REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L’UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Comune di Carmagnola Provincia di Torino
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L’UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Approvato con Delib. C.C. 114 del 28/08/2009
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Sedi e funzioni degli Impianti sportivi comunali Art. 3 - Diritto di accesso
Art. 4 - Modalità di utilizzo degli Impianti sportivi comunali Art. 5 - Concessione in uso
Art. 6 - Concessione in gestione
art. 1 – Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina gli strumenti e i procedimenti amministrativi per mezzo dei quali il Comune garantisce la programmazione, l’utilizzo e la concessione in uso ed in gestione delle strutture sportive comunali.
art. 2 – Sedi e funzioni degli impianti sportivi comunali
2.1 Sono sedi di attività sportive e ricreative del tempo libero, di manifestazioni e iniziative anche di carattere sociale: il Centro Sportivo comunale (comprendente campi da calcio, da calcio a cinque, palestra, palestrina, pista d’atletica leggera, campo da beach volley, campi da tennis), la Piscina comunale, i campi di calcio, le palestre scolastiche, i bocciodromi, gli spazi di pratica e gioco non strutturati all’aperto (piastre polivalenti, campetti di calcio, campi da bocce per uso libero, rampa da skateboard).
2.2 La normativa del presente Regolamento non trova applicazione nei confronti dell’utilizzo ed eventuale gestione degli spazi di pratica e gioco non strutturati sopra citati, nonché dei bocciodromi annessi ai Centri d’Incontro.
2.3 Gli impianti sono destinati ad ospitare attività e servizi sportivi diversificati, che oltre a permettere lo svolgimento di una corretta attività motoria, favoriscono:
- l'aggregazione e la socializzazione
- la crescita culturale e civile in particolare della fascia giovanile della popolazione
- la prevenzione al cosiddetto "disagio giovanile" con attività di supporto a prevalente tipologia sociale ricreativa e del tempo libero
- la propensione all'uso da parte dell'Associazionismo locale
art. 3 - Diritto di accesso
Tutti i cittadini, in forma associata od aggregata ovvero singolarmente, possono accedere agli impianti sportivi comunali per svolgere diverse attività sportive secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e conformemente ai calendari di utilizzo realizzati dall’Ufficio Sport o definiti all’interno delle specifiche convenzioni. In questo ultimo caso, i Concessionari sono tenuti a consentire l’accesso alle strutture con criteri improntati alla massima imparzialità e trasparenza.
Al fine di un disciplinato esercizio dei diritto di accesso, le possibili attività e utenze sono classificate secondo l’ordine di priorità indicato all’art. 5, comma 5.3.a
art. 4 - Modalità di utilizzo degli impianti sportivi comunali
4.1 ORARIO E PERIODO DI UTILIZZO: le strutture sono di norma usufruibili dalle ore 8.00 alle ore 24.00. L'orario di utilizzo di ogni impianto sportivo
viene determinato dall’Ufficio Sport, o dalle eventuali convenzioni di gestione, in relazione alle specificità ed al tipo di gestione della struttura.
Il periodo annuale di utilizzo segue la scansione dell’usuale stagione sportiva, che inizia dopo la metà del mese di agosto-inizio mese di settembre e termina nel mese di giugno. Per alcune strutture sportive può essere autorizzato l’utilizzo precedente o successivo al periodo sopra indicato.
4.2 FRUIZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA: all’interno degli impianti è vietato l’ingresso a persone diverse dai soggetti autorizzati all’uso, ovvero atleti e membri dello staff tecnico e dirigenziale.
Gli utilizzatori di uno spazio di pratica potranno accedere alle pertinenze di servizio dello stesso quindici minuti prima dell’inizio dell’attività senza arrecare disturbo all’attività in corso; per orario di utilizzo si intende il tempo intercorrente tra il momento di entrata e quello di uscita dal terreno di gioco/pratica, come riportato nella regolare autorizzazione all’uso rilasciata dalla Struttura comunale competente.
