Comune di Firenze Direzione Servizi Sociali
Comune di Firenze Direzione Servizi Sociali
Servizio Sociale Amministrativo
Bando di gara per l’affidamento dei servizi di accoglienza residenziale presso la struttura denominata “Casa San Xxxxxxx” sita in Firenze, in Xxx Xxxxxxx, x. 000.
CIG. 6721429AAB CPV: 85311000-2
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto
Comune di Firenze - Direzione Servizi Sociali – Xxxxx Xx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx. Tel. 000.0000000 – 000.0000000 Fax 05527228468 codice NUTS: ITE14
I.2) Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx Indirizzo del profilo di committente:
xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx_xxxxxxx/xxxxx/xxxxxx_xxxxx.xxxx
I.3) Persona di contatto: Il Responsabile Unico del Procedimento Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx tel 055/0000000 E mail xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx fax 055/0000000 P.E.C. xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx
I.4) Il capitolato speciale d’appalto, i modelli nonché tutta la documentazione sono disponibili presso: xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx_xxxxxxx/xxxxx/xxxxxx_xxxxx.xxxx#xxxxxxx. Ulteriori informazioni sono reperibile presso il punto di contatto sopra indicati.
I.5) Le offerte vanno inviate a: Comune di Firenze – Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Appalti e Contratti c/o Archivio Generale ( Palazzo Vecchio) Piazza Della Signoria – 50122 Firenze (orario d’apertura dal Lunedì al Venerdì dalle 08,30 alle 13,00 e il Martedì e Giovedì anche dalle 15,00 alle 17,15).
Le domanda di partecipazione alla gara devono essere inviate con raccomandata (si precisa che le offerte devono pervenire entro il termine indicato nel punto I.8 che segue e non fa testo la data di spedizione) in un plico chiuso e sigillato con il contenuto e le modalità previste dall’art. 10 e 11 del disciplinare.
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico presso l’indirizzo sopraindicato. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.
In deroga a quanto stabilito dall’art. 52 del del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo “Codice”), non è ammessa la presentazione dell’offerta in forma digitale della domanda di partecipazione allo scopo di garantire la segretezza e la riservatezza delle offerte.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] e riportare la dicitura “Non aprire – Selezione per l’affidamento dei servizi di accoglienza residenziale presso la struttura denominata “Casa San Xxxxxxx”
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I.6 Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Autorità Regionale o locale.
I.7 Principale settore di attività dei servizi messi a bando: Protezione Sociale.
I.8) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione.
Le offerte, per essere valide, dovranno essere formulate come previsto nel presente bando e pervenire, a rischio e pericolo dei concorrenti, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27 ottobre restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta. Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.
I.9) Informazioni di carattere amministrativo:
Oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio di pari valore a tutto quanto precisato e richiesto con i modelli per le dichiarazioni a corredo dell'offerta, documentazione pubblicata in internet di seguito al bando
stesso all’ indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx_xxxxxxx/xxxxx/xxxxxx_xxxxx.xxxx e all’indirizzo: xxxxx://xxxx.xxxx.xxxxxxx.xx/XxxxXxxxx/XxxXxxxxxXxxxx.xx?xxxxxxx0
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento dei servizi di accoglienza residenziale presso la struttura denominata “Casa San Xxxxxxx” sita in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx, x. 000. secondo le ulteriori specifiche previste dall’art. 1 e seguenti del capitolato.
II.2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale: 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio
II.3) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi - cat. 25
II.4) Valore dell’affidamento:
L'ammontare complessivo dell'appalto per il periodo presunto dal 01.11. 2016 al 31.10.2019 ammonta a euro: 683.280,00 (IVA esclusa se dovuta) .
I suddetti importi sono soggetti a ribasso d’asta, pertanto non saranno ammesse offerte in rialzo.
L’ammontare complessivo dell’appalto sarà rideterminato in sede di redazione del contratto sulla base del prezzo offerto dall’aggiudicatario e dei mesi effettivi di durata del contratto che decorrerà, in ogni caso dall’avvenuta aggiudicazione.
