ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI RICERCA TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI RICERCA TRA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA
SERVIZIO 3 “GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METROPOLITANO”
E
UNIVERSITA’ DI ROMA TOR VERGATA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'IMPRESA
ATTIVITÀ DI RICERCA:
“PROGETTO PILOTA PER LA DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA DI AREA VASTA E PER L’AGGIORNAMENTO E ARMONIZZAZIONE DELLE BANCHE DATI SU RISCHI E CRITICITÀ TERRITORIALI, FUNZIONALI ALLA ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO DI EMERGENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE”
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI RICERCA TRA
Il Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa - Università degli Studi di Roma Tor Vergata (di seguito denominato “Dipartimento”) con sede e domicilio fiscale in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, 0, C.F. n. 80213750583, rappresentato dal Direttore xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
E
la Città Metropolitana di Roma Capitale (nel seguito denominata “CMRC”) C.F. 80034390585 con sede e domicilio fiscale in Roma, Xxx XX Xxxxxxxx, 000/X, rappresentata dal Dirigente pro tempore del Servizio 3 “Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito metropolitano” del Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale”, Dott. Geol. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
PREMESSO CHE
• Con l'istituzione nel 2016, all'interno del Dipartimento VI "Pianificazione territoriale generale", del nuovo Servizio 3 "Geologico, difesa del suolo e protezione civile in ambito metropolitano", si è adottata una configurazione integrata delle competenze adeguata all'esercizio delle funzioni che la L.R. 26 Febbraio 2014, n. 2 «Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile» ha attribuito alla province (art. 6), e di conseguenza, alla luce del mutato assetto istituzionale, alla Città Metropolitana di Roma Capitale. Tali funzioni consistono sono sostanzialmente di carattere programmatorio per la previsione e prevenzione dei rischi territoriali.
• In tale ottica è stata avviata e condotta, a partire dal 2016 e proseguendo nel 2017 e nel 2018, una revisione delle funzioni e delle attività di protezione civile in ambito metropolitano, al fine di raccordare funzionalmente le diverse competenze specialistiche della Città Metropolitana, sia all'interno dell'Amministrazione, sia più in generale con le altre componenti del sistema integrato di protezione civile. La situazione di partenza era il "Piano d'emergenza della Provincia di Roma" (art. 108 D.Lgs. 112/98, art. 135 L.R. 14/99), adottato con Deliberazione Giunta Provinciale n. 243/22 del 06/06/2012, ma il cui iter di approvazione non è stato poi concluso); a tale strumento, a cui è mancata l’esecutività, si affiancano le prassi operative adottate dalle diverse Unità organizzative in forma autonoma.
• Nel 2017, per dare avvio alle attività in forma condivisa tra le varie strutture della Città metropolitana potenzialmente coinvolte, è stato appositamente costituito un Gruppo di lavoro interdipartimentale per la revisione e aggiornamento del Piano- Parte I "Procedure Operative", il cui coordinamento è stato affidato al Servizio 3 del Dip. VI.
• Tenuto conto del particolare contesto di transizione istituzionale, peraltro tuttora in corso, le attività del Gruppo di lavoro, con il coordinamento del Servizio 3, hanno portato all’elaborazione di una proposta di Decreto Sindacale di costituzione del “Tavolo Decisioni”, inteso come struttura collegiale di coordinamento, in fase emergenziale, tra le varie funzioni operative, gestionali e di supporto dell’Ente relative a infrastrutture, edifici e aree di propria pertinenza. E’ stata formalizzata dal Servizio 3, previo confronto con i vertici dell’Amministrazione, la proposta di Decreto n. 345 del 28/11/2017 avente per oggetto: Costituzione "Tavolo Decisioni" per la
gestione delle emergenze di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, dando seguito al relativo iter.
• Nel 2018 si è ritenuto opportuno, in ragione sia della rimodulazione delle deleghe ai Consiglieri, sia dell’emanazione del D. Lgs. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”, un ulteriore aggiornamento del documento. In esito al costruttivo confronto intercorso con il nuovo Consigliere delegato alla Protezione Civile, ed alla luce delle indicazioni ricevute anche in sede di Conferenza dei delegati, il Servizio 3 ha provveduto a aggiornare il documento, pervenendo alla formulazione di una nuova proposta di Decreto, di cui è stato avviato l’iter di approvazione.
