ACCORDO CONTRATTUALE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE SOCIO SANITARIE ACCREDITATE NELL’AREA DELLA TOSSICODIPENDENZA E ALCOOLDIPENDENZA
REGIONE VENETO AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
ACCORDO CONTRATTUALE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE SOCIO SANITARIE ACCREDITATE NELL’AREA DELLA TOSSICODIPENDENZA E ALCOOLDIPENDENZA
ANNO 2017 TRA
L’Azienda ULSS n.7 "Pedemontana" con sede legale in Xxxxxxx xxx Xxxxxx xxx xxx Xxxxx, x. 00, P.IVA C.F. 00913430245, di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Oderzo (TV) il 01.09.1956, in qualità di Direttore Generale e rappresentante legale
E
Nova” Società Cooperativa Sociale con sede legale in Vicenza, Via Vecchia Ferriera
n. 22 C.F. P/IVA 03168960247, rappresentata dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx suo legale rappresentante, che interviene nel presente atto per conto delle proprie sedi operative, ubicate nel territorio della suddetta Azienda Sanitaria.
PREMESSO CHE
La Regione Veneto:
• in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l’accreditamento istituzionale delle strutture socio- sanitarie e sociali che operano nell’area dell’integrazione socio- sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l’altro, alla classificazione delle strutture e, ad indicare i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di unità di offerta;
• con DGRV n.247/2015 ha approvato la sperimentazione della budgettazione delle Aziende ULSS per il pagamento LEA tossico/alcooldipendenti dei servizi territoriali delle Dipendenze, in attuazione della DGR n.929/2012 "Progetto Dipendenze 2012/2014", di riorganizzazione del sistema delle dipendenze;
• con DGRV n.1043/2016, ha attivato un sistema informativo (denominato GEKI)
per le prestazioni erogate dagli enti accreditati che consente alla Regione e alle Aziende ULSS la misurabilità, intesa come processo di monitoraggio e verifica del sistema organizzativo, senza il quale la sperimentazione della budgettazione non può essere avviata;
• con DGRV n. 2212/2016:
- ha approvato l’avvio della sperimentazione della budgettazione per l’anno 2017;
- ha individuato i servizi budgettati e l’assegnazione finanziaria del budget alle Aziende ULSS per garantire i LEA tossico/alcol dipendenze;
- ha assegnato il budget di € 498.225,00 a Nova” Società Cooperativa Sociale, quale Ente Gestore accreditato per un servizio residenziale di tipo B;
Il servizio residenziale di tipo B “Villa Silenzi” per persone tossicodipendenti e alcooldipendenti, è autorizzato all'esercizio e accreditato presso le seguenti sedi operative:
- via Trieste, 10 a Romano d’Ezzelino – in possesso di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio giusto DDR n. 63 del 23.2.2015 e di rinnovo dell’accreditamento giusta DGR n. 587 del 5.5.2016, per n. 19 posti;
- xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 x Xxxxxxx – in possesso di autorizzazione all’esercizio giusto DDR n. 142 del 30.4.2014 e dell’accreditamento giusta DGR n. 587 del 5.5.2016 per
n. 5 posti;
L’Azienda intende avvalersi della struttura socio-sanitaria sopra indicata per
l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dipendenti da sostanze d’abuso nel rispetto della normativa di riferimento.
Tutto ciò premesso e riscontrato regolare fra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Oggetto
L’Azienda con il presente accordo contrattuale, stipulato in attuazione dell’art. 17, commi 3 e 5 della L.R. 22/02, si avvale per l’erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti e alcooldipendenti delle seguenti Unità di Offerta del gestore:
servizio residenziale di tipo B “Villa Silenzi” presso le seguenti sedi operative:
- via Trieste, 10 a Romano d’Xxxxxxxx;
- xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 a Cassola.
Il gestore garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria, socio sanitaria e sociale, avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento. Il gestore anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.
Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt.3,4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell’Azienda di riferimento e utenti paganti ovunque residenti, nei posti di diverso livello assistenziale, accreditati.
Art. 2 Requisiti autorizzativi e di accreditamento
La struttura socio sanitaria s’impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di
cessione d’azienda a terzi.
Per ciò che attiene la dotazione di personale, il gestore s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
La struttura s’impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
La struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l’interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento, tramite personale incaricato munito del documento di riconoscimento, opportuni controlli sulla corretta applicazione del contratto, sullo svolgimento delle attività e sulla realizzazione dei progetti personalizzati. L’Ente gestore è tenuto a fornire le informazioni richieste nonché consentire l’accesso presso il Servizio.
L’Azienda può, altresì, accedere alla documentazione, e qualora necessario acquisirne copia, riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le aziende
U.L.S.S. venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.
Art.3 Procedure organizzative
L’accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalla normativa regionale ed in particolare secondo le disposizioni previste dalla DGRV 2212/2016. Ove il Ser.D che ha in carico il paziente ravvisi l'opportunità che questi usufruisca di un percorso presso un ente accreditato, questo:
• individua una struttura idonea sulla base delle caratteristiche del paziente;
• individua obiettivi e durata del percorso;
• contatta la struttura e ne verifica la disponibilità, concordando le caratteristiche del percorso;
• compila e trasmette all'ente accreditato una scheda valutativa del paziente contenente la storia personale e di malattia, la situazione attuale, eventuali diagnosi comorbili, la terapia farmacologica in atto, gli obiettivi e la durata del percorso;
• verifica periodicamente la situazione ed il raggiungimento degli obiettivi riformulando eventualmente il programma iniziale. Il paziente che si rivolgesse direttamente all'ente accreditato va rinviato al Ser.D competente per territorio di residenza per valutazione e definizione del programma terapeutico. Il gestore si
impegna ad alimentare tempestivamente il sistema informatico Geki, garantendo l'aggiornamento dei dati.
Permanenza - per ciascun soggetto inserito nella comunità, questa provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica, in attuazione del programma terapeutico predisposto dal SERD di residenza . In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del SERD di residenza, anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto. Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura.
Nello svolgimento dei progetti, la comunità si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura.
Conclusione - al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della comunità e quelli del SERD di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un ulteriore periodo concordemente determinato e con l'assenso dell'interessato.
Verifiche periodiche - il SERD di residenza del soggetto verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con la comunità eventuali variazioni del progetto di riabilitazione.
Art. 4 Sistema tariffario e pagamenti
Il valore delle rette giornaliere per Unità di offerta di servizio sono le seguenti
tipologia | retta giornaliera |
Servizio di tipo B (intensivo) (DGR n. 3703/2006) | € 65,00 |
L'Azienda ULSS n.7 erogherà mensilmente l'80% della quota mensile del budget annuo assegnato al gestore, pari all'importo complessivo di €.498.225,00, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto con nota prot. nr.79096 del 27.2.2017.
I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte delle strutture sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo.
ll gestore delle strutture è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.
Il gestore entro il 15-esimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre trasmetterà all'Azienda ULSS il saldo corrispondente alle prestazioni erogate dai propri servizi nel trimestre, secondo il sistema informativo GEKI. Il saldo finale annuo non potrà comunque superare la quota totale del budget annuo assegnato dalla Regione a ciascun servizio. Il budget che l'Azienda ULSS eroga al gestore riguarda gli utenti residenti nel territorio della Regione Veneto.
Per gli utenti residenti fuori della Regione Veneto le tariffe sopra individuate saranno applicate direttamente dal gestore alla Regione interessata mediante fatturazione diretta. E’ fatta salva la facoltà dell’Azienda di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni sollevate, a seguito, di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.
