Contract
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI - 272 REG.DEC.
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Approvazione dell’elenco degli operatori economici e contestuale approvazione dello schema di Accordo Quadro e di Convenzione per lo svolgimento del servizio di trasporto ed accompagnamento a favore di persone con limitazioni funzionali per la realizzazione della campagna vaccinale.
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX
DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
L’anno duemilaventuno
il giorno otto del mese di APRILE
IL DIRETTORE GENERALE
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Approvazione dell’elenco degli operatori economici e contestuale approvazione dello schema di Accordo Quadro e di Convenzione per lo svolgimento del servizio di trasporto ed accompagnamento a favore di persone con limitazioni funzionali per la realizzazione della campagna vaccinale.
Premesso che con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, è stato dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
che lo stato di emergenza sul territorio nazionale è stato prorogato più volte, da ultimo sino al 30/04/2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021;
visto il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV- 2, adottato dal Ministero della Salute con Decreto del 2 gennaio 2021;
visto il Piano del Commissario straordinario per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale, elaborato sulla base del Piano strategico nazionale summenzionato;
atteso che in data 12/03/2021 è stato rivisto il “Piano di vaccinazione anti-Covid 19 a domicilio o in sede di prossimità per i soggetti ultra 80 e per altri soggetti a mobilità ridotta”;
atteso che, in considerazione dell’attuazione della fase 2 della campagna vaccinale, il Direttore dei Servizi Sociosanitari ha espresso la necessità che si proceda alla vaccinazione dei soggetti fragili, già in carico ai Distretti, che possono fruire della vaccinazione domiciliare;
dato atto che la modalità domiciliare di vaccinazione è molto dispendiosa in termini di personale impiegato nonché logisticamente più complessa stante la necessità del mantenimento della catena del freddo e che pertanto, per i soggetti ritenuti “trasportabili”, risulta più efficiente procedere attraverso l’attivazione di un servizio di trasporto protetto delle persone interessate alle sedi vaccinali di riferimento;
che, nell’ambito dell’appalto in essere per i “Servizi di gestione, manutenzione e implementazione dello sportello informativo integrato dedicato alle persone con disabilità, denominato progetto "Triesteabile" e dei servizi di contrasto dell'esclusione sociale, telefonia sociale e punto d'ascolto permanente sul rischio suicidario”, affidato alla società Televita S.p.a., viene prevista l’attività di prenotazione vaccinale nonché coordinamento del trasporto protetto a favore del target di utenza sopra indicato, sulla base delle apposite “Indicazioni operative per l’attività di coordinamento trasporti”, che vengono comunicate da ASUGI alla stessa Televita S.p.a.;
che pertanto, in data 17/03/2021, si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale un Avviso protocollato al n. 24873, finalizzato alla costituzione di un elenco di operatori economici da interpellare per lo svolgimento del servizio di trasporto ed accompagnamento a favore di persone con limitazioni funzionali;
riscontrato che, nel termine previsto dal predetto avviso, sono pervenute nr. 19 domande di inserimento nell’elenco degli operatori da interpellare per il servizio di trasporto ed accompagnamento, sia da parte di soggetti profit che da parte di soggetti no profit;
che, stante la situazione emergenziale in corso, risulta pertanto necessario procedere all’approvazione dell’elenco di tutti gli operatori che hanno presentato domanda, ancorché non siano state effettuate tutte le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti;
atteso che l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici avviene secondo l’ordine alfabetico e che l’elenco così predisposto viene pubblicato sul sito istituzionale di ASUGI con valore di notifica a tutti gli effetti dell’avvenuto inserimento;
rammentato che l’iscrizione nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di ASUGI, né l’attribuzione di alcun diritto soggettivo in ordine ad eventuali affidamenti, ma costituisce mera elencazione di operatori economici da interpellare per lo svolgimento del servizio di trasporto ed accompagnamento delle persone con limitazioni funzionali alle sedi vaccinali di riferimento secondo i criteri già previsti nei documenti contrattuali;
dato atto che gli operatori economici iscritti nell’elenco potranno essere esclusi nel caso in cui non siano in possesso dei requisiti richiesti, nonché per sopravvenuti motivi di incompatibilità o di conflitto di interessi e per ogni altra grave ragione che rende necessaria od opportuna l’esclusione;
precisato che, con la domanda di iscrizione, gli operatori si sono impegnati a sottoscrivere lo schema di Accordo Quadro allegato all’Avviso pubblico;
che, considerata la partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, è stato altresì predisposto – per tali soggetti - lo schema di Convenzione allegato, secondo la disciplina prevista dal D.lgs. 117/2017 ss.mm.ii.;
ritenuto pertanto di procedere all’approvazione dell’elenco di operatori economici per lo svolgimento del servizio di trasporto ed accompagnamento a favore delle persone con limitazioni funzionali, nonché lo schema di Accordo Quadro e di Convenzione allegati e parti integranti del presente atto;
atteso che l’importo massimo di spesa previsto per l’effettuazione del servizio in argomento è pari ad Euro 168.000,00 ancorché non sia possibile quantificarlo in modo preciso;
ritenuto di procedere ad incrementare l’importo nella misura necessaria qualora non fosse sufficiente a soddisfare tutte le esigenze;
