ACCORDO DI COLLABORAZIONE
m_pi.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE.U.0003052.07-02-2023.h.09:13
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA GESTIONE DEL PREMIO REGIONALE
“LOMBARDIA È RICERCA” RIVOLTO AGLI STUDENTI A.S. 2022/2023
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)
TRA
Regione Lombardia, C.F. n. 80050050154 (di seguito indicata come “Regione”), con sede legale in Xxxxxx, xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx, x. 0, rappresentata dal Direttore generale pro tempore della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione
E
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, C.F. 97254200153 (di seguito indicato come “USR”), con sede legale in Xxxxxx, xxx Xxxxxxxx, 00, rappresentato dal Direttore Generale pro tempore
VISTI
▪ L’articolo 9 della Costituzione, che recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica”;
▪ la legge 11 gennaio 2007, n. 1 e, in particolare, l'articolo 2, che delega al Governo la definizione di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati e di eccellenze;
▪ la legge n. 62 del 10 marzo 2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul Diritto allo Studio e all’Istruzione”, che disciplina il Sistema nazionale di Istruzione, costituito dalle Scuole statali e dalle Scuole paritarie private e degli Enti locali;
▪ la legge n. 107 del 13 luglio 2015, concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;
▪ Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
▪ Il decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 di revisione dei percorsi dell’Istruzione
Professionale;
▪ i decreti del Presidente della Repubblica n. 88 e n. 89 del 15 marzo 2010, concernenti i regolamenti di riordino degli istituti tecnici e dei licei;
▪ il decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 10 ottobre 1996 e successive modificazioni, che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative delle Istituzioni scolastiche;
▪ il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8 marzo 1999, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
RICHIAMATI
▪ La legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”;
▪ la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30, “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di Istruzione, Formazione e Lavoro in Regione Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”;
▪ la legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 “Lombardia è ricerca e innovazione”;
▪ il D.D.U.O. n. 12550 del 20 dicembre 2013, “Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22 della l.r. n. 19/2007)”;
▪ il D.D.S. n. 7214 del 28 luglio 2014, “Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all’offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo delle Regione Lombardia in attuazione del D.D.U.O. n. 12550 del 20/12/2013”;
▪ la DGR n. 6696 del 18 luglio 2022 “Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per l’erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione professionale nonché dei Servizi per il lavoro-revoca delle D.G.R.: 26 ottobre 2011 – N. IX/2412, N. IX/2861 del 18 febbraio 2020 e N. XI/5030 del 12/7/2021” ed i successivi decreti attuativi;
PREMESSO CHE
A. Regione Lombardia, all’articolo 10 del proprio Statuto di Autonomia, riconosce il ruolo centrale e trainante della ricerca scientifica e dell’innovazione per il conseguimento dei propri obiettivi e stabilisce, al comma 2, che la Regione valorizza, promuove ed incentiva l’innovazione tecnica, scientifica e produttiva e gli investimenti nel campo
della ricerca;
B. le azioni della Regione sono volte a favorire la competitività del sistema economico- produttivo, la crescita del capitale umano, lo sviluppo sostenibile e a contribuire ad elevare il benessere sociale e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese;
C. il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura individua nel sostegno alla ricerca ed all’innovazione la priorità strategica delle politiche per le imprese di Regione Lombardia;
− la legge regionale del 23 novembre 2016, n. 29 “Lombardia è ricerca e innovazione”: valorizza l’ecosistema della ricerca e dell’innovazione a sostegno del tessuto economico-produttivo lombardo e del benessere della comunità;
− interviene per regolare e dare impulso agli ambiti strategici dell’innovazione sistemica, del trasferimento tecnologico e della ricerca applicata, dai quali dipendono primariamente competitività e benessere;
