COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO
Procedura aperta per l’accordo quadro servizi di manutenzione del verde orizzontale presente nelle aree verdi del territorio comunale suddiviso in 6 lotti.
VERBALE DI GARA
Il giorno 17 gennaio 2019, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.
Alle ore 9.00 presiede la seduta il sottoscritto xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Responsabile Servizio Appalti e Contratti giusta delega del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2018/86/0899 in data 28 dicembre 2018, con l’assistenza della dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, impiegata.
La seduta di gara non è pubblica, trattandosi di procedura telematica, a norma di quanto previsto dal disciplinare di gara che richiama la giurisprudenza in materia.
Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SINTEL, entro il termine perentorio prescritto dal disciplinare di gara, gli operatori economici di cui all’allegato elenco.
Si procede all’esame della documentazione amministrativa.
Viene dato atto che le imprese F.lli Stangherlin srl e Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx srl, hanno dichiarato di voler ricorrere al subappalto ma non hanno indicato la terna di subappaltatori. Anche nell’ipotesi in cui i servizi subappaltati non rientrino nel novero dell’art. 1, comma 53, L. 190/2012 (attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa), l’appalto del
servizio è superiore alle soglie di cui all’art. 35 D.Lgs 50/2016 e ciò comporta obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del medesimo decreto, l’indicazione della terna dei subappaltatori. Conformemente a quanto prescritto nel disciplinare di gara (punto 9), la mancata indicazione della terna dei subappaltatori comporta il divieto di subappalto.
Viene dato atto che è necessario procedere al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, c. 9, D.Lgs. 50/16, dei seguenti concorrenti:
1) Verdepiano di Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, in quanto ha prodotto la semplice scansione della garanzia fideiussoria provvisoria formata in origine su supporto analogico (ossia originale cartaceo): ciò non è conforme a quanto prescritto a pag. 15 del disciplinare di gara (redatto dalla stazione appaltante utilizzando, per obbligo di legge, il bando tipo dell’ANAC), secondo cui la garanzia fideiussoria deve essere prodotta o in forma di documento informatico sottoscritto digitalmente dal garante (banca o assicurazione o intermediario finanziario autorizzato) o, in alternativa, se si tratta di copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), la conformità del documento originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, c. 1, D.lgs. 82/05) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, c. 2, D.lgs. 82/05).
2) Green soc coop sociale, in quanto:
- nel DGUE non è stata compilata la parte III – sez. C (lettere b, c, d, relative alla situazione di liquidazione coatta, concordato preventivo, concordato con continuità aziendale) e la sezione D punto 4 (relativa alla situazione di regolarità in materia di diritto al lavoro dei disabili);
- è stata prodotta la semplice scansione della garanzia fideiussoria provvisoria formata in origine su supporto analogico (ossia originale cartaceo): ciò non è conforme a quanto prescritto a pag. 15 del disciplinare di gara (redatto dalla stazione appaltante utilizzando, per obbligo di legge, il bando tipo dell’ANAC), secondo cui la garanzia fideiussoria deve essere prodotta o in forma di documento informatico sottoscritto digitalmente dal garante (banca o assicurazione o intermediario finanziario autorizzato) o, in alternativa, se si tratta di copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), la conformità del documento originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, c. 1, D.lgs. 82/05) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, c. 2, D.lgs. 82/05).
3) Bordignon snc, in quanto:
- nel DGUE non è stata compilata la parte III – sez. C (lettere b, c, d, relative alla situazione di liquidazione coatta, concordato preventivo, concordato con continuità aziendale);
- è stata prodotta la semplice scansione della garanzia fideiussoria provvisoria formata in origine su supporto analogico (ossia originale cartaceo): ciò non è conforme a quanto prescritto a pag. 15 del disciplinare di gara (redatto utilizzando, per obbligo di legge, il bando tipo dell’ANAC), secondo cui la garanzia fideiussoria deve essere prodotta o in forma di documento informatico sottoscritto digitalmente dal garante (banca o assicurazione o intermediario finanziario autorizzato) o, in alternativa, se si tratta di copia informatica di documento analogico (scansione di documento
cartaceo), la conformità del documento originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, c. 1, D.lgs. 82/05) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, c. 2, D.lgs. 82/05);
- nel DGUE prodotto ha indicato la denominazione della terna di operatori economici cui si riserva di subappaltare parte del contratto, ma non ha contestualmente prodotto il Documento di Gara Unico Europeo e il PassOE relativo a ciascun subappaltatore, in violazione di quanto prescritto ai punti 9 e 14.2 del disciplinare di gara;
- nel DGUE prodotto, alla parte IV, codesta impresa ha attestato di soddisfare i criteri di selezione richiesti, ma nella parte relativa al fatturato specifico, ha menzionato l’esercizio 2018 che non può essere considerato a norma di quanto prescritto al punto 7.2 del disciplinare di gara in cui è espressamente ed inequivocabilmente precisato che gli esercizi da considerare sono quelli relativi al 2015-2016-2017: l’operatore economico dovrà, pertanto, attestare il fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’accordo quadro per l’esercizio 2015, per accertare il possesso effettivo del requisito di capacità economica e finanziaria stabilito dalla lex specialis di gara.