atteso che, con nota prot. 24664 dd. 17/03/2021, la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia ha comunicato di voler riconoscere un contributo di Euro 70.000,00 finalizzato al sostegno del servizio di trasporto ed accompagnamento delle persone con limitazioni funzionali residenti nel territorio della provincia di Gorizia;
dato atto che con Decreto n. 100 dd. 11/02/2021 si è provveduto ad accettare la donazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste del contributo di Euro 50.000,00 da destinare alla copertura delle spese conseguenti alla campagna vaccinale espressamente indicate nel provvedimento medesimo, e preso atto che, con nota prot. n. 22658 dd. 11/03/2021, la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste ha comunicato che quota parte del predetto finanziamento potrà essere utilizzato per far fronte ai costi derivanti dal servizio di trasporto a favore delle persone con limitazioni funzionali presso le sedi vaccinali;
atteso che, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi;
ritenuto di demandare al RUP la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e della Convenzione nonché tutti gli atti connessi e conseguenti;
ritenuto inoltre di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
ritenuto altresì di esprimere riserva di riaprire i termini dell’avviso sopra indicato, qualora ve ne fosse la necessità in relazione al fabbisogno aziendale, e ritenuto pertanto di demandare al RUP, su richiesta della Direzione strategica, di procedere, al bisogno, in tal senso;
rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto e i cui uffici ne hanno curato l’istruzione e la redazione;
acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari;
I L DI RE T T O R E G EN E RA L E DE C RE T A
per quanto esposto in narrativa:
- approvare l’elenco di operatori economici per lo svolgimento del servizio di trasporto ed accompagnamento a favore delle persone con limitazioni funzionali, nonché lo schema di Accordo Quadro e di Convenzione allegati e parti integranti del presente atto;
- individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi;
- nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
- demandare al RUP la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e della Convenzione per lo svolgimento del servizio in oggetto nonché tutti gli atti connessi e conseguenti;
- esprimere riserva di riaprire i termini dell’avviso sopra indicato, qualora ve ne fosse la necessità in relazione al fabbisogno aziendale, e di demandare al RUP, su richiesta della Direzione strategica, di procedere, al bisogno, in tal senso.
L’onere conseguente dal presente atto, quantificato in complessivi e presunti Euro 168.000,00 (IVA inclusa se e in quanto dovuta) va imputato al conto 305.200.100.300 (Servizi trasporti non sanitari) del bilancio aziendale per l’anno 2021 e verrà rendicontato nel budget COV-20 per l’emergenza epidemiologica Covid 19.
Quota parte di tale onere troverà copertura nei contributi introitati al conto 720.200.100 (Proventi da donazioni e liberalità diverse) a ciò destinati e sopra richiamati. L’onere derivante dall’affidamento di cui sopra, per la parte non finanziata, sarà rendicontato al Budget COV20 costituito per l’emergenza epidemiologica COVID-19 e troverà copertura, per quanto consentito, a valere sul
finanziamento di cui alla linea n. 52 delle “Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione” formalmente previsto dalla D.G.R. 189 dd. 12/02/2021, sebbene le risorse non siano ancora state ripartite dall’Amministrazione regionale.
Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico
IL DIRETTORE GENERALE
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Parere favorevole del Direttore Sanitario xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Parere favorevole del Direttore Amministrativo xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Parere favorevole del Direttore dei Servizi Sociosanitari
dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 08/04/2021 13:03:44
IMPRONTA: 56D156C864D44C8C37581C56D625B02275E8ADB4D7B6EFCAEB3E52778956EBE4 75E8ADB4D7B6EFCAEB3E52778956EBE493CED6C373359EAB810FCDC5C88CA99A
93CED6C373359EAB810FCDC5C88CA99A55DBB08FC029569111D4D1DA983C6337
55DBB08FC029569111D4D1DA983C63378D18A03F85B84A3C9520FA74473333E3
NOME: XXXXX-XXXXXX XXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 08/04/2021 13:27:31
IMPRONTA: 807631D734610887748FF792012A7908368262CAC6FACA9D8F3E44E580EACC59 368262CAC6FACA9D8F3E44E580EACC5976AC465A2ECFBA6DFCEC09C5AEB394ED
76AC465A2ECFBA6DFCEC09C5AEB394ED67CCE747127D20D945D06B6FDFBA92AC
67CCE747127D20D945D06B6FDFBA92AC7C6CABB327AE80243C690D60437CD918
NOME: XXXXXX XXXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 08/04/2021 13:54:44
IMPRONTA: 673C97FE85FE1A0381092E88867BECEE6A4E681393E7478829D89037E6BFC722 6A4E681393E7478829D89037E6BFC722486B3ED9FD666D87644667C48B936E66
486B3ED9FD666D87644667C48B936E66834AB4B5485BC82C425E916F0786FA44
834AB4B5485BC82C425E916F0786FA44C9F664AD282AD1E35BE81C557EAAC36C
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 08/04/2021 14:25:09
IMPRONTA: 7DF2F8CD2303703DB8E378828FB6A35F77110857F3FA9A204D9559DF70187F0B 77110857F3FA9A204D9559DF70187F0B34505BF2C5C914186D7B005A9E891020
34505BF2C5C914186D7B005A9E89102027FC916722F28ACC26801FE8910D97E2
27FC916722F28ACC26801FE8910D97E29BBE3B58FC288E6BB28B377937BAF027
Atto n. 272 del 08/04/2021
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE PERSONE CON LIMITAZIONI FUNZIONALI - CIG: 867425098A
Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge
tra
l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx (ASUGI) con sede in via Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx n. 2 – 00000 Xxxxxxx – Codice Fiscale e Partita IVA 01337320327, rappresentata dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, nato a Trieste il 01/08/1964, Direttore della
S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi dell’Azienda, il quale interviene, giusti decreti
n. 242 dd. 28/03/2019 e n. 683 dd. 30/08/2019, esecutivi, confermati dal decreto n. 1 dd.