D. in particolare, l’articolo 2, comma 6, lettera e), della legge regionale 29/2016 istituisce la Giornata della Ricerca, in ricordo di Xxxxxxx Xxxxxxxx, che si tiene l’8 novembre di ogni anno; in tale occasione si assegnano i premi a ricercatori, studenti e imprenditori che si siano particolarmente distinti nell’ambito della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico;
E. la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30, riconosce il capitale umano quale elemento primario per la costruzione dell'Europa della conoscenza e per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, delinea il sistema unitario di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia e promuove la collaborazione tra Istituzioni quale mezzo per l’integrazione delle politiche a favore dello sviluppo dell'eccellenza lombarda;
F. l’USR, quale ufficio periferico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, svolge le seguenti funzioni:
− assegna priorità a bisogni, interessi ed aspirazioni degli studenti e delle loro famiglie, nell’ottica di una formazione di alto livello, funzionale allo sviluppo della cultura scientifica e tecnica;
− favorisce le autonomie scolastiche e la loro interazione con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli Enti pubblici e le associazioni del territorio per la definizione e la realizzazione di un piano formativo integrato, rispondente ai bisogni dell'utenza e alle vocazioni locali;
− ricerca le condizioni per realizzare nelle Scuole, in attuazione dell'articolo 21 della legge n. 59/1997, la massima flessibilità organizzativa, la tempestività e l'efficacia degli interventi, anche attraverso l'apporto costruttivo di soggetti e risorse diversi, presenti a livello territoriale;
− riconosce nella partecipazione studentesca il segno di una Scuola moderna, capace di mettere al centro dei suoi obiettivi la valorizzazione delle inclinazioni
personali di ciascuno studente, di creare, attraverso il protagonismo dei giovani, le migliori condizioni per un apprendimento efficace.
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto e finalità
Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (USR) attivano per l’anno 2023 una collaborazione ai fini della realizzazione del Premio denominato “Lombardia è ricerca” – a.s. 2022/2023, rivolto alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e alle agenzie formative che erogano percorsi IeFP. I premi saranno destinati sia agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) sia agli istituti di provenienza degli studenti vincitori.
Tali premi verranno assegnati nell’ambito della Giornata della Ricerca che Regione Lombardia celebra l’8 novembre di ogni anno con lo scopo di valorizzare proposte progettuali aventi carattere prototipale funzionante e che abbiano un impatto significativo sulla vita delle persone in termini di qualità e sostenibilità.
In particolare, il tema individuato per l’edizione 2023 del Premio è
“App e strumenti per la prevenzione e la promozione di stili di vita sani”.
Le proposte progettuali possono riguardare qualsiasi ambito correlato al tema del Premio, quali, a titolo esemplificativo:
− Apps o videogiochi che abbiano la capacità di coinvolgere il paziente nel percorso di cura facendo leva su componenti ludiche;
− Sistemi web-based o mobile che offrano ai pazienti le funzionalità di monitoraggio dei propri parametri o il rispetto delle terapie e stimolino gli utilizzatori ad un uso regolare e appropriato;
− Dispositivi indossabili per il monitoraggio di parametri rilevanti dal punto di vista del trattamento terapeutico;
Articolo 2 – Attività di collaborazione e caratteristiche del premio
Regione e USR, nell’ambito del rapporto di collaborazione, si impegnano a promuovere e gestire il Premio “Lombardia è ricerca” – rivolto a studenti iscritti all’a.s. 2022/2023.
Articolo 3 - Modalità di collaborazione
Regione e USR hanno condiviso il regolamento che disciplina il premio “Lombardia è ricerca” rivolto agli studenti iscritti nell’a.s. 2022/2023, parte integrante del presente accordo. Tale regolamento disciplina le caratteristiche del premio, i destinatari e i criteri di selezione delle proposte progettuali.
Le altre attività sono suddivise come sottoindicato:
Regione Lombardia si impegna a:
− ricevere le candidature al Premio;
− nominare un Nucleo di valutazione delle candidature pervenute;
− approvare gli esiti della valutazione;
− assegnare il premio rivolto agli studenti in occasione della “Giornata della Ricerca”
che si svolgerà l’8 novembre 2023;
− definire le regole per la protezione dei dati;
− raccogliere il consenso per il trattamento dei dati degli studenti per il tramite delle scuole di appartenenza.
