STATUTO E REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DI FROSINONE
STATUTO E REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DI FROSINONE
L'ARBITRATO IN GENERALE
Art. 1 (Istituzione)
1. Presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone è istituita una Camera Arbitrale, la quale presta la sua opera per promuovere la risoluzione delle controversie di natura economica.
Art. 2
(Tipi di arbitrato)
1. Sono previsti e disciplinati dalla Camera Arbitrale due tipi di giudizio arbitrale:
a) arbitrati rituali, e cioè decisioni di controversie in forma di lodo destinato ad acquistare efficacia di sentenza;
b) arbitrati irrituali o liberi e cioè decisioni aventi fra le Parti valore negoziale.
2. Sono previsti e disciplinati, altresì, arbitraggi aventi per oggetto la determinazione di quantità, prezzo o altri elementi contrattuali incerti o ignoti o comunque non determinati, o semplici accertamenti di natura tecnica (perizie contrattuali).
Art. 3
(Clausola compromissoria)
1. Se le Parti hanno stipulato un accordo compromissorio (clausola compromissoria o compromesso) che contiene l’espressione "arbitrato della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Frosinone" o altra equivalente, tutte le controversie cui l’accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale, diretto a concludersi con la pronuncia di un lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva, in conformità all’articolo 825 del codice di procedura civile; si fa luogo, invece, all’arbitrato libero o irrituale, diretto a concludersi con una determinazione dell’arbitro avente valore esclusivamente contrattuale fra le Parti, qualora la volontà delle Parti sia chiaramente espressa in tal senso.
2. Qualora sorgano contestazioni sulla validità o l’esistenza dell’accordo compromissorio, siano esse emerse nella fase antecedente alla nomina dell’Arbitro, sia successivamente ad essa, è il Consiglio Direttivo a decidere.
3. Qualora manchi o sia insufficiente il riferimento all’arbitrato da svolgersi presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Frosinone, è necessario che entrambe le Parti sottoscrivano un’integrazione del compromesso o della clausola finalizzata a chiarire l’intendimento delle stesse. In questa ipotesi, la Parte che intende instaurare un procedimento arbitrale può farne richiesta alla Segreteria, presentando domanda di arbitrato secondo la procedura prevista negli artt.13 e ss.. Trascorsi 15 giorni dalla trasmissione degli atti al convenuto da Parte della Segreteria senza che questi abbia aderito alla proposta di arbitrato, l’Ufficio dichiara che l’arbitrato medesimo non può aver luogo.
4. In assenza di indicazioni delle Parti sulla scelta dell’Arbitro unico o del Collegio arbitrale, il Consiglio Direttivo nomina un arbitro unico.
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GLI ORGANI
Art. 4
(Il Consiglio Direttivo)
1. La Camera Arbitrale è retta da un Consiglio Direttivo, composto da dodici membri e presieduto dal Presidente pro-tempore della Camera di Commercio di Frosinone. I membri del Consiglio sono nominati dalla Giunta della Camera di Commercio, rispettivamente su designazione del Consiglio Camerale, dell’Università, dell’Ordine o Collegio di appartenenza, tra persone di provata esperienza, secondo la seguente articolazione:
• tre membri del Consiglio Camerale
• un ingegnere
• un architetto
• un avvocato per il Consiglio dell’Ordine di Cassino
• un avvocato per il Consiglio dell’Ordine di Frosinone
• un professore universitario
• un dottore commercialista per il Consiglio dell’Ordine di Cassino
• un dottore commercialista per il Consiglio dell’Ordine di Frosinone
• un ragioniere e perito commerciale
• un geometra.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume la presidenza il membro più anziano.
3. Il Consigliere che sia assente per tre volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo, salvo giustificato motivo, ne decade automaticamente.
4. Il sostituto, nominato dalla Giunta della Camera di Commercio, su designazione dell’Ordine o Collegio interessato, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio.