01/01/2020, in veste di incaricato alla sottoscrizione dei contratti in nome e per conto dell’Azienda medesima
e
ciascun operatore economico iscritto nell’Elenco costituito a seguito dell’Avviso prot. n. dd. e approvato con Decreto n.
PREMESSO CHE
- a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale dell’ASUGI dell’Avviso prot. n.
dd. finalizzato alla costituzione di un elenco di operatori
economici da interpellare per lo svolgimento del servizio di trasporto ed accompagnamento a favore di persone con limitazioni funzionali, sono pervenute nr. domande di iscrizione;
- con Decreto n. dd. è stato approvato l’elenco succitato, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso;
- verificato che gli importi offerti dagli operatori per ciascuna tipologia di trasporto non siano superiori agli importi massimi indicati nell’Allegato 2 dell’Avviso pubblico;
- tutti gli operatori economici iscritti nell’elenco potranno essere contattati dall’Azienda sanitaria per lo svolgimento del servizio sulla base dei seguenti criteri:
1. mezzi in dotazione (necessari a seconda della tipologia di utente)
2. prossimità territoriale della sede operativa dell’operatore rispetto al trasporto da effettuare
3. prezzo offerto in relazione al trasporto da effettuare
3. disponibilità nel giorno e ora richiesti dall’Azienda
- la stipula del presente accordo quadro non obbliga l’ASUGI a concludere i “contratti attuativi” trattandosi di contratto normativo;
- con il presente accordo le parti stabiliscono in via preventiva le condizioni contrattuali cui attenersi nel caso si concretizzi la necessità di stipulare i contratti attuativi;
- i singoli contratti attuativi vengono conclusi a tutti gli effetti tra l’ASUGI e l’operatore economico di volta in volta individuato, mediante ordini di fornitura secondo le modalità e i termini indicati in seguito;
- gli operatori economici hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni del presente Accordo alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.
ARTICOLO 2 - VALORE DELL PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo, ancorché non formalmente allegate:
- l’Avviso pubblico prot. n. dd.
- le offerte economiche dei singoli operatori economici;
- le polizze RCT/RCO presentate dai singoli operatori economici;
ARTICOLO 3 - OGGETTO
Oggetto del presente Accordo quadro è il servizio di trasporto e accompagnamento a favore delle persone con limitazioni funzionali dal domicilio alla sede vaccinale di riferimento.
L’esecuzione del servizio verrà richiesta sulla base dei criteri sopra indicati e mediante un ordine di fornitura emesso dall’Amministrazione e trasmesso all’operatore economico.
ARTICOLO 4 - DURATA, DECORRENZA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’Accordo quadro sarà efficace dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2021, termine eventualmente differibile per tutto il tempo necessario all’esecuzione del servizio in relazione alla realizzazione della campagna vaccinale.
L'ASUGI si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell’esecuzione dell’Accordo nelle more
della stipula dello stesso ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, mediante trasmissione dell’ordine di fornitura.
ARTICOLO 5 - IMPORTO
L’importo massimo di spesa previsto dall’ASUGI è stimato in 168.000 Euro (IVA compresa).
Non è possibile stimare la quota di affidamento per ciascun operatore economico in quanto l’esecuzione del servizio dipende dalla disponibilità del mezzo idoneo nei tempi e modi richiesti dall’Amministrazione.
L'ASUGI non assume alcun impegno, e gli operatori economici non vantano alcun diritto in ordine alla richiesta delle prestazioni previste nel presente Accordo.
