COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA
COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA
PROVINCIA DI PESCARA
Xxx Xxx Xxxxx 0 00000 Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx XX XXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Codice Fiscale: 81000190686 Centralino tel 000 0000000 Fax 000 0000000
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA 952,56 KWP DA REALIZZARSI, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, NEL COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA RISERVATO A RTC (COSTITUITO O COSTITUENDO) AVENTE COME CAPOGRUPPO UN SOGGETTO FORNITORE CHE REALIZZA E MANUTIENE GLI IMPIANTI E COME MANDANTE UN SOGGETTO FINANZIATORE CHE FINANZIA L’APPALTO A MEZZO LOCAZIONE FINANZIARIA. intervento di | |
Realizzazione di un impianto fotovoltaico di previsione 952,56 KWp Località CERVARANO | |
CUP: D15F12000070004 | CIG: 4219709605 |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Procedura: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 lavori a corpo Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa,ai sensi dell’art. 83
PARTE PRIMA CONTRATTO DI LEASING
Il contratto di leasing da stipulare tra il Committente (Stazione Appaltante) ed il soggetto finanziatore dell’appalto, pur non adottando un testo concordato in fase di gara, dovrà rispettare le seguenti condizioni:
1 - Oggetto del Contratto
1. Il Contratto di Leasing ha per oggetto la progettazione esecutiva, la realizzazione e la concessione in locazione finanziaria di un impianto fotovoltaico a terra di potenza 952,56 kWp da realizzare nel Comune di Castiglione a Casauria, località Cervarano (di seguito chiamato Impianto).
2 - Stipulazione del Contratto di Leasing, del Contratto di appalto e del Contratto di Cessione del diritto di superficie
1. Il Contratto di Leasing sarà stipulato dal Committente con il soggetto finanziatore (di seguito Finanziatore) facente parte dell’ ATI aggiudicataria della Gara.
2. Il Committente dovrà stipulare con il soggetto realizzatore (di seguito Realizzatore) facente parte dell’ ATI aggiudicataria dell’appalto, il contratto di appalto per la progettazione e l’esecuzione dei Lavori (di seguito Contratto di Appalto ). Il Contratto d’Appalto con il Realizzatore sarà stipulato dal Committente su mandato gratuito con rappresentanza da parte del Finanziatore.
3. Il Committente, infine, dovrà stipulare con il Finanziatore aggiudicatario dell’appalto il contratto per la cessione gratuita del diritto di superficie sull’area ove verrà realizzata l’opera e avrà la durata di anni 25 e comunque durerà fino a quando il Committente non abbia esercitato il riscatto totale dell’immobile a fine della locazione finanziaria per espressa previsione contrattuale. Nel caso di riscatto anticipato dell’immobile il diritto di superficie si estinguerà per accessione (art. 934 c.c.).
4. Il Contratto di cessione dell’area sarà sottoposto alla condizione risolutiva che il Contratto di Leasing si risolva o si sciolga o perda efficacia anticipatamente, rispetto alla scadenza contrattualmente stabilita, per cause diverse dall’esercizio del diritto di riscatto.
5. E’ fatto divieto al Finanziatore di costituire ipoteche, servitù, pesi e/o privilegi o comunque iscrizioni pregiudizievoli sull’area oggetto di cessione del diritto di superficie. Tale divieto dovrà essere esplicitamente previsto nel contratto di cessione dell’ area ai fini della trascrizione e dell’ opponibilità del medesimo ad eventuali terzi.
3. Condizione sospensiva del Contratto di Leasing
1. Il Contratto di Leasing sarà sottoposto alla condizione sospensiva legata alla stipula, da parte del Committente, del Contratto di cessione dell’area e, pertanto, non acquisirà efficacia fino a quando il Committente non sottoscriverà il predetto Contratto di cessione dell’area.
2. Fino al momento in cui il Committente non rilascerà a favore del Finanziatore il diritto di superficie sull’area interessata alla realizzazione dell’impianto oggetto di appalto e non scioglierà la riserva di cui all’art. 4 della TICA (riduzione dei tempi di esecuzione delle opere infrastrutturali da realizzarsi a cura di TERNA spa tali da renderli compatibili con la data di entrata in esercizio dell’impianto entro la scadenza del IV conto energia), saranno sospese tutte le obbligazioni previste dalla aggiudicazione della gara e derivanti dalla accettazione del bando, del disciplinare e dei capitolati d’appalto.
