FRONTESPIZIO PROTOCOLLO
FRONTESPIZIO PROTOCOLLO
Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l’Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con ▇▇▇▇, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.
Protocollo n. 16274 del 29/04/2025 Classificazione 006-8 Fascicolo 3/2024
Oggetto: POLIZZA FINE ART - ENTI PUBBLICI DEL PERIODO 31/03/2025 - 31/12/2027 PRIMA RATA AL 31/12/2025 N. LSM0000045957 DELLA COMPAGNIA LIBERTY MUTUAL INSURANCE S.E.
POL. EXHIB. LSM0000045957 31.03.2025 - 31.12.2027 pades.pdf.p7m EFFD2C3A172E43D6BDF8ADDBBF9AFF9DCCA828A309257C711B7C877DE26579688F173A90A873724 3C176E5D8C8A07C5A16056E439C2730ECDE4D3541985A46E4
FINE ART - ENTI PUBBLICI (NO TAX)
Reclami
Liberty Specialty Markets prende seriamente in considerazione ogni reclamo. Il nostro obiettivo è di gestire efficientemente e correttamente tutti i reclami in modo idoneo e trasparente garantendo che ogni questione sollevata sia scrupolosamente esaminata e, dove possibile, risolta in modo soddisfacente.
Per eventuali richieste di informazioni o eventuali dubbi riguardanti la sua polizza o la gestione dei sinistri la preghiamo di contattare in primo luogo il suo intermediario assicurativo.
In ogni caso qualora volesse inoltrare un reclamo, in qualsiasi momento sia per iscritto che verbalmente potrà utilizzare i dettagli riportati qui di seguito:
Liberty Mutual Insurance Europe S.E. (LMIE) Indirizzo : ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇
20124 Milano Italy
Tel: ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇
Fax: ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇
Email: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇
Il suo reclamo verrà riscontrato per iscritto, entro cinque giorni lavorativi dall’effettiva data di ricezione da parte di LMIE, ed un riscontro formale circa l’esito del reclamo Le verrà fornito entro quarantacinque giorni lavorativi dalla effettiva data di ricezione da parte di LMIE. La preghiamo di indicare il numero della Sua polizza e/o il numero di sinistro in ogni corrispondenza.
Qualora non ricevesse una risposta entro 45 giorni lavorativi o qualora si ritenesse insoddisfatto dell’esito del reclamo ricevuto da LMIE
potrà rivolgersi all’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇
Italia
Tel.: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (dall’Italia)
Tel.: ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ (dall’estero)
Fax: ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ oppure ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ E-mail: ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇
Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all’Istituto sono disponibili sul sito IVASS,
accessibile tramite il seguente link ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇
La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione per poter risolvere il reclamo, in ottemperanza ai suoi diritti contrattuali.
FINE ART - ENTI PUBBLICI (NO TAX)
MODULO
Polizza N°: LSM0000045957
Contraente/Assicurato: PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Indirizzo: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇(▇▇ ) ▇▇▇▇▇
Codice Fiscale/Partita IVA: 00212000418
Durata del contratto: dalle ore 24:00 del 31/03/2025 alle ore 24:00 del 31/12/2027 Periodo di assicurazione corrente: dalle ore 24:00 del 31/03/2025 alle ore 24:00 del 31/12/2025
Data della proposta del contratto 31/03/2025
Tacito Rinnovo: No
Durata del contratto: Anni: 2 Mesi: 9
Premio durata del contratto (EUR) :
Rischio | Netto | Accessori | Imponibile | Imposte | Totale |
ENTI PUBBLICI (NO TAX) | 6.270,00 | 0,00 | 6.270,00 | 0,00 | 6.270,00 |
Totale | 6.270,00 | 0,00 | 6.270,00 | 0,00 | 6.270,00 |
Modalità di pagamento del premio : Unica Soluzione
Netto | Accessori | Imponibile | Imposte | Totale | |
Rata alla Firma al 31/03/2025 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 |
Rate Successive ogni 31/12 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 |
Milano, 10/04/2025
Liberty Mutual Insurance Europe S.E.
▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇
Il contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, Modulo di proposta (se previsto) , Set Informativo costituito da DIP e DIP Aggiuntivo di cui al Regolamento IVASS nr. 41/2018
Il Contraente\Assicurato: …………………………………………………………
Il pagamento del Premio per l’importo di è stato fatto in mie mani
In data………………………. L’incaricato…………………………………….
Liberty Mutual Insurance Europe SE, Rappresentanza Generale per l‘Italia, Via F. Filzi ▇▇ ▇▇▇▇▇ Milano – Tel 02/▇▇▇▇▇▇▇ Fax 02/26260935 Indirizzo PEC ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇; C.F. e P.IVA 07776640968 – R.E.A. Milano 1981079 - Iscritta in data 08/03/2019 al n. I.00162 dell’Elenco IVASS delle imprese di assicurazione comunitarie autorizzate ad operare in Italia in Regime di stabilimento. Capitale Sociale USD 255.424.000 .
