CONTRATTO
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali |
CENTRALE UNICA ACQUISTI |
ALLEGATO F al Disciplinare di Gara SCHEMA DI CONTRATTO Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, volta all’affidamento del servizio di “Gestione del presidio sanitario di primo intervento medico presso lo stabile della sede centrale dell’INPS – Via Xxxx il Grande, n. 21 – Roma” |
Via Xxxx il Grande, n. 21 – 00000 Xxxx tel. x000000000000 - fax x000000000000 C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001 |
CONTRATTO
per l’affidamento del servizio di «Gestione del presidio sanitario di primo intervento medico presso lo stabile della sede centrale dell’INPS – Via Xxxx il Grande, n. 21 – Roma»
C.I.G. n. 3317474226
tra
L’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita
IVA n. 02121151001), con sede in Roma, in via Xxxx il Grande, n. 21, c.a.p. 00144, nella persona della Dott.ssa XXXXXXX XXXXXXX, nata a Roma in data 2 agosto 1971, in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell’Istituto;
(indicato anche nel prosieguo come l’«Istituto» o «Stazione Appaltante»)
e
[…] (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], C.A.P. […], nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […]
(indicato anche nel prosieguo come l’«Appaltatore»)
(di seguito collettivamente indicati come le «Parti»)
L’anno duemilaundici, il giorno […] del mese di […], presso i locali della Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS in Roma, siti in via Xxxx il Grande, n. 21, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto.
Premesso che
a) l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS, intende garantire - presso lo stabile della sua sede centrale in Roma, sita in via Xxxx il Grande, n. 21 - la prestazione del servizio di gestione del presidio sanitario di primo intervento medico, avente primaria importanza ai fini della salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e dell’attuazione dell’art. 45 del D.Lgs. 81/2008;
b) a mezzo di Determina a Contrarre n. […] del […], adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, l’Istituto ha avviato una procedura aperta ai sensi dell’art. 55, 5° comma, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, governata dal criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e volta all’individuazione di operatori economici terzi che provvedano in favore dell’Istituto, alla fornitura del servizio di “Gestione del presidio sanitario di primo intervento medico presso lo stabile della sede centrale dell’INPS – Via Xxxx il Grande, n. 21 – Roma” (da qui in poi, complessivamente, il «Servizio»), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel bando, nel disciplinare di gara, nel capitolato di oneri e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
c) il bando di gara è stato spedito alla Commissione in data […], pubblicato sulla G.U.C.E. in data […], sulla G.U.R.I. n. […] del […], sul sito internet xxx.xxxx.xx in data […], sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) in data […], trasmesso all’Osservatorio dei Contratti Pubblici in data […], ai fini della pubblicazione sul relativo sito, e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale […] e […], rispettivamente in data […] e in data […], nonché sui due ulteriori quotidiani […] e […], rispettivamente in data […] e […], secondo quanto previsto dall’art. 66, comma 7°, del D.Lgs. 163/06;
e) a mezzo di Determina n. […] del […], adottata dal Direttore Centrale Risorse Strumentali, l’Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara, e disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’Appaltatore, quale soggetto che ha espresso l’offerta economicamente più vantaggiosa in sede di gara, previa verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico di cui al D.U.R.C. n. […] del […];
f) l’Appaltatore ha documentalmente ed esaustivamente comprovato il possesso dei requisiti di capacità generale, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06, come modificato dal DL 70/11 convertito con modificazioni nella L. 106/11 ed alle altre norme rilevanti in tema, e dei requisiti speciali previsti dal Decreto medesimo, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;
g) a mezzo di polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data […] da […], sub n. […] per l’importo di euro […], l’Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell’Istituto la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
h) ai sensi dell’art. 6, comma 3°, lettera c) del d.P.R. 207 del 5 ottobre 2010, l’Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correntezza contributiva dell’aggiudicatario, mediante l’acquisizione del D.U.R.C. n. […] del […];
i) con il presente contratto (di seguito il “Contratto”), le Parti intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l’esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 (Definizioni)
Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:
▪ «Appaltatore»: il soggetto al quale, in caso di aggiudicazione e successiva stipula del Contratto, è affidato il Servizio;
▪ «Bando di Gara»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato dall’Istituto ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 64 del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, e pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, commi 1° e 7°, del predetto Decreto;
▪ «Canone»: il corrispettivo a corpo corrisposto dall’Istituto, in favore dell’Appaltatore, a titolo di remunerazione per la prestazione del Servizio;
▪ «Capitolato di Oneri»: il documento, allegato al presente Contratto, nel quale sono precisate le caratteristiche tecniche e prestazionali del servizio da acquisirsi in capo all’Istituto;
▪ «Codice»: il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
▪ «Contratto»: il presente documento negoziale, il quale espone gli obblighi e i diritti che intercorrono reciprocamente tra stazione appaltante e Appaltatore;
▪ «DCRS»: la Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS, quale struttura interna dell’Istituto che stipula il Contratto e detiene il compito di supervisionarne la corretta esecuzione in termini globali;
▪ «Direttore dell’Esecuzione»: l’esponente della Stazione Appaltante attraverso il quale la medesima verifica il regolare andamento dell’esecuzione del presente Contratto da parte dell’Appaltatore. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente Contratto, e in generale la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
▪ «Filiera delle imprese»: i subappalti come definiti dall’articolo 118, comma 11, del D. Lgs.
n. 163 del 12 aprile 2006, nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del Contratto;
▪ «Offerta»: complessivamente, l’insieme della documentazione amministrativa, tecnica (da qui in poi, in via particolare, «Offerta Tecnica») ed economica (da qui in poi, in via particolare, «Offerta Economica») prodotta dall’Appaltatore nell’ambito della procedura a evidenza pubblica per l’affidamento del presente Contratto;
▪ «Referente Unico»: l’esponente dell’Appaltatore che svolge il ruolo di relazionarsi in via esclusiva con l’Istituto, nella qualità di persona fisica responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, in relazione alla gestione di tutti gli aspetti organizzativi e prestazionali del Contratto;
▪ «Regolamento»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento esecutivo e attuativo del Codice dei contratti pubblici”;
▪ «Responsabile del Procedimento» o «R.U.P.»: l’esponente della Stazione Appaltante cui competono la vigilanza sul presente Contratto, e tutti gli altri compiti di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
▪ «Servizio» o «Appalto»: il servizio di gestione del presidio sanitario di primo intervento medico presso lo stabile della sede centrale dell’INPS – Via Xxxx il Grande, n. 21 – Roma, e stabili limitrofi, quale descritto nel Capitolato di Oneri e nell’Offerta Tecnica;
▪ «Stazione Appaltante» o «Istituto»: l’INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, quale soggetto che affida l’esecuzione del Servizio al terzo individuato mediante la presente procedura.
Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
▪ Allegato “A”: Capitolato di Xxxxx;
▪ Allegato “B”: Offerta Tecnica dell’Appaltatore;
▪ Allegato “C”: Offerta Economica dell’Appaltatore;
▪ Allegato “D”: Bando di Gara, Disciplinare di Gara e relativi allegati minori di procedura;
▪ Allegato “E”: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.);
▪ Allegato “F”: Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati Personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.
2. Gli allegati predetti, materialmente congiunti al presente Contratto, vengono siglati dalle Parti in ogni pagina, in segno di accettazione dei rispettivi contenuti.
Art. 3 (Oggetto del Contratto)
1. Il presente Contratto ha per oggetto la prestazione del Servizio di gestione del Presidio Sanitario di Primo Intervento Medico presso lo stabile della sede centrale dell’Istituto ed edifici limitrofi, da eseguirsi a cura dell’Appaltatore alle condizioni e termini stabiliti dal presente Contratto e dai relativi allegati.
2. Per la disciplina specifica delle attività di cui si compone l’Appalto si rimanda alle previsioni di dettaglio del Capitolato di Oneri.
Art. 4 (Durata, decorrenza del Contratto ed eventuali proroghe)
1. Il presente Contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione, ed ha durata pari a 36 (trentasei) mesi.
2. Sarà facoltà dell’Istituto, alla scadenza del Contratto e nelle more dell’individuazione del nuovo Appaltatore, provvedere a proroghe contrattuali dalla durata semestrale, per non più di due volte e per un periodo complessivo di proroga non superiore a un anno dalla scadenza del Contratto, nella misura strettamente necessaria allo svolgimento e alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo Appaltatore.
3. L’Appaltatore, nei limiti delle proroghe di cui al precedente comma, sarà tenuto a garantire la prosecuzione del Servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste nel presente Contratto.
4. Il Servizio dovrà essere avviato previa formalizzazione del verbale di avvio dell’esecuzione di cui all’articolo 13.
5. L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto, né ad alcuna indennità, qualora il Servizio, per qualsiasi causa non imputabile all’Istituto, non sia ultimato entro il termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 5 (Luogo di esecuzione del Servizio)
1. L’Appaltatore presterà il Servizio presso il piano terreno dell'Edificio "grattacielo" in Xxx Xxxx xx Xxxxxx, x. 00, xx Xxxx.
2. Al fine di consentire l’esercizio del Servizio, l’Istituto concede in comodato d’uso gratuito il piano terreno dell'Edificio "grattacielo", in Via Xxxx il Grande, n. 21 – Roma, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1803 e ss. del codice civile.
3. Sarà facoltà dell’Istituto provvedere, in corso di esecuzione, ad una variazione dell’ubicazione dei locali adibiti alla prestazione del Servizio.
4. I locali saranno dotati dei supporti informatici e telefonici essenziali.
5. L’Appaltatore è tenuto a custodire e a conservare i locali con la diligenza del buon padre di famiglia, potendosene servire solo per l'uso determinato dal presente Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto all’art. 2 del Capitolato di oneri, in caso di mutamenti del locale messo a disposizione per il Presidio, l’Appaltatore dovrà curare personalmente l’attività di trasferimento delle attrezzature proprie sotto la propria responsabilità e a proprie spese.
Art. 6 (Direttore dell’Esecuzione)
1. Nei casi previsti dalla legge, all’esecuzione delle attività di cui al presente Xxxxxxxxx è preposto un Direttore dell’Esecuzione, nominato dall’Istituto.
2. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente Contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
3. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
4. Nei casi previsti dalla legge, l’Istituto può nominare uno o più assistenti del Direttore dell'Esecuzione, ai quali affida per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso Direttore dell'Esecuzione.
5. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell’Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.
6. Qualora il Direttore dell’Esecuzione dovesse coincidere con la figura del R.U.P., tutte le attività previste nel presente Contratto in capo al Direttore dell’Esecuzione si intendono riferite al R.U.P.
Art. 7 (Obblighi dell’Appaltatore)
1. L’Appaltatore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento del Servizio che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto, del Capitolato di Oneri e della propria Offerta Tecnica.
2. L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attività di gestione del Servizio. Esso deve operare secondo criteri di efficienza e trasparenza e con la diligenza connessa alla natura professionale dell’attività esercitata ed alla particolare complessità della stessa, nonché alla natura di Ente pubblico non economico dell’Istituto, nel rispetto di tutte le norme che regolano tale natura.
Art. 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento)
1. Per la prestazione del Servizio, l’Appaltatore sarà remunerato sulla base dei corrispettivi espressi in sede di Offerta Economica, in relazione alle attività oggetto di effettiva prestazione in favore dell’Istituto.
2. Il valore annuo indicativo del presente Contratto è pari a € […] (Euro […]/00), IVA esclusa, dei quali € […] (Euro […]/00) a titolo di oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, per un complessivo valore per i 36 mesi di durata pari a € […] (Euro […]/00), IVA esclusa, dei quali € […] (Euro […]/00) a titolo di oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso.