3. La concessione del diritto di superficie tuttavia da sola non attribuisce efficacia al contratto di leasing stipulato per impossibilità del soggetto realizzatore ad iniziare i lavori per mancanza delle necessarie autorizzazioni tecnico urbanistiche e dello scioglimento della riserva di cui all’art. 4 della TICA, ovvero di situazioni socio-ambientali che di fatto impediscono l’apertura e l’attività del cantiere sull’area oggetto di concessione.
4. Il contratto di leasing pertanto acquisirà una effettiva efficacia quando, stipulato il contratto di concessione del diritto di superficie, le citate cause di impedimento al precedente punto 3) saranno state eliminate.
4. Durata del contratto di leasing , determinazione del canone di locazione e modalità di pagamento.
1. Il contratto di leasing verrà stipulato entro il termine di 35 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dell’appalto del servizio di locazione finanziaria.
2. L’impianto fotovoltaico, una volta realizzato, collaudato previo allacciamento alla rete GSE, verrà concesso in locazione finanziaria al Committente per n. 20 anni decorrenti dalla data del verbale di positivo collaudo dell’opera.
I canoni del leasing dovranno essere semestrali, posticipati, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
3. Il Committente inizierà il pagamento dei canoni il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui cade la data di positivo collaudo tecnico amministrativo dell’opera e così xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx per i rimanenti canoni.
4. La determinazione definitiva del tasso di interesse applicato, risultante dagli atti di gara, sarà effettuata rilevando il tasso Euribor 6 mesi dal quotidiano “Il Sole 24 ore” del giorno precedente la firma del verbale di collaudo dell’opera e sommando a questo lo spread offerto in sede di gara. Il Committente si riserva la facoltà di conversione a tasso fisso IRS, con preavviso mediante raccomandata A/R di almeno 60gg,
applicando la base IRS più vicina alla durata residua del contratto, maggiorata dello spread offerto in sede di gara.
5. I canoni di leasing saranno calcolati sulla base del tasso di interesse applicato, come specificato nel precedente punto 4., prendendo come capitale finanziato l’ammontare di ogni onere sostenuto dal Finanziatore relativamente alla progettazione e realizzazione dell’opera, compresi gli oneri derivanti da imposte, tasse ed onorari notarili. I canoni di leasing non comprendono servizi aggiuntivi post realizzazione (assistenza, manutenzione, verifiche periodiche, ecc…..) che saranno regolati dal Capitolato Speciale Tecnico ed i cui costi saranno regolati tra soggetto realizzatore e Committente separatamente rispetto agli oneri derivanti dal contratto di locazione finanziaria a carico del Committente.
6. I canoni di leasing saranno corrisposti dal Committente alla naturale scadenza tramite RID sul conto del Committente ovvero con altra modalità che tuttavia rispetti la naturale scadenza degli stessi.
7. Il leasing si concluderà con il pagamento di tutti i canoni periodici con l’esercizio dell’opzione di riscatto ed il pagamento del relativo prezzo a cui conseguirà il trasferimento al Committente della proprietà dell’area e dell’opera ivi realizzata, a cura e spese del Committente.
8. In tal senso il contratto di cessione dell’area dovrà prevedere esplicitamente che, a seguito dell’esercizio dell’opzione del riscatto e del pagamento del relativo prezzo, il diritto di superficie si intenderà estinto a tutti gli effetti di legge.
5. Condizione risolutiva del Contratto di Leasing
1. Il Contratto di Leasing si risolverà automaticamente qualora il Committente receda dal contratto di appalto a norma dell’art. 134 del D. Lgs. 163/06.
2. Nel caso di inadempienza del soggetto realizzatore il Finanziatore si obbliga a sostituire il Realizzatore, previo assenso del Committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.
3. Il Contratto di Leasing si risolverà, altresì, automaticamente anche nelle ipotesi in cui la gara venga annullata o dichiarata nulla o, comunque, revocata.
4. In tutte le ipotesi di risoluzione del Contratto di Leasing il Finanziatore perderà il diritto di superficie sull’area nonché il diritto di proprietà sui Lavori realizzati e, per l’ effetto, non potrà vantare alcun diritto sugli stessi.
5. In ogni caso e per qualunque sia la causa della risoluzione del contratto di leasing il Finanziatore avrà diritto:
a) al pagamento dei canoni maturati e non ancora pagati oltre a quelli residui attualizzati alla data di risoluzione, all’Euribor 6 mesi relativo alla residua durata contrattuale vigente al momento della risoluzione anticipata, senza spese o penali, se l’interruzione dovesse accadere dopo il collaudo dell’immobile e l’inizio della locazione finanziaria;
b) al pagamento di tutte le somme eventualmente fino a quel momento erogate ed autorizzate dal Committente, oltre agli eventuali interessi di prelocazione maturati dalla data di erogazione fino alla data di risoluzione del contratto calcolati sulla base dell’Euribor 3mesi lettera su base 365 giorni vigente al momento delle singole erogazioni maggiorato dello spread offerto in sede di gara, qualora l’interruzione del contrato avvenga prima della ultimazione dell’opera e del collaudo tecnico amministrativo della stessa e, di conseguenza, prima dell’avvio della locazione finanziaria.