4.3 SVOLGIMENTO DI GARE E MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO: in caso di partite o competizioni di vario genere, per accedere al terreno di gioco ed alle sue pertinenze, gli utenti/gruppi ospitati devono essere accompagnati dal titolare della Concessione d’uso o da un suo delegato.
Le manifestazioni aperte al pubblico possono svolgersi unicamente in strutture sportive che abbiano ottenuto la prescritta autorizzazione ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza; in caso contrario, il titolare della Concessione d’uso non dovrà permettere la presenza di pubblico all’interno dell’Impianto, rispondendo a titolo personale dell’eventuale violazione alla normativa. Il Comune di Carmagnola declina ogni responsabilità civile e penale che possa originarsi dal mancato rispetto di tale Regolamentazione.
4.4 COMPORTAMENTO: l'utilizzo degli spogliatoi, dei locali a disposizione, dei servizi accessori, delle aree di attività e degli ambiti annessi, nonché delle attrezzature, deve attenersi alle regole della correttezza e del rispetto per la loro buona conservazione; parimenti, particolare attenzione deve essere riservata al rispetto delle elementari norme igieniche da parte degli utenti. Ogni gruppo/singolo utente è tenuto a segnalare per iscritto al Comune eventuali deficienze o manchevolezze che potrebbero costituire pericolo o danno per persone o cose. A titolo collaborativo è altresì invitato ad effettuare osservazioni o rilievi che possano incidere in termini migliorativi sui servizi degli impianti e sul loro utilizzo.
4.5 UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE: in assenza di altre indicazioni, gli utenti hanno la facoltà di utilizzare tutte le attrezzature fisse e mobili di proprietà comunale presenti all’interno dell’impianto. Sono autorizzati inoltre a portare all’interno della struttura eventuale materiale didattico aggiuntivo che - solo nel caso in cui non risulti di pericolo o di ingombro - potrà essere lasciato all’interno dell’impianto stesso ordinatamente riposto; in tal caso, il Comune di Carmagnola declina ogni responsabilità per il suo eventuale ammanco o danneggiamento.
Le attrezzature posizionate o installate provvisoriamente nell’impianto durante le lezioni/allenamenti o in occasione di competizioni non devono arrecare alcun tipo di danneggiamento alla struttura sportiva e devono essere sgombrate al termine della pratica. Eventuali incidenti/infortuni ad
utenti, causati dall’utilizzo dell’attrezzatura sopra detta, fanno capo al titolare della Concessione d’uso.
L’installazione di attrezzature fisse di qualunque tipo, necessarie alla pratica di specifiche attività, dovrà essere richiesta all’Ufficio Sport e da esso autorizzata, previo regolare nulla osta, qualora necessario, da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale per la verifica degli aspetti di sicurezza ed antinfortunistici.
4.6 RESPONSABILITA’ E VIGILANZA: le Associazioni sportive, le Scuole ed i singoli utenti sono responsabili del comportamento dei loro iscritti, studenti o di qualunque persona essi introducano negli impianti, anche in relazione ad eventuali danneggiamenti o atti di vandalismo, come meglio dettagliato al comma 4.7 successivo.
Il Comune di Carmagnola, con proprio personale, vigila sull'osservanza del presente regolamento con ampio potere ispettivo, esercitato con l'accesso in qualsiasi momento ai locali ed agli impianti per assicurarsi che l’uso degli stessi avvenga nell’osservanza delle prescrizioni imposte dalle norme del presente Regolamento.
Alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della proprietà provvede il corpo della Polizia Municipale ed in via generale la forza pubblica, che ha diritto di accesso alle strutture ed ai locali in ogni tempo.
Nel caso in cui si dovessero verificare situazioni, anche lievi, di pericolo per l'ordine pubblico, ovvero tentativi di furto o scasso, atti di vandalismo o di disturbo all’attività, il titolare della Concessione d’uso ha l'obbligo di immediata segnalazione alle forze preposte alla tutela dell'ordine pubblico. Tale obbligo si estende anche nel caso di presenza di estranei all’interno dell’impianto.
