Verbale di accordo
Verbale di accordo
Oggi , in
Tra
ADECCO ITALIA S.P.A., con sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxx, x. 0, in persona di
,
- da una parte (di seguito, la "Società")-
e
Sig.ra / Sig. , nata a , il , residente in , Via , n.
- dall'altra parte (di seguito, la/il Dipendente ")
congiuntamente, le “Parti”
Premesso che:
(A) la Società in considerazione della crisi economica del settore del lavoro somministrato che ha già comportato una riduzione dei volumi e della domanda con effetti che si andranno a manifestare anche a tutto il 2009 ha presentato alle xx.xx. un piano di riduzione del personale che interessa la rete delle filiali, con soppressione delle filiali in perdita e accorpamento delle filiali in settori e mercati aventi andamento negativo;
(B) la Società ha altresì annunciato la riorganizzazione del proprio assetto aziendale volto a ridefinire le Aree attualmente in essere, comportante la soppressione ed il passaggio alle cd. Operations, con riduzione del personale in eccedenza e ciò a far data dal gennaio 2009;
(C) a fronte delle suddette circostanze, è stato riscontrato un esubero di personale allo stato non reimpiegabile nel normale assetto produttivo;
(D) la Società ha quindi sottoscritto in data 23 dicembre 2008 un Accordo con le organizzazioni sindacali che prevede tra l'altro un piano di incentivi per il personale che accetta di uscire dall'Azienda, fra cui rientra il /la dipendente;
(E) il / la dipendente è stata assunto/a dalla Società, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a far data dal (di seguito il "Rapporto di Lavoro") e svolge le mansioni di , presso ;
(F) Il dipendente, sotto la Sua responsabilità, dichiara di avere n. figli;
(G) a seguito di quanto sopra esposto, Adecco ha comunicato al dipendente il prossimo licenziamento nei tempi e con le modalità previste dalla procedura ex Legge 223/1991 che la Società è in procinto di attivare;
(H) il/la dipendente ha preso atto di quanto sopra, si è reso disponibile ad accettare la somma prevista dall'accordo di cui al punto D, a titolo di incentivo all'esodo, con rinuncia all'impugnazione del recesso ed a tacitazione di ogni eventuale ulteriore pretesa inerente al rapporto di lavoro;
(I) inoltre entrambe le parti, al fine di mantenere una relazione amichevole quale quella fino ad ora esistita, hanno manifestato la reciproca volontà di ricercare un accordo transattivo ex art. 2113 c.c. che definisca interamente qualsivoglia controversia insorta o che possa insorgere con riferimento all'esecuzione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui sopra;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue
l) Premesse
(1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo (di seguito, l'"Accordo").
2) Cessazione del Rapporto di Lavoro
(1) Il Rapporto di Lavoro cesserà, con le modalità sopra previste al punto G, in data
(di seguito, la "Data di Cessazione"), con reciproca rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, con cessazione a tale data di ogni reciproca obbligazione, di legge e di contratto, e ciò indipendentemente da qualsivoglia causa di sospensione del Rapporto di Lavoro che dovesse intervenire.
3) Incentivazione all’esodo
(1) La Società, così come previsto nell'Accordo sindacale del 23.12.2008, corrisponderà al
/alla dipendente la somma lorda omnicomprensiva di Euro a titolo di incentivazione all'esodo nonché a tacitazione di ogni eventuale ed ulteriore pretesa inerente al rapporto di lavoro e sua cessazione.
(2) Il pagamento avverrà entro il 28 febbraio 2009 e comunque a seguito della formalizzazione del presente accordo come previsto al successivo punto 6 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente già noto alla Società. Tale somma sarà corrisposta a titolo di incentivo all'esodo, non soggetta a contribuzione sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge 30 aprile 1969 n. 153, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, sarà assoggettata ad imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinata con i criteri di cui agli artt. 17 e 19 TUIR ovvero a tassazione separata.
(3) A fronte della corresponsione della somma di cui sopra il/ la Dipendente fin da ora rinuncia all'impugnazione del licenziamento ed accetta la intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro e rinuncia, ad ogni e qualsiasi domanda, azione o pretesa comunque connessa, vicaria od anche solo occasionata dall'esecuzione e/o cessazione dell'intercorso rapporto di Xxxxxx, nessun esclusa.
(4) Le Parti dichiarano che con la sottoscrizione dell'Accordo e l'esatto adempimento delle obbligazioni in esso contenute, esse non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo, ragione o causa.
4) Pagamento delle competenze di fine rapporto
(1) La Società, fatto salvo quanto previsto al punto che precede, corrisponderà al dipendente, alle normali scadenze applicate dalla Società, le competenze dovute (a titolo di esempio) la retribuzione maturata fino alla Data di Cessazione, nonché il trattamento di fine rapporto, i ratei di mensilità aggiuntive e l'eventuale indennità per ferie non godute, i permessi maturati e non goduti ed i bonus 2008 eventualmente maturati e non corrisposti ai sensi della policy aziendale 2008 tutti calcolati fino alla Data di Cessazione.
(2) Il Dipendente si riserva la mera verifica contabile delle competenze di fine rapporto corrisposte.
5) Beni aziendali
(1) Il Dipendente si impegna a consegnare alla Società, entro tre giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, tutti i beni aziendali, le chiavi, nonché tutti i documenti in suo possesso in formato cartaceo o digitale e così, in via esemplificativa, i file, le liste clienti e fornitori, i prezzi, le politiche commerciali, le proposte, le ricerche, i moduli, i budget, i dati ed ogni altro documento e/o bene in suo possesso, appartenenti alla Società.
6) Formalizzazione dell’Accordo
(1) Il contenuto del presente accordo verrà riprodotto in un apposito verbale di conciliazione, che sarà sottoscritto comunque entro e non oltre la data del 28.02.2009 avanti la Commissione di Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ovvero in sede sindacale. L'impegno sopra indicato e da considerarsi quale condizione essenziale del pagamento degli importi pattuiti con il presente accordo ovvero di contestazione per qualunque motivo di quanto concordato con l'Accordo. Le Parti convengono sin da ora di essere libere di intraprendere ogni iniziativa, nonché di adottare, senza eccezione alcuna tutti i provvedimenti, in tutte le sedi, nessuna esclusa, a propria tutela, qualora non fosse rispettato il punto (1) del presente articolo.
Letto, confermato e sottoscritto
La Società La / Il dipendente