5. Il Presidente può richiamare per iscritto il Consigliere che si assenti per oltre la metà delle riunioni tenute in un semestre; qualora detta situazione dovesse protrarsi nel semestre successivo al richiamo, il Consigliere decade automaticamente e viene sostituito secondo quanto previsto nel comma precedente.
6. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. In caso di particolari e motivate ragioni di urgenza, le decisioni spettanti al Consiglio Direttivo possono essere prese dal Presidente, salvo ratifica del Consiglio nella riunione successiva.
8. I Membri del Consiglio restano in carica tre anni. Alla scadenza possono essere riconfermati.
9. Nell'ambito di un procedimento amministrato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Frosinone, la carica di membro del Consiglio Arbitrale è incompatibile con la funzione di Arbitro.
10. Le cariche sono gratuite. Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza nella misura fissata dalla Giunta della Camera di Commercio, nei limiti predeterminati e secondo gli indirizzi del Ministero delle Attività Produttive.
Art. 5
(Funzioni del Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo:
a) cura la tenuta dell’Albo degli Arbitri, effettuando, se del caso, tutte le attività istruttorie ritenute necessarie;
b) nomina gli Arbitri e gli Arbitratori, nei casi previsti dal Regolamento arbitrale, e provvede sulle istanze di ricusazione e nei casi di sostituzione degli stessi;
c) predispone le clausole compromissorie-tipo;
d) propone alla Giunta Camerale le modifiche al Regolamento arbitrale e fissa le regole deontologiche per gli Arbitri;
e) decide sulle richieste di proroga dei termini di deposito del lodo arbitrale;
f) decide sulle domande di connessione delle procedure arbitrali e sulle eccezioni in merito alla esistenza ed alla validità degli accordi compromissori;
g) liquida le spese del procedimento, sulla base di quanto fissato dal presente Regolamento e dalla Tariffa allegata.
Art. 6
(La Segreteria)
1. Presso la Camera Arbitrale funziona la Segreteria, la quale svolge anche funzioni di cancelleria per i Collegi Arbitrali che vengono costituiti.
2. Il Segretario preposto alla Segreteria è un funzionario della Camera di Commercio, di categoria D o superiore, il quale ha il compito di tenere la documentazione, verificare il rispetto di tutte le norme procedurali ed effettuare tutte le attività proprie della Segreteria previste dal presente Regolamento.
3. In particolare:
- riceve la domanda di arbitrato e gli atti del procedimento e li trasmette nel rispetto del principio del contraddittorio;
- assiste l’Arbitro nell’organizzazione del procedimento;
- esercita le attribuzioni ad essa conferite dal presente Regolamento in materia di spese del procedimento.
Art. 7
(Spese di funzionamento)
1. Alle spese di funzionamento della Camera Arbitrale provvede la Camera di Commercio di Frosinone.
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L'ALBO DEGLI ARBITRI
Art. 8
(Iscrizione nell’Albo degli Arbitri)
1. Per l'iscrizione nell’Albo degli Arbitri gli interessati devono presentare domanda, in carta legale, indirizzata al Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale.
2. Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale forma l’Albo di Arbitri. L’albo è pubblicato dalla Camera di Commercio ed è tenuto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
3. L’Albo degli Arbitri è suddiviso in due sezioni: la sezione degli Arbitri con competenza generale e la sezione degli Arbitri con competenza speciale.
4. Ferme restando le incapacità di cui all’art. 812 C.p.c., possono essere iscritti nella sezione degli Arbitri con competenza generale i Magistrati a riposo, gli iscritti ad Ordini o Collegi professionali, che abbiano una anzianità di iscrizione e di effettivo esercizio della professione di almeno 5 anni. Nella domanda i richiedenti devono dichiarare la data di iscrizione all'Ordine o Collegio professionale nonché di aver regolarmente esercitato la professione per un periodo continuativo non inferiore a cinque anni.
5. Coloro che non possiedono i requisiti per l’iscrizione nella sezione degli Arbitri con competenza generale, posso chiedere l’iscrizione nella sezione speciale; in questo caso, devono indicare per quali materie specifiche sono esperti e corredare l'istanza di tutta la documentazione che ritengono utile a comprovare la loro specializzazione. Il Consiglio Direttivo, nel deliberarne l'iscrizione, ne determina anche la categoria di competenza. Sussistendone i presupposti, è consentita l’iscrizione in entrambe le sezioni.
