INFOCAMERE S.C.P.A.
AE1701
INFOCAMERE S.C.P.A.
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 preordinato all’acquisizione del servizio di:
“Analisi di benchmark sui servizi facoltativi proposti da InfoCamere”
*****
SCHEMA DI CONTRATTO
tra InfoCamere S.C.p.A.
e
………………………………….
Indice
Art. 2 - Oggetto del Contratto 5
Art. 3 - Durata del Contratto e recesso 6
Art. 4 – Avvio, modalità e luogo di esecuzione del servizio 6
Art. 6 - Variazioni in corso di esecuzione 7
Art. 7 - Ulteriori obblighi a carico dell’Appaltatore 8
Art. 8 - Responsabilità dell’Appaltatore e garanzia fideiussoria 8
Art. 9 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 9
Art. 10 - Divieto di cessione del Contratto, subappalto, personale incaricato.
Art. 11 - Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva 12
Art. 12 - Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy 12
Art. 14 - Risoluzione del Contratto 14
Art. 15 - Corrispettivi, modalità di pagamento e revisione dei prezzi 15
Art. 16 - Responsabile della fase di esecuzione del Contratto e Responsabile del servizio. Comunicazioni 16
Art. 17 - Normativa in tema di contratti pubblici 17
Art. 18 - Obblighi relativi al Codice Etico e Patto d’integrità 17
SCHEMA DI CONTRATTO
tra
InfoCamere S.Consortile p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx X. X. Xxxxxxxx x. 00 C.F. e Partita IVA n. 02313821007, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma al
n. RM-804877, in persona del …………….. nato a ………. il …………, in qualità di
…………………….., munito di relativi poteri (in seguito più brevemente “InfoCamere”),
e
……………, con sede legale in ……………………., Via ……………, C.F e
partita IVA ……………, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di al
n. ……., in persona del ……………. nato a ………. il ………, in qualità di ……………
della Società munito dei relativi poteri (in seguito più brevemente “Appaltatore”);
in seguito chiamate congiuntamente, più brevemente, “Parti”.
Premesso che
a) InfoCamere è la società consortile delle Camere di Commercio ed ha il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia, o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere stesse;
b) InfoCamere, in coerenza con il proprio mandato consortile, assicura ai propri soci (le Camere di Commercio e le loro Unioni) alcuni servizi obbligatori definiti da apposito Regolamento che, di fatto, costituiscono l’infrastruttura applicativa alla base del funzionamento operativo del Sistema Camerale e dei suoi asset principali quali il Registro Imprese e le altre banche dati camerali;
c) a fianco dei servizi obbligatori, il Regolamento Consortile prevede che ciascun Socio possa avvalersi di ulteriori servizi di natura informatica/operativa su base facoltativa e secondo le proprie esigenze e con un modello di remunerazione verso InfoCamere orientato alla copertura dei costi sostenuti per l’erogazione dei servizi stessi;
d) è volontà di InfoCamere procedere ad una verifica formale della congruità economica dei servizi facoltativi erogati ai propri soci e che tale attività ha, inoltre la finalità di assolvere a quanto specificatamente previsto dal Regolamento Consortile della Società che, all’articolo 11, prevede che venga periodicamente attivata un'analisi, per il tramite di un operatore terzo qualificato, dei costi dei servizi offerti attraverso una comparazione degli stessi con analoghi servizi offerti da operatori confrontabili
e) a tal fine, è stato pubblicato un apposito avviso di indagine di mercato sul sito della Stazione Appaltante e sul sito messo a disposizione dal MIT, dal 20/04/2017 al 05/05/2017, e, tramite sorteggio pubblico tenutosi presso la sede di Padova InfoCamere il giorno 11/05/20167 sono stati selezionati n. 5 operatori economici da invitare alla procedura;
f) con determinazione prot. 16722/2017-10007 di data 12/05/2017 del Direttore Generale, InfoCamere ha avviato un’apposita procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 (di seguito, “Codice”), per la selezione di un operatore economico per l’affidamento del servizio di cui trattasi assumendo che ai fini della selezione dell'offerta aggiudicataria, venga applicato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 del D. Lgs. 50/2016;
g) all’esito della procedura, l’appalto è stato aggiudicato alla Società , quale
soggetto che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;
h) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del Codice;
i) l’aggiudicatario dell’appalto è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 85, comma 5 e art. 32, comma 7 del Codice;
j) è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall’art. 32, comma 9, del Codice;
k) l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
l) l’Appaltatore ha manifestato la volontà di sottoscrivere il presente Contratto e quindi di impegnarsi ad eseguire le obbligazioni ivi contenute;
m) le Parti, con il presente contratto (di seguito, “Contratto”), intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l’appalto in oggetto.
tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite e rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Norme regolatrici
1. Le Premesse e tutti gli Allegati al Contratto di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
Capitolato Tecnico;
Offerta Tecnica;
Offerta Economica;
Note informative ai sensi dell’ ex art.26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
Accettazione espressa delle clausole onerose ex artt. 1341 e 1342 del codice civile.
2. Resta inteso che in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati e tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per InfoCamere.
3. L’esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata:
a) dalle clausole del presente atto e dei relativi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra InfoCamere e Appaltatore;
b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore;
c) dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche solo “Codice”) e dal D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
Art. 2 - Oggetto del Contratto
1. Oggetto del presente Contratto, che l’Appaltatore con la stipula del presente atto si obbliga ad adempiere con le modalità nel prosieguo stabilite, sono le attività di analisi di due gruppi di servizi informatici facoltativi:
- un gruppo di circa 20 servizi informatici facoltativi da confrontare con soluzioni equivalenti disponibili sul mercato in regime di concorrenza; su questo gruppo si dovrà effettuare un’analisi di benchmark;
- un’ulteriore gruppo di circa 20 servizi informatici facoltativi che si ritiene indisponibili sul mercato o quanto meno che risultano, ad un primo esame, “ assolutamente non confrontabili” con soluzioni similari disponibili sul mercato in regime di concorrenza. Su questo gruppo di servizi, qualora l’analisi fosse confermata, dovranno essere evidenziate le caratteristiche peculiari che consentono di affermare che effettivamente non sono possibili confronti con altre soluzioni di mercato. In caso contrario, occorrerà inserire anche tali servizi nelle attività previste dall’analisi di benchmark indicata al punto precedente.
2. Le prestazioni sopra individuate si concretizzano in una relazione finale, come meglio individuata e dettagliata al par. § 5.5 Output finale del Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica dell’Appaltatore, da consegnare in versione estesa ed in versione sintetica, entro i termini previsti all’art. 4 “Avvio, modalità e luogo di esecuzione del servizio”, al Responsabile della fase d’esecuzione del Contratto InfoCamere.
Art. 3 - Durata del Contratto e recesso
1. Il presente Contratto decorre dalla data di stipula e termina dopo 12 settimane dalla data di approvazione da parte di InfoCamere del piano delle attività definitivo.
2. Le Parti convengono che InfoCamere avrà facoltà di recedere, senza alcun preavviso e senza alcun onere, dal presente Contratto in uno dei seguenti casi:
a) apertura di procedure concorsuali a carico dell’Appaltatore;
b) venir meno delle condizioni previste dalla legge per l’espletamento delle prestazioni contrattuali;
c) impossibilità di eseguire le prestazioni contrattuali in conseguenza di provvedimenti e/o limitazioni di natura legislativa o regolamentare ovvero disposti da Pubbliche Autorità;
d) sopravvenuta emanazione di normative, legislative o regolamentari, che incidono sui servizi oggetto del Contratto;
e) sopravvenuta emanazione di normative, legislative o regolamentari, che incidano sul ruolo oppure sull’organizzazione del sistema camerale, ivi compresi il numero e la dislocazione a livello territoriale.
Nei casi sopra citati, InfoCamere sarà tenuta a corrispondere all’Appaltatore esclusivamente i corrispettivi di cui al successivo art. 15 (Corrispettivi, modalità di pagamento e revisione dei prezzi), maturati alla data di efficacia del recesso.
Art. 4 – Avvio, modalità e luogo di esecuzione del servizio
1. L’Appaltatore deve svolgere le attività oggetto del contratto in sostanziale autonomia, assicurando, comunque, un coordinamento continuo con il Responsabile della fase d’esecuzione InfoCamere. A tal proposito, l’Appaltatore deve presentare al citato Responsabile InfoCamere, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente Contratto, il piano delle attività definitivo, in coerenza con la proposta contenuta nell’offerta tecnica presentata.