Gli operatori economici non potranno avanzare alcuna pretesa di compensi oltre a quelli dovuti per lo svolgimento delle prestazioni richieste.
Qualora il suddetto importo massimo non fosse sufficiente a soddisfare ulteriori esigenze emerse nel corso di esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante procederà ad aumentare l’importo nella misura necessaria.
All’operatore economico verrà corrisposto il solo costo delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
Il prezzo unitario offerto presentato dall’operatore economico è fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO
L’operatore economico affidatario del servizio:
- deve attenersi a tutte le norme del presente Accordo e a quanto previsto nell’Avviso
pubblico nonché alle indicazioni impartite dal Referente aziendale in relazione all’esecuzione del servizio;
- deve rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.lgs. 81/2008);
- deve applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- farsi carico di eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se inizialmente non previste nell’offerta;
- farsi carico tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del Accordo, nonché ogni attività che si rendesse necessaria al fine del corretto espletamento della prestazione;
- impiegare personale abilitato ai sensi di legge nonché formato sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere, sulle misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro;
- far osservare ai propri dipendenti le disposizioni contenute nel Codice di comportamento e nel Patto di Integrità, ricevute dal Referente Aziendale per il servizio. Tutti i documenti sono pubblicati sul sito istituzionale di ASUGI.
ARTICOLO 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
L’aggiudicataria dovrà emettere fatture mensili posticipate, intestate all’ASUGI, e dovranno pervenire entro i primi 20 giorni del mese successivo, fatta salva la possibilità di
concordare per iscritto diversa scadenza.
Il pagamento avverrà ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, entro 60 gg, con decorrenza dalla data di ricevimento fattura, previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali da parte del Direttore dell’esecuzione e previa verifica della regolarità del DURC.
Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il Tesoriere dell’ASUGI ed eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico dell’operatore economico.
Le fatture, esclusivamente in forma elettronica, ai sensi della L. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 (legge finanziaria 2008) e ss.mm.ii., dovranno essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste all’art. 17 ter del DPR 633/1972, così come modificato dalla Legge 190/2014 (Split payment), pertanto su ciascuna dovrà essere inserita l’annotazione “Scissione dei Pagamenti” così come disposto dall’art. 2 del decreto MEF del 23.01.2015.
A partire dal 01/01/2021 per quanto riguarda l’acquisto di servizi ad opera delle Aziende del SSN, è attivo il sistema denominato Nodo di Smistamento Ordini per la trasmissione telematica degli ordini. Sulle fatture elettroniche dovranno pertanto essere riportati gli estremi degli ordini d’acquisto al fine di dar corso alla loro liquidazione e successivo pagamento.
Si precisa che in caso di raggruppamenti d’imprese o consorzi, dovrà essere presentata un’unica fattura ed un unico prospetto con tutti i necessari dettagli.
Eventuali contestazioni saranno notificate all’operatore economico entro 15 giorni dalla ricezione della fattura e, in tal caso, i termini per il pagamento verranno sospesi fino alla data di definitiva definizione della pendenza.
ARTICOLO 8 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della medesima legge, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con
eventuali sub-appaltatori dell’ Operatore Economico aggiudicataria e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
ARTICOLO 9 - POLIZZA ASSICURATIVA
L’operatore economico dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia sanitaria, di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, nonché assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell’Azienda o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e dei mezzi.
Dovrà inoltre stipulare, a sua cura e spesa, con una o più Società di assicurazione di primaria importanza una polizza RCT/RCO con massimale congruo a copertura di tutti i rischi connessi allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo, ferma restando l'intera responsabilità dell’impresa anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
Copia della polizza dovrà essere consegnata all’amministrazione entro 30 giorni dall’approvazione dell’elenco. La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell’Accordo.
ARTICOLO 10 – RECESSO
L’operatore economico è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto qualora l’ASUGI intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totaleo parziale, del servizio o alla sua sospensione o interruzione.
L’ASUGI è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’ASUGI potrà procedere alla risoluzione dell’Accordo, fermo quanto previsto dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016, nei seguenti casi:
1. documentate contestazioni relativamente all’espletamento del servizio;
2. gravi e ripetute inadempienze in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
3. eventi ritenuti dannosi o lesivi per l’immagine e/o l’operatività dell’Amministrazione;
4. cessione totale o parziale del contratto al di fuori dei casi previsti dall’art. dell’art. 105 del D.lgs. 50/16;
5. violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165”;
6. irregolarità nell’applicazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro con particolare riferimento al trattamento economico dei dipendenti, agli aspetti previdenziali, assistenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l’Azienda procederà secondo quanto previsto dall’art. 30 del D.lgs. 50/2016. Qualora il ritardo sia ripetuto per più di tre volte, costituirà motivo per la risoluzione di diritto del contratto;
7. perdita da parte dell’operatore economico dei requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto dell’appalto e o per contrarre con la pubblica amministrazione;
8. violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e ss.mm.ii., nonché di tutti gli altri adempimenti previsti dalla suddetta legge.
ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
L’operatore economico esegue in proprio quanto compreso nel contratto.
E’ fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo. Il contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente a pena di nullità.
ARTICOLO 13 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti la stipulazione del presente Accordo saranno anticipate dall’ASUGI che ne chiederà il rimborso, pro quota, a ciascun operatore economico sulla base del importo fatturato nel periodo di validità del presente Accordo.
ARTICOLO 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti gli operatori incaricati all’espletamento del servizio affidato sono tenuti a trattare tutti i dati di titolarità dell’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx (ASUGI) e le notizie delle quali verranno in qualsiasi modo a conoscenza con la più assoluta riservatezza, in osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa privacy, in particolare con quanto disposto dal D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e dalle linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
In particolare, il personale impiegato è tenuto agli obblighi di riservatezza su fatti e circostanze concernenti i dati personali degli utenti, con particolare riguardo verso i dati sensibili dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento delle proprie mansioni.
Il legale rappresentante dell’operatore economico con il presente atto, è nominato, dall’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Responsabile del Trattamento di dati personali di titolarità dell’Azienda, per i dati che tratterà per conto dell’ASUGI, in occasione delle attività effettuate ai sensi della presente convenzione, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 cit. e nel rispetto delle istruzioni impartite con l’atto di nomina, che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente atto, protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare “autorizzati al trattamento” tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell’esecuzione dell’attività per conto dell’ASUGI.
Informativa sul trattamento dei dati:
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che i dati richiesti ai fini dell’iscrizione nell’elenco e della stipula del presente Accordo sono soltanto quelli pertinenti e non eccedenti l’espletamento delle attività amministrative necessarie nel rispetto della normativa vigente.
E’ fatta salva pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento obbligatorio della
veridicità dei dati dichiarati in sede di gara o comunque quanto previsto da disposizioni di legge vigenti.
ARTICOLO 15 – CONTROVERSIE
Per tutte le controversie relative all'esecuzione contrattuale le parti convengono nel riconoscere in via esclusiva la competenza del Tribunale di Trieste.
Il presente Accordo è redatto ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Per l’ASUGI (firma)
Per l’operatore economico X (firma del legale rappresentante)
Per l’operatore economico Y (firma del legale rappresentante)
Per l’operatore economico Z (firma del legale rappresentante)
………..
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
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NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 08/04/2021 13:02:52
IMPRONTA: B13DE146E3B3CB1EBD23E6F6B5D679FB51EF38F2A14F2D62ADB9C7DBA0BE80FD 51EF38F2A14F2D62ADB9C7DBA0BE80FD39F03DE01B799A2CCA7771B4385E17B7
39F03DE01B799A2CCA7771B4385E17B78F0607B0E24205B828ACE9F1D0AC1490
8F0607B0E24205B828ACE9F1D0AC149075D1E34D2E1A09CF6566E3F41ADAD5A0
NOME: XXXXX-XXXXXX XXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 08/04/2021 13:26:38
IMPRONTA: 4649A8F7974A946EDA41DC510AB2EFBE18589D9AB7A2D075C4722C0541CCDA50 18589D9AB7A2D075C4722C0541CCDA50855404431B405292B51FC34835AD0B5E
855404431B405292B51FC34835AD0B5E9CF541C98770514F65616362C869A866
9CF541C98770514F65616362C869A8667157C9C86638A13A17D8F2E360874C3B
NOME: XXXXXX XXXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 08/04/2021 13:53:52
IMPRONTA: 241B7C53ECB39D8DA8A86110EF590595AA1522E8F0C38EBE39D66B3404D5FF57 AA1522E8F0C38EBE39D66B3404D5FF579469742F58D96E9452612BD6DE9A3FC7 9469742F58D96E9452612BD6DE9A3FC7027FC55FDE4304B4A872DB189D7B97F9
027FC55FDE4304B4A872DB189D7B97F9158709F2BCBC331D030EA878E6271757
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 08/04/2021 14:24:14
IMPRONTA: 668B1D95A71FE3A1821B019FEACFF84A503B8D9AE98D97F61174D1AD3841F8F2 503B8D9AE98D97F61174D1AD3841F8F2252C106F72856B243AB7EBEE4A8A28A8
252C106F72856B243AB7EBEE4A8A28A816487B97A7A48F170CC6DE8A09479F74
16487B97A7A48F170CC6DE8A09479F7493CCD8B6CC6DA78862E58DD761952E27
Atto n. 272 del 08/04/2021
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L’ASUGI E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DI PERSONE CON LIMITAZIONI FUNZIONALI - CIG: 867425098A
Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge
tra
l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx (ASUGI) con sede in via Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx n. 2 – 00000 Xxxxxxx – Codice Fiscale e Partita IVA 01337320327, rappresentata dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, nato a Trieste il 01/08/1964, Direttore della
S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi dell’Azienda;
e
le Organizzazioni di Volontariato/Associazioni di promozione sociale, iscritte nell’Elenco costituito a seguito dell’Avviso prot. n. dd. e approvato con Decreto n.
, delle quali si forniscono i riferimenti:
- “ C.F./P.IVA
; con sede legale in
Via , iscritta nel Registro regionale del volontariato in data
nr. , rappresentata dal Sig.
nato a il in qualità di rappresentante dell’organizzazione/associazione stessa”;
- “ C.F./P.IVA
; con sede legale in
Via , iscritta nel Registro regionale del volontariato in data
nr. , rappresentata dal Sig.
nato a il in qualità di rappresentante dell’organizzazione/associazione stessa”;
PREMESSO CHE
- a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale dell’ASUGI dell’Avviso prot. n.
dd. finalizzato alla costituzione di un elenco di operatori
economici da interpellare per lo svolgimento del servizio di trasporto ed accompagnamento a favore di persone con limitazioni funzionali, sono pervenute nr. domande di iscrizione;
- con Decreto n. dd. è stato approvato l’elenco succitato, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso;
- verificato che gli importi offerti dagli operatori per ciascuna tipologia di trasporto non siano superiori agli importi massimi indicati nell’Allegato 2 dell’Avviso pubblico;
- tutti gli operatori economici iscritti nell’elenco potranno essere contattati dall’Azienda sanitaria per lo svolgimento del servizio sulla base dei seguenti criteri:
1. mezzi in dotazione (necessari a seconda della tipologia di utente)
2. prossimità territoriale della sede operativa dell’operatore rispetto al trasporto da effettuare
3. prezzo offerto in relazione al trasporto da effettuare
4. disponibilità nel giorno e ora richiesti dall’Azienda
- le Organizzazioni/Associazioni hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni della presente Convenzione alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La presente Convenzione viene stipulata ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. 117/2017.
ARTICOLO 2 - VALORE DELL PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della medesima, ancorché non materialmente allegate:
- l’Avviso pubblico prot. n. dd.
- le domande di iscrizione presentate dalle ODV/APS;
- le polizze RCT/RCO presentate dalle singole Organizzazioni/Associazioni;
ARTICOLO 3 - OGGETTO
Oggetto della presente Convenzione è il servizio di trasporto e accompagnamento a favore delle persone con limitazioni funzionali dal domicilio alla sede vaccinale di riferimento.
L’esecuzione del servizio verrà richiesta sulla base dei criteri sopra indicati.
ARTICOLO 4 - DURATA, DECORRENZA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La presente Convenzione sarà efficace dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2021, termine eventualmente differibile per tutto il tempo necessario all’esecuzione del servizio in relazione alla realizzazione della campagna vaccinale.
L'ASUGI si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione del servizio in via d’urgenza anche in mancanza della sottoscrizione della Convenzione.
ARTICOLO 5 – RIMBORSI
L’importo massimo di spesa previsto dall’ASUGI per il servizio di trasporto ed accompagnamento di persone con limitazioni funzionali è stimato in 168.000 Euro. Qualora il suddetto importo massimo non fosse sufficiente a soddisfare ulteriori esigenze emerse nel corso di esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante procederà ad aumentare l’importo nella misura necessaria.
Non è possibile stimare la quota di servizio richiesta in esecuzione a ciascuna Organizzazione/Associazione in quanto la richiesta dipende dalla disponibilità del mezzo idoneo nei tempi e modi richiesti dall’Amministrazione oltre ai criteri suindicati.
L'ASUGI non assume alcun impegno, e le organizzazioni/associazioni non vantano alcun diritto in ordine alla richiesta delle prestazioni previste nella presente Convenzione.
Per lo svolgimento del servizio saranno rimborsate le spese effettivamente sostenute entro il valore massimo previsto nel fac-simile dell’offerta economica, fatturate e rendicontate, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.
Inoltre, il rimborso dei costi indiretti (es. canoni, manutenzioni, spese generali) è consentito limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto di affidamento. Il
rimborso delle spese sostenute avverrà con cadenza mensile, come di seguito indicato: sulla scorta di specifica richiesta, presentata entro i primi 15 gg del mese successivo, esclusivamente verso presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute nel mese di riferimento e dell’indicazione dettagliata dei servizi resi da ogni mezzo impiegato, nonché degli operatori impiegati nei servizi.
Il rimborso avverrà ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, entro 60 gg, con decorrenza dalla data di ricevimento fattura, previo accertamento della prestazione effettuata, e verifica della documentazione inviata in allegato al rendiconto delle spese effettivamente sostenute, da parte del Referente aziendale.
ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELL’ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE
L’organizzazione/associazione esecutrice del servizio:
- deve attenersi a tutte le norme della presente Convenzione e a quanto previsto nell’Avviso pubblico (fatte salve le norme non direttamente applicabili ai soggetti previsti dal D.lgs. 117/2017 ss.mm.ii. ) nonché alle indicazioni impartite dal Referente aziendale in relazione all’esecuzione del servizio;
- deve rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.lgs. 81/2008);
- ai sensi degli artt. 32,33,35,36 del D.lgs 117/2017 deve avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e, in ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero di volontari/al cinque per cento del numero degli associati;
- deve applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni
imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- deve individuare i propri operatori e/o volontari idonei ad effettuare il servizio di trasporto ed accompagnamento a favore delle persone con limitazioni funzionali;
- è tenuta ad impiegare personale abilitato ai sensi di legge nonché formato sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere, sulle misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro;
- l’Organizzazione/Associazione è, altresì, obbligata a far osservare ai suoi operatori volontari/dipendenti le disposizioni contenute nel Codice di comportamento e nel Patto di Integrità, ricevute dal Referente Aziendale per il servizio. Tutti i documenti sono pubblicati sul sito istituzionale di ASUGI.
ARTICOLO 7 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della medesima legge, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori dell’Operatore Economico aggiudicatario e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessati al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
ARTICOLO 8 - POLIZZA ASSICURATIVA
L’ODV/APS dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia sanitaria, di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, nonché assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell’Azienda o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e dei mezzi.
Dovrà inoltre stipulare con una o più Società di assicurazione di primaria importanza una
polizza RCT/RCO con massimale congruo a copertura di tutti i rischi connessi allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, ferma restando l'intera responsabilità dell’organizzazione/associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
L’ODV/APS che si avvalga di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la Responsabilità civile verso i terzi.
Copia della polizza dovrà essere consegnata all’amministrazione entro 30 giorni dall’approvazione dell’elenco. La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata della Convenzione.
L’ASUGI, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 117/2017 ss.mm.ii., rimborserà all’organizzazione/associazione il costo della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.
ARTICOLO 9 – RECESSO
L’ODV/APS è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto qualora l’ASUGI intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio o alla sua sospensione o interruzione.
L’ASUGI è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
ARTICOLO 10 – CAUSE DI RISOLUZIONE
L’ASUGI avrà facoltà di risolvere il rapporto oggetto della presente Convenzione in qualunque momento qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
1. documentate contestazioni relativamente all’espletamento del servizio;
2. gravi e ripetute inadempienze in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
3. eventi ritenuti dannosi o lesivi per l’immagine e/o l’operatività dell’Amministrazione;
4. violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165”;
5. irregolarità nell’applicazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro con particolare riferimento al trattamento economico dei dipendenti, agli aspetti previdenziali, assistenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l’Azienda procederà secondo quanto previsto dall’art. 30 del D.lgs. 50/2016. Qualora il ritardo sia ripetuto per più di tre volte, costituirà motivo per la risoluzione di diritto del contratto;
6. perdita da parte dell’ODV/APS dei requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto dell’appalto e o per contrarre con la pubblica amministrazione;
7. violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e ss.mm.ii., nonché di tutti gli altri adempimenti previsti dalla suddetta legge.
In caso di risoluzione, l’organizzazione/associazione non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto di pagamento delle spese giustificate e documentate fino a quel momento, impregiudicata restando l’azione di rivalsa dell’ASUGI per eventuali danni cagionati dall’organizzazione/associazione stessa.
ARTICOLO 11 – CESSIONE DELLA CONVENZIONE
E’ fatto divieto all’Associazione di cedere in tutto o in parte lo svolgimento dell’attività oggetto della presente Convenzione senza la preventiva autorizzazione scritta dell’ASUGI a pena di risoluzione della stessa, nonché del risarcimento di ogni conseguente o maggiore danno, ferma restando ogni altra sanzione o responsabilità derivante dalla cessione ai sensi della normativa vigente.
ARTICOLO 12 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico
dell’organizzazione/associazione.
La presente convenzione è esente dal pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 82, comma 5, del D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. e dal pagamento dell’imposta di registro (solo per le organizzazioni di volontariato) ex art. 82, comma 3, del D.lgs. n. 117/2017 cit.
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e xx.xx. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.
ARTICOLO 13 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti gli operatori incaricati all’espletamento del servizio affidato sono tenuti a trattare tutti i dati di titolarità dell’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx (ASUGI) e le notizie delle quali verranno in qualsiasi modo a conoscenza con la più assoluta riservatezza, in osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa privacy, in particolare con quanto disposto dal D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e dalle linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
In particolare, il personale impiegato è tenuto agli obblighi di riservatezza su fatti e circostanze concernenti i dati personali degli utenti, con particolare riguardo verso i dati sensibili dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento delle proprie mansioni.
Il legale rappresentante dell’Organizzazione/Associazione con il presente atto, è nominato, dall’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Responsabile del Trattamento di dati personali di titolarità dell’Azienda, per i dati che tratterà per conto dell’ASUGI, in occasione delle attività effettuate ai sensi della presente convenzione, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 cit. e nel rispetto delle istruzioni impartite con l’atto di nomina, che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente atto, protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare “autorizzati al trattamento” tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell’esecuzione dell’attività per conto dell’ASUGI.