6. In caso di condanna definitiva per un delitto non colposo, ovvero in caso di gravi sanzioni disciplinari adottate dagli Ordini o Collegi di appartenenza, il Consiglio Arbitrale può respingere la domanda di iscrizione.
7. L'esame della domanda può essere sospeso in caso di pendenza di procedimenti penali per delitti non colposi e/o disciplinari, fino a che non siano definiti.
Art. 9
(Cancellazione dall’Albo degli Arbitri)
1. Il Consiglio Direttivo procede alla cancellazione degli Arbitri che dichiarino di non voler restare iscritti nell’Albo medesimo.
2. Dispone la cancellazione dalla sezione dell’Albo con competenza generale in caso di intervenuta cancellazione, per qualsiasi motivo, dall’Albo, dall’Ordine o dal Collegio di appartenenza.
3. In caso di condanna definitiva per un delitto non colposo, ovvero in caso di gravi sanzioni disciplinari adottate dagli Ordini o Collegi di appartenenza, il Consiglio Direttivo può deliberare la cancellazione dell’iscritto dall’Albo degli Arbitri. L’iscritto può essere sospeso dal Consiglio Arbitrale in caso di pendenza di procedimenti penali per delitti non colposi e/o disciplinari fino a che essi non siano definiti.
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REGOLAMENTO DI PROCEDURA ARBITRALE
Art. 10
(La domanda di arbitrato)
1. La Parte che intende promuovere un procedimento di arbitrato rituale o irrituale deve depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale la domanda, riprodotta in un numero di copie pari al numero dei convenuti, più una copia per l’Arbitro o per gli Arbitri ed una per la Segreteria. Quest’ultima provvede a trasmettere copia della domanda, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, a ciascuno dei convenuti, con raccomandata A/R.
2. La domanda deve contenere:
a) il nome delle Parti e la loro residenza o, trattandosi di società, la denominazione o ragione sociale, la natura giuridica, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
b) copia del compromesso o della clausola compromissoria;
c) l’esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti, l’eventuale indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia e, in caso di arbitraggio, l’elemento contrattuale da determinare;
d) la nomina dell'arbitro, ai sensi dell’art. 3 del presente regolamento;
e) il nome, l’indirizzo e la procura alle liti del rappresentante o del difensore, se nominato, con la definizione dei relativi poteri e l’eventuale elezione di domicilio;
f) l’indicazione delle prove richieste;
g) ogni altro documento che la Parte ritenga di allegare;
h) la accettazione espressa del presente Regolamento.
3. La domanda va accompagnata da copia del versamento dei diritti di registrazione indicati nella tariffa allegata.
ART. 11
(Risposta del convenuto)
1. Il convenuto (o i convenuti), entro 15 gg. lavorativi dalla notifica della domanda, deve depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale la propria memoria di risposta, sottoscritta, in un numero di copie pari al numero delle controparti, più una copia per l’Arbitro o per gli Arbitri ed una per la Segreteria. Quest’ultima provvede a trasmettere a ciascuna delle controparti la copia della risposta, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, a mezzo di raccomandata A/R.
2. La risposta deve contenere:
a) il nome delle controparti e la loro residenza, o trattandosi di società, la denominazione o ragione sociale, la natura giuridica, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
b) le eventuali precisazioni sulla natura rituale o irrituale dell’arbitrato e sulla pronuncia secondo diritto o secondo equità.
c) la replica, l’eventuale domanda riconvenzionale e l’indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
d) la nomina dell'arbitro, ai sensi dell’art. 3 del presente regolamento.
e) il nome, l’indirizzo e la procura alle liti del difensore, se nominato, e l’eventuale elezione di domicilio;
f) l’indicazione delle prove richieste;
g) ogni altro documento che la Parte ritenga di allegare.