2. Dalla data di approvazione del piano delle attività definitivo decorre la data di avvio del servizio, il quale dovrà essere completato, con la consegna della relazione finale di cui all’art. 2 “Oggetto del Contratto”, comma 2, entro le successive 12 settimane.
3. Il Responsabile della fase d’esecuzione del Contratto procederà alla verifica di conformità secondo quanto previsto al par. § 8. Verifica di conformità del Capitolato Tecnico.
4. L’appaltatore deve svolgere le attività contrattuali nel rispetto delle specifiche modalità e tempistiche previste nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico nonché nell’Offerta Tecnica ed Economia dal medesimo presentata, assicurando, comunque, un coordinamento continuo con i referenti InfoCamere.
5. Le prestazioni oggetto del presente contratto possono essere svolte presso la sede dell’Appaltatore, fatta eccezione per le riunioni di coordinamento e confronto che si svolgeranno, con cadenza almeno quindicinale, sia presso la sede InfoCamere di Roma, sita in Xxx X. X. Xxxxxxxx x. 00, xxx xxxxxx xx xxxx xx Xxxxxx, sita in X.xx Stati Uniti n. 14.
6. Le riunioni di coordinamento di cui al precedente comma sono finalizzate alla condivisione dello stato di avanzamento delle prestazioni e delle evidenze in progress e l’Appaltatore deve garantire la presenza del proprio Responsabile dell’esecuzione del Contratto.
Art. 5 – Gruppo di lavoro
1. Il Gruppo di lavoro impiegato dall’Appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, deve essere composto da risorse aventi un profilo professionale conforme ai requisiti minimi di cui al par. § 4. Modalità operative e dimensionamento del Capitolato Tecnico ovvero quelli migliorativi eventualmente indicati nella propria Offerta Tecnica.
2. L’Appaltatore gode di ampia autonomia nella programmazione delle risorse necessarie al fine del conseguimento dei risultati previsti entro i tempi indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico; nell’ipotesi in cui un componente del Gruppo di Lavoro si trovasse nell’impossibilità di prestare l’attività richiesta, l’Appaltatore dovrà comunque darne comunicazione al Responsabile della fase d’esecuzione del Contratto InfoCamere e procedere alla sua sostituzione con altra risorsa dotata delle medesime competenze ed esperienze, anche con riferimento a quelle migliorative eventualmente proposte nella propria Offerta Tecnica.
Art. 6 - Variazioni in corso di esecuzione
1. L’Appaltatore non potrà variare in alcun modo le prestazioni appaltate senza la preventiva autorizzazione di InfoCamere. La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi del successivo art. 14 (Risoluzione del Contratto).
2. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le varianti in aumento o in diminuzione richieste da InfoCamere nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, legislativa e regolamentare, vigente.
Art. 7 - Ulteriori obblighi a carico dell’Appaltatore
1. L’appaltatore dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche, finanziarie, organizzative nonché i requisiti minimi indicati nel Capitolato Tecnico per l’erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto e si impegna ad eseguire le attività richieste a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico.
2. L’appaltatore eseguirà le prestazioni oggetto del presente Contratto con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione dei mezzi necessari all’esecuzione dell’Appalto, nel rispetto di ogni normativa applicabile, vigente e/o futura. A tal fine, l’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne InfoCamere da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni in tema di sicurezza, igiene del lavoro ed ambiente.
3. L’appaltatore si impegna a prestare l’attività oggetto del presente Contratto con la diligenza professionale richiesta dalla natura, dall’oggetto e dalla tipologia delle prestazioni appaltate, nel pieno rispetto ed in conformità di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto. Le Parti convengono espressamente che gli eventuali maggiori oneri che dovessero derivare dall’osservanza delle predette disposizioni resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’appaltatore non potrà, pertanto, avanzare a tale titolo alcuna pretesa di ulteriori compensi.
