PRELIMINARE DI
PRELIMINARE DI
COSTITUZIONE BONARIA DI SERVITU’ PER L’ ESERCIZIO DI SERVIZI TECNOLOGICI NEL COMUNE DI NEMBRO (BG)
BAS - SERVIZI IDRICI INTEGRATI S.p.A.
con sede a Xxxxxxx - Xxx Xxxxxxx xx 00
Premesso:
- che al fine di proteggere le condotte idriche di adduzione denominate “Nossana” e “Costone dalla corrosione dovuta all’azione di corrente vagante nel sottosuolo, si rende necessaria l’installazione di un impianto per la loro protezione catodica in area sita in comune amministrativo e censuario di Nembro; identificato al fg. 19 map. n° 11033 DA VERIFICARE ( ex n°20/b)
- che è in atto il passaggio di proprietà di tale terreno dai X.xxx Xxxxxx (parte venditrice) al Comune di Nembro (parte acquirente)
- che per esigenze tecniche di sicurezza dell’impianto di distribuzione d’acqua potabile, i lavori di posa del dispositivo di protezione catodica risultano di urgente realizzazione
tra la Bergamo Ambiente Servizi - Servizi Idrici Integrati S.p.A. Gruppo A2A, con sede in Xxxxxxx - Xxx Xxxxxxx x. 00 (che qui di seguito verrà per brevità denominata ("B.A.S-S.I.I. S.p.A."), rappresentata dal legale rappresentante MANGILI ing. XXXXXXX nato a Seriate (BG) il 01/02/1947 domiciliato per la carica a Bergamo in Xxx Xxxxxxx x. 00, di seguito denominata “Concessionaria”
e il Comune di Nembro, con sede in Nembro – Xxx Xxxx x. 00, rappresentato da Architetto Xxxxxxxx Xxx, nato a Bergamo il 10/05/1965, nella sua qualità di Responsabile del settore gestione e controllo del territorio del Comune di Nembro
p.i. 00221710163, domiciliato per la carica presso il palazzo comunale in xxx Xxxx
00, ai sensi dell’ art. 107 del D.L. 1808/2000 n. 267 dello statuto comunale ed autorizzato a quanto sopra in forza del decreto sindacale n. 10 del 15/04/2008;
e fratelli Xxxxxx rappresentati dall’ Architetto Xxx come da “Autorizzazione per sottoscrizione atto per l’esecuzione dei lavori sul map. 11033”, documento del 22/09/2008 pervenuto al Comune di Nembro in data 03/10/2008 - n° prot 13979 (in allegato alla presente scrittura) che qui di seguito, per brevità, verranno denominati "La Concedente", si conviene quanto segue:
Art. 1. Oggetto
La ditta Concedente si impegna a costituire espressamente e formalmente a favore di B.A.S. - S.I.I. S.p.A. la servitù di durata venticinquennale per la posa ed il mantenimento in esercizio di impianto tecnologico per la protezione catodica di pubblico acquedotto sugli immobili di sua proprietà, siti ed identificati nel comune amministrativo e censuario di Nembro (BG) al Fg. 19 , mappale n°11033 DA VERIFICARE ( ex n°20/b)
L’acquisizione di tale servitù non attribuisce alla B.A.S. - S.I.I. S.p.A. la proprietà del suolo; restano quindi di spettanza della Concedente i frutti che vi si potessero raccogliere e le imposte prediali e tutti gli oneri che gravano o graveranno sull’area interessata dalla servitù.
La servitù di durata venticinquennale è riconosciuta per tutta la durata per la quale BAS - S.I.I. S.p.A., o chi per essa, gestirà detti impianti. Salvo che la ditta Concedente dimostri che per ragioni di prevalenti interessi pubblici risulti necessario spostare la servitù per la posa ed il mantenimento dell’impianto; in tal caso esso dovrà essere rimosso a cura e spese della BAS - S.I.I. S.p.A. senza alcun onere aggiuntivo per il Comune su un’area che assicuri in ogni caso l’utilità della servitù stessa.
Art. 2. Impianti
B.A.S.-S.I.I. S.p.A poserà i seguenti impianti sul fondo servente:
n° 1 dispersore anodico di tipo profondo, costitui to da 50 m di barre piene, in ferro tipo A. 00 e del diametro di 0.07 m. Per la posa di tale impianto, verrà eseguita la trivellazione di un pozzo del diametro di 0.2 m e di profondità 90 m. Tale dispositivo verrà collegato all’armadietto elettrico esistente mediante cavidotto della lunghezza di ca 20 m. A fine lavori, in corrispondenza della perforazione, verrà posato un chiusino d’ispezione delle dimensioni di ca. 0.60 x 0.60 m. Lungo il percorso di detta tubazione, per una fascia di 1,00 m e per un raggio di m. 2.00 dal punto di perforazione del dispositivo di protezione catodica, come indicato con colore giallo nell’allegata planimetria che forma parte integrante della presente scrittura, non potranno essere realizzate opere, sia sotterranee che fuori terra, e/o messe a dimora piante o comunque realizzati interventi che possano diminuire o rendere più incomodo l’esercizio della servitù. Potranno essere coltivate piante annuali, essere costruiti piazzali, strade in conglomerato bituminoso con esclusione di pavimentazioni permanenti quali calcestruzzo armato , marmo o altri materiali di natura pregiata.