3. In particolare, all’Appaltatore verrà corrisposto un Canone annuo per il Servizio per un importo pari ad € […],[…] (Euro […]/00), oltre IVA, erogato in 12 ratei mensili di importo pari a € […](Euro […]/00), oltre IVA, come da Offerta Economica formulata dall’Appaltatore in corso di procedura.
4. La remunerazione delle attività di cui si compone il Servizio avverrà unicamente in base al Canone di cui sopra, indipendentemente dal numero di prestazioni rese dall’Appaltatore su base mensile o annuale.
5. Il Corrispettivo di cui sopra ha altresì natura fissa ed immutabile, nei limiti di quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. 163/06, e si riferisce all'esecuzione del Servizio secondo le attività descritte nel Capitolato di Xxxxx, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente al Servizio affidato.
4. La remunerazione dell’Appaltatore avverrà dietro emissione di fattura mensile posticipata rispetto alle competenze maturate nella mensilità di riferimento, da trasmettersi all’Istituto entro il giorno 5 del mese successivo a quello di competenza, in originale e a mezzo posta.
5. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4, e 140, comma 1, del Regolamento, anche con riferimento all’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo del Servizio.
6. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02, ovvero nei termini in deroga eventualmente concordati in sede di sottoscrizione del presente Contratto, ricorrendone i presupposti.
7. Il pagamento della fattura è subordinato:
▪ alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, in base ad accertamenti che saranno svolti dall’Istituto;
▪ alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
8. E’ facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
9. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
10. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […].
11. In riferimento ai commi 9 e 10 del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro […] dal verificarsi delle stesse.
12. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di tale norma, l’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
13. L’Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell’articolo 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, nelle ipotesi previste nel presente Contratto.
14. In caso di aggiudicazione dell’appalto ad un Raggruppamento di imprese, tutte le fatture delle società componenti il R.T.I. dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell’Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
15. L’Appaltatore si impegna ad adeguare le modalità di fatturazione, e relativa trasmissione, in formato telematico su richiesta dell’Istituto.
Art. 9 (Revisione del corrispettivo)
1. In conformità al disposto dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/06, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi indicati al precedente articolo 8.
2. Dietro apposita istanza dell’Appaltatore, all’esito di una istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell’esecuzione del presente Contratto, la revisione verrà operata, su base annuale, sulla scorta dei dati di cui all’art. 7, comma 4°, lettera c) e comma 5° del medesimo articolo del Codice o, in difetto, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
3. Ai fini della migliore istruttoria revisionale, l’Appaltatore sarà tenuto a trasmettere all’Istituto, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
4. L’Appaltatore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.
Art. 10 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie)
1. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. L’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.
4. Qualora nella esecuzione del Servizio avvengano sinistri alle persone, o danni al luogo di esecuzione del Servizio, il Direttore dell’Esecuzione compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al R.U.P., indicando il fatto e le presumibili cause, ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per l’Istituto.
5. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto.
6. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
7. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l’Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.
8. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all’Istituto una garanzia ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 dell’importo di Euro […], rilasciata da […] in data […], ed avente scadenza al […].
9. In caso di raggruppamento temporaneo, la garanzia fideiussoria è presentata, in virtù del mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti con responsabilità solidale.
10. L’Istituto, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore, potrà trattenere, in tutto o in
parte, la garanzia di cui al presente articolo. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Istituto, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Istituto stesso.
11. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 3° dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06.
12. L’Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio, e deve tenere indenne l’Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell’Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest’ultimo incaricati, nell’esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.
13. All’uopo, l’Appaltatore dichiara di detenere con la compagnia assicurativa […] un’idonea polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi all’esercizio delle proprie attività, come anche previste nel presente Contratto e nel Capitolato di Oneri, avente decorrenza dall’inizio dell’affidamento, massimale per sinistro pari a € 3.000.000,00, salvo miglioramento in sede di Offerta, e sottoposta a condizioni tali da risultare in ogni caso proporzionata rispetto alle attività oggetto di affidamento.
14. In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale, la predetta polizza assicurativa è presentata dalla mandataria, in virtù del mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutte le mandanti con responsabilità solidale. In caso di raggruppamento temporaneo verticale, la mandataria è tenuta a presentare, su mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le polizze prestate dai vari componenti del raggruppamento per le rispettive responsabilità “pro quota”.
Art. 11 (Modalità generali di esecuzione del Servizio)
1. Il Servizio, complessivamente e nelle sue singole componenti costitutive, dovrà essere eseguito dall’Appaltatore nella piena osservanza delle previsioni del presente Contratto, del Capitolato di Oneri e dell’Offerta Tecnica, qui allegati.
2. L’Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’esecuzione della prestazione, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell’Istituto e a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato di Oneri e nell’Offerta Tecnica.
3. L’Appaltatore sarà, in ogni caso, tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei Servizi in affidamento, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Restano quindi a carico dell’Appaltatore i costi derivanti da interventi e adeguamenti applicativi e tecnologici, nonché le spese per gli eventuali interventi necessari a garantire la corretta esecuzione della prestazione.
6. L’Appaltatore si impegna espressamente a:
a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire all’Istituto di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di prestazione del Servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
c) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni, tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall’Istituto;
d) comunicare, tempestivamente, all’Istituto le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
e) dare immediata comunicazione di ogni altra circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
Art. 12 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)
1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il R.U.P. autorizza il Direttore dell’Esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
2. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel Contratto per fatto o colpa dell’Istituto, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto.
3. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'Appalto:
a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro:
3. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull’importo contrattuale dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data di avvio dell’esecuzione del Contratto, senza la possibilità di riconoscimento di nessun altro compenso o indennizzo.
4. Qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione del presente Contratto superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, un periodo di complessivi sei mesi, l’Istituto ha l’obbligo di accogliere l’istanza di recesso, con le conseguenze di cui al precedente comma 2.