Il prezzo complessivo proposto da ciascun offerente dovrà essere comprensivo di tutte le attività, interventi e prestazioni previste nel capitolato e nel progetto tecnico presentato dall’offerente e dovrà comprendere l’eventuale costo contrattuale del personale, i costi di coordinamento derivanti dall’autonomia organizzativa del soggetto, i costi per la formazione del personale, i materiali necessari alla realizzazione del servizio, i costi generali ogni e qualsiasi altro costo e l’eventuale utile d’impresa.
L’importo dell’appalto comprensivo della facoltà di ripetizione dei servizi ex art. 63, comma 5 del Codice rinnovo per ulteriori 36 (trentasei) mesi nonché della facoltà di proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 del Codice ammonta a euro: 1.441.440,00 IVA esclusa (se dovuta).
Il prezzo complessivo proposto da ciascun offerente dovrà essere comprensivo di tutte le attività, interventi e prestazioni previste nel capitolato e nel progetto tecnico presentato dall’offerente e dovrà comprendere l’eventuale costo contrattuale del personale, i costi di coordinamento derivanti dall’autonomia organizzativa del soggetto, i costi per la formazione del personale, i materiali necessari alla \realizzazione del servizio, i costi generali ogni e qualsiasi altro costo e l’eventuale utile d’impresa.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio / della fornitura, fatta salvo quanto previsto, ai sensi dell’art. 106 del Codice, dalla clausola di revisione prezzi prevista dall’art. 16 del capitolato.
II.5) Valuta di riferimento: Euro.
II.6) Oggetto.
Accoglienza residenziale a n.26 soggetti svantaggiati finalizzato a superare le situazioni di difficoltà sociale e abitativa favorire un processo di integrazione e d’inclusione economica e sociale e ad assicurare un miglioramento duraturo e sostenibile delle loro condizioni di vita.
Tenuto conto che l’immobile in cui sarà svolto il servizio è unico si procede a un singolo appalto che non può essere suddiviso in lotti, data la presenza di servizi in comune (cucina e portineria ).
II.7) Durata dell’appalto o Termine d’esecuzione:
Dal 01.11.2016 al 31.10.2019. La data di decorrenza iniziale dell’appalto sarà definitivamente determinata in base alla data di affidamento del servizio.
II.8 Opzioni Sì. Descrizione delle opzioni:
L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti,del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del d.lgs. 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo.
L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale, che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo50/2016.
L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio (n. 4 mesi), ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016.
II.9 Rinnovi Si. A insindacabile giudizio dell’amministrazione comunale, l’affidamento può essere rinnovato, previo finanziamento della spesa, per ulteriori tre anni, senza che la ditta nulla possa pretendere in caso di mancato rinnovo, secondo la fattispecie prevista dall’art. 63 comma 5 del Codice “per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato”.
II.10) Informazione relativa ai fondi dell’Unione Europea:
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea.
II.11) Luogo principale di esecuzione:
Edificio denominato “Casa San Xxxxxxx” sita in Firenze, in Via Aretina, n. 463 è così suddiviso:
Scantinato adibito a deposito.
Piano terra: adibito a cucina, mensa, lavanderia con bagno, magazzino, bagno per bambini, sala giochi, sala TV, camera per operatore notturno, bagno di servizio e corte esterna;
Primo piano adibito a ufficio a 8 camere e bagni
Sottotetto non utilizzato.
Gli interventi e le attività oggetto del presente avviso si svolgono principalmente nel territorio del Comune di Firenze, ma possono anche essere estesi in ambiti territoriali esterni al Comune stesso, quando ciò sia determinato da esigenze relative al corretto svolgimento delle prestazioni a garanzia degli utenti e/o in relazione a situazioni specifiche.
L'amministrazione comunale mette a disposizione del soggetto aggiudicatario l’immobile nello stato di fatto in cui esso si trova. Restano a carico dell’amministrazione comunale le spese per le utenze. Sono a carico del gestore le spese telefoniche e condominiali (ove dovute) nonché il rimborso della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani (TARI), o di altro tributo a tale scopo istituito, qualora i locali in oggetto fossero considerati assoggettati, con le modalità ed i parametri di calcolo stabiliti nell’apposito Regolamento adottato dal Comune di Firenze.
E’ a carico del gestore l’arredo di tutti i locali costituenti il complesso: camere, cucine, spazi comuni, sale mensa e appartamento nonché la forniture di tutto quanto necessario alla cottura degli alimenti e somministrazione dei pasti.
E’ a carico del gestore/i tutti gli interventi di manutenzione ordinaria agli immobili, impianti come dettagliato all’art. 2 del Capitolato.
Sono a carico del gestore/i gli oneri per la sicurezza nella sua qualità di “datore di lavoro”.
Tutte le attività dovranno essere effettuate dal gestore/i con propria organizzazione, nel rispetto delle normative vigenti inerenti la gestione e la conduzione dell’impianto di somministrazione di alimenti.
Il/i gestore/i deve garantire il rispetto della normativa dell’Unione Europea, nazionale e regionale in materia d’igiene dei locali e degli alimenti;
In tutta la cartellonistica e materiale che pubblicizza l’attività, il gestore/i deve riportare il logo del comune di Firenze e la seguente dicitura “ Struttura per l’accoglienza del Comune di Firenze gestita da
…………………”.
II.12) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
l’avviso riguarda un appalto pubblico
II.13 Lotti: L’appalto non è diviso in lotti.
II.14) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: si
II.15) Atto che indice la gara: Determinazione Dirigenziale n 4333/2016.
II.16) Le Specifiche tecniche di cui all’art. 68 del Codice sono individuate dagli articoli. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del capitolato d’appalto.
II.17) Varianti. Ai sensi dell’art. 95 comma 14 il Comune di Firenze autorizza e richiede la presentazione di varianti rispetto a quanto indicato nel capitolato di gara.
Le varianti devono essere specificate nel modello 4 “Offerta tecnica”. Per essere ammissibili e prese in considerazione, le varianti devono prevedere servizi aggiuntivi rispetto a quelli indicate nel capitolato ovvero migliorative in termini qualitativi e quantitative rispetto a quanto indicato nel capitolato stesso.
Le varianti presentate in sede di offerta tecnica, sono oggetto di valutazione secondo i criteri stabiliti dal disciplinare di gara.
II.18) Prestazioni Principali. Sono considerati principali le prestazioni indicate Capitolato speciale d’appalto agli articoli 5 (Servizio di accoglienza e Inclusione sociale), 6 (Equipe multidisciplinare per l’attuazione del progetto), 7 (Progetto di inclusione attiva) del capitolato. Il resto delle prestazioni previste sono considerate secondarie.
II.19) Data prevista di pubblicazione del bando: 23 settembre 2016
Sezione III: Informazioni di Carattere Giuridico, Economico, Finanziario e Tecnico
III.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste. L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% dell’importo stimato a base d’asta e quindi Euro 13.665,60, secondo le modalità e con le caratteristiche stabilite dall’art. 10 punto A6 del disciplinare di gara.
III.2) Norme e criteri oggettivi di partecipazione.
III.2.1 Soggetti ammessi. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici che possono essere costituiti da una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compresi il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 Luglio 1991, n. 240, le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, le associazioni e le fondazioni di volontariato e di
promozione sociale, le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali che offrono sul mercato la prestazione di servizi.
Sono, altresì, ammessi i predetti operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ivi comprese i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, costituite in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti.
Possono partecipare alla presente procedura, il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.
Per le modalità di partecipazione delle imprese che rientrano nelle fattispecie di cui al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.144, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione si applica l’art. 32 dello stesso decreto legge.
III.2.2 Operatori economici. Rientrano nella definizione di operatori economici di cui al precedente punto
III.2.1 i seguenti soggetti:
III.2.2.1 gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
III.2.2.2 i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909,
n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stati 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443;
III.2.2.3 i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615 – ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
III.2.2.4 Cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali;
III.2.2.5 Associazioni o Fondazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991 regolarmente iscritte all’albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. L’iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale. Pertanto, qualora l’associazione fosse cancellata dall’albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria. Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 42 del capitolato l’eventuale cancellazione dall’albo;
III.2.2.6 Associazioni o Fondazioni di Promozione Sociale L.383/2000 regolarmente iscritte all’albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. L’iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale. Pertanto, qualora l’associazione fosse cancellata dall’albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria. Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 42 del capitolato l’eventuale cancellazione dall’albo.
III.2.2.7 i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai punti III.2.2.1, III.2.2.2, III.2.2.3, III.2.2.4, III.2.2.5 e III.2.2.6 i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
III.2.2.8 i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui ai punti III.2.2.1, III.2.2.2, III.2.2.3, III.2.2.4, III.2.2.5 e III.2.2.6 anche, per i soggetti di cui ai punti III.2.2.1, III.2.2.2,
III.2.2.3 in forma di società ai sensi dell’art. 2615 – ter del codice civile;
III.2.2.9 le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33;
III.2.2.10 i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240;
III.2.3 Concorrenti esclusi. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del Codice, per:
a) I reati previsti dall’art. 80, comma 1 del Codice;
b) I reati previsti dall’art. 80, comma 2, 4 e 5 del Codice;
c) i reati contro i minori o relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), dall’art. 564, 571, 572 e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1966 nr. 66, dalla legge 01.10.2012 nr. 172, dalla legge 3 agosto 1998 così come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, nr. 38 e dall’art3 comma 19 lett. a) della legge 15 Luglio 1999, nr. 94 .
L’esclusione e il divieto di cui alla precedente lettera a) e c) operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Il concorrente, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del Codice, e alla precedente lettera c) limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (c.d. “self – cleaning).
L’amministrazione comunale si riserva il diritto di valutare, a suo insindacabile giudizio, le misure, di cui al precedente punto, adottate.
Nel caso in cui esse siano ritenute sufficienti, l'operatore economico e ammesso alla procedura d'appalto. Nel caso in cui esse siano ritenute insufficienti esso è escluso dalla procedura di gara e dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. E’, in ogni caso, esclusa la partecipazione del concorrente durante il periodo di esecuzione della sentenza. Nel caso in cui la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
Le cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
Le disposizione del presente punto del bando si applicano agli affidatari di subappalti.
III.3) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Requisiti di ammissione alla gara.
I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno possedere tutti i seguenti requisiti, pena l’esclusione dalla procedura:
III.3.1) Requisiti di ordine generale:
Il concorrente non deve trovarsi in alcuna delle fattispecie previste all’art. 80 del Codice, così come specificato ed integrato nel precedente articolo III.2.3 “Concorrenti esclusi” e non trovarsi in una delle cause di limitazioni alla partecipazione di cui al successivo punto III.4.3 riferite ad alcune categorie di concorrenti.
III.3.2): Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:
a) I concorrenti , se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura intesa quanto meno come iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo della Camera di commercio o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.
b) I concorrenti di altro Stato membro dell’Unione Europea non residente o avente sede legale in Italia, deve dare prova dell'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice. La prova deve essere fornita mediante dichiarazione giurata o altra modalità stabilita dalla legislazione dello Stato membro nel quale il concorrente è stabilito o mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato di iscrizione è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui il soggetto è stabilito.
c) Per alcune categorie di operatori economici sono richiesti uno dei seguenti requisiti contrassegnati dalle lettere c1), c2), e c3). I concorrenti di altro Stato membro dell’Unione Europea non residente o avente sede legale in Italia, deve fornire prova dell'iscrizione in uno dei registri previsti dalla legislazione vigente nello Stato in cui il concorrente è stabilito. La prova deve essere fornita mediante dichiarazione giurata o altra modalità stabilita dalla legislazione dello Stato membro nel quale il concorrente è stabilito o mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato di iscrizione è stato rilasciato da uno dei registri istituiti nel Paese in cui il soggetto è stabilito.
c1) (solo per le associazioni di volontariato) Iscrizione all’ Albo Regionale - articolazione provinciale - delle Associazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991 o di Promozione Sociale L.383/2000, senza procedura di revoca.
c2) (solo per le Cooperativa di servizi o cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali)
Iscrizione nell’apposito Albo Regionale ex L. 381/91, nelle categorie di cui allo schema:
Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione “A” o “C” dell’Albo istituito dalla Regione Toscana con L.R.T. 87/97,
Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione “A” o “C” di altro Albo Regionale ex L. 381/91 (ove istituito),
Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte nell’Albo ex L. 381/91 in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, purché in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo della Regione Toscana.
c3) (solo per le imprese sociali) Iscrizione al Registro delle imprese Sociali costituite ai sensi del D.lgs. 155/2006.
III.3.3) Capacità economica e finanziaria:
a) dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 attestanti l’idoneità finanziaria ed economica del concorrente;
b) Aver maturato direttamente nel triennio 2013-2014-2015 attività conferiti da soggetti pubblici e privati relative all’espletamento di servizi, anche gestiti in via diretta, a favore di soggetti in stato di deprivazione materiale o a favore di persone in stato di necessità ed emarginazione sociale per l’importo di almeno 200.000 euro.
Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici esse sono provate, in sede di controllo, da attestati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi.
Se trattasi di servizi prestati a privati l’avvenuta effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione delle relative fatture.
III.3.4) Requisiti di capacità tecnica – professionale:
a. Aver gestito direttamente nel triennio 2013-2014-2015 almeno due strutture per l’accoglienza con affidamento conferito da soggetti pubblici e privati , anche in via diretta, a favore di soggetti in stato di deprivazione materiale o a favore di persone in stato di necessità ed emarginazione sociale (anziani, minori o disabili) per almeno 24 mesi.
Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici esse sono provate, in sede di controllo, da attestati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi.
Se trattasi di servizi prestati a privati l’avvenuta effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione delle relative fatture.
In ogni caso, ai sensi delle medesime disposizioni, i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti da ciascuna impresa in misura sufficiente per la rispettiva parte della prestazione da essa assunta.
Le dichiarazioni di cui al presente bando dovranno essere rese nelle forme di cui all’art. 47 del T.U. n. 445/00 e ss.mm.ii., essendo ammesso che l’autentica sia sostituita dall’invio di copia del documento di identità del firmatario.
III.4 Requisiti, Modalità di partecipazione e Limitazioni a prendere parte alla procedura di gara per alcune categorie di soggetti.
III.4.1 Requisiti di partecipazione per i Consorzi. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) ( Consorzi fra società cooperative di produzione e consumo) e lettera c),(Consorzi stabili) devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi stabili, alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio;
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) ( Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro) e c), (consorzi ordinari di concorrenti) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
III.4.2 Requisiti e modalità di partecipazione per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici. Nel caso di raggruppamento di tipo verticale il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici dal precedente punto II.15, i mandanti le restanti prestazioni.
Nell'offerta i concorrenti devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti) anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti del comune di Firenze per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il comune di Firenze, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dei mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il comune di Firenze può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico del raggruppamento che sia assuma qualifica di mandatario nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Non sussistendo tali condizioni la staziona appaltante può recedere dal contratto.
Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5,del Codice in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
III.4.3 Limitazioni alla partecipazione per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici. Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Ai consorziati individuati dal consorzio di cui sono membri quali esecutori dell’appalto è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e applicato l’art. 353 del codice penale.
E' vietata l'associazione in partecipazione.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza del presente divieto comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti dalle procedure di affidamento relative al presente appalto ovvero l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.
III.4.4 Requisiti e modalità di partecipazione per le aggregazioni d’imprese aderenti al contratto di rete. Le disposizioni di cui ai punti III.4.2 e III.4.3, trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete. Queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
III.4.5 Operatori economici presenti nella black list. Gli operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001. e successive modifiche, sono ammessi a partecipare alla gara solo se in possesso dell’autorizzazione rilasciata, ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, dal Ministero dell’Economia e Finanze in attuazione del l’art.37 del decreto legge n. 78/2010 come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010 oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione
III.5) Informazioni concernenti contratti di lavoro riservati:
La gara non contiene alcuna limitazione per la partecipazione.
