Contract
Contratto Integrativo 1998-2001 dell’Accordo successivo relativo al Personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, di cui all’art. 1, comma 2, del C.C.N.L. comparto Ministeri 1998-2001, sottoscritto il 12 aprile 2001.
Art. 1
Campo di applicazione, decorrenza, durata.
1. Il presente Contratto integrativo 1998-2001 costituisce applicazione ed integrazione dell’Accordo successivo relativo al personale del Ministero degli Affari Esteri di cui all’articolo 1, comma 2 del C.C.N.L. del comparto Ministeri 1998-2001, sottoscritto il 12 aprile 2001 e denominato d’ora in avanti Accordo successivo.
2. Il presente Contratto integrativo 1998-2001 acquista efficacia dal giorno successivo alla sottoscrizione ed è valido per prorogatio sino alla stipula del successivo contratto integrativo. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il presente Contratto è trasmesso all’ARAN.
3. La costituzione e l’utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione avranno valenza annuale.
Art. 2
Relazioni sindacali
1. Il sistema di relazioni sindacali è regolato in base a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lett. A, dell’Accordo successivo, che rinvia con adattamenti alle norme sulle relazioni sindacali contenute nel C.C.N.L. comparto Ministeri 1998-2001, ed agli articoli 2, 3, 4 e 5 del Contratto Collettivo Integrativo 1998-2001 del Ministero degli Affari Esteri, in quanto compatibili con le norme dell’Accordo successivo.
Art. 3
Fondo Unico di Amministrazione per il personale a contratto
1. Per la ripartizione delle somme certe individuate dall’art. 10 dell’Accordo successivo del 12 aprile 2001, pari ad un totale di 1680 milioni, di cui 290 milioni per il 2000 e 1390 milioni per il 2001 , la cui transizione nel bilancio del Ministero degli Affari Esteri è stata già richiesta al competente Ministero dell’Economia e delle Finanze, le parti concordano sui seguenti criteri:
a) la somma di Lire 410 milioni verrà utilizzata per l’erogazione dei compensi differenziati stabiliti dall’articolo 12 dell’Accordo successivo per il periodo 1.12.2000-30.11.2001, sulla base dei criteri di cui alle Tabelle “A” e “B” allegate all’Accordo stesso. Gli importi verranno attribuiti in proporzione ai mesi di servizio effettivo prestato nel periodo 1° dicembre 2000 – 30 novembre 2001;
b) per quanto riguarda la somma residua di Lire 1270 milioni, le parti, rilevando il carattere qualificante della progressione economica orizzontale nell’ambito delle misure per il riconoscimento delle professionalità acquisite dal personale a contratto, concordano di utilizzarla per l’erogazione degli importi specificati nella Tabella
“C” allegata all’Accordo successivo, secondo i seguenti criteri generali:
- almeno 15 anni di servizio dalla data di prima assunzione per l’inclusione nella prima fascia;
- almeno 20 anni di servizio dalla data di prima assunzione per l’inclusione nella seconda fascia.
Per l’utilizzazione delle somme residue, le parti si impegnano a determinare, con un successivo protocollo d’ intesa da concludersi entro il mese di gennaio 2002 e che costituirà parte integrante del presente Contratto, criteri e punteggi relativi all’anzianità di servizio, ai titoli di studio ed ai requisiti professionali – che verranno valutati da una commissione nominata dal Direttore Generale per il Personale – ai fini di attribuire, sulla base di una graduatoria, la progressione economica orizzontale, a richiesta, anche a coloro i quali abbiano maturato la seguente anzianità di servizio:
- almeno 10 anni di servizio dalla data di prima assunzione per richiedere l’inclusione nella prima fascia;
- almeno 17 anni di servizio dalla data di prima assunzione per richiedere l’inclusione nella seconda fascia.
I requisiti per l’attribuzione della progressione economica orizzontale debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2001.
Le parti si impegnano a rivedere in ogni caso i criteri per il riconoscimento delle fasce di progressione economica orizzontale nel successivo Contratto integrativo, recependo i criteri di attribuzione delle fasce di progressione economica che verranno identificati nel quadro della contrattazione collettiva nazionale 2002-2005 e della contrattazione integrativa per il Ministero degli Affari Esteri per lo stesso periodo contrattuale.
2. Sulla base delle indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Amministrazione determinerà le somme variabili, in particolare:
- l’80% dell’assegno non riassorbibile già fruito dagli impiegati cessati dal 1° giugno 2000;
- le economie da tempo parziale, da attribuire pro-quota, secondo criteri da concordare, a coloro che si fanno carico del maggiore carico di lavoro;
- altre quote di risparmi di gestione.
Le parti si riservano di determinare con un protocollo d’intesa successivo le modalità di utilizzo delle predette risorse nonché di eventuali somme residue, concordando sin da ora che, a causa dell’impossibilità di utilizzarle nell’anno 2001, esse confluiranno nel Fondo Unico per il 2002.
