ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 396 del 15/12/2022
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Contratto di servizi per prestazioni semplici`` tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e la societa` SACHIM S.r.l. a Socio Unico con sede in Putignano (BA).
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Contratto di servizi per prestazioni semplici`` tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e la societa` SACHIM S.r.l. a Socio Unico con sede in Putignano (BA).
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- l’articolo 1, comma 6, del Decreto Legislativo n. 270/1993, confermato all’art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 106/2012, consente agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di “[…] stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali”;
- l’articolo 5, comma 1 – rubricato “Attività verso terzi” – dell’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, prevede, del pari, che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali (…)”;
- con riferimento a tali disposizioni, l’art. 5, comma 1, dello Statuto dell’Istituto – adottato con DCA n. 12 del 24.05.2021 e approvato con DGRV n. 1308 del 28.09.2021 – prevede che l’Istituto “[…] può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 1 di 6
X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
prestazioni a soggetti privati, ad imprese, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni degli enti cogerenti […]”; il comma 2 del citato art. 5, stabilisce che “Nelle more delle disposizioni di cui al punto precedente, l’Istituto continua ad applicare le modalità in atto”;
- l’art. 6, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 270/1993, confermato all’art. 3, comma 2, lett. e) della Legge della Regione del Veneto n. 5 del 18.03.2015, prevede che il finanziamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sia, inoltre, assicurato “dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento”;
- i vigenti documenti di programmazione di IZSVe prevedono – tra gli indirizzi approvati – la promozione e l’incentivazione di attività progettuali finanziate da soggetti terzi ad integrazione del finanziamento istituzionale.
Con DDG n. 317 del 26.6.2013, è stato approvato il nuovo “Regolamento per la prestazione di attività e servizi aggiuntivi in favore di soggetti privati tramite la stipula di contratti e convenzioni” e con nota prot. n. 10134/2013 è stata diffusa la relativa circolare interpretativa a firma del Direttore generale.
Quest’ultima prevede che le attività non-istituzionali cd. semplici, così come enucleate e definite all’interno della stessa circolare, deroghino dall’ambito di applicazione del citato Regolamento e, pertanto, dalla procedura di approvazione del contratto ivi stabilita.
Con nota del 6.10.2022, acquisita al ns. prot. n. 9341 del 14.10.2022, la società SACHIM
S.r.l. a Socio Unico con sede in Putignano (BA) – la cui mission è progettare e fabbricare agro- tessili e tessuti tecnici per orticoltura, frutticoltura ed allevamento, contribuendo alla promozione degli stessi – ha richiesto all’IZSVe di addivenire alla stipula di un contratto avente ad oggetto la validazione dell’efficacia di tessuti cd. “PROTECTA”, prodotti dalla società in parola, per la protezione dei pollai dal virus dell’influenza aviaria con prove di laboratorio in vivo e in vitro.
In conformità alle sopraindicate disposizioni, al fine di dar seguito alla richiesta sopracitata, il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, dirigente veterinario presso la “SCS6 – Virologia speciale e sperimentazione”, ha inserito, in qualità di responsabile scientifico, la richiesta intranet n. 191209/2022, allegando il quadro economico e la dichiarazione del 9.11.2022 per la stipula del contratto con XXXXXX S.r.l., nella quale sono contenuti la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse, nonché i riferimenti dell’autorizzazione del Ministero della Salute n. 733/2020-PR rilasciata ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 26/2014, documenti conservati agli atti di questa Struttura.
In particolare, il quadro economico riporta sinteticamente i costi a carico dell’Istituto per le attività da svolgere e, tramite la suindicata dichiarazione, il xxxx. Xxxxxxxx ha attestato che le attività di ricerca non saranno generate avvalendosi di know how ed expertise specifici dell’IZSVe e, pertanto, i risultati della ricerca saranno di proprietà esclusiva del Committente.