3. La domanda va accompagnata da copia del versamento dei diritti di registrazione indicati nella tariffa allegata.
4. In caso di domande riconvenzionali, la Parte attrice avrà diritto di depositare una replica, con termine sino a 7 giorni liberi prima del giorno dell’udienza di comparizione avanti il Collegio Arbitrale o all’Arbitro unico.
Art. 12
(Fondo a copertura delle spese di procedimento)
1. La Segreteria, sulla base degli atti depositati, stima in via provvisoria il valore economico della controversia e richiede alle Parti, in eguale misura, il fondo a copertura delle spese di procedimento indicate nel tariffario allegato al presente Regolamento, fissando un termine per il relativo versamento. Il valore economico della controversia viene stimato sulla base del complesso delle domande presentate dalle Parti.
2. In presenza di domanda riconvenzionale, la Segreteria può richiedere alle Parti depositi separati per la domanda principale e per quella riconvenzionale: deposito, quest’ultimo, che può essere non richiesto in Parti uguali.
3. Qualora il valore della controversia sia inizialmente indeterminato, la Segreteria, tenuto conto degli elementi agli atti, stabilisce l’entità del deposito che le Parti devono effettuare quale fondo provvisorio a copertura delle spese di procedimento.
4. Nel corso del procedimento, la Segreteria può richiedere, se necessario, le opportune integrazioni del fondo.
5. Ciascuna Parte può versare l’intero importo del fondo iniziale e delle integrazioni successive se la controparte non provvede a quanto di sua spettanza, a norma dell’art.28, 2° c..
6. La Segreteria trasmette all’Arbitro la domanda di arbitrato, la risposta del convenuto ed i documenti allegati, solo dopo che le Parti hanno pagato il fondo iniziale.
ART. 13
(Nomina degli arbitri)
1. Le controversie sono risolte da un Arbitro unico o da un collegio di tre Arbitri.
2. Qualora le Parti convengano che la controversia venga risolta da un Arbitro unico, l’Arbitro è scelto di comune accordo dalle Parti tra gli iscritti all'Albo degli Arbitri. Nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale, entro 15 giorni dal deposito della risposta del convenuto.
3. Nel caso in cui le Parti convengano che la controversia venga risolta da un Collegio arbitrale, ciascuna Parte, rispettivamente nella domanda e nella risposta, provvede a nominare il proprio Arbitro ed a designare il Terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, tra i professionisti iscritti all'Albo degli Arbitri; se una delle Parti non provvede o se non viene raggiunto l’accordo per la nomina del Terzo Arbitro, provvede alla nomina il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale, entro 15 giorni dal deposito della risposta del convenuto.
4. Nell’ipotesi di controversia con più di due Parti aventi interessi contrastanti e non riconducibili ad uno schema bilaterale, in assenza di previsioni specifiche della clausola compromissoria circa il numero e le modalità di nomina degli arbitri, il Consiglio Direttivo nomina direttamente un collegio di tre Arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente del Collegio. In presenza, invece, di previsioni specifiche o di situazioni di fatto che determinino l’opportunità di un Collegio di più di tre Arbitri, il Consiglio Direttivo procede alle nomine che consentono di pervenire ad un numero dispari di Arbitri.
5. Nel prosieguo di questo Regolamento, il termine "Arbitro" designerà anche il Collegio arbitrale.
Art. 14
(Dichiarazione di indipendenza e imparzialità)
1. L'arbitro deve essere imparziale ed indipendente rispetto alle Parti.
2. L’arbitro deve, contestualmente all’accettazione della nomina, rendere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità sulla base della insussistenza di fatti e circostanze che possano costituire motivo di incompatibilità all’incarico. I motivi di
incompatibilità dell’arbitro sono, oltre quelli di cui all’art. 51 c.p.c, l’aver avuto con le Parti precedenti rapporti di collaborazione, consulenza o assistenza in giudizio.
