ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIOVANNI BIANCO
ALL.4
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN XXXXXXXX XXXXXX
Xxx Xxxxxxxx x. 00 -00000 XXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 0345/43620 –
Cod. Scuola: BGIC86900V.: C.F.:94015600169 E-mail: xxxx00000xx@xxxxxxxxxx.xx
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REGOLAMENTO CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI
Adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8 nella seduta del 7/03/2019
ART. 1 – FINALITÀ E AMBITI DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli art. 44 e 45, c.2, l.h del Decreto interministeriale n.129/18, le procedure e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.
2. Il documento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l’oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione della spesa per gli stessi stabilendo il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto.
3. Al fine di soddisfare le esigenze di cui sopra, su proposta del Collegio dei docenti, e in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare a tal scopo il personale interno e in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.
4. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi degli art. 44 e 45, c.2, l.h del Decreto interministeriale n.129/18, per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali o per indisponibilità o coincidenza con altri impegni di lavoro.
5. La scuola deve avere riguardo anche della specificità delle collaborazioni plurime, di cui all’art.35 del CCNL 29-11-2007: i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali, che per la realizzazione di specifici progetti, deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docenti. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità/servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio. Tale possibilità è data anche al personale A.T.A all’art. 57 del CCNL 29-11-2007.
In questi casi il collaboratore non è considerato un esperto esterno, neppure ai fini del compenso, ferma restando la sussidiarietà del ricorso a simile situazione e l’obbligo di acquisizione dell’autorizzazione da parte del dirigente scolastico competente.
6. Il Dirigente Scolastico, procede prioritariamente alla selezione tra personale interno dell’Istituzione Scolastica con procedura comparativa, con le stesse modalità e criteri previsti per gli esperti esterni, delle istanze pervenute a seguito di pubblicazione di avviso.
7. L’Avviso, pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica per 15 giorni consecutivi festivi inclusi, indicherà: oggetto della prestazione, tempi di attuazione, durata del contratto, compenso massimo proposto, requisiti e criteri, modalità, modulistica e termini per la presentazione delle domande, tempi e modalità per gli eventuali ricorsi.
8. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna istanza o nel caso in cui le istanze presentate siano escluse, il Dirigente Scolastico dà seguito alla pubblicazione del Bando per gli esperti esterni.
ART.2 – PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITÀ
1. Nel conferimento dell’incarico si terrà presente quanto disposto dall’art. 7 comma 6 del D.Lgs.n.165/2001 e
s.m.i. che recita testualmente:
Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
2.Circa la necessità di una “particolare e comprovata specializzazione universitaria”, fermo restando quanto previsto in merito alle esclusioni previste per tale requisito, si tiene conto di quanto stabilito dalle Circolari n.5/2006 e n.2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che evidenziano come la normativa ponga l’accento sulla qualità della prestazione: per quanto concerne il requisito della particolare professionalità l’utilizzo dell’espressione “esperti di
particolare e comprovata specializzazione universitaria” deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l’oggetto
dell’incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale.(Circ. n.2/2008).
ART. 3 – MODALITÀ DI SELEZIONE
1. Il Dirigente Scolastico, sulla base del Piano triennale dell’offerta formativa e di quanto previsto nel Programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo e nel sito web dell’istituto.
2. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, il punteggio attribuito, nonché la tipologia e l’elenco dei contratti che si intende stipulare.
3. Per ciascun avviso dovranno essere specificati i seguenti elementi:
a. definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico, eventualmente con riferimento espresso ai piani, ai programmi o all’ambito disciplinare;
b. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
c. durata dell’incarico, intesa in termini di inizio e di conclusione della prestazione e/o il numero delle ore
di attività;
d. luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
e. il compenso per la prestazione, adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate;
f. il termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte e il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione;
g. l’eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l’aspirante;
h. dichiarazione dell’interessato, se si tratta o meno di personale estraneo alla Pubblica Amministrazione e della sua precisa posizione giuridica e fiscale, cosi come le tre grandi categorie individuate, in termini fiscali, ai sensi del D.P.R. 917/86:
- lavoratore autonomo abituale
- lavoratore autonomo occasionale
4. I candidati in ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico devono:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE;
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
5. Il Dirigente per le valutazioni potrà avvalersi della collaborazione di un’apposita commissione dallo stesso nominata. Il principio fondamentale per la selezione e l’individuazione dell’esperto sarà quello della valutazione comparativa secondo i criteri stabiliti nel successivo articolo 37.
