SAGGI
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2 2020
Saggi 3
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L’IMPATTO DELLA PANDEMIA SUI RAPPORTI CONTRATTUALI: PROBLEMI E RIMEDI
Sommario:
1. Introduzione. – 2. Il quadro normativo: l’art. 3, c. 6-bis, d.l. 6/2020 nei contratti a esecuzione istantanea. – 3. L’impossibilità temporanea della prestazione. – 4. Segue. L’impossibilità della prestazione nei contratti di durata. – 5. Segue. L’impossibilità come oggettiva perdita di utilità della prestazione per il creditore. – 6. La questione della manutenzione del contratto e del suo adeguamento. Il nodo della rinegoziazione. – 7. Le locazioni di immobili ad uso commerciale.
– 8. Segue. La giurisprudenza in materia di locazioni commerciali.
1. Introduzione
La sciagura mondiale provocata dall’epidemia da Covid-19 ha stravolto l’esistenza di pressocché tutta l’umanità, in termini grosso modo identici. Agli ordinamenti giuridici ha imposto, in primo luogo, di fronteggiare il dif- fondersi dell’epidemia con misure di contenimento che hanno determinato significative limitazioni delle libertà individuali e collettive a tutela della sa- nità pubblica e, in secondo luogo, di attenuare per quanto possibile l’impat- to della pandemia sulle attività economiche. I primi provvedimenti in ordi- ne di tempo hanno presentato un carattere più marcatamente emergenziale; mentre i successivi si caratterizzano per l’obiettivo di istituire nuovi equili- bri. La normativa di contenimento, prima, e di contrasto, poi, degli effetti economico-sociali provocati dalla pandemia investe ogni settore dell’ordi- namento giuridico, ma in questa sede l’attenzione si concentrerà esclusiva- mente sulle norme che impattano sulla disciplina generale delle obbligazio- ni e dei contratti, tralasciando le pur rilevantissime disposizioni in materia di rapporti di lavoro, di contratti di finanziamento, di contratti bancari e assi-
curativi, specie sotto il profilo della sottoscrizione semplificata, di rapporti societari, di contratti di fornitura, nonché di procedure esecutive etc. Per non parlare delle disposizioni in tema di tutela della salute, le quali avranno ricadute certe sul contenzioso in materia di responsabilità sanitaria 1.
È opinione condivisa che la situazione sociale, sanitaria, economica e isti- tuzionale determinata dalla pandemia rappresenti uno stato d’emergenza, non tanto dissimile dai periodi post-bellici 2, ma che non debba e non possa essere considerata uno stato d’eccezione 3. Ciò avrebbe infatti equivalso a manifestare la disponibilità, o anche l’acquiescenza, alla temporanea so- spensione della democrazia e a un allentamento dei meccanismi che ne ga- rantiscono e presidiano il funzionamento, giacché in senso schmittiano lo stato d’eccezione è la condizione che mette a nudo il potere su cui poggia un ordinamento e che impone la decisione politica fondamentale: quella di proteggere gli amici e di combattere i nemici 4.
Le principali disposizioni in materia di obbligazioni e contratti sono con- tenute in decreti legge (d.l. 23 febbraio 2020, n. 6; d.l. 2 marzo 2020, n. 9;
d.l. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”; d.l. 8 aprile 2020, n. 23, c.d. “Li- quidità”) ora in parte abrogati e in parte convertiti, dalle l. 5 marzo 2020, n.
1 Per una prima riflessione collettiva cfr. AA.VV., I rapporti giuridici al tempo del Covid-19, a cura di ▇. ▇▇▇▇▇▇, ESI, 2020, passim.
2 Questa è la chiave di lettura adottata da G. ▇’▇▇▇▇▇, L’epidemia Covid-19 e la “legislazione di guerra”, in Contr., 2020, p. 253 ss. Cfr. anche ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Il rapporto obbligatorio al tem- po dell’isolamento: brevi note sul Decreto “cura Italia”, in Contr., 2020, p. 213. Lo rileva anche, molto efficacemente, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ FIGLIA, Coronavirus e locazioni commerciali. Un diritto ecce- zionale per lo stato di emergenza?, in Actualidad jurídica iberoamericana, 2020, p. 424 ss. il quale ricorda gli importanti contributi di alcuni dei più autorevoli civilisti sulle conseguenze di siste- ma e di ordine valoriale emerse dalle macerie della prima Guerra mondiale: ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato, (1919) in Studi giuridici, ▇▇▇▇▇▇▇, 1960, II, p. 377 ss., ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, La legislazione di guerra e il sistema del diritto privato, in Rivista inter- nazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie, 1920, p. 256 ss.; F. FERRARA, Diritto di guerra e diritto di pace, (1918), in Scritti giuridici, I, ▇▇▇▇▇▇▇, 1954, p. 70 ss. Sulla legislazione di guerra e i contributi della scienza civilistica cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, La legislazione di guerra e il contributo della civilistica romana, in Riv. it. scienze giur., 2016, p. 349 ss. Sulle conseguenze economiche del primo conflitto mondiale cfr. A. SOMMA, Verso la grande trasformazione. Il primo conflitto mon- diale e la disciplina dell’ordine economico nell’esperienza italiana, in Historia et ius, 2019, p. 1 ss.
3 In senso diverso v. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Lo stato d’eccezione provocato da un’emergenza immotiva- ta, in Il Manifesto, 26 febbraio 2020.
4 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, München- Leipzig, ▇▇▇▇▇▇▇ & Humblot, 1934; trad. it. Teologia politica, in Le categorie del “politico”, a cu- ra di ▇. ▇▇▇▇▇▇-P. SCHIERA, Bologna 1972, p. 33 ss.
13, di conversione del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, e l. 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e di abrogazione dei d.l. 9/2020, 8 marzo 2020, n. 11 e l. 9 marzo 2020, n. 14. A questo quadro composito va aggiunto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “decreto rilancio”, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, che reca misure urgenti in mate- ria di salute, di sostegno al lavoro e all’economia, oltre che di politiche socia- li connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 5. All’impalcatura originaria sono state apportate correzione e aggiunte per stratificazione ad opera di ulteriori decreti legge: il d.l. 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126; il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176; il d.l. 22
marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla l. 21 maggio 2021, n.
