Contract
SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RITIRO DELL’ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL’ARTICOLO 13, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 387/03 E AL COMMA 41 DELLA LEGGE N. 239/04
Con la presente convenzione tra
la SOCIETA’……………………, rappresentata da ………………….., nella qualità di …………………………….., nel seguito denominata brevemente “Gestore”.
e
la SOCIETA’.…………………. nel seguito denominata brevemente “Produttore” rappresentata da………………
nel seguito singolarmente o congiuntamente anche denominati la Parte o le Parti.
Premesso
• che il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all’articolo 3, comma 12 ha stabilito che il “Ministro dell’Industria, con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell’articolo 1, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all’acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali da parte dell’Enel Spa al Gestore della rete di trasmissione nazionale”;
• che il decreto ministeriale 21 novembre 2000, ha determinato, con validità ed efficacia giuridica ed economica a far data dall’1 gennaio 2001, la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all’acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell’Enel Spa al Gestore della rete di trasmissione nazionale;
• che il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all’articolo 13, commi 3 e 4, prevede che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) determini le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l’impianto è collegato, e previa richiesta del produttore, dell’energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonché da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest’ultima, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete di trasmissione nazionale nell’ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90 e n. 6/92, nonché ai sensi della deliberazione dell’Autorità n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti;
• che il comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239, stabilisce che venga ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale o dall’impresa distributrice, rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione, e previa richiesta del produttore, l’energia prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, da impianti di potenza qualsiasi entrati in esercizio dopo l’1 aprile 1999 e alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest’ultima, agli impianti ad
acqua fluente, nonché l’energia prodotta ai sensi dell’articolo 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
• che l’Autorità, con deliberazione n. ….., definisce le modalità di ritiro dell’energia elettrica ai sensi dell’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 0000, x 000;
• che il Produttore esercisce l’impianto… ;
• che il Produttore dichiara che l’impianto è soggetto al regime giuridico di cui all’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/04 e del comma 41 della legge n. 239/04;
• che il Produttore ha richiesto al Gestore, con comunicazione in data ,
prot. n. , il ritiro dell’energia elettrica prodotta dal suddetto impianto ai
sensi dell’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre
2003 n. 387 e del comma 41 della legge 23 agosto 2004 n. 239;
• che il Produttore si impegna a comunicare tempestivamente, ogni modifica relativa all’allacciamento alla rete del Gestore del proprio impianto di produzione;
• che il ritiro dell’energia sarà effettuato nel punto di consegna convenuto tra le Parti.
si stipula quanto segue:
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Articolo 1 Oggetto della convenzione
La presente convenzione ha per oggetto il ritiro, da parte del Gestore e su richiesta del Produttore, dell’energia elettrica di cui all’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge 23 agosto 2004 n. 239.
Articolo 2
Consegna dell’energia al Gestore di rete
Il Produttore cederà l’energia prodotta di cui al precedente art. 1 definendo la potenza massima di consegna pari a ….. kW.
La consegna dal Produttore al Gestore dell’energia, nei limiti della potenza suddetta, viene effettuata nel punto di collegamento ……… nel comune di
………. alla tensione nominale di ...kV e alla frequenza nominale di … Hz. L’energia oggetto del presente accordo è la totale energia immessa nella rete elettrica del Gestore, pari all’energia prodotta al netto dell’energia assorbita dai servizi ausiliari, dall’eventuale officina, dell’energia elettrica autoprodotta e autoconsumata, delle perdite di trasformazione e di linea fino al punto di consegna alla rete del Gestore, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete di trasmissione nazionale nell’ambito delle convenzioni in essere previste dall’art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03.
Eventuali quantitativi di energia consegnati dal Gestore al Produttore sono oggetto di separati accordi commerciali di fornitura.
La consegna dell’energia al Gestore dovrà essere effettuata come previsto nel regolamento di esercizio, e dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nelle regole tecniche di connessione del Gestore di rete competente.
Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare, per esigenze di esercizio e di manutenzione dei propri impianti, sospensioni o riduzioni del ritiro
dell’energia, da comunicare preventivamente, salvo i casi di emergenza, al Produttore.
Le apparecchiature di misura (AdM), di cui all’articolo 8, necessarie per misurare l’energia elettrica consegnata alla rete, da installarsi a cura e spese del Produttore, devono essere conformi alle prescrizioni dell’Autorità in materia di misura dell’energia elettrica e alle prescrizioni contenute nelle regole tecniche di connessione del Gestore di rete.
Articolo 3
Norme generali di esercizio e responsabilità
Il Produttore sottoscrive il “Regolamento di esercizio”che sarà stipulato con il gestore di rete a cui l’impianto è collegato.
In conformità a detto regolamento e, in generale, alle regole tecniche di connessione, il Produttore si impegna a munire le proprie installazioni, a sua cura e spese, di idonei apparecchi di connessione e protezione e regolazione, concordati con il Gestore e rispondenti alle norme tecniche ed antinfortunistiche, necessari per evitare ogni effetto dannoso al regolare esercizio della rete elettrica, nonché a fornire la relativa documentazione al Gestore. Il Produttore si assume ogni responsabilità per danno a persone o cose derivanti dall’esercizio delle proprie installazioni. Il Produttore si impegna altresì a mantenere in efficienza gli impianti di sua proprietà in modo che rispondano alle norme tecniche in vigore, alle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e alle norme di esercizio del Gestore.
(l’articolo dovrà essere oggetto di integrazione, magari anche solo come rimando ad altra convenzione, se il Gestore gestisce per conto del Produttore i contratti di trasmissione e di dispacciamento)
Articolo 4 Corrispettivi
I corrispettivi che saranno riconosciuti dal Gestore al Produttore sono quelli definiti dall’art….. della deliberazione dell’Autorità n. ……..
Qualora successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione, intervengano nuovi provvedimenti in materia di prezzi di cessione dell’energia, i corrispettivi riconosciuti al Produttore verranno conseguentemente adeguati.
Articolo 5 Fasce orarie
Le fasce orarie sono quelle previste dall’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità n. 5/04, in vigore dall’1 aprile 2004 fino al 31 dicembre 2004, dalla deliberazione dell’Autorità n. 235/04, per l’anno 2005, e subiranno le variazioni stabilite dagli organismi competenti con successivi provvedimenti.
Articolo 6
Fattore di potenza ed energia reattiva
Il Produttore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni relative al fattore di potenza e all’energia reattiva.
1. Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva minore o uguale a 1 MW, se idroelettrici, e minore o uguale a 3 MW, se termoelettrici.
Per tali impianti il fattore di potenza deve essere pari a 1. Tale valore potrà essere modificato a seguito dell’avviamento dell’impianto, nel caso in cui il Gestore lo ritenga necessario, sulla base dei dati di esercizio della rete.
2. Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva maggiore di 1 MW e minore o uguale a 10 MW, se idroelettrici, e maggiore di 3 MW e minore o uguale a 10 MW, se termoelettrici.
Per tali impianti, in fase di immissione di energia attiva, l’immissione in rete di energia reattiva induttiva deve avvenire, nelle ore di fascia F1, F2 e F3, con fattore di potenza minore o uguale a 0,9. Nelle ore di fascia F4 (ore vuote) il fattore di potenza deve essere pari a 1.
3. Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva maggiore di 10 MW.
Per tali impianti, in fase di immissione di potenza attiva, l’immissione in rete di energia reattiva deve avvenire con fattore di potenza minore o uguale a 0,9 induttivo, nelle ore di fascia F1, F2 e F3, e minore o uguale a 0,95 capacitivo, nelle ore di fascia F4 (ore vuote).