USR si impegna a:
− favorire la più ampia diffusione del Premio fra le scuole della Lombardia
sollecitando la loro adesione all’iniziativa;
− individuare la scuola che avrà il compito di liquidare il premio “Lombardia è ricerca”;
− designare uno o più membri della giuria;
− promuovere e organizzare la partecipazione delle scuole e degli studenti alla Giornata della ricerca.
Articolo 4 - Risorse finanziarie
Regione mette a disposizione la somma di euro 46.000,00, che sarà erogata, sotto forma di premi ai vincitori selezionati e ai relativi istituti di appartenenza, per il tramite della scuola che avrà il compito di liquidare, individuata dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Tale istituzione scolastica, per svolgere la funzione di liquidazione del suddetto premio, percepirà una somma di euro 1.000,00 a titolo di rimborso spese.
Le somme erogate sono da considerarsi escluse dal campo di applicazione dell’IVA.
Articolo 5 – Modalità di erogazione
La somma che Regione destina al Premio “Lombardia è ricerca” A.S. 2022/2023 da assegnare agli studenti è pari ad euro 30.000 suddivisa in 3 premi del valore rispettivamente di:
1° premio: euro 15.000,00
2° premio: euro 10.000,00
3° premio: euro 5.000,00
Sull'importo erogato direttamente ai vincitori verrà applicata una ritenuta d'imposta del 25% ai sensi dell'art. 30 del DPR 600/1973. Tale ritenuta sarà versata da Regione Lombardia all'erario in qualità di sostituto d'imposta.
Per ogni premio assegnato è contestualmente destinata una somma di euro 5.000,00 a favore di ciascuna istituto di provenienza degli studenti vincitori, per un importo complessivo di € 15.000,00.
L’importo complessivo di euro 46.000,00 viene trasferito in un’unica soluzione alla scuola che
provvede a svolgere la funzione di liquidazione del premio ai singoli vincitori.
Articolo 6 – Responsabili dell’accordo
Xxxxxxx indica quale proprio responsabile della collaborazione il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione, e Semplificazione, con funzioni di coordinatore generale per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo.
L’Ufficio Scolastico Regionale indica quale proprio responsabile della collaborazione il proprio Direttore generale pro tempore con funzioni di coordinatore generale per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo.
Il Responsabile operativo per Regione è il Dirigente pro tempore della Struttura Programmazione Strategica, Comunicazione, Trasparenza e Privacy.
Il Responsabile operativo per Ufficio Scolastico Regionale è il Dirigente pro tempore
dell’Ufficio V.
Articolo 7 – Validità dell’Accordo
Il presente accordo avrà validità dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione delle attività.
Articolo 8 – Modifiche dell’Accordo
Il presente Accordo potrà essere oggetto di integrazione per ogni ulteriore operazione si rendesse necessaria al raggiungimento delle finalità dello stesso.
Articolo 9 – Riservatezza
Nel corso della collaborazione l’USR potrà avere accesso ai dati ed alle informazioni disponibili presso Regione Lombardia e si impegna ad utilizzare i dati raccolti dalla Regione
esclusivamente ai fini della collaborazione oggetto del presente accordo.
L’USR garantisce che il proprio personale delegato allo svolgimento della collaborazione mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata il segreto per quanto concerne le informazioni e i documenti riservati della Regione e delle Scuole secondarie di secondo grado o delle istituzioni formative iscritte nella sezione A dell’Albo dei soggetti accreditati da Regione Lombardia che erogano corsi di IeFP dei quali tale personale sia venuto a conoscenza nell’ambito del presente accordo.
Regione, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di collaborazione oggetto del presente accordo per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, e documenti, di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dallo stesso Coordinatore generale per la realizzazione delle attività, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente accordo e che non costituiscano l’oggetto dell’accordo stesso.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente.