69; il d.l. 25 maggio 2021, n. 73.
A tali fonti primarie si è affiancato, specie nella prima fase della gestione delle ricadute della pandemia, un nugolo di provvedimenti normativi di na- tura secondaria, non aventi forza di legge, muniti della forma di decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (d.P.C.M.).
L’emergenza sanitaria ha alimentato un ampio dibattito che si è concen- trato, dapprima, sulla portata delle prime norme emergenziali in materia di obbligazioni e di contratti 6 e, in seguito, sulle conseguenze di medio perio- do sui contratti in essere e su quelli in via di stipulazione provocate dalla cri- si economica generata dalla pandemia 7. Il fervore dottrinale ha preceduto i primi interventi giurisprudenziali, dei quali si darà conto nel prosieguo, in- centrati specialmente sui contratti di durata. Al cospetto dell’emergenza e delle drastiche risposte normative alcuni osservatori hanno trovato spunto per formulare considerazioni di carattere generale: dalla necessità di rinsal-
5 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, La normativa emergenziale in materia di obbligazioni e di contratti, in
Contr., 2020, p. 485 ss.
6 Una prima valutazione delle conseguenze della pandemia e delle misure normative di contenimento emerge dall’intervista di ▇. ▇▇▇▇▇-▇. ▇▇▇▇▇▇, Contratto e Covid-19. Dall’emer- genza sanitaria all’emergenza economica. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, in Giustizia insie- me, 2020.
7 Valutazioni sul campo lungo, e meno condizionate dal vaglio esegetico delle norme emer- genziali, sono formulate, a distanza di un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria, da U. CAR- NEVALI, Emergenza Covid-19: un anno dopo, in Contr., 2021, p. 145 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il Covid- 19 e l’esecuzione del contratto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2021, p. 1 ss.; G. ▇’▇▇▇▇▇, Emergenza sanitaria e diritto dei contratti: gli orizzonti della causa concreta e della presupposizione, letto in anteprima grazie alla cortesia dell’a.
dare i vincoli comunitari, all’urgenza di far prevalere soluzioni improntate al principio della solidarietà sociale 8 sino alla critica del positivismo di impian- to legalistico. Altri hanno ritenuto di rintracciare nella situazione emergen- ziale l’occasione per l’introduzione di istituti da tempo auspicati o, addirit- tura, il momento epocale per una palingenesi del diritto civile sulla base di valori radicalmente diversi. Altri ancora hanno collocato il dramma della pandemia anche nel più ampio contesto dei rapporti tra l’Unione europea e gli Stati nazionali e dell’emergenza ambientale 9. Si è anche sentita l’esigenza di riflessioni di più ampio respiro, volte a inquadrare il dramma della pan- demia nella dimensione storica, leggendolo anche tramite le lenti della lette- ratura 10. E da ultimo non è mancato chi, con voce alta e sguardo profondo, ha colto da questa esperienza collettiva stravolgente spunti per riflettere sul- le condizioni dell’obbedienza e sul percorso individuale per giungervi 11.
Al fondo di queste impostazioni si agita, con ogni probabilità, l’urgenza di non sminuire la portata storica della pandemia e delle conseguenze socia- li, economiche e politiche cui essa darà la stura 12. Da qui la propensione a ricercare nelle pieghe di questa tragedia un lascito, più o meno ambizioso, che scongiuri il rischio di una banalizzazione degli eventi e che consenta di ricavare dall’eccezionalità un nuovo ordine, che aiuti a dare un senso più al- to a questa vicenda senza pari. Dal canto mio, credo che tutto ciò sia legit- timo 13 e che la messa in discussione delle convinzioni sociali, economiche e
8 Sotto questo specifico profilo particolarmente articolata e sorretta da una precisa visione del mondo è la proposta, formulata da ▇. ▇▇▇▇▇▇-A. QUARTA, Tre tipi di solidarietà. Oltre la cri- si nel diritto dei contratti, in ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇, 2020, p. 8 ss., di attingere al principio di solida- rietà sociale, ma non in chiave tradizionalmente difensiva nei confronti di comportamenti scor- retti di controparte, ma in termini più squisitamente proattivi, finalizzati all’affermazione di un diverso modo di intendere il mercato sulla base dei nuovi valori, tra i quali la cura dell’ambiente e del territorio e il consumo critico, in nome di una produzione sostenibile.
9 ▇. ▇▇▇▇▇, La lezione del Coronavirus, in Jus civile, 2020, 197 ss., p. 203 ss.
10 Cfr. Entrevista a ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, COVID-19, Crisis sanitaria y retos del derecho civil. Entre la fuerza vinculante y la adecuación de los pactos contractuales, in Gaceta civil & procesal ci- vil, 2020, p. 11 ss.
11 N. IRTI, Viaggio tra gli obbedienti, La nave di Teseo, 2021, passim, in part. p. 13 ss., p.
111 ss.
12 Emblematici gli spunti di riflessione alta suggeriti da G. VETTORI, Persona e mercato al tempo della pandemia, in Persona e Mercato, 2020.
13 Ho espresso questo giudizio in ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, La normativa emergenziale in materia di obbli- gazioni e di contratti, cit., pp. 486-487.
giuridiche fin qui dominanti rappresenti un passaggio ineliminabile 14. Ri- tengo tuttavia preliminare l’assolvimento della missione prima di uno stu- dioso del diritto civile: maneggiare gli strumenti dell’interpretazione dei te- sti normativi e le categorie sistematiche con l’obiettivo della conservazione dell’ordine sociale e, in una fase così convulsa e con pochi punti di riferi- mento, del contenimento entro limiti accettabili delle soluzioni normative eccezionali, come tali non integrabili nel sistema delle norme. Ecco perché nel corso dello studio si privilegeranno gli esiti applicativi che si rivelino, in- vece, plausibili sulla base del diritto generale e speciale 15. D’altro canto, a una prima valutazione, la disciplina emergenziale non è apparsa agli osserva- tori più autorevoli dotata di una forza dirompente degli istituti tradizionali del diritto delle obbligazioni e dei contratti 16.
