AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CONDUTTORI DI ALLOGGI PER IL SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNO 2019
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CONDUTTORI DI ALLOGGI PER IL SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNO 2019
Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale DD/PRO/2019/258, è indetto l’avviso pubblico per la concessione di contributi economici, per l’anno 2019, in favore di conduttori di alloggi con contratti di locazione registrati, per il sostegno ai canoni di locazione.
1. DESTINATARI E REQUISITI
Può presentare domanda di accesso al bando un componente maggiorenne del nucleo ai fini ISEE, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nell’alloggio oggetto del contratto, sito nel Comune di Bologna.
Possono presentare istanza i cittadini che, sia alla data di presentazione della domanda che di chiusura del bando, siano in possesso dei seguenti requisiti, che vengono valutati con riferimento al nucleo familiare così come definito dalle norme del D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni:
A) Cittadinanza
A.1) Cittadinanza italiana oppure
A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure
A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea: per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex DLgs 286/98 s.m.i.)
Nota bene: Ai sensi dell’art. 41, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 “Testo Unico coordinato sull’immigrazione” e successive modifiche, sono ammissibili al contributo le domande di cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. In caso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduti è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata presentata istanza di rinnovo del permesso; prima dell'erogazione del contributo si provvederà ad accertare l’avvenuto rinnovo da parte della Questura.
B) Residenza
Residenza anagrafica nel Comune di Bologna nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione o dell’assegnazione in godimento.
Nota bene: In caso di trasferimento della residenza in altro Comune, dopo la presentazione della domanda e chiusura del bando, prima dell’erogazione del contributo, verrà verificato che la procedura di accertamento dell’Ufficiale dell’anagrafe sia conclusa con l’accoglimento della richiesta di iscrizione nel nuovo Comune di residenza (art. 19 del DPR n. 223 del 30/05/1989 e successive modifiche).
In caso di trasferimento di residenza in altro Comune il contributo sarà calcolato in relazione ai mesi relativi ai canoni di locazione per l’alloggio situato nel Comune di Bologna.
C) Titolarità di contratto per un alloggio ad uso abitativo
C.1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, per un alloggio sito nel Comune di Bologna (con esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9), redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
Nota bene: Si rammenta che:
• i contratti di locazione secondo l’ordinamento vigente possono essere stipulati ai sensi della legge n.431/98 e del codice civile, ivi compresi contratti in locazione permanente e di edilizia agevolata convenzionata;
• ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge n. 431/98, a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, per la stipulazione di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta. Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 30/04/1986 e successive modifiche, sono comunque soggetti ad imposta di Registro i contratti verbali eventualmente stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 431/98 e tacitamente rinnovati, che possono essere presentati ai fini del presente bando.
C.2) Titolarità di un contratto d’assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa, sito nel Comune di Bologna, con esclusione della clausola della proprietà differita.
La sussistenza della predetta condizione deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante riportando anche l’importo della “corrisposta di godimento” per l’anno 2019 ed il relativo regime fiscale.
C.3) Titolarità nell’assegnazione di un alloggio comunale a Bologna alle seguenti condizioni:
a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della ex Legge n. 392/78 (“equo canone”) e della ex Legge n. 359/92 (“patti in deroga”);
b) titolarità di una concessione amministrativa d’uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso, a condizione che il canone d’uso mensile sia almeno pari all’ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell’alloggio dal Comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.
Si rammenta, per i requisiti di cui al punto C), che:
• in caso di contratto in corso di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, saranno ammessi a contributo solo i contratti stipulati entro la data di scadenza di questo Bando, con la relativa imposta pagata;
• si provvederà ad accertare l’avvenuta registrazione, entro il termine previsto per l’erogazione del contributo, qualora la domanda d’ammissione sia presentata prima della registrazione del contratto.
D) Situazione economica per la presentazione della domanda
Il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 e s.m.i., relativo al nucleo familiare richiedente, deve essere superiore o uguale ad Euro 6.000,00 e inferiore o uguale a Euro 17.154,00.
Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così detto "ordinario" in corso di validità.
