DIREZIONE AMBIENTE
DIREZIONE AMBIENTE
P.O. Giuridica Amministrativa
Firenze, 30/11/2020
Protocollo generale n° 320255 del 30/11/2020
Spett.le Impresa
OGGETTO: Lettera di invito alla procedura di affidamento diretto di cui all’ art. 1, comma 2, lett.a) della legge 120/2020 di conversione DL 76/2020 “Decreto Semplificazioni”, svolta con modalità telematica, per l’affidamento dei seguenti lavori: “Accordo Quadro manutenzione ordinaria impianti elettrici aree verdi” - CIG 8539425C6D
1. MODALITA’ TELEMATICA DI SVOLGIMENTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente accordo quadro è disciplinato, oltre che dalla presente lettera d’invito, dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R “Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)” e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Progetto.
L’accordo quadro si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx.
Per partecipare alla presente procedura i soggetti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx e completando la procedura di registrazione on-line presente sul sistema.
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall’Amministrazione aggiudicatrice, e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i- xxxxx.xxx.
Lo svolgimento in modalità telematica dell’accordo quadro comporta che taluni documenti, per essere inseriti dai concorrenti nel sistema, debbano essere a firmati digitalmente.
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’accordo quadro dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente accordo quadro ha per oggetto l’esecuzione dei seguenti lavori:
Descrizione dell’accordo quadro | manutenzione ordinaria impianti elettrici aree verdi |
CIG | 8539425C6D |
Durata AQ | 36 mesi |
Finanziamento | Bilancio ordinario |
Responsabile Unico Procedimento | Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx |
CPV | 50710000-5 |
L’importo complessivo dell’accordo quadro ammonta a € 110.655,74 (IVA esclusa), di cui € 9.570,65 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
L’importo a base di gara, esclusi gli oneri di sicurezza, soggetto a ribasso, ammonta a € 101.085,09 di cui costi della manodopera individuati nella percentuale del 31,94%, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice.
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento sono quelli di cui alla sottostante tabella:
Lavorazioni | Categorie DPR 207/2010 | Classifica | Importo (€) | % su importo otale lavori |
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI | OS30 | I° o superiore o alternativa art. 90 DPR 207/2010 | 110.655,74 | 100% |
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 1, lett. a) del Codice, nonché dall’ articolo 12 del Capitolato speciale di appalto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, durante l'esecuzione dell'accordo quadro, modifiche contrattuali non sostanziali e quindi tali da non alterare considerevolmente gli elementi del contratto originariamente pattuiti.
La facoltà di modifica non è in alcun modo impegnativa per la stazione appaltante e l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa per la mancata, anche parziale, esecuzione della stessa.
I lavori interessano le aree a verde pubblico del Comune di Firenze e consistono in interventi manutenzione ordinaria degli impianti elettrici nelle aree verdi come meglio descritto all’art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto parte I.
La durata del presente Accordo Quadro è di 36 mesi.
Sicurezza sul cantiere: Alla luce della emergenza sanitaria in corso, della ordinanza n. 40 del 22/04/2020 della Regione Toscana e del protocollo definito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emanate in materia del 24/04/20, (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni agli stessi) prima della consegna dei lavori, il Coordinatore per la Sicurezza provvederà ad integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento inserendo il RISCHIO BIOLOGICO da COVID-19 e richiederà all’impresa Appaltatrice ed alle eventuali imprese subappaltatrici di redigere il Piano Operativo di Sicurezza con riferimento alle misure anti-contagio Covid-19 nel rispetto di quanto indicato nelle norme, ordinanze, protocolli vigenti e delle disposizioni dell’allegato specifico al Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Tutta la documentazione di cantiere indispensabile per l’inizio dell’attività lavorativa dovrà essere necessariamente trasmessa dall’impresa Appaltatrice al Coordinatore per la Sicurezza prima dell’inizio dei lavori. Laddove non sia normativamente richiesto il Piano di Sicurezza e Coordinamento l’impresa Appaltatrice, prima della consegna dei lavori, dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza con riferimento alle misure anti-contagio Covid-19 nel rispetto di quanto indicato nelle norme, ordinanze, protocolli vigenti.
Nella formulazione dell’offerta l’impresa dovrà tener conto che negli oneri di sicurezza aziendali dovranno essere ricompresi tutti gli adempimenti necessari per contrastare la diffusione del COVID-19 fra i lavoratori secondo le ultime disposizioni normative emanate.
3. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI
L’intervento è finanziato, così come previsto dal bilancio ordinario di previsione 2020-2022.
Il contratto di accordo quadro verrà stipulato con corrispettivo a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee) e dell’art. 59, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016.
All’aggiudicatario verrà corrisposta l’anticipazione del prezzo alle condizioni e con le modalità indicate dall’art. 35, comma 18 del suddetto Codice.
Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro avverrà ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede, tra l’altro, che:
- i certificati di pagamento siano emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento- e comunque non oltre 7 giorni dall’adozione - e che i pagamenti relativi siano effettuati entro il termine di 30 giorni dall’emissione dello stato di avanzamento;
- la rata di saldo sia pagata entro 30 giorni dall’esito positivo del collaudo.
4. DOCUMENTAZIONE DI GARA.
I documenti progettuali e di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx.
In merito a tali documenti si veda il successivo paragrafo 13 della presente lettera di xxxxxx.
5. COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione invia le comunicazioni di cui agli artt. 76 e 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta (o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri). Il concorrente è pertanto tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata; in assenza di tale comunicazione l’Amministrazione non è responsabile per l’avvenuta mancanza di comunicazione.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara diverse dalle comunicazioni di cui al punto precedente, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start. L’Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.
Anche eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul sistema START nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di “dettaglio della gara”.
L’operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le
caselle di Posta Elettronica Certificata e le e-mail da questo indicate.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata xxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
6. CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura dovranno essere formulate attraverso l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente gara, entro e non oltre le ore 08:00 del giorno 02/12/2020.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti formulati successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti formulate in tempo utile da parte degli operatori economici verranno fornite entro il giorno 03/12/2020 e pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito specificati al punto 9.
Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice, l’operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Eventuali aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Per quanto riguarda la partecipazione alla gara delle imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale, o che abbiano presentato domanda per l'ammissione alla predetta
procedura di concordato preventivo, si rinvia a quanto stabilito in proposito dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del X.X. 000/0000, come novellati dal D.L. n. 32/2019 (convertito in L. 155/2019).
8. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS
Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute, cui si rimanda, nonché acquisire il “PASSOE”, cioè il documento attestante che l’Operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP (come aggiornata dalla Deliberazione ANAC n. 157 del 17/02/2016), da produrre in sede di partecipazione alla gara nella documentazione amministrativa. (IL PASSOE è rilasciato dal servizio AVCPASS e comprova la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture).
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
A) REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono ammessi alla presente gara gli operatori economici per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c), i mezzi di prova ritenuti adeguati alla dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali sono quelli elencati dalle apposite Linee guida emanate dall’ANAC in conformità a quanto previsto dall’art. 80 comma 13 del Codice (Determinazione ANAC n. 1008 del 11 ottobre 2017 - Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”), in quanto compatibili con le modifiche introdotte nel Codice degli appalti successivamente alla loro approvazione.
B) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
Ai sensi degli artt. 84, comma 1, e 216, comma 14, del Codice, nonché degli articoli 60 e 61 e 92 del D.P.R. 207/2010, del D.L. 47/2014 (convertito in l. n. 80/2014) per la partecipazione alla presente procedura è richiesto che gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, siano in dei seguenti requisiti:
- attestazione SOA nella categoria OS30, classifica I^ (ai sensi dell'art. 61, comma 2, DPR 207/2010), o superiore, o in alternativa la certificazione ai sensi dell’art. 90 del DPR n.207/2010.
Precisazione con riferimento alla validità dell’attestazione SOA
Nell’ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l’impresa potrà partecipare alla gara alle seguenti condizioni (fermo restando che l’efficacia dell’eventuale aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica/rinnovo): inserimento nella “Documentazione amministrativa” della richiesta alla SOA di rinnovo dell’attestazione o di verifica triennale, presentata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 76 e 77 del D.P.R. 207/2010), nonché della copia del contratto di rinnovo/verifica triennale stipulato con la SOA.
10. AVVALIMENTO
L’operatore economico che intende soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o professionale, ovvero della attestazione di certificazione richieste , avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, dovrà produrre a pena di esclusione dalla gara, oltre a tutti i documenti e le dichiarazioni indicati nella presente lettera di invito e nella modulistica allegata per le Dichiarazioni da rendere da parte degli operatori economici, tutti i documenti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all’art.89 D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016. In particolare, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti
11. SUBAPPALTO
Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art.
105 D.Lgs. n.50/2016 e 37 del Capitolato Speciale; il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, per un importo non superiore al 40 per cento dell’importo complessivo dei lavori riferito a ciascun contratto attuativo.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), del Codice, in sede di esecuzione del contratto non potrà essere autorizzato il subappalto ad Impresa che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’accordo quadro.
La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti nei casi previsti dall’ art. 105, comma 13 del Codice.
12. GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art.1 comma 4 della legge n. 120 del 2020 per le modalità di affidamento di cui al medesimo articolo comma 2 la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie previste dall’articolo 93 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta; in tal caso la stazione appaltante indica la propria volontà nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.
Ai sensi dell’art. 103 comma 1 e dell’art. 41 del Capitolato Speciale d’Appalto l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLA OFFERTA
Per partecipare all’accordo quadro dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine delle ore 08:00 del giorno 04/12/2020, la seguente documentazione:
A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA di cui ai successivi punti A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
B) L’OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo paragrafo 17 firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” GENERATA IN AUTOMATICO DAL SISTEMA START recante la forma di partecipazione, i dati generali dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:
- l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito e nel Capitolato speciale di appalto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.
La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto 1. della presente lettera di xxxxxx, dovrà:
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
• Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
• Generare il documento “domanda di partecipazione” accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
• Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
• Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
• Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
L’operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che
1:
• in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi;
• in presenza di socio unico persona giuridica o, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, in presenza di socio di maggioranza persona giuridica (che detiene una quota non inferiore al 50%), devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale socio persona giuridica;
• in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di ciascuna di tali persone giuridiche.
OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti). Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:
- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”. La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.
Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;
- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.
1 cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 6 novembre 2013, n. 24
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche:
- copia (in formato elettronico) dell’atto di costituzione di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 50/2016.
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016, esso deve:
- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio [consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016];
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema.
A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE (MODELLO 1 E MODELLO 2)
Le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, sull’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16- ter, del D.lgs. del 2001, n. 165, nonché sul possesso dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti nella presente lettera di invito, dovranno essere rese dall’operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, e attraverso il modulo denominato “Modello 1
- Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente”, messi a disposizione dalla stazione appaltante sul sistema START.
Il concorrente dovrà compilare il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)”.
Sia il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sia il modulo denominato “Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente”, nonché i restanti moduli inseriti sul sistema a cura dei concorrenti, devono essere debitamente compilati, e dovranno essere firmati digitalmente (formato PDF firmato digitalmente) dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore e, una volta firmati digitalmente, caricati dal concorrente sul sistema START. Nell’ipotesi di firma digitale da parte di un procuratore speciale, dovrà inoltre essere inserita nel sistema una copia della procura, salva l’ipotesi in cui alla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, nel qual caso sarà sufficiente la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
PRECISAZIONE SUGLI OPERATORI ECONOMICI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL DGUE E DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE.
Il DGUE e il modulo denominato “Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente” devono essere presentati e sottoscritti da tutti gli operatori economici che concorrono alla presente gara, e quindi:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE: deve essere presentato un DGUE e un modulo “Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente” distinto per ciascuno degli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta. Il DGUE dovrà recare le informazioni richieste dalle Parti II^, III^, IV^ (con esclusione per i concorrenti con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV^) e VI. L’inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: il consorzio deve presentare il proprio DGUE, unitamente al modulo “Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente”. Le consorziate indicate come esecutrici dovranno compilare, oltre al modulo “Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata esecutrice/Impresa ausiliaria”, il proprio DGUE limitatamente alle Parti II^ Sezioni A e B, III^ e VI^. L’inserimento nel sistema START dei “DGUE” e dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE (modello 1 per il consorzio e modello 2 per la consorziata) avverrà a cura del Consorzio, che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell’apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati3.
SOGGETTI CON RIFERIMENTO AI QUALI DEVE ESSERE RESA LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE LEGATI A CONDANNE PENALI E A CAUSE OSTATIVE PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIMAFIA
Le dichiarazioni di insussistenza di motivi di esclusione legati a condanne penali devono riferirsi ai soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del Codice e quindi:
a) per le imprese individuali: a titolare e direttore tecnico;
b) per le società in nome collettivo: a ciascun socio e direttore tecnico;
c) per le società in accomandita semplice: ai soci accomandatari e al direttore tecnico;
d) per le altre società o consorzi: ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si specifica che4: in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi; in presenza di socio unico persona giuridica, o, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, di socio di maggioranza persona giuridica, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale persona giuridica; in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di ciascuna di tali persone giuridiche).
Le predette dichiarazioni devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del Codice, come sopra specificati, cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione della presente lettera di invito. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ai membri degli organi di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha
3 N.B. Qualora un consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del Codice (consorzio cooperativo, consorzio artigiano e consorzio stabile) partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario, l’inserimento di tutta la documentazione nel sistema avverrà a cura del soggetto indicato quale mandatario.
4 Cfr. precedente nota n. 1.
ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione della presente lettera di invito. Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica “per quanto a propria conoscenza”.
Le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati identificativi delle persone condannate, la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self- Cleaning”, ai sensi dell’art. 80, comma 7 del Codice); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
Le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 2 (cause ostative previste dalla normativa antimafia) del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell’operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all’art. 80 comma 3 del Codice.
A.3) DOCUMENTO “PASSOE” relativo al concorrente, debitamente sottoscritto.
Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il PASSOE dovrà contenere l’elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, il GEIE, nonché delle eventuali imprese ausiliarie, ed essere firmato digitalmente da tutte le Imprese indicate nell’elenco. Il PASSOE sarà inserito a sistema dalla mandataria.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dovranno essere inserite nel PASSOE del concorrente anche le imprese consorziate esecutrici, con relativa firma digitale.
Trattandosi di strumento necessario per l’espletamento dei controlli, qualora il PASSOE non fosse prodotto, o quello presentato non fosse conforme, sarà attivata nei confronti del concorrente la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo paragrafo 14, con assegnazione di un termine, a pena di esclusione, per la produzione o l’integrazione del PASSOE.
A.4) MODELLO F23 relativo al versamento dell’imposta di bollo di € 16,00, recante l’indicazione del codice tributo 456T e la seguente descrizione “Imposta di bollo CIG 8539425C6D”. Per quanto riguarda, invece, il codice ufficio da indicare nel modello, occorre tener presente che, in base ai principi di carattere generale relativi all’imposta di bollo, il documento viene ad essere sottoposto all’imposta al momento della sua formazione. Quindi, se la documentazione di gara è formata presso la sede legale dell’Impresa concorrente, si dovrà utilizzare il codice assegnato all’Ufficio Territoriale nella cui circoscrizione ha sede l’Impresa medesima (a titolo esemplificativo, il codice dell’Ufficio di Firenze è TZM); tutti i codici sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia dell’Entrate.
A.5) (Per i raggruppamenti temporanei già costituiti) MANDATO COLLETTIVO irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in copia, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al
raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
A.6) (Nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituiti):
a) ATTO COSTITUTIVO e statuto del consorzio o GEIE, in copia, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
b) DICHIARAZIONE in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o raggruppati.