5. L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Istituto per l’avvio dell’esecuzione del Contratto. In caso contrario, è fatta salva la facoltà dell’Istituto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 37.
Art. 13 (Verbale di avvio dell’esecuzione)
1. Al fine di consentire l’avvio dell’esecuzione, il Direttore dell’Esecuzione, in contraddittorio con l’Appaltatore, redige apposito verbale, contenente, conformemente alla natura della prestazione:
a) l’indicazione delle aree e degli ambienti interni in cui l’Appaltatore svolge il Servizio;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti, ove previsti dalla legge di gara, messi a disposizione dall’Istituto all’Appaltatore per l’esecuzione del Servizio;
c) la dichiarazione che le aree e gli ambienti nei quali deve eseguirsi il Servizio sono liberi da persone o da cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività.
2. Il verbale di avvio dell'esecuzione deve essere redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell’Esecuzione e dall’Appaltatore, al quale – ove ne faccia richiesta - può essere rilasciata copia conforme.
3. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del presente Contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il Direttore dell'Esecuzione provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto.
4. Qualora l’Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, lo stesso è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.
Art. 14 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto)
1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, il Direttore dell’Esecuzione ne ordina la sospensione totale o parziale, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, e in caso di sospensione parziale la parte di Servizio sospesa, e quella ancora a rendersi. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell’esecuzione dell’Appalto.
2. E’ ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell’Esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall’art. 311, comma 2, lettera c) del Regolamento, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto. Si applicano gli articoli 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili.
3. Quando, per l’effetto di forza maggiore, l’Appaltatore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Contratto, il medesimo ne farà denuncia all’Istituto entro 5 giorni, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l’esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l’evento di forza maggiore.
4. Negli altri casi, il Direttore dell’Esecuzione comunica all’Appaltatore il ricorrere di uno di tali eventi indicando anche la stima del periodo di sospensione prevista ed ordina la sospensione, anche parziale, dell'esecuzione del Contratto, disponendone la ripresa quando
siano cessate le cause della sospensione.
5. Fuori dai casi di cui ai precedenti commi, il R.U.P. può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del Contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli artt. 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili.
6. Nei casi previsti dal comma precedente, il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere il Servizio. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza il riconoscimento di alcuna indennità. Qualora l’Istituto si opponga allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla sola rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini.
7. Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione del Servizio, qualunque ne sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
8. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal Contratto per l’esecuzione del Servizio.
9. La sospensione parziale non fa venir meno gli obblighi tra le Parti in relazione alle prestazioni non sospese; essa determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non eseguite per effetto della sospensione parziale e l’importo totale del Servizio previsto nello stesso periodo. E’ facoltà delle Parti stabilire di comune accordo gli effetti della sospensione parziale sul Contratto, in termini di differimento, qualora per la natura delle prestazioni, le relative modalità di rendicontazione o altre cause non risulti possibile, o divenga estremamente complesso, il calcolo di cui sopra.
00.Xx Direttore dell’Esecuzione, con l'intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del Contratto, le prestazioni già effettuate, il tempo di sospensione del Servizio previsto, le eventuali cautele adottate per la ripresa dell’esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove il Servizio era in corso di esecuzione.
00.Xx verbale di sospensione è firmato dall’Appaltatore ed è inviato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
12.Le sospensioni, disposte ai sensi del presente articolo, permangono per il solo tempo necessario e fino alla cessazione degli eventi che hanno comportato la sospensione e
comportano il differimento del termine di durata del Contratto per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell’Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti.
00.Xx verbale di ripresa dell'esecuzione, da redigere a cura del Direttore dell’Esecuzione non appena siano venute meno le cause della sospensione, è firmato dall’Appaltatore ed è inviato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell’Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. A tal fine, l’Istituto si impegna a informare, senza indugio, l’Appaltatore del venire meno delle cause che hanno originato la sospensione.
14.L’Appaltatore non può sospendere il servizio neanche in caso di controversie con l’Istituto.
15.L’Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del Servizio ai sensi dei commi 1 e 2, senza che l’Istituto abbia disposto la ripresa del Servizio, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell’Esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, è condizione necessaria per iscrivere riserva all'atto della ripresa del Servizio, qualora l’Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Art. 15 (Sospensioni illegittime)
1. Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dall’Istituto per cause diverse da quelle stabilite dal precedente art. 14, sono considerate illegittime e danno diritto all’Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
2. Ai sensi dell’art. 1382 codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i criteri di cui all’art. 160 del Regolamento, ove applicabili.
3. Al di fuori delle voci elencate al predetto articolo, sono ammesse a titolo di risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione del Servizio.
Art. 16 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)
A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore
dell'Esecuzione e dall’Appaltatore, al quale potrà essere rilasciata copia conforme ove ne faccia richiesta.
Art. 17 (Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore)
1. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta ad iniziativa dell’Appaltatore se non è stata disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dall'Istituto, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti nel successivo art. 18 del presente Contratto.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’Esecuzione stesso.
Art. 18 (Varianti introdotte dall'Istituto)
1. L'Istituto non può richiedere alcuna variazione al presente Contratto, se non nei casi di seguito indicati:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal R.U.P. o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possano determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nelle qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del Contratto.
2. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Istituto, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del presente Contratto. L’importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell’importo originario del presente Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione del Servizio. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal R.U.P. o dal soggetto titolare del potere di spesa.
3. Nei casi di cui al comma 1, l’Istituto può chiedere all’Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal Contratto che l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente
Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Qualora, invece, la variazione superi tale limite, l’Istituto procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al presente Contratto, dopo aver acquisito il consenso dell’Appaltatore.
4. L’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, alle stesse condizioni previste nel presente Contratto.
5. In ogni caso, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Istituto e che il Direttore dell’Esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del presente Contratto e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneri.
Art. 19 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite)
1. Le attività di cui al presente Contratto sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal presente Contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore.
