PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
ANCI Lombardia, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx, 0, Codice Fiscale 80160390151 Partita IVA 04875270961, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx nella sua qualità di Segretario Generale.
E
il comune di Cinisello Balsamo (MI) con sede in …, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore
VISTO
• il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 gennaio 2011, recante «Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo»;
• il Decreto direttoriale 4 febbraio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante «Procedure operative di attuazione del decreto 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del decreto 21 gennaio 2011»;
• la Legge regionale della Lombardia n. 43/2015 che, all’articolo 1, comma 7, prevede la stipula di apposite convenzioni con i soggetti proponenti, utili ad individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale destinando gli introiti da ciò derivanti ad interventi di natura e qualificazione ambientale;
DATO ATTO CHE
• la Società Italiana Stoccaggi s.p.a. (di seguito Stogit) è titolare, tra le altre, di una concessione di stoccaggio per il giacimento di Brugherio (MI-MB), sito nel comune di Cinisello Balsamo (MI), rilasciata con provvedimento di cui al d.m. 5 maggio 1999, che stabilisce la scadenza al 31 dicembre 2016;
• Stogit, in ottemperanza alla normativa vigente, ha provveduto a presentare al Ministero dello Sviluppo Economico la relativa istanza di proroga;
• con Decreto direttoriale 1 dicembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, è stata accordata a Stogit la prima proroga decennale della concessione, fissando il nuovo termine di scadenza al 31 dicembre 2026.
RICHIAMATO
• la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 20 giugno 2016, n. X/5328 “Determinazioni in ordine all’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di attività estrattive di idrocarburi liquidi e gassosi e di attività di stoccaggio nel sottosuolo di gas naturale. Aggiornamento della deliberazione VIII/11005 del 13 gennaio 2010” (di seguito DGR n. 5328/2016);
• l’Accordo sottoscritto in data 22 giugno 2020 tra Anci Lombardia, Regione Lombardia e Stogit spa in attuazione dell’allegato B della DGR n. 5328/2016 e con riferimento alle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sotterraneo per i giacimenti di Brugherio (MI -MB), Ripalta Cremasca (CR), Sergnano (CR-BG) e Settala (MI-LO).
• la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 13 ottobre 2020, n. XI/3658 “Approvazione dello schema di protocollo di collaborazione interistituzionale tra Regione Lombardia ed ANCI Lombardia in riferimento alle attività di compensazione e riequilibrio ambientale da realizzarsi sui territori degli enti locali interessati dalle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sotterraneo per i giacimenti di Brugherio (MI-MB), Ripalta Cremasca e Guerina (CR), Sergnano (CR- BG), e Settala (MI-LO), ai sensi dell’allegato B della d.g.r. 5328/2016” (di seguito DGR n. 3658/2020);
RILEVATO CHE
• ANCI Lombardia associa la quasi totalità dei comuni presenti sul territorio regionale, ivi compreso il comune di Cinisello Balsamo, è titolare della rappresentanza dei Comuni suoi associati, della Città metropolitana e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con la Regione e promuove in modo diretto, anche in accordo con le Province, la Regione, lo Stato, I’Unione Europea e loro Enti e Organi operativi, anche attraverso la propria società strumentale, attività, tra le altre di studio e ricerca, di servizio, di formazione, di assistenza, e di consulenza a favore degli Enti associati;
• ANCI Lombardia ha svolto e svolge una specifica attività di supporto agli Enti Locali anche nelle tematiche relative alla conoscenza e alla valorizzazione dello stoccaggio nel sottosuolo di gas naturale;
• ANCI Lombardia ha promosso, negli ultimi anni e in particolar modo nel 2019 e 2020, all’interno del Dipartimento Territorio, una specifica attività di informazione e supporto agli Enti locali interessati partecipando agli incontri con i competenti uffici regionali e con i rappresentanti legali della STOGIT SpA, cogliendo la necessità, all’interno dei succitati ambiti di interlocuzione istituzionale e tecnica, di affrontare il tema delle compensazioni ambientali quale ambito d’intervento strutturato e multilivello che sappia rispondere all’integrazione tra le componenti ambientali, territoriali e urbane delle proposte che saranno promosse dai territori coinvolti, ma anche nella valenza intercomunale del governo degli stessi interventi;
• In ragione delle attività innanzi evidenziate e delle competenze acquisite, si è infine addivenuti alla sottoscrizione del citato Protocollo di collaborazione interistituzionale con Regione Lombardia di cui alla DGR 3658/2020;
CONSIDERATO CHE