Acquisita l’autorizzazione del Direttore Generale e del Direttore Sanitario, l’IZSVe ha provveduto a concordare, per le vie brevi, con la citata Società lo schema di “ Contratto di servizi per prestazioni semplici”, documento che, senza il relativo “Allegato A” conservato agli atti della scrivente Struttura, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 2 di 6
X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
Con la sottoscrizione del contratto in parola – efficace dalla data di ultima sottoscrizione per un periodo di 12 mesi o, in ogni caso, fino al completamento dei Servizi da parte di IZSVe e al pagamento del corrispettivo da parte della Società – l’IZSVe si impegna a prestare i Servizi di cui all’art. 2 del contratto e dettagliati nell’“Allegato A” dello stesso, a fronte dei quali SACHIM
S.r.l. si impegna a corrispondere all’Istituto l’importo forfettario di € 12.400,00 (XXX xxxxxxx), secondo le modalità previste all’art. 3 del contratto.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare lo schema di “Contratto per prestazioni semplici” tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, e la società SACHIM S.r.l. a Socio Unico, rappresentata dal legale rappresentante, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, documento che, senza il relativo “Allegato A” conservato agli atti della scrivente Xxxxxxxxx, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione del contratto di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di prendere atto del quadro economico – che riporta sinteticamente i costi a carico dell’Istituto per le attività da svolgere – e della dichiarazione del 9.11.2022 per la stipula del contratto con XXXXXX S.r.l., nella quale sono contenuti la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse, nonché i riferimenti dell’autorizzazione del Ministero della Salute n. 733/2020-PR rilasciata ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 26/2014 - documenti allegati alla richiesta intranet n. 191209/2022 e conservati agli atti di questa Struttura;
4. di prendere atto, altresì, che con la sottoscrizione del contratto in parola, l’IZSVe si impegna a prestare i servizi di cui all’art. 2 e dettagliati nell’“Allegato A” dello stesso, a fronte dei quali la società SACHIM S.r.l. si impegna a corrispondere all’Istituto l’importo forfettario di € 12.400,00 (IVA esclusa), secondo le modalità previste all’art. 3 del contratto;
5. di dare atto che il contratto in parola ha durata di 12 mesi decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione, o, in ogni caso, fino al completamento dei servizi da parte dell’IZSVe e al pagamento del corrispettivo da parte di XXXXXX S.r.l.;
6. di dare, altresì, atto che la responsabilità scientifica delle attività previste dal contratto è assegnata al xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, dirigente veterinario presso la “SCS6 – Virologia speciale e sperimentazione”;
7. di rilevare, per l’effetto, il ricavo derivante dal presente provvedimento al sottoconto 620011003 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati – Altre convenzioni” attribuito pro quota a ciascun esercizio finanziario secondo il criterio di competenza economica.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 3 di 6
X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di “Contratto per prestazioni semplici” tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, e la società SACHIM S.r.l. a Socio Unico, rappresentata dal legale rappresentante, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, documento che, senza il relativo “Allegato A” conservato agli atti della scrivente Xxxxxxxxx, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione del contratto di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di prendere atto del quadro economico – che riporta sinteticamente i costi a carico dell’Istituto per le attività da svolgere – e della dichiarazione del 9.11.2022 per la stipula del contratto con XXXXXX S.r.l., nella quale sono contenuti la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse, nonché i riferimenti dell’autorizzazione del Ministero della Salute n. 733/2020-PR rilasciata ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 26/2014 - documenti allegati alla richiesta intranet n. 191209/2022 e conservati agli atti di questa Struttura;
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 4 di 6
X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
4. di prendere atto, altresì, che con la sottoscrizione del contratto in parola, l’IZSVe si impegna a prestare i servizi di cui all’art. 2 e dettagliati nell’“Allegato A” dello stesso, a fronte dei quali la società SACHIM S.r.l. si impegna a corrispondere all’Istituto l’importo forfettario di € 12.400,00 (IVA esclusa), secondo le modalità previste all’art. 3 del contratto;
5. di dare atto che il contratto in parola ha durata di 12 mesi decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione, o, in ogni caso, fino al completamento dei servizi da parte dell’IZSVe e al pagamento del corrispettivo da parte di XXXXXX S.r.l.;
6. di dare, altresì, atto che la responsabilità scientifica delle attività previste dal contratto è assegnata al xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, dirigente veterinario presso la “SCS6 – Virologia speciale e sperimentazione”;
7. di rilevare, per l’effetto, il ricavo derivante dal presente provvedimento al sottoconto 620011003 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati – Altre convenzioni” attribuito pro quota a ciascun esercizio finanziario secondo il criterio di competenza economica.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 5 di 6
X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa ⌧
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 6 di 6
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 396 del 15/12/2022
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Contratto di servizi per prestazioni semplici`` tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e la societa` SACHIM
S.r.l. a Socio Unico con sede in Putignano (BA).
