ISTITUTO COMPRENSIVO
ISTITUTO COMPRENSIVO XXXXXX XXXXX - C.F. 91027480655 C.M. SAIC83900N - SEGR - SEGRETERIA
Prot. 0001715/U del 22/03/2019 09:23:08
ISTITUTO COMPRENSIVO
“XXXXXX XXXXX”
Batttipaglia
per la fornitura di beni, lavori, servizi e prestazioni d'opera
ai sensi dell’Art. 45 del D.LGS. 129/2018
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.2 del 25/02/2019
Il presente Regolamento, alla luce di quanto indicato nel Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, determina i criteri e i limiti per lo svolgimento delle attività negoziali dell'Istituzione Scolastica, disciplina le procedure volte ad effettuare, da parte dell'Istituzione Scolastica, lavori e forniture di beni c/o servizi finalizzati al buon funzionamento dell'Istituzione stessa per lo svolgimento delle sue varie attività.
Il Consiglio di Istituto
VISTO il X.X. 00 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con X.X. 00 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii. ;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “DelegaalGovernoperilconferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante normeinmateria di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21 Legge 15 marzo 1999, n. 59”;
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTA laLegge13luglio2015, n.107recante “Riformadelsistemanazionalediistruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigenteinmateriadi contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la nota ministeriale n 1711 del 28 gennaio 2019 concernente le istruzioni generali relative all’applicazione del Codice dei contratti Pubblici di cui al sopracitato X.Xxx 18 aprile 2016 n. 50;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, D.Lgs 18/04/2016,
n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisioneesemplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il D.lgs 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge13luglio2015,n.107”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.lgs 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con
l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensidell'articolo 45.”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioniepoterideldirigentescolasticonellaattivitànegoziale) che al comma 1 stabilisce che “Il dirigente scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale”;
CONSIDERATO lo specifico Art. 45 (Competenze del Consiglio di istituto nell'attività negoziale) al c. 1 prevede “Il Consiglio d'istituto delibera in ordine: … i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;” e al c. 2 stabilisce “… determinazione,neilimitistabiliti dallanormativavigenteinmateria,deicriterie deilimitiperlosvolgimento,dapartedeldirigente scolastico,delleseguentiattività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione,di importosuperiore a 10.000,00euro;…”;
CONSIDERATE le modalità di acquisizione per le categorie merceologiche rientranti in quelle previste (beniinformaticieconnettività) dallaLegge28 dicembre2015n.208- Legge di stabilità 2016;
CONSIDERATO che il Miur non ha ancora individuato, ai sensi dell’Art. 43 c. 10 del D.lgs 28
Agosto 2018 n.129, i settori rispetto ai quali le esigenze possono essere
soddisfatte “ricorrendo a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Xxxxxx S.p.A.”;
CONSIDERATO inoltre che l’art.45 (Competenze del Consiglio di istituto nell'attività negoziale) al c. 1 prevede “Il Consiglio d'istituto delibera in ordine a: …b) contratti di sponsorizzazione;
…;d)utilizzazionedapartedisoggettiterzidilocali,beniositiinformatici,appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima; … f) alienazione di beni e servizi prodotti
nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; h) contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; i) partecipazione a progetti internazionali; j) determinazione della consistenza massima e dei limitidiimportodelfondoeconomaledicuiall’articolo21.
DELIBERA
di adottare il seguente Regolamento e Autorizza il Dirigente Scolastico ad osservare i sottostanti adempimenti.
TITOLO I
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Art. 1
Attività preordinata allo svolgimento della procedura degli acquisti
Con l’obiettivo di incrementare l’autonomia e di semplificare gli adempimenti amministrativo- contabili, la Legge 107/2015 ha stabilito al comma 143 di revisionare il Regolamento di contabilità delle IISS ( D.I. 44/2001); in questa prospettiva si colloca il presente regolamento per la fissazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente scolastico.