2. Il quadro normativo: l’art. 3, c. 6-bis, d.l. 6/2020 nei contratti a esecuzione istantanea
Come di recente osservato 17, il dibattito sulla sorte dei contratti penden- ti in corso di pandemia si è polarizzato intorno a due posizioni di massima. Da un lato si collocano quanti hanno ritenuto che l’emergenza offra un’ine- quivocabile conferma dell’inadeguatezza della disciplina codicistica del con- tratto, specie sul versante della gestione delle sopravvenienze, traendone l’auspicio di un suo rinnovamento già in sede emergenziale o post-emer- genziale. Dall’altro lato, si attestano coloro che ritengono, tutt’al contrario,
14 In questa prospettiva si colloca il volume collettaneo ▇. ▇▇▇▇▇▇, (a cura di), Law in the Time of COVID-19 (2020). Books. 240, in ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇, do- ve lo sguardo spazia dalle ricadute sui diritti umani, sulla vita pubblica e sul benessere sociale (dai problemi elettorali, al sistema sanitario sino alla tutela dell’ambiente) sino alle questioni legate alla protezione dei dati personali e infine alle ricadute di ordine contrattuale o sulla crisi delle imprese.
15 Una convinzione analoga, sebbene fondata su presupposti metodologici differenti, esprime ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ FIGLIA, Coronavirus e locazioni commerciali. Un diritto eccezionale per lo stato di emergenza?, cit., pp. 425-426. Una medesima posizione, per di più ancorata a presuppo- sti culturali e metodologici comuni a quelli di chi scrive, è assunta da E. TUCCARI, Sopravve- nienze e rimedi al tempo del Covid-19, in Jus civile, 2020, p. 465 ss.
16 G. ▇’▇▇▇▇▇, L’epidemia Covid-19 e la “legislazione di guerra”, cit., p. 256.
17 G. ▇’▇▇▇▇▇, Emergenza sanitaria e diritto dei contratti: gli orizzonti della causa concreta e della presupposizione, cit., §§ 1 e 5.
che non sia opportuno in questa fase compiere modifiche del diritto genera- le, così da non farsi prendere la mano dall’urgenza e da una certa dose di emotività, tanto più che alcuni degli interventi sollecitati non godevano, già prima dello scoppio dell’emergenza, di quell’ampia condivisione che, al li- mite, avrebbe potuto giustificare l’accelerazione del loro inserimento nel corpo del codice civile.
Una volta varato lo stato di emergenza, più volte prorogato, è stato pos- sibile dare il la a quel lungo susseguirsi di decreti legge e di decreti della Pre- sidenza del Consiglio dei Ministri che hanno delineato il quadro delle di- sposizioni in materia di obbligazioni e di contratti. Voci autorevoli hanno censurato la genericità delle norme emergenziali, reputata tale da sconfinare nell’ambiguità, auspicando interventi più mirati e meno ambigui 18. Bisogne- rebbe tener conto, però, di quell’elemento di razionalità insito nella scelta di ricorrere a disposizioni d’emergenza non eccessivamente dettagliate ma di respiro ampio, così da avere a disposizione strumenti regolativi adattabili a scenari difficili da prevedere, specie all’inizio dello stravolgimento impensa- bile dell’ordinario corso dell’esistenza di individui e gruppi sociali determi- nato dal diffondersi dell’epidemia. Il legislatore dell’emergenza non ha fatto altro che attingere al diritto generale delle obbligazioni e dei contratti 19, li- mitandosi a collegare la loro applicazione alle situazioni di impedimento, di vera e propria impossibilità di agire e di difficoltà economica prodotte dalla pandemia e dalle misure necessarie a contenerla 20. In altri termini, la nor- mativa dell’emergenza ha operato prevalentemente sull’individuazione dei fatti condizionanti, vale a dire sulla protasi della fattispecie. Quel che forse
18 G. DE CRISTOFARO, Rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare la diffu- sione del virus COVID-19 ed esonero del debitore da responsabilità per inadempimento, in Nuove leggi civ. comm., 2020, p. 574.
19 Analoga valutazione è stata compiuta sin da subito da ▇. ▇▇▇▇▇, Contratto e Covid-19. Dall’emergenza sanitaria all’emergenza economica. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, cit., pp. 9-10 ed è condivisa anche da ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Emergenza Covid-19: un anno dopo, cit., p. 148: «Gli effetti della pandemia sul singolo contratto sono stati e restano governati dai principi del diritto comune dei contratti e delle obbligazioni. Infatti, le misure di contenimento della diffusione del virus configurano il classico factum principis e di conseguenza ricorrono, per le obbligazioni di dare (cose diverse dal denaro) e di fare, gli artt. 1463, 1464 e 1256, comma 2, c.c., come si trae indiretta conferma dal comma 6-bis dell’art. 3 sopra richiamato, che è l’unica norma spe- ciale emanata dal legislatore in tema di adempimento delle obbligazioni».
20 Considerazione comune anche a G. ▇’▇▇▇▇▇, Emergenza sanitaria e diritto dei contratti: gli orizzonti della causa concreta e della presupposizione, cit., § 2.
ha destato stupore in alcuni è l’attitudine del diritto generale delle obbliga- zioni e dei contratti a fronteggiare l’eccezionalità. Un sentimento di meravi- glia però ingenuo, perché il massimo grado di generalità e di astrattezza rag- giunto nel diritto generale persegue non soltanto il pur nobilissimo – e oggi troppo spesso trascurato, se non addirittura sbeffeggiato – inveramento del principio di eguaglianza formale, ma anche il fine della duttilità dell’ordi- namento giuridico. Norme ad alto tasso di generalità e astrattezza esaltano le potenzialità del linguaggio normativo 21, e dunque la forza incrementativa dell’ermeneutica. Se a ciò si associano gli strumenti della dogmatica, si ot- tiene il risultato di conferire agli enunciati del diritto generale contenuti rin- novati e attuali.
La disposizione più significativa in materia di obbligazioni e di contratti è rappresentata, senza dubbio, dall’art. 3, c. 6-bis, d.l. 6/2020, introdotto dall’art. 91, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”, in forza del quale
«Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’appli- cazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».
Si tratta indiscutibilmente della disposizione che, almeno potenzialmen- te, è di maggiore impatto sul versante civilistico, delineando la fattispecie di governo dei rapporti obbligatori e di quelli contrattuali nella fase dell’emer- genza dotata di massima portata applicativa. E non è un caso se su di essa si siano concentrate le riflessioni di quasi tutti i primi commentatori della normativa contrattuale 22.