4. Impianti di generazione asincroni.
Per tali impianti, in fase di immissione in rete di energia attiva, l’assorbimento di energia reattiva induttiva deve avvenire con fattore di potenza medio mensile maggiore o uguale a 0,9, nelle ore di fascia F1, F2 e F3. Nessuna condizione specifica è prescritta per le ore di fascia F4 (ore vuote).
Qualora l’impianto di produzione si interfacci con la rete mediante un sistema di conversione statico, in funzione dalle caratteristiche di quest’ultimo, potrà essere assimilato dal Gestore ad un impianto di generazione di tipo sincrono oppure asincrono ai fini dell’oggetto del presente articolo, e pertanto assoggettato ai relativi vincoli.
Il Produttore è tenuto ad adottare idonei provvedimenti per contenere il fattore di potenza alle prescrizioni di cui sopra
In caso di mancato rispetto da parte del Produttore delle prescrizioni sul fattore di potenza il Gestore applicherà, a titolo di penalità, le seguenti riduzioni del corrispettivo di cui all’articolo 4.
1. Impianti di generazione sincroni.
In ciascuna fascia oraria, riduzione del corrispettivo di cui all’articolo 4 nella misura del:
- 1,016 % se AT;
- 1,038 % se MT;
- 1,095 % se BT;
per ogni centesimo di valore del fattore di potenza medio mensile che si discosti dai limiti fissati per il produttore per le rispettive fasce orarie.
2. Impianti di generazione asincroni.
Per i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati per ciascuna delle fasce orarie, espressi in kVarh, numericamente eccedenti il 50% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, riduzione del corrispettivo di cui all’articolo 4 in misura pari al corrispettivo per la fornitura di energia induttiva stabilito dal Gestore in caso di mancato
rispetto del fattore di potenza per le forniture multiorarie corrispondenti per livello di tensione.
E’ facoltà del Gestore stabilire, per qualunque impianto, prescrizioni diverse da quelle sopra riportate, qualora l’assetto della rete lo richieda, previo accordo con il produttore (per impianti con potenza > 10 MW il valore fissato va notificato al Gestore della rete di trasmissione nazionale). In detta eventualità le penalità suddette verranno applicate con riferimento ai diversi limiti imposti.
Articolo 7 Cambio Tensione
Il Gestore ha la facoltà di variare, anche in corso di convenzione, il valore della tensione nominale della propria rete nei punti di collegamento per la consegna dell’energia, dandone preavviso con almeno un anno di anticipo al Produttore. Gli oneri conseguenti agli adattamenti da attuare sugli impianti sono a carico di ciascun contraente per le parti di rispettiva proprietà.
Articolo 8 Misura dell’energia
1. Titolarità
La misura e la registrazione dell’energia attiva e dell’energia reattiva vengono eseguite mediante apparecchiature di misura (AdM) installate nei punti di consegna dell’energia di cui all’art. 2 della presente convenzione.
Il responsabile dell’installazione e della manutenzione delle AdM (“responsabile delle AdM”) e il responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure nei punti di misura (“responsabile della misura”) sono definiti dalle disposizioni dell’Autorità in materia di misura della energia elettrica.
2. Prescrizioni delle A d M
Le AdM devono essere conformi alle disposizioni in materia emanate dall’ Autorità nonché, per quanto non espressamente normato dalla stessa AUTORITÀ, ai regolamenti definiti dal Gestore in materia di installazione e attivazione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica.