Allo scopo di minimizzare i tempi ed il lavoro delle risorse professionali impegnate nell’attività amministrativa strumentale all’acquisizione di beni/servizi e affidamento di lavori, si prevede di effettuare le seguenti attività, in applicazione dell’Art. 45 del D.lgs 129/2018 e della normativa vigente in tema di appalti pubblici:
- Prioritaria verifica dell’eventuale esistenza e validità di Convenzioni Quadro Consip conformi al servizio/fornitura/lavoro che il Dirigente scolastico ha determinato di acquisire/affidare al fine della realizzazione del Programma Annuale in conformità al P.T.O.F.;
- valutazione caso per caso degli approvviggionamenti, tramite ODA/Trattativa
diretta/RDO nel MEPA o per l’eventuale acquisto al di fuori del MEPA.
Individuazione prioritaria, nella valutazione di beni, lavori e/o servizi della formula “chiavi in mano”. (La formula chiavi in mano presuppone non la semplice fornitura di attrezzature ma la configurazione di un insieme di prodotti diversi per un determinato fine);
- Acquisizione dei lavori, beni e servizi sotto la soglia comunitaria effettuata secondo uno dei due criteri:
1. dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2, D.Lgs n.50/2016 e s.m.i) che tenga conto oltre che del prezzo, di diversi fattori ponderali definiti di volta in volta;
2. il minor prezzo (art. 95, comma 4, D.Lgs n.50/2016 e s.m.i) nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche (servizi, lavori o forniture con caratteristiche molto standardizzate, di importo fino a € 39.999,99 o pari e superiore a € 40.000,00).
- Individuazione del responsabile Unico del Procedimento (RUP), se non diversamente specificato, nella figura del Dirigente Scolastico.
- Il Direttore dei servizi generali e amministrativi cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.
- Nelle procedure con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il Dirigente Scolastico nomina un’apposita commissione a composizione variabile in numero dispari, con un massimo di 5 componenti, per la valutazione delle offerte relative agli acquisti di beni, servizi e l’affidamento di lavori.
- Nelle procedure dove l’aggiudicazione prescelta è quello del minor prezzo, l’apertura
delle offerte è operata dal RUP, o se lo ritiene utile per la valutazione, può nominare
un’apposita commissione a composizione variabile in numero dispari, con un massimo di 5 componenti, per la valutazione delle offerte relative agli acquisti di beni, servizi e l’affidamento di lavori.
- Il RUP può motivatamente deliberare di non procedere all’aggiudicazione in caso di
offerta non congrua, non conveniente e non idonea in relazione all’oggetto del contratto.
- L’aggiudicazione può avvenire anche nel caso in cui pervenga una sola offerta (ai sensi
dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924), o vi sia, dopo la comparazione una sola offerta valida.
Art. 2
Forniture/Lavori/Servizi fino a 39.999,99 € (I.V.A. esclusa)
Ai sensi dell’Art. 44 del D.lgs 129/2018, il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale necessaria per l’attuazione del Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Istituto che, ai sensi dell’Art. 4 c. 4, comprende l’autorizzazione degli impegni di spesa destinati alla sua realizzazione, e rimette alla valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico la scelta fra le procedure previste dalla normativa vigente: Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017 ovvero “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”, procedura negoziata Manifestazione di interesse, con procedura aperta e/o ristretta previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici.
OGGETTO | IMPORTO | PROCEDURA |
Affidamenti di lavori servizi e forniture | Inferiore a 40.000,00 € | Affidamento diretto |
Per gli affidamenti di importo superiore | ||
a 10.000,00 € occorre | ||
rispettare i criteri e i limiti fissati | ||
da apposita Delibera del Consiglio di Istituto | ||
(art. 45, comma 2, lett. a) del Dl. 129/2018) |
Art. 3
Iter Procedurale
In mancanza dei requisiti sopracitati si procederà ad espletare procedure di affidamento in forma
associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti oppure espletare procedure di affidamento in via autonoma, secondo quanto disposto dal Codice e dalle relative previsioni di attuazione.
In subordine, è prevista la possibilità di procedere ad approvvigionamenti al di fuori di tali modalità esclusivamente a seguito di apposita determina motivata resa dall'organo di vertice amministrativo (il Dirigente Scolastico), qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.