6. In mancanza di reperimento di esperti esterni (persona fisica) a seguito di 2 pubblicazioni di avviso pubblico, si procederà alla richiesta di 5 preventivi rivolta a società, associazioni…per il successivo contratto di prestazione di servizi.
ART.4 – SELEZIONE DIRETTA
1. L’Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l’espletamento di
procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:
a. prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine comportando un costo equiparabile ad un rimborso spese e comunque di modica entità, che il collaboratore svolga in maniera saltuaria quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili (Circ. 2/2008);
b. qualora non fosse presentata alcuna domanda in risposta all’avviso di cui al precedente articolo del presente regolamento oppure nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste;
c. quando sia necessario il ricorso a specifica professionalità insostituibile con altra figura.
ART. 5 – CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE
1. Nelle procedure di comparazione ai fini del conferimento dell’incarico si farà riferimento ai seguenti criteri di
selezione:
a. aderenza del progetto al PTOF e qualità dell’offerta a giudizio del Dirigente scolastico o di un’apposita commissione dallo stesso nominata;
b. i titoli di studio e le specializzazioni;
c. le esperienze lavorative nel settore;
d. pubblicazioni, master e stage nel settore di pertinenza.
2. In caso di richiesta economica: corrispettivo proposto dai candidati per la prestazione con considerazione e analisi del rapporto qualità/prezzo della singola offerta.
3. Per gli incarichi relativi ai PON si richiamano i seguenti criteri:
a. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza;
b. Esperienza di docenza nel settore di pertinenza;
c. Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza;
d. Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento;
e. Possesso di laurea specifica;
f. Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza.
4. Le voci riportate sono a puro titolo di esempio e possono essere variate in funzione delle specifiche esigenze e secondo eventuali disposizioni e istruzioni attuative relative alle annualità di riferimento. La valutazione comparativa è operata in tal caso da apposita Commissione nominata dal Dirigente scolastico.
ART. 6 -AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI
1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e di altra scuola è richiesta obbligatoriamente la preventiva
autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.
ART.7 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
1. Il compenso attribuibile deve tener conto:
a. del tipo di attività, dell’impegno e delle competenze professionali richieste all’esperto esterno e/o
b. delle disponibilità finanziarie programmate.
2. Il compenso per attività di insegnamento svolte dall’esperto esterno e/o Associazione deve essere congruo
rispetto alla specificità professionale richiesta.
3. Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all’Amministrazione. Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
4. È fatto divieto di anticipazione di somme.
5. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
6. Misura dei compensi: Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra, è così definito:
Personale interno: (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche) impegnato in attività con gli alunni: i compensi specificati nella tabella allegata al C.C.N.L. in vigore.
Personale estraneo all’amministrazione, impegnato in corsi di recupero con gli allievi: i medesimi compensi previsti per il personale interno.
Personale estraneo all’Amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività:
Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfettario, diverso da quello fissato dalle tabelle annesse al CCNL: l’art. 2233 Codice Civile precisa che in ogni caso il compenso deve essere adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Pertanto, qualora siano richieste professionalità tali da giustificarne il superamento, nello
stabilire il compenso si può fare riferimento ai compensi fissati dal D.I. 326 del 12/10/1995 oppure alla circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/2/2009. Nel caso di compenso eccedente l'importo tabellare, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario.