• Su tali basi si ritiene necessario impostare nel 2019, in continuità con quanto svolto nelle annualità precedenti, ulteriori procedure per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle attività di competenza dell'Ente. Tale processo è funzionale allo sviluppo del sistema di protezione civile in ambito metropolitano, sia per la gestione delle emergenze relative ad infrastrutture e/o ambiti di pertinenza della Città Metropolitana (rete viaria, edifici scolastici, beni immobili, Aree Protette, ecc.), sia alla partecipazione al sistema regionale di protezione civile nell'ambito delle funzioni assegnate all'Ente in seno ai relativi organismi operativi e di coordinamento istituiti presso la Prefettura di Roma (Centro Coordinamento Soccorsi; Comitato Operativo per la Viabilità) per la gestione delle emergenze a livello provinciale.
• Il vigente quadro normativo non prevede competenze della Città Metropolitana per la predisposizione dei piani provinciali di protezione civile. Il recente del D.Lgs. N° 1/2018 “Codice della protezione civile” elenca infatti tra le competenze delle Regioni l’eventuale attribuzione (con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali) alle Province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile, sulla base degli indirizzi regionali in raccordo con le Prefetture (art. 11, comma 1, lettera “o” del citato X.Xxx. 1/2018).
• La Legge regionale 2/2014, previgente al nuovo Codice, non reca tale attribuzione, né sono stati emanati i previsti indirizzi regionali al riguardo.
• In ogni caso è opportuno che la Città Metropolitana di Roma Capitale, nel mutato quadro istituzionale e nelle more di futuri aggiornamenti normativi, si doti comunque di un aggiornato strumento pianificatorio per la gestione delle emergenze relative agli ambiti e alle pertinenze di propria specifica competenza, definendo protocolli operativi e provvedimenti organizzativi ed attuativi dei vigenti indirizzi per la pianificazione delle emergenze negli ambiti di competenza dell’Ente, incluse le procedure di collaborazione e interazione tra i diversi Uffici e Servizi nel sistema di protezione civile in ambito metropolitano.
• All'interno del quadro precedente appare fondamentale garantire un’omogeneità della metodologia scientifica dell'analisi territoriale.
• Le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all’effettuazione di ricerche nel settore della valutazione del rischio territoriale in quanto funzionali sia allo svolgimento dei compiti in materia di protezione civile in capo alla Città metropolitana, sia allo sviluppo delle linee di ricerca applicata del Dipartimento;
• É interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;
• Ai sensi dell’art. 15 comma 1 della Legge 241/90 le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
ART. 2
Con il presente Accordo di collaborazione e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente lo sviluppo di un “Progetto pilota per la definizione di linee guida per la pianificazione di emergenza di area vasta e per l’aggiornamento e armonizzazione delle banche dati su rischi e criticità territoriali, funzionali alla elaborazione della proposta di piano di emergenza della Città Metropolitana di Roma Capitale”.
All'interno del Progetto pilota risultano rilevanti i seguenti temi, che sono ulteriormente dettagliati nell’Allegato Tecnico che costituisce parte integrante del presente Accordo:
• Elaborazione di linee guida per la pianificazione di emergenza di area vasta, con specifico riferimento alla realtà territoriale della Città Metropolitana di Roma Capitale e agli ambiti di pertinenza dell’Ente;
• Raccolta ed elaborazione dati disponibili su rischi naturali dell’area metropolitana;
• Raccolta ed elaborazione dati disponibili su rischi antropici dell’area metropolitana;
• Raccolta ed elaborazione dati disponibili su criticità territoriali dell’area metropolitana, con particolare riguardo alle problematiche dei bacini lacustri e delle aree contermini;
• Raccolta ed elaborazione dati disponibili relativi alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso ed assistenza;
• Ricognizione delle risorse umane strumentali della Città Metropolitana di Roma Capitale attivabili in caso di emergenza negli ambiti di competenza dell’Ente;
• Costruzioni di banche dati georeferenziate in ambiente GIS open source per la collezione di dati geo-ambientali e territoriali inerenti il rischio, riferiti al territorio metropolitano di competenza dell’Ente;
• Elaborazione di dataset tematici a partire dalle informazioni raccolte ed archiviate negli appositi geodatabase di cui al punto precedente, anche al fine di armonizzare, in termini di risoluzione geometrica, le informazioni pregresse con quelle di nuova acquisizione;
• Progettazione ed implementazione prototipale di una piattaforma WebGIS in ambiente open source per la condivisione dei dati in fase di elaborazione e per la successiva fase di diffusione e consultazione dei risultati internamente all’Ente CMRC;
• Collaborazione con Gruppo interdipartimentale per la pianificazione di emergenza della Città Metropolitana di Roma Capitale per la redazione della proposta di piano e per i successivi aggiornamenti.