Gli approvvigionamenti effettuati con tali modalità sono comunicati aII'X.X.XX. e all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID). (Miur Quad. 1 pag.24)
Per lo svolgimento delle seguenti procedure autonome si dovrà tener presente che la motivazione deve riguardare l'impossibilità di ricorrere agli strumenti messi a disposizione da Xxxxxx e può riguardare in alternativa:
1) l'indisponibilità del bene/servizio
2) l'inidoneità del bene/servizio
3) la necessità e l'urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. (Miur Quad. 1 pag.25)
Affidamento diretto
1) Richiesta di preventivo
2) Determina a contrarre con indicazione
• dell’interesse pubblico che si intende perseguire,
• dell’oggetto dell’affidamento,
• del valore,
• della procedura e delle ragioni di scelta del contraente,
• del possesso dei requisiti di carattere generale
• del possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti
• della disponibilità finanziaria nell’aggregato di spesa pertinente (affidamento
diretto),
9) Buono d’ordine/contratto.
c) Procedura negoziata
1) Determina a contrarre
2) Indagine di mercato (manifestazione d’interesse) e scelta degli operatori economici da invitare;
3) Il DS individua l'operatore affidatario, con le modalità ritenute opportune, e, in ogni caso, per gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00 euro, nel rispetto della deliberazione adottata dal Consiglio d'istituto ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. a) del Regolamento.
Tale attività potrà essere svolta tramite l'acquisizione di preventivi, la consultazione di elenchi di operatori, la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, ecc. e sarà sottoposta all'approvazione nella prima seduta utile.
L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 dei Codice, dei requisiti speciali eventualmente richiesti dall'Istituzione, nonché deve essere in possesso dell'eventuale attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000,00 euro sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle Linee Guida X.X.XX.
n. 4.
4) Stipula del contratto: la stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice, non si applica il termine dilatorio di stand stili di 35 giorni per la stipula del contratto.
Fermo quanto sopra, le Istituzioni svolgono:
✓ indagini di mercato mediante avviso, assicurando l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
✓ Lettera d’invito agli operatori economici selezionati,
✓ Nomina della Commissione di gara (obbligatoria se il criterio di scelta è quello economicamente più vantaggioso);
✓ Sedute di gara ed aggiudicazione;
✓ Controlli ex art. 80 e art. 83 comma 1 lett. a,b,c D. Lgs n. 50/2016
✓ Stipula del contratto.
Art. 4
Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche
Ai sensi della vigente normativa tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi riguardanti il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Pertanto prima di procedere al pagamento delle fatture si provvederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC), che attesta la regolarità di un operatore economico (se tenuto all'obbligo
d’iscrizione a tali enti) relativamente agli adempimenti INPS e INAIL.
Tutti i fornitori devono inoltre essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.
Tutti i fornitori devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale - di idoneità professionale
- di capacità economica e finanziaria - di capacità tecnica e professionale come da normativa vigente.
L’Istituzione provvederà ad effettuare le opportune verifiche.
Le cause di esclusione di un operatore economico sono disciplinate dall'art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 5 Contratto
Conclusasi la procedura di selezione, il dirigente scolastico provvede all’affidamento dell’incarico
mediante stipula di contratto o Buono di Ordinazione che assume la veste giuridica del contratto.
Il contratto sarà sempre in forma scritta e conterrà tra l’altro il luogo ed il termine di consegna (data
e ora), l’intestazione della fattura, il termine del pagamento e le condizioni di fornitura.
Il contratto deve contenere un’apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
Art. 6 Inventario Dei Beni
I beni durevoli, previo positivo collaudo, saranno assunti nell’inventario dell’istituto, secondo quanto previsto dall’articolo 31 comma 2 del D.lgs. n. 129/2018.
Le operazioni di collaudo devono concludersi entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali e vengono svolte dal personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica nominato dal dirigente scolastico. Del collaudo è redatto apposito verbale, e allegato al mandato di pagamento (art. 17 c. 3 D.lgs 129/2018)
Il dirigente scolastico nomina un’apposita commissione, a seconda delle professionalità e
competenze inerenti ai beni e/o servizi da collaudare.
Art. 7
Tracciabilità Dei Flussi Finanziari
Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010, D.L. n.187/2010, Legge n.217/2010).
A tal fine i fornitori hanno l'obbligo di comunicare all'Istituzione scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti postali o bancari dedicati - anche in via non esclusiva - agli accrediti in esecuzione
dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su tali conti.