A branch of Liberty Specialty Markets, Registered office: ▇-▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. Liberty Mutual Insurance Europe SE is
authorised and regulated by the Commissariat aux Assurances (registration number B232280) – registered in Luxembourg – ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI POLIZZA DI ASSICURAZIONE
LOTTO 7
ALL RISKS OPERE D’ARTE
SEZIONE I - GIACENZA
SEZIONE II - MOSTRE ED ESPOSIZIONI TEMPORANEE
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del: | 31.03.2025 |
Alle ore 24.00 del: | 31.12.2027 |
Frazionamento del premio | ANNUALE |
CIG: B4257C9824
DEFINIZIONI
Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:
a) Assicurazione
b) Polizza
c) Contraente
il contratto di assicurazione
il documento che prova l’assicurazione il soggetto che stipula l’assicurazione
d) ▇▇▇▇▇▇ CENTRALE SPA quale incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società, iscritto al Registro Unico degli Intermediari (RUI) con numero ▇▇▇▇▇▇▇▇▇
a)
b) Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
c) Società l’Impresa Assicuratrice nonché le Coassicuratrici
d) Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società
e) Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne
f) Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
l) Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
m) Franchigia somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato e che viene dedotta dall’ammontare del danno liquidabile ed espressa in misura fissa
n) Scoperto parte dell’ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile
o) Valore commerciale il prezzo che correntemente l’oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell’arte e dell’antiquariato
p ) ▇▇▇▇▇ accettata
il valore commerciale attribuito all’oggetto da:
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ - The ACME Loss Adjusting & Risk Survey Co. ▇.▇.▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ – Oliva & Associates
▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
Le parti potranno concordemente inserire ulteriori periti in questa lista
q) Valore dichiarato il valore indicato dal Contraente o dall’Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell’oggetto colpito da sinistro
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r) Deprezzamento la diminuzione di valore commerciale subita dall’oggetto, dopo il restauro effettuato con l’accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro
s) Terrorismo e/o sabotaggio per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l’uso della
forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi; per atto di sabotaggio, anche organizzato, si intende qualsiasi atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili le cose assicurate al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività
t) Beni bibliografici a titolo esemplificativo e non limitativo libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data), supporti scrittori in pergamena e in carta, su microfilm o in formato digitale, codici e materiale cartaceo in genere, destinato allo svolgimento delle attività proprie dell’Assicurato, compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche
u) Beni Museografici ed
Opere d’Arte tutto quanto reperibile e non in specifici cataloghi quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, cornici, dipinti, pitture, disegni, stampe, affreschi, mosaici, ▇▇▇▇▇▇, statue, sculture, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere nessuna esclusa (ad esempio di monete, miniature, ecc.), medaglie, dischi, mobilio antico, candelieri, alari, materiale bellico e comunque come da beni inventariati i cui elenchi sono in possesso delle parti
Art. 1 – Beni assicurati ed Ubicazioni
La Società tiene indenne il Contraente/Assicurato per i danni e le perdite materiali e dirette, conseguenti al verificarsi degli eventi dannosi previsti in polizza, subiti dalle opere e dagli oggetti d’arte assicurati così come di seguito individuati: Sezione 1 – (Patrimonio dell’Ente e/o di terzi) Beni assicurati di proprietà dell’Ente Contraente/Assicurato e/o di terzi, continuativamente ospitati in locali o spazi di proprietà e/o conduzione del Contraente/Assicurato o di altri Enti.
Sezione 2 – (Mostre ed esposizioni temporanee) Beni assicurati di proprietà di terzi temporaneamente ospitati in locali e/o spazi espositivi del Contraente/Assicurato e/o altri soggetti nel contesto di mostre, esposizioni, iniziative e manifestazioni culturali ed artistiche in genere dal Contraente stesso organizzate e/o patrocinate.
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Ubicazioni
Il Contraente dichiara che le ubicazioni sono le seguenti:
UBICAZIONE 1 – in due fabbricati adiacenti anche non comunicanti, sede dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro Urbino, elevati ai piani fuori terra, costruiti coperti con impiego di materiali incombustibili (solai e strutture portanti del tetto comunque costruiti) adibiti a sede/uffici della Contraente protetti da: 4 porte di accesso in legno chiuso da serratura Solo vetro alle finestre Telecamere con registrazione continua per 72 ore agli accessi principali Sensori a contatto sulle opere e impianto automatico di allarme antifurto con sensori volumetrici e protezione dei locali degli edifici (in funzione solo nelle ore notturne) e collegati con Istituto di vigilanza | PROVINCIA DI PESARO URBINO |
Indirizzo | ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇ |
Valori assicurati: | |
▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ “I PITTORI” | |
Olio su tela cm 160x160 | € 206.582,76 |
ANONIMO LOCALE XVII SECOLO | |
“MADONNA CON BAMBINO” Olio su tela cm 320x210 | € 51.645,69 |
ANONIMO LOCALE XVII SECOLO | |
“MADONNA CON BAMBINO” Olio su tela cm 320x210 | € 51.645,69 |
AFFRESCO AGRA’ |
Si precisa che attualmente il dipinto olio su tela di ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ “ I pittori” è conservato presso la Quadreria Cesarini di Fossombrone (PU).
UBICAZIONE 2 – Parco Belvedere | COMUNE DI SAN LEO |
Indirizzo | PARCO BELVEDERE |
Valore assicurato ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Scultura in metallo | € 61.974,83 |
• Si intendono coperte dalla presente assicurazione le mostre e le esposizioni temporanee organizzate in edifici e sedi comunali e no, sia con beni e opere di proprietà del Contraente che ricevuti in prestito da terzi.
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia, l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art.2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall’Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all’Assicurato medesimo, a prescindere dall’esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l’Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art.3 – Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo salva la facoltà del contraente di affidare agli aggiudicatari nuovi servizi consistenti nella proroga contrattuale, per la durata massima di ulteriori 36 mesi, ai sensi dell’art. 120 comma 10 D. Lgs. n. 36/2023.
Tuttavia, sia alla Società, sia al Contraente è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera inviata a mezzo PEC da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza.
È inoltre facoltà del Contraente, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 6 (SEI) mesi decorrenti dalla scadenza.
L’Assicurato ha facoltà di richiedere detto periodo di proroga e la Società si impegna a concederlo alle stesse condizioni economiche e normative, anche per recesso anticipato per sinistro o alla scadenza intermedia della polizza.
Art. 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 90 giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I medesimi termini di applicano al pagamento di proroghe e/o rinnovi.
Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i..
Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
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Art. 5 – Regolazione del premio
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società, ritenuta corretta.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 6 – Recesso per sinistro
Non si applica al presente contratto.
Art. 7 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC, mail, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 – Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 – Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l’autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art.11 – Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 13 – Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati
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non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest’ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant’altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 14 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art. 15 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società s’impegna a fornire al Contraente ogni sei mesi il dettaglio dei sinistri, in formato excel così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato all’Assicurato);
d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Il dettaglio dei sinistri dovrà indicare per ciascuno sinistro:
o numero sinistro attribuito dall’assicuratore;
o struttura del Contraente dove il sinistro è accaduto o in ogni caso il luogo di verificazione dell’evento e indicazione dei veicoli e/o beni danneggiati;
o data denuncia;
o valore del danno denunciato;
o stato sinistro;
o causale del sinistro;
o valore degli scoperti-franchigie applicati in sede di liquidazione;
o data della liquidazione.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.
Art.16 – Coassicurazione e delega
L’assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.
Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale
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compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto, la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art.17 – ▇▇▇▇▇▇▇▇ broker
Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo CENTRALE S.p.A., con sede legale in ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ 61122 iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 0098697, ▇▇▇▇▇▇ incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società CENTRALE S.p.A., e in particolare:
a) Il Broker provvede alla gestione del contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
b) Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 30 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
c) La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
d) Per quanto concerne l’incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al Broker (su conto separato e dedicato di cui all’Art.117 del D.Lgs 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto) che provvederà al versamento agli Assicuratori.
e) In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
f) La polizza e le eventuali successive appendici dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento.
g) Si intende operante il disposto dell’art. 118 comma 1 del D.lgs 209/2005. Pertanto il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
h) In caso di coassicurazione, il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo fax o PEC le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione. Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
i) I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermo restando i termini temporali della copertura.
j) Il Broker sarà remunerato dagli assicuratori aggiudicatari dell’appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all’atto del pagamento dei medesimi sarà pari a quanto indicato nella convenzione tra Ente e Broker ovvero pari all’8%, applicata al premio imponibile e per ogni rata di premio pagata; tale remunerazione non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l’Ente / Contraente.
k) Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
l) La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
m) Ai sensi dell’Art.48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l’assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n, 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’Art.3 del Decreto. Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’Art.72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’Art.1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa. L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nei documenti di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del Dlgs 50/2016 e successive modifiche nonché Dlgs 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.
Art. 18 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 19 – Revisione del prezzo
~ 9 ~
Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del premio di polizza, in aumento o in diminuzione, la Società potrà richiedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 9 del D.lgs. 36/2023, la revisione del prezzo, che opera nella misura dell’80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire qualora superiori al 5 per cento dell’importo complessivo.
Art. 20 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del C.C.
b) darne avviso alla Società anche per il tramite della Società MAG S.p.a., non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni da quando l’ufficio preposto alla gestione delle polizze assicurative dell’Ente Contraente ne è venuto a conoscenza.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
L'Assicurato deve altresì:
c) presentare, qualora tenuto a norma di legge o se richiesto dalla Società, dichiarazione scritta all' Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa e l'entità presunta del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali del danno, senza avere per questo diritto a rimborso delle spese conseguenti alla conservazione; la Società e la Contraente in qualsiasi momento potranno comunque concordare un limite temporale per la conservazione delle tracce e dei residui del sinistro, se questi fossero d’intralcio all’attività della Contraente stessa;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione - in caso di contestazione - i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
E' fatto espresso esonero all'Assicurato dal presentare lo stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro e del rispettivo valore.
Art. 21 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e smi, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
La Società agisce quindi in qualità di “autonomo titolare” del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri dell’Ente ai sensi delle citate norme di legge e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.
Art. 22 – Rinuncia alla rivalsa
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
Art. 23 – Procedura per la valutazione del danno
La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato, con apposito atto unico.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio ▇▇▇▇▇▇, salvo quanto previsto al precedente.
Art. 23 bis – Procedura per la valutazione del danno (nel caso sia stato accettato l’articolo sulla designazione del perito tra quelli indicati dal Contraente– vedi definizioni punto p) bis
La quantificazione dei danni viene determinata dal Perito incaricato, vedi definizione p) e le parti dichiarano di accettare la Sua valutazione. Il perito designato ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali.
Tutte le spese saranno sostenute dalla Compagnia assicuratrice.
Art. 24 – Mandato dei Periti liquidatori
I Periti devono:
1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
3. verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi in caso di sinistro di cui all’art.20;
4. verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;
5. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
~ 10
I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
Per le eventuali controversie, inerente la presente clausola, è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha domicilio l’Ente Contraente.
Art. 25 - Sanction Clause / OFAC
Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l’(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d’America.
LMA3100
15 settembre 2010
SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE
No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.
15/09/10 - LMA3100
Art. 26 - CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE
La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente
assicurazione
1. In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:
1.1 da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
1.2 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
1.3 armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
1.4 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L’esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
1.5 da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.
CL 370 10/11/2003
~ 11
INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE
This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.
1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from
1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes
1.5 any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.
10/11/03 CL3 70
Art. 27 - Esclusione rischio informatico e di dati con limitazioni in caso di furto (Quanto segue si applica all'intero contratto di assicurazione.)
A. Sono esclusi dalla copertura rischi cyber, perdita, danno, responsabilità, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da:
1. l'uso o l'impossibilità di utilizzare qualsiasi computer, sistema informatico, computer programma software, processo o qualsiasi altro sistema elettronico;
2. qualsiasi virus informatico o codice dannoso;
3. qualsiasi truffa informatica relativa ai punti 1 e / o 2 di cui sopra.