Pubblicata dal 15/12/2022 al 30/12/2022 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxx Atti
CONTRATTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI SEMPLICI
TRA
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con sede legale in Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX), Xxxxxx, Codice Fiscale e Part. IVA n. 00206200289, PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, nella persona della Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, in seguito per brevità “IZSVe”;
e
SACHIM Srl a Socio Unico, con sede legale in xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxx (XX), Codice Fiscale e Part. IVA n. 00264740721, PEC: xxxxxx@xxx.xx, nella persona di Xxxxx Xxxxxxxx, in qualità di legale rappresentante, in seguito per brevità “Impresa” o “Committente”
di seguito denominate separatamente “la Parte” e congiuntamente “le Parti”
PREMESSO CHE
- IZSVe è un noto istituto di ricerca in grado di fornire un supporto tecnico specialistico ai governi nazionali e regionali, alle organizzazioni internazionali in attività di ricerca veterinaria e di sanità pubblica e fornisce i servizi necessari per soddisfare le esigenze del settore agricolo/alimentare del sistema di elaborazione e di produzione e garantisce la tutela del consumatore nonché contribuisce alla prevenzione di malattie animali transfrontaliere e malattie trasmissibili animale-uomo;
- IZSVe si occupa di diagnosi e di ricerca sulle malattie infettive del bestiame e delle zoonosi, di controllo di qualità degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano, di controllo di alimenti per animali, di sorveglianza epidemiologica e di monitoraggio, di pianificazione di programmi di salute degli animali e di formazione del personale dei servizi veterinari;
- IZSVe ai sensi dell'art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo n. 270/1993, e dell'art. 5, comma 1, dell'accordo sulla gestione del IZSVe eseguito tra la Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento sulla gestione dell’Istituto, come approvato dalla legge regionale della Regione Veneto n. 5/2015, è autorizzato a stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a soggetti privati, aziende, enti, associazioni e organizzazioni pubbliche e private.
- il Committente è un gruppo rinomato a livello internazionale, la cui mission è concepire e fabbricare agro-tessili e tessuti tecnici per orticoltura, frutticoltura ed allevamento e contribuisce alla promozione degli stessi;
- è interesse del Committente affidare all’Istituto il servizio avente ad oggetto l’attività descritta all’art. 2 del presente contratto e nei documenti richiamati;
- l’IZSVe considera la fornitura di servizi e l’erogazione di prestazioni uno strumento utile a soddisfare il fabbisogno conoscitivo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, allo scopo di sviluppare nuove conoscenze scientifiche, assicurare e garantire la salute pubblica e la sicurezza alimentare e promuovere la ricerca scientifica a beneficio della collettività;
- IZSVe possiede le competenze necessarie per lo svolgimento del servizio richiesto ed è interessato a svolgere i servizi richiesti dall’Impresa in conformità alle norme vigenti in materia di gestione dell'Istituto, nonché al D.Lgs. n. 26/2014 in caso di sperimentazione;
1
- per lo svolgimento della sperimentazione necessaria per l’esecuzione delle attività descritte nel presente contratto, è stata acquisita l’Autorizzazione del Ministero della Salute.
TUTTO CIO’ PREMESSO
in considerazione delle suesposte premesse, del Progetto e di tutti gli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e in considerazione dei reciproci accordi di seguito indicati, le Parti, singolarmente e tramite i loro rispettivi agenti e rappresentanti, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1. PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2. SERVIZI
IZSVe s’impegna a prestare i servizi richiesti dall’Impresa relativi a test per la valutazione della capacità contenitiva di tessuti PROTECTA prodotti dalla ditta SACHIM Srl per la protezione dei polli nei confronti del virus dell’influenza aviaria (di seguito semplicemente Servizi) secondo i termini e le condizioni del presente Contratto e in conformità all’Allegato A (“Servizi”), che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Nessuna modifica alle attività descritte nell'Allegato A può essere effettuata senza il preventivo consenso scritto delle Parti. Nel caso in cui tali modifiche comportino differenze sostanziali nel costo dei Servizi, il corrispettivo finale sarà stabilito di comune accordo tra le Parti per iscritto. In caso di disaccordo sul corrispettivo da corrispondere, le Parti possono risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo art. 10.