21 Una recente ricca riflessione sul connubio tra diritto e linguaggio è offerta da ▇. ▇▇▇▇▇- DI, Introduzione alla logica giuridica, il Mulino, 2021, passim, in part. p. 63 ss., ma resta il nodo del linguaggio valutativo, che non enuncia fatti ma valori, anch’esso oramai saldamente pene- trato nel perimetro del diritto.
22 Senza alcuna pretesa di esaustività: cfr. A. ▇▇▇▇▇▇▇, Una proposta per i contratti d’impresa al tempo del coronavirus, in ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇, 2020; ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇. ▇▇▇▇▇▇, Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un dibattito, in ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇, 2020;
▇.▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Il rapporto obbligatorio al tempo dell’isolamento: brevi note sul Decreto “cura Italia”, cit., p. 213 ss.; ID., Stato di emergenza, immunità del debitore e sospensione del contratto, in ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇, 2020; ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Il «rapporto» obbligatorio al tempo dell’isolamento: una causa (transitoria) di giustificazione?, in ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇, 2020, Speciale Emergenza Co- vid-19, n. 2, p. 143 ss.; G. ALPA, Note in margine agli effetti della pandemia sui contratti di durata, in Nuova giur. civ. comm., suppl. n. 3, 2020, p. 57 ss.; G. VETTORI, Persona e mercato al tempo del- la pandemia, in Persona e mercato, 2020, p. 3 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Sopravvenienze e rimedi al tempo
del “coronavirus”: interesse individuale e solidarietà, in Contr., 2020, p. 129 ss.; ID., Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di “coronavirus”, in ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇, 2020, Speciale Emergen- za Covid-19, n. 1, p. 207 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Gli effetti sui contratti in corso dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, ivi, n. 1, p. 213 ss.; A. DE ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇ e contratto: spunti di riflessione in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione, ivi, n. 1, p. 227 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell’epidemia, ivi, n. 1, p. 233 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, La gestione del rischio nella locazione commerciale al tempo del Coronavirus, ivi, n. 2, p. 235 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Considerazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate, ivi, n. 1, p. 237 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Solidarietà necessaria: erogazioni liberali nell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ivi, n. 1, p. 253 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇▇ DE RITIS, Gli effetti della pandemia sull’economia digitale, ivi, n. 1, p. 259 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Gli effetti del Co- ronavirus sui contratti turistici. Primi appunti, ivi, n. 2, p. 225 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, L’emergenza Covid 19: quale ruolo per il civilista?, ivi, n. 2, p. 159 ss.; ID., Il governo delle sopravvenienze con- trattuali e la pandemia COVID-19, in Corr. giur., 2020, p. 581 ss.; L. SALVATO, Strumenti di aller- ta e di composizione assistita della crisi di impresa (anche al tempo del Covid-19), ivi, n. 2, p. 21 ss.;
▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Problemi dei contratti nell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ivi, n. 2, p. 3 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Una autentica solidarietà sociale come eredità del coronavirus: per una diversa destina- zione dei risarcimenti del danno alla salute, ivi, n. 1, p. 39 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Crisi di Impresa e resi- lienza nell’era del Coronavirus: il tempo dei concordati fallimentari del giorno dopo a garanzia pub- blica, ivi, n. 1, p. 31 ss.; A. PANZAROLA-▇. ▇▇▇▇▇▇, L’emergenza coronavirus ed il processo civile. Osservazioni a prima lettura, ivi, n. 1, p. 3 ss.; R. DI ▇▇▇▇▇, Le discontinuità che seguono i grandi traumi: pensando al credito (e al debito), mentre la notte è ancora fonda, ivi, n. 2, p. 151 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Brevi riflessioni sulle sopravvenienze contrattuali alla luce della normativa sull’emer- genza epidemiologica da Covid-19, ivi, n. 2, p. 245 ss.; M.R. ▇▇▇▇▇▇▇, L’emergenza Covid-19 e la sospensione dei mutui per l’acquisto della prima casa, ivi, n. 2, p. 11 ss.; S. GUADAGNO, La conclu- sione dei contratti bancari all’epoca del covid-19: tra obblighi di forma e obblighi di comportamento, in ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇, 2020; S. DELLE MONACHE, Garanzie rilasciate da SACE S.p.a. e privilegio ex art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998, ivi; E. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Covid-19 e (alcune) risposte immunitarie del di- ritto privato, ivi; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Gli effetti sui contratti dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del coronavirus e l’applicazione dei rimedi previsti dal Codice Civile, ivi; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Pandemia e autonomia privata: sopravvenienza o rischio da gestire. Piani aziendali, contratti di as- sicurazione, pandemic bond, ivi; ▇. ▇▇▇▇▇▇, Emergenza. Diritto delle obbligazioni. Umanità, ivi;
G. FACCI, Covid 19, medicina delle catastrofi e responsabilità sanitaria; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Coronavirus, legislazione emergenziale, e contratto: una fotografia, ivi; ▇. ▇▇▇▇▇▇-A. QUARTA, Tre tipi di solida- rietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti, cit.; GRISI, La lezione del Coronavirus, cit., 190 ss.; A.A. DOLMETTA, “Rispetto delle misure di contenimento” della pandemia e disciplina dell’obbligazione, in ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇, 11 aprile 2020; T. DALLA ▇▇▇▇▇▇▇, Emergenza sanitaria ed esigenza di regole: scenari e proposte, in ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, 30 marzo 2020, p. 1 ss.; E. TUCCARI, Sopravvenienze e ri- medi al tempo del Covid-19, cit., p. 465 ss.; V. ▇▇▇▇▇, Las intervenciones del legislador italiano en relación con los aspectos de derecho civil para hacer frente a la emergencia del COVID-19 actualiza- do al 6 de abril de 2020, in Revista de Derecho Civil, 2020, p. 75 ss.; A. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Misure di conte- nimento della pandemia e rapporti contrattuali, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2020, p. 236 ss.; ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Obbligazioni e contratti al tempo dell’emergenza: l’esperienza italiana (art. 3, comma 6-bis, d.l. n. 6/2020), ivi, p. 266 ss.; E. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Pandemia e contratto. Alcune proposte per il contenimento dell’incertezza, ▇▇▇, p. 300 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Dall’emergenza sanita- ria all’emergenza economica: l’eccessiva onerosità sopravvenuta tra buona fede e obbligo di rinego-