4. L’ Appaltatore, per le eventuali prestazioni contrattuali da svolgersi presso i locali di InfoCamere nei tempi e nei modi concordati, si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza ed accesso previste dalla relativa normativa vigente ed indicate nelle note informative appositamente consegnate e ad eseguire le predette prestazioni senza recare intralci, disturbi e/o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
Art. 8 - Responsabilità dell’Appaltatore e garanzia fideiussoria
1. L’ Appaltatore, salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad attività svolte da InfoCamere o da terzi da essa incaricati, assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti da InfoCamere o da terzi che trovino causa od occasione nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle prestazioni contrattuali. L’Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere sollevata ed indenne InfoCamere da ogni e qualsiasi pretesa ad essa rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ai
danni dall’Appaltatore stesso causati in conseguenza della mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle prestazioni contrattuali.
2. A copertura della corretta esecuzione di tutte le prestazioni di cui al presente Contratto e suoi allegati, L’appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato ad InfoCamere una garanzia ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, n. dell’importo di Euro
………. (Euro ………./00), rilasciata da ………. in data , ed avente scadenza al
………..
InfoCamere, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo limitatamente all’importo dei danni sofferti.
3. Tale garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Art. 9 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, l’appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare, di avvalersi per le transazioni di banche o della società Poste italiane S.p.A. Il mancato rispetto delle predette disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale e darà facoltà ad InfoCamere di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale.
3. A fini di cui al presente articolo l’Appaltatore ha comunicato gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.
Art. 10 - Divieto di cessione del Contratto, subappalto, personale incaricato.
Responsabilità e manleva
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto.
2. Sempre che l’Appaltatore si sia riservato la facoltà di subappaltare l’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto, il medesimo Appaltatore potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni stabilite dalle normative vigenti (art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016), nei limiti del trenta per cento dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione di InfoCamere ai sensi dei commi che seguono.
3. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alla seguenti condizioni:
a) che, all’atto dell’offerta, l’appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti di forniture e/o di servizi che intende subappaltare;
b) che l’appaltatore provveda al deposito del Contratto di subappalto presso InfoCamere almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
c) che, al momento del deposito del contatto di subappalto presso InfoCamere (almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni) l’Appaltatore trasmetta: - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016, in relazione alla prestazione subappaltata - la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del predetto decreto;
d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni.
4. L’Appaltatore che si avvale del subappalto dovrà allegare, alla copia autentica del Contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
5. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori, sarà obbligo dell’Appaltatore trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da InfoCamere a favore dello stesso, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore medesimo al subappaltatore. Qualora l’Appaltatore non dovesse trasmettere le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine predetto, InfoCamere potrà provvedere alla sospensione dei successivi pagamenti verso il medesimo procedendo, in conseguenza, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.
6. Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’Appaltatore dovrà corrispondere gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. In particolare, l’Appaltatore dichiara e garantisce ad InfoCamere l’osservanza di tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e
previdenziali, assicurazioni ed infortuni sul lavoro applicabili nei confronti dei suoi dipendenti e, comunque, di tutto il personale a qualsiasi titolo - ivi compreso il subappalto - impiegato per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (di seguito complessivamente denominato “personale impiegato”).
8. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere sollevata ed indenne InfoCamere da ogni controversia o vertenza dovesse insorgere con il personale impiegato di cui al comma precedente e da eventuali sanzioni irrogate ad InfoCamere ai sensi dell’art. 36 della legge
n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con il personale medesimo.
9. Nel caso in cui il personale impiegato, anche ai sensi dell’art. 1676 del codice civile, agisca direttamente nei confronti di InfoCamere, l’Appaltatore è obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori in garanzia di InfoCamere ed a richiederne l’estromissione ai sensi degli artt. 108 e 109 del codice di procedura civile, provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione. Nei casi d’inadempienze contributive o retributive dell’appaltatore e/o del subappaltatore, InfoCamere procederà secondo quanto previsto agli artt. 30, commi 5 e 6 nonché 105, comma 10 del Codice.
00.Xx tutte le ipotesi sopra previste saranno a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate da InfoCamere, comprensive di diritti, spese ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.
11.InfoCamere, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra, accertata da parte dell'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di sospendere ogni pagamento fino a che l'Ispettorato del Lavoro abbia dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola. Resta pertanto inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per tale ritardato pagamento.
12.L’Appaltatore si obbliga altresì, ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., ad inserire - in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti - una apposita clausola che imponga il rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Più in particolare, l’Appaltatore procederà, in tutti i casi in cui abbia notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione ad InfoCamere ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
00.Xx sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto di subappalto.