In particolare, al fine di garantirne una omogenea gestione nel territorio nazionale:
• le AdM dovranno essere costituite da apparecchiature conformi alle Norme CEI di prodotto, i cui riferimenti sono riportati nella “Guida all’applicazione delle norme sulla misura dell’energia elettrica” edita dal CEI;
• le AdM devono consentire la rilevazione e la registrazione, per ciascun quarto d’ora, dell’energia attiva e reattiva misurata;
• i componenti delle AdM dovranno riportare il Marchio IMQ, ove applicabile;
• la composizione e le caratteristiche delle AdM dovranno essere dichiarate dal Produttore al Gestore;
• le AdM dovranno essere nuove, oppure con caratteristiche certificate da un laboratorio accreditato EA (European cooperation of Accreditation);
• con riferimento alle Norme CEI di prodotto, le AdM dovranno utilizzare contatori avente precisione minima corrispondente all’indice
di classe 1 per la misura di energia attiva ed all’indice di classe 2 per la misura dell’energia reattiva; i trasformatori di misura, ove presenti, dovranno avere una precisione minima corrispondente all’indice di classe 0,5;
• la sincronizzazione oraria deve avvenire mediante una sorgente interna o esterna, in modo da contenere l’errore temporale rispetto all’ UTC (Universal Time Coordinated); il comando di sincronizzazione dovrà essere inviato con una frequenza preferibilmente settimanale, conformemente alle indicazioni della guida CEI R013-00;
• l’orologio interno delle AdM dovrà avere precisione non inferiore a quella richiesta dalla Norma CEI EN 61038 per i commutatori orari;
• le AdM devono essere predisposte per la lettura anche da remoto, su base giornaliera, dei dati di misura e dei loro principali parametri di configurazione; a tale scopo, il Produttore deve mettere a disposizione del Gestore la documentazione e l’informazione utile ad integrare il driver di lettura remota presso il proprio centro di telelettura. Il Produttore deve inoltre fornire l’assistenza tecnica necessaria per consentire la suddetta integrazione. La documentazione e la relativa informazione a supporto dovrà essere consegnata al Gestore almeno 4 mesi prima della data prevista per l’impiego in campo delle AdM; il Produttore dovrà inoltre rendere disponibili le proprie AdM, o campioni delle medesime caratteristiche, per l’esecuzione delle prove di lettura remota, necessarie alla predisposizione del centro di telelettura del Gestore;
• i dati di misura di energia (attiva e reattiva) registrati devono essere memorizzati nelle AdM per un periodo temporale di almeno 40 giorni, e, comunque, per un periodo tale da consentire il rilievo e la registrazione dei dati misurati mensilmente;
• le caratteristiche di targa delle AdM non devono essere alterabili ed i dati di misura registrati dalle AdM medesime non devono essere modificati; in ogni caso, i totalizzatori di energia elettrica (sia attiva che reattiva) non devono essere di tipo azzerabile;
• tutti i componenti delle AdM, inclusi i cablaggi e le morsettiere, devono essere dotati di sistemi meccanici di sigillatura (piombatura o similari) che garantiscano da manomissioni o alterazione dei dati di misura;
• le AdM devono essere in grado di rilevare anomalie interne o relative al sistema di alimentazione.
3. Verifiche e tarature
La conformità delle AdM alle prescrizioni deve essere autocertificata dal Produttore, nel caso di apparecchiature nuove, o certificata da un laboratorio accreditato EA, nel caso contrario.
L’impiego delle AdM è subordinata al superamento delle prove di lettura da remoto da parte del Gestore.
le AdM dovranno essere verificate al momento della messa in servizio (verifica di primo impianto), previa comunicazione al Gestore, e successivamente almeno una volta a ogni 3 anni (verifiche periodiche); il Produttore dovrà comunicare al Gestore il programma delle verifiche periodiche, con congruo preavviso.
E’ prevista l’esecuzione di verifiche straordinarie o a richiesta, su iniziativa del Gestore o dei soggetti interessati alla misura; in tal caso la richiesta
viene inoltrata dal Gestore stesso al Produttore. Qualora le verifiche straordinarie accertino un funzionamento anomalo delle AdM, l’onere della verifica è a carico del Produttore, mentre è a carico del richiedente in caso di funzionamento regolare.
Il Produttore può sempre eseguire verifiche di sua iniziativa, purché siano comunicate preventivamente al Gestore.