Tutto il materiale ed i campioni necessari all’esecuzione dei Servizi sono forniti dall’Impresa a IZSVe. Ulteriore materiale da utilizzare durante lo svolgimento delle attività potrebbe essere di proprietà di IZSVe e/o dell’Impresa e/o di un terzo che ne ha autorizzato l’utilizzo.
IZSVe si impegna a non cedere i campioni o altro materiale fornito dall’Impresa a soggetti terzi, senza il suo previo consenso scritto.
IZSVe comunica per iscritto all’Impresa, previa richiesta, lo stato di avanzamento dei Servizi resi ai sensi del presente Contratto.
Per l’intera durata del presente Contratto, le Parti possono incontrarsi periodicamente per verificare e/o aggiornarsi sullo stato di avanzamento delle attività. Gli incontri si terranno – in presenza del personale coinvolto nell’esecuzione dei Servizi – presso la sede di IZSVe o in videoconferenza o in qualsiasi altro luogo idoneo, come concordato dalle Parti.
ART. 3. CORRISPETTIVO
L’Impresa dovrà corrispondere ad IZSVe per tutti i Servizi resi ai sensi del presente Contratto, un importo forfettario di Euro 12.400,00 (IVA esclusa) subordinatamente alla presentazione di regolare fattura, secondo le seguenti modalità:
- una prima tranche pari al 50% del corrispettivo (in Euro 6.200,00 IVA esclusa, tasse e oneri previdenziali inclusi) alla sottoscrizione del presente Contratto;
2
- saldo finale pari al 50% del corrispettivo (in Euro 6.200,00 IVA esclusa, tasse e oneri previdenziali inclusi) alla conclusione delle attività di cui al presente Contratto.
L’impresa si impegna a effettuare tutti i pagamenti dovuti ai sensi del presente Contratto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, attraverso il sistema “PagoPA” (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/).
Tutti i pagamenti da parte dell’Impresa costituiscono riconoscimento da parte della stessa dell’adempimento da parte di IZSVe delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto.
In caso di ritardo di pagamento superiore a venti (20) giorni, gli interessi legali matureranno sull'importo restante che va dal termine originale di pagamento fino al saldo.
Nel caso il ritardo superi i centottanta (180) giorni, IZSVe potrà risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo art. 13, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Il presente Contratto non comporta spese di viaggio e alloggio a carico di IZSVe per l’esecuzione dei Servizi; nel caso in cui, tuttavia, per qualsiasi motivo legato all’esecuzione delle attività, le predette spese dovessero rendersi necessarie, le stesse saranno rimborsate dall’Impresa ad IZSVe subordinatamente alla presentazione della relativa documentazione, ovvero verranno sostenute direttamente dall’Impresa.
ART. 4. DURATA
Il presente Contratto avrà efficacia dal momento dell’ultima sottoscrizione e resterà in vigore n. 12 mesi o, in ogni caso, fino al completamento dei Servizi da parte di IZSVe e al pagamento del corrispettivo da parte dell’Impresa. Il presente Contratto è rinnovabile con il consenso scritto delle Parti, una sola volta, per ulteriori 12 mesi. E’ escluso ogni rinnovo tacito.
ART. 5. RESPONSABILI SCIENTIFICI
L’IZSVe designa quale Responsabile Scientifico il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e l’Impresa designa la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx. L’eventuale sostituzione dei Responsabili Scientifici dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti. Nel caso in cui le Parti non si accordino sul nominativo del sostituto, potranno recedere dal presente contratto con le modalità di cui al successivo art. 16 ultimo comma.
ART. 6. GARANZIE E RESPONSABILITÀ
L’Impresa garantisce che, al momento della consegna dei materiali a IZSVe questi saranno conformi agli standard. Nel caso in cui IZSVe ritenga il materiale non idoneo ai fini dell'esecuzione dei Servizi richiesti, provvederà prontamente a darne comunicazione all’Impresa al fine di ottenere la sostituzione dello stesso.
L’Impresa si impegna a liberare e tenere indenne IZSVe da ogni danno diretto, indiretto o conseguente, che possa verificarsi durante il trasporto dei materiali.
IZSVe è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità, salvo il caso in cui l’evento sia causato da negligenza grave o comportamento doloso o omissioni dolose dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, rappresentanti o agenti.
