REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Delibera CC n. 15/4277 del 25/01/1999 Delibera CC n. 58/13002 del 22/03/1999 Delibera CC n. 36/10411 del 28/02/2000 Delibera CC n. 226/61606 del 21/12/2001 Delibera CC n. 17/10632 del 01/03/2004 Delibera CC n. 171/65293 del 22/12/2004
Delibera CC n. 54 del | 20/03/2006 |
Delibera CC n. 14 del | 10/02/2009 |
Delibera CC n. 16 del INDICE | 14/02/2017 |
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Definizoni
Art. 2 - Ambito e scopo del Regolamento Art. 3 - Il funzionario responsabile
TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI Capo 1° - OCCUPAZIONI
Art. 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche Art. 5 - Occupazioni per l’esercizio del commercio
Art. 6 - Altre occupazioni
Capo 2° - LA CONCESSIONE
Art. 7 - Richiesta di occupazione Art. 8 - (Soppresso)
Art. 9 - Istruttoria della richiesta
Art. 10 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale Art. 11 – Durata
Art. 12 - Titolarità della concessione
Art. 13 - Rinnovo e disdetta della concessione Art. 14 - Obblighi del concessionario
Art. 15 - Modifica, sospensione e revoca della concessione Art. 16 - Decadenza ed estinzione della concessione
Art. 17 - Limiti delle occupazioni Art. 18 - Uso dell’area concessa Art. 19 - Occupazioni abusive
TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE
Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE
Art. 20 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione Art. 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone Art. 22 - Classificazione delle strade
Art. 23 - Commisurazione dell’area occupata e applicazione del canone Art. 24 - Durata della occupazione
Art. 25 - Soggetto passivo
Capo 2° - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
Art. 26 – Agevolazioni Art. 27 – Esenzioni
TITOLO IV - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO
Art. 28 – Accertamento
Art. 29 - Versamento per occupazioni permanenti Art. 30 - Versamento per occupazioni temporanee Art. 31 - Norme comuni per il versamento
Art. 32 - Riscossione coattiva Art. 33 – Rimborsi
Art. 34 – Sanzioni Art. 35 – Contenzioso
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 35 bis - Convenzioni e accordi Art. 36 - Disposizioni finali
Art. 37 - Disposizioni transitorie
Allegato A - Tariffa del Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche
Allegato B - Classificazione delle strade
Allegato C - Fattispecie di occupazione, competenze e durata del provvedimento
Allegato D - Disciplinare per l’esercizio e la tutela del diritto d’uso del passo carraio nel centro storico cittadino (Delibera GC n. 1388/601 del 23/12/1997)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, s’intendono:
- per “canone“, il corrispettivo dovuto al Comune per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per “oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi” gli importi dovuti all’Ente proprietario della Strada previsti dall’articolo 228, comma 5, del Codice della Strada e dall’articolo 405 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
- per “concessione“ o “autorizzazione”, il provvedimento amministrativo, discrezionale e con effetti bilaterali mediante il quale il Comune costituisce in capo a terzi diritti, di natura reale o personale, su beni pubblici al fine di consentire un uso eccezionale del bene facente parte del patrimonio demaniale o indisponibile dell’Ente, indipendentemente dalla durata temporale dei predetti diritti;
- per “occupazione“ o “occupare“, la disponibilità o l’occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all’uso generale della collettività o alla loro destinazione;
- per “Regolamento“, il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per “area pubblica”, “suolo pubblico“ o “spazio pubblico“, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati (esclusi in ogni caso i fabbricati), nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio con esclusione dei relativi spazi soprastanti e sottostanti.
Art. 2 - Ambito e scopo del Regolamento
1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell’articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell’atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.
2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d’importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.
