
Il presente Accordo è stato oggetto di un'articolata trattativa e negoziazione tra le Parti che ne hanno separatamente esaminata ogni singola clausola ben comprendendo ogni suo patto e condizione e conseguentemente le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni di cui all'art.1341 c.c. non trovano applicazione.
Art. 12 - Foro competente
Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Accordo, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.
Art. 13 – Allegati
L’Allegato A, che fa parte integrante del presente Accordo come previsto dal precedente Art. 1, contiene il tariffario delle prestazioni che Inarcheck può riservare agli iscritti CONAF in virtù dell’Accordo medesimo.
Roma, 27 ottobre 2021
Xxxxxxx Xxxxxxxx, Dottore Forestale Geom. Xxxxxx Xxxxxxx
Presidente Amministratore Delegato
CONAF
XXXXXXXX XXXXXXX
2021.11.03 11:10:27
Inarcheck SpA
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
CN=DIAMANTI SABR
C=IT O=CONAF
2.5.4.11=N. iscr. null
Allegato A | Tariffario riservato agli iscritti CONAF
ALLEGATO A | TARIFFARIO RISERVATO AGLI ISCRITTI CONAF
Il tariffario riservato agli iscritti CONAF proposto da Inarcheck è riportato di seguito (le quote sono da intendersi IVA inclusa).
• Schema ICK/SC001 VIMCA (Livello Base):
o quota di iscrizione al processo di certificazione, pari a 109,80 €;
o quota per la partecipazione all'esame (comprensiva della quota di iscrizione al registro per il primo anno): 610,00 €;
o quota annua di iscrizione al registro (dal secondo anno): 158,60 €;
o quota per il rinnovo del certificato (il sesto anno): 305,00 €;
o quota ripetizione esame: 122,00 €;
• Schema ICK/SC002 VIPRO (Livello Avanzato):
o quota di iscrizione al processo di certificazione, pari a 109,80 €;
o quota per la partecipazione all'esame (comprensiva della quota di iscrizione al registro per il primo anno): 708,00 €;
o quota annua di iscrizione al registro (da secondo anno): 158,60 €;
o quota per il rinnovo del certificato (il sesto anno): 305,00 €;
o quota ripetizione esame: 122,00 €.
In aggiunta alle tariffe agevolate sopra riportate, Inarcheck si rende disponibile a:
• organizzare esami da remoto attraverso l’utilizzo di una propria piattaforma, operativa da agosto 2020;
• prevedere ulteriori ottimizzazioni sulle quote nel caso il numero dei candidati ad una singola sessione d’esame sia maggiore o uguale a 5.