4) Emilverde di Xxxxx Xxxxxxxx ha prodotto la semplice scansione della garanzia fideiussoria provvisoria formata in origine su supporto analogico (ossia originale cartaceo): ciò non è conforme a quanto prescritto a pag. 15 del disciplinare di gara (redatto utilizzando, per obbligo di legge, il bando tipo dell’ANAC), secondo cui la garanzia fideiussoria deve essere prodotta o in forma di documento informatico sottoscritto digitalmente dal garante
(banca o assicurazione o intermediario finanziario autorizzato) o, in alternativa, se si tratta di copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), la conformità del documento originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, c. 1, D.lgs. 82/05) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, c. 2, D.lgs. 82/05).
5) Coislha soc coop sociale, il DGUE prodotto e firmato digitalmente, non è stato compilato nelle attestazioni di competenza; pertanto, dovrà essere prodotto il DGUE firmato digitalmente e compilato nelle attestazioni di competenza.
6) Costituendo raggruppamento temporaneo tra Xxxxxxxx Xxxxxx (mandatario), Xxxxxxxx Xxxxx e F.lli Spigolon snc. E’ incorso nelle seguenti numerose irregolarità ed incompletezze:
- la dichiarazione inerente la composizione del costituendo raggruppamento (allegato 3 al disciplinare di gara), non è stata sottoscritta dal legale rappresentante della mandante F.lli Spigolon snc;
- nel DGUE dell’impresa mandataria Xxxxxxxx Xxxxxx, non è stata compilata la parte III – sez. D (punti 3-5-6): precisamente, se è evidente che non è stata resa l’attestazione relativa al punto 3, a causa di un’errata impaginazione del documento, non è chiaro se sia stata resa l’attestazione di cui al punto 5 o al punto 6; per esigenze di certezza è necessaria attestare le dichiarazioni mancanti o non inequivocabilmente espresse;
- nel DGUE della mandante F.lli Spigolon snc, non è stata compilata la parte III – sez. D, punto 5;
- nel DGUE della mandante Xxxxxxxx Xxxxx, non è stata compilata la parte III – sez. D, punto 5;
- è stata prodotta la semplice scansione della garanzia fideiussoria provvisoria formata in origine su supporto analogico (ossia originale cartaceo): ciò non è conforme a quanto prescritto a pag. 15 del disciplinare di gara (redatto dalla stazione appaltante utilizzando, per obbligo di legge, il bando tipo dell’ANAC), secondo cui la garanzia fideiussoria deve essere prodotta o in forma di documento informatico sottoscritto digitalmente dal garante (banca o assicurazione o intermediario finanziario autorizzato) o, in alternativa, se si tratta di copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), la conformità del documento originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, c. 1, D.lgs. 82/05) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, c. 2, D.lgs. 82/05);
- non è stata prodotta la dichiarazione dell’ausiliaria (Xxxxxxxx Xxxxx), con la quale si obbliga verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, come disposto dall’art. 89, c. 1, D.lgs. 50/16. A scanso di equivoci, si precisa che secondo costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, questa attestazione è necessaria, in quanto non è sufficiente che l’attestazione stessa sia contenuta nel contratto di avvalimento, dal momento che, per sua natura, il contratto di avvalimento ha efficacia vincolante solo tra le parti che lo hanno sottoscritto: si precisa che come previsto nel disciplinare di gara (redatto per obbligo di legge secondo il
bando tipo ANAC n. 1) e come chiarito nelle note illustrative a detto bando tipo, tale omissione può essere sanata soltanto se sia prodotto in sede di soccorso istruttorio un impegno già esistente al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, avente data certa, comprovabile da parte dell’operatore economico: in mancanza dovrà essere disposta l’esclusione dalla gara in attuazione dell’espressa prescrizione del disciplinare di gara e della legge. Si ritiene, tenuto conto delle modalità di produzione della documentazione in una gara telematica, che la dimostrazione possa essere fornita se il documento firmato digitalmente dal titolare dell’impresa ausiliaria, si ribadisce, in data antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte sia corredato di marcatura temporale.