IZSVe possiede le competenze necessarie e la capacità tecnica per l’esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto usando la migliore diligenza e l’etica professionale. IZSVe rispetta tutte le
3
leggi, le norme e i regolamenti applicabili alle prestazioni previste dal presente Contratto, nonché, ove ciò sia richiesto, le indicazioni fornite dall’Impresa.
ART. 7. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Per "Informazioni Confidenziali" si intendono tutte le informazioni divulgate da una Parte all’altra Parte, per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma, durante l'esecuzione del presente Contratto, nonché tutti i campioni e materiali forniti dall’Impresa che non siano di pubblico dominio o informazioni che diventino solo successivamente di dominio pubblico.
Nel corso della durata del presente Contratto e per un periodo di 60 mesi dalla sua scadenza, IZSVe e l’Impresa si impegnano reciprocamente a mantenere riservate tutte le Informazioni Confidenziali comunicate e ricevute e ad adottare appropriate misure di sicurezza. In nessun caso le Parti devono divulgare le Informazioni Confidenziali se non a quei soggetti che abbiano un’effettiva necessità di conoscerle e nella misura strettamente necessaria all’esecuzione del presente Contratto. Le Parti espressamente convengono che le Informazioni Confidenziali sono rilevanti, essenziali e riservate e la loro diffusione pregiudicherebbe gravemente l'efficacia e il successo dell’attività dell’Impresa, e che qualsiasi violazione di questa clausola costituisce una violazione sostanziale del presente Contratto. Nel caso in cui per legge o per ordine dell’autorità giudiziaria IZSVe sia obbligato a rivelare Informazioni Confidenziali, IZSVe deve fornire all’Impresa tempestiva comunicazione scritta prima di fare qualsiasi divulgazione. Inoltre, le Informazioni Confidenziali possono essere comunicate nella misura richiesta, nel corso di ispezioni o indagini da parte dell’UE o da parte di agenzie di regolamentazione europee, statali o federali alla cui giurisdizione IZSVe e/o l’Impresa è/sono soggette e che ha/hanno il diritto legale di controllare documenti contenenti le Informazioni Confidenziali. Ciascuna Parte dovrà dare tempestiva notifica all’altra Parte della divulgazione.
Nel corso della durata del presente Contratto e per un periodo di 60 mesi dalla sua scadenza, ovvero, dal suo scioglimento anticipato avvenuto per qualsiasi causa, IZSVe si impegna a non utilizzare, non divulgare, non diffondere, non comunicare o non rivelare le Informazioni Confidenziali nemmeno parzialmente, per nessuna ragione o scopo di sorta, salvo diverso accordo tra le Parti.
ART. 8. DIRITTTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, PUBBLICITÀ E PUBBLICAZIONI
Le Parti convengono che i diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati derivanti dalla prestazione dei Servizi spettano all’Impresa.
L’Impresa potrà divulgare i risultati della ricerca, conformemente a quanto disposto all’art.9.
IZSVe garantisce che l’utilizzo e lo sfruttamento dei risultati da parte dell’Impresa non viola i diritti di proprietà intellettuale di cui un terzo sia titolare, tra i quali, in particolare ma senza limitazione, eventuali brevetti, diritti d'autore, disegni e modelli registrati o altri diritti ad essi inerenti. IZSVe si impegna a non opporre precedenti diritti di proprietà intellettuale relativi all'utilizzo e/o allo sfruttamento dei risultati.
L’Impresa garantisce ad IZSVe il libero utilizzo e lo sfruttamento di risultati ottenuti solo per uso interno; IZSVe non può pubblicare i risultati senza il preventivo consenso scritto dell’Impresa. L'approvazione non sarà irragionevolmente negata. Resta inteso che trascorsi 30 giorni dalla trasmissione all’Impresa del testo da pubblicare, IZSVe sarà libero di pubblicare anche senza aver ricevuto alcuna approvazione espressa.
ART. 9. DIVIETO DI UTILIZZO DEL LOGO
Nessuna delle Parti può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte, del suo responsabile scientifico o dei suoi dipendenti, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione senza l’espressa autorizzazione
4
scritta dell’altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria, in particolare, senza alcuna limitazione, l'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso al logo.