L'Istituzione scolastica ha l'obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il "Codice Identificativo di gara"(CIG). Pertanto, prima di effettuare un contratto di fornitura di beni o servizi, l'Istituzione Scolastica provvede ad acquisire il relativo CIG. La richiesta va effettuata online sul sito dell'A.N.A.C.
Sono esclusi dall'obbligo d’indicazione del CIG:
• le spese relative a incarichi di collaborazione ex art.7, comma 6 del D.Lgs. n.165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con il proprio personale);
• le spese effettuate con il Fondo per le minute spese; - i pagamenti a favore dei dipendenti;
• i pagamenti di contributi previdenziali, assistenziali e fiscali;
• i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi.
Qualora la natura della fornitura, servizio e/o lavoro lo richieda, l’istituzione scolastica ha l’obbligo di acquisire il “Codice Univoco Progetto” (CUP). La richiesta va effettuata online sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx; lo stesso codice va riportato anche su tutti gli ordinativi di pagamento.
Art. 8 Pubblicità
Le determine dirigenziali relative all’attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati a seguito delle stesse, ai sensi dell’Art. 48 (Pubblicità,attivitàinformativeetrasparenzadell'attivitàcontrattuale) del D.lgs 129/2018, sono pubblicati nel Portale Unico dei dati della scuola, nonchè inseriti nel sito internet dell'istituzione scolastica, sezione Amministrazione Trasparente.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’Art. 36 c. 2 lett. b) e c) del D.lgs 50/2016, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati a rispondere alla procedura di acquisto. Viene altresì assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del D.lgs n. 50/2016 e dalla ulteriore normativavigente.
TITOLO II
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
Art. 9
La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal D.S. ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 129/2018, come affidatogli dalla delibera del consiglio d’Istituto nel rispetto delle seguenti condizioni:
a. in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di
interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
b. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della Scuola;
c. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la Scuola;
d. nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza;
e. la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella Scuola:
- sportive,
- di ricerca,
- di divulgazione didattica.
TITOLO III
UTILIZZAZIONE DEI BENI O DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI TERZI
Art. 10
Utilizzazione dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi
1. I locali scolastici (tranne le palestre, che soggiacciono ai bandi triennali o più, emanati dalla Comune per l’utilizzo dei predetti locali dietro pagamento di un canone stabilito dall’ente), possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, Aziende, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, nel rispetto delle norme dettate dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.
2. L’utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto, di proprietà dell’Ente Locale, può essere concessa a terzi a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi. Le attività didattiche proprie dell'Istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo da parte degli enti concessionari interessati; esso non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.
3. In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione
a. indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
b. osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio;
c. sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'istituzione scolastica;
d. lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.
4. Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile. Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro sarà positivo si procederà alla stipula di apposita convenzione.
5. In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente territoriale, i locali possono essere concessi anche in deroga a quanto previsto nella tabella d'oneri di cui al comma 8. Tale concessione può avvenire preferibilmente durante l'orario di apertura dell'Istituto, senza comportare per il personale prestazioni di lavoro straordinario di assistenza e pulizia. In caso contrario, sono a carico del concessionario i costi inerenti il salario accessorio del personale della scuola.
6. Con l’attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.
7. II concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi. L'istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi ai locali scolastici (tranne le palestre, che soggiacciono ai bandi triennali o più, emanati dal Comune per l’utilizzo dei predetti locali dietro pagamento di un canone stabilito dall’ente), possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, Aziende, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, nel rispetto delle norme dettate dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche.
8. L’utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto, di proprietà dell’Ente Locale, può essere concessa a terzi a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi. Le attività didattiche proprie dell'Istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo da parte degli enti concessionari interessati; esso non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.
9. In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione
e. indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
f. osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio;
g. sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'istituzione scolastica;
h. lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.
10. Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile. Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro sarà positivo si procederà alla stipula di apposita convenzione.
11. In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente territoriale, i locali possono essere concessi anche in deroga a quanto previsto nella tabella d'oneri di cui al comma 8. Tale concessione può avvenire preferibilmente durante l'orario di apertura dell'Istituto, senza comportare per il personale prestazioni di lavoro straordinario di assistenza e pulizia. In caso contrario, sono a carico del concessionario i costi inerenti il salario accessorio del personale della scuola.