I requisiti relativi alla situazione economica sono desunti da valida attestazione ISEE rilasciata dall’I.N.P.S. o dall’Amministrazione competente secondo la vigente legislazione in materia di ISEE,
E) Causa di esclusione dal contributo
Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:
1) aver ricevuto nell’anno 2019 un contributo a valere sul Fondo per la “Morosità incolpevole”, di cui all’art. 6, comma 5 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
2) l’assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
3) la titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;
Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
a) la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
b) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
c) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c.;
d) il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso al contributo qualora l’alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.
2. INFORMAZIONI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dalle ore 9.00 del 5 Novembre 2019 e sino alle ore 12.00 del 18 Dicembre 2019 . Non sono ammesse deroghe.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online accedendo, tramite credenziali FedERa ad alta affidabilità o SPID, al modulo reperibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx0000
Sarà possibile inoltrare la domanda tutti i giorni, Sabato e Domenica compresi, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, con le limitazioni del primo e dell'ultimo giorno di apertura del Bando, come sopra esplicitato.
Nota bene:
Dal 24 luglio 2019 anche il Comune di Bologna rilascia gratuitamente credenziali SPID attraverso il nuovo servizio LepidaID. Le credenziali SPID di LepidaID sostituiscono le credenziali XxxXXx che dal 24 luglio non vengono più rilasciate. Gli utenti già in possesso di credenziali XxxXXx potranno ancora utilizzarle finchè il sistema FedERa rimarrà attivo. A tutti gli utenti FedERa verrà data la possibilità di convertire gratuitamente le proprie credenziali; le modalità operative del passaggio verranno comunicate ai singoli utenti.
Per ottenere un’identità digitale SPID è necessario seguire le indicazioni al sito: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx
L’Amministrazione Comunale fornisce tre strumenti di assistenza agli utenti che intendono presentare domanda:
1) un sistema di assistenza telefonica, al numero 051…..attivo nel periodo di presentazione delle domande, dalle ore
9.00.00 alle ore 13.00, e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, tutti i giorni feriali dal Lunedì al Venerdì.
2) una casella di posta elettronica all'indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx verso la quale è possibile inviare quesiti sul bando e sulle modalità di inserimento della domanda;
3) un sistema di assistenza telematica, una volta entrati nel portale web (cliccando sul tasto “Assistenza” nel menù in alto a sinistra del modulo di domanda), solo per eventuali problemi di carattere informatico;
Nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio , ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé ed il suo nucleo, indicando la quota annuale di canone di spettanza per la propria porzione di alloggio.
Nell’ipotesi di persona soggetta a protezione giuridica la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o da persona abilitata ai sensi di legge.
Il nuovo sistema di presentazione delle domande permette all’Amministrazione di non richiedere ai cittadini i documenti di cui essa è già in possesso. In ogni caso, per ritenersi completa, la domanda dovrà essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione:
• fotocopia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno annuale in corso di validità, solo per i cittadini non comunitari;
• valida Attestazione ISEE ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e s.m.i., e relativa copia della DSU (se la procedura è stata regolarmente compiuta dal richiedente questo documento sarà automaticamente già presente nel sistema, dunque non sarà necessario caricarlo);
• fotocopia del contratto (o dei contratti) di locazione riportante: gli estremi dei conduttori; le eventuali cessioni/subentri, proroghe o rinnovi; il canone di locazione; la durata contrattuale; la relativa registrazione;
• certificazione del dirigente comunale competente, oppure del legale rappresentante della società o agenzia assegnante, che attesti quanto previsto alla lettera b) del requisito C.3) del presente Bando (solo per i richiedenti che vivono in un alloggio assegnato nei predetti termini);
• fotocopia dell’ultima ricevuta o bonifico bancario attestante il pagamento del canone di locazione per l’anno 2019 (documento comprovante il pagamento dell’affitto escluse pertanto spese condominiali e altri oneri) o, nel caso
di alloggi di proprietà di Cooperativa indivisa, certificazione riportante l’importo della “corrisposta di godimento” per l’anno 2019 ed il relativo regime fiscale;
• documentazione da cui risulti il codice IBAN del conto corrente del richiedente. Chi non è titolare di Conto Corrente Bancario o Postale può richiedere, presso gli istituti di credito o gli uffici postali, una carta prepagata nominativa intestata al richiedente, con codice IBAN, ove sarà possibile versare il contributo.