2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguire a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente Contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
3. La verifica di conformità è effettuata:
a) in corso d’opera, con xxxxxxx xxxxxxxxxx;
b) in sede di conclusione delle prestazioni di cui al Servizio, quale verifica di conformità definitiva.
4. La verifica è comunque conclusa entro il termine di sessanta giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali o delle prestazioni oggetto di verifica in corso d’opera.
5. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all’Appaltatore e al R.U.P., con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il R.U.P. assegna un termine non superiore
a quindici giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone all’Istituto la decadenza dell’incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
6. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali, sia in corso d’opera che finale, è effettuata, oltre che attraverso accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari, anche mediante le seguenti specifiche attività, in aderenza alle caratteristiche del Servizio e alle sue modalità prestazionali:
a) verifica sui turni di rotazione del personale professionale nel corso del semestre verificato, al fine di appurare la presenza continuativa di organico minima richiesta dal Capitolato di Oneri;
b) accertamento dello status funzionale, qualitativo e prestazionale delle attrezzature messe a disposizione dall’Appaltatore per l’esecuzione del Servizio, secondo le disposizioni del Capitolato di Oneri e dell’Offerta dell’Appaltatore stesso;
c) accertamento dello status funzionale, qualitativo e prestazione dei locali, arredi, mobili ed attrezzature messe a disposizione dell’Appaltatore ad opera dell’Istituto;
d) verifica sul registro degli interventi effettuati nel semestre, al fine di appurare se nell’esecuzione delle relative attività siano stati osservati i principi di diligenza professionale, deontologica, contrattuale;
e) accertamenti a campione sulle concrete modalità di somministrazione delle prestazioni di cui al Servizio, mediante l’invio in loco di professionisti dell’Istituto in date da concordarsi preventivamente con l’Appaltatore, con preavviso minimo di due giorni.
Art. 20 (Incarico della verifica di conformità)
1. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’Esecuzione.
2. Ove il R.U.P. accerti che le prestazioni rientrino tra quelle di cui all’art. 300, comma 2, lettera b) del Regolamento, l’Istituto attribuisce l’incarico della verifica di conformità ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all’oggetto del Contratto ed alla prestazione verificata.
3. Ove ritenuto necessario, ai sensi del comma precedente l’Istituto nomina il soggetto singolo incaricato della verifica, o l’apposita commissione, ricorrendo ai professionisti del Coordinamento Generale Medico-Legale.
4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 2, non possono essere affidati di incarichi di verifica di conformità:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’Appaltatore o con i subappaltatori della prestazione oggetto della verifica di conformità;
c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell’esecuzione delle attività da verificarsi;
d) a soggetti che hanno espletato le attività di verifica di cui all’articolo 280, comma 2, del Regolamento, relativamente all’eventuale progettazione delle attività di cui al Servizio.
5. In caso di collaudatori non appartenenti all’organico dell’Istituto, il soggetto che è stato incaricato di una verifica di conformità in corso di esecuzione dall’Istituto, non può essere incaricato dal medesimo di una nuova verifica di conformità se non sono trascorsi almeno tre mesi dalla chiusura delle operazioni della precedente verifica. Per le verifiche di conformità non in corso di esecuzione il divieto è stabilito in sei mesi. Il divieto è in ogni caso limitato alle sole articolazioni locali, per i contratti dell’Istituto che non abbiano una gestione centralizzata in merito ai profili esecutivi.
6. Qualora la verifica di conformità sia affidata ad una commissione, si applica l’articolo 220 del Regolamento.
7. Ai fini del compenso spettante al soggetto esterno incaricato della verifica di conformità, possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe della categoria dell’ordine professionale di appartenenza. In caso di commissione di collaudo in cui, in relazione alla particolarità della prestazione, siano presenti soggetti appartenenti a ordini professionali differenti, la tariffa di riferimento del compenso è calcolata con riferimento alla tariffa della categoria dell’ordine professionale di appartenenza corrispondente alla prestazione prevalente del Contratto.
Art. 21 (Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformità)
1. In previsione della verifica di conformità sia in corso di esecuzione che finale, il R.U.P. trasmette al soggetto incaricato della verifica di conformità, qualora non siano nella disponibilità del medesimo:
a) copia degli atti di gara;
b) copia del Contratto;
c) i documenti contabili;
d) le risultanze degli accertamenti di cui all’art. 307, comma 2, del Regolamento, in merito alla quantità e qualità della prestazione effettuata in occasione di ogni stato di avanzamento;
e) i certificati delle eventuali prove effettuate.
2. E’ facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità chiedere al R.U.P. o al Direttore dell’Esecuzione altra documentazione ritenuta necessaria per l’espletamento dell’incarico. In tal caso, sarà obbligo dell’Appaltatore trasmettere la documentazione in proprio possesso entro 7 giorni dalla richiesta dell’Istituto.
Art. 22 (Verifica di conformità semestrale in corso di esecuzione)
1. L’Istituto, tenuto conto della natura del Servizio, del contenuto del Contratto e di ogni altra circostanza, procederà alla verifica di conformità in corso di esecuzione con cadenza semestrale, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, secondo le modalità previste dal comma 6 del precedente art. 19.
2. Ai fine di tale verifica, devono essere invitati ai controlli l’Appaltatore ed il Direttore dell’Esecuzione e deve essere redatto apposito verbale. Ove il Direttore dell’Esecuzione svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità, deve essere invitato un rappresentante dell’Istituto.
3. I verbali della verifica, da trasmettere al R.U.P. entro quindici giorni dall’effettuazione dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze dell’Istituto e del Direttore dell’Esecuzione.
4. Per consentire una puntuale verifica sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’Istituto, l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, in allegato a ciascuna fattura emessa, una scheda riepilogativa contenente i dati che di seguito si evidenziano:
a) presenza mensile del personale medico;
b) presenza mensile del personale infermieristico;
c) sostituzione del personale medico;
d) sostituzione del personale infermieristico.
