Regolamento per l’accesso di fotografi professionisti ai locali dell'Università di Brescia durante lo svolgimento delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio universitario
Rep. Decreti n. 347/2021 - Prot. n. 0058350 del 06/04/2021 [UOR: 990290 - Classif. I/3]
Regolamento per l’accesso di fotografi professionisti ai locali dell'Università di Brescia durante lo svolgimento delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio universitario
Emanato con Decreto Rettorale n. … del …
Art. 1 - Oggetto del regolamento e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina l’accesso mediante accreditamento di operatori professionisti nei locali dell’Università degli Studi di Brescia, (di seguito, “Università” o “Ateneo”), al fine di svolgere servizi fotografici e audiovisivi in occasione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari.
2. Al di fuori delle ipotesi e delle modalità disciplinate dal presente Regolamento, è vietato ai fotografi professionisti svolgere riprese fotografiche e audiovisive all’interno dei locali universitari in occasione delle prove finali.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
a) “accreditamento”, la procedura di rilascio dell’autorizzazione ad effettuare riprese fotografiche e audiovisive, per un singolo evento o per la durata;
b) “area di competenza”: aree fra loro omogenee in base al numero medio di laureati dell’ultimo triennio, individuate nell’avviso di selezione, cui ciascun operatore accreditato verrà assegnato tramite sorteggio;
c) “titolo di studio”, la laurea e le laurea magistrale rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
d) “locali dell’Università degli Studi di Brescia” o “locali universitari”, gli edifici con le loro pertinenze e gli spazi a qualunque titolo in uso all’Università degli Studi di Brescia;
e) “operatore professionista”, il soggetto esercente professionalmente attività di ripresa fotografica e audiovisiva, sia in forma di impresa individuale che di società;
f) “fotografo” o “fotografi”, soggetti che effettuano materialmente le riprese fotocinematografiche, coincidenti con l'operatore professionista nel caso di impresa individuale. Nel caso di società, soggetto esplicitamente indicato dalla stessa.
g) “Albo on-line di Ateneo”, albo ufficiale informatico visibile sul sito web dell’Ateneo;
h) “portale web di Ateneo”, il sito internet ufficiale dell’Università degli Studi di Brescia xxx.xxxxx.xx
i) “tesserino di riconoscimento”, documento rilasciato dall’Ateneo che attesta l’identità dell’operatore accreditato;
j) “operatore accreditato”, l’operatore professionista autorizzato ad effettuare le riprese fotografiche e audiovisive;
Art. 3 - Durata dell’accreditamento
Gli operatori sono accreditati per 4 anni decorrenti dalla data indicata nel relativo provvedimento, al termine della procedura indetta con avviso da pubblicarsi all’Albo on-line di Ateneo per un tempo non inferiore a 30 giorni.
Art. 4 - Soggetti destinatari e requisiti
1. Destinatari del Regolamento sono gli operatori professionisti accreditati dall’Università degli Studi di Brescia secondo le modalità di cui all’art. 5 e quelli personalmente individuati dagli studenti laureandi ai sensi dell’art. 7.
2. Nella domanda di accreditamento dovrà essere indicato il nominativo della persona fisica che in caso di accoglimento sarà autorizzata allo svolgimento del servizio.
3. Ai fini dell’accoglimento della domanda di accreditamento, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a. aver assolto l’obbligo di comunicazione dell’esercizio dell’attività fotografica all’Autorità di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’art. 164 lett.f D.Lgs. 112/1998;
b. in caso di impresa individuale, non essere incorsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di accreditamento di cui all'art.80, co. 1, 2 e 5 lett.c D.Lgs. 50/2016;
c. in caso di società:
- la stessa non deve incorrere in nessuna delle ipotesi di esclusione dalla partecipazione alla procedura di accreditamento di cui all’art. 80 co. 1, 2, 4 e 5 lett. a, b, c, f, del X.X.xx. 50/2016;
- la persona fisica a favore della quale viene chiesto l’accreditamento non deve incorrere in nessuna delle ipotesi di esclusione dalla partecipazione alla procedura di accreditamento di cui all’art. 80 co. 1, 2 e 5 lett. c D.Lgs. 50/2016.
d. essere titolari di polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 5 - Procedura per l’accreditamento
1. Entro il termine indicato nell'avviso pubblico emanato dall’Amministrazione, gli operatori interessati possono presentare domanda di accreditamento con le modalità previste nell’avviso stesso.