Art. 11 - Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva
1. L’Appaltatore garantisce di osservare tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del personale dipendente a qualsiasi titolo impiegato nell’esecuzione dell’Appalto, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. L’Appaltatore dichiara che i costi propri relativi alla sicurezza sostenuti per l’esecuzione delle attività contrattuali ed inclusi nei corrispettivi previsti nell’Offerta economica allegata, sono pari ad Euro ………. (Euro /…).
4. InfoCamere dichiara che i costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d’asta sono pari ad € 0, ferma restando la possibilità di eventuali successive integrazioni relativamente ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. L’Appaltatore ribadisce espressamente l’impegno a manlevare e tenere indenne InfoCamere, ai sensi dell’art. 10 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto, personale incaricato. Responsabilità e manleva), commi 9 e seguenti, da qualsiasi azione, pretesa o danno, a qualunque titolo, rivendicato dai dipendenti propri o dei subappaltatori per il mancato rispetto degli obblighi e/o delle garanzie in materia di sicurezza del lavoro prescritte dalla normativa vigente e/o dalle obbligazioni di cui al presente articolo.
Art. 12 - Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy
1. L’Appaltatore garantisce che il personale proprio, e del subappaltatore eventualmente autorizzato, tratteranno come riservata ogni informazione della quale venissero a conoscenza durante o in relazione ad ogni attività inerente l'esecuzione del Contratto. E’ in ogni caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, l’asportazione di documentazione di InfoCamere, anche qualora contenesse notizie divenute già di pubblico dominio.
2. L’Appaltatore si obbliga a rispettare ed a far rispettare al personale impiegato per l'esecuzione del presente Contratto le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., impegnandosi in particolare, nel trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza nell’espletamento delle prestazioni contrattuali, al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
3. L’Appaltatore si obbliga altresì al rispetto delle prescrizioni previste dal Provvedimento
del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i.
4. Con particolare riferimento alle misure di sicurezza previste dal medesimo D. Lgs.
n. 196/2003 e s.m.i. e relativi allegati, l’Appaltatore, limitatamente ai compiti affidatigli con il presente Contratto, provvederà a porre in essere tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza dell’attività. Qualora nell'esecuzione del presente Contratto sia necessario il rilascio al personale impiegato dall’Appaltatore di codice identificativi e/o parole chiavi che consentono l'accesso all'interno della rete di InfoCamere, il rilascio avverrà solamente previa autorizzazione scritta da parte di InfoCamere e limitata all'accesso ai dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle attività contrattuali. In tali casi, l’Appaltatore si obbliga a vigilare affinché il personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente Contratto utilizzi i codici identificativi e le parole chiave unicamente per gli scopi inerenti allo svolgimento del Contratto e nei limiti delle autorizzazioni concesse, avvertendolo altresì che l’eventuale utilizzo, diffusione o comunicazione dei codici e/o delle parole chiave al di fuori dei limiti previsti nel presente Contratto può integrare gravi fattispecie di responsabilità.
5. L’Appaltatore si obbliga a tenere indenne e manlevare InfoCamere da ogni eventuale
richiesta di risarcimento danni derivante da inadempimenti da parte sua o del personale impiegato (dipendente e non) alle previsioni del presente articolo, rinunciando a sollevare eccezioni all'accertamento effettuato da InfoCamere circa la violazione delle suddette previsioni.
6. In tali casi, l’Appaltatore si obbliga, altresì, a rendere noto ai terzi, con mezzi di comunicazione correlati alla gravità della violazione e su richiesta di InfoCamere, che la violazione delle norme di cui al predetto articolo e/o della normativa relativa alla tutela del trattamento dei dati personali è dipesa unicamente da condotte poste in essere da esso e/o dal proprio personale (dipendente e non).
7. L’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne InfoCamere da ogni e qualsiasi pretesa che le fosse rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ad asserite violazioni dei diritti di privativa industriale, di brevetti per invenzioni o per modelli industriali o diritti d’autore.
Art. 13 - Penali
1. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto le penali e le modalità di misurazione di cui al par. § 9 Service Level Agreement (SLA) del Capitolato Tecnico.
2. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel Capitolato Tecnico, InfoCamere potrà applicare una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinque-
permille) e il 1,00% (unopercento) dell’importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni inadempimento definitivamente riscontrato con specifica “nota di rilievo” e a seconda della gravità del medesimo.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile della fase esecutiva del contratto InfoCamere. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al predetto Responsabile nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora InfoCamere ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le specifiche penali.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora l’ammontare complessivo delle penali assegnate all’Appaltatore raggiunga il 10% del valore massimo contrattuale, InfoCamere potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, richiedendo il risarcimento del maggior danno subito.
5. L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Le parti si danno atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di InfoCamere al risarcimento del maggior danno subito.
7. L’Appaltatore autorizza sin d’ora InfoCamere a trattenere, dalle somme ad esso dovute a titolo di corrispettivo ai sensi dell’art. 15 (Corrispettivi, modalità di pagamento e revisione dei prezzi), gli importi spettanti a titolo di penale ferma restando la facoltà di InfoCamere di rivalersi sulla cauzione rilasciata a garanzia degli obblighi contrattuali, fino alla concorrenza della somma dovuta. In tale ultimo caso, l’Appaltatore è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nell’importo originario, entro 10 giorni dall’escussione della stessa a pena di risoluzione del contratto.
Art. 14 - Risoluzione del Contratto
1. L’Appaltatore dichiara di essere edotto che le pattuizioni di cui ai seguenti articoli del presente Contratto: art. 2 (Oggetto del Contratto), art. 4 (Avvio, modalità e luogo di esecuzione del servizio), art. 6 (Variazioni in corso di esecuzione), art. 8 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzia fideiussoria), art. 10 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto, personale incaricato. Responsabilità e manleva), art. 11 (Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva), nonché le premesse, la sussistenza dei requisiti previsti nella documentazione di gara, il rispetto delle prestazioni dedotte in Capitolato Tecnico, assurgono a presupposti essenziali per InfoCamere e che il mancato rispetto degli obblighi derivanti dai predetti articoli e obbligazioni costituisce grave inadempimento contrattuale.
2. L’appaltatore è altresì edotto che il protrarsi, per oltre 15 giorni, del ritardo sia nella “Consegna del piano di attività definitivo” che nella “Consegna della relazione finale” senza che lo stesso abbia adempiuto alle irregolarità e/o carenze riscontrate, sarà considerato quale “grave inadempimento” e, pertanto, InfoCamere potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo comunque il diritto di applicare le relative penali e di richiedere il risarcimento del maggior danno perciò subito.
3. Pertanto, ferma restando la facoltà di InfoCamere di applicare le penali di cui all’art. 13 (Penali), qualora l’Appaltatore si renda inadempiente per qualsivoglia motivo anche ad una sola delle obbligazioni di cui sopra, InfoCamere avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. E' fatto salvo in ogni caso il diritto per InfoCamere di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti derivanti dall’inadempimento.
4. Resta inteso, inoltre, che InfoCamere potrà procedere alla risoluzione del presente Contratto anche in caso di gravi inadempimenti alle disposizioni contrattuali, nonché nei casi espressamente previsti dai successivi artt. 17 (Normativa in tema di contratti pubblici) e 18 (Obblighi relativi al Codice Etico e Patto d’integrità) ed, altresì, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore di obblighi derivanti da norme di legge richiamate nel presente Contratto ivi compresa la violazione delle previsioni di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e
s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Anche in tal caso, è comunque fatto salvo il diritto per InfoCamere di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti derivanti dall’inadempimento perpetrato.
5. In caso di risoluzione del presente Contratto per i motivi di cui al presente Contratto ovvero di cui all’art. 110, comma 1, del Codice, InfoCamere si riserva di stipulare un nuovo Contratto per l’affidamento del completamento dell’Appalto ai sensi del medesimo articolo 110 del Codice.
Art. 15 - Corrispettivi, modalità di pagamento e revisione dei prezzi
1. Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di “Analisi di benchmark sui servizi facoltativi proposti da InfoCamere” è pari a Euro (Euro / ), a corpo, Iva esclusa di cui € 0 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d’asta.
2. Le Parti convengono espressamente che il corrispettivo come sopra determinato è da intendersi remunerativo di tutte le prestazioni svolte in esecuzione del presente Contratto e nei relativi allegati, nonché di tutte le attività propedeutiche e/o conseguenti alla completa e corretta esecuzione del Servizio come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di vitto, alloggio, mezzi di trasporto e quant’altro correlato ai costi di trasferta.