Ai sensi del DECRETO INTERMINISTERIALE 326 DEL 12-10-1995
Tipologia | Importo (lordo percipiente, non |
comprensivo dell’irap a carico dell’istituto) | |
Direzione, organizzazione | fino ad un massimo di € 41,32 giornaliere |
Coordinamento, progettazione, produzione di | fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un |
materiali, valutazione, monitoraggio | massimo di € 51,65 orarie per universitari |
Docenza | fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un |
massimo di € 51,65 orarie per universitari | |
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro | fino ad un massimo di € 25,82 orari |
Ai sensi della CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 2/2009
Attività di docenza e insegnamento
fascia | A: | docenti | di | ogni | grado del | sistema | max. € 100,00/ora, al lordo di Irpef, al | ||
universitario/scolastico e dirigenti dell’Amministrazione Pubblica | netto di IVA e della quota Contributo | ||||||||
impegnati in attività formative proprie del settore/materia di | previdenziale Obbligatoriamente a carico | ||||||||
appartenenza e/o di specializzazione; | del Committente | ||||||||
funzionari dell’Amministrazione Pubblica impegnati in attività | |||||||||
formative proprie del settore/materia | di appartenenza e/o | di | |||||||
specializzazione con esperienza almeno quinquennale; | |||||||||
ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) | |||||||||
impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o | |||||||||
di | |||||||||
specializzazione; | |||||||||
dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di | |||||||||
appartenenza, | rivolte | ai | propri | dipendenti, | con esperienza | ||||
professionale almeno | quinquennale | nel profilo o categoria di | |||||||
riferimento; | |||||||||
esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività | di | ||||||||
docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel | |||||||||
profilo/materia oggetto della docenza. | |||||||||
fascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari | max. € 80,00/ora, al lordo di Irpef, al | ||||||||
dell’Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del | netto di IVA e della quota contributo | ||||||||
settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori | previdenziale obbligatoriamente a carico | ||||||||
Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di | del committente | ||||||||
conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; | |||||||||
professionisti | |||||||||
o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di | |||||||||
conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto | |||||||||
della docenza. | |||||||||
fascia C: assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed | xxx. € 50,00/ora, al lordo di Irpef, al netto | ||||||||
esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior | di IVA | e della quota contributo | |||||||
impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della | previdenziale obbligatoriamente a carico | ||||||||
docenza. | del committente. |
Tutor
Rientrano nella figura del tutor i soggetti (interni o esterni: | soggetti esterni: | |||
xx.xx.xxx, | xx.xx.xx o a | prestazione d’opera professionale) | di | xxx. € 30,00/ora per i tutor delle categorie |
supporto | alla formazione | e/o alla gestione d'aula. Pertanto, | a | a), b) e c); max € 50,00 per i tutor della |
seconda della tipologia d’intervento, la figura del tutor può essere | categoria d) al lordo di Xxxxx, al netto di IVA | |||
e della quota contributo previdenziale | ||||
riferita: | obbligatoriamente a carico del committente. | |||
a) all’xxxx (xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx “xxxxxxxx”); | ||||
b) alla formazione aziendale (per interventi formativi in costanza di | ||||
rapporto di lavoro); | ||||
c) allo stage (in caso di attività stageriale prevista nell’ambito del | ||||
progetto); | ||||
d) alla formazione a distanza (in caso di azioni formative nelle quali | ||||
il momento dell’insegnamento è spazialmente e/o temporalmente | ||||
separato da quello dell’apprendimento). | ||||
ART. 8 – STIPULA DEL CONTRATTO |
1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.
2. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.
3. Il contratto, ai sensi della deliberazione in sede di controllo della Corte dei Conti del 15/02/2005, ha il seguente contenuto minimo:
a. parti contraenti;
b. oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
c. durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
d. entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
e. luogo e modalità di espletamento dell’attività;
f. impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di xxxxxx (report finale);
g. acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell’ Istituto dei risultati dell’incarico;
h. spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;
i. la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
j. la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
k. la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
l. informativa per il trattamento dei dati personali .
4. La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera intellettuale. La disciplina che lo regola è,pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti del codice civile.
5. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore ad un anno e non sono rinnovabili, salvo delibera del Consiglio d’Istituto. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
6. La documentazione relativa al contratto di prestazione d’opera è tenuta dal DSGA; il contratto completo è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito dell’Istituto.
ART. 9 – RESCISSIONE DEL CONTRATTO
1. L’Amministrazione scolastica si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.
2. Nel caso di inadempienze e inadeguatezza dei servizi offerti, e nel caso che dalla verifica delle autodichiarazioni/autocertificazioni queste risultassero mendaci, l’Amministrazione scolastica procede, con preavviso di sette giorni, alla risoluzione unilaterale del contratto senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni fino a quel momento erogate.
3. Nel caso di inadempienze riferite a comportamenti offensivi e irrispettosi verso gli alunni, l'Amministrazione scolastica procede alla rescissione immediata del contratto con preavviso scritto e motivato di 24 ore.
4. Qualora il soggetto aggiudicatario decida unilateralmente la rescissione del contratto, non sarà corrisposto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento erogate, fatte salve motivazioni di salute debitamente documentate.
ART. 10 – VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE
1. L’Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell’intervento dell’esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento o altri strumenti di valutazione stabiliti dal Dirigente scolastico. L’esito negativo può
essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.