4.7 DANNEGGIAMENTI: per qualsiasi danno arrecato alla struttura sportiva od alle attrezzature - anche dall’eventuale pubblico o dalla squadra/atleti ospiti nel caso di competizioni - durante le manifestazioni, gli allenamenti e le altre attività organizzate, l’onere relativo al risarcimento del danno, ripristino o sostituzione è a carico del titolare della Concessione d’uso, come pure eventuali danni a persone o cose di terzi, salvo il suo diritto di rivalsa sul danneggiatore. In tal senso, risulta essere non rilevante la nozione di volontarietà o involontarietà del danno, dovendo chi lo ha causato provvedere a ripristinare la situazione precedente.
Il titolare della Concessione d’uso o i singoli utenti sono pertanto tenuti a segnalare tempestivamente per iscritto al Comune ogni danno alle strutture ed agli attrezzi, al fine di individuare eventuali responsabilità nonché per provvedere al ripristino. Nel caso in cui non sia possibile risalire al gruppo/utente che ha cagionato il danno, viene applicato il principio di responsabilità diffusa che comporta la ripartizione degli oneri tra tutti i fruitori della struttura con riferimento all’arco temporale in cui il danno può essersi verificato, proporzionale all’uso di ciascuno.
art. 5 – Concessione in uso
5.1 SOGGETTI: i seguenti soggetti possono chiedere la concessione in uso delle strutture sportive comunali
- Associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, costituite conformemente alla vigente normativa ed affiliate ad una Federazione
Sportiva, Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata riconosciuta dal C.O.N.I.
- Gruppi informali di utenti che abbiano sottoscritto congiuntamente un’istanza per la concessione e si siano regolarmente accreditati presso il Comune
- Istituti scolastici
- Federazioni Sportive riconosciute dal C.O.N.I.
- Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
- Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I.
- Enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport
- Enti pubblici
- Singoli utenti
- Ditte, Aziende, Imprese che svolgano attività sportive/ricreative con finalità lucrativa
5.2 FINALITA’: i soggetti di cui al comma precedente possono ottenere la concessione in uso di una o più strutture per le seguenti finalità:
- Attività sportiva agonistica
- Attività sportiva non agonistica
- Attività formativa finalizzata all’avviamento allo sport
- Attività sportiva per le scuole
- Attività motoria di base
- Attività motoria a favore dei diversamente abili e degli anziani
- Attività ricreativa, sociale ed amatoriale
- Svolgimento di manifestazioni sportive
L’Assessore allo Sport, sentito il Consigliere Incaricato in materie sportive, se nominato, potrà valutare, a titolo discrezionale, eventuali richieste provenienti da soggetti non compresi nell’elenco di cui al comma 5.1 o per finalità differenti da quelle indicate al comma 5.2
5.3 DURATA E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE: le concessioni in uso degli impianti sportivi comunali possono essere o di durata annuale, coincidente di norma con la stagione sportiva, o temporanee, ovvero limitate a periodi di tempo più ristretti comprendenti anche le singole giornate/ore di utilizzo. Alcune strutture, qualora le condizioni lo permettano, potranno essere usufruite anche nel periodo estivo.
Il Consigliere Incaricato in materie sportive, se nominato, dovrà essere informato preventivamente.
5.3.a concessione in uso annuale e modalità di assegnazione: coloro che intendono ottenere l'uso di un impianto comunale in misura continuativa per allenamenti, corsi o altre attività sportive, devono presentare richiesta scritta all’Ufficio Sport del Comune entro la data e con le modalità previste annualmente dallo stesso Ufficio e comunicate in maniera formale alle Associazioni sportive; la scadenza per la presentazione dell’istanza normalmente si colloca alla fine del mese di maggio o all’inizio del mese di giugno. L’istanza, firmata dal Legale Rappresentante dell’Associazione o da un suo delegato, deve contenere l’indicazione dell’impianto richiesto, dei giorni e delle ore preferenziali di utilizzo, la data di inizio e di termine dell’attività.