La collaborazione si articolerà per fasi come specificato nell’Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante del presente Accordo.
ART. 3
Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.
Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie risorse strumentali e le banche dati territoriali funzionali al perseguimento degli obiettivi di comune interesse oggetto del presente Accordo.
ART. 4
Il Dipartimento valuta i costi necessari alla corretta ed efficace realizzazione del progetto pari a Euro
45.000 (Euro quarantacinquemila/00) così ripartiti:
• Spese per attività di ricerca e progettazione (€ 32.350,00)
• Spese per attività di campo (rilevamenti e controlli) e per materiali di consumo (€ 5.000,00)
• Contributo per spese di gestione, pari al 17% del contributo complessivo (€ 7.650,00)
La CMRC verserà al Dipartimento la quota complessiva di 45.000,00 € (euro quarantacinquemila/00), a copertura delle spese a sostegno delle attività di ricerca specificate nell’Allegato tecnico, con le seguenti modalità e in relazione alle fasi specificate nel medesimo Allegato tecnico:
€ 10.000,00 alla conclusione della fase A;
€ 15.000,00 alla conclusione della fase B;
€ 10.000,00 al termine della fase C;
€ 10.000,00 al termine della fase D.
Il tutto previa emissione dal parte del Dipartimento di relative ricevute fuori campo applicazione IVA ai sensi dell’art. 2 – c.3 lett. a del D.P.R n. 633/72.
Contestualmente per ciascuna fase verranno redatte e validate dai responsabili scientifici le relazioni previste al successivo articolo 9.
ART. 5
I Responsabili scientifici dell’accordo di collaborazione in argomento sono:
• per il Dipartimento, il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
• per la CMRC, il Dott. Geol. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
ART. 6
I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.
Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione dei risultati. Le parti convengono di organizzare congiuntamente, a conclusione del progetto, un convegno di presentazione dei risultati conseguiti.
ART. 7
Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva dell’Università o della Città Metropolitana di Roma Capitale per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all’azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine dell’Università e della Città Metropolitana di Roma Capitale.
L’utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all’Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.
ART. 8
Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell’accordo.
ART. 9
Il presente accordo di collaborazione avrà durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Le parti redigeranno relazioni a firma congiunta dei responsabili scientifici sullo stato di attuazione della collaborazione e sui risultati parziali raggiunti a conclusione di ciascuna fase di attività, nonché una relazione conclusiva alla scadenza dell’accordo.
ART. 10
Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 2 mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con comunicazione da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata.
ART. 11
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L’utilizzo degli spazi dei due Enti coinvolti saranno disciplinati dalle rispettive norme, regolamenti, circolari, ecc. per l’utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà degli Enti medesimi.
ART. 12
Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione.
Gli obblighi previsti dall’art.26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
ART. 13
In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.
ART. 14
Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione e le spese per l’imposta di bollo faranno carico alla parte richiedente.
ART. 15
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 la Città Metropolitana di Roma Capitale e il Dipartimento, sono tenuti ad effettuare i trattamenti dei dati personali di propria competenza, ivi incluse le norme in materia di misure di sicurezza.
La Città Metropolitana di Roma Capitale e il Dipartimento sono ciascuno contitolare autonomo con riferimento ai trattamenti dei dati personali di propria competenza finalizzati esclusivamente all’espletamento delle prestazioni e delle attività regolate dal presente atto.
La Città Metropolitana di Roma Capitale e il Dipartimento sono rispettivamente responsabili dei trattamenti effettuati nel proprio ambito di competenza con particolare riferimento alle modalità di trattamento, conservazione, adozione di misure di sicurezza adeguate rispetto al tipo di dati personali trattati.
Per la Città Metropolitana di Roma Capitale il Responsabile del Trattamento è il Direttore del Dipartimento VI, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx (e-mail: xxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx; PEC: - xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx)
Per il Dipartimento il Responsabile del Trattamento è il Direttore Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx0.xx).
Roma, lì 21/12/2018
L’ENTE | IL DIPARTIMENTO |
Il Dirigente del Servizio 3 | Il Direttore del Dipartimento |
del Dipartimento VI | di Ingegneria dell'Impresa |
Dott. Geol. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
“Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle Parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241 nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).”