2. Unitamente alla domanda, ogni operatore dovrà presentare un listino prezzi relativo ai servizi che intende offrire nel periodo di validità dell’accreditamento, da pubblicarsi unitamente al provvedimento di accreditamento all’albo on-line di Ateneo.
3. Sul portale web di Ateneo è pubblicato l’elenco degli operatori accreditati e l’indicazione della data per il sorteggio di abbinamento tra soggetti accreditati e Area di competenza di cui all’art 6, commi 3, 4 e 5.
4. A seguito dell’avvenuto accreditamento, l’Università rilascia apposito tesserino di riconoscimento nominativo.
5. Il tesserino di riconoscimento deve essere restituito all’Università entro 10 giorni dal termine del periodo di accreditamento o dalla data di cancellazione dall’elenco dei soggetti accreditati. In
caso di smarrimento è possibile richiedere un nuovo rilascio, previa consegna di copia della denuncia presentata presso le Autorità competenti.
6. Il fotografo accreditato deve sempre indossare il tesserino di riconoscimento ben visibile durante la permanenza nei locali universitari.
Art. 6 - Organizzazione dei fotografi accreditati
1. I fotografi accreditati possono accedere ai locali dell’Ateneo per lo svolgimento dei servizi fotografici e audiovisivi, presso le sedi ove si svolgono le prove finali di cui all’art. 1.
2. E’ onere del fotografo informarsi in merito alle date delle sedute di cui al comma 1 e di eventuali variazioni, senza che sussista alcuna responsabilità dell’Università al riguardo.
3. Al fine di garantire l’ordinato svolgimento dei servizi fotografici e audiovisivi, i corsi di studio sono suddivisi in Aree fra loro omogenee in base al numero medio di laureati dell’ultimo triennio.
4. Le Aree saranno individuate nell’avviso per l’accreditamento, con l’indicazione delle corrispondenti Strutture e dei relativi corsi di studio.
5. Ciascun operatore accreditato verrà assegnato mediante sorteggio pubblico ad una delle Aree dell’Ateneo. Non è consentito agli operatori accreditati di prestare attività in Aree diverse da quella assegnata.
Art. 7 - Scelta dell’operatore da parte dello studente
1. Ogni studente può scegliere il professionista accreditato all’interno dei singoli gruppi consultabili all’albo on-line di Ateneo ed accordandosi direttamente con l’operatore individuato.
2. Al di là dll’ipotesi di cui al comma 1, l’accesso ai locali dell’Ateneo è altresì consentito all’operatore anche non professionista individuato personalmente dallo studente al fine di effettuare il servizio fotografico, fermo restando, per il medesimo fotografo, il divieto di trattenersi nei locali universitari per offrire il proprio servizio ad altri studenti.
3. Il fotografo personalmente invitato dallo studente può accedere ai locali universitari a condizione che, prima dello svolgimento del servizio, si presenti presso il competente ufficio dell’Amministrazione per l'identificazione personale ed il ritiro dell’apposito tesserino provvisorio di autorizzazione all’accesso, che dovrà essere tenuto ben visibile durante il periodo di permanenza nei locali e restituito al termine del servizio.
4. I familiari e gli amici dello studente che non svolgono attività professionale di fotografo, possono effettuare riprese video e scattare fotografie senza obbligo di identificazione né di esposizione del tesserino, ma sono comunque tenuti all'osservanza delle norme di comportamento contenute nel presente regolamento.
Art. 8 - Norme di comportamento nello svolgimento del servizio fotografico e audiovisivo
1. Il servizio deve essere svolto nel rispetto dei principi di ordine pubblico e della normativa vigente, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza dell’immagine e del diritto d’autore e con assoluto divieto di pubblicare o utilizzare in alcun modo le riprese e gli scatti effettuati senza il consenso dei soggetti ripresi.
2. Gli operatori accreditati sono tenuti a svolgere il servizio a regola d’arte e sono obbligati al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16.04.2013 n.62.
