REPUBBLICA ITALIANA -
REP. n°
- REPUBBLICA ITALIANA -
COMUNE DI BUDOIA PROVINCIA DI PORDENONE
CONTRATTO DI AFFITTO FONDI RUSTICI ai sensi dell’art. 45 della Legge n° 203/1982 INSCLUSO MALGA CAMPO E EDIFICIO RICOVERO BESTIAME
L’anno , il giorno del mese di nella residenza , si sono costituiti i Signori: 1) , il quale agisce nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e
nell’interesse del Comune di Budoia C.F. e P. IVA 00159030931, nella sua qualità di,
proprietario concedente;
2) , affittuario;
Inoltre, alla stipulazione ed alla conclusione del presente accordo, ai sensi dell’art. 45 della Legge 203/1982, intervengono la Confagricoltura della Provincia di Pordenone e la Federazione ………… di Pordenone, i cui rappresentanti danno atto di aver seguito il corso delle trattative e di poter sottoscrivere questo accordo in quanto vi sono contemplati e tutelati gli interessi delle categorie economiche dei proprietari affittanti e degli affittuari conduttori e coltivatori diretti, in coerenza con le funzioni rappresentative che i sopra citati sindacati provinciali di categoria e le Federazioni Nazionali di categoria assolvono statutariamente.
PREMESSO CHE
⮚ Con delibera di Giunta Comunale n. …. del ……..2019 è stato recepito lo schema di contratto predisposto dall’ Ufficio Comune Contratti;
⮚ Con determina nr. ……. del ……venivano assegnati i complessi malghivi di cui il disciplinare – bando di gara prot. del;
SI CONVIENE CHE
Il Comune di BUDOIA, rappresentato dal……., affitta, a….., i terreni destinati a pascolo siti nel territorio del Comune di Budoia;
L’affienata comprende le aree di pascolo così sotto descritte:
PASCOLI MALGA CAMPO
* Foglio 2 mappale 6 Ha. 9.32.20 pascolo di circa Ha. 8,79
* Foglio 2 mappale 7 Ha.29.76.90 pascolo di circa Ha. 27,76 per una superficie complessiva di Ha 39.09.10 e pascoliva di circa Ha. 36,55. Fabbricati ad uso Malga e ricovero animali così distinti :
* Foglio 2 mappale 6 Sub 1 Cat. A/3 Cl. 2 8,5 vani (malga)
* Foglio 2 mappale 6 Sub 2 Cat. C/2 mq. 117 (ricovero animali)
Le parti, con l’assenso delle organizzazioni professionali sopra citate, convengono, conformemente all’art. 52 della L. 203/82 ed in deroga agli articoli 1-2-3 e 22 della citata Xxxxx, che la durata del contratto di affitto sia di 6 (sei) annate agrarie e che, pertanto, alla data improrogabile del 31 dicembre 2024, il rapporto contrattuale si intenderà come risoluto, senza altri avvisi o disdette; l’affittuario lascerà i fondi concessogli a libera disposizione del concedente cosi chè ne possa disporre come meglio crederà.
Alla cessazione del presente accordo non spetterà alcuna forma di indennizzo all’affittuario.
Inoltre, nulla sarà dovuto dal Comune concedente all’affittuario nel caso di diversa destinazione dei terreni locati in sede di redazione del nuovo piano silvo-pastorale.
E’ vietato il sub - affitto, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.
L’affittuario si impegna a condurre una normale, razionale e diligente attività di monticazione ed alpeggio nei terreni locati rispettandone la destinazione economica; si impegna anche alla conservazione dei confini, dei fabbricati e delle strutture esistenti sui terreni medesimi.
Eventuali migliorie potranno essere eseguite solo previo accordo scritto tra le parti. L’utilizzo delle malghe e dei pascoli è limitato ai soli mesi di effettivo alpeggio e, specificamente, al periodo di tempo che va dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno, con formale consegna all’affittuario e riconsegna al concedente dei beni in corrispondenza alle suddette date. La malga, su apposita specifica richiesta, potrà essere usufruita anche fuori dal suddetto periodo.
Il canone annuale di affitto è stabilito in Euro annui .-
Detto canone verrà rivalutato annualmente sulla base dei coefficienti stabiliti dalla Commissione Tecnica Provinciale ai sensi dell’art. 10 della Legge 203/82;
Il pagamento sarà effettuato mediante versamento al Tesoriere del Comune di Budoia, in due soluzione, acconto pari al 50% entro il termine del 15 aprile, mentre il saldo entro il 30 settembre di ciascun anno.
Saranno a carico dell’affittuario tutte le spese e quant’altro attiene all’ordinaria manutenzione degli immobili e delle attrezzature, compreso inoltre la collaborazione con l’Amministrazione Comunale per l’organizzazione di manifestazioni socio culturali e/o turistiche,eventualmente anche attraverso Associazioni Locali (esempio Pro – Loco ecc.) che verranno programmate nelle località oggetto di concessione.-
E’ consentito all’affittuario l’utilizzo gratuito di non oltre 20 metri sterri di legna, se ed in quanto utili per la caseificazione, previa autorizzazione della competente Autorità Forestale. Le piante di alto fusto non potranno essere abbattute senza il preventivo consenso del concedente.
E’ fatto divieto assoluto di asportare dalle malghe la legna assegnata, il fieno e le stramaglie. Tutto il letame, la cenere e le altre sostanze fertilizzanti dovranno essere impiegate nel miglior modo possibile ai fini della concimazione dei pascoli.
Il pascolo degli animali bovini ed ovini dovrà esercitarsi entro i confini delle malghe e delle relative pertinenze di pascolo. Naturalmente, è vietato all’affittuario qualunque sconfinamento, opera o impresa su terreni finitimi, di proprietà del Comune o di altri privati, senza il permesso degli stessi, convalidato dall’Ispettorato Forestale.
L’affittuario si impegna al rispetto di tutte le disposizioni relative all’attività di pascolo contenute nel piano per i beni silvo-pastorali e nel regolamento comunale di polizia rurale. Le parti dichiarano espressamente che al rapporto così regolato sono applicabili, in quanto compatibili con la L. 203/1982, le disposizioni di cui al Regolamento per l’uso del pascolo sulle malghe dei Comuni ed altri Enti, approvato dalla Giunta della C.I.A.A. di Pordenone con deliberazione n. 31 del 16.02.1978 in esecuzione del R.D. n. 3267 del 30.12.1923 per l’utilizzazione dei pascoli montani (fittanza malghe) appartenenti agli Enti di cui all’art. 130 dello stesso Regio Decreto.
Per quanto non menzionato dal presente accordo le parti si uniformano alle norme di legge che regolano i contratti agrari.
Le spese connesse alla registrazione del presente contratto sono interamente a carico dell’affittuario.
Xxxxx, letto ed approvato le parti lo sottoscrivono. IL CONCEDENTE
L’AFFITTUARIO
CONFAGRICOLTURA DI PORDENONE FEDERAZIONE DI PORDENONE