• l’art. 5 del Protocollo di collaborazione interistituzionale tra Regione Lombardia ed ANCI Lombardia, allegato e parte integrante e sostanziale della citata DGR n. 3658/2020, stabilisce che: “al fine di orientare e meglio definire i contenuti del presente Protocollo, ANCI Lombardia promuoverà un’azione di supporto tecnico e amministrativo ai Comuni di cui all’art. 2 e 3 per facilitare la declinazione e l’attuazione degli obiettivi di compensazione ambientale della D.G.R. 5328/2016 nei diversi Comuni e negli ambiti territoriali richiamati nelle premesse, curandone la gestione amministrativa e la rendicontazione”;
• il citato art. 5 impegna ANCI Lombardia a predisporre i singoli protocolli d’intesa afferenti ai diversi Piani d’Azione dei comuni interessati”;
PRESO ATTO CHE
• Regione Lombardia e ANCI Lombardia, in accordo con i Comuni con sede di impianto, hanno congiuntamente identificato nei seguenti temi i criteri e le modalità con le quali intervenire:
✓ redazione e condivisione di specifici Piani d’Azione sugli obiettivi di compensazione ambientale e di monitoraggio, distinti per i Comuni con sede di impianto e per i Comuni senza sede d’impianto, nei rispettivi contesti territoriali;
✓ assistenza alla predisposizione di atti amministrativi e protocolli di intesa specifici per la definizione degli interventi di compensazione nei Comuni con sede di impianto e per i Comuni senza sede d’impianto, nei rispettivi contesti territoriali;
✓ la verifica dell’implementazione delle attivitàà di monitoraggio (di cui all’art. 4 dell’Accordo firmato in data 22 giugno 2020, in relazione alla D.G.R. n. 5328 del 20 Giugno 2016) in base alle modalitàà e ai termini che saranno definite dalla Struttura Preposta al Monitoraggio;
✓ assistenza alle attività di informazione e formazione delle comunità locali coinvolte;
✓ assistenza alle attività di monitoraggio e rendicontazione degli interventi previsti nei diversi Piani d’Azione;
• Gli Enti locali con sede di impianto sono: il Comune di Cinisello Balsamo per la stazione di Brugherio, i Comuni di Ripalta Cremasca e Ripalta Guerina per la stazione di Ripalta Cremasca, il Comune di Sergnano per la stazione di Sergnano e il Comune di Settala per la stazione di Settala.
ATTESO CHE:
• l’ANAC con deliberazione n. 21 del 18 gennaio 2017 ha chiarito che, a seguito del D.Lgs. 175/2016, risulta pacifico che ANCI, al pari delle altre associazioni di Enti locali, a qualsiasi fine costituite, sia soggetta al D.Lgs. 50/2016, si configura quale amministrazione pubblica aggiudicatrice e può quindi stipulare accordi di cooperazione ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
• Ai sensi del citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, l’accordo realizza una cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici, finalizzata a garantire il perseguimento dell’interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, cioè quello di consentire il più efficace utilizzo delle misure di compensazione ambientale di cui trattasi;
• L’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; in particolare di quello dei Comuni sede delle stazioni di stoccaggio di godere di efficaci misure di compensazione ambientale;
• I Comuni sede delle stazioni e quindi, per quanto attiene specificamente al caso di specie, il Comune di Cinisello Balsamo, non sarà tenuto a sostenere alcun esborso o versare alcun contributo ad ANCI Lombardia per la stipula, la sottoscrizione e la realizzazione del presente Protocollo d’intesa e del conseguente Piano d’Azione;
• Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
• Sono pertanto integrate tutte le condizioni di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
• Mediante il presente protocollo d’intesa ANCI Lombardia dà avvio all’attuazione degli impegni assunti nei confronti della Regione Lombardia di cui all’art. 5 del protocollo d’intesa interistituzionale approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 13 ottobre 2020, n. XI/3658;
TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI SI IMPEGNANO A REALIZZARE QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa. Art. 2 – Oggetto
2.1 Il presente Protocollo d’intesa disciplina la collaborazione istituzionale e gli impegni di ANCI Lombardia e del Comune di Cinisello Balsamo finalizzati alla declinazione e attuazione degli obiettivi di compensazione ambientale connessi alla proroga della concessione di stoccaggio del gas in sotterraneo per il giacimento Brugherio (MI), ubicato in territorio del Comune di Cinisello Balsamo (MI);
2.2 In attuazione degli obiettivi previsti dalla D.G.R. 5328/2016 e nel rispetto dei contenuti di cui all’Accordo firmato in data 22 giugno 2020, il presente Protocollo d’intesa è finalizzato a consentire il coordinamento, il monitoraggio, la rendicontazione e la realizzazione degli specifici interventi di compensazione e riequilibrio ambientale nel territorio di cui al comma 2.1, per favorire la mitigazione degli impianti di stoccaggio del gas naturale nel sottosuolo e contribuire agli obiettivi regionali di sostenibilità e transizione energetica.
2.3 In particolare, il presente Accordo assicura, attraverso un processo di condivisione con il Comune di Cinisello Balsamo, la redazione e concertazione di uno specifico Piano d’Azione, comprendente l’individuazione degli interventi di compensazione ambientale e di monitoraggio da realizzarsi con le risorse di cui al successivo articolo 5.