5. E’ fatta, in ogni caso, salva la facoltà dell’Istituto di richiedere ulteriori informazioni necessarie alle verifiche in questione.
Art. 23 (Verifica di conformità definitiva)
1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della
verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il R.U.P. e il Direttore dell’Esecuzione, se la verifica di conformità è condotta da soggetto diverso rispetto al Direttore dell’Esecuzione. Quest’ultimo dà tempestivo avviso all’Appaltatore del giorno della verifica di conformità, affinché quest’ultimo possa intervenire.
2. Il Direttore dell’Esecuzione ha l’obbligo di presenziare al controllo definitivo.
Art. 24 (Processo verbale delle attività di verifica)
1. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell’Appalto, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
b) il giorno della verifica di conformità;
c) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, nonché il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
Art. 25 (Oneri dell’Appaltatore nelle operazioni di verifica di conformità)
1. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono a carico dell’Appaltatore, il quale, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirla.
2. Qualora l’Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’Esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore.
Art. 26 (Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità)
1. Il soggetto che provvede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al Contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l’Appaltatore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del Direttore dell’Esecuzione.
2. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’Appaltatore, con assegnazione di un termine per adempiere.
3. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell’Appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
4. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono a carico dell’Appaltatore, il quale, a propria cura e spesa, mette a disposizione del Direttore dell’Esecuzione i mezzi necessari ad eseguirle. Qualora l’Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’Esecuzione, dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore.
Art. 27 (Certificato di verifica di conformità)
1. Al termine delle attività di verifica, qualora risulti che l’Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità, contenente:
a) gli estremi del Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l’indicazione dell’Appaltatore;
c) il nominativo del Direttore dell’Esecuzione;
d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni;
e) le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
g) il verbale del controllo definitivo;
h) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’Appaltatore;
i) la certificazione di verifica di conformità.
2. E’ fatta, in ogni caso, salva la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
3. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell’Esecuzione, lo stesso è confermato dal R.U.P.
Art. 28 (Contestazioni formulate dall’Appaltatore sul certificato di verifica di conformità)
1. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
2. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al R.U.P. sulle contestazioni fatte dall’Appaltatore al certificato di verifica di conformità.
Art. 29 (Provvedimenti successivi alla verifica di conformità)
Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in Contratto.
Art. 30 (Attestazione di regolare esecuzione)
1. Qualora l’Istituto, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie comunitarie, non ritenga necessario conferire l’incarico di verifica di conformità, si dà luogo ad un’attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell’Esecuzione e confermata dal R.U.P.
2. L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell’esecuzione o dallo svolgimento della verifica in corso d’opera, e contiene almeno i seguenti elementi:
a) gli estremi del Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l’indicazione dell’Appaltatore;
c) il nominativo del Direttore dell’Esecuzione;
d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle medesime;
e) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’Appaltatore;
f) la certificazione di regolare esecuzione, ove si tratti di attestazione di regolare esecuzione dal carattere definitivo.
3. Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, si provvede ai sensi del precedente art. 29.
Art. 31 (Penali)
1. L’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere le seguenti penali nelle specifiche fattispecie di seguito previste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno spettante all’Istituto ai sensi dell’art. 1382 c.c.:
▪ un importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell’avvio del Servizio, anche parziale, di cui al precedente art. 12;
▪ un importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di arbitraria sospensione del Servizio da parte dell’Appaltatore;
▪ un importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella consegna dei documenti di rendicontazione e reportistica, che l’Appaltatore è tenuto a trasmettere all’Istituto per disposizione del presente Contratto, del Capitolato di Oneri o, se migliorativi, della propria Offerta Tecnica;
▪ un importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di mancato o carente intervento relativo alla prestazioni di primo intervento, accertato dal personale dell’Istituto nello svolgimento delle attività di verifica e controllo;
▪ un importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per il caso di ritardi nell’attivazione del Servizio rispetto ai termini previsti dal Capitolato di Oneri o, se migliorativi, dalla propria Offerta Tecnica;
▪ un importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di mancata sostituzione di ciascun esponente del professionale, richiesta dall’Istituto;
▪ un importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno in cui sia adibito al Servizio un professionista diverso da quello indicato in sede di Offerta, o comunque diverso da quello autorizzato dall’Istituto.
2. La sommatoria massima delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
3. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al R.U.P., in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il R.U.P. propone all'organo competente la risoluzione del presente Contratto per grave inadempimento.
4. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali
maggiori danni.
5. L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta e a ricorrere delle condizioni di legge, avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 10 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
6. Secondo i principi generali, l’applicazione delle penali avverrà solo qualora il ritardo nella esecuzione del Servizio rispetto ai termini previsti dal Capitolato di oneri o, se migliorativi, dalla propria Offerta Tecnica, ovvero l’inadempimento, siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
7. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
Art. 32 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto e personale dell’Appaltatore e del subappaltatore)
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, il Contratto dovrà essere eseguito in proprio dall’Appaltatore, ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in tutto in parte, salve le ipotesi di cui all’art. 116 del predetto Decreto.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l’Appaltatore potrà avvalersi di terzi operatori economici nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, nei limiti del 30 (trenta) per cento dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione dell’Istituto ai sensi dei commi che seguono, rimanendo, anche in deroga alle previsioni di legge, solidalmente responsabile dell’operato degli stessi per eventuali ritardi e/o inadempimenti previsti nel presente Contratto.
3. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che, all’atto dell’Offerta o, in caso di varianti autorizzate delle prestazioni, all’atto delle medesime, l’Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del Contratto che intende subappaltare;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l’Istituto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Istituto, l’Appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice e la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore. Il contenuto di tali dichiarazioni, ed il possesso dei requisiti di carattere generale, di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo e di idoneità tecnico professionale, dovranno essere documentalmente comprovati dal subappaltatore su richiesta della Stazione Appaltante;
d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve presentare all’Istituto apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
a) copia autentica del contratto di subappalto;
b) la certificazione, resa dall’Appaltatore, in merito al possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice, dal Regolamento e dalla lex specialis in relazione alla prestazione subappaltata;
c) la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali stabiliti dall’articolo 38 del Codice, e da tutte le altre norme che regolino la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08;
e) la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
g) copia del piano di sicurezza di cui all’art. 131 del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.