3. Nel corso del procedimento l'arbitro è tenuto a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell’incarico.
Art. 15 (Accettazione della nomina)
1. Effettuata la nomina dell’Arbitro, la Segreteria della Camera Arbitrale ne informa le Parti e l’Arbitro stesso che, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, dovrà inviare alla Segreteria, mediante raccomandata A/R, la propria accettazione, nonché la propria dichiarazione di indipendenza e imparzialità; in mancanza, la nomina si intende non accettata.
2. La nomina, l’accettazione e la dichiarazione di indipendenza e imparzialità dell’Arbitro sono tenute, a cura della Segreteria della Camera Arbitrale, a disposizione delle Parti e degli altri Arbitri.
3. L'Arbitro che non ha accettato la nomina deve essere sostituito nel rispetto delle procedure previste dagli artt. 3 e 13 del presente Regolamento.
Art. 16 (Ricusazione dell'arbitro)
1. La Parte può ricusare l’Arbitro per i motivi di cui all’art. 51 c.p.c. ed anche nel caso in cui questi abbia avuto, con le Parti in lite, precedenti rapporti di collaborazione, consulenza o assistenza in giudizio.
2. La richiesta di ricusazione deve essere motivata ed è proposta mediante ricorso alla Camera Arbitrale entro 10 giorni dalla comunicazione della nomina o dalla notizia della sopravvenuta causa di ricusazione.
3. Sulla richiesta di ricusazione decide, in via definitiva e con provvedimento motivato, il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale, il quale si avvale di tutta l’attività istruttoria e di accertamento che ritiene necessaria, in contraddittorio con l’Arbitro.
Art. 17 (Sostituzione dell'arbitro)
1. In caso di morte, incapacità, inerzia, ritardo o rinuncia, ad impulso delle Parti o della Segreteria si provvede alla sostituzione dell’Arbitro, con le stesse modalità previste per la nomina.
2. L’eventuale compenso dell’arbitro sostituito è definito dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale tenendo conto dell’attività fino a quel momento svolta.
3. Spetta al nuovo Arbitro nominato disporre l’eventuale rinnovo degli atti del procedimento. Se l’Arbitro è membro del Collegio arbitrale, può chiedere che lo stesso disponga l’eventuale rinnovo degli atti del procedimento.
Art.18 (Controversie connesse)
1. Qualora siano proposte alla Camera Arbitrale più controversie tra loro connesse, il Consiglio Direttivo, considerate le caratteristiche delle controversie medesime, tenuto conto della legge processuale applicabile, previo accordo scritto delle Parti, può autorizzare la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano decise con un unico lodo.
2. Non possono essere riunite controversie da decidersi l’una con arbitrato rituale e l’altra con arbitrato irrituale. Non possono essere riunite controversie da decidersi secondo diritto e controversie da decidersi secondo equità.
Art. 19 (Misure cautelari)
1. La Parte che, prima dell’inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall’Autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria della Camera Arbitrale, la quale ne informa prontamente l’Arbitro.
Art. 20
(Regole di procedura dell'arbitrato rituale)
1.Per il procedimento dell'arbitrato rituale si applicano le norme degli artt. 810 e ss.
c.p.c. e, in quanto compatibili, quelle del presente Regolamento.
Art. 21
(Regole di procedura dell'arbitrato irrituale)
1. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, l'Arbitro deve emettere la propria pronuncia entro 90 giorni dalla data di accettazione. Quando si tratti di questioni
particolarmente complesse e che richiedano particolari indagini, o quando sia necessario assumere mezzi istruttori, ovvero nel caso di giustificato impedimento, l’Arbitro può chiedere al Consiglio Direttivo una proroga di non più di 90 giorni; la Segreteria deve comunicare alle Parti l’eventuale concessione della proroga e la sua durata, salvo, in ogni caso, il disposto dell’art. 26 del presente Regolamento..
2. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione, e fino alla pronuncia su di essa, e quando occorre procedere alla sostituzione dell’Arbitro. Anche la sospensione è dichiarata dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale e comunicata alle Parti dalla Segreteria.