Secondo taluno, la norma in questione prevede una misura di conteni- mento in punto di responsabilità per inadempimento del debitore, atteso che si tratterebbe di un inadempimento di natura esclusivamente formale, dovuto all’osservanza delle disposizioni di governo del rischio sanitario connesso al Covid-19. Ne deriva che, se l’inadempimento dovesse dipende- re da altre ragioni, la disposizione non troverebbe applicazione e il debitore risulterebbe normalmente responsabile ex art. 1218 c.c. La norma in com- mento delineerebbe, dunque, una causa straordinaria di giustificazione del- l’inadempimento, oltreché una causa legale di sospensione dell’adempi-
ziazione, ivi, p. 314 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇-▇. ▇▇▇▇▇▇, Vulnerabilità economica tra diritto emergenziale e contrattuale, ivi, p. 340 ss.; O. CLARIZIA, Coronavirus ed esonero da responsabilità per inadempi- mento di obbligazione ex art. 1218 c.c.: impossibilità sopravvenuta oppure inesigibilità della presta- zione?, ivi, p. 352 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇, Gli oneri del debitore fra norme emergenziali e principi generali (a proposito dell’art. 91 del d.l. n. 18/2020, “Cura Italia”), ivi, p. 366 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇, Il diritto a rifiu- tare la prestazione parziale: una lettura solidaristica, ivi, p. 396 ss.; C. CREA, Contractual business network e pandemia: a forward-looking agenda?, ivi, p. 408 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ FIGLIA, Coronavirus e locazioni commerciali. Un diritto eccezionale per lo stato di emergenza?, ivi, p. 422 ss.; C. IRTI, “Contratti di soggiorno” e COVID-19. Parte prima. Nel periodo emergenziale, ivi, p. 458 ss.; R. SE- NIGAGLIA, “Contratti di soggiorno” e COVID-19. Parte seconda. Nel periodo post-emergenziale, ivi,
p. 468 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Emergenza epidemiologica e obblighi di rinegoziare nei contratti del calcio professionistico, ivi, p. 480 ss.; G. ALPA, Remarks on the effects of the pandemic on long-term con- tracts, in Derecho de los Desastres: Covid-19, II, Lima, 2020, p. 1295 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Legi- slatore e giudice nel governo delle sopravvenienze contrattuali originate dalla pandemia COVID-19, ivi, p. 1309 ss.; P. SIRENA, L’impossibilità ed eccessiva onerosità della prestazione debitoria a causa dell’epidemia di COVID-19, ivi, p. 1325 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, La normativa emergenziale in materia di obbligazioni e di contratti in Italia, ivi, p. 1339 ss.; F.▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, The COVID-19 crisis beyond civil liability, ivi, p. 1387 ss.; ID., Contratto e Covid-19: possibili scenari, in Banca, borsa tit. cred., 2020, p. 198 ss.; Ch. TWIGG-▇▇▇▇▇▇▇, A comparative Perspective on Commercial Contracts and the impact of COVID19 – Change of Circumstances, Force Majeure, or what?, in Law in the Time of COVID-19, cit., p. 155 ss.; G. DE CRISTOFARO, Rispetto delle misure di contenimento anti-Covid 19 ed esonero del debitore da responsabilità per inadempimento, cit., p. 571 ss.; A. ▇▇▇▇, L’emergenza sanitaria da coronavirus tra impossibilità sopravvenuta e impossibilità di utilizzazione della prestazione nei contratti di trasporto, di viaggio e del tempo libero, in Nuova giur. civ. comm., 2020, p. 596 ss.; T. DALLA ▇▇▇▇▇▇▇, I ritardi di pagamento nel tempo della pandemia, in Contr., 2020, p. 351 ss.; C. DI BITONTO, I contratti commerciali resilienti nell’Era Covid-19: tra codice civile e clausole di gestione delle “sopravvenienze”, ivi, 2020, p. 361 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Epidemia Covid-19 e contratti di locazione commerciale: quali rimedi per i conduttori?, ivi, 2020, p. 308 ss. Per una panoramica sulle soluzioni adottate in ordinamenti diversi cfr. AA.VV., Derecho de los Desastres: Covid-19, a cura di ▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇. I e II, Lima, 2020, passim; AA.VV., IL consuma- tore e la normativa emergenziale ai tempi del COVID-19, a cura di ▇. ▇▇▇▇▇-▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇-E. LLAMAS POMBO-▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, Napoli, 2021, passim; AA.VV., Coronavirus and the Law in Europe, a cura di E. HONDIUS-M. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇-▇. NICOLUSSI-P. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇-CH. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇. ▇▇▇▇, Antwerp-Oxford-Portland, 2021, passim.
mento che è ispirata dal medesimo principio che soggiace all’exceptio ina- dimpleti contractus 23.
Non manca chi rintraccia, invece, la ratio della norma nel favorire, pur evitando automatismi eccessivi, l’adattamento del rapporto obbligatorio all’emergenza in corso, in un’ottica di solidarietà sociale, che costituisce – com’è noto – il principio costituzionale abitualmente invocato in sede di concretizzazione della buona fede oggettiva nel quadro della mittelbare Drittwirkung, ma che non dovrebbe essere enfatizzato oltre misura, affidan- done piuttosto la concretizzazione al legislatore dell’emergenza 24, secondo una linea di sviluppo che trova consensi anche in giuristi stranieri 25.
Nel segno della preferenza per rimedi imperniati su un certo automatismo, sembrano orientarsi le proposte di coloro che prediligono il ricorso a forme di au- totutela contrattuale (come, ad esempio, la modifica unilaterale dei termini del contratto, ovvero il richiamo alla situazione di dipendenza economica) giustifica- te dall’attuale situazione emergenziale 26. L’enorme attenzione riservata in dottri- na all’art. 3, c. 6-bis, d.l. 6/2020 non è stata ripagata dalla fortuna applicativa, visto lo scarso suo impiego da parte della giurisprudenza in sede cautelare. Agli occhi di un osservatore autorevole ciò è dipeso dall’infelice formulazione della nor- ma27, ma è probabile che abbia pesato maggiormente il rinvio operato dalla nor- ma agli istituti del diritto generale delle obbligazioni e del contratto, il che ha in- dotto la giurisprudenza a fondare le proprie decisioni direttamente su tali istituti.