B. Tuttavia, resta inteso e concordato che la clausola A non si applicherà alla perdita fisica dell'oggetto assicurato causata direttamente da furto, rapina, furto con scasso, appropriazione indebita o altra attività criminale se:
4. un computer, un sistema informatico, un programma software per computer, se un codice dannoso, virus informatico o processo o qualsiasi altro sistema elettronico viene utilizzato nella commissione di atti di furto, furto con scasso, rapina, appropriazione indebita o altri atti criminali; e
5. L'atto di cui al precedente punto 4 è rivolto esclusivamente contro l'Assicurato o proprietà dell’Assicurato in una delle località indicate nel presente documento.
L'onere di provare la perdita coperta da questa limitazione sarà a carico dell'Assicurato.
C. Gli Assicuratori non pagheranno alcuna perdita o danneggiamento di dati elettronici (ad esempio file o immagini) ovunque sia memorizzato.
JS2020-013 29 ottobre 2020
~ 12
Cyber and Data Exclusion with Limited Write-back for Targeted Theft
(for use where Theft cover is given to Jewellery, Art and Specie Property Risks)
The following shall apply to the whole of this insurance contract.
A. We will not pay for any Cyber loss, damage, liability, cost or expense directly or indirectly caused by:
1. the use of or inability to use any computer, computer system, computer software programme, or process or any other electronic system;
2. any computer virus or malicious code;
3. any computer related hoax relating to 1 and/or 2 above.
B. However, it is understood and agreed that clause A shall not apply to an otherwise covered physical loss of the subject matter insured directly caused by theft, robbery, burglary, hold-up or other criminal taking if:
4. a computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus or process or any other electronic system is used in the commission of the act(s) of theft, burglary, robbery, hold-up or other criminal taking; and
5. the act in 4 above is solely targeted at or against the Insured, the Insured’s property or one of the Named Location(s) herein.
The burden of proving a covered loss under this limited write-back shall be on the Insured.
C. We will not pay for any loss of or damage to any electronic data (for example files or images) wherever it is stored.
JS2020-013 29 October 2020
Art. 28 - Clausola delle malattie trasmissibili
1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria all'interno di questa assicurazione, questa assicurazione non assicura alcuna perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura causati da, contribuito da, derivante da, derivante da o in connessione con una malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile.
2. Ai fini di questa approvazione, perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa o altra somma, include, ma non è limitato a, qualsiasi costo per ripulire, disintossicare, rimuovere, monitorare o testare:
2.1. per una malattia trasmissibile, o
2.2. qualsiasi proprietà assicurata ai sensi del presente che è affetta da tale malattia trasmissibile.
3. Come qui utilizzato, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo dove:
3.1. la sostanza o l'agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variazione, considerata vivente o meno, e
3.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include, ma non è limitato a, trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi.
4. Questa approvazione si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre sovvenzioni di copertura.
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della polizza rimangono gli stessi.
JS2020-011 23 Giugno 2020
Communicable Disease Endorsement
1. Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance, this insurance does not insure any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature caused by, contributed to by, resulting from, arising out of, or in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease.
~ 13
2. For the purposes of this endorsement, loss, damage, liability, claim, cost, expense or other sum, includes, but is not limited to, any cost to clean-up, detoxify, remove, monitor or test:
• for a Communicable Disease, or
• any property insured hereunder that is affected by such Communicable Disease.
3. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:
• the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and
• the method of transmission, whether direct or indirect, includes, but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms.
4. This endorsement applies to all coverage extensions, additional coverages, exceptions to any exclusion and other coverage grant(s).
All other terms, conditions and exclusions of the policy remain the same.
JS2020-011 23 June 2020
Art. 29 - RICHIESTA FRAUDOLENTA
Qualora l’Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta di risarcimento intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l’importo richiesto, sia altrimenti, il contratto si intenderà invalidato ed egli decadrà da qualunque diritto all’indennizzo di cui alla presente assicurazione.
LMA 5062 04/06/2006
FRAUDULENT CLAIM CLAUSE
If the (re)insured shall make any claim knowing the same to be false or fraudulent, as regards amount or otherwise, this contract shall become void and all claim hereunder shall be forfeited.
LMA5062 04/06/2006
Art. 30 - Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
SEZIONE I - GIACENZA
PARTITE / SOMME ASSICURATE
Somma assicurata complessiva a Primo Rischio Assoluto € 200.000,00 (duecentomila)
Si assicurano opere d’arte, beni bibliografici, museografici come più precisamente descritti negli elenchi in possesso degli Assicuratori, così come definito in polizza (enti di seguito convenzionalmente denominati cose assicurate, Opere, beni assicurati), ex artt.10 e 101 di cui al vigente “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 e ss.mm.ii.
I beni sono assicurati quando si trovano all’interno dei locali sopra descritti, c/o depositi di pertinenza e Restauratori.
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
La polizza copre "Tutti i rischi" contro i danni materiali diretti e/o consequenziali subiti dai beni assicurati, che provochino la perdita, distruzione, danneggiamento degli oggetti stessi - durante il periodo di validità della presente assicurazione – a seguito di qualsiasi evento, eccetto quelli espressamente esclusi.
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Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti consequenziali alle cose assicurate salvo quanto disposto dal seguente art. 3) “Esclusioni”.
Sono altresì assicurati, in deroga all'art. 1912 C.C., i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di terremoto, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.
Art. 2 – Casi di furto, rapina, scippo, estorsione, truffe e raggiri
La garanzia comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, estorsione, truffe e raggiri, anche se iniziati dall’esterno.
Art. 3 – Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione:
a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell’aria, radiazioni luminose, purché non causati da variazione di temperatura o di umidità derivanti da rotture degli impianti idraulici e/o di riscaldamento e/o di condizionamento;
b) i danni causati da stato di conservazione dell’oggetto assicurato, usura, progressivo deterioramento dell’oggetto assicurato;
c) i danni aventi la loro diretta origine in un’operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, scrostatura, verniciatura, manutenzione in genere, riparazione o rimessa a nuovo effettuata da personale non specializzato o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
d) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
e) i danni determinati od agevolati con dolo dall’Assicurato o dal Contraente;
f) i danni conseguenti a furti o rapine commessi od agevolati da dipendenti del Contraente o dall’Assicurato, da altre persone stabilmente conviventi con loro o delle quali debbano rispondere, da incaricati della sorveglianza dei locali, salvo che il Contraente o l’Assicurato agiscano penalmente contro di loro;
g) gli smarrimenti di qualsiasi genere rilevati anche in sede di inventario;
La Società non risarcisce inoltre i danni:
verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
Art. 4 – Determinazione dell’indennizzo
In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore stimato dell’oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell’Assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:
• la differenza tra il valore commerciale che l’oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell’oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
• il costo del restauro (eseguito con l’accordo della Società stessa) più il deprezzamento dell’opera assicurata nella percentuale massima del 100%.
Si conviene che qualora esista una stima degli oggetti d'arte redatta da stimatore esperto, vale il disposto dell'Art. 1908 del Codice Civile e le parti convengono di attribuire a ciascuna opera e oggetto e bene il valore di cui alla stima, che in caso di sinistro è considerato valore della cosa al momento del sinistro.
In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell’oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell’oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.
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Art. 5 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, gli Assicuratori provvedono al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui all’art.24 Sez 2. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento è dovuto solo qualora dal procedimento stesso risulti, con sentenza avente efficacia di giudicato, che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art 3 esclusioni
Art. 6 – Recupero delle cose rubate / inalienabilità delle opere dello Stato
Qualora a seguito di sinistro la compagnia abbia indennizzato l’opera danneggiata per il suo intero valore, preso atto che le opere sono di proprietà pubblica e soggetta quindi alla condizione di inalienabilità, gli eventuali residui resteranno comunque di proprietà dell’Assicurato.
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. le cose recuperate restano di proprietà dell’Assicurato che si impegna a restituire l’indennizzo percepito, fermo il diritto dell’Assicurato all’indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.
Art. 7 – Limiti spaziali e temporali
L’assicurazione si intende prestata oltre che per la giacenza nei locali indicati nella presente Sezione, anche per le eventuali movimentazioni delle opere e/o spostamenti all’interno dei locali stessi e/o tra un luogo e l’altro di quelli indicati in polizza, nonché, previa notifica alla Società, nelle nuove sedi permanenti. La garanzia viene altresì estesa ai trasporti fra le sedi indicate in polizza. Solo in tal caso dovranno essere adottate le seguenti misure:
- fino ad € 500.000,00: obbligo di un autista a bordo con telefono cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste;
- da € 500.001,00 ad € 5.000.000,00: obbligo di due autisti a bordo dell’autocarro muniti di telefono cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste;
La presente estensione di garanzia è operante a patto che i trasporti e l’imballo siano effettuati da operatori specializzati o da personale del Museo
La Società rinuncia altresì a rivalersi, salvo nel caso di ▇▇▇▇, nei confronti dei trasportatori che effettueranno i trasporti descritti nel presente articolo, a condizione che gli stessi siano specializzati in trasporto di oggetti d’arte o da personale del Museo
Art. 8 – Esenzione imposte
La Compagnia prende atto che i Beni assicurati con la presente polizza sono soggetti alla disciplina del D.L. n.42 del 2004 e successive modificazioni e sono da ritenersi esenti da imposte.
Art. 9 – Onorari dei periti e/o consulenti
La Società rimborsa per ciascun sinistro in garanzia un importo pari al 10% del danno indennizzabile per le spese e gli onorari di competenza di periti, ingegneri, architetti, consulenti o società di revisione di parte che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle condizioni di polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente a seguito di nomina del terzo perito o società di revisione.
Art. 10 – Assicurazione a ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇
L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto” e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Per “▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Assoluto” si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a indennizzare in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.
Art. 11 – Opere d’arte acquisite durante il periodo di copertura
Nel caso di acquisizione da parte del contraente /assicurato di nuove opere d’arte, durante il periodo di efficacia della presente copertura, la società si impegna ad assumere automaticamente il rischio relativo a tali nuovi oggetti.
Il contraente assicurato si impegna a comunicare entro i 90 gg successivi al termine di ogni annualità assicurativa l’elenco aggiornato delle opere assicurate.
~ 16
Art. 12 – Guasti cagionati dai Ladri
In occasione di furto o di tentato furto sono compresi i danni a fissi, infissi e/o a quant’altro di analogo contenente le opere assicurate. Tale garanzia è prestata con un massimale a primo rischio assoluto di € 25.000,00 e con scoperto del 10%
Art. 13 – Valorizzazione beni a cura della Compagnia
La Compagnia, attraverso proprio personale specializzato, si rende disponibile a valorizzare n.50 opere della Provincia di Pesaro Urbino oggetto della copertura prevista dalla presente polizza.
Art. 14 – Tasso e calcolo del premio
Il tasso finito da applicarsi alla somma assicurata complessiva per il calcolo del premio dovuto alla Compagnia viene stabilito nella tabella che segue; pertanto, il premio annuo complessivo ammonta a:
Somma assicurata | Tasso pro-mille | Premio annuo finito (EUR) |
200.000,00 | 11,40 | 2.280,00 |
CONDIZIONI PARTICOLARI ALLA SEZIONE I
(CHE PREVALGONO IN CASO DI DISCORDANZA SULLE PRECEDENTI NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE)
I) Furto con destrezza
La garanzia è estesa al furto con destrezza nell’interno dei locali commesso durante l’orario di esposizione al pubblico purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all’evento stesso.
II) Inondazioni ed alluvioni
La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione in genere, frane e valanghe.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 5.000,00
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno, somma maggiore di Euro 200.000,00.
III) Terremoto
La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli oggetti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”;
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 5.000,.00;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno, somma maggiore di Euro 200.000,00.
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IV) Mezzi di chiusura dei locali
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni, oppure protetta da inferriate fissate al muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a
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900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.
Pertanto – in quanto non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti sistemi antifurto, antintrusione, i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno risarciti con l’applicazione di uno scoperto del 20% sull’importo del danno.
V) Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
VI) Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro i terzi interessati aventi qualifica di Assicurati hanno titolo per intervenire prioritariamente e direttamente nella gestione del sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.
L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contradditorio non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
VII) Precisazione terrorismo e/o sabotaggio
La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da terrorismo e/o sabotaggio.
Sono pertanto a carico della Società i danni materiali e diretti che le opere assicurate subiscano a causa di atto di terrorismo e/ o sabotaggio, così come definito nelle “Definizioni”.
Il presente contratto è regolato dalle Legge italiana; di conseguenza, le relative controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.
Il limite massimo di indennizzo è previsto nella misura del 80% della somma assicurata.
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VIII) Restauratori, corniciai, trasportatori e magazzini
Ad integrazione di quanto stabilito all’art.7) – Limiti spaziali e temporali- della presente Sezione, la garanzia è estesa ad opere in deposito temporaneo presso restauratori, corniciai, trasportatori e magazzini purché nell’ambito del territorio Regionale; qualora al di fuori, la copertura sarà prestata previa segnalazione alla Società.
La garanzia è prestata a condizione che i mezzi di protezione e sicurezza corrispondano almeno a quelli descritti in polizza. In caso contrario la garanzia è prestata con uno scoperto del 20% sull’importo del danno.
Tale estensione comprende la copertura durante il trasporto via terra purché vengano adoperati veicoli furgonati, costantemente ed ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste.
In tal caso dovranno essere adottate le seguenti misure:
- fino ad € 500.000,00: obbligo di un autista a bordo con telefono cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste;
- da € 500.001,00 ad € 1.500.000,00: obbligo di due autisti a bordo dell’autocarro muniti di telefono cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste;
- da € 1.500.001,00 ad € 5.000.000,00: obbligo di due autisti a bordo dell’autocarro muniti di cellulare.
La presente estensione di garanzia è operante a patto che i trasporti e l’imballo siano effettuati da operatori specializzati o da personale del Museo o dal Restauratore
La Società rinuncia altresì a rivalersi, salvo nel caso di dolo, nei confronti dei trasportatori che effettueranno i trasporti descritti nel presente articolo, a condizione che gli stessi siano specializzati in trasporto di oggetti d’arte.
IX) Opere all’aperto per loro naturale uso e destinazione
La garanzia è estesa a coprire i danni e le perdite, materiali e diretti, che potessero colpire le opere assicurate durante la loro esposizione all’aperto.
Ferme le esclusioni di cui all’art. 3) – Esclusioni – della presente Sezione, sono anche esclusi dalla copertura assicurativa i danni e le perdite causati da:
- ruggine e ossidazione ed in generale i danni estetici causati da vizio proprio o qualità insita delle opere assicurate;
- guano, escrementi ed urine in genere;
- usura e deterioramento.
Inoltre, le coperture assicurative prestate dalla presente polizza sono operanti con l’applicazione di uno scoperto del 10% ed un minimo di euro 5.000,00, con il limite massimo di indennizzo di € 250.000,00 per sinistro ed anno.
X) ▇▇▇▇▇▇▇▇ di salvataggio per il recupero di beni cartacei
Nel caso si verifichi un danno da inondazione, alluvione e allagamento la Compagnia risarcirà fino ad un massimo di € 1.000,00 per singolo oggetto e con un massimale annuo e di € 20.000,00 le spese di salvataggio per il recupero di beni cartacei. Il massimale deve intendersi in aggiunta all’indennizzo del danno relativo a quanto previsto dalle condizioni di polizza di cui all’art. 1 “Oggetto dell’Assicurazione”.
I) ▇▇▇▇▇ da tarli e insetti (solo se accettato di eliminare l’esclusione c art 3
Nel caso si verifichi un danno da tarli e insetti la Compagnia risarcirà fino ad un massimo di € 100.000,00 per singolo oggetto e di € 20.000,00 per le spese di bonifica preventiva per le opere che, trovantisi in prossimità dell’opera affetta, necessitino di effettuare il trattamento di anossia.
II) Gli Assicuratori hanno il diritto di surroga nei confronti dei terzi eventualmente responsabili fatta eccezione per il contraente o suoi dipendenti, fornitori, consulenti e collaboratori che agiscono su incarico del Contraente
SEZIONE II - MOSTRE ED ESPOSIZIONI TEMPORANEE /
Art. 1 – Estensione della Garanzia Mostre ed Esposizioni Temporanee
La presente assicurazione si intende prestata “da chiodo a chiodo” ed ha inizio dal momento in cui i Beni Assicurati vengono rimossi dal posto ove normalmente si trovano per essere qui preparati e/o imballati per il trasporto alla sede della mostra. L’assicurazione continua senza interruzione durante l’ordinario corso del viaggio, le eventuali giacenze preliminari ed il periodo dell’esposizione. La garanzia comprende le operazioni di collocamento dei Beni Assicurati nei locali dell’esposizione e le operazioni di rimozione dal posto ove questi sono rimasti giacenti per essere qui nuovamente preparati e/o imballati per il viaggio di ritorno. La garanzia continua durante le eventuali giacenze successive, l’ordinario corso del viaggio e termina con il ricollocamento o comunque alla riconsegna dei Beni Assicurati nel posto di origine.
Art. 2 – Sedi delle Mostre
Si intendono coperte dalla presente assicurazione le mostre ed esposizioni temporanee organizzate in edifici della Provincia di Pesaro Urbino con beni ed opere di proprietà di terzi, nonché le esposizioni temporanee organizzate in edifici di terzi con beni ed
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opere di proprietà di terzi o di proprietà del Contraente.
Art. 3 – Condizioni per l’efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi di sicurezza
La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che
a) non sia permesso ai visitatori di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell’ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato dall’Assicurato per l’ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l’esame ed il riordino delle opere esposte, per l’allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione
b) siano in atto tutte le protezioni notificate agli Assicuratori ed indicate nella scheda di attivazione della copertura da “chiodo a chiodo”;
c) che nelle ore di apertura al pubblico sia presente un servizio di sorveglianza
d) siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto con i visitatori e le opere esposte
e) che nelle ore di chiusura al pubblico siano attivati i sistemi di allarme, se presenti ed indicati nella scheda di attivazione della presente copertura da “chiodo a chiodo”,
f) che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza;
g) gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse.
I danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di prevenzione, protezione e chiusura posti a protezione dei beni assicurati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno risarciti con l’applicazione di uno scoperto del 20%.
Art. 4 – Estensione della Garanzia ai Trasporti
Salvo ove e quanto diversamente normato nella Sezione precedente, è facoltà del Contraente richiedere l’estensione della garanzia al solo rischio trasporto degli oggetti d’arte. La garanzia per le opere che di volta in volta verranno segnalate, inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di origine per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto. L’assicurazione prosegue durante tutto il trasporto (comprese le eventuali giacenze temporanee). L’assicurazione cessa quando gli oggetti vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato.
Art. 5 – Condizioni di garanzia- Trasporti
Le garanzie della presente polizza sono prestate alle seguenti condizioni essenziali:
Le operazioni di imballaggio e trasporto dovranno essere effettuate da Ditte e corrieri specializzati. Con le seguenti caratteristiche:
• valori trasportati con qualunque mezzo fino a Euro 250.000,00 siano effettuati da un accompagnatore dotato di telefono cellulare che dovrà garantire la sorveglianza ininterrotta.
• valori trasportati da Euro 250.000,00 fino a Euro 5.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette e sorvegliate.
• Valori trasportati da Euro 5.000.000,00 fino a Euro 30.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette e sorvegliate da guardiania armata
• valori trasportati da Euro 30.000.000,00 fino a Euro 200.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di
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parcheggio protette e sorvegliate da guardiania armata. Il trasporto dovrà prevedere un’auto al seguito con a bordo due persone di cui almeno una dovrà costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l’autocarro
Si intendono inclusi in copertura anche i trasporti dei beni assicurati effettuati da personale e con mezzi del Contraente fino ad un massimo di € 500.000,00 per singolo trasporto.
In questo caso l’imballaggio dovrà essere fatto a regola d’arte ed il veicolo utilizzato non dovrà mai essere lasciato incustodito.
Durante la giacenza di transito nelle quali le opere rimangono in consegna al vettore le opere stesse devono essere custodite in locali chiusi, protetti da sistemi di allarme collegato con ponte radio con Forze dell’Ordine o Istituti di Vigilanza privata.
Art. 6 – Condition report
E’ condizione essenziale per l’efficacia del contratto che, indipendentemente dal tipo di trasporto effettuato e subito prima della prima movimentazione e partenza delle opere, venga redatto un condition report descrittivo e/o fotografico dello stato di conservazione delle opere, lo stesso dovrà essere effettuato al termine dell’ultimo viaggio alla riconsegna al luogo di origine. In assenza di detto condition report da produrre in caso di sinistro non potranno essere reclamati danni derivanti da rotture o simili.
Art. 7 – Rottura oggetti fragili
La garanzia è estesa alla rottura accidentale degli oggetti fragili a condizione che vengano imballati in casse, maneggiati e caricati in maniera professionale e tenendo conto della loro specifica natura.
Art. 8 – Esclusioni
Si precisa che le esclusioni sono quelle indicate alla Sezione I art. 3) con la precisazione che per quanto riguarda i trasporti e le spedizioni per via aerea e marittima, i rischi di guerra, guerra civile, scioperi, sommosse e moti popolari saranno coperti sulla base delle seguenti clausole:
■ Cl. 255 Institute War Clause (Cargo)
■ Cl. 256 Institute Strikes Clause (Cargo)
■ Cl. 257 Institute War Clause (Sendings by post)
■ Cl. 258 Institute War Clause (Air Cargo) (Excluding Sendings By post)
■ Cl. 260 Institute Strikes Clause (Air Cargo)
Queste garanzie possono essere revocate con preavviso di 7 giorni, ridotto a 48 ore per i rischi di scioperi/sommosse/moti popolari per quanto riguarda le spedizioni da o verso gli USA.
Art. 9 – Rinuncia alla rivalsa
L’Assicuratore rinuncia espressamente all’azione di rivalsa ad egli spettante, nei confronti degli organizzatori, trasportatori, spedizionieri, imballatori, loro sub contractors e corrispondenti esteri, siano essi spedizionieri, imballatori o vettori salvo il caso di dolo o colpa grave. L’Assicuratore, tuttavia, si riserva tutti i diritti di rivalsa nei confronti dei vettori aerei.
Art. 10 – Base di Valutazione
In caso di perdita totale, l’importo dell’indennizzo sarà equivalente alla stima accettata del Bene Assicurato indicato sull’elenco fornito all’Assicuratore.
I valori delle opere e materiale, di proprietà del Contraente e/o di terzi, vengono assicurati con stima accettata, purché esista una stima degli oggetti d’arte redatta da stimatore esperto.
Il valore delle opere di proprietà di terzi viene stabilito mediante stima accettata dalle parti su specifica richiesta del prestatore.
In caso di danneggiamento parziale, l’importo dell’indennizzo comprenderà i costi e le spese derivanti dal restauro dei Beni Assicurati nonché l’eventuale deprezzamento, nella percentuale massima del 100%, derivante dal danno assicurato senza che l’importo dell’indennizzo possa eccedere il valore dei Beni Assicurati indicato in sede di attivazione della copertura assicurativa.
In caso di perdita o danneggiamento di uno o più articoli il cui valore è incrementato dal fatto di essere parte di una coppia, set o parure, questa assicurazione risarcirà all'Assicurato a sua scelta, o una parte in proporzione del valore assicurato di tale coppia, set o parure, senza tenere conto di tale incremento di valore, oppure l’ammontare totale del valore assicurato di detta coppia, set o parure, subordinatamente a eventuale franchigia stabilita nella polizza, e l'Assicurato conviene nel tal caso di cedere agli Assicuratori il rimanente articolo o articoli della coppia, set o parure.
Per i prestiti esteri, il valore considerato è su base della stima accettata dell’opera d’arte nella valuta indicata sull’elenco consegnato all’Assicuratore.
Art. 11 – Somme Assicurate
Il limite di indennizzo viene fissato in Euro 250.000,00 per singola esposizione.
Per limiti superiori sarà necessaria preventiva autorizzazione degli Assicuratori ed il pagamento del premio anche sulla somma in
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eccedenza sarà da calcolarsi in base al tasso di cui al successivo art. 12.
Al fine di attivare le garanzie previste dalla presente polizza, per ogni singola esposizione dovrà essere inviata agli Assicuratori a cura del Contraente una scheda riepilogativa delle informazioni sulla mostra.
Art. 12 – Tassi e Pagamento premi
I tassi (inclusivi di eventuali imposte), da applicare al valore delle opere oggetto della copertura, sulla base dei quali verranno calcolati i suddetti premi per ogni singola esposizione sono:
▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (incluso Terrorismo)*
- 0,01%/ mese / frazione di mese
Rischio Trasporti (Aerei/Terrestri)*
- Città tasso 0,015% a tratta
- Italia tasso 0,020% a tratta
- Europa tasso 0,025% a tratta
- Resto del Mondo 0,040% a tratta
Premio minimo per certificato di solo trasporto: € 50,00
Premio minimo per Mostra (indipendentemente dal numero di certificati emessi): € 100,00
Per ogni mostra l’Assicuratore emetterà apposita appendice, se richiesta.
Al termine di ciascun periodo assicurativo annuo, l’Assicuratore provvederà alla regolazione dei premi spettantegli sulla base delle richieste di copertura pervenute nel corso dell’annualità stessa. Il Contraente sarà tenuto al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della corretta appendice.
L’appendice di regolazione premi dovrà contenere il riepilogo delle attivazioni di copertura richieste con i seguenti dettagli:
a) Titolo della Mostra/Oggetto del Trasporto
b) Data effetto e scadenza della copertura;
c) Somma assicurata
d) Premio per l’attivazione
Art. 13 – Precisazioni
- Si precisa che la presente assicurazione include perdite o danneggiamenti dovuti da atti vandalici, atti di terrorismo o di sabotaggio.
- Si intendono compresi in garanzia i danni derivanti da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e dei rispettivi dipendenti e delle persone delle quali essi devono rispondere per Legge.
Si precisa che tutto quanto non espressamente pattuito in questa sezione valgono le condizioni di garanzia richiamate nella Sezione I.
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
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PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA
PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA
COMUNICAZIONE AL CONTRAENTE / ASSICURATO
L’assicuratore della presente polizza è Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE). Dal 1 marzo 2019, LMIE ha trasferito la sede legale dal Regno Unito in Lussemburgo. Con effetto dal 01 marzo 2019, le informazioni aziendali sono le seguenti:
Ragione sociale | Liberty Mutual Insurance Europe SE |
N. registro imprese | B232280 (Registre de Commerce et des Sociétés) |
Sede legale | ▇-▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ Duchy of Luxembourg |
Autorità di vigilanza | Commissariat aux Assurances, ▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ |
Qualsiasi comunicazione riguardante la presente polizza, incluse quelle per pretese o reclami, potrà essere indirizzata a:
(i) Il vostro broker (tutti gli assicurati);
(ii) La nuova sede sociale di LMIE in Lussemburgo (tutti gli assicurati); or
(iii) La sede secondaria di LMIE che ha emesso la vostra polizza (nel caso la vostra polizza sia stata emessa a mezzo di una sede secondaria di LMIE nell'Area Economica Europea o in Svizzera);
LMIE è autorizzata e regolata dal Commissariat aux Assurances lussemburghese in sostituzione della Prudential Regulation Authority (PRA) e della Financial Conduct Authority (FCA). Essendo LMIE ora domiciliata in Lussemburgo, i reclami riferiti all’attività di LMIE potranno essere indirizzati ai seguenti organi:
Il Commissariat aux Assurances;
Il Servizio di Mediatore Nazionale per i consumatori (Service national du Médiateur de la consommation); Il Médiateur en assurance.
Qualora siate degli assicurati situati fuori dal Lussemburgo, se consentito dalle vostre leggi nazionali, potrete anche indirizzare i vostri reclami agli organi competenti della vostra nazione.
Né l'assicuratore né l'assicurato avranno il diritto di risolvere la presente polizza, o prendere qualsiasi altra iniziativa, né i diritti ed obblighi delle parti cambieranno in alcun modo, in conseguenza del verificarsi di qualsiasi circostanza sopra descritta.
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