3. L'Arbitro giudica secondo diritto, o a richiesta delle Parti, secondo equità.
4. Nel caso in cui ricorra un’ipotesi non contemplata nel presente Regolamento, l’Arbitro ha facoltà di disciplinare il procedimento nel modo che ritiene più opportuno, purché sia garantito il principio del contraddittorio e siano rispettati gli altri principi posti a base del Regolamento stesso.
5. All’udienza di prima comparizione, l’Arbitro esperisce tra le Parti un tentativo di transazione. In caso di accordo, si applicano le disposizioni di cui all’art.23, 2°c.. In caso di mancato accordo, l’Arbitro procede con l’Arbitrato, a meno che le Parti chiedano termini per presentare eventuali ulteriori documenti e memorie.
6. L’Arbitro può procedere, sia d’ufficio che su richiesta di Parte, all’assunzione dei mezzi di prova, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio. Può ascoltare direttamente le Parti, nonché disporre o ammettere prove testimoniali, anche per iscritto. Le Parti devono assicurare la presenza dei testimoni ammessi nel luogo e giorno fissato per l’audizione; se l’Arbitro lo consente, i testimoni assenti nel giorno fissato possono essere ascoltati in una successiva udienza.
7. L’Arbitro ha facoltà di nominare consulenti e di chiedere informazioni a pubbliche Autorità; egli può procedere all’assunzione di mezzi di prova su richiesta di Parte.
8. Chiusa l’istruttoria, l’Arbitro dà termine alle Parti per presentare eventuali ulteriori memorie scritte e fissa un’udienza per la discussione orale.
9. L’Arbitro può, omessa ogni udienza, statuire in base ai soli documenti, se le Parti, anche nel corso del procedimento, lo domandano o vi consentono in forma scritta.
Art.22 (Udienze e verbali)
1. Le date delle udienze successive alla prima devono essere fissate dall’Arbitro con un preavviso di almeno 7 giorni e comunicate, con ogni utile mezzo, alla Parte eventualmente assente.
2. Le Parti possono comparire di persona o tramite rappresentanti muniti dei necessari poteri, e possono essere assistite da difensori.
3. Se una Parte non si presenta senza dare valida giustificazione, l’Arbitro procede comunque nell’udienza, dopo aver verificato la regolarità della convocazione.
4. Di ogni udienza e di ogni attività istruttoria l’Arbitro redige un verbale che la Segreteria fornisce in copia alle Parti.
Art.23
(Transazione in corso di procedimento)
1. Nel caso in cui intervenga una composizione amichevole della controversia al di fuori del procedimento arbitrale, le Parti sono tenute a darne immediata comunicazione alla Segreteria, per l’archiviazione del procedimento.
2. Se la transazione avviene dopo la costituzione dell’Organo arbitrale, l’Organo redige un verbale, che le Parti sottoscrivono, con cui si dà atto dell’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e si esonera l’Organo arbitrale dall’obbligo di emettere il lodo. Qualora la transazione sia solo parziale, il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia ai quali la transazione non si riferisce.
Art. 24
(Sede dell’arbitrato)
1. La sede dell’arbitrato è fissata presso gli uffici della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Frosinone. L’Arbitro può decidere se svolgere altrove le udienze o singoli atti del procedimento.
Art. 25 (Il lodo)
1. Il lodo deve motivatamente pronunciare su tutte le domande che costituiscono il merito della controversia, anche quando si tratti di arbitrato irrituale.
2. Oltre a tutti i requisiti previsti dall’art. 823 c.p.c., il lodo deve riportare o richiamare le spese di procedimento definite, dal Consiglio Direttivo, ai sensi degli artt. 3, lett. g), e 28, del presente Regolamento e del Tariffario allegato.
3. Deve, altresì, determinare la ripartizione, fra le Parti, delle spese del procedimento. Le Parti sono, comunque, tenute in solido fra loro per la copertura delle spese liquidate.
4. Il lodo è emesso dall’Arbitro o dal Collegio arbitrale -a maggioranza di voti ed in forma scritta, in tanti originali quante sono le Parti, più uno per la Segreteria della Camera Arbitrale- entro 90 giorni dalla data di accettazione della nomina, salvi i casi di proroga o di sospensione di cui all’art.21, 1° e 2° c, e 28, 3° c.