III.6) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione.
III.7) Modalità di finanziamento e di pagamento:
Bilancio ordinario. Il pagamento sarà effettuato secondo le norme di legge e le disposizioni di cui all’art.16 del capitolato.
III.8) documentazione da allegare:
La documentazione da allegare è specificata dagli art. 10 e 11 del disciplinare di gara.
III.9) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto.
Il direttore d’esecuzione dell’appalto, salvo diversa determinazione successiva all’aggiudicazione provvisoria coincide con il Responsabile Unico del Procedimento.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
La selezione sarà effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice e dell’art. 52 del Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 5/3/2012 e ss.mm.ii., sulla base dei seguenti elementi:
prezzo max 20 punti qualità max 80 punti
I punteggi di qualità e prezzo saranno attribuiti secondo le modalità e i criteri indicati nell’art. 14 del disciplinare.
IV. 3) Informazioni relative all’accordo quadro.
L’appalto non comporta la conclusione di un accordo quadro.
IV.4) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.5 Norme nazionale applicabili all’Appalto.
L’appalto è regolato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. Il testo del decreto legislativo e del suo regolamento d’esecuzione è consultabile sul sito: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx.
IV.4) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:italiano.
IV.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
IV.7) Modalità di apertura delle offerte
Le procedure di gara avranno inizio alle ore 12,00 del giorno 28/10/2016 presso una sala aperta al pubblico negli uffici comunali, in Firenze Palazzo Giandonati Canacci – Piazza di Parte Guelfa 3 anche se nessuno dei rappresentanti delle Ditte offerenti sia presente.
IV.8) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì. Le sedute sono pubbliche, salvo la valutazione dell’offerta tecnica che, limitatamente all’esame delle offerte, si svolgerà in seduta segreta.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni Complementari:
andi.html e all’indirizzo: xxxxx://xxxx.xxxx.xxxxxxx.xx/XxxxXxxxx/XxxXxxxxxXxxxx.xx?xxxxxxx0
Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicati esclusivamente mediante pubblicazione nel seguente sito internet : xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx_xxxxxxx/xxxxx/xxxxxx_xxxxx.xxxx
Le modalità stipulazione del contratto sono indicati nell’art. 19 del disciplinare di gara. Si precisa che il termine per la stipula del contratto è fissato in 180 giorni.
Si precisa che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, il Comune di Firenze ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per gli adempimenti stabiliti dall’art. 80 comma 12 del Codice.
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà corso all’ordinazione, fatturazione e pagamento elettronico.
V.3) Subappalto:
Per l’esecuzione del servizio oggetto della presente gara è ammesso il ricorso al subappalto, secondo quanto previsto dall’art. 37 del capitolato.
V.4) Avvalimento:
E’ ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 89 del Codice.
V.5) Clausola Compromissoria.
Ai sensi dell’art. 209 comma 2 del Codice si dà atto che, come previsto nel Capitolato speciale, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.
V.6) Chiarimenti e FAQ:
Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l'offerta, dovranno pervenire al RUP, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx,
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx entro e non oltre il 14 ottobre 2016
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno alla Stazione appaltante oltre tale termine.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte sotto forma di FAQ saranno pubblicate nel predetto sito internet della Stazione appaltante in forma anonima entro il : 19 ottobre 0000
X. 7) Codice identificativo della presente gara (CIG: 6721429AAB)
V. 8) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Comune di Firenze - Direzione Servizi Xxxxx Xx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx. Tel. 000.0000000 – Fax 000 0000000.
V.9) Organo cui può essere ammesso ricorso: TAR Toscana; Indirizzo postale: xxx Xxxxxxxx x. 00, Xxxxxxx; Telefono: 000000000
V. 10) Presentazione di ricorsi: termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs.104/2010 , 5°comma.
V. 11) Data d’invio del bando alla G.U.U.E.: 23/09/2016.
Firenze, 23/09/2016