Le parti concordano altresì che, nel predetto protocollo d’intesa, verranno individuate le posizioni resesi vacanti a partire dal 2001 e che verranno ricoperte tramite i passaggi interni sulla base delle disposizioni del presente Contratto integrativo 1998-2001. A tal fine, le somme indicate nel presente comma saranno destinate con precedenza a finanziare i predetti passaggi interni.
Art. 4
Profili professionali
1. La definizione dei profili professionali all’ interno delle posizioni economiche per il personale destinatario del presente Contratto avviene in base all’ intesa in materia di profili professionali sottoscritta il 21 dicembre 1999, che viene allegata al presente Contratto. Al personale in servizio nella posizione economica B3 verranno attribuiti i profili professionali previsti dalla suddetta intesa risultanti in base ai contratti di impiego.
2. Le parti concordano in ogni caso di procedere nel primo semestre del 2002 al monitoraggio circa la corrispondenza dei suddetti profili, rilevati in base ai contratti, con le mansioni prevalentemente svolte, ai fini dell’eventuale attribuzione di diverso profilo professionale. Tale monitoraggio sarà condotto sulla base di relazioni degli Uffici di appartenenza e del personale interessato, nel quadro dei meccanismi di informazione preventiva con i soggetti sindacali indicati nell' articolo 8 del
C.C.N.L. comparto Ministeri 1998-2001.
3. Le parti ribadiscono l’impegno assunto con la dichiarazione congiunta n.1, allegata alla citata intesa sui profili professionali del 21 dicembre 1999.
Art. 5
Procedure per i passaggi interni
1. I passaggi interni si riferiscono ai posti occupati dagli impiegati a contratto a tempo indeterminato a legge italiana in servizio presso i singoli Uffici all’estero, relativi ai profili professionali B2 e B3 di cui alla citata intesa del 21 dicembre 1999. Le posizioni così identificate che si dovessero rendere vacanti successivamente all’entrata in vigore del presente Contratto, nonché quelle resesi vacanti nel 2001 saranno ricoperte tramite la procedura dei passaggi interni dalle posizioni economiche inferiori all' interno dello stesso Ufficio all’estero.
2. L’attivazione delle procedure per i passaggi interni, nel quadro dei meccanismi di informazione preventiva e concertazione con le Organizzazioni Sindacali, avverrà previa autorizzazione dell’Amministrazione. A tal fine, le parti concordano di stabilire verifiche semestrali relative ai passaggi interni effettuati, nonché a quelli da programmare anche sulla base delle risorse disponibili del Fondo Unico di Amministrazione.
3. Qualora la selezione abbia dato esito negativo o se all’ interno mancano del tutto le professionalità da selezionare, l’Ufficio richiederà al Ministero l’autorizzazione a procedere alle procedure concorsuali per l’assunzione dall’esterno, ai sensi della normativa vigente.
4. I passaggi interni avvengono sulla base dei criteri di cui alla Tabella A allegata al presente Contratto. Le parti concordano che, al fine di dare attuazione ai passaggi interni relativi alle posizioni che risulteranno vacanti successivamente alla conclusione del presente Contratto ed in assenza di percorsi di riqualificazione ed aggiornamento professionali, la valutazione dei candidati avverrà sulla base di tirocini pratici effettuati a cura degli Uffici all’estero di appartenenza, il cui contenuto sarà stabilito d’ intesa con l’Istituto Diplomatico.
5. Nei passaggi interni, si seguiranno le seguenti norme di attuazione.
- Bandi: sono emanati – previa autorizzazione della Direzione Generale per il Personale - dal Capo dell’Ufficio all’ estero in relazione ai posti resisi vacanti nel medesimo Ufficio, a seguito di risoluzione del contratto a qualsiasi titolo.
- Domanda: è aperta a tutti gli impiegati a contratto indeterminato a legge italiana in servizio nel medesimo Ufficio all’ estero nelle posizioni economiche inferiori (B1 per i posti B2; B1 e B2 per i posti B3), purché in possesso dei requisiti previsti per il profilo professionale da ricoprire. Essi debbono altresì essere in possesso, alla data dell’emanazione del bando, del titolo di studio e dell’abilitazione eventualmente richiesta per l’ accesso dall’esterno, ovvero dell’anzianità di effettivo servizio minima di quattro anni, in caso di posizione economica direttamente inferiore (da B1 a B2; da B2 a B3) oppure di otto anni in caso di passaggio dalla posizione economica B1 a quella B3.
- Titol i d a valutare. Sono indicati nella Tabella A allegata al presente Contratto e concorrono tutti alla formazione della graduatoria finale. I titoli elencati ai punti 1,2,3,4, 5 e 6 della suddetta tabella sono valutati ai fini dell’ammissione ai corsi di riqualificazione ovvero al tirocinio pratico f inalizzati ai passaggi interni.