3. L’impossibilità temporanea della prestazione
In prospettiva dogmatica, l’art. 3, c. 6-bis, d.l. 6/2020 integra il ricono- scimento ex lege dell’impossibilità temporanea non imputabile al debitore ex
23 ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Il rapporto obbligatorio al tempo dell’isolamento: brevi note sul Decreto “cura Italia”, cit., p. 213 ss., ma anche ID., Stato di emergenza, immunità del debitore e sospensione del contratto, cit., p. 4 ss. A favore della qualificazione come causa di giustificazione extra ordinem è anche G. DE CRISTOFARO, Rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare la diffu- sione del virus COVID-19 ed esonero del debitore da responsabilità per inadempimento, cit., p. 589.
24 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, L’emergenza Covid 19: quale ruolo per il civilista?, cit., p. 163.
25 L. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, COVID-19, Crisis sanitaria y retos del derecho civil, cit., p. 16.
26 ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇. ▇▇▇▇▇▇, Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un dibattito, cit.
27 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Emergenza Covid-19: un anno dopo, cit., p. 146.
art. 1256, c. 2, c.c. 28. Certo, occorre valutare quanto nel concreto rapporto obbligatorio in esame le misure sanitarie possano incidere sulla possibilità di adempimento da parte del debitore, nonostante il periodo di blocco forzato delle attività e di confinamento in casa. La norma non pone, quindi, una “giustificazione” generalizzata all’inadempimento, ma disciplina una clauso- la preclusiva della responsabilità del debitore per sospensione del rapporto obbligatorio, determinato da impossibilità temporanea della prestazione adempimento, il cui impatto va accertato caso per caso, senza il riconosci- mento di alcun generalizzato effetto giustificativo 29.
In via preliminare va segnalato che l’effetto sospensivo dell’obbligazione provocato dal factum principis 30 incorporato nell’art. 3, c. 6-bis, d.l. 6/2020 è stato legato in prima battuta al rispetto delle misure limitative delle libertà individuali di spostamento e di riunione, nonché di larga parte delle attività economiche 31. Alla base di tale factum principis non si agita una semplice scelta politica, ma una vicenda eccezionale di vis maior, che le norme emer- genziali hanno avuto cura di formalizzare 32. Il dato non è irrilevante perché
28 Il punto trova concordi diversi autori ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Il rapporto obbligatorio al tempo dell’isolamento: brevi note sul Decreto “cura Italia”, cit., p. 216; ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, “Rispetto delle misure di contenimento” della pandemia e disciplina dell’obbligazione, cit., pp. 3-4; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Gli effetti sui contratti in corso dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, cit., p. 214 ss., specie con riferimento ai contratti di locazione; ▇. ▇▇▇▇▇▇, Emergenza. Diritto delle obbligazioni. Umanità, pp. 8-9, p. 10 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ FIGLIA, Coronavirus e locazioni commerciali. Un diritto ecceziona- le per lo stato di emergenza?, cit., p. 428 ss.; E. TUCCARI, Sopravvenienze e rimedi al tempo del Co- vid-19, cit., p. 483 ss., p. 499 ss.
29 ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Il rapporto obbligatorio al tempo dell’isolamento: brevi note sul Decreto “cura Italia”, cit., p. 214: «l’osservanza delle misure di contenimento deve essere ‘valutata ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore’; questo dovrebbe significare che non vi è au- tomatismo tra ‘osservanza delle misure di contenimento’ ed ‘esclusione’ della responsabilità del debitore, ma che, piuttosto, il giudice deve valutare, secondo le circostanze, se la misura di con- tenimento sia stata o no causa esclusiva dell’inadempimento».
30 Così ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Emergenza Covid-19: un anno dopo, cit., p. 148.
31 Analoghe considerazioni compie L. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, COVID-19, Crisis sanitaria y retos del derecho civil, cit., p. 23 nel contesto dell’ordinamento peruviano.
32 In dottrina è stata prospettata una diversa interpretazione secondo cui l’art. 3, c. 6-bis, d.l. 6/2020 non si riferisce all’impossibilità in senso stretto, ma all’inesigibilità della prestazione connessa alla circostanza che il rispetto delle misure emergenziali ha, per esplicita previsione di legge, creato «ostacoli e impedimenti (astrattamente superabili con uno sforzo non esorbitan- te i limiti della diligenza cui il debitore è tenuto ex art. 1176 c.c., ma) a tal punto rilevanti e si- gnificativi da rendere irragionevole ed iniquo esigere dal debitore lo sforzo ed il dispendio di energie e risorse necessario per superare siffatti ostacoli e far incorrere il debitore che non pon-
l’art. 3, c. 6-bis, d.l. 6/2020 e le altre disposizioni sull’impossibilità che ver- ranno esaminate ancorano l’effetto ora estintivo ora sospensivo delle obbli- gazioni e dei vincoli contrattuali al perdurare, assai limitato nel tempo, del- l’efficacia di tali norme emergenziali; ma il sostrato socio-economico della forza maggiore e il suo effetto impeditivo di talune prestazioni potrebbero perdurare oltre il vigore delle disposizioni che la formalizzano 33. Ovviamen- te si ribalteranno i pesi probatori: mentre ora il debitore si può limitare a in- vocare la previsione normativa, allegando le prescrizioni di contenimento del contagio che precludono la sua attività solutoria 34, e altrettanto può fare il creditore in caso di impossibilità per inutilità della prestazione 35; quando le norme eccezionali avranno cessato di produrre i loro effetti, spetterà a chi fa appello alla forza maggiore la prova della sua perdurante efficacia preclu- siva dell’adempimento o dell’utilizzazione della prestazione 36. Questa lettu-
ga in essere uno sforzo siffatto nelle conseguenze giuridiche tipicamente connesse alla respon- sabilità per inadempimento di una obbligazione»: G. DE CRISTOFARO, Rispetto delle misure di contenimento anti-Covid 19 ed esonero del debitore da responsabilità per inadempimento, cit., p. 579 ss. In buona sostanza, per De C. la previsione dell’art. 3, c. 6-bis, d.l. 6/2020 costituisce una causa extra ordinem di giustificazione della responsabilità contrattuale e non già un’applica- zione dell’istituto dell’impossibilità definitiva o temporanea o – come l’a. espressamente so- stiene – una causa eccezionale di esonero dalla responsabilità contrattuale, la quale non incide però né sull’eseguibilità né sull’esigibilità della prestazione (ibidem, 589). La proposta interpre- tativa è molto suggestiva, ma, per un verso, non sembra una soluzione obbligata dal tenore let- terale della disposizione e, per altro verso, rischia di restringere la portata dalla norma ai soli rapporti contrattuali già inadempiuti alla data di entrata in vigore delle misure di contenimento del virus o, comunque, in scadenza durante il periodo della vigenza di queste ultime, escluden- do tutti quei rapporti destinati a essere eseguiti dopo la cessazione delle misure di contenimen- to ma per i quali è necessaria un’attività preparatoria dell’adempimento che avrebbe dovuto essere predisposta proprio durante i mesi in cui sono state in vigore tali misure. Contra anche
G. ▇’▇▇▇▇▇, Emergenza sanitaria e diritto dei contratti: gli orizzonti della causa concreta e della presupposizione, cit., § 2 nt. 4.