Art. 3 - Il funzionario responsabile
1. Il funzionario responsabile del procedimento concernente la gestione delle aree soggette al canone (art. 6 L. 241/1990) - Il responsabile del Settore o del Servizio, nel rispetto delle competenze delle strutture operative, mantenendo comunque compiti di impulso e di proposta finalizzati al rispetto delle disposizioni del presente regolamento e al buon andamento dell’azione amministrativa, individua per tale tipo di procedimento, l’ufficio, il servizio o altra struttura operativa cui viene assegnata la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento. E’ responsabile del procedimento della gestione del canone delle aree soggette ad occupazione il dipendente comunale designato dal Dirigente o Responsabile del servizio competente ad esaminare le richieste di occupazione. L’assegnazione della responsabilità del procedimento viene revocata o modificata in dipendenza delle modificazioni apportate dall’Amministrazione all’assetto funzionale delle competenze.
Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma precedente, è considerato responsabile del procedimento il Dirigente o Responsabile del Settore o del Servizio.
Il responsabile del Settore o del Servizio può sempre assumere personalmente la responsabilità operativa del procedimento, fin dall’inizio o in un momento successivo, per ragioni di coordinamento o di buon andamento dell’azione amministrativa. Per motivate esigenze di servizio, può conferire la responsabilità del procedimento ad un dirigente o funzionario diverso da quello già individuato.
Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall’articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente Regolamento; svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché
quelli attinenti all’applicazione della legge 4 gennaio 1968, così come modificata dalla Legge 127/1997 e dalla Legge 191/1998 in materia di dichiarazioni sostitutive.
In particolare, il responsabile del procedimento:
- provvede agli accertamenti d’ufficio di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 18 della citata legge n. 241 del 1990;
- cura l’istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il parere circa il consenso o il diniego relativamente alla stessa, redigendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego) da sottoporre al Dirigente ovvero predisponendo apposito atto deliberativo da sottoporre all’Amministrazione a cui farà seguito la stipulazione di un contratto di concessione.
2. Il funzionario responsabile della liquidazione, dell’accertamento e della riscossione dell’entrata patrimoniale (art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997) - Con apposita determinazione, il medesimo responsabile del Settore o del Servizio che designa il funzionario di cui al comma 1, nel rispetto delle competenze delle strutture operative, individua per tale tipo di procedimento, l’ufficio, il servizio o altra struttura operativa cui viene assegnata la responsabilità concernente:
- la determinazione del canone, da indicare nel provvedimento, in base a tariffa e al presente Regolamento, che non deve in nessun caso aggravare i termini per la conclusione del procedimento;
- tutte le operazioni utili all’acquisizione del canone comprese le attività di, controllo, verifica, accertamento e riscossione volontaria;
- l’applicazione delle sanzioni per l’omesso o tardivo pagamento del canone;
- la sottoscrizione degli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
- l’apposizione del visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
- il compimento di ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.
La riscossione coattiva del canone è effettuata ai sensi di quanto previsto in materia dal Regolamento comunale delle entrate tributarie.
3. In caso di affidamento della gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone a terzi, il responsabile della gestione di cui al comma 2 è un dipendente del concessionario. Il Settore finanziario istruisce l’eventuale gara, cura i rapporti con il Concessionario e ne sovraintende la gestione.
TITOLO II
OCCUPAZIONI E CONCESSIONI
Capo 1° - OCCUPAZIONI
Art. 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche come definite all’art. 1 deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell’applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le occupazioni possono riguardare spazi e aree pubbliche come definite all’art. 1 e possono essere permanenti o temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno, anche se ricorrenti.
4. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
a) “pluriennali“, quelle di durata indefinita, comunque non superiore a 29 anni, se relative al demanio stradale, in base all’art. 27, comma 5, del Codice della Strada, ovvero rilasciate per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.). Comunque resta inteso che alla scadenza devono essere rinnovate con un nuovo provvedimento che necessita di una nuova istruttoria.
b) “annuali”, quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
5. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all’anno.
6. Ai fini dell’applicazione del canone:
a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all’esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l’uso della medesima area e per almeno 5 giorni a settimana;
b) sono considerate temporanee:
b/1 - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
b/2 - le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all’anno.