7) Green Service di Xxxxxxxx Xxxxx, ha prodotto la semplice scansione della garanzia fideiussoria provvisoria formata in origine su supporto analogico (ossia originale cartaceo): ciò non è conforme a quanto prescritto a pag. 15 del disciplinare di gara (redatto dalla stazione appaltante utilizzando, per obbligo di legge, il bando tipo dell’ANAC), secondo cui la garanzia fideiussoria deve essere prodotta o in forma di documento informatico sottoscritto digitalmente dal garante (banca o assicurazione o intermediario finanziario autorizzato) o, in alternativa, se si tratta di copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), la conformità del documento originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, c. 1, D.lgs. 82/05) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, c. 2, D.lgs. 82/05).
Viene dato atto che l’impresa Xxxxxxx Xxxxxxx ha prodotto un PassOe riferito ad altro operatore economico: come stabilito dalla giurisprudenza e dalla stessa ANAC, la mancata produzione del PassOe non costituisce una irregolarità essenziale, per cui si procederà alla richiesta del passoe corretto successivamente, nel caso in cui fosse necessario, in caso di aggiudicazione a favore dell’operatore economico citato, per l’effettuazione delle verifiche di legge su possesso dei requisiti dichiarati mediante il sistema AVCpass.
Viene dato atto che la condanna dichiarata da un operatore economico nell'ambito della documentazione amministrativa esaminata, non rientra nelle previsioni dell'art.80, c.1, D.Lgs. 50/16 né può configurare un’ipotesi di grave illecito professionale a norma dell'art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/16 secondo un prudente apprezzamento effettuato anche alla luce dei criteri espressi nella linea guida ANAC n. 6.
I legali rappresentanti degli operatori economici sopra indicati dovranno integrare la documentazione producendo quanto sopra richiesto entro e non oltre il giorno 24 gennaio 2019 utilizzando la funzionalità “Comunicazioni della procedura” presente nella piattaforma Sintel, a pena di esclusione ai sensi dell'art. 83, c.9, D.Lgs. 50/16 (salvo per quanto riguarda l’eventuale mancata integrazione concernente i DGUE e il passoe dei subappaltatori, che comporta come conseguenza la sola impossibilità di procedere al subappalto, non versandosi in ipotesi di subappalto necessario).
Alle ore 13.20 la seduta di gara è sospesa per consentire i soccorsi istruttori di cui sopra.
ll Presidente di gara
(Dr. Xxxxxx Xxxxxxx)
firmato digitalmente
Documento firmato da: XXXXXX XXXXXXX
COMUNE DI PADOVA/00644060287 21/01/2019
Procedura aperta per l’accordo quadro servizi di manutenzione del verde orizzontale presente nelle aree verdi del territorio comunale suddiviso in 6 lotti
DITTE PARTECIPANTI | LOTTI | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
IDEE VERDI COOPERATIVA SOCIALE A R. L. | X | X | X | X | X | X |
Verdepiano di Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | X | X | X | X | X | X |
VERDIMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | X | X | X | |||
FRATELLI XXXXXXXXXXX SRL | X | X | ||||
ISAM SRL | X | X | X | X | X | X |
VIVAI BARRETTA GARDEN SRL | X | X | X | X | ||
Giotto Cooperativa Sociale | X | X | X | X | ||
Green Coop società cooperativa sociale | X | X | ||||
Bordignon snc | X | X | X | X | ||
EMILVERDE di Xxxxx Xxxxxxxx | X | X | X | X | X | X |
PL SERVICE SRL | X | X | X | X | X | X |
XXXXXXX XXXXXXX | X | X | X | X | X | X |
COISLHA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | X | X | ||||
XXXXXXXX XXXXXX | X | X | X | X | X | X |
Consorzio Stabile Indaco | X | X | ||||
GREEN SERVICE DI XXXXXXXX XXXXX | X | X | X |