- Graduatorie. L’accesso ai corsi di riqualificazione ovvero al tirocinio pratico f inalizzati ai passaggi interni è riservato a coloro i quali ne fanno richiesta nei termini e con le modalità previste dai relativi bandi. La graduatoria di accesso ai corsi è determinata da una Commissione nominata dal Capo dell’Ufficio all’estero, presieduta da lui stesso ovvero da un funzionario all’uopo delegato e composta da altri due membri di cui almeno uno di ruolo. L’attribuzione dei punteggi ai titoli dei candidati viene effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Tabella A allegata al presente Contratto e sulla base della documentazione prodotta dai candidati. Tale graduatoria verrà trasmessa alla Direzione Generale per il Personale, insieme con copia di tutti gli atti relativi alla valutazione effettuata e dei criteri adottati per la valutazione dei titoli.
- Valutazione final e de i corsi o de l tirocini o pratico. Il superamento dei corsi di riqualificazione professionale viene certificato, mediante un esame senza punteggio, da una commissione nominata dal Direttore dell’Istituto Diplomatico, di cui faranno parte anche i formatori.
Nel caso di tirocinio pratico, la Commissione responsabile della valutazione dei titoli invia una dettagliata relazione alla Direzione Generale per il Personale, nella quale sono specificati, per ogni singolo candidato, il contenuto e le modalità di effettuazione del tirocinio, nonché gli eventuali moduli formativi esterni. La stessa relazione illustrerà il contenuto e gli esiti dell’ esame f inale, nonché i criteri adottati per la l’attribuzione dell’idoneità.
L’esame finale è senza punteggio e finalizzato a certificare l’idoneità dei candidati.
- Valutazione finale. La commissione istituita per l’esame dei titoli di ammissione ai corsi di riqualificazione ovvero ai tirocini pratici stabilisce la graduatoria finale dei candidati che siano r isultati idonei al termine dei corsi o tirocini stessi. Tale graduatoria è determinata aggiungendo al punteggio della graduatoria di ammissione ai corsi o tirocini i punteggi relativi al punto 7 della Tabella A allegata al presente Contratto.
- Cors i e tirocin i pratici. I corsi avranno carattere di differente complessità e contenuto a seconda delle posizioni economiche cui essi
sono finalizzati (riqualificazione verso le posizioni B2 e B3), nonché in base ai diversi profili professionali e servizi esistenti all’interno della stessa posizione economica. Essi verranno attuati anche tramite tecniche di formazione a distanza. I tirocini pratici sono ispirati all’esigenza di acquisire conoscenze e professionalità attinenti alla posizione da r icoprire. In tale ambito, potranno essere anche previsti moduli formativi presso enti esterni, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
- Tutte le precitate disposizioni potranno essere applicate, salvo aggiornamenti da concordare tra le Parti, anche dopo il gennaio 2002.
- Almeno un terzo dei componenti delle commissioni previste dal presente articolo dovrà essere di sesso femminile.
Art. 6
Formazione per l’aggiornamento professionale
1. L’attività di formazione ed aggiornamento professionale costituisce un elemento fondamentale per l’aggiornamento professionale degli impiegati destinatari del presente Contratto, secondo quanto previsto nell’Accordo sulle linee generali di programmazione della formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 del
C.C.N.L. 1998-2001 comparto Ministeri e dall’art. 11 del Contratto integrativo del Ministero degli Affari Esteri, sottoscritto il 26 luglio 2001.
2. Le parti concordano che, nel contesto dell’accordo annuale per il personale del Ministero degli Affari Esteri, verranno individuati i contenuti di corsi teorico- pratici, da realizzarsi anche tramite tecniche telematiche di formazione a distanza e di auto-formazione. I corsi avranno carattere di differente complessità e contenuto a seconda delle posizioni economiche cui essi sono finalizzati, nonché in base ai diversi profili professionali e servizi esistenti all’ interno della stessa posizione economica.