5. Ciascun Arbitro del Collegio arbitrale può sottoscrivere il lodo in tempi diversi, indicando il luogo, il giorno, il mese e l’anno in cui la firma è stata apposta.
6. E’ valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli Arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con la espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo.
7. L'Arbitro unico, o il Presidente del Collegio arbitrale, invia, senza indugio, il lodo sottoscritto alla Segreteria della Camera Arbitrale.
8. La Segreteria della Camera Arbitrale comunica alle Parti, con raccomandata A.R., l’avvenuto deposito della decisione e le invita a ritirare l’originale della decisione, previo versamento integrale delle spese e competenze residue, così come liquidate nella decisione medesima.
9. Il lodo ha efficacia vincolante per le Parti dalla data di ricezione dell’ultima comunicazione di cui al precedente comma del presente articolo.
10. L’istanza di correzione del lodo per eventuali omissioni, errori materiali o di calcolo, ai sensi dell’art. 826 c.p.c., è proposta al Consiglio Direttivo.
La correzione è effettuata dallo stesso Xxxxxxx o Collegio arbitrale e comunicata alle Parti con raccomandata A.R. Per la correzione non è dovuta alcuna integrazione di versamento.
Art. 26 (Lodo parziale)
1. Se l’Xxxxxxx ritiene, adeguatamente motivando, di poter decidere su alcuni soltanto dei quesiti proposti dalle Parti, emette un lodo parziale, chiedendo al Consiglio Direttivo termine per il deposito del lodo definitivo che dispone sull’intera questione.
Art.27
(Rinuncia alle impugnazioni)
1. Le Parti, accettando il presente Regolamento, rinunciano a tutti i mezzi di impugnazione del lodo e ricorso contro di esso ai quali possono rinunciare, salvo che non abbiano convenuto espressamente sulla impugnabilità dello stesso.
Art.28
(Spese di procedimento e modalità di pagamento. Diritti di registrazione)
1. Le spese di arbitrato comprendono:
a) i diritti di registrazione, che l’attore versa all’atto del deposito della domanda di arbitrato ed il convenuto versa all’atto del deposito della risposta, come da Tariffa;
b) i diritti amministrativi spettanti alla Camera arbitrale per l’attività di Segreteria, secondo la Tariffa;
c) l’onorario (e i rimborsi spese) dell’Arbitro, determinato dal Consiglio Direttivo in base al valore economico della lite ed alla Tariffa allegata, tenendo conto della complessità della controversia e dell’attività svolta dall’Arbitro. In caso di Collegio, il Consiglio Direttivo può stabilire onorari differenziati per i componenti del Collegio arbitrale;
d) l’onorario ed il rimborso spese del consulente tecnico d’ufficio, che vengono determinati dal Consiglio direttivo.
2. Tutti i pagamenti sono richiesti alle Parti in eguale misura sino al termine del procedimento, salvo il caso di depositi separati come previsto dall’art.12, 2° c, del Regolamento. Qualora una Parte non provveda nei termini assegnati, il mancato pagamento viene comunicato all’altra Parte.
3. Mancando uno qualunque dei versamenti richiesti, il Consiglio direttivo dichiara la sospensione del procedimento stesso, a meno che l’altra Parte non si incarichi del versamento. I termini riprendono a decorrere quando viene effettuato il pagamento mancante. Qualora il versamento non sia stato effettuato nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del mancato pagamento, il Consiglio Direttivo dichiara ritirata la domanda e ordina alla Segreteria di restituire le eventuali somme residue, dedotti le spese di registrazione, i diritti amministrativi e l’equo onorario per l’Arbitro o il Collegio arbitrale.
Art.29 (Comunicazioni e termini)
1. Per le comunicazioni possono essere impiegati tutti i mezzi che assicurino la massima rapidità e la prova del ricevimento della comunicazione medesima.