12. Con l’attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.
13. II concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi. L'istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula della sopra indicata polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.
14. Per la concessione dei locali, sulla base delle regole stabilite ai precedenti punti, il Consiglio di Istituto può deliberare, a carico dell’utilizzatore, tariffe orarie e giornaliere, comprensive delle spese per il personale collaboratore scolastico e del materiale di consumo e pulizia.
00.Xx concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Istituzione scolastica per giustificati motivi.
Art. 11
Contratti di utilizzazione dei siti informatici da parte di soggetti terzi
1. L’Istituzione Scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni di studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche o enti di interesse culturale allo scopo di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative eculturali.
2. Il contratto, in particolare, dovrà prevedere:
a. l’individuazione da parte del D.S. del responsabile del servizio, il quale assume la responsabilità per contenuti immessi nel sito. A tal fine il D.S. dovrà verificare non solo il nominativo ma anche la qualificazione professionale e la posizione dello stesso rispetto all’organizzazionerichiedente;
b. la specificazione di una clausola che conferisca al D.S. la facoltà di disattivare il servizio qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto con la formazione educativa della Scuola.
TITOLO IV
CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA CON ESPERTI
Art. 12
1. All’inizio dell’anno scolastico il D.S., sulla base del Piano Triennale dell’offerta Formativa (P.T.O.F.) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti extracurriculari per i quali, in assenza di personale interno disponibile, possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi di selezione da pubblicare all’albo ufficiale della Scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
2. I criteri per l’utilizzo del personale interno ed esterno e i compensi spettanti sono oggetto di contrattazione integrativa d’istituto.
3. Gli avvisi pubblici, dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l’elenco dei contratti che si intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:
a. l’oggetto della prestazione;
b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
c. il corrispettivo massimo proposto per la prestazione.
4. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.
5. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal D.S. può presentare domanda alla Scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
6. Il compenso massimo da corrispondere all’esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del
tipo di attività e dell’impegno professionale richiesto, è stabilito nella misura di seguito
specificata a fianco dei relativi insegnamenti: (D.I. 12 ottobre 1995 n. 326)
• per le attività di docenza in corsi formazione € 41,32;
• per le attività di docenza in corsi formazione per i docenti universitari e dirigenti
€ 51,65;
• per le attività di docenza in progetti PTOF, seminari e conferenze da € 35,00 a €
50,00 l’ora L.D.;
• per le attività di docenza in progetti PTOF, seminari e conferenze per i docenti universitari edirigenti €51,65;
• per le attività di assistenza tutoriale, coordinamento lavori di gruppo,
esercitazioni da €17,50 a € 25,82 l’ora L.D.;
• per le attività di coordinamento scientifico, progettazione, monitoraggio,
valutazione degli interventi e per ogni altra attività di non docenza da € 17,50 a
€ 25,82 l’ora L.D.;
• per attività di rilevante complessità ed in presenza di professionalità uniche e di alto livello, da valutare e giustificare di volta in volta, è possibile attribuire i compensi previsti dalla Circolare del Ministero del lavoro n. 101/97 del 17/07/1997.
7. I compensi si intendono al lordo complessivo delle ritenute a carico del prestatore d’opera e al netto di eventuale IVA e oneri a carico dell’Amministrazione. Gli impegni previsti sono quelli contenuti nei singoli progetti da realizzare.
8. Nel caso si renda necessario istituire la direzione di un corso, questa verrà attribuita al Dirigente Scolastico o mediante atto formale al personale dal Dirigente medesimo individuato.
9. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal D.S. mediante valutazione comparativa.
00.Xx valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
• curriculum complessivo del candidato;
• contenuti e continuità dell’attività professionale e scientifica individuale svolta
presso studi professionali, enti pubblici e privati;
• pubblicazioni ed altri titoli.
11.Per la valutazione comparativa dei candidati il D.S. farà riferimento, ai seguenti criteri:
• livello di qualificazione professionale e/o scientifica dei candidati;
• congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è bandita la selezione;
• eventuali precedenti esperienze didattiche.
00.Xx D.S. per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare un’apposita commissione, composta dai docenti, e dal DSGA, a cui affidare compiti di istruttoria ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.