5. L’Istituto provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui sopra; tale termine potrà essere prorogato una sola volta,
ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che l’Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti alla metà.
6. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale, l’Istituto acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
7. In caso di ottenimento del D.U.R.C. del subappaltatore negativo per due volte consecutive, l’Istituto provvede ai sensi dell’art. 43, comma 5.
6. In caso di R.T.I., il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E’ fatto obbligo all’impresa capogruppo indicare, all’atto della stipula del contratto di subappalto, l’impresa raggruppata per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dalla medesima nell’ambito dell’Appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
7. L’affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 118, comma 2, numero 4, e comma 5 del Codice.
8. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori a cura dell’Appaltatore, sarà obbligo del medesimo Appaltatore trasmettere all’Istituto, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall’Istituto a favore di esso Appaltatore, il documento di pagamento debitamente quietanzato, relativo ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non dovesse trasmettere i documenti quietanzati del subappaltatore entro il termine predetto, l’Istituto provvederà alla sospensione dei successivi pagamenti verso l’Appaltatore medesimo, salvo quanto previsto dal comma che segue.
9. Qualora l’Appaltatore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità delle attività eseguite dal subappaltatore, e sempre che quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal Direttore dell’Esecuzione, l’Istituto sospende i pagamenti in favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’Esecuzione.
10. Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’Appaltatore dovrà corrispondere gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 33 (Recesso)
1. L’Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno trenta giorni rispetto agli effetti del recesso.
2. In caso di recesso, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al presente Contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Art. 34 (Normativa in tema di contratti pubblici)
1. L’Appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
2. L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
3. L’Appaltatore prende atto che l’Istituto si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla
prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
Art. 35 (Risoluzione del Contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione)
1. Il presente Contratto è sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 135 del Codice, siccome richiamato dall’art. 297 del Regolamento:
a) fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti nella legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’Istituto, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al Servizio dell’Appaltatore, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
In detti casi, il R.U.P. propone all’Istituto di procedere alla risoluzione del Contratto, in relazione allo stato del Servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi della finalità dell’intervento;
b) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dall’attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
In tal caso l’Istituto procede alla risoluzione del Contratto.
2. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle attività regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
Art. 36 (Risoluzione del Contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo)
1. Il presente Xxxxxxxxx è altresì sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 136 del Codice, siccome richiamato dall’art. 297 del Regolamento:
a) quando il Direttore dell’Esecuzione accerta che comportamenti dell’Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di Contratto tale da compromettere la buona riuscita del Servizio. In tal caso il Direttore dell’Esecuzione invia al R.U.P. una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle attività eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all’Appaltatore.
Su indicazione del R.U.P. il Direttore dell’Esecuzione formula la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, l’Istituto su proposta del R.U.P. dispone la risoluzione del Contratto;
b) quando, al di fuori del precedenti casi, l’esecuzione del Servizio ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del programma. In tal caso il Direttore dell’Esecuzione assegna un termine all’Appaltatore che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per completare le attività in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal primo giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell’Esecuzione verifica, in contraddittorio con l’Appaltatore o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al R.U.P.
Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, l’Istituto, su proposta del R.U.P., delibera la risoluzione del Contratto.
Art. 37 (Clausole risolutive espresse)
1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore;
e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
f) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
g) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore;
h) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall’Istituto;
i) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dall’Istituto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Istituto comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all’Appaltatore, l’Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Istituto applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituto.
4. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
Art. 38 (Risoluzione del Contratto)
1. In tutti i casi di risoluzione del Contratto disposta dall’Istituto, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze delle proprie attrezzature e strumentazioni nel termine a tal fine assegnato dallo stesso Istituto; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Istituto provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
2. E’ fatta salva, in capo all’Istituto, la facoltà prevista dall’art. 139, penultimo periodo, del Codice.
Art. 39 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del Contratto per grave inadempimento)
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del Contratto per grave inadempimento, l’Istituto può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del Servizio. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l’originario Aggiudicatario.
2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in sede di Offerta.
Art. 40 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge
187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato al precedente art. 8;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/06, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Art. 41 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera)
1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Appaltatore:
a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
b) qualora abbia notizia dell’inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.
Art. 42 (Lavoro e sicurezza)
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva attualmente, ed osserverà per l’intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga verso l’Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L’Istituto, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. L’Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
6. Ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06, prima dell’avvio dell’esecuzione, l’Appaltatore dovrà trasmettere all’Istituto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale piano di sicurezza di cui all’art. 131 del medesimo Decreto, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori;
7. Ai sensi dell’art. 6, comma 3°, del Regolamento, l’Istituto verificherà la regolarità contributiva dell’Appaltatore, mediante acquisizione d’ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
▪ per il pagamento di ogni stato di avanzamento lavori o prestazione;
▪ per il certificato di collaudo;
▪ per il certificato di regolare esecuzione;
▪ per il certificato di verifica di conformità;
▪ per l’attestazione di regolare esecuzione, ove prevista ed ammessa in relazione al presente Appalto;
▪ per il pagamento del saldo finale;
▪ per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto, e i relativi pagamenti, certificazioni e attestazioni.
8. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento lavori o accertamento delle prestazioni effettuate ai sensi dell’art. 307, comma 2, del Regolamento, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, l’Istituto acquisisce un D.U.R.C. relativo all’Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta
(30) giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.
9. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell’appaltatore negativo per due volte consecutive, l’Istituto provvede ai sensi dell’art. 43, comma 5.
10. Per il caso di pendenze contributive verso l’INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l’Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all’Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 43.
11. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l’Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all’Istituto ai sensi dell’art. 36 della legge
n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
12. Nel caso in cui dipendenti dell’Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell’Istituto per inadempimenti imputabili all’Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l’Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell’Istituto, e a richiedere l’estromissione dell’Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
13. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate dall’Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
14. Le Parti dichiarano che, ai sensi del comma 5° dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 i costi relativi alla sicurezza sono pari ad Euro […], in conformità a quanto indicato dall’Appaltatore nella propria Offerta Economica.
15. L’Appaltatore dichiara che le spese da interferenza poste a base di gara, così come quantificate nell’allegato “E” (D.U.V.R.I.), appaiono congrue e sufficienti per far fronte ai relativi rischi. In caso di aggravamento di tali rischi, sarà onere dell’Appaltatore rappresentarlo immediatamente alla Stazione Appaltante, per i provvedimenti del caso.
Art. 43 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva del Fornitore o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei relativi
obblighi)
1. Qualora l’Istituto consegua un D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, l’Istituto medesimo trattiene dalla fattura l’importo corrispondente all’inadempienza, ritenendo le somme di spettanza dell’Istituto, e provvedendo direttamente al pagamento delle somme dovute agli altri enti previdenziali e a quelli assicurativi, compresa nei lavori la cassa edile.
2. In ogni caso, sull’importo progressivo netto delle prestazioni o operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Istituto del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.
3. Sarà facoltà dell’Istituto, nel caso in cui venga accertato che l’Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi anche per effetto di provvedimenti non definitivi, sospendere, previa contestazione, ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell’Appaltatore.
4. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell’Appaltatore negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori o dal Direttore dell’Esecuzione, propone, ai sensi dell’art. 135, comma 1, del Codice, la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
5. Ove l’ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’Istituto pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del Codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 8 del Regolamento.
Art. 44 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva del Fornitore o del subappaltatore)
1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del Codice, impiegato nell’esecuzione del Contratto, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
2. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Istituto può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del Contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del Codice.
3. I pagamenti di cui al comma 1, eseguiti dall’Istituto, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.
4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il R.U.P. provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro, per i necessari accertamenti.
Art. 45 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)
1. Quale soggetto responsabile dell’esecuzione del Contratto è individuata la Sig.ra [■] In forza a questo Istituto in qualità di Direttore dell’Esecuzione, e il Dott. [■] in qualità di Referente Unico per l’Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e- mail ai seguenti indirizzi:
per l’Appaltatore
[…]
Via […], n. […]
Alla c.a. […], Fax […]
e-mail […]
per l’Istituto
INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale Via Xxxx il Grande, n., 21, 00000 - Xxxx Alla c.a. della Sig.ra […], Fax […]
e-mail […]@xxxx.xx
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mani, mediante telefax o mediante il servizio postale. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.
Art. 46 (Spese)
Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’Istituto nelle percentuali di legge.
Art. 47 (Foro competente)
Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 48 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell’esecuzione del Servizio, si precisa che:
a) titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS; il Responsabile del trattamento è il Direttore centrale Risorse Strumentali; Incaricato del trattamento è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, in qualità di R.U.P.;
b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’articolo 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
e) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
g) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione del Servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell’Istituto o
dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto.
3. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e nei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
4. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
5. La persona fisica preposta presso l’Appaltatore alle attività di cui al presente articolo, e rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, è nominata attraverso l’atto di designazione di cui all’allegato “F” del presente Contratto.
6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell’Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Servizio, mediante una nuova e formale designazione con l’utilizzo dello schema allegato.
Art. 49 (Varie)
1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Xxxxxxxxx sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia del Contratto.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato di Xxxxx, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la
disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, _
L’Appaltatore L’Istituto
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (Definizioni), Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Oggetto del Contratto), Art. 4 (Xxxxxx, decorrenza del Contratto ed eventuali proroghe), Art.
5 (Luogo di esecuzione del Servizio), Art. 6 (Direttore dell’Esecuzione), Art. 7 (Obblighi dell’Appaltatore), Art. 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 9 (Revisione del corrispettivo), Art. 10 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie), Art. 11 (Modalità generali di esecuzione del Servizio), Art. 12 (Avvio dell'esecuzione del Contratto), Art. 13 (Verbale di avvio dell’esecuzione), Art. 14 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto), Art. 15 (Sospensione illegittime), Art. 16 (Certificato di ultimazione delle prestazioni), Art. 17 (Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore), Art. 18 (Varianti introdotte dall'Istituto), Art. 19 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite), Art. 20 (Incarico della verifica di conformità), Art. 21 (Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformità), Art. 22 (Verifica di conformità semestrale in corso di esecuzione), Art. 23 (Verifica di conformità definitiva), Art. 24 (Processo verbale delle attività di verifica), Art. 25 (Oneri dell’Appaltatore nelle operazioni di verifica di conformità), Art. 26 (Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità), Art. 27 (Certificato di verifica di conformità), Art. 28 (Contestazioni formulate dall’Appaltatore sul certificato di verifica di conformità), Art.
29 (Provvedimenti successivi alla verifica di conformità), Art. 30 (Attestazione di regolare esecuzione), Art. 31 (Penali), Art. 32 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto e personale dell’Appaltatore e del subappaltatore), Art. 33 (Recesso), Art. 34 (Normativa in tema di contratti pubblici), Art. 35 (Risoluzione del Contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione), Art. 36 (Risoluzione del Contratto per grave
inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo), Art. 37 (Clausole risolutive espresse), Art.
38 (Risoluzione del Contratto), Art. 39 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del Contratto per grave inadempimento), Art. 40 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 41 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera), Art. 42 (Lavoro e sicurezza), Art. 43 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva del Fornitore o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi), Art. 44 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva del Fornitore o del subappaltatore), Art. 45 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 46 (Spese), Art. 47 (Foro competente), Art. 48 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 49 (Varie).
Roma, L’APPALTATORE