6. Consegna dell’ area, esecuzione e collaudo dell’ opera
1. L’esecuzione dei Lavori avrà inizio dopo la consegna dell’area da parte del Committente al Finanziatore, il quale, a sua volta, provvederà contestualmente a metterla a disposizione del Realizzatore, senza assumere alcun obbligo nei confronti del Realizzatore per la mancata o ritardata immissione nella disponibilità dell’ area stessa per fatto o colpa del Committente, come meglio specificato nell’art. 2. e 3. del presente capitolato.
2. La consegna e l’esecuzione dei Lavori saranno regolati dal Contratto di Appalto stipulato dal Committente con il Realizzatore.
3. Contestualmente alla firma del verbale di collaudo tecnico amministrativo dell’opera il Committente sarà immesso nella disponibilità dell’opera stessa e delle sue pertinenze. La disponibilità dell’opera da parte del Committente potrà avvenire anche, su richiesta della stessa, attraverso la sottoscrizione di un verbale di consegna anticipata dell’opera che, ai fini del contratto di leasing, avrà la stessa efficacia del verbale di collaudo.
7 . Finanziamento dei Lavori -Pagamento al Realizzatore e/o Progettisti
1. Il Finanziatore, con la sottoscrizione del Contratto di Leasing, assume l’obbligo, nei confronti del Committente, ad effettuare il pagamento delle fatture che il Realizzatore e/o i Progettisti emetteranno, nei confronti del Finanziatore stesso entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione fiscale da parte dei soggetti interessati fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4), purchè sia pervenuto al Finanziatore una copia autentica del verbale di collaudo tecnico amministrativo delle opere realizzate sottoscritto per accettazione da parte del Committente a firma del Responsabile del Procedimento.
2. Resta inteso che l’obbligo del Finanziatore consisterà esclusivamente nel provvedere al pagamento, a favore del Realizzatore e/o dei Progettisti, degli importi risultanti dalle fatture emesse dagli stessi e rientranti nell’importo del costo di realizzazione offerto in sede di gara oltre agli oneri per l’attuazione dei piani sicurezza e a quanto stabilito nel Bando per l’onorario del Direttore dei lavori.
3. Eventuali costi aggiuntivi derivanti da varianti in corso d’opera ovvero da imprevisti saranno riconosciuti dal Finanziatore al Realizzatore e/o al Progettista solo se formalmente autorizzati dal Committente con un atto aggiuntivo al verbale di collaudo tecnico amministrativo.
4. il Finanziatore provvederà al saldo delle fatture entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse ed inoltre di ogni altra documentazione richiesta a dimostrazione della regolare avvenuta esecuzione di lavori e delle forniture (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: documentazione antinfortunistica, certificazioni di conformità, comunicazione di avvenuta accettazione della richiesta degli incentivi, verbale di allacciamento dell’impianto alla rete GSE, ecc……).
5. Il Finanziatore provvederà al pagamento degli importi autorizzati dal Committente con la firma del verbale di collaudo anche se ridotti rispetto alle previsioni del Bando e dell’offerta di prezzo in sede di gara per cause previste nel Contratto di appalto (es.: applicazione di penali, riconoscimento parziale dei lavori eseguiti e delle prestazioni professionali, ecc……). Il Finanziatore, in tal caso, sarà considerato indenne dalle pretese del Realizzatore e/o dei Progettisti che opporranno le loro ragioni solo nei confronti del Committente.
6. Il Committente non è responsabile di eventuali ritardi nel pagamento di quanto autorizzato né delle fatture prive della documentazione preventivamente richiesta a corredo delle forniture e dei lavori eseguiti.
8. Corrispettivo del Leasing - Interessi di mora
1. Il canone di locazione verrà calcolato secondo quanto specificato all’art. 4. sulla base del totale delle spese effettivamente sostenute, documentate e/o autorizzate da parte del Committente per la realizzazione dell’opera.