TITOLO V
PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI
Art. 13
✓ Per la partecipazione a progetti internazionali si fa riferimento alla normativa vigente nei programmi comunitari e, comunque, indicata nelle spiegazioni allegate al progetto stesso.
✓ La partecipazione è ammessa per progetti internazionali rientranti nelle finalità educative e
formative proprie dell’Istituto e promossi da agenzie nazionali o europee.
✓ La partecipazione al progetto avverrà tramite contratto che indichi le finalità, le modalità, gli obblighi, i finanziamenti, i costi e gli oneri derivanti all’Istituto, al personale stesso e a terzi dalla partecipazione al progetto. Il dirigente valuterà la sostenibilità economica del progetto per la parte a xxxxxxxxxx’Istituto.
✓ Il progetto dovrà essere inserito nel PTOF.
✓ Le spese del personale dovrà essere inserita, anche se non contrattualizzabile, nella
contrattazione d’Istituto.
✓ Al termine dovrà essere redatta a carico di un responsabile di progetto, una relazione di
valutazione finale sull’esperienza svolta, da diffondere tra il personale dell’Istituto.
✓ La partecipazione di alunni e minori al progetto dovrà essere autorizzata dai genitori, indicando obblighi e responsabilità a carico degli stessi in caso di scambi, viaggi, attività extra orarioscolastico.
TITOLO VI
GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE (MINUTE SPESE)
Art. 14 Principi generali
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo economale delle minute spese relative all’acquisizione di forniture occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’istituzione scolastica resasi necessaria per esaurimento delle scorte o per sopraggiunte inderogabili necessità nonpreviste.
Le attività negoziali inerenti alla gestione del fondo economale per le minute spese di competenza del Dirigente Scolastico, che di volta in volta autorizza e delega l’apertura, gestione, reintegro e chiusura del fondo economale al DSGA, ai sensi dell’art. 21 c. 4, del D.lgs 129/2018 sopra citato. Il fondo economale per le minute spese è anticipato, in tutto, con apposito mandato che rispetti gli obblighi di tracciabilità, (tramite bonifico bancario/postale e/o assegno circolare non trasferibile) in conto di partite di giro, dal dirigente scolastico al D.S.G.A. Per tali attività
non sussiste l’obbligo del CIG.
2. Nella predisposizione del Programma Annuale, il Consiglio di Istituto delibera, per l’esercizio finanziario di riferimento, l’ammontare del fondo, sentito il d.s., deve essere assegnato al Direttore S.G.A..
Art. 15
Tipologie di spesa e limiti
1. A carico del fondo, il Direttore S.G.A. sarà disponibile la somma di € 2.000,00 complessiva per anno solare messa a disposizione in tranches da euro 500. Con essa possono essere eseguiti i pagamenti relativi alle seguenti spese contenute, di volta in volta, nel limite massimo di € 250,00 iva inclusa per singola spesa:
• postali;
• telegrafiche;
• carte e valori bollati;
• occasionale acquisto di quotidiani, riviste, periodici;
• materiale di consumo per le esercitazioni degli alunni;
• materiale d’ufficio e di cancelleria;
• materiale igienico e di pulizia;
• piccole riparazioni e manutenzioni delle attrezzature tecniche, informatiche,
fotocopiatrice, stampanti, e machine d’ufficio;
• piccole riparazioni di mobili e suppellettili;
• piccoli interventi di manutenzione dei locali scolastici ;
• altre piccole spese urgenti di carattere occasionale;
• pagamento bollo e rottamazione veicoli.
• acquisti per manifestazioni sportive di piccola entità;
• spese di ricarica delle SIM in dotazione all’amministrazione, allarmi degli edifici inclusi e per eventuali ricariche alle SIM dei docenti accompagnatori nelle uscite didattiche su specifica indicazione per iscritto da parte del DS contenente nominativo del docente, nr di cellulare e ammontare della ricarica;
• minute spese di funzionamento degli uffici e di gestione del patrimonio dell’istituzione
scolastica;
• imposte e tasse e altri diritti erariali;
• duplicazione di chiavi di armadi, ascensori, locali scolastici;
• piccole riparazioni e manutenzione delle attrezzature tecniche, informatiche, fotocopiatrici, stampanti e macchine di ufficio;
• spese per acquisto di materiale didattico, scientifico e materiale bibliografico, reperibile
tra i fornitori viciniori all’I.S. ai fini di una spedita attività negoziale;
• liquidazione di tariffe, bolli e altri corrispettivi verso P.A. per procedure amministrative
• rimborsi di titoli di viaggio per missioni/servizio;
• altre piccole spese di carattere occasionale non rientranti nel precedente elenco, che
presuppongono l’urgenza e il cui pagamento per contanti si renda opportuno e
conveniente.