La verifica di primo impianto, le verifiche periodiche e quelle di iniziativa del produttore sono sempre a carico del Produttore medesimo.
In caso di anomalia accertata, è a carico del Produttore l’onere di ripristino della misura.
Il Gestore si riserva la possibilità di presenziare direttamente o con propri delegati alle verifiche, a qualunque titolo eseguite.
Tutte le verifiche dovranno essere effettuate conformemente alle prescrizioni della Norma CEI 13-4 e degli eventuali successivi aggiornamenti.
Per ogni verifica dovrà essere prodotta una relazione, che dovrà essere trasmessa al Gestore e resa disponibile a tutti i soggetti interessati.
Durante l’esecuzione delle verifiche, ove si ricorra al metodo del “carico fittizio” o del “carico reale realizzato e regolato con adatti artifici”, come descritto nella Norma CEI 13-4, deve essere conteggiata la mancata misurazione dell’energia elettrica immessa nella rete del Gestore. A tale scopo possono essere utilizzate eventuali AdM utilizzate come riserva e/o come riscontro. In caso di mancanza di queste ultime, l’energia immessa sarà calcolata ricorrendo a misurazioni locali, effettuate nel corso della verifica; di tali misurazioni si lascerà traccia nella relazione di verifica.
L’esecuzione della verifica e l’eventuale ripristino della misura devono rispondere anche alle ulteriori prescrizioni dell’Autorità in materia.
4. Ricostruzione delle misure
In caso di anomalia delle AdM o di indisponibilità del dato di misura, la ricostruzione delle misure dovrà avvenire conformemente alle indicazioni dell’Autorità in materia.
Articolo 9 Documentazione
Il Produttore si impegna a procurare a propria cura e spese ed a consegnare al Gestore, su semplice richiesta e con le scadenze e/o cadenze fissate, ogni documentazione relativa agli impianti di cui alla presente convenzione, alle loro caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate.
Articolo 10
Modalità amministrative e fiscali
Le fatture per tutti i corrispettivi di cui alla presente convenzione sono soggette ad IVA per cui, in caso d’uso, la convenzione stessa è soggetta a registrazione a tassa fissa.
Le fatture per il corrispettivo inerente alla cessione, al netto delle eventuali penalità per mancato rispetto delle prescrizioni in materia di fattore di potenza di cui all’articolo 6, sono emesse dal Produttore mensilmente e devono prevedere la scadenza al terzultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo il mese cui le immissioni si riferiscono. Qualora fra la data di
emissione della fattura e la suddetta scadenza intercorrono meno di 15 giorni, la scadenza sarà posticipata al mese successivo.
In caso di ritardo del Gestore nei pagamenti oltre il termine previsto, ove tale ritardo sia imputabile allo stesso Xxxxxxx, sono riconosciuti interessi di mora, qualora superiori a € 5,00 (cinque/00), nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c., per i primi sessanta giorni di ritardo, e dal sessantunesimo giorno in poi, della media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali
Qualora l’interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 (“Disposizione in materia di usura”) e successive modifiche ed integrazioni, l’interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.
Il Produttore dichiara di aver provveduto all’ottenimento della licenza e di ogni altra autorizzazione occorrente per l’esercizio del proprio impianto di produzione e si impegna a provvedere alla denuncia dell’energia prodotta al competente Ufficio Tecnico di Finanza.
Articolo 11
Decorrenza e durata della convenzione
La presente convenzione ha decorrenza dal ../../…. ed avrà scadenza al ../../….. Dopo tale data si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di disdetta da darsi da una delle due Parti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza originaria o dei successivi termini di proroga.
Il presente atto si intende risolto di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Produttore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dall’art.10 della legge 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo12 Giurisdizione
Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all’interpretazione della presente Convenzione definitiva e degli atti dalla stessa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di ….
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Data
Gestore Produttore