3. Gli operatori accreditati sono tenuti ad osservare le norme del presente Regolamento e a non creare turbativa al regolare svolgimento delle prove finali, attenendosi altresì alle indicazioni fornite dalle singole Strutture e dal Presidente della sessione d’esame.
4. Gli operatori accreditati non possono svolgere alcuna attività senza l'apposito tesserino di riconoscimento che deve essere tenuto ben visibile durante l’espletamento del servizio.
5. Lo svolgimento del servizio va effettuato prima dell’inizio della discussione al momento dell'entrata in aula del candidato ed al momento della proclamazione, con divieto di riprese video integrali della discussione e nei limiti degli accordi pattuiti con lo studente.
6. E’ espressamente vietato ai soggetti accreditati cedere l’autorizzazione e/o consentire comunque l’espletamento del servizio a soggetti non autorizzati, nonché cedere a terzi i prodotti del servizio stesso.
Art. 9 - Responsabilità del professionista
1. L’Università è estranea a tutti gli effetti al rapporto contrattuale instaurato tra studente e operatore accreditato e non può esserne ritenuta responsabile in alcun modo.
2. Gli accordi intercorrenti fra il l’operatore accreditato e lo studente nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, sono liberi. L’Università non potrà essere ritenuta responsabile, a nessun titolo, degli effetti dei patti stessi.
3. Ferma restando la responsabilità personale del fotografo che esegue la prestazione, l’operatore accreditato presso il quale lo stesso risulta dipendente è solidamente responsabile con quest'ultimo per la violazione degli obblighi di cui al presente regolamento, nonché in caso di danno provocato a persone o cose presenti nell'edificio universitario.
Art. 10 - Vigilanza sul servizio
1. Il Presidente della Commissione di Laurea ed il personale preposto al servizio di sorveglianza, vigilano sul corretto accesso dei soggetti autorizzati e sulle modalità di svolgimento del servizio come indicate nel presente Regolamento.
2. In caso di comportamenti che possano turbare il regolare svolgimento delle sedute di Laurea e/ o all’ordine pubblico, l'effettuazione del servizio potrà essere sospesa o vietata ed il soggetto responsabile potrà essere allontanato dall’Ateneo.
Art. 11 - Sanzioni
1. In ogni momento l’Università può compiere verifiche sulle modalità di svolgimento del servizio e sulla corretta applicazione del presente Regolamento da parte dei soggetti accreditati.
2. L’eventuale violazione delle norme contenute nel Regolamento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo.
3. L'Amministrazione si riserva, con provvedimento motivato, la facoltà di sospendere temporaneamente l’accreditamento ovvero di dichiarare la decadenza dell’operatore che dovesse rendersi responsabile di turbative all’interno dei locali universitari, senza che alla medesima possano essere addebitati oneri economici o di qualsiasi natura.
4. La sospensione o la decadenza possono essere disposte anche in caso di violazione delle norme del presente Regolamento, commisurando il provvedimento alla gravità della violazione.
5. La decadenza comporta la cancellazione del professionista dall’elenco degli operatori accreditati ed è disposta nel caso in cui lo stesso:
a. si sia reso responsabile di fatti o atti di particolare gravità o abbia tenuto comportamenti tali da compromettere il regolare svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ateneo;
b. abbia richiesto prezzi superiori rispetto a quelli indicati nel listino pubblicato sul sito web;
c. sia già incorso in un provvedimento di sospensione temporanea;
d. ne faccia egli stesso richiesta all’Amministrazione;
e. sia dichiarato fallito o l’attività risulti comunque cessata o in liquidazione.
6. La sospensione temporanea comporta l’impossibilità di operare per una o più sessioni di laurea ed è disposta nel caso in cui il professionista:
a. presti attività in un’area diversa da quella assegnata a seguito del sorteggio di cui all’art. 6;
b. abbia disatteso le indicazioni fornite dalle singole Strutture e dal Presidente della sessione d’esame.
7. Il ritardo o la mancata consegna del tesserino di riconoscimento sono causa di esclusione da successive procedure indette per l'accreditamento.
Art. 12 - Norme finali
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’albo on-line di Ateneo.
2. E’ fatta salva la eventuale diversa regolamentazione prevista dai bandi o avvisi approvati e pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, dalle singole Strutture dell’Università, che rimarrà in vigore fino alla naturale scadenza prevista nei bandi stessi.