Non soggiacciono a tale limite le spese per l’acquisto di: abbonamenti a periodici e riviste,
imposte, tasse, canoni.
Il Direttore contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell’apposito registro di cui art. 40, comma 1 lettera f) del D.lgs citato e provvede alla chiusura del fondo economale di cui al presente articolo entro il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 16 Registrazioni
1. Il Direttore S.G.A. effettua la registrazione delle spese per il fondo economale in appositi registri informatici ai sensi del D.lgs 129/2018 art 21. I pagamenti delle minute spese sono ordinati con dichiarazioni di spesa, progressivamente numerati, firmati dal Direttore S.G.A.
2. Ogni dichiarazione di spesa deve contenere:
a. la data di emissione;
b. l’oggetto della spesa;
c. l’importo della spesa (non superiore a € 250,00 per singola ricevuta/scontrino);
d. la ditta fornitrice.
3. Alle dichiarazioni di spesa devono essere allegate le note giustificative della spesa: ricevuta fiscale, scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale, ecc.
Art. 17
Reintegri e chiusura fondo minute spese
A chiusura dell’esercizio finanziario viene effettuato, se necessario, il reintegro al Direttore S.G.A. della somma occorrente al ripristino originario del fondo e, questi, immediatamente provvede, mediante emissione di apposita reversale, a versare in contanti fino a € 2.999,99; oltre tale limite, tramite bonifico bancario/postale e/o assegno circolare non trasferibile) l’importo dell’intero fondo assegnatogli all’inizio dell’esercizio finanziario, nel Programma Annuale dell’Istituzione scolastica. È sempre vietato l’uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali l’istituzione scolastica ha un contratto d’appalto in corso.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
Il presente Regolamento e le eventuali, successive modifiche ed integrazioni, devono avere l’approvazione dalla maggioranza dei voti validamente espressi dai componenti del Consiglio stesso.
1. Ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d’Istituto con apposita delibera, anche ratificando modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico.
2. Il Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 44 DI 129/2018 svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del PTOF e del programma annuale avvalendosi dell'attività istruttoria del DSGA con autonomia negoziale fino a euro 10.000,00.
3. La scelta della tipologia di procedura di gara è sempre preceduta da apposita decretazione o determinazione con la quale si individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, come previsto dall'art. 32 del codice degli appalti di cui d.lgs 50/2016 e risoluzioni ANAC
4. Per le materie di cui all'art. 45 comma i e comma 2 il dirigente scolastico è autorizzato dal Consiglio di Istituto a procedere allo svolgimento dell'attività negoziale di cui all'art. 44 DI 29/2018 per procedure superiore a € 10.000,00 fino a € 39.999,99 per le materie previste dall'art. 45 comma 1 e 2.
5. Copia del presente regolamento viene pubblicato sul sito web dell’Istituto entro 15 giorni dall’approvazione del medesimo da parte del Consiglio di Istituto.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, così come modificato dal D.Lgs 56/2017 e al regolamento di contabilità scuole D.lgs 129/2018.
7. Fermo restando l'obbligatorietà della deliberazione del consiglio di istituto per procedure di gare il cui valore complessivo dei lotti ecceda i 40.000,00, l'autorizzazione al dirigente scolastico allo svolgimento dell'attività negoziale di cui all'art. 44 DI 129/2018, è disposta con l'approvazione del presente regolamento.
8. Il Consiglio di Istituto può, in qualsiasi momento dell'esercizio finanziario di riferimento, revocare/modificare in tutto o in parte l'autorizzazione, qualora ravvisi irregolarità ovvero mancata coerenza, rispetto alle previsioni del PTOF del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente scolastico.
9. L'autorizzazione esclude la possibile delega prevista dall'art. 44 comma 3 del DI 129/2018.