A.7) (Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti):
DICHIARAZIONE resa da ciascun concorrente attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c) la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DOCUMENTI (INCLUSA L’OFFERTA ECONOMICA) NEL SISTEMA.
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB.
I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:
- PDF/ - PDF/ A per i documenti di testo;
- PDF /A e JPG per le immagini.
La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all’offerta economica, alla domanda di partecipazione.
La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del “DGUE”, dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE e dei restanti modelli, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
In generale si evidenzia che:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché l’irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni contrattuali sostitutive e del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad
eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Ai sensi dell’art. 65 del Decreto Legge 34/2020 “Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020”.
16. VINCOLATIVITA’ DELL’OFFERTA E OFFERTE INAMMISSIBILI.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta stessa.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Per presentare l’offerta economica mediante indicazione del ribasso percentuale unico, con l’indicazione di numero tre decimali, sull’importo soggetto a ribasso d’asta di € 110.655,74 il soggetto concorrente dovrà:
- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on line;
- Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento “offerta economica”.
L’offerta economica, quindi, dovrà contenere a pena di esclusione:
1) il prezzo complessivo offerto per l’accordo quadro, in cifre, XXX xxxxxxx;
2) il ribasso percentuale offerto da applicare sull’importo a base di gara, in cifre, IVA esclusa;
3) i costi aziendali dell’offerente stimati concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice
(c.d. oneri aziendali della sicurezza);
4) i costi della manodopera dell’offerente, in cifre, relativi al personale stimato nell’esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento.
Si precisa che:
- quanto agli oneri aziendali della sicurezza, che essi si identificano nei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sostenuti ex lege dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’accordo quadro, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell’offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, imputati allo specifico accordo quadro. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli a pena di esclusione, all’interno della propria offerta economica, nell’appositi “form online”. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti all’impresa, ai sensi del comma 5 lett.
c) dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell’offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono;
- quanto ai costi della manodopera indicati dall’offerente, che essi non dovranno essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del Codice. La stazione appaltante procederà, prima dell'aggiudicazione, a verificare il rispetto di quanto sopra rispetto al concorrente primo in graduatoria. In tale caso ove sia ravvisato che i costi della manodopera siano inferiori a quanto previsto all'art. 97 comma 5 lettera d) del Codice sarà richiesto per iscritto, all’offerente, tramite pec, spiegazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. Xxx fosse confermato che i costi della manodopera dell’offerente siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del Codice, la stazione appaltante escluderà l’offerta del concorrente in quanto anormalmente bassa.
L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tale ultimo caso dovrà essere inserito a sistema copia della relativa procura).
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da consorzio non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
18. AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, ai sensi degli artt. 32, comma 5, del Codice, aggiudica l’accordo quadro. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché valida. L’Amministrazione si riserva ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta presentata risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
19. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice,
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’accordo quadro. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC, nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, nei suoi confronti alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’accordo quadro non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’accordo quadro verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
20. STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub- contraente, prima dell’inizio della prestazione. L’affidatario deposita inoltre, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di accordo quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal presente accordo quadro sono devolute alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Ai sensi dell’art. 209 comma 2 del Codice, si dà atto che, come previsto nel Capitolato speciale d’appalto, il contratto di accordo quadro non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente accordo quadro. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00, tel. 000 000000, nei termini indicati dall’art. 120 del citato X.Xxx. 104/2010.
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation - GDPR) nell’ambito della presente gara.
L’informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 è consultabile nel sito istituzionale del Comune di Firenze al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxx ed è inclusa nella documentazione di gara inserita sulla piattaforma START.
23. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni.
L'accesso potrà essere effettuato, previa richiesta scritta, ai seguenti indirizzi:
- xxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xx.xx; - xxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx.
La Dirigente Servizio Parchi Giardini ed Xxxx Xxxxx
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
XXXXXXX XXXXXXX COMUNE DI FIRENZE/01307110484 01.12.2020 09:05:34 UTC