ART. 10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Fatte salve le disposizioni di cui al presente Contratto, ciascuna Parte può risolvere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. il presente accordo per giusta causa tramite invio di nota scritta con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni, per una delle seguenti fattispecie:
i) qualsiasi violazione sostanziale dei termini del presente Contratto. La violazione degli obblighi contrattuali può essere considerata violazione sostanziale, se tale violazione si ripete, nonostante la richiesta della controparte di adempiere agli obblighi contrattuali;
ii) se una delle Parti del presente Contratto cessa la propria attività, ovvero in caso di istanza di fallimento, insolvenza o simili riorganizzazioni statutarie ai sensi della legge applicabile, o procede a cessione a beneficio dei creditori non respinta o ritirata entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione, l'altra Parte ha il diritto di risolvere il presente Contratto.
La Parte che intende risolvere il Contratto ai sensi della presente clausola comunica la sua intenzione all'altra Parte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La risoluzione sarà effettiva a 30 giorni dal momento del ricevimento della comunicazione. L'adempimento della Parte inadempiente dei propri obblighi fino al ricevimento della comunicazione della risoluzione non pregiudica il diritto dell'altra Parte al risarcimento dei danni.
In caso di risoluzione del presente Contratto, l'effetto della risoluzione non pregiudica le prestazioni già eseguite dalle Parti e non compromette i diritti acquisiti da ciascuna Parte fino alla data di risoluzione. I campioni ricevuti da IZSVe prima della ricezione della comunicazione di risoluzione, che non sono stati utilizzati, devono essere restituiti all’Impresa a costi e spese della Parte che esercita il diritto di risoluzione. In questo caso, IZSVe comunicherà all’Impresa i risultati generati fino alla data di risoluzione. In caso di risoluzione anticipata, l’Impresa pagherà a IZSVe una somma, inferiore all’importo inizialmente pattuito, somma che dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti in proporzione alle attività effettivamente svolte da IZSVe fino alla data di risoluzione.
Lo scioglimento del Contratto, avvenuto per qualsiasi causa, non pregiudicherà i diritti delle Parti la cui efficacia ultrattiva è prevista dal presente Contratto, ovvero, dalla normativa nazionale e internazionale vigente. Tra tali diritti sono inclusi, a scopo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli impegni assunti dalle Parti in relazione al Diritto di Proprietà Intellettuale, Pubblicità e Pubblicazioni.
ART. 11. RECESSO UNILATERALE
Le Parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in qualsiasi momento, con preavviso scritto minimo di 20 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, secondo le modalità di cui al successivo art. 16. Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione per le quali si applica quanto disposto all’art. 10.
ART. 12. FORZA MAGGIORE
IZSVe non sarà ritenuto responsabile del mancato, inesatto o ritardato adempimento delle obbligazioni del presente Contratto, ove lo stesso sia stato causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, forza maggiore o da altra causa allo stesso non imputabile. In tal caso IZSVe notificherà l’evento tempestivamente e comunque appena possibile all’altra Parte. Laddove la causa d’impedimento
5
perduri oltre 90 giorni, l’Impresa potrà recedere dal presente Contratto, secondo le modalità di cui all’art. 16 ultimo comma, senza onere di preavviso alcuno.
ART. 13. ONERI DI SICUREZZA E ASSICURAZIONE
IZSVe si impegna a rispettare e a far rispettare all’interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti dell’Impresa eseguano, qualsiasi attività all’interno dei locali di IZSVe – comprese mere visite e sopralluoghi previamente programmate e concordate per iscritto tra le Parti – l’Impresa si impegna a far rispettare al proprio personale la predetta normativa.
Nel caso in cui dipendenti, collaboratori o consulenti dell’Impresa debbano eseguire qualsiasi tipo di attività all’interno dei locali di IZSVe – comprese mere visite e sopralluoghi – la stessa si impegna a stipulare adeguate polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti da danneggiamento, responsabilità civile verso terzi e infortunio. L’Impresa esonera IZSVe da ogni responsabilità relativa e lo manleva da qualsiasi pretesa che le proprie compagnie assicuratrici potranno avanzare nei suoi confronti per qualsiasi motivo o titolo.
ART. 14. TRATTAMENTO PERSONALE DEI DATI
Ai sensi e in ottemperanza al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente Contratto, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati, direttamente o indirettamente, eventualmente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente Contratto.
ART. 15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente Contratto è soggetto a, regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente Contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova, Italia.