33 ▇. ▇▇▇▇▇▇, Emergenza. Diritto delle obbligazioni. Umanità, cit., p. 6 ss.
34 Ovviamente è incluso nell’onere probatorio della parte impossibilitata la prova del colle- gamento tra il rispetto delle misure di contenimento e l’impossibilità, definitiva, parziale o temporanea, specie alla luce della natura della prestazione che si assume impedita. Un aspetto, questo, opportunamente sottolineato da ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il covid-19 e l’esecuzione del contratto, cit., p. 19 ss.
35 In tal senso ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Il rapporto obbligatorio al tempo dell’isolamento: brevi note sul De- creto “cura Italia”, cit., p. 216; ▇. ▇▇▇▇▇▇, Emergenza. Diritto delle obbligazioni. Umanità, cit., p. 14 ss.
36 Questa è la posizione che ho espresso già a ridosso dell’emanazione della norma in esame: ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, La normativa emergenziale in materia di obbligazioni e di contratti, cit., pp. 489-490.
▇▇ ha ricevuto un autorevole avallo, con la precisazione che la norma intro- duce una presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra la causa impe- ditiva rappresentata dal rispetto delle misure di contenimento della pande- mia e le prestazioni esigibili o in corso di svolgimento 37.
Le scelte compiute nell’art. 3, c. 6-bis, d.l. 6/2020 paiono a un acuto osser- vatore criticabili sia per la laconicità del testo sia per la sua sostanziale ambi- guità, soprattutto perché, a differenza di altri ordinamenti europei, quello ita- liano ha ritenuto di non fornire alcun contenimento dell’ambito di applica- zione della norma né di natura oggettiva, legata alla tipologia o alla causa del contratto oppure al carattere di durata o meno della prestazione, né di natura soggettiva, ad esempio circoscrivendolo ai consumatori e alle microimprese, sul modello del tedesco 38 art. 240, par. 1, EGBGB 39. Né manca chi rimarca la vaghezza 40 – ma forse sarebbe meglio parlare di genericità – della formula “è sempre valutato ai fini dell’esclusione” adoperata dalla diposizione in esame.
Nonostante tali critiche, sembra possibile sottoporre la norma in esame a una lettura in chiave dogmatica capace di renderla più pregnante nel conte- nuto e coerente in una prospettiva sistematica. In primo luogo, va precisato che le conseguenze dell’art. 3, c. 6-bis, d.l. 6/2020 mutano sensibilmente a seconda che il rapporto obbligatorio presenti natura istantanea o, al limite, a tratto successivo (ad attuazione successiva o protratta nel tempo per esi- genze strumentali all’adempimento), oppure natura di durata. La “morato- ria” dell’inadempimento o del ritardo sulla prima tipologia di obbligazioni mira a posticipare l’attuazione del vincolo alla revoca delle misure che ren- dono temporaneamente impossibile la prestazione 41 con della responsabili-
37 G. ▇’▇▇▇▇▇, Emergenza sanitaria e diritto dei contratti: gli orizzonti della causa concreta e della presupposizione, cit., § 2 nt. 5.
38 G. De CRISTOFARO, Rispetto delle misure di contenimento anti-Covid 19 ed esonero del debi- tore da responsabilità per inadempimento, cit., p. 575 ss. Concorda ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Emergenza Covid-19: un anno dopo, cit., p. 147.
39 Per un’analisi del diritto tedesco e, in particolare, dell’art. 240 EGBGB cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Corona-▇▇▇▇▇ e diritto tedesco delle obbligazioni e dei contratti: le sopravvenienze della pandemia tra BGB e legislazione speciale, in Jus civile, 2021, p. 302 ss., in part. p. 317 ss. ▇. ▇▇▇▇▇▇, Contrat- to e Covid-19. Dall’emergenza sanitaria all’emergenza economica. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇- ▇▇, cit., p. 9 sottolinea l’attenzione della norma tedesca a contrastare il moral hazard dei debitori che, invocando il pretesto della pandemia, sono straordinariamente inclini a sospendere o ri- durre il flusso dei pagamenti anche se non versano in una crisi di liquidità.
40 DALLA ▇▇▇▇▇▇▇, I ritardi di pagamento nel tempo della pandemia, cit., p. 351.
41 Contra G. DE CRISTOFARO, Rispetto delle misure di contenimento anti-Covid 19 ed esonero
tà del debitore per la ritardata prestazione. Da ciò discende poi la connessa sospensione della controprestazione in applicazione del principio inadim- plenti non est adimplendum 42 che, in sede giudiziaria, fonda l’autotutela at- tuata mediante l’exceptio inadimpleti contractus di cui all’art. 1460 c.c. 43. È noto, infatti, che una corrente di pensiero radicata ritiene applicabile tale eccezione dilatoria anche nel caso di violazione non imputabile del contrat- to, come, per l’appunto, quella determinata da un’impossibilità non colposa di carattere temporaneo 44. Ovviamente tale prolungamento della fase attua- tiva del vincolo potrebbe produrre riflessi sull’equilibrio del sinallagma, qua- lora si tratti di obbligazioni nascenti da contratti con prestazioni corrispetti- ve, ma i margini di influenza paiono ridotti e, per lo meno in termini genera- li, non vi sono ragioni che giustifichino una modificazione del contenuto del rapporto obbligatorio. Venuta meno la causa di impossibilità temporanea, l’obbligazione tornerà a dispiegare i suoi effetti in chiave solutoria.