Sulle base delle istanze pervenute, la struttura comunale competente per lo sport esegue l’istruttoria e redige un prospetto annuale di utilizzo dei vari spazi, tenendo conto dei sottoelencati elementi:
1. tipologia del richiedente, secondo il seguente ordine di priorità:
a. per attività promosse direttamente dall’Amministrazione Comunale o da essa patrocinate
b. per attività senza fini di lucro svolte da Associazioni sportive affiliate a Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I.
c. per attività senza fini di lucro svolte da Associazioni, Enti e gruppi sportivi o ricreativi, anche non organizzati o comunque aggregati in gruppi o squadre occasionali, anche con finalità formative, ricreative e sociali
d. per attività effettuate dagli Istituti scolastici
e. per attività svolte direttamente da Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I.
f. per attività sportive, sociali e del tempo libero in generale effettuate da Persone intese come utenti singoli
g. per attività sportive/ricreative organizzate da Ditte, Aziende, Imprese con finalità lucrativa
2. anzianità di anni nell’uso degli spazi della struttura sportiva
3. coinvolgimento dell’utenza, in termini quantitativi, con particolare attenzione all’ultimo anno di attività ed al numero dei tesserati della fascia giovanile
4. radicamento sul territorio in cui è ubicata la struttura sportiva
5. effettuazione di attività in favore delle fasce deboli della popolazione
6. rilevanza dell’attività agonistica eventualmente svolta
7. preparazione degli Istruttori/Allenatori, desumibile dal numero di appartenenti allo staff tecnico in possesso di qualifiche sportive: laurea/diploma in scienze motorie, qualifiche tecniche rilasciate dalle singole Federazioni Sportive Nazionali o, in subordine, dagli Enti di Promozione Sportiva
8. professionalità della struttura dirigenziale/organizzativa
9. rapporti di collaborazione col Comune
Precedenza nell’assegnazione degli spazi verrà offerta alle Associazioni locali e, tra esse, a quelle richiedenti la Concessione d’uso di durata annuale.
Le scuole di Carmagnola, con precedenza alle materne e alla Scuola dell’obbligo, potranno usufruire gratuitamente degli impianti sportivi comunali e delle relative attrezzature, che saranno pertanto a loro disposizione nei giorni ed orari convenuti in base agli accordi tra autorità scolastiche ed Amministrazione Comunale.
Altre richieste, comprese quelle di utenze non locali, potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze sopra richiamate.
Nel caso in cui l’offerta di spazi non sia corrispondente alla richiesta, è facoltà del richiedente modificare il proprio piano di utilizzo della struttura. Eventuali rimanenze, espresse in termini di spazi da
assegnare, verranno prioritariamente offerte ai richiedenti che non hanno ottenuto tutti gli spazi richiesti.
Nel caso di revoca della concessione o di conclusione prematura dell’attività, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell’impianto, gli spazi resisi liberi potranno essere riassegnati ai soggetti che non abbiano ottenuto gli spazi richiesti o comunque a coloro che avanzino regolare richiesta.
5.3.b concessione in uso temporaneo e modalità di assegnazione: le concessioni in uso temporaneo sono rilasciate in base agli spazi rimasti disponibili a seguito del rilascio delle concessioni annuali.
Le concessioni in uso temporaneo non soggiacciono alla procedura di assegnazione precedente: l’unico criterio utilizzato è quello temporale di presentazione dell’istanza.
5.4 DISCIPLINARE DI CONCESSIONE IN USO: il beneficiario della concessione in uso annuale o temporanea è tenuto a sottoscrivere apposito disciplinare predisposto dall’ufficio Sport, all’interno del quale sono descritti i termini del rapporto.
Il disciplinare deve prevedere almeno i seguenti elementi:
- l’identità e la natura giuridica del concessionario
- l’oggetto della concessione
- la durata della concessione
- le finalità per cui è richiesta la concessione
- le modalità di utilizzo della struttura
- gli obblighi connessi alla concessione
- gli oneri tariffari e le relative modalità di corresponsione della tariffa
- le garanzie che il concessionario è tenuto a prestare, ivi comprese le eventuali cauzioni
5.5 TARIFFE: la disciplina generale del sistema tariffario relativo alla concessione in uso delle strutture sportive ricade sotto la competenza della Giunta Comunale, che determina le relative tariffe in base alla tipologia della struttura, all’uso orario/giornaliero o, se ritenuto opportuno, forfetariamente con riferimento ad un monte ore predeterminato, con privilegio nei confronti della popolazione locale in età scolastica, degli anziani e dei diversamente abili; inoltre, al ricorrere di particolari motivazioni di interesse pubblico o sociale, la Giunta Comunale con proprio atto può decidere l’esenzione dal pagamento della tariffa. L’Amministrazione può riservarsi altresì la facoltà di richiedere ai titolari delle Concessioni in uso il versamento di un deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni.
A seconda dell’impianto preso in esame, agli utilizzatori potrà essere richiesto - in sostituzione parziale o totale del corrispettivo economico - l’adempimento di altri oneri, come ad esempio il ripristino del campo di gioco al termine dell’attività, la pulizia della struttura e delle relative pertinenze etc.
5.6 SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI IN USO: il Comune può sospendere temporaneamente le concessioni d’uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive (organizzate da Comune stesso o da esso patrocinate) o per ragioni tecniche inerenti la manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione agli utilizzatori con anticipo di almeno
15 giorni, ove le circostanze lo consentano. La sospensione è prevista
inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore venga compromessa l’agibilità delle strutture. Le concessioni in uso degli impianti sportivi annessi ad edifici scolastici in orario extra-scolastico possono inoltre essere sospese temporaneamente, in accordo con il Dirigente di Istituto, per ragioni legate alla programmazione di attività scolastiche di diverso genere.
Ulteriori motivi di sospensione possono essere causati da rilevanti motivi di pubblico interesse, per gravi motivi di ordine pubblico o di ordine sanitario, per accertata responsabilità degli utilizzatori per danni alle strutture, sia che essi siano intenzionali che derivanti da negligenza.
Per le sospensioni di cui al presente articolo, nulla è dovuto alle Associazioni utilizzatrici, fatta salva la sospensione dell’obbligo di corrispondere le eventuali tariffe previste per le concessioni.
art. 6 – Concessione in gestione: introduzione
Verificato come da parte di un Ente Pubblico la gestione in autonomia dell’impiantistica sportiva risulti non conveniente sia dal punto di vista economico che da quello dell’efficienza gestionale, il Comune di Carmagnola già da tempo ha esternalizzato il servizio di gestione delle strutture sportive di maggiore rilevanza, tramite apposite gare, aperte alla partecipazione di soggetti operanti nell'ambito dei servizi sportivi/ricreativi od eventualmente di Impresa. L’iter amministrativo necessario al raggiungimento di tale risultato è quello dettato dalla vigente normativa, rintracciabile nel D. Lgs 163/06 e s.m.i. “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, limitatamente agli art. 65, 68 e 225 dello stesso.
Qualora però le attività svolte all’interno delle strutture sportive non abbiano una significativa valenza dal punto di vista commerciale poiché effettuate nella loro totalità dalle realtà Associazionistiche locali in favore dei propri Soci - con forti risvolti sociali/educativi più che economici – si rende necessario individuare un modello gestionale differente che non preveda lo svolgimento di una gara d’appalto ma che privilegi i Soggetti che sono anche gli utilizzatori degli impianti stessi; il Comune di Carmagnola ritiene di individuare in tale modello, definito di “gestione partecipata”, la forma privilegiata per la gestione dell’impiantistica sportiva.
Particolari norme di utilizzo e gestione potranno inoltre essere previste con apposito atto per specifiche convenzioni di concessione per nuovi impianti realizzati e gestiti da sodalizi privati - a totale loro carico economico - su aree di proprietà comunale e concesse in uso dallo stesso Comune.
6.1 GESTIONE PARTECIPATA: FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVI. Conformemente ai disposti contenuti nello Statuto Comunale, nella Legge 142/90, nell'art. 90 della Legge 289/02 relativamente alla partecipazione e valorizzazione delle forme associative operanti sul territorio, gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in gestione ad Associazioni senza fini di lucro, al fine di realizzare una gestione partecipata ad opera dei soggetti che utilizzano i servizi medesimi.
La gestione partecipata si pone i seguenti obiettivi:
- responsabilizzazione e coinvolgimento da parte delle Associazioni sportive concessionarie nell’uso degli impianti comunali, con conseguente miglioramento generale del servizio offerto
- soddisfazione delle esigenze e delle necessità specifiche delle varie Associazioni sportive (risultando i Gestori degli impianti anche gli utilizzatori degli stessi) con ottimizzazione qualitativa e quantitativa delle attività effettuate dal punto di vista pratico-organizzativo
- rafforzamento del legame territoriale con i borghi/quartieri ove le Associazioni sportive svolgono la propria opera
- razionalizzazione dei costi, grazie alla possibilità da parte delle Associazioni di porre in essere operazioni di gestione e manutenzione delle strutture sportive in maniera più funzionale di quanto non sarebbe possibile al Comune attraverso una gestione diretta, in virtù dell’ampia base volontaristica e della possibilità da parte delle Associazioni stesse di godere di un regime fiscale agevolato
- possibilità per i Sodalizi sportivi di produrre un utile tramite l’eventuale affitto dei campi da gioco, utile differente da quello derivante da una attività d’impresa - non avendo da proprio Statuto le Associazioni alcun scopo di lucro - reinvestibile nelle attività sportive e gestionali
- valorizzazione delle capacità, anche imprenditoriali, sviluppabili nell'associazionismo sportivo presente a livello locale
6.2 GESTIONE PARTECIPATA: SOGGETTI. Possono richiedere la concessione in gestione di strutture sportive comunali i seguenti soggetti:
- Associazioni sportive dilettantistiche locali senza fini di lucro, costituite conformemente alla vigente normativa ed affiliate ad una Federazione Sportiva, Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata riconosciuta dal C.O.N.I.
- Federazioni Sportive riconosciute dal C.O.N.I.
- Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
- Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I.
6.3 GESTIONE PARTECIPATA: FINALITA’. I soggetti di cui al comma precedente possono ottenere la concessione in gestione di una o più strutture per il seguente utilizzo
- Attività sportiva agonistica
- Attività sportiva non agonistica
- Attività sportiva per le scuole
- Attività di formazione finalizzata all’avviamento allo sport
- Attività motoria di base
- Attività motoria a favore dei diversamente abili ed anziani
6.4 PROCEDIMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE PARTECIPATA: AVVISO. Il Direttore di Ripartizione dei Servizi Sportivi con proprio atto pubblica uno specifico Avviso, dandone diffusione attraverso il sito Internet del Comune ed utilizzando ogni ulteriore mezzo ritenuto efficace.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, l’Avviso può prevedere che la presentazione delle istanze sia limitata a soggetti determinati, in relazione alla natura degli impianti, alle loro potenzialità tecniche od alla complessità di gestione.