2. In caso di ritardato pagamento del canone di Leasing da parte del Committente, decorreranno sulle rate del canone scadute e non saldate alla loro naturale scadenza, così come su qualsiasi altro credito del soggetto Finanziatore, dal giorno della scadenza e fino all’effettivo saldo di quanto dovuto, interessi dimora calcolati secondo la vigente normativa (D.Lgs. 231/02).
9. Godimento del Committente e facoltà del Finanziatore
1. Il Finanziatore garantisce al Committente, per tutta la durata del leasing, il pieno godimento dell’opera realizzata.
10. Destinazione degli Immobili
1. Il Committente avrà diritto di godere dell’Impianto finanziato per lo svolgimento delle proprie attività, nei limiti consentiti dalla legge, dalla loro destinazione, dai regolamenti locali e dalle disposizioni in materia di lavoro, sicurezza e di igiene.
2.L’Impianto dovrà essere utilizzato dal Committente con la diligenza del buon padre di famiglia, in modo normale e atto a mantenerli sempre in buono stato di manutenzione, nonché senza arrecare danno o molestia a terzi. Il Committente si impegna ad osservare scrupolosamente ogni disposizione relativa alla custodia ed all’uso dell’Impianto, alla tutela dei suoli, a tutte le norme di legge e regolamenti locali in materia di lavoro, antinfortunistica, igiene ed antinquinamento; a rispettare la legislazione nazionale e comunitaria in materia
di protezione dell’ambiente nonché ogni disposizione dell’Autorità Giudiziaria o della Pubblica Amministrazione anche in relazione allo specifico utilizzo degli stessi..
3. Il Committente dovrà munirsi di ogni necessaria licenza ed autorizzazione sia per l'uso dell’Impianto sia per lo svolgimento della sua attività ed in tale contesto effettuerà, a proprie spese, tutti i lavori eventualmente necessari, manlevando il Finanziatore da ogni responsabilità al riguardo.
11. Rischi Manleva e tutela del Finanziatore
1. In caso di vizi dell’Impianto o dei lavori realizzati, ovvero di inadempienze del Realizzatore nei servizi post installazione e nella assistenza e manutenzione, fermo l’obbligo del Committente di provvedere comunque al pagamento dei canoni di leasing ed accessori e di tutti gli importi dovuti al Finanziatore in forza del Contratto di Leasing, il Committente avrà azione diretta nei confronti del Realizzatore. Il Committente si obbliga ad informare il Finanziatore di ogni iniziativa in tal senso.
12. Responsabilità civile e manleva del Finanziatore
1. Il Committente, nella sua qualità di custode, sarà responsabile per ogni e qualsiasi danno causato agli Impianti o provocato dall’Impianto o dal suo uso a persone e beni, anche di terzi.
2. Il Committente pertanto si obbliga a manlevare e tenere indenne il Finanziatore dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’uso dell’Impianto.
3. Il Committente si obbliga a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento del Finanziatore, a sua cura e spese, polizza “All Risk” comprensiva di responsabilità civile verso terzi con i massimali e le coperture richiesti dal Finanziatore stesso.
13. Azioni a tutela della proprietà dell’Opera
1. Il Committente, dalla data di presa in consegna dell’Impianto, si impegna a coltivare, a proprie cura e spese, ogni iniziativa, anche in sede processuale, per tutelare, nei confronti di qualsiasi terzo, diritti e ragioni relativi all’Impianto o alla sua utilizzazione, restando sin da ora legittimata ad agire.
2. Di ogni attività svolta dovrà tenere informato il Finanziatore.
3. Resta inteso che saranno a carico del Committente gli oneri e le spese, anche processuali, per la salvaguardia dei diritti, azioni e ragioni inerenti all’opera oggetto del contratto di leasing.
14. Custodia dell’ Opera e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria – Utenze
1. Il Committente si impegna a custodire l’opera con la diligenza del buon padre di famiglia. Essa, inoltre, dovrà provvedere, a proprie cure e spese, a tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione all’adeguamento dell’Impianto alle normative di volta in volta vigenti, esonerando il Finanziatore da ogni responsabilità al riguardo.
2. Le spese di gestione di qualsiasi tipo e natura saranno in ogni caso a completo carico del Committente.
3. Faranno infine carico al Committente, che dovrà tenere indenne e sollevato il Finanziatore, ogni spesa, tassa, tributo ed onere, presente e futuro, attinente all’Impianto ed al suo uso.
15. Modifiche, Addizioni e Migliorie
1. Il Committente ha il diritto di eseguire innovazioni o trasformazioni dell’Impianto, anche su richiesta delle Autorità Competenti, necessari o opportuni per il loro utilizzo e funzionamento, senza il preventivo consenso del Finanziatore. Ciascuna modifica dovrà essere eseguita regolarmente nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia e dopo aver ottenuto le prescritte autorizzazioni, le relative spese saranno interamente a carico del Committente e il Finanziatore non sarà tenuto a corrispondere alcun compenso o indennità.
2. Al termine del Leasing e qualora il Committente non abbia esercitato l’opzione di riscatto, il Finanziatore non potrà chiedere la rimessa in pristino. Tutte le eventuali migliorie ed addizioni apportate dal Committente saranno acquisite dal Finanziatore senza alcuna corresponsione di indennizzi anche se vi sia stato consenso del Finanziatore stesso.
16. Esclusione della risoluzione in caso di inadempimento del Committente
1. Il Finanziatore rinuncia alla facoltà di chiedere la risoluzione del Contratto di Leasing per inadempimento del Committente a partire dalla presa in consegna, da parte di quest’ultima, dell’Impianto completo dei lavori realizzati.
2. In caso di inadempimento del Committente, il Finanziatore potrà soltanto agire, anche in via giudiziale, per ottenere che il Committente adempia alle proprie prestazioni derivanti dal Contratto di Leasing e potrà, quindi, agire anche in via esecutiva per il pagamento dei canoni dovuti.
17. Diritto di opzione
1. Al termine del Leasing, il Committente eserciterà il diritto di opzione per l’ acquisto degli Impianti oggetto del Contratto di Leasing.
2. La proprietà degli immobili non si trasferirà al Committente fino a quando la stessa non abbia provveduto al totale pagamento dei canoni di Leasing.
3. Il prezzo finale da corrispondere per l’acquisto dell’impianto è pari all’ 1% (unopercento) della spesa sostenuta per la progettazione e realizzazione dell’opera, comprensiva di imposte, tasse, onorari notarili, oneri di prelocazione e quant’altro previsto nel piano di investimento oggetto di gara.
4. Il diritto di opzione dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima del termine di scadenza del contratto di Leasing.
5. La mancata comunicazione nei termini previsti di cui al punto precedente equivale ad accettazione tacita dell’ opzione.
18 . Recesso
1. Il Finanziatore non potrà recedere anticipatamente dal presente contratto.
2. Il Finanziatore, tuttavia, consente al Committente di recedere dal Contratto di Leasing (a partire dalla data successiva alla presa in consegna, da parte del Committente, dell’Impianto, completa dei lavori realizzati) previo pagamento dei canoni residui attualizzati alla data di recesso, all’Euribor 6 mesi vigente al momento del collaudo dell’Impianto, tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dei canni dilazione finanziaria, senza spese o penali.
3. In tutti i casi di recesso il diritto di superficie sull’area si estingue contestualmente e nulla è dovuto al Finanziatore a titolo di rimborso per l’ estinzione anticipata del diritto medesimo.
19. Estinzione anticipata del contratto
Nel corso della locazione finanziaria il Committente potrà richiedere al finanziatore una riduzione del canone a fronte del conferimento di somme di danaro disponibili. In tal caso il Finanziatore attualizzerà il capitale residuo del contratto al tasso allo stesso tasso ad esso applicato, decurterà il valore in linea capitale ottenuto della somma versata dal Committente e, partendo dal nuovo valore in linea capitale, ricalcolerà, allo stesso xxxxx, i canoni futuri rispettando la durata contrattuale originaria.
20. Incentivi del Gestore dei Servizi Elettrici
1. Il Realizzatore è responsabile della predisposizione di tutta la documentazione prevista dal D.M. 19/02/2007 s.m.i. e dalla Delibera AEEG N. 90/07 s.m.i. da inviare, al GSE per la richiesta del relativo incentivo entro 15 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico; è altresì responsabile della verifica della documentazione inoltrata e della sua eventuale integrazione a seguito di richieste da parte del Gestore; è inoltre responsabile della fornitura di tutte le informazioni ed istruzioni necessarie all’Utilizzatore per il corretto espletamento di tutto il procedimento GSE per il riconoscimento della tariffa incentivante.
2. Il Committente, su richiesta del Soggetto finanziatore, cederà al medesimo i crediti derivanti dall’ammissione alle tariffe incentivanti GSE, previsti dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico (DM 19/02/2007 e s.m.i.). Il Committente si impegna a consentire la canalizzazione diretta di tali crediti al soggetto finanziatore con le modalità precisate nel contratto di leasing.
PARTE B- Progettazione ed esecuzione dei lavori
Per le specifiche tecniche si rinvia al “Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici” di cui al Progetto definitivo, parte integrante del presente Capitolato Speciale.