Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
Mod. T883 - Ed. 01/09
BNL Vita S.p.A. appartenente a Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
Polizza BNL Revolution
Reddito
Tariffa RVUA
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
- Scheda Sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione CAPITALVITA
- Glossario
- Modulo di Proposta e Informativa e Consenso al Trattamento dei Dati Personali
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.
SCHEDA SINTETICA - Tariffa RVUA
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.
1. Informazioni generali
Impresa di assicurazione
BNL Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.
BNL Vita appartiene al Gruppo assicurativo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., Holding di Partecipazioni e di Servizi
Denominazione contratto
Polizza BNL Revolution Reddito
Tipologia del contratto
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall’Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione interna separata di attivi denominata CAPITALVITA®.
Durata
La durata del contratto coincide con la durata residua di vita dell’Assicurato. È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso un mese dalla data di decorrenza contrattuale ma comunque non prima del 15 maggio 2009.
Pagamento del premio
Alla data di sottoscrizione della Proposta, il Contraente si impegna a versare il premio entro la data di decorrenza.
2. Caratteristiche del contratto
Polizza BNL Revolution Reddito è un contratto con partecipazione agli utili collegato ad una Gestione interna separata denominata CAPITALVITA® che consente una crescita del capitale proteggendone il valore nel tempo. I rendimenti riconosciuti al contratto infatti rimangono acquisiti a titolo definitivo fino alla risoluzione del contratto. Il presente contratto è sottoscrivibile unicamente in abbinamento al prodotto di tipo unit-linked Polizza BNL Revolution Crescita ed entro un anno dalla data di decorrenza, confluirà unitamente al contratto abbinato, in un unico prodotto multiramo ovvero in un contratto in cui il Contraente avrà la facoltà di riallocare il proprio investimento dalla Gestione Separata al Fondo di riferimento della Polizza BNL Revolution Crescita e viceversa.
Polizza BNL Revolution Reddito soddisfa inoltre l’esigenza di assicurare ai Beneficiari designati la liquidazione di un capitale in caso di morte dell’Assicurato.
Alla sezione F della Nota Informativa è presente un Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto elaborato secondo l’ipotesi di rendimento finanziario indicato dall’ISVAP.
L’Impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
3. Prestazioni assicurative
Il contratto prevede la seguente tipologia di prestazione:
Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato
Caso morte a vita intera: in caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari caso morte designati in polizza dal Contraente.
In caso di decesso e al 25/06/2014 la Compagnia garantisce un rendimento minimo del 2% annuo composto del premio versato al netto dei costi gravanti sul premio stesso.
Il rendimento riconosciuto annualmente in base al risultato della Gestione separata viene definitivamente acquisito dal contratto.
Si tenga presente che l’operazione di riscatto consente il recupero del premio versato non appena le rivalutazioni annuali compensano le spese contrattuali.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli Artt. 6 e 10 delle Condizioni contrattuali.
4. Costi
L’Impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento dei contratti, di gestione dei contratti, di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.
I costi gravanti sul premio e quelli prelevati sulla Gestione interna separata riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall’ISVAP, l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”.
Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un’analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata dai costi.
A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il “Costo percentuale medio annuo” del 10° anno è pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il “Costo percentuale medio annuo” del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate ed impiegando un’ipotesi di rendimento della Gestione separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.
Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.
Premio Unico € 15.000,00 | Premio Unico € 30.000,00 | ||||||
Età e sesso: Qualunque | Età e sesso: Qualunque | Età e sesso: Qualunque | |||||
Durata dell’operazione assicurativa | Costo percentuale medio annuo | Durata dell’operazione assicurativa | Costo percentuale medio annuo | Durata dell’operazione assicurativa | Costo percentuale medio annuo | ||
5 anni | 1,59% | 5 anni | 1,59% | 5 anni | 1,59% | ||
10 anni | 1,44% | 10 anni | 1,44% | 10 anni | 1,44% | ||
15 anni | 1,40% | 15 anni | 1,40% | 15 anni | 1,40% | ||
20 anni | 1,37% | 20 anni | 1,37% | 20 anni | 1,37% | ||
25 anni | 1,36% | 25 anni | 1,36% | 25 anni | 1,36% |
Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione interna separata
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione interna separata CAPITALVITA® negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.
Anno | Rendimento realizzato dalla Gestione CAPITALVITA® | Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati | Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni | Inflazione |
2003 | 4,77% | 3,47% | 3,73% | 2,50% |
2004 | 4,03% | 2,73% | 3,59% | 2,00% |
2005 | 4,11% | 2,81% | 3,16% | 1,70% |
2006 | 4,03% | 2,73% | 3,86% | 2,00% |
2007 | 4,16% | 2,86% | 4,41% | 1,71% |
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6. Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.
BNL Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.
Il rappresentante legale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
NOTA INFORMATIVA - Tariffa RVUA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
SEZIONE A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Informazioni generali
BNL Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.
BNL Vita appartiene al Gruppo assicurativo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., Holding di Partecipazioni e di Servizi Sede legale e Direzione Generale: Via Albricci, 7 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx)
Telefono 02/72427.1
Sito internet: xxx.xxxxxxx.xx Posta elettronica: xxxx@xxxxxxx.xx
BNL Vita S.p.A. è stata autorizzata con Decreto Ministeriale del 15/07/1988 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 04/08/1988)
La società di revisione e di certificazione dell’Impresa è KPMG S.p.A. Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx)
Conflitto di interessi
La Compagnia si può venire a trovare in possibili situazioni di conflitto di interessi, anche derivanti da rapporti di Gruppo, societari e/o da rapporti di affari propri e/o di Società del Gruppo di appartenenza, ove per Gruppo di appartenenza si intende Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., che detiene il 51% del capitale sociale della Compagnia. Per completezza di informazione, ai fini di una corretta valutazione dei potenziali conflitti di interesse, si precisa che il residuo 49% del capitale sociale della Compagnia è detenuto da BNP Paribas SA.
In particolare, il presente contratto è distribuito mediante gli sportelli bancari della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., appartenente al Gruppo BNP Paribas.
La Compagnia delega la gestione finanziaria del patrimonio della Gestione separata, cui è collegato il contratto, alla Unipol SGR S.p.A. e deposita presso BNP Paribas Securities Services (appartenente al citato Gruppo BNP Paribas), i relativi strumenti finanziari e la liquidità.
Nel patrimonio della Gestione separata possono essere presenti strumenti finanziari, ivi comprese quote di OICR e SICAV, emessi e/o intermediati e/o detenuti da Società del Gruppo BNP Paribas, ad ogni modo sempre nel massimo rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi stabiliti in conformità alle disposizioni normative e di vigilanza.
In ogni caso la Compagnia, pur in presenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse, precisa di avere in essere con la Banca Nazionale del Lavoro un accordo di distribuzione di polizze, ma di non avere in corso accordi di riconoscimento di utilità derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi ed opera comunque in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti al fine di ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile.
SEZIONE B – INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
Prestazioni assicurative e garanzie offerte
La durata del presente contratto, essendo la forma assicurativa a vita intera, è indeterminata e coincide con la vita residua dell’Assicurato.
PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO: in caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, Polizza BNL Revolution Reddito prevede la corresponsione, ai Beneficiari caso morte designati, di un importo pari al premio versato, al netto delle spese, rivalutato alla data di ricezione dell’intera documentazione relativa al decesso con un minimo pari al 2% annuo composto.
Premio
Alla data di sottoscrizione della Proposta, il Contraente si impegna a versare il premio entro la data di decorrenza mediante addebito in conto corrente, assegno bancario o circolare.
Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Il rendimento annuo della Gestione CAPITALVITA®, descritta dettagliatamente alla sezione C, viene annualmente attribuito al contratto, a titolo di partecipazione agli utili.
Il rendimento annuo CAPITALVITA® da adottare a tale scopo è quello calcolato al 30/09, per la rivalutazione annuale al 31/12 oppure alla fine del terzo mese solare antecedente il mese della data di rivalutazione, per la rivalutazione in corso d’anno.
Spetta peraltro alla Società una commissione annuale di gestione pari all’1,30%. La misura di rivalutazione annua è pari alla differenza, se positiva, tra il rendimento annuo CAPITALVITA® e la predetta commissione annuale di gestione.
La Società comunque garantisce che alla data di determinazione della prestazione in caso di decesso e al 25/06/2014 il capitale in vigore sarà pari almeno al premio versato al netto dei costi e rivalutato al 2% annuo composto.
La rivalutazione comporta un incremento annuale delle prestazioni che rimane acquisito a titolo definitivo e di conseguenza si rivaluta a sua volta negli anni successivi.
Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione, alla sezione F, viene proposto il Progetto esemplificativo di sviluppo della prestazione e del valore di riscatto. In ogni caso la Società si impegna a consegnare al Contraente entro la data di conclusione del contratto un Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
Opzioni contrattuali
Non previste.
SEZIONE C – INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
Gestione interna separata
Il presente contratto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale in Euro denominata CAPITALVITA®, separata dalle altre attività della Società e disciplinata in base ad apposito Regolamento contenuto nelle Condizioni contrattuali.
La finalità della gestione è improntata secondo criteri prudenziali che mirano ad ottenere un livello di rendimento tale da garantire almeno i minimi previsti da riconoscere agli Assicurati.
Il rendimento annuo della CAPITALVITA® viene determinato al termine di ciascun mese solare dell’esercizio relativo alla certificazione assumendo ogni volta come esercizio di riferimento il periodo costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti.
La composizione delle attività sarà rivolta principalmente verso strumenti di natura obbligazionaria (trattasi per lo più di titoli emessi o garantiti da Stati) e in misura limitata in altri strumenti finanziari di tipo azionario, OICVM o altre attività. La gestione non prevede limiti massimi o minimi salvo quanto già in essere in tema di copertura delle riserve tecniche, così come stabilito dall’organo di vigilanza. Di norma non vengono effettuate operazioni relative ad emissioni del gruppo di appartenenza, per un ammontare superiore al 10% degli attivi.
Lo stile gestionale è caratterizzato principalmente da un’attenta analisi della composizione del portafoglio polizze in termini di tasso minimo da garantire ed alla relativa durata media finanziaria. Sulla base di questi parametri ed in relazione alle condizioni di mercato, vengono effettuate operazioni tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi della gestione.
La Società delega la gestione del patrimonio di CAPITALVITA® alla Unipol SGR S.p.A..
A tutela degli interessi degli Assicurati, il risultato della Gestione viene annualmente certificata dalla KPMG S.p.A. Via Xxxxxx Xxxxxx, 25 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), una Società di Revisione Contabile - iscritta nell’apposito Albo di cui al D.Lgs. 24/02/98 n. 58.
SEZIONE D - INFORMAZIONI SU COSTI E REGIME FISCALE
Costi
Costi gravanti direttamente sul Contraente
Costi gravanti sul premio
Sul premio versato grava una commissione definita in misura percentuale pari all’1,40%.
Tali spese sono applicate per la copertura degli oneri di acquisto, emissione e gestione del contratto. In particolare le spese di emissione del contratto sono pari all’1% del premio con un minimo di 50 Euro e un massimo di 250 Euro.
Costi per il riscatto
Non sono presenti costi per il caso di riscatto.
Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione interna separata
La Società trattiene dal rendimento annuo della Gestione separata una commissione pari all’1,30%.
Regime fiscale
In merito al regime fiscale applicabile al presente contratto di assicurazione sulla vita ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del contratto, salvo successive modifiche.
In particolare, al momento della redazione del presente fascicolo la normativa di riferimento risulta essere costituita dal
D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato in seguito. A tal proposito si segnalano:
- l’applicazione dell’imposta sostitutiva 1 delle imposte sui redditi pari al 12,50% delle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita;
- l’esenzione ai fini IRPEF e ai fini dell’imposta sulle successioni delle somme corrisposte in caso di premorienza dell’Assicurato.
SEZIONE E - ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto si conclude alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione della Proposta a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Gli effetti del contratto decorrono a partire dal 6° giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato addebitato il conto corrente del Contraente o di versamento dell’assegno.
Risoluzione del contratto
Il Contraente può risolvere definitivamente il contratto mediante richiesta di riscatto indirizzata per iscritto alla Società.
1 In caso di prestazioni percepite nell’esercizio di attività commerciali la ritenuta non viene applicata.
Riscatto
Riscatto totale
Il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto mediante richiesta scritta di riscatto totale, trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza ma comunque non prima del 15 maggio 2009.
Il valore di riscatto è pari al capitale in vigore alla data di ricevimento dell’intera documentazione relativa al riscatto.
La richiesta di riscatto comporta automaticamente la risoluzione del contratto collegato al presente contratto e la conseguente liquidazione del relativo valore di riscatto.
In ogni caso la Società, al fine di consentire al Contraente la determinazione del valore di riscatto della polizza, si dichiara in ogni momento disponibile a comunicarne l’importo calcolato sulla base delle informazioni disponibili al momento della richiesta che dovrà essere indirizzata a:
BNL Vita S.p.A. - Servizio Commerciale Xxx Xxxxxxxx, 0
00000 Xxxxxx
Numero verde 000 000 000 Fax 02/00.00.00.00
e-mail: XxxxxxxxXxxxxxx@xxxxxxx.xx
Si tenga presente che l’operazione di riscatto consente il recupero del premio versato non appena le rivalutazioni annuali compensano le spese contrattuali.
Allo scopo di illustrare gli effetti della richiesta di riscatto totale è stato predisposto alla sezione F un Progetto esemplificativo che riporta lo sviluppo del valore di riscatto. In ogni caso nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata il Contraente ha la possibilità di rilevare dati più puntuali.
Riscatto parziale
Non ammesso.
Revoca della Proposta
La Proposta del presente contratto può essere revocata fino al momento della conclusione del contratto ed ha contestualmente efficacia di revoca della Proposta di assicurazione relativa al contratto collegato denominato “Polizza BNL Revolution Crescita”.
La revoca della Proposta deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca, la Società provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.
Diritto di recesso
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.
L’esercizio del diritto di recesso implica la risoluzione del contratto e, qualora non sia stato effettuato il versamento del premio, l’impegno ad esso relativo si intende automaticamente annullato.
La volontà di recedere dal contratto deve essere comunicata alla Società per iscritto entro il termine di cui sopra ed avrà contestualmente efficacia di recesso anche dal contratto collegato denominato “Polizza BNL Revolution Crescita”, dal momento in cui essa perviene alla Società.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, la Società provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto al netto delle spese di emissione indicate al paragrafo “Costi” e riportate anche in Proposta e in Condizioni contrattuali.
Documentazione da consegnare all’Impresa per la liquidazione delle prestazioni
Per ogni pagamento la Società richiede la consegna da parte degli aventi diritto della documentazione dettagliatamente descritta nell’apposita sezione delle Condizioni contrattuali.
I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista. Si ricorda che il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Nel caso le parti convenissero circa la scelta di una diversa legislazione, prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano.
Al contratto di assicurazione sulla vita si applicano le norme previste dagli artt. 1919 e ss. del codice civile. Si richiama in particolare l’attenzione sui seguenti articoli:
- ai sensi dell’art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione un diritto proprio ai vantaggi
dell’assicurazione nei confronti della Società. Ne consegue che le somme corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario;
- ai sensi dell’art. 1923 c.c. le somme dovute in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
Per le controversie relative al contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore.
Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.
Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a BNL Vita, Ufficio Clienti con sede in Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 - Xxxxxx (Xxxxxx) oppure inviando un Fax al n. 02/00.00.00.00 o un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Il reclamo deve contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione della Società, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documentazione utile e necessaria a valutare la condotta o il servizio oggetto di lamentela. Qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx (Xxxxxx), oppure potrà inviare un Fax al n. 06/00.000.000 o al n. 06/42.133.353, corredando copia del reclamo inoltrato alla Società e, ove presente, il relativo riscontro.
Eventuali altre informazioni sono reperibili sul nostro sito xxxxxxx.xx o al numero 800.900.900.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Ulteriore informativa disponibile
La Società prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta, su richiesta del Contraente si impegna a consegnare l’ultimo rendiconto annuale della Gestione interna separata CAPITALVITA® e l’ultimo prospetto riportante la composizione della Gestione stessa, documenti peraltro disponibili sul sito xxxxxxx.xx.
Informativa in corso di contratto
La Società comunicherà per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento alle variazioni degli elementi identificativi della Società medesima, del contratto, della Nota Informativa e del Regolamento della Gestione CAPITALVITA® per effetto della sottoscrizione di clausole aggiuntive e della legislazione ad esso applicabile.
Entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, la Società si impegna ad inviare al Contraente un estratto conto contenente tutte le informazioni relative all’annualità appena trascorsa, indicando in particolare:
a) premio versato alla data di decorrenza;
b) capitale in vigore al 31/12 dell’anno precedente l’anno a cui si riferisce il rendiconto;
c) capitale in vigore, capitale liquidabile in caso di morte e valore di riscatto al 31/12 dell’anno a cui si riferisce il rendiconto;
d) tasso annuo di rendimento realizzato dalla Gestione CAPITALVITA®, commissione di gestione applicata e misura annua di rivalutazione riconosciuta al contratto.
La Società si impegna inoltre a comunicare al Contraente la data in cui tale polizza confluirà in un unico contratto unitamente alla polizza collegata e con essa tutti i riferimenti utili all’identificazione del contratto unico.
Comunicazioni del Contraente alla Società
Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società ogni variazione inerente i dati indicati al momento della sottoscrizione della Proposta ed in particolare relativamente alla residenza, all’indirizzo di corrispondenza e alle coordinate contabili per l’accredito delle prestazioni previste dal contratto.
La Società si impegna a dare riscontro, in base ai dati disponibili, a qualsiasi richiesta di informazioni in merito al rapporto assicurativo entro 10 giorni dalla presentazione della stessa, fatta salva la necessità di maggiori approfondimenti.
SEZIONE F - PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLA PRESTAZIONE
La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo della prestazione assicurata e del valore di riscatto previsti dal contratto. L’elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premi e periodicità.
Gli sviluppi della prestazione rivalutata e del valore di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di quattro diverse ipotesi:
A) tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
B) un’ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’ISVAP e pari al momento della redazione del presente progetto, al 4%. A tale tasso si applica la commissione di gestione prevista contrattualmente e quindi si ipotizza di riconoscere al contratto una misura di rivalutazione pari al 2,70% ottenuta scorporando la predetta commissione dal 4%;
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’Impresa è tenuta a corrispondere, laddove non è stato sospeso il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
Sviluppo dei premi, della prestazione e del valore di riscatto in base a:
A) Tasso di rendimento minimo garantito
Tasso di rendimento minimo garantito al decesso e al 25/06/2014: 2% Età dell’Assicurato: Qualunque
Durata: indeterminata
Sesso dell’Assicurato: Qualunque
Anni di sviluppo: 10
Ipotesi di decorrenza: 01/01/2009
Premio unico alla decorrenza: € 30.000,00
Data | Premi versati nell’anno | Capitale in caso di decesso a fine anno | Valore di riscatto a fine anno |
31/12/2009 | 30.000,00 | 30.171,60 | 29.580,00 |
31/12/2010 | - | 30.775,03 | 29.580,00 |
31/12/2011 | - | 31.390,53 | 29.580,00 |
31/12/2012 | - | 32.018,34 | 29.580,00 |
31/12/2013 | - | 32.658,71 | 29.580,00 |
31/12/2014 | - | 33.311,88 | 32.972,80 |
31/12/2015 | - | 33.978,12 | 32.972,80 |
31/12/2016 | - | 34.657,68 | 32.972,80 |
31/12/2017 | - | 35.350,84 | 32.972,80 |
31/12/2018 | - | 36.057,85 | 32.972,80 |
... | ... | ... | ... |
L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, sulla base del solo rendimento minimo garantito, il recupero dei premi versati non potrà avvenire prima del 25/06/2014.
B) Ipotesi di rendimento finanziario e Premio Unico
Tasso di rendimento finanziario: 4%
Età dell’Assicurato: Qualunque
Durata: indeterminata
Sesso dell’Assicurato: Qualunque
Anni di sviluppo: 10
Ipotesi di decorrenza: 01/01/2009
Premio unico alla decorrenza: € 30.000,00
Anni trascorsi | Premi versati nell’anno | Capitale in caso di decesso a fine anno | Valore di riscatto a fine anno |
31/12/2009 | 30.000,00 | 30.378,66 | 30.378,66 |
31/12/2010 | - | 31.198,88 | 31.198,88 |
31/12/2011 | - | 32.041,25 | 32.041,25 |
31/12/2012 | - | 32.906,37 | 32.906,37 |
31/12/2013 | - | 33.794,84 | 33.794,84 |
31/12/2014 | - | 34.707,30 | 34.707,30 |
31/12/2015 | - | 35.644,40 | 35.644,40 |
31/12/2016 | - | 36.606,80 | 36.606,80 |
31/12/2017 | - | 37.595,18 | 37.595,18 |
31/12/2018 | - | 38.610,25 | 38.610,25 |
... | ... | ... | ... |
Le prestazioni indicate nelle tabelle sono al lordo degli oneri fiscali.
BNL Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
CONDIZIONI CONTRATTUALI - Tariffa RVUA
Art. 1 Oggetto del contratto
“Polizza BNL Revolution Reddito” è un contratto collegato alla polizza “Polizza BNL Revolution Crescita” e fa parte integrante del pacchetto commerciale denominato “Polizza BNL Revolution Reddito & Crescita”. In virtù di tale collegamento ogni diritto esercitato sul presente contratto produce effetti analoghi sul contratto ad esso collegato, secondo quanto di seguito specificato.
Entro in primo anniversario della data di decorrenza la Compagnia farà confluire le due posizioni contrattuali, “Polizza BNL Revolution Reddito” e “Polizza BNL Revolution Crescita”, in un unico contratto denominato “Polizza BNL Revolution” le cui condizioni sono state consegnate al Contraente unitamente al presente contratto.
“Polizza BNL Revolution Reddito” è la denominazione commerciale (“Descrizione prodotto”), adottata ai fini del collocamento del prodotto, della forma assicurativa definita “vita intera a capitale rivalutabile”.
In caso di premorienza dell’Assicurato è prevista la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale il cui importo è descritto nel dettaglio all’Art. 10.
“Polizza BNL Revolution Reddito” è alimentato attraverso il versamento da parte del Contraente di un premio versato in un’unica soluzione.
“Polizza BNL Revolution Reddito” fruisce di una rivalutazione annuale del capitale assicurato sulla base del rendimento annuo della Gestione Speciale CAPITALVITA®.
Trascorso un mese dalla data di decorrenza contrattuale ma comunque successivamente al 15 maggio 2009, il Contraente può richiedere il riscatto totale della polizza, riscuotendo il capitale rivalutato.
Art. 2 Obblighi della Società
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.
Art. 3 Conclusione, decorrenza e durata del contratto e limiti di età
Non è previsto alcun limite di età.
Il contratto si conclude alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione della Proposta di assicurazione a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Gli effetti del contratto decorrono dal 6° giorno lavorativo successivo a quello in cui viene addebitato il conto corrente del Contraente o a quello di versamento dell’assegno.
La durata del contratto coincide con la durata residua di vita dell’Assicurato poiché si tratta di un contratto di assicurazione a vita intera.
Il presente contratto si estingue a seguito della richiesta di riscatto totale da parte del Contraente, o automaticamente a seguito di richiesta di riscatto totale da parte del Contraente della polizza collegata denominata “Polizza BNL Revolution Crescita”, oppure a seguito del decesso dell’Assicurato, purché successivo alla data di decorrenza degli effetti contrattuali.
Art. 4 Revoca della Proposta e diritto di Recesso dal contratto
Revoca della Proposta di assicurazione
La Proposta del presente contratto può essere revocata fino al momento della conclusione del contratto ed ha contestualmente efficacia di revoca della Proposta di assicurazione relativa al contratto collegato denominato “Polizza BNL Revolution Crescita”.
La revoca della Proposta deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca, la Società provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.
Diritto di recesso dal contratto
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.
L’esercizio del diritto di recesso implica la risoluzione del presente contratto e, qualora non sia stato effettuato il versamento del premio, l’impegno ad esso relativo si intende automaticamente annullato.
La volontà di recedere dal contratto deve essere comunicata alla Società per iscritto entro il termine di cui sopra ed avrà contestualmente efficacia di recesso anche dal contratto collegato denominato “Polizza BNL Revolution Crescita”, dal momento in cui essa perviene alla Società.
Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa al recesso, la Società provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto al netto di una commissione pari all’1% del premio versato (con un valore massimo di 250 Euro e minimo di 50 Euro o pari al caricamento applicato se inferiore) quali spese sostenute per l’emissione del contratto.
Art. 5 Capitale in vigore
Il capitale in vigore a una certa data è costituito dal premio versato dal Contraente al netto delle spese di cui all’Art. 7 e rivalutato fino a tale data.
Art. 6 Rivalutazione
La Società riconosce al contratto una rivalutazione annuale delle prestazioni, nella misura e secondo le modalità di seguito riportate.
La rivalutazione annuale viene applicata al contratto il 31/12 di ogni anno solare, (a partire dal 31/12 successivo alla data di decorrenza) e alla data di anticipata risoluzione del contratto.
Misura della rivalutazione annuale
Viene attribuito al contratto il rendimento annuo conseguito attraverso la Gestione CAPITALVITA®, di cui al punto 4) del relativo Regolamento, intendendo operante la “Clausola di rilevazione mensile”.
Il rendimento annuo da adottare a tale scopo è pertanto quello calcolato al 30/09, per la rivalutazione annuale al 31/12 oppure alla fine del terzo mese solare antecedente il mese della data di rivalutazione, per la rivalutazione in corso d’anno.
Spetta peraltro alla Società la commissione annuale di gestione pari all’1,30%.
La misura annua di rivalutazione del capitale è pertanto pari alla differenza, se positiva, tra il rendimento attribuito e la commissione annuale di gestione.
È garantita dalla Società in caso di decesso e al 25/06/2014, una misura minima di rivalutazione pari al 2% annuo composto.
Modalità di rivalutazione annuale del capitale
In occasione di ciascuna rivalutazione annuale, il capitale complessivo in vigore alla data di rivalutazione si ottiene incrementando il capitale in vigore maturato al 31/12 dell’anno precedente della rivalutazione annua, nella misura di cui sopra, eventualmente riproporzionata per il numero di giorni effettivamente trascorsi dall’inizio dell’anno solare nel caso di rivalutazione in corso d’anno.
La rivalutazione annuale delle prestazioni comporta l’aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica maturata alla data di rivalutazione.
La Società si impegna a dare comunicazione scritta al Contraente della rivalutazione delle prestazioni assicurate, in occasione di ciascuna rivalutazione annuale.
Art. 7 Premio e spese contrattuali
Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta, si impegna a versare un premio in unica soluzione alla decorrenza, mediante addebito su conto corrente, assegno bancario o circolare.
Il premio versato concorre alla formazione del capitale in vigore alla data di decorrenza, al netto di una percentuale fissa pari all’1,40% del premio stesso.
Art. 8 Riscatto totale
La polizza è riscattabile, su richiesta scritta avanzata dal Contraente, dopo che sia trascorso almeno un mese dalla decorrenza della stessa ma comunque successivamente al 15 maggio 2009.
Nel caso di esercizio del diritto di riscatto totale, la relativa richiesta si intenderà automaticamente e contestualmente estesa anche al contratto collegato denominato “Polizza BNL Revolution Crescita”.
Il valore di riscatto è pari al capitale in vigore (così come definito all’Art. 5) alla data di ricevimento dell’intera documentazione relativa al riscatto.
Art. 9 Riscatto parziale
Non sono ammessi riscatti parziali.
Art. 10 Premorienza dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato, il capitale liquidato dalla Società ai Beneficiari caso morte designati dal Contraente è pari al premio versato al netto delle spese e rivalutato fino alla data di ricevimento dell’intera documentazione prevista per il caso di decesso comunque con un minimo pari al 2% annuo composto.
Il capitale caso morte è liquidabile dalla Società a seguito di tempestiva richiesta scritta avanzata dal Beneficiario caso morte nel rispetto dei termini previsti dalla legge ed avrà contestuale effetto di richiesta di liquidazione anche delle prestazioni previste dal contratto collegato denominato “Polizza BNL Revolution Crescita”.
In caso di designazione di una pluralità di Beneficiari caso morte, la richiesta scritta dovrà essere effettuata dai medesimi congiuntamente.
Art. 11 Pagamento delle prestazioni
Per ogni pagamento la Società richiede preventivamente agli aventi diritto la documentazione necessaria descritta nell’apposita sezione “Documentazione necessaria in caso di liquidazione”.
Verificatosi l’evento o la risoluzione anticipata del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell’intera documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
La liquidazione della prestazione avverrà con le modalità di pagamento di volta in volta concordate tra la Società e gli aventi diritto.
Art. 12 Beneficiario
Il Contraente ha la facoltà di designare il Beneficiario o i Beneficiari, a cui corrispondere la prestazione assicurativa prevista per il caso di decesso dell’Assicurato. La designazione del Beneficiario va indicata nella Proposta di assicurazione e può essere effettuata anche in modo generico.
Per effetto della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.
La designazione del Beneficiario non può differire da quella effettuata per il contratto collegato “Polizza BNL Revolution Crescita”.
La designazione del Beneficiario può essere revocata o modificata in qualsiasi momento, tranne nei seguenti casi:
- dagli eredi dopo la morte del Contraente ovvero dopo che, verificatosi l’evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio;
- dopo che il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca ed il Beneficiario abbia dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio.
Le modifiche relative alla designazione del Beneficiario caso morte devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento ed hanno effetto automatico anche sulla polizza collegata denominata “Polizza BNL Revolution Crescita”.
Art. 13 Prestiti
Il presente contratto assicurativo non ammette la concessione di prestiti.
Art. 14 Cessione del contratto
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, secondo quanto previsto agli artt. 1406 e ss. del codice civile.
La cessione diventa efficace quando la Società riceve la relativa comunicazione scritta da parte del Contraente uscente (cedente) e del Contraente entrante (cessionario) ed ha immediato e contestuale effetto anche relativamente al contratto collegato “Polizza BNL Revolution Crescita”.
La Società provvede a comunicare l’avvenuta cessione alle parti.
Art. 15 Pegno e vincolo
Il Contraente può dare in pegno ad altri il contratto o vincolare le prestazioni del contratto.
Tali atti diventano efficaci quando la Società riceve la relativa comunicazione scritta del Contraente e viene automaticamente estesa al contratto collegato “Polizza BNL Revolution Crescita”.
Art. 16 Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al contratto assicurativo sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.
Art. 17 Foro Competente
Per le controversie relative al contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore.
REGOLAMENTO Gestione CAPITALVITA®
Caratteristiche
Le forme assicurative contraddistinte dalla denominazione serie CAPITALVITA® appartengono ad una categoria di polizze per le quali la Società assegna annualmente la rivalutazione delle prestazioni in base al risultato annuale di una speciale gestione delle attività, denominata CAPITALVITA®, separata dalla gestione delle altre attività della Società.
Il risultato annuale della Gestione CAPITALVITA®, alla quale per il fine suindicato affluiscono attività di ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche delle polizze ad essa collegate, è certificato da una Società a ciò abilitata a norma di legge.
La rivalutazione viene attuata annualmente nella misura e con le modalità previste dal Regolamento che segue e dalle Condizioni contrattuali di ciascuna forma assicurativa.
Regolamento della Gestione CAPITALVITA®
1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome CAPITALVITA® ed indicata nel seguito con la sigla “CV”.
2) Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della “CV”.
La Gestione “CV” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26/03/87 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
3) La Gestione della “CV” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell’Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 161 del D. Lgs. 24/02/98, n. 58, la quale attesta la rispondenza della “CV” al presente regolamento.
In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla “CV”, il rendimento annuo della “CV” quale descritto al seguente art. 4) e l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
4) Il rendimento annuo della “CV”, per l’esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario della “CV” di competenza di quell’esercizio al valore medio della “CV” stessa.
Per risultato finanziario della “CV” si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della “CV” - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese effettive per l’acquisto e la vendita degli investimenti e per l’attività di certificazione.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella “CV” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella “CV” per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio della “CV” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della “CV”.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella “CV”.
Ai fini della determinazione del rendimento annuo della “CV”, l’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.
Clausola di rilevazione mensile del rendimento
Per i contratti nei quali venga espressamente richiamata come operante la presente clausola, il rendimento annuo della “CV” viene determinato al termine di ciascun mese solare dell’esercizio relativo alla certificazione assumendo ogni volta come esercizio di riferimento il periodo costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti, fermi restando i criteri di valutazione e di calcolo sopra descritti.
Il rendimento annuo riferito a ciascun mese viene determinato entro la fine del mese successivo.
La certificazione annua della “CV” e dei rendimenti annui rilevati mensilmente avviene comunque in occasione della rilevazione del rendimento riferito al mese di dicembre.
5) La Società si riserva di apportare all’art. 4) di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della vigente legislazione fiscale.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI LIQUIDAZIONE
Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Per ciascuna delle casistiche contrattuali che comportino una liquidazione da parte della Società, viene di seguito definita la documentazione da consegnare alla Compagnia: ogni richiesta di pagamento deve essere comunque effettuata da parte degli aventi diritto compilando l’apposito modulo di Richiesta di Liquidazione disponibile presso le reti di vendita tramite le quali è stato sottoscritto il contratto.
La Società si riserva comunque di richiedere nuova o ulteriore documentazione in considerazione di particolari esigenze istruttorie o di modifiche legislative.
Riscatto
Nel caso di liquidazione dovuta a riscatto, devono essere consegnati:
- Richiesta di Liquidazione firmata dal Contraente (o dal rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica);
- Fotocopia del Documento di Identità del Contraente (o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica).
Decesso dell’Assicurato
Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato, nei termini stabiliti dal contratto, devono essere presentati:
- Richiesta di Liquidazione effettuata e firmata singolarmente da ciascun Beneficiario corredata della firma del Contraente se persona diversa dall’Assicurato deceduto (o comunque dal rappresentante pro tempore dei medesimi se non corrispondono a persona fisica);
- Fotocopia dei Documenti di Identità di ciascun Beneficiario (o del rappresentante pro tempore se l’avente diritto non è una persona fisica);
- Certificato di morte dell’Assicurato.
Nel caso di decesso del Contraente che sia anche l’Assicurato del presente contratto occorre inoltre presentare una Copia autenticata del Testamento del Contraente o un Atto notorio attestante l’assenza di quest’ultimo firmato da uno dei Beneficiari caso morte richiedenti.
Se la designazione beneficiaria è di tipo generico (ad esempio: gli eredi, i figli, ecc.), l’Atto notorio dovrà contenere i nominativi dei Beneficiari.