Ai sensi dell’art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia in qualità di titolare del trattamento procederà - successivamente all’avvio della procedura - a valutare i diversi livelli di responsabilità e – conseguentemente- ad individuare le scuole coinvolte nel procedimento quali responsabili esterni del trattamento.
Le scuole coinvolte nel procedimento, nella persona del loro legale rappresentante pro tempore, assumono il ruolo di responsabili esterni del trattamento dei dati del Titolare in quanto enti che presentano le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.
Sempre ai sensi dell’art. 28 par. 2 del GDPR, anche la scuola che svolgerà la funzione di
liquidazione del Premio assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento dati.
Ai sensi dell’art. 28 par. 3 del GDPR, all’interno dell’apposito atto giuridico bilaterale che vincola il responsabile al titolare, (Allegati A.1, A.1.1, A.1.2) approvato con delibera XI/812 del 19/11/2018 sono disciplinati i trattamenti, la durata, la natura e la finalità del
trattamento, il tipo di dati e la categoria degli interessati, gli obblighi e diritti del titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento da quest’ultimo nominato con atto successivo all’accordo.
Articolo 11 – Utilizzazione e pubblicazione dei risultati
Le opere dell’ingegno dello studente/studenti create e presentate ai fini del Premio “Lombardia è ricerca” 2023 rientrano nell’ambito del Diritto d’Autore e della Proprietà Industriale. Tali opere sono – in attuazione del DM n. 129/2018 - di proprietà al cinquanta per cento (50% )dell’autore dell’opera e al restante cinquanta per cento (50% )dell’istituto scolastico e/o formativo che ha incentivato la creatività dei propri studenti e le iniziative di formazione istituzionali dell’istituto stesso. È fatto salvo in ogni caso il diritto alla paternità dell’opera.
Xxxxxxx potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente accordo fermo restando che, salvo specifiche intese scritte tra le parti, è escluso l’utilizzo del nome dell’USR per scopi pubblicitari.
È esclusa l’utilizzazione dei risultati dell’accordo quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, salvo espressa autorizzazione.
USR nella persona del suo Direttore Generale pro tempore per la realizzazione delle Attività, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati. Esso potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica previa autorizzazione della Regione, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutela e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.
Articolo 12 - Codice Comportamento dei Dipendenti Pubblici
Le parti dichiarano di conoscere il Codice di comportamento per il personale della Giunta di Regione Lombardia approvato con DGR n. 1063 del 12.12.2013 e adottato con la DGR
n. 1290 del 30.01.2014, reperibile sul sito istituzionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx .
Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice di comportamento dei dipendenti di Regione Lombardia comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.
Articolo 13 – Controversie
Le parti concordano di definire in via bonaria qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente accordo.
Per eventuali controversie o per qualsiasi azione avviata da una parte contro l’altra in rapporto al presente accordo, per il quale non sia stato possibile giungere ad una composizione amichevole tra le parti contraenti, è competente il Foro di Milano.
Articolo 14 – Ulteriori disposizioni
Il presente atto è esente da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque titolo ai sensi dell’articolo 1, comma 354 della legge 266 del 23/12/2005 ed è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 15, della L. 7.8.1990, n. 241.
La data di sottoscrizione coincide con la data di ricezione al server di posta certificata di
Regione Lombardia dell’Accordo sottoscritto per accettazione dall’USR.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.04.1986 n. 131. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
Per quanto non regolato dalle disposizioni del presente accordo, lo stesso sarà disciplinato da quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.
Sottoscritto digitalmente ex art. 24 D.Lgs. n. 82/05
Regione Lombardia
Direzione Istruzione, Università
Firmato da:
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Codice fiscale: XXXXXX00X00X000X
Valido da: 10-08-2022 10:41:05 a: 10-08-2025 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Ricerca Innovazione e Semplificazione Riferimento temporale 'SigningTime': 02-02-2023 17:24:58
Il Direttore generale
Motivo: Approvo il documento
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Il Direttore generale pro tempore
Firmato digitalmente da VOLTA XXXXXXX
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE