ACCORDO DI AMBITO METROPOLITANO
ACCORDO DI AMBITO METROPOLITANO
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA, ASCOLTO ED OSPITALITA'PER DONNE MALTRATTATE O CHE HANNO SUBITO VIOLENZA
[2020 – 2024]
Premesso che:
- Nel 2015, con l'avvio della Città Metropolitana è stato realizzato un accordo di programma fra enti locali e associazioni che ha consentito di creare un sistema di ambito metropolitano per l’accoglienza e ospitalità di donne maltrattate o che hanno subito violenza, articolato su tre livelli con l'ospitalità in pronta accoglienza, l'ospitalità in seconda accoglienza, consulenza, ascolto e sostegno.
- L'Accordo, intendendo fare tesoro dell'esperienza precedente di convenzioni attive con associazioni di due centri antiviolenza storici sul territorio metropolitano, ha messo in piedi un sistema di accoglienza e ospitalità meglio strutturato per la città metropolitana.
- L’Accordo del 2015 ha preso forma condividendo premesse comuni che qui si richiamano:
- la violenza contro le donne, secondo la definizione adottata dalla Convenzione del Consiglio d'Europa - Convenzione di Istanbul - entrata in vigore il 1° agosto 2014, è una violazione dei diritti umani ed una forma di discriminazione contro le donne comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
- l’importanza di tale Convenzione è determinata dal fatto che si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza.
- la maturata consapevolezza della gravità del fenomeno e delle ricadute sulla società ha consentito al quadro legislativo di arricchirsi negli ultimi anni di importanti strumenti normativi tesi a rafforzare le misure di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza di genere contro le donne;
- la citata Convenzione di Istanbul (articolo 7) chiede agli Stati l’adozione di “politiche nazionali efficaci, globali e coordinate.” A tal fine nel decreto legge n. 93 del 2013 (convertito con modificazioni nella Legge 119/2013) è stata inserita, all’articolo 5, una norma che prevede l’adozione di un “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” ed individua, al comma 2, tra le dieci finalità del Piano:
a) il potenziamento dell’assistenza e del sostegno alle vittime, attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
b) la raccolta, aggiornata con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;
c) la promozione di specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;
d) la definizione di un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.
Considerato che:
- la Regione Xxxxxx Xxxxxxx, con propria legge n. 6 del 27 giugno 2014, ha approvato la “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere” ed al Titolo V ha stabilito che, nel rispetto dei parametri raccomandati dal Consiglio d'Europa, la Regione favorisce, nell'ambito della programmazione territoriale del sistema locale dei servizi sociali a rete organizzato dagli enti locali, la presenza uniforme sul territorio regionale dei centri antiviolenza e collabora con gli enti locali affinché ne promuovano il radicamento sul territorio per offrire un'assistenza adeguata alle persone offese secondo requisiti di accessibilità, presa in carico, sicurezza e riservatezza;
- sempre con riferimento alla medesima legge la Regione ribadisce che ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera f), della legge regionale n. 2 del 2003, le case e i centri antiviolenza sono parte integrante del sistema locale dei servizi alla persona e costituiscono un riferimento essenziale per le politiche di prevenzione della violenza sulle donne;
- la Regione Xxxxxx Xxxxxxx, con Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 69 del 2016, ha approvato il Piano Regionale contro la violenza di genere, affidando alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna (CTSSM), la programmazione delle azioni di prevenzione, protezione e contrasto alla violenza di genere in collaborazione con i soggetti del territorio;
- in attuazione del Piano Regionale contro la violenza di genere con DGR 586/2018 la Regione Xxxxxx Xxxxxxx ha istituito l’elenco regionale dei Centri Antiviolenza e delle loro dotazioni, formalmente costituito ad agosto 2018
- con la determina dirigenziale n. 13273 del 2018 la Regione Xxxxxx Xxxxxxx ha approvato l'elenco dei Centro Antiviolenza, allinterno del quale, per il territorio metropolitano, sono presenti Casa delle donne per non subire violenza, Trama di Terre, Mondo Donna, UDI, PerLeDonne, SOS DONNA.
Considerato altresì che:
- la Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 34, “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della Legge Regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo)”, modificata con le leggi regionali n. 15/2013 e n. 8/2014, all’art.13, comma 1, relativamente ai criteri di priorità da seguire nella scelta delle associazioni con cui stipulare convenzioni, prevede che gli Enti locali valutino “l’attitudine e le capacità operative delle Associazioni, considerando nel loro complesso:
• l’esperienza maturata nell’attività oggetto di convenzione;
• il livello qualitativo adeguato all’attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
• l’offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
• la sede dell’associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l’attività;
• il tipo e la qualità della formazione curata dall’Associazione;
• la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori d’intervento;
• ulteriori criteri, di volta in volta individuati, in ragione della particolare tipologia della convenzione stipulata, e preventivamente pubblicizzati dall’Ente pubblico.
- In particolare, l’art. 13, comma 2, della suddetta L.R. n. 34 del 2002, prevede che “qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse”, gli Enti locali “possono stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse”.
- L’art. 12, della citata L.R. n. 34 del 2002 e successive modifiche e integrazioni, consente agli enti locali di “erogare alle associazioni di promozione sociale iscritte contributi finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico interesse”.
- Il Codice del Terzo Settore, all’art. 55, definisce che in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, le amministrazioni pubbliche assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione, co- progettazione e accreditamento
Preso atto che:
- La Regione Xxxxxx-Romagna ha approvato l'Elenco del Centri antiviolenza presenti sul territorio regionale e metropolitano bolognese, attraverso una procedura di selezione e che nel registro sono iscritte le associazioni che gestiscono centri antiviolenza sul territorio metropolitano: Casa delle donne per non subire violenza, Trama di Terre, Mondo Donna, UDI, PerLeDonne, SOS DONNA.
- Le associazioni sopracitate hanno partecipato alla co-progettazione del sistema di accoglienza e ospitalità di donne maltrattate o che hanno subito violenza, pervenendo alla sottoscrizione dell’Accordo di ambito metropolitano nel 2015.
Rilevato altresì che:
- Le Associazioni Casa delle donne per non subire violenza, Trama di Terre, Mondo Donna, UDI, PerLeDonne, SOS DONNA offrono servizi specifici e di tipo relazionale: accoglienza e ospitalità di donne maltrattate o che hanno subito violenza;
- fin dal 1990 le attività svolte per conto del Comune di Bologna e della Provincia di Bologna dall’associazione “Casa delle donne per non subire violenza”, si sono consolidate, sviluppate e qualificate venendo a rappresentare un punto di riferimento certo e affidabile per le donne che si trovano in una condizione di violenza;
- nel territorio del Nuovo Circondario imolese da metà anni '90 sono stati attivati progetti finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere anche attraverso la gestione di case rifugio messe a disposizione dal Consorzio Servizi Sociali di Imola e successivamente da ASP Circondario imolese ed è attivo il Centro Antiviolenza per l’ospitalità e l’accoglienza di donne vittime di maltrattamento e violenza di genere gestito dall’Associazione Trama di Terre;
- sul territorio metropolitano sono attive, oltre a Casa delle donne e Trama di Terre, altre associazioni che gestiscono sportelli di ascolto, consulenza legale o psicologica, sostegno nei percorsi di aiuto rivolto a donne maltrattate o che hanno subito violenza: UDI, SOS DONNA, MONDO DONNA con lo sportello CHIAMA chiAMA, PerLeDonne, costituendo complessivamente sul territorio sei Centri Antiviolenza con diverse case rifugio in dotazione.
Avuto, infine, presente che:
- dal 1 gennaio 2015 è attiva la Città Metropolitana di Bologna, ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria. La Città Metropolitana rappresenta il territorio e le comunità che la integrano, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico e coordina, nel rispetto delle singole autonomie, l'attività dei Comuni singoli o associati del suo territorio. Ai sensi dell'art. 1, comma 44, della L. 56/2014 alla Città metropolitana è attribuita la funzione fondamentale di “promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale”. Inoltre, secondo l’art. 1, comma 85 della stessa legge, ad essa è attribuita anche la funzione relativa al "controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio" ed essa ha istituito un Tavolo metropolitano delle Pari opportunità, supportato da un Gruppo di lavoro tecnico, che ha stimolato la costituzione di coordinamenti distrettuali. Nel quadro del ruolo istituzionale del governo territoriale assegnato alla Città metropolitana dalla legge n. 56 del 2014 ed dalla legge regionale
n. 13 del 2015, la Città metropolitana esercita le funzioni riferite alla promozione dello sviluppo territoriale dell’area metropolitana bolognese e nell’interesse dell’intero territorio regionale, sulla base degli obiettivi e dei principi del Piano Strategico Metropolitano, nonché degli obiettivi contenuti nel “Patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo economico e sociale” sottoscritto il 29 aprile 2015;
- Nel novembre 2017, la Città metropolitana di Bologna ha sottoscritto il Protocollo di intesa per il miglioramento della protezione delle donne che hanno subito violenza nell'ambito di relazioni di intimità, di durata triennale, promosso dal Comune di Bologna e siglato da tutti i soggetti coinvolti nelle rete dell'accoglienze della donna vittima di violenza (Prefettura insieme alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna e presso il Tribunale dei minori, la Questura di Bologna, il Comando provinciale dei Carabinieri di Bologna, l'ASP Città di Bologna, l'Azienda USL di Bologna, Casa delle donne, Udi, Mondo donna ed SOS Donna). La Città metropolitana, insieme ai soggetti firmatari, si è impegnata a collaborare nella costruzione di procedure e nel garantire la massima sinergia per il potenziamento del lavoro di rete a livello metropolitano;
- Nel 2018 la Città metropolitana ha sottoscritto, con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna, l'Accordo attuativo per la realizzazione del Progetto “La Stanza Rosa”, che prevede l'impegno dei soggetti firmatari a promuovere ed attuare, come prima azione del Protocollo di intesa contro la violenza di genere di cui la costituzione delle Stanze per l'audizione protetta in almeno una Caserma dei Carabinieri per Unione;
- Nel 2019 è stato approvato l’Accordo fra Regione Xxxxxx-Romagna e Città Metropolitana di Bologna nell'ambito della promozione delle pari opportunità, del contrasto alla violenza e alle discriminazioni e dello sviluppo di azioni di responsabilità sociale di impresa in ottica di genere, in attuazione dell’art. 5 dell'Intesa Generale Quadro ed ai sensi della normativa di riordino della L.R.13/2015.
Constatato, pertanto, che:
- Sul territorio metropolitano esiste un complesso e competente sistema di sostegno ed accoglienza a donne maltrattate o che hanno subito violenza
- Il sistema ha bisogno di consolidarsi e di essere continuativo ed il presente accordo è uno strumento di cooperazione di soggetti pubblici e privati che si impegnano a collaborare per pervenire al conseguimento di obiettivi condivisi.
Tutto ciò premesso e considerato, fra le Parti si conviene quanto segue: Art. 1 - Oggetto dell'accordo
L'accordo di ambito metropolitano riguarda il sistema di accoglienza a donne maltrattate o che hanno subito violenza e i tre livelli - ospitalità in pronta accoglienza; ospitalità in seconda accoglienza, consulenza, ascolto e sostegno – nei quali si articola.
Il presente accordo ha inoltre lo scopo di:
• consolidare e dare continuità al sistema che fornisce accoglienza e sostegno alle donne che hanno subito maltrattamenti o che, a causa di violenza, debbono abbandonare la propria residenza da sole o con figli minorenni;
• promuovere nella comunità locale una maggiore sensibilità nei confronti della violenza di genere;
• potenziare la messa in rete delle diverse realtà coinvolte a livello metropolitano.
Art. 2 - Sistema di accoglienza e ospitalità
Il sistema di accoglienza e ospitalità nel territorio della città metropolitana si articola in:
2.1 - ospitalità in pronta accoglienza – è rivolta alle donne con o senza figli, che subiscono violenza intra o extrafamiliare e necessitano di una pronta ospitalità.
Accesso: attivo 24 ore al giorno; avviene su richiesta del Pris metropolitano e dei Servizi Sociali Territoriali dei Distretti del territorio metropolitano;
Durata dell'accoglienza: fino ad un mese, prorogabile in casi particolari su richiesta del servizio e in accordo con l'ente gestore;
Strutture: l'ospitalità in pronta accoglienza è data all'interno di strutture preposte allo scopo, per un numero di posti pari a 19 (17 Casa Donne e 2 Trama di Terre)
2.2 - ospitalità in casa rifugio - è rivolta a donne con o senza figli che hanno necessità di un luogo sicuro, protetto, accogliente e tranquillo, in cui intraprendere un percorso di uscita dalla violenza e ricostruire la propria autonomia, con la possibilità di ricevere sostegno nella scelta di allontanarsi dalla violenza e nell'attivare i canali necessari per realizzare il proprio progetto.
Accesso: può avvenire dopo un periodo di ospitalità in pronta accoglienza, su richiesta dei Servizi Sociali Territoriali responsabili del caso. Qualora la donna stabilisca il contatto direttamente con il Centro Antiviolenza richiedendo l'accoglienza, la segnalazione della sua presenza verrà inoltrata al Servizio Sociale Territoriale, a meno che non sia fatto esplicito divieto dalla diretta interessata;
Durata dell'accoglienza: da sei a nove mesi;
Strutture: L'ospitalità in case rifugio è data all'interno di strutture preposte allo scopo, per un numero di posti pari a 25 (21 Casa Donne e 4 Trama di Terre)
2.3 - consulenza, ascolto e sostegno - rivolta a donne maggiorenni, maltrattate nel proprio contesto familiare o minacciate di violenza, con l'obiettivo di proporre uno spazio riservato e competente in cui poter esprimere vissuti, raccontare l’esperienza e definire un percorso e una strategia per uscire dalla violenza, nel rispetto dell'autonomia e delle scelte decisionali della donna. La prima attività che viene svolta pertanto è quella dell'ascolto, della consulenza, anche di carattere giuridico, dell'orientamento e può distinguersi come l'attività di uno “sportello specializzato”, all'interno della rete dei servizi offerti dal territorio metropolitano, rivolto alle donne minacciate o che hanno subito violenza, con l'obiettivo di far emergere il fenomeno.
La consulenza e l'orientamento servono a fornire alle donne informazioni sui servizi sociali e sanitari e sulle altre risorse presenti sul territorio.
La consulenza giuridica è rivolta ad approfondire gli aspetti legali e normativi che derivano da situazioni di maltrattamento e di violenza, allo scopo di fornire ausilio e supporto rispetto ai temi inerenti in particolare il diritto di famiglia, le adozioni, le successioni, la legislazione del lavoro e in generale le problematiche di natura giuridica, anche di carattere interculturale.
Il supporto viene offerto loro per affiancarle nel percorso decisionale e favorire il contatto con i servizi disponibili sul territorio (servizi sociali e sanitari, servizi di polizia, studi legali, associazionismo, altri).
Art. 3 – Servizi offerti
I Centri Antiviolenza e le relative Case rifugio sono dotati di una Carta dei servizi.
I servizi offerti dai Centri Antiviolenza sono quelli elencati nel Piano regionale contro la violenza di genere al punto 4.4 e qui integralmente richiamati.
I servizi offerti dalle Case Rifugio sono quelli elencati nella delibera regionale n. 586/2018 al punto
2.5 e qui integralmente richiamati.
Oltre ai servizi offerti, previsti all'art. 2.5 della Delibera n. 586/2018 della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, le case rifugio si impegnano a garantire l'aumento della copertura educativa per sostenere la genitorialità fragile.
Art. 4 - Impegni delle parti
Le parti si impegnano a collaborare insieme per favorire il consolidamento del sistema di accoglienza e di ospitalità e l'integrazione di servizi ed il raccordo di azioni nell'ambito dell'area vasta, per fornire risposta al fabbisogno dell'intera città metropolitana.
Le parti si impegnano a cooperare per realizzare il lavoro di rete tra tutti i soggetti anche attraverso la co-progettazione degli interventi nel percorso di accoglienza, protezione e di sostegno all’autonomia della donna.
Le parti pubbliche e private, sottoscrittrici dell'Accordo, mettono a disposizione risorse strutturali e finanziarie adeguate a gestire il sistema di accoglienza e ospitalità a donne che hanno subito violenza, così come indicato all'art. 2.
Le parti partecipano in maniera continuativa ed attiva ai tavoli tecnici di coordinamento, di programmazione e monitoraggio dell'Accordo convocati dalla Città Metropolitana al fine di coordinare e qualificare le azioni di sistema e le iniziative di prevenzione e contrasto della violenza di genere.
Si impegnano inoltre a promuovere il lavoro di rete e la definizione di procedure di raccordo a livello distrettuale, per garantire un’efficace collaborazione tra tutti i soggetti attivi sul territorio.
La parti si impegnano a promuovere un costante confronto sugli interventi attuati, per elaborare metodologie di lavoro condivise e garantire una piena integrazione tra tutti i soggetti che supportano la donna nel suo percorso.
Nell'ambito degli incontri di monitoraggio, coordinati dalla Città metropolitana di Bologna, le parti si impegnano a promuovere ed individuare una modalità di ripartizione dei fondi, relativamente ai livelli di ospitalità ed accoglienza di cui all'art. 2 del presente Accordo, sulla base di valutazioni condivise e nuovi bisogni espressi, al fine di garantire equità di trattamento.
Art. 4.1 - Impegni delle parti pubbliche
Le parti pubbliche concorrono alla realizzazione del sistema mettendo a disposizione risorse strutturali e finanziarie come specificato al seguente punto 5).
Le parti pubbliche promuovono il monitoraggio delle azioni del sistema di accoglienza, ospitalità e ascolto e, in collaborazione con le associazioni, valutano l'efficacia degli interventi.
Art. 4.2 - Impegni delle Associazioni
Le Associazioni concorrono a garantire la gestione del sistema di accoglienza a donne maltrattate o che hanno subito violenza.
Le Associazioni “Casa delle Donne per non subire violenza” e “Trama di Terre” assicurano ospitalità in pronta accoglienza; ospitalità in seconda accoglienza; consulenza, ascolto e sostegno.
Le Associazioni “UDI”, “Mondo Donna”, “SOS Donna” e “PerLeDonne” assicurano consulenza, ascolto e sostegno.
Le Associazioni si impegnano ad attuare quanto previsto al precedente art.2, anche con proprie risorse, avvalendosi di propri dipendenti, di consulenti e di volontari. Per tutto il personale dipendente, le Associazioni garantiscono il rispetto delle norme contrattuali, previdenziali e di tutela del lavoro e l'impiego di risorse professionali con una formazione di base adeguata ed un aggiornamento specifico qualitativamente elevato.
Le Associazioni si impegnano a provvedere alla fornitura di arredi, attrezzature, manutenzioni, sostituzioni, e al mantenimento di condizioni di decoro, pulizia ed igiene in tutte le strutture assegnate.
Le Associazioni che offrono ospitalità si impegnano inoltre a:
• condividere e co-progettare con il servizio competente gli obiettivi e le modalità di prosecuzione del percorso di protezione nei confronti dei nuclei ospitati;
• accordarsi con il servizio competente rispetto alla possibilità di prorogare la permanenza della donna in struttura;
• inviare un report ogni volta che si verifica una entrata/uscita presso le strutture che offrono ospitalità in pronta accoglienza e/o in casa rifugio, specificando le voci concordate con il servizio territoriale competente;
• fornire ogni sei mesi una relazione sull’andamento delle attività e sui dati del servizio prestato, specificando numeri e tipologia di informazioni precedentemente concordate con i servizi, sia per la pronta accoglienza che per la casa rifugio. (Definire format)
Le Associazioni assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo ed esonerano espressamente le parti pubbliche dalla responsabilità per danni a persone e cose che dovessero verificarsi in relazione alle attività promosse e gestite dalle stesse Associazioni. A tal fine provvederanno a stipulare idonea polizza assicurativa con impresa di sicura affidabilità per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose.
Art. 5 - Risorse strutturali e finanziarie
Le parti pubbliche e private, sottoscrittrici dell'Accordo, mettono a disposizione risorse strutturali e finanziarie per gestire il sistema di accoglienza e ospitalità a donne che hanno subito violenza, così come indicato all'art. 2.
5.1 – Strutture
La Città Metropolitana concede in comodato gratuito, all’Associazione Casa delle Donne, tre unità abitative.
L’Associazione Casa delle donne mette a disposizione appartamenti nella propria disponibilità, denominati “Casa SAVE” e “Casa Riuscire”, per il servizio di ospitalità in pronta accoglienza, per n. 17 posti.
L’Associazione Trama di Terre mette a disposizione un appartamento denominato “Casa Girasola” per il servizio di ospitalità in pronta accoglienza, per n. 2 posti
Complessivamente i posti di ospitalità in pronta accoglienza sono [19] e quelli di ospitalità in casa rifugio sono [25].
5.2 – Risorse finanziarie
I Comuni/le Unioni dell’area Metropolitana di Bologna erogano un contributo economico annuale alle Associazioni che garantiscono i tre livelli di attività, previste dal presente accordo: ospitalità in pronta accoglienza; ospitalità in seconda accoglienza; consulenza, ascolto e sostegno.
Il contributo, calcolato in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune del territorio metropolitano alla data del 1/01/2018 (Elaborazione dati Statistica Online Xxxxxx Xxxxxxx) e pari ad € 0,1727 per ogni residente, è ripartito per aggregazioni territoriali, così come individuate nei distretti socio-sanitari del territorio metropolitano:
DISTRETTO | POPOLAZIONE RESIDENTE | 0,1727 cent/abitante | Associazione beneficiaria |
BOLOGNA | 389.261 | 67,225.40 | CASA DELLE DONNE |
XXXX XXXXXX SAMOGGIA | 112.710 | 19,465.00 | CASA DELLE DONNE |
IMOLA | 133.651 | 23,081.50 | TRAMA DI TERRE |
PIANURA EST | 160.728 | 27,757.70 | CASA DELLE DONNE |
PIANURA OVEST | 83.149 | 14,359.80 | CASA DELLE DONNE |
APPENNINO BOLOGNESE | 55.627 | 9,606.80 | CASA DELLE DONNE |
SAN XXXXXXX DI SAVENA | 78.029 | 13,475.60 | CASA DELLE DONNE |
AREA METROPOLITANA | 1.013.155 | 174,971.90 |
Ciascun Comune capofila di Distretto socio-sanitario, collettore delle risorse trasferite dai singoli Comuni, eroga annualmente, con proprio provvedimento, l'importo indicato.
Inoltre, il Comune di Bologna ed il Comune di Imola, previa verifica annuale e sulla base delle risorse effettivamente disponibili in relazione all'attribuzione del Fondo statale per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnato e concesso ai Comuni sedi di Centri antiviolenza e Case rifugio, in base al Piano Nazionale Antiviolenza, provvedono al riparto delle risorse ricevute in favore dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio censite sul territorio metropolitano e iscritte nell’Elenco regionale dei Centri Antiviolenza e delle loro dotazioni, come da DGR n. 586/2018.
La ripartizione del Fondo statale fra le associazioni destinatarie dei fondi per il finanziamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio già esistenti, avviene tenuto conto della volontà di individuare ed applicare una modalità comune e condivisa a livello metropolitano, al fine di garantire equità di trattamento, come indicato nell'art. 4 del presente Accordo.
I Comuni e le Unioni dei Comuni, sulla base dei propri bilanci, potranno mettere a disposizione contributi aggiuntivi ad integrazione delle risorse già precedentemente indicate per lo svolgimento di attività ulteriori svolte dalle associazioni che gestiscono i Centri Antiviolenza nel territorio metropolitano, in favore di donne, con e senza figli, minacciate o vittima di violenza fisica, sessuale, psicologica, economica.
Art.6 - Durata dell'accordo
Il presente Accordo ha durata quinquennale, dalla data di sottoscrizione fino alla scadenza, fissata al 31.12.2024.
Art. 7 – Spese
Eventuali spese ed oneri derivanti dalla registrazione del presente accordo, sono a carico della parte che ne richieda la registrazione stessa.
Art. 8 - Risoluzione dell'Accordo
Le parti convengono che, qualora le Associazioni sottoscrittrici dell'accordo, nel periodo di durata dello stesso:
- perdano i requisiti previsti dal Piano Regionale Antiviolenza;
- utilizzino le strutture messe a disposizione dagli enti locali per finalità diverse da quelle individuate dal presente accordo o svolgano attività incompatibili con la natura del bene e con le finalità sociali;
- facciano subentrare terzi nei rapporti di cui al presente accordo;
- eseguano innovazioni, opere murarie o installazioni di nuovi impianti senza preventiva autorizzazione dell'ente locale proprietario;
- omettano di rispettare gli impegni pattuiti;
sarà facoltà della parte pubblica risolvere il presente Accordo con il soggetto non avente più titolo o risultante inadempiente.
Art. 9 - Controversie
In caso di controversie derivanti dall'applicazione del presente Accordo che non si siano potute dirimere in via amministrativa, gli Enti sottoscrittori concordano di ricorrere al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre arbitri dei quali uno nominato dal soggetto che ha sollevato la controversia, uno dall’Ufficio di Presidenza della Conferenza Metropolitana dei Sindaci della Città metropolitana di Bologna ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente della Giunta Regionale.
In caso di mancata risoluzione delle controversie nelle modalità indicate al precedente punto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
Letto, approvato e sottoscritto con firma analogica in quanto alcuni sottoscrittori dichiarano di non essere attualmente in possesso di firma qualificata o digitale.
Bologna,
Il Sindaco della Città metropolitana di Bologna
Il Sindaco del Comune di Bologna
Il Sindaco del Comune di Imola
Il Sindaco del Comune di San Xxxxxxx di Savena, in qualità di capofila del distretto socio-sanitario di
San Xxxxxxx di Savena
Il Presidente Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in qualità di Ente capofila del Distretto
socio-sanitario di Reno, Lavino e Samoggia
Il Presidente Unione Reno Galliera, in qualità di Ente capofila
del Distretto socio-sanitario Pianura Est
Il Presidente Unione Terre d’Acqua, in qualità di capofila
del distretto socio-sanitario Pianura Ovest
Il Presidente Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese, in qualità di capofila del distretto socio-sanitario
dell'Appennino Bolognese
Il Presidente del Nuovo Circondario Imolese, in qualità di
capofila del Distretto socio-sanitario di Imola
Casa delle Donne per non subire violenza
Trama di terre
UDI
Mondo Donna
SOS Donna
PerLeDonne