2.4 Le Parti contraenti assicurano il massimo impegno nel raggiungimento degli obiettivi condivisi, di cui al successivo articolo 3, secondo gli obblighi a ciascuno di essi attribuiti, operando in ogni caso secondo i principi della massima diligenza e della leale collaborazione al fine di superare eventuali imprevisti e difficoltà che dovessero sopraggiungere nel corso della realizzazione delle attività à oggetto del presente
Protocollo d’intesa, attraverso una costante ricerca delle migliori soluzioni per il soddisfacimento degli interessi pubblici e collettivi.
Art. 3 – Finalità
Il presente Protocollo d’intesa è finalizzato a realizzare quanto previsto all’art. 2, nelle seguenti attività:
o redazione e condivisione di uno specifico “Piano d’Azione” comprendente l’individuazione degli interventi di compensazione ambientale e di monitoraggio da realizzare nel Comune di Cinisello Balsamo, che costituirà parte integrante del presente Accordo;
o assistenza alla predisposizione di atti tecnici e amministrativi per la definizione degli interventi di compensazione;
o verifica dell’implementazione delle attività di monitoraggio (di cui all’art. 4 dell’Accordo firmato in data 22 giugno 2020, in relazione alla D.G.R. n. 5328 del 20 Giugno 2016) sul territorio coinvolto dalla proroga della concessione di stoccaggio del gas in sotterraneo per il giacimento Brugherio (MI);
o assistenza alle attività di informazione e formazione delle comunità locali coinvolte. Art. 4 – Impegni di ANCI Lombardia
ANCI Lombardia promuoverà un’azione di supporto tecnico e amministrativo in favore del Comune di Cinisello Balsamo, per facilitare la declinazione e l’attuazione degli obiettivi di compensazione ambientale della D.G.R. 5328/2016, curandone la gestione amministrativa e la rendicontazione.
Più specificamente, Xxxx Lombardia s’impegna in cooperazione con Regione Lombardia e con la condivisione del Comune di Cinisello Balsamo, a individuare gli interventi di compensazione e riequilibrio ambientale da realizzare nel territorio comunale di Cinisello Balsamo, mediante la predisposizione di un Piano d’Azione che si configurerà come uno strumento di coordinamento di uno o più progetti di intervento e che dovrà essere coerente ai seguenti punti:
a) contenere gli obiettivi generali e quelli relativi all’area d’intervento, i risultati attesi, gli output anche ambientali, le relative tempistiche e gli indicatori di monitoraggio;
b) definire i ruoli e le responsabilitàà in relazione all’intervento, con i relativi referenti;
c) sviluppare il piano economico dell’intervento;
d) mettere a disposizione del Comune di Cinisello Balsamo, per la realizzazione del Piano d’Azione, adeguate risorse professionali, tecniche e strumentali;
e) comunicare ogni variazione relativa ai contenuti del progetto e dei referenti di progetto;
f) gestire le risorse finanziarie assegnate per la realizzazione del Piano d’Azione e assicurare il mantenimento di una contabilità à separata ovvero adeguata di tutti gli atti e documenti di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi di controllo, la verifica della
documentazione relativa alle attività eseguite e in esecuzione, le spese sostenute, nonché dell’avanzamento fisico e finanziario degli interventi da realizzare.
Il Piano d’Xxxxxx definirà nel dettaglio gli impegni delle Parti per la sua attuazione, in coerenza con il presente Protocollo d’Intesa.
Art. 5 - Ripartizione delle risorse
Le risorse spettanti al Comune di Cinisello Balsamo sono state determinate dalla DGR n. 3658/2020, in sede di ripartizione delle risorse complessivamente spettanti ai Comuni sede di stabilimento e agli altri Comuni interessati, come segue:
• Comune di Cinisello Balsamo interessato dalla proroga della concessione di stoccaggio del gas in sotterraneo, nella percentuale del 60%, per un valore di 791 metri cubi di cushion gas: Euro 540.717,65 (cinquecentoquarantamilasettecentodiciasette//65).
Art. 6 - Durata
Il presente Protocollo d’intesa ha una durata di 24 mesi (rinnovabili) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Eventuali proroghe potranno essere stabilite previo accordo tra le due Parti firmatarie.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Protocollo d’Intesa, vengano trattati esclusivamente per le finalità à dell’Accordo stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione
manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché é a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento puòà comportare la mancata o la parziale esecuzione dell’Accordo.
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
Le Parti dichiarano infine di essere informate dei diritti e dei doveri sanciti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101 e dal Regolamento UE 2016/679.
Articolo 8 - Entrata in vigore e Norma finale
Il presente Protocollo d’intesa entra in vigore a decorrere dal primo giorno successivo alla sua sottoscrizione. Per quanto non espressamente disposto dal presente Protocollo d’intesa si richiamano le norme di riferimento del Codice Civile e, laddove applicabili, le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016.
Art. 9 - Definizione delle controversie e Foro competente
Le parti contraenti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Protocollo d’intesa, ma necessari per un ottimale conseguimento dei suoi obiettivi e a risolvere, con il medesimo atteggiamento, eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto.
Eventuali controversie, che dovessero sorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Protocollo d’intesa, verranno risolte in conformità della normativa vigente.
In ogni modo, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità del presente Protocollo d’intesa, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.