L’Avviso si compone di tre parti fondamentali:
• Progetto d’uso/piano economico finanziario
• Disciplinare relativo alla concessione della struttura
• Criteri di valutazione per l’assegnazione della concessione
6.4.a Progetto d’uso/piano economico finanziario: l’istanza per l’ottenimento della concessione deve essere corredata da apposito progetto che illustri le modalità di gestione dell’impianto (descrizione delle attività che si intendono svolgere, tipologia di utenti coinvolta, personale e mezzi da impiegare, investimenti strutturali che il richiedente intende mettere in atto in un determinato arco temporale etc) ed ogni altro elemento utile a valorizzare l’iniziativa. Dovrà inoltre essere allegato un piano economico finanziario che evidenzi le risorse necessarie alla realizzazione del progetto complessivo, comprensivo di tutti i costi preventivabili, tra i quali anche quelli comunicati dal Comune in ordine ad un eventuale canone ricognitorio.
In caso di richiesta di struttura sportiva annessa ad un edificio scolastico, sono privilegiati i progetti che contengono attività da realizzare con l’Istituto scolastico di riferimento, eventualmente inseribili nel P.O.F.
6.4.b Disciplinare relativo alla concessione della struttura:
All’interno del Disciplinare, specifico per ogni singola struttura, trovano esplicitazione, tra gli altri, i seguenti argomenti:
- la durata ed il periodo di prova della gestione
- il periodo annuale di utilizzo, gli orari di apertura/chiusura della struttura e le modalità di custodia/sorveglianza dell’impianto
- i criteri di utilizzo dell’Impianto e le modalità del servizio di gestione
- gli obblighi connessi alla gestione, con precisa definizione degli oneri a carico del concessionario e del concedente, con particolare riguardo alla parte economica e a quella manutentiva
- le modalità di formazione del calendario di attività
- le modalità di utilizzo dell’impianto da parte del Comune e delle Scuole
- la scadenza temporale in cui presentare al Comune il bilancio annuale preventivo e consuntivo di gestione
- le modalità di determinazione dei corrispettivi e tariffe per l’utilizzo dell’impianto
- le motivazioni alla base della decadenza, revoca o risoluzione per inadempimento
Particolari disposizioni possono essere previste nei singoli Disciplinari per la eventuale gestione di parti comuni degli impianti facenti parte di un unico complesso, nel caso specifico in cui i diversi impianti siano affidati separatamente in gestione a più sodalizi.
6.4.c Criteri di valutazione per l’assegnazione della concessione: il Dirigente responsabile dei Servizi sportivi, con proprio atto individua il sodalizio assegnatario della concessione, sulla base del progetto presentato e dei criteri predeterminati sotto elencati:
- tipologia e natura giuridica dell’assegnatario, con preferenza nei confronti di Associazioni sportive dilettantistiche locali ed in subordine di Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I.
- attività svolta sul territorio dall’Ente/Associazione
- dimostrata capacità gestionale ed organizzazione gestionale complessiva
- impiego del volontariato e coinvolgimento dell'Associazionismo locale
- convenienza economica
- progetto sociale di utilizzo
- coerenza tra il tipo di struttura sportiva e l’attività praticata dai proponenti
- precedenti rapporti di collaborazione con l’Amministrazione
- eventuale canone ricognitorio
I criteri suddetti possono essere integrati e modificati, in relazione alla specificità degli impianti, in sede di approvazione dell’Avviso.
6.5 ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE PARTECIPATA: la concessione in gestione è approvata con determinazione del Dirigente competente del Settore Servizi Sportivi.
Nel caso in cui due o più istanze ottengano il medesimo punteggio in graduatoria, la struttura sportiva è concessa al soggetto che dichiari la disponibilità a corrispondere un canone ricognitorio maggiorato.
6.6 SPECIFICITA’ DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE: il presente Regolamento può essere applicato a tutti gli impianti sportivi del Comune di Carmagnola. Le strutture sportive annesse agli edifici scolastici di proprietà comunale, destinate in via prioritaria all’uso scolastico, possono essere concesse in gestione a soggetti terzi subordinatamente al nulla-osta del Dirigente Scolastico dell’Istituto.