Art. 5 Obblighi del gestore
Il gestore si impegna:
⮚ ad utilizzare gli eventuali volontari presenti, indicati in un elenco da mantenere agli atti, aggiornato annualmente, per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 266/91, della L.R. 40/93 e dalla L.R. 24/94, garantendo peraltro la gratuità delle loro prestazioni;
⮚ a garantire il rispetto del segreto d’ufficio da parte degli operatori dipendenti e del personale volontario eventualmente impiegato, nonché il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196);
⮚ a rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dalla contrattazione di settore;
⮚ ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs nr.81/2008;
⮚ a stipulare un’apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e dipendenti e volontari ;
⮚ a garantire per tutta la durata dell'accordo contrattuale il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio;
⮚ a sostituire le assenze degli operatori superiori ai 30 giorni con idoneo personale.
Art.6 Obblighi dell'Azienda
L'Azienda si impegna:
• a remunerare le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al
momento dell'esecuzione della prestazione stessa. II pagamento delle competenze non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
• a comunicare tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina
nazionale e regionale avente riflessi sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonchè ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.
Art.7 Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine il gestore delle strutture è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla carta dei servizi.
Art. 8 Sanzioni
Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
L’Azienda accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, l’Azienda in qualità di contraente potrà decidere il trasferimento di utenti presenti e disporre la sospensione dei nuovi inserimenti per il periodo ritenuto necessario, con spesa a
carico del gestore.
Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento.
Art. 9 Controversie
Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall’accettazione dell’incarico.
Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la
U.L.S.S. ai sensi dell’art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all’art. 806 e ssg. del
c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all’articolo 824 bis c.p.c.
Art. 10 Durata
Il presente accordo ha durata annuale a decorrere dall’1.1.2017. Viene sottoscritto digitalmente e inviato alla Regione Veneto e precisamente alla Direzione Programmazione Sanitaria e alla Direzione Servizi Sociali.
Per tutto quanto non previsto nell’accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell’accordo stipulato, lo stesso sarà integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
Art. 11 Spese di contratto
Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, riguarda
anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Art. 12 Trattamento dei dati
Nello svolgimento dell’attività, l’Ente gestore garantisce il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy.
Art. 13 Nomina del Responsabile esterno dei dati
L’Azienda, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti destinatari del servizio oggetto del presente accordo, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 196/2003 nomina l’ente gestore responsabile esterno del trattamento dei dati personale. L’ente si impegna ad accettare la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, effettuato in esecuzione del presente accordo e a comunicare formalmente, contestualmente alla stipula, il nominativo del soggetto responsabile al trattamento.
Art.14 Informativa ex art.13 DLGS 196/2003
Il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx dichiara di essere stato informato che i dati contenuti nella presente convenzione verranno trattati per finalità amministrativo-contabili e per esigenze di programmazione; che il mancato conferimento degli stessi potrà comportare la mancata attuazione della convenzione; che i dati potranno essere comunicati ai soggetti della rete che partecipano al processo di programmazione e gestione dei servizi sociali e socio sanitari così come previsto dalla L.328/2000 e dalla normativa regionale di riferimento, che il titolare del trattamento è l’Azienda
U.L.S.S. n.7 "Pedemontana", che responsabile del trattamento è il Responsabile della struttura complessa Ser.D., del Distretto n.1 che in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti dei titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del
D.Lgs.196/2003.
Art.15 Tracciabilità dei flussi finanziari
Nova Società Cooperativa Sociale, per la gestione dei servizi, oggetto del presente accordo contrattuale si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, nr.136 e successive modifiche a pena di nullità assoluta della convezione.
Art.16 Clausola risolutiva
Il presente Accordo è soggetto ad una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.
Art.17 Informativa antimafia
Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art.11, comma 2, del DGR n.252/1998, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all'art.10 del predetto decreto.
Letto, confermato e sottoscritto,
Per l’Azienda ULSS n.7 Pedemontana IL DIRETTORE GENERALE
Per Nova Soc. Coop. Soc.
IL PRESIDENTE
(Xxxx.Xxxxxxx Xxxxxxx) (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx)