ALLEGATO A
ALLEGATO A
SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE BASILICATA E ORGANISMO INTERMEDIO
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO 2007-2013 OBIETTIVO 1 "CONVERGENZA"
REGIONE BASILICATA CCI: 2007 IT 000 XX 000
ACCORDO TRA REGIONE BASILICATA – AUTORITA' DI GESTIONE E (ORGANISMO INTERMEDIO), Al SENSI E PER GLI EFFETTI DEL PARAGRAFO 5.2.6 DEL PO BASILICATA FSE 2007-2013 E DEGLI ARTICOLI 2, PARAGRAFO SESTO E 59 PARAGRAFO SECONDO DEL REGOLAMENTO CE N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO DELL'11 LUGLIO 2006
Riferimenti normativi
✓ Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
✓ Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
✓ Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
✓ PO FSE 2007-2013, Regione Basilicata, adottato con Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 6724 del 18/XII/2007, identificato al Codice 2007 IT 000 XX 000, la cui Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento CE n. 1083/2006 e del paragrafo 5.1.1 del POR in argomento, è individuata presso la Dirigenza Generale del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata;
✓ Deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 26 febbraio 2008 con la quale si è presto atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 6724 del 18/XII/2007;
✓ Articolo 59, secondo paragrafo, del Regolamento CE n. 1083/2006 che stabilisce che "lo stato membro può designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, sotto la responsabilità di detta autorità";
✓ Paragrafo 5.2.6 "Organismi Intermedi" del Programma Operativo - Fondo
Sociale Europeo 2007-2013, obiettivo Convergenza, Regione Basilicata;
✓ Deliberazione di Giunta Regionale n.____ del_________ con la quale la Regione Basilicata ha approvato il PIGI – Piano annuale di Indirizzo Generale Integrato delle azioni di orientamento, istruzione e formazione professionale e dell’impiego;
Premessa
Ai sensi di quanto previsto dal Par. 5.2.6 PO Basilicata Fondo Sociale Europeo 2007-2013 Obiettivo “Convergenza” adottato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6724 del 18/XII/2007 e degli articoli 2, paragrafo sesto e 59, paragrafo secondo di cui al Regolamento CE n. 108312006, la Regione Basilicata ha individuato, quale organismo intermedio, per l'attuazione dì alcuni compiti dell'Autorità di Gestione
.................(es. Provincia di Potenza/Matera, e relativi organismi in house).
L'Autorità di Xxxxxxxx ha approvato il PIGI, definendo altresì gli indirizzi generali per l'attuazione delle operazioni, con la Deliberazione di Giunta Regionale del n ….. sopra menzionata.
II presente accordo è volto a disciplinare gli adempimenti cui è sottoposto l'Organismo Intermedio nella gestione delle operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo.
Ciò premesso, con il presente accordo, la Regione Basilicata – Direzione Generale Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport - nella richiamata qualità di Autorità di Gestione del PO Basilicata FSE 2007-2013 e (organismo
intermedio), stabiliscono quanto segue:
Articolo 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Articolo 2
L'Organismo Intermedio, nella gestione delle operazioni cofinanziate dal FSE ad esso attribuite, assicura uno stretto raccordo con l’Autorità di Gestione garantendo il puntuale rispetto di indirizzi, criteri, priorità e target di spesa da questa definiti.
L'Organismo Intermedio prevede che tutte le operazioni destinate a beneficiare del cofinanziamento comunitario siano selezionate conformemente ai criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza, articolati per tipologia di operazione.
Lo stesso garantisce che le operazioni finanziate siano conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione.
L'Organismo Intermedio garantisce che le operazioni finanziate concorrano al conseguimento degli obiettivi generali del PO e dei pertinenti obiettivi specifici.
Articolo 3
L'Organismo Intermedio prevede che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle azioni adottino un sistema di contabilità separata e/o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione.
Articolo 4
L'Organismo Intermedio stabilisce procedure adeguate al fine di garantire che tutta la documentazione amministrativo-contabile nonché gli atti relativi alle attività di controllo per la corretta esecuzione delle operazioni cofinanziate dal FSE, siano conservati, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall'art. 90 del Regolamento generale
n. 1083/2006, per i tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo o, qualora si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale.
Articolo 5
L'Organismo Intermedio impone il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'art. 69 del Regolamento Generale n. 108312006, dalla Sezione 1 del Reg. CE n. 1828/2006 e dalle disposizioni regionali.
Articolo 6
L'Organismo Intermedio sorveglia l'attuazione degli interventi di propria competenza al fine di garantire un'evoluzione della spesa, evitando il disimpegno automatico delle risorse comunitarie previsto dalla Sezione 7 del Regolamento Generale n. 1083/2006.
Articolo 7
L'Organismo Intermedio è tenuto ad adottare un sistema di gestione e controllo coerente con quanto previsto nel Regolamento CE n. 1083/2006, nel Regolamento di applicazione n. 1828/2006, nonché con il documento che reca la descrizione degli assetti relativi al sistema di gestione e controllo, comprendente, in particolare, l'organizzazione e le procedure relative alle Autorità di Gestione e di Certificazione, agli Organismi intermedi e alle Autorità di Audit, da adottare a livello regionale al più tardi entro 12 mesi dalla decisione di approvazione del Programma Operativo ai sensi dell'articolo 71 del Reg. CE n. 1083/2006.
Articolo 8
L'organismo intermedio è tenuto al rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato, secondo le disposizioni adottate dalla Regione Basilicata sul punto con la DGR
n. 124 del 11 febbraio 2008.
Articolo 9
L'Organismo Intermedio procede alla programmazione degli interventi e delle risorse
finanziarie secondo il quadro delle competenze e risorse assegnate, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici, come previsto al punto
5.5 del POR FSE 2007-2013, tenendo conto degli indirizzi e delle priorità formulate dall'Autorità di Gestione e indicate nel PO medesimo.
In particolare, gli Organismi Intermedi, nel rispetto di quanto previsto dal Paragrafo
5.2.6 del PO FSE 2007 – 2013, possono, in deroga al principio di carattere generale della evidenza pubblica, ricorrere ad affidamento in house, sempre che sussistano le condizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa alla concorrenza. Per gli altri casi, dovranno ricorrere a procedure aperte e/o di evidenza pubblica per l'attribuzione dì finanziamenti relativi ad attività formative.
Articolo 10
L'Organismo Intermedio è tenuto a dare pronta attuazione agli indirizzi ulteriori e alle raccomandazioni dell'Autorità di Gestione formulate anche in corso d'opera.
Articolo 11
L'Organismo Intermedio verifica, attraverso gli opportuni controlli di primo livello, che i servizi e i prodotti, oggetto del finanziamento del PO, siano forniti e che le spese certificate siano state effettivamente sostenute.
Articolo 12
L'Organismo Intermedio deve procedere, quando necessario, alla revoca – totale o parziale – dell'impegno e/o della liquidazione del pagamento e, se pertinente, al recupero degli importi indebitamente versati ai beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle azioni, informando tempestivamente l'Autorità di Gestione per gli adempimenti di sua competenza.
Articolo 13
Al fine di consentire all'Autorità di Gestione di svolgere ed esercitare le funzioni di controllo di cui al par. 5.5 del PO 2007-2013, l'Organismo Intermedio deve assicurare la stabilità delle operazioni di cui all'art. 57 del Regolamento CE n. 1083/2006 (mantenimento per 5 anni - ovvero 3, laddove lo Stato-membro eserciti l'opzione di ridurre il termine – dal completamento delle operazioni finanziate dal Programma Operativo del vincolo di destinazione).
Articolo 14
L'Organismo Intermedio presta la propria collaborazione al fine di consentire l'espletamento dei controlli documentali, in loco o di altro tipo, che saranno disposti dalle competenti autorità comunitarie, nazionali e regionali, la sorveglianza e la valutazione delle attività.
Articolo 15
L'Organismo Intermedio garantisce l'implementazione del sistema informativo attraverso la
registrazione dei dati finanziari, fisici e di avanzamento procedurale relativi agli interventi attuati nell'ambito del PO 2007-2013, assicurando la raccolta di tutti i dati relativi all'attuazione e necessari per la gestione finanziaria, per la sorveglianza, per le verifiche, per gli audit e per la valutazione, secondo gli standard definiti a livello comunitario, nazionale e regionale.
L'Organismo Intermedio garantisce la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio sopra richiamati.
L'Organismo Intermedio garantisce che l'Autorità di Gestione riceva tutte le informazioni necessarie e relative alle linee di attività per elaborare il rapporto annuale di esecuzione e il Rapporto finale di esecuzione del PO, nonché qualsiasi altra informazione richiesta ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.
Articolo 16
L'Organismo Intermedio è tenuto ad inviare all’Autorità di Gestione, lo schema relativo a ciascuna operazione che intende attivare antecedentemente alla sua approvazione definitiva, al fine di ottenere il nulla-osta da parte dell'Autorità di Gestione da rilasciare con apposito atto. Quest’ultima è tenuta, a sua volta, a provvedervi entro 15 giorni dal ricevimento dello schema.
Ogni operazione, definita dall’art.2 comma 2. del Reg CE 1083/2006 come progetto o gruppo di progetti, dovrà necessariamente:
⮚ indicare l'Asse, l'Obiettivo specifico e l'attività finanziabile;
⮚ essere accompagnato dalla scheda indicativa degli elementi di informazione relativi alle procedure adottate ed ai criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza;
⮚ obbligare i beneficiari a fornire tutte le informazioni necessarie ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria.
Articolo 17
L'Organismo Intermedio è tenuto ad assolvere ad ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore nel corso del periodo di attuazione del POR FSE 2007-2013.
Articolo 18
La durata del presente accordo è fissata in mesi sottoscrizione.
________ a partire dalla data di
Le risorse per la realizzazione delle operazioni cofinanziate sul PO FSE 2007-2013 sono pari ad Euro ______________ a valere sui seguenti Assi prioritari _.
Articolo 19
Il presente accordo può essere ulteriormente adeguato o adattato ad ulteriori specifiche
normative comunitarie, nazionali e regionali, ovvero in relazione a specificità nascenti dalle procedure di selezione di ulteriori organismi intermedi, o dalla natura delle operazioni ad esse attribuite.
DATA
FIRME
REGIONE BASILICATA ORGANISMO INTERMEDIO