Informativa sul trattamento dei dati:
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che i dati richiesti ai fini dell’iscrizione nell’elenco e della stipula della presente Convenzione sono soltanto quelli pertinenti e non eccedenti l’espletamento delle attività amministrative necessarie nel rispetto della normativa vigente.
E’ fatta salva pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento obbligatorio della veridicità dei dati dichiarati in sede di gara o comunque quanto previsto da disposizioni di legge vigenti.
ARTICOLO 14 – CONTROVERSIE
Per tutte le controversie relative all'esecuzione contrattuale le parti convengono nel riconoscere in via esclusiva la competenza del Tribunale di Trieste.
Per l’ASUGI (firma)
Per l’Organizzazione/Associazione X (firma del legale rappresentante)
Per l’Organizzazione/Associazione X (firma del legale rappresentante)
………..
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
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NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 08/04/2021 13:03:18
IMPRONTA: 6D4104398D0B47F4AA1F25D3AA13DE65F17A44D53E59826741F573AF5E6E3A12 F17A44D53E59826741F573AF5E6E3A12FCC487E366853658B21B0FF2121681EB FCC487E366853658B21B0FF2121681EB23285CFDB35307D7C4A7BCB4E1EF3DC8 23285CFDB35307D7C4A7BCB4E1EF3DC8B253FB59A303E439F1DEC2B4F73C4E6A
NOME: XXXXX-XXXXXX XXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 08/04/2021 13:27:05
IMPRONTA: 1721CD0A4FAA22E8D33C89B32BE571F4DAD67C624D0ED228031BE2A4CC6D017B DAD67C624D0ED228031BE2A4CC6D017B4134B1CE86C0082206CB5E852878F739 4134B1CE86C0082206CB5E852878F73961DABEA1CB46620EFFA77E436E2C78CF
61DABEA1CB46620EFFA77E436E2C78CFCDF7F03AD1CEA7D92EA875581D05899F
NOME: XXXXXX XXXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 08/04/2021 13:54:18
IMPRONTA: 6D0C811B5B6E688305B9AB53C5199B509EE495FC53D94EA6B5968ADC53EB80BB 0XX000XX00X00XX0X0000XXX00XX00XXX0X0X00000000000X00X000XX00XX00X X0X0X00000000000X00X000XX00XX00XX0000X00000X0XXX000XX0X000XX000X X0000X00000X0XXX000XX0X000XX000X00X0XX00XXX00X0000000000XX0000XX
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 08/04/2021 14:24:42
IMPRONTA: 72F3744DF88825B7796A6C62D6BF618F052F7C47C68737E9EE9E845A10B36714 052F7C47C68737E9EE9E845A10B36714311069DCCC3D03A78444BF0E1676ED28
311069DCCC3D03A78444BF0E1676ED28EBFEC7EF5CC9ACE7810FC134C40218BC EBFEC7EF5CC9ACE7810FC134C40218BCC0B6CE86CCEAC4D9517AC051306B4C7F
Atto n. 272 del 08/04/2021
ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DI PERSONE CON LIMITAZIONI FUNZIONALI
NR | DENOMINAZIONE OPERATORE | C.F. |
1 | ALMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01224330322 |
2 | AMICO ASSISTENSA MULTIFUNZIONALE INTEGRATA SOCIETA' COOPERATIVA | 80009930324 |
3 | ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLSU SEZIONE DI GORIZIA | 96015150582 |
4 | ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLSU SEZIONE DI TRIESTE | 96015150582 |
5 | ASSOCIAZIONE SPIRAGLIO V.I.S.A.C. | 90017890311 |
6 | CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CORMONS | 00477370316 |
7 | COOPERATIVA SOCIALE ACLI SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | 00587650938 |
8 | COOPERATIVA SOCIALE LUCE ONLUS | 01289000323 |
9 | XXXXX XXXXXXX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01201910310 |
10 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI GORIZIA ODV | 01152360317 |
11 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MONFALCONE ODV | 01152270318 |
12 | CROCE VERDE GORIZIANA | 80003010313 |
13 | DAVIN TAXI DI XXXXX XXXXXX | XXXXXX00X00X000X |
14 | ISTITUTO REGIONALE RITTMEYER PER CIECHI | 80004490324 |
15 | LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI TS ODV | 90075340324 |
16 | XXXXX XX XXXXXXXX XXXX'XXXXXX XX XXX XXXXXXXX XX XXXXXX SEZ. DI GRADO | 90008130313 |
17 | RADIO TAXI SOC COOP A RL | 00228840328 |
18 | SOLEAR DI X. XXXXX | PSCMNL69H48L424I |
19 | VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01351030323 |
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXX XXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 08/04/2021 13:04:10
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Atto n. 272 del 08/04/2021