2. La comunicazione di un atto si considera effettuata nel luogo e nel giorno in cui risulta avvenuta la ricezione presso il domicilio o la sede, anche di lavoro, del destinatario, nei modi previsti dal comma precedente e secondo i principi generali del diritto.
3. Per la decorrenza dei termini indicati nel presente Regolamento si fa riferimento alla data in cui risulta ricevuta dal destinatario la relativa comunicazione. Nel computo dei termini viene escluso il giorno iniziale. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
Art.30
(Custodia degli atti processuali)
1. Esaurito il procedimento, l’Arbitro trasmette il fascicolo alla Segreteria della Camera Arbitrale.
2. Il fascicolo d’ufficio resta in custodia presso la Segreteria per cinque anni. Entro tale termine ciascuna Parte può chiedere la restituzione degli originali degli atti depositati.
Art.31
(Obbligo di riservatezza)
1. Il Consiglio Direttivo, la Segreteria, l'Arbitro, il Consulente tecnico e le Parti, sono tenuti ad osservare il presente Regolamento ed a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente lo svolgimento e l’esito del procedimento.
2. Le Parti possono, peraltro, consentire che la Camera Arbitrale, a fini di studio o ricerca, possa pubblicare il lodo nella sua versione integrale. La Camera Arbitrale ha, comunque, la facoltà di procedere alla pubblicazione in versione anonima ed eventualmente parziale, del lodo.
Art.32 (Norma di rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio ai principi generali del diritto e del presente Regolamento, al fine di assicurare alle Parti un corretto, trasparente e rapido svolgimento del procedimento.
Art.33 (L’arbitraggio)
1. Nell’Arbitraggio gli Arbitratori decidono secondo equità e tenuti presenti i criteri oggettivi e correnti di determinazione dei valori stabiliti dagli usi e dalla pratica dei singoli rami del commercio.
2. Laddove compatibili, si applicano agli arbitraggi le norme del presente Regolamento.
TARIFFE
DIRITTI DI REGISTRAZIONE € 50,00
DIRITTI AMMINISTRATIVI:
(valore della lite in euro) (ammontare)
da 0,00 a 10.000,00 € 200,00
da 10.000,01 a 25.000,00 € 300,00
da 25.000,01 a 100.000,00. € 500,00
da 100.000,01 a 250.000,00 .…………………………..………………€ 1.000,00
da 250.000,01 a 500.000,00 .…………………………………………...€ 2.000,00
da 500.000,01 a 2.500.000,00 .……………………………………..……€ 4.000,00
da 2.500.000,01 a 5.000.000,00 …………………………………………....€ 6.000,00 oltre 5.000.000,00 …………………….………0,1% sull’eccedenza di € 5. 000.000,00
ONORARI ARBITRALI (oltre oneri accessori):
arbitro unico collegio arbitrale
da | 0,00 a | 10.000,00 | min. max. 300,00 | min. | max 1.000,00 | |
da | 10.000,01 a | 25.000,00 | 500,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
da | 25.000,01 a | 51.000,00 | 1.200,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 |
da | 51.000,01 a | 100.000,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 5.000,00 | 9.200,00 |
da | 100.000,01 a | 250.000,00 | 3.500,00 | 6.200,00 | 9.200,00 | 18.000,00 |
da | 250.000,01 a | 500.000,00 | 6.200,00 | 18.000,00 | 15.400,00 | 41.300,00 |
da | 500.000,01 a | 2.500.000,00 | 10.300,00 | 36.000,00 | 25.800,00 | 87.700,00 |
da 2.500.000,01 a | 5.000.000,00 | 13.000,00 | 62.000,00 | 33.500,00 | 118.700,00 | |
oltre 5.000.000,00 | 20.600,00 | 62.000,00 | 46.400,00 | 118.700,00 |
+ 0,5% sull’eccedenza + 1% sull’eccedenza
I COSTI INDICATI SONO COMPLESSIVI; VANNO SUDDIVISI FRA LE PARTI SECONDO QUANTO INDICATO ESPRESSAMENTE NEL LODO O NELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA ARBITRALE.