Com’è naturale, è ben possibile che il protrarsi della causa di impossibili- tà trasformi la temporaneità in definitività, come, d’altro canto, prevede l’art. 1256, c. 2, c.c. decretando l’estinzione dell’obbligazione «se l’impossi- bilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla na- tura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a esegui- re la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla». Ta-
del debitore da responsabilità per inadempimento, cit., pp. 589-590, il quale, pertanto, giunge ad escludere che il rispetto delle misure di contenimento da parte del debitore che hanno inciso sul vincolo obbligatorio conferiscano a questi un’eccezione in senso stretto di natura sostanzia- le di rifiuto legittimo di prestare (ibidem, p. 588).
42 Sul principio cfr. F. ADDIS, Il “mutamento” nelle condizioni patrimoniali dei contraenti, Giuf- frè, 2013, p. 57 ss.
43 ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Il rapporto obbligatorio al tempo dell’isolamento: brevi note sul Decreto “cura Italia”, cit., p. 216 parla al riguardo di una causa legale di sospensione della contropresta- zione, «estranea, quanto ai presupposti, al contesto proprio dell’exceptio inadimpleti contractus ex art. 1460 c.c.».
44 ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Le autotutele contrattuali, Artt. 1460-1462, in Il Codice Civile, fondato da
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, continuato da ▇.▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇, 2011, p. 54; ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto2, in Tratt. dir. priv., a cura di ▇. ▇▇▇▇▇▇-▇. ▇▇▇▇▇, Milano, 2011, pp. 920-921; L. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, Del- la risoluzione per inadempimento, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, a cura di ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, II, Zanichelli-Il foro italiano, 1988, p. 18 ss. Per un ampio esame della figura anche alla luce del diritto latino-americano, specie colombiano, cfr. C.A. CHINCHILLA IMBETT, La excepción de in- cumplimiento contractual. Estructura, función y límites, Universidad Externado de Colombia, 2017, passim, in part. p, 197 ss. e, con specifico riferimento al ricorso anche in caso di impossi- bilità non imputabile, p. 342.
le disposizione generale comporta sul terreno del contratto il ricorso alla ri- soluzione per impossibilità sopravvenuta totale ex art. 1463 c.c., la quale li- bera dalle prestazioni non ancora eseguite e determina la ripetizione di quel- le già attuate, secondo la disciplina della ripetizione dell’indebito, salve de- roghe come quelle che sono previste dalla legislazione d’emergenza e che verranno esaminate nel prosieguo. La normativa emergenziale ha fatto ap- plicazione di tali regole generali in materia di contratti di viaggio, di pac- chetti turistici e di soggiorno (art. 88-bis del d.l. 18/2020) 45, nonché in ma- teria di contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (art. 88 del d.l. 18/2020) 46.
4. Segue. L’impossibilità della prestazione nei contratti di durata
Ben diverse sono le conseguenze della norma sulle obbligazioni di dura- ta, le quali – com’è noto – sono caratterizzate dalla centralità rivestita dal tempo, sotto forma di prolungamento del rapporto, per effetto della natura durevole dell’interesse creditorio, la cui realizzazione esige, dunque, una prestazione continuativa o periodica 47. Il tratto principale delle obbligazioni
45 Un’acuta lettura della disposizione è offerta da G. ▇’▇▇▇▇▇, Emergenza sanitaria e diritto dei contratti: gli orizzonti della causa concreta e della presupposizione, cit., § 4, confrontandone il tratto di specialità rispetto alla disciplina contenuta nell’art. 41 c. tur.
46 Sul punto cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Crisi sistemica da emergenza sanitaria ed effetti sui contratti turistici e di trasporto, in Nuove leggi civ. comm., 2021, p. 85 ss.
47 In tema di contratti di durata resta imprescindibile lo studio di G. OPPO, I contratti di dura- ta, in Riv. dir. comm., 1943, I, pp. 143 ss.; 227 ss. ed ivi, 1944, I, p. 18 ss. ora in Scritti giuridici, III, Padova, 1992, p. 200 ss. da cui le successive citazioni; ma v. anche, sotto il codice civile del 1865,
G. OSTI, La c.d. clausola “rebus sic stantibus” nel suo sviluppo storico, in Riv. dir. civ., 1912, p. 1 ss.; ID., Appunti per una teoria della sopravvenienza, ivi, 1913, p. 471 ss. e L. MOSSA, Il contratto di somministrazione, Sassari, 1914, passim; e sotto il codice vigente cfr. L. DEVOTO, Appunti per una definizione delle obbligazioni ad esecuzione continuata, in Riv. dir. comm., 1947, I, p. 295 ss.; G. OSTI, ▇▇▇▇▇▇▇▇ rebus sic stantibus, in Noviss. dig. it., III, Torino, 1959, p. 355 ss.; A. DE MARTINI, Obbligazioni di durata, in Noviss. dig. it., XI, Torino, 1965, p. 655 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Rapporti di durata e recesso ad nutum, ▇▇▇▇▇▇▇, 1965, passim; A. DI MAJO, Delle obbligazioni in generale, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, a cura di ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, Zanichelli-Il foro italiano, 1988, p. 85 ss.;
A. CHIANALE, Obbligazioni di durata, in Dig. disc. priv., sez. civ., XII, Utet, 1995, p. 394 ss.; F. MA- CARIO, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Jovene, 1996, p. 72 ss.; ID., Ri- schio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all’obbligo di rinegoziare, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 63 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Il tempo e il contratto. Iti- nerario storico-comparativo sui contratti di durata, ▇▇▇▇▇▇▇, 2007, passim, in part. p. 89 ss.; F. PI-