Art. 3. Diritti di B.A.S. - S.I.I. S.p.A.
La ditta Concedente si impegna a riconoscere a B.A.S.-S.I.I. S.p.A. :
a) servitù a mantenere gli impianti di cui all’art. 2, con la facoltà di apportare modificazioni previste dall’art. 4;
b) l’occupazione provvisoria di una fascia di area necessaria per la collocazione e la manovra delle macchine operatrici usate per l’esecuzione dei lavori, limitatamente al tempo di realizzazione dell’opera ed alla manutenzione che potesse rendersi necessaria; tale superficie, di circa 13 m per 30 m, è identificata con tratteggio verde nell’allegata planimetria che forma parte integrante del presente atto.
c) servitù di accesso e passaggio sui fondi di cui all’art. 1, con personale proprio o di terzi, con i mezzi necessari per la sorveglianza e manutenzione degli impianti;
Art. 4. Diritto di apportare modificazioni
Viene riconosciuto a B.A.S.-S.I.I. S.P.A. il diritto di modificare in qualsiasi momento, rispetto ai dati sopra esposti, il tipo e la sezione del dispositivo, purché la maggior porzione di immobile occupata per effetto di tali modificazioni, comprensiva dell’area di rispetto e calcolata tenendo conto di quanto all’art. 2, risulti non superiore al 10% della fascia asservita.
La concedente si riserva la facoltà di intersecare con proprie tubazioni sopra/sottostanti il cavidotto di collegamento elettrico; in tal caso B.A.S.-S.I.I.
S.P.A. offrirà la consulenza tecnica necessaria per il coordinamento degli eventuali lavori, senza richiesta di compensi alla Concedente stessa.
Art. 5. Responsabilità della Concedente
La Concedente dichiara sotto la sua responsabilità, di essere pienamente legittimata a costituire validamente i diritti oggetto della presente scrittura e pronta ad esibire i documenti che lo comprovino. La Concedente si impegna a tenere sollevata ed indenne la B.A.S.-S.I.I. S.p.A. da ogni futura pretesa di terzi od aventi causa, assumendo in proprio ogni eventuale responsabilità.
Art. 6. Responsabilità di B.A.S.-S.I.I. S.p.A.
La B.A.S.-S.I.I. S.p.A. tiene sollevata la Concedente da ogni responsabilità per danni a cose o persone in dipendenza della posa, manutenzione ed esercizio degli impianti e si impegna a proprie spese al completo ripristino dell’area occupata. Per gli eventuali danni arrecati a frutti pendenti, piantagioni e manufatti durante lo svolgimento delle predette attività, si procederà a separata liquidazione di specifica indennità entro tre mesi dall’ultimazione degli interventi.
Art. 7. Corrispettivo
Le parti contraenti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, consapevoli di dette sanzioni e sotto la propria responsabilità, dichiarano che:
- alla stipula dell’atto definitivo della presente costituzione di servitù, verrà stabilita congrua somma quale corrispettivo per i diritti oggetto della presente scrittura considerando, quale decorrenza, la data della firma del presente preliminare; B.A.S.-S.I.I. S.p.A. si impegna a versare al Comune di Nembro, quale unico proprietario del terreno oggetto di servitù, il corrispettivo (una tantum) di € 5.000,00 (Cinquemila/00) per la durata di anni 25 (venticinque) da versare alla sottoscrizione dell’atto.
Art. 8. Formalizzazione della servitù
La Concedente si dovrà presentare, senza ulteriori compensi e su richiesta del Notaio incaricato da B.A.S.- S.I.I. S.P.A., per la redazione dell’atto di servitù in forma pubblica, al fine di consentire le trascrizioni dei diritti che ne derivano. Anche prima di tale formalità, la Concedente si obbliga a notificare e trasferire i presenti accordi agli eventuali futuri acquirenti degli immobili o altri aventi causa e per la qual cosa procederà all’iscrizione presso i registri interni dell’Amministrazione.
Art. 9. Spese – rinvio
Spese e tasse del presente atto e dell’atto notarile, sono a carico della B.A.S.-S.I.I.
S.P.A. Le imposte ed ogni altro onere gravante sulla proprietà asservita sono a carico della concedente, esclusa ogni qualsiasi rivalsa nei confronti della B.A.S.-S.I.I.
S.P.A. Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente scrittura, le parti si richiamano alle disposizioni del codice civile.
Art. 10. Informativa ex D. Lgs. 196/2003
La Ditta Concedente dichiara di aver preso completa visione dell'informativa
rilasciata dalla B.A.S. -S.I.I. S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 relativa al "Codice in materia di protezione dei dati personali” per il trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato, di cui riceve copia.
Art. 11. Arbitratore – foro competente
La misura dell’indennità di cui all’ articolo 6, sarà stabilita in caso di disaccordo da un tecnico arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Bergamo, su richiesta della parte più diligente. Foro competente in via esclusiva per ogni altra controversia derivante dall’interpretazione o attuazione del presente atto, sarà quello di Bergamo. data Letto, confermato e sottoscritto
La Concedente……………………………………………………………………………
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A norma e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. la Concedente dichiara di aver preso completa visione dei seguenti articoli: - art. 4. (diritto di apportare modificazioni); - art.
8. (formalizzazione della servitù) – art. 11. (arbitratore; foro competente).
La Concedente………………………………………………………………………………
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