Eventuali integrazioni documentali, solo se richieste con apposita notifica dall’Amministrazione in fase di istruttoria delle domande, dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo che verrà appositamente fornito, entro i termini che verranno indicati nella stessa richiesta.
3. CANONE DI LOCAZIONE - GRADUATORIA - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il canone di locazione da prendere a riferimento è corrispondente a quello annuo, al netto degli oneri accessori e senza le rivalutazioni ISTAT, ed è costituito dalla somma dei canoni di locazione mensili relativi all’anno 2019, anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a nuova stipulazione di un contratto di locazione.
Le domande valide verranno collocate in graduatoria secondo ordine decrescente di punteggio che verrà calcolato in base a tre parametri:
1. incidenza del canone di locazione annuo (o sue frazioni, come di seguito esplicitato) rispetto al valore ISEE
(massimo 60 punti).
2. età del richiedente (se unico componente del nucleo Isee), o di almeno uno dei coniugi, o uno dei componenti dell’Unione Civile o della Convivenza di Fatto (purché componente del nucleo Isee) - ai sensi della Legge 20 Maggio 2016, n. 76 - inferiore o uguale a 35 anni (30 punti);
3. presenza di minori di anni 18 a carico, all’interno del nucleo ISEE richiedente (10 punti).
Nel caso di contratto registrato prima dell’1/1/2019 e con data di scadenza (anche a seguito di proroga o rinnovo) successiva al 31/12/2019, il canone di locazione per il calcolo d’incidenza di cui sopra coinciderà con quello annuale.
Nel caso di contratto cessato in corso d’anno al quale faccia seguito la stipula di nuovo contratto di locazione (purché il nuovo alloggio sia sempre situato nel comune di Bologna), i richiedenti il contributo interessati da tali eventualità, devono allegare alla domanda copia di entrambi i contratti, con la documentazione attestante il pagamento dell'ultima mensilità di entrambi. Il Comune provvederà a calcolare l’incidenza della somma dei canoni dei due contratti a valere sull’anno 2019 rispetto al valore ISEE, sulla base dell’effettivo numero dei mesi di locazione.
In ogni caso, per il calcolo dell’incidenza tra canone e valore Xxxx, si farà sempre riferimento all’effettivo numero dei mesi di locazione che nell’anno 2019 sono previsti dal contratto (o dai contratti) prodotto/i dal richiedente in fase di domanda. Le frazioni di mese inferiore a 15 gg. sono escluse dal calcolo; una frazione uguale o superiore a 15 gg. invece è considerata come un mese intero.
In caso di domande con punteggio uguale ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.
In caso di domande col medesimo valore ISEE, a parità di punteggio, ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più elevato.
Il contributo erogato è pari a un massimo di TRE mensilità del canone di locazione, per un importo comunque non superiore ad Euro 2.000,00. L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili, che ammontano complessivamente Euro 1.435.624,00.
Si precisa che il contributo non sarà erogato a coloro che risiedono in strutture messe a disposizione dalla Pubblica Amministrazione qualora risultino morosi nel pagamento dell’affitto al momento della presentazione della domanda.
Il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione al locatore (morosità accertata giudizialmente o con procedimento di intimazione di sfratto avviato) non è causa di esclusione dal contributo.
In esito alla conclusione dell’istruttoria delle singole domande, entro 90 giorni dalla data di chiusura del bando, il Comune di Bologna provvederà a comunicare esclusivamente a mezzo di posta elettronica l’avvenuta pubblicazione della graduatoria sul sito ufficiale, alla pagina xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx.
4. DECESSO
In caso di decesso dell’avente diritto, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell’art. 6 della ex Lege n.392/1978 e s.m.i.. Nel caso in cui il decesso dell’intestatario della domanda sia accertato d’ufficio prima dell’approvazione dell’elenco dei beneficiari e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa.
5. CONTROLLI
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/00.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, in sede d’istruttoria, può essere richiesto il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e possono essere esperiti accertamenti tecnici, ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.
L’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., contenente i dati reddituali, patrimoniali mobiliari ed immobiliari del nucleo familiare richiedente, ha valenza di certificazione di veridicità, in quanto dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
n. 445/00 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.
6. ALTRE DISPOSIZIONI
Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del Regolamento UE GDPR n.2016/679.