Casi particolari
Si segnalano, inoltre, alcuni casi di particolare rilevanza per i quali sono richiesti speciali accorgimenti:
a) se l’avente diritto alla prestazione è un minore o un maggiore interdetto, la Richiesta di Liquidazione dovrà essere sottoscritta da chi ne esercita la potestà o dal Tutore. Prima di procedere alla liquidazione, la Società dovrà ricevere il Decreto di Autorizzazione del Giudice Tutelare.
b) nel caso in cui il contratto sia dato in pegno, la Richiesta di Liquidazione viene sottoscritta dal Creditore titolato e firmata per benestare dal Contraente.
c) nel caso in cui il contratto sia sottoposto a vincolo viene richiesto il consenso scritto del Creditore vincolatario che, pertanto, è tenuto a firmare per benestare la Richiesta di Liquidazione.
GLOSSARIO
Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto; tale figura può coincidere o meno con il Contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario caso morte: persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica il decesso dell’Assicurato.
Capitale in caso di decesso: in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario caso morte.
Compagnia: vedi “Società”.
Composizione della Gestione separata: informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione separata.
Conclusione del contratto: il contratto si conclude alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione della Proposta di assicurazione a condizione che il premio sia stato pagato.
Condizioni contrattuali (o di polizza): insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può collidere con quello del Contraente.
Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato o il Beneficiario caso morte, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento del premio alla Società.
Contratto con partecipazione agli utili: contratto di assicurazione sulla vita caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una Gestione interna separata.
Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sul premio versato o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.
Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un’ipotetica operazione non gravata da costi.
Decorrenza del contratto: momento in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace.
Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto.
Fascicolo informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da Scheda Sintetica, Nota Informativa, condizioni di assicurazione, glossario e modulo di proposta.
Gestione separata: gestione finanziaria appositamente creata dalla Società e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi versati dai Contraenti al netto dei costi. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione separata deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Impresa di assicurazione: vedi “Società”.
Ipotesi di rendimento: rendimento finanziario ipotetico fissato dall’ISVAP per l’elaborazione delle esemplificazioni e dei progetti personalizzati da parte della Società.
ISVAP: istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Nota Informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Periodo di osservazione: periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione separata.
Premio unico: importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Società entro la data di decorrenza del contratto.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.
Prestazione assicurata: somma pagabile sotto forma di capitale che la Società corrisponde agli aventi diritto al verificarsi dell’evento assicurato.
Proposta: documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Prospetto annuale della composizione della Gestione separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione separata.
Recesso (o ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Rendiconto annuale della Gestione separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata.
Rendimento finanziario: risultato finanziario della Gestione separata nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa.
Revoca: diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del contratto.
Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Società per far fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alla Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione separata secondo la periodicità stabilita dalle condizioni contrattuali.
Scheda Sintetica: documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.
Sinistro: verificarsi del decesso dell’Assicurato e per il quale viene erogata la relativa prestazione assicurata.
Società di assicurazione: Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Società di revisione della Gestione separata: società diversa dalla Compagnia di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione separata.
Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03
In applicazione della normativa sulla “Privacy”, la informiamo sull’uso dei suoi dati personali e sui suoi diritti, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
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Modalità di uso dei dati personali
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Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all’estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa7; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso i singoli Titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati,; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento8.
Per l’esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso BNL Vita S.p.A. Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel. 02/724.27.1 - Fax 02/00.00.00.000.
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità assicurative
Sulla base dell’Informativa ricevuta, lei può esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati personali, eventualmente anche sensibili, per finalità assicurative, apponendo la sua firma nell’apposito spazio previsto nel Modulo di Proposta.
Consenso al trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
Le chiediamo inoltre di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati personali da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.
Inoltre esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano – in Italia e all’estero
– come autonomi titolari5: il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.
Precisiamo che il consenso è in questo caso del tutto facoltativo e che il suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.
Pertanto, secondo che lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può acconsentire al trattamento dei dati per ricerche di mercato e/o finalità promozionali, apponendo la Sua firma nell’apposito spazio previsto nel Modulo di Proposta.
NOTE
(1) Predisposizione e stipula di polizze assicurative, raccolta premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione ed individuazione di frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa dei diritti dell’assicuratore, adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali, analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, attività statistiche.
(2) Altri soggetti inerenti il rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti Assicurato, beneficiario ecc; coobbligato); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che per soddisfare le sue richieste (copertura assicurativa, liquidazione sinistro ecc.) forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
(3) I dati di cui all’art. 4 comma 1, lett. d) ed e) del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.
(4) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
– assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; società di gestione del risparmio, sim; legali; medici;
– società di servizi per quietanzamento; società di servizi cui siano affidati gestione liquidazione e pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari;
– società del gruppo a cui appartiene la nostra società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
– ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi consortili propri del settore assicurativo (che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate alle quali i dati possono essere comunicati), quali CIRT (Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi), COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); Magistratura. Forze dell’ordine, altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
(5) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del gruppo a cui appartiene la nostra società; società specializzate per informazione e promozione commerciale, ricerche ed indagini di mercato sulla qualità dei servizi e soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti assicurativi; banche società di gestione del risparmio, sim.
(6) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
(7) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella
c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa (nota 3 secondo alinea).
(8) Tali diritti sono previsti e disciplinati da artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
(9) L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie di soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento sono disponibili presso la sede della società.