Visto, letto e sottoscritto Roma, 19 dicembre 2001
Direttore Generale per il Personale CGIL Esteri
CISL Esteri UIL Esteri
UNSA-SICISMAE
UGL-ANDC Esteri
T A B E L L A “A”
X0/X0 | X0/X0 | B1/B3 | |
1. Anzianità | |||
- effettivo servizio nella posizione economica di provenienza: 1 punto per ogni anno | max 30 | max 30 | max 15 |
- effettivo servizio in altre posizioni economiche: 0,5 punti per ogni anno | max 5 | max 5 | max 5 |
2. Titoli di studio (certificati con dichiarazione di valore dell’I.I.C. o degli Uffici diplomatico consolari) | |||
- diploma sc. sec. II gr. | 6 | 6 | 6 |
- eventuale secondo diploma | 1 | 1 | 1 |
- diploma laurea, coerente con la professionalità | 3 | 3 | 3 |
- diploma laurea, non coerente con la professionalità | 1 | 1 | 1 |
- eventuale secondo diploma laurea | 1 | 1 | 1 |
3. Esperienza professionale | |||
- professionalità acquisite documentabili (per es., ordini di servizio, deleghe, conferimenti di incarichi) | max 9 | max 9 | max 9 |
- corsi di formazione ed aggiornamento nei cinque anni precedenti | 2 punti per corso max 6 | 2 punti per corso max 6 | 2 punti per corso max 6 |
4. Conoscenze linguistiche (accertate tramite certificazione oppure in colloquio con docente) | |||
- lingua locale | max 3 | max 3 | max 3 |
- lingua veicolare | max 3 | max 3 | max 3 |
- altre lingue in uso nella regione | max 2 | max 2 | max 2 |
- altre lingue | max 1 | max 1 | max 1 |
5. Sanzioni disciplinari nel biennio precedente | max - 5 | max – 5 | max - 5 |
6. Condanne definitive dell’Autorità giudiziaria per reati attinenti al servizio | Max - 8 | max - 8 | max - 8 |
7. Idoneità dopo esame finale del corso di formazione ovvero al termine del tirocinio pratico | 20 | 20 | 20 |
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti si danno atto delle giuste aspettative del personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, circa l’uniformità di calcolo, rispetto al personale con contratto a legge locale, del periodo temporale delle assenze per malattia.
Le parti si impegnano pertanto, ciascuna nel proprio ambito di competenza, ad individuare tutte le azioni volte a rimuovere tale disparità di trattamento.
Roma, 19 dicembre 2001
Il Direttore Generale per il Personale FP-CGIL
FPS-CISL UIL-PA
UNSA-SICISMAE
Le sottoscritte XX.XX. rilevano che il contingente del personale a contratto fissato complessivamente in 1857 unità (escluse 200 unità Schengen e 350 unità per il voto all’estero, di prossima assunzione), così come strutturato, senza distinzione tra le varie posizioni economiche e profili per il personale a contratto a tempo indeterminato a legge italiana e tra le diverse mansioni per il personale a contratto locale, costituisce, per la prima categoria, un impedimento per una soddisfacente applicazione del CCNL.
Le sottoscritte XX.XX., con l’intento di rimuovere tale impedimento, impegnano l’ Amministrazione ad individuare adeguate soluzioni al fine di pervenire ad una definizione dell’organico per ogni singola posizione economica del personale destinatario del CCNL.
Roma, 19 dicembre 2001 FP-CGIL
FPS-CISL UIL-PA
UNSA-SICISMAE UGL-AND
L’UNSA/SICIS-MAE preso atto del clima di costruttiva collaborazione instauratosi a seguito del recepimento da parte dell’Amministrazione di alcune qualificate proposte formulate da questo Sindacato, quali in particolare la revisione del trattamento economico del personale a contratto, l’innalzamento della base contributiva ai fini previdenziali nonché le iniziative intraprese in sede legislativa per la revisione e l’integrazione del Decreto Legislativo n. 103/2000, ritiene sussistere i presupposti per la sottoscrizione del Contratto Integrativo 1998/2001 dell’Accordo successivo sottoscritto il 12 aprile 2001.
Tuttavia permane il dissenso di questa Organizzazione Sindacale avverso la regolamentazione di alcuni istituti del CCNL 1998/2001, con particolare riferimento al sistema di classificazione che non consente un adeguato inquadramento e riqualificazione del personale a contratto.
In ogni caso la determinazione di sottoscrivere il Contratto Integrativo 1998/2001 trae ulteriore motivazione dal recepimento di suggerimenti e proposte formulate durante le trattative da questo Sindacato, maturato in un rinnovato e più costruttivo confronto tra le parti.
Roma, 19 dicembre 2001
Il Segretario Generale UNSA/SICIS-MAE
CGIL-FP, FPS-CISL e UIL-PA prendono atto con soddisfazione che a seguito della firma in data odierna del presente contratto integrativo è portata a compimento – in modo armonico e per la prima volta – una fase di contrattazione del rapporto di impiego del personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana.
Il presente contratto integrativo, frutto della lunga e laboriosa contrattazione conclusasi all’ARAN il 12 aprile 2001, viene oggi firmato anche da sigle sindacali che a suo tempo non sottoscrissero l’Accordo successivo.
CGIL-FP, FPS-CISL e UIL-PA auspicano che per il prossimo CCNL 2002/2005, il clima costruttivo, instauratosi nel corso di queste ultime trattative, possa continuare e ulteriormente svilupparsi.
Roma, 19 dicembre 0000
XXXX-XX XXX-XXXX XXX-XX