ART. 16. VARIE
Eventuali ritardi od omissioni di una delle Parti nel far valere un diritto o nell’esercitare un potere derivanti dal presente Xxxxxxxxx non potranno essere interpretati quali rinuncia al relativo diritto né al potere di esercitarlo in qualsiasi tempo successivo.
Ciascuna Parte dichiara di disporre di tutti i diritti che consentono la sottoscrizione e l’esecuzione del presente Contratto e che consentono all’altra Parte di eseguire quanto previsto dal medesimo. Ciascuna Parte inoltre garantisce che la sottoscrizione e corretta esecuzione del presente Contratto e i diritti dallo stesso derivanti non violano diritti di terzi.
Avuto riguardo alla scopo concreto perseguito dalle Parti, qualora, successivamente alla stipula del presente Contratto, una o più clausole dovessero risultare invalide o nulle, in tutto o in parte, lo stesso resterà valido e le clausole risultate invalide o nulle dovranno essere sostituite da disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole abbiano carattere essenziale.
Le Parti espressamente convengono che la natura giuridica del rapporto disciplinato dal presente Contratto non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza. Nell’interpretare le clausole del presente Contratto le Parti non potranno fare riferimento, per analogia, ad alcuno dei rapporti sopra indicati.
6
E’ fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente Contratto nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell’altra Parte.
Il presente Contratto potrà essere modificato e derogato solamente per accordo tra le Parti mediante comunicazione scritta da effettuarsi con le modalità di seguito indicate.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti faranno esclusivo riferimento alla normativa vigente nell’ordinamento giuridico italiano, in particolare alle disposizioni del Codice Civile e alle condizioni generali di contratto disponibili sul sito web dell’Istituto (xxx.xxxxxxxxxx.xx) e successive modificazioni e/o integrazioni.
Tutte le notifiche e le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento e indirizzate ai seguenti recapiti (o a diverso recapito successivamente comunicato per iscritto dalle Parti):
Per l’IZSVe: Att. Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx 00
00000 Xxxxxxx (XX)
Per l’Impresa: Att. Dott.ssa XXXXXX XXXXXXXX SACHIM S.R.L.
XXX XXXXXXXXXX X. 0 00000 XXXXXXXXX (XX)
TEL. 000.000.00.00
ART. 17. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DPR N. 62/2013
L’Impresa dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, e del Codice di Comportamento dell’IZSVe, approvato con DCA n. 12/2017, consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente/Disposizioni Generali” del sito web dell’Istituto al seguente link xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxx.xxx di aderire ai principi in esso contenuti e di osservare, per quanto compatibili, le regole previste dagli stessi Codici.
La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.
Le Parti si impegnano, inoltre, al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012 e s.m.i.) e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza dell’IZSVe, per la parte di rispettiva competenza.
L’Impresa non dovrà in alcun modo arrecare pregiudizio o ledere l’etica della primaria funzione pubblica istituzionale dell’IZSVe ed non dovrà esporla al rischio di apparire indebitamente influenzata dagli interessi privati di natura pubblicitaria e commerciale.
Il Committente non dovrà in alcun modo arrecare pregiudizio o ledere l’etica della primaria funzione pubblica istituzionale dell’IZSVe ed non dovrà esporla al rischio di apparire indebitamente influenzata dagli interessi privati di natura pubblicitaria e commerciale.
L’IZSVe si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere o di sospendere il presente contratto qualora:
7
- ritenga possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
- ravvisi un possibile pregiudizio o danno all’immagine o alle sue iniziative o attività.
ART. 18. ONERI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE
Le Parti convengono che il presente Contratto è soggetto ad IVA secondo la legge italiana (DPR n. 633/1972 e s.m.i.). Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del
D.P.R. n. 131/1986 e le spese saranno interamente a carico del richiedente.
Tutti gli ulteriori oneri fiscali di qualsiasi genere relativi al presente Contratto, incluse le spese per l’imposta di bollo ex DPR 642/1972, saranno a carico delle Parti per metà.
ART. 19. NEGOZIAZIONE
Il presente Xxxxxxxxx è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro volontà come ivi debitamente, chiaramente e correttamente riportata.
Il presente atto, redatto in forma elettronica ad uso delle Parti, viene letto confermato e sottoscritto digitalmente.
IZSVe SACHIM Srl
Il Direttore Generale. Il Legale rappresentante
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
8