3. L’Appaltatore potrà emettere fattura, per l’intero importo di cui al primo comma, solo
successivamente alla consegna della prevista relazione finale dichiarata conforme.
4. Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, fermo restando che lo stesso sarà subordinato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni.
5. Tutti gli importi indicati nel Contratto si intendono, se non diversamente dichiarato, al netto di IVA.
6. L’Appaltatore si impegna ad emettere fatture ad InfoCamere complete del riferimento C.I.G.
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7. Il pagamento del corrispettivo è, altresì, condizionato alla regolarità dei versamenti dell’Appaltatore sotto il profilo contributivo, retributivo e previdenziale secondo quanto attestato dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
8. In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 40/2008, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00) InfoCamere procederà a verificare se l’Appaltatore è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui da tale verifica risulti un inadempimento a carico dell’Appaltatore, InfoCamere potrà sospendere il pagamento del corrispettivo fino a concorrenza dell’ammontare del debito. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
9. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 23 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il pagamento dei suddetti corrispettivi verrà effettuato da InfoCamere sul conto corrente (bancario o postale) dedicato e opportunamente comunicato:
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10. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i., l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono:
Nome , cognome , nato a , il , c.f. ;
Nome , cognome , nato a , il , c.f. ;
Nome , cognome , nato a , il , c.f. .
11. I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 16 - Responsabile della fase di esecuzione del Contratto e Responsabile del servizio. Comunicazioni
1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata, da ciascuna delle parti, a
mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) agli indirizzi specificati nel presente articolo.
2. Le predette comunicazioni avranno effetto dalla data risultante dalla ricevuta di trasmissione della comunicazione medesima.
3. InfoCamere nomina, quale Responsabile della fase esecutiva del presente Contratto:
- Sig. , PEC .
4. L’Appaltatore nomina, quale Responsabile del servizio:
- Sig. , PEC .
5. Il suddetto Responsabile del servizio interagirà con InfoCamere, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.
6. Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione del Contratto, una delle Parti intenda sostituire il proprio Responsabile, dovrà darne tempestivamente informazione all’altra parte comunicandole, entro 10 giorni, il nominativo del nuovo Responsabile e il relativo indirizzo di Posta Elettronica Certificata a cui inviare le eventuali comunicazioni.
Art. 17 - Normativa in tema di contratti pubblici
1. L’Appaltatore prende atto che l’efficacia del presente Contratto è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, l’Appaltatore garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni contrattuali e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente atto.
2. L’Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente ad InfoCamere ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto. Resta inteso che qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto anche di uno solo dei predetti requisiti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
3. L’Appaltatore prende atto che InfoCamere si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
Art. 18 - Obblighi relativi al Codice Etico e Patto d’integrità
1. L’Appaltatore prende atto che InfoCamere ha adottato un Codice Etico contenente i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per InfoCamere nei rapporti con gli interlocutori di InfoCamere stessa.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara espressamente di aver preso visione di detto Codice Etico, scaricabile dal sito InfoCamere al link xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx, e di condividerne il contenuto, obbligandosi al rispetto di quanto ivi indicato nei suoi rapporti con InfoCamere.
3. L’Appaltatore prende altresì atto che il Patto di Integrità accettato già in fase di partecipazione alla procedura indetta da InfoCamere – altresì reperibile sul sito InfoCamere xxx.xxxxxxxxxx.xx – costituisce parte integrante del presente contratto.
4. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque dei comportamenti previsti sia dalle disposizioni del Codice Etico che del Patto di Integrità, InfoCamere potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne ad InfoCamere.
Art. 19 - Foro competente
1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 20 - Spese
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al presente Contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc., ad eccezione di quelle che fanno carico ad InfoCamere per legge.
Art. 21 - Clausola finale
1. Le Parti si danno atto e convengono espressamente che l’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole non comporterà l’invalidità, l’inefficacia, o comunque lo scioglimento dell’intero Contratto, che sarà in tal caso interpretato ed eseguito come se gli articoli nulli non fossero stati apposti.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa rinvio alla documentazione ivi allegata ed alle leggi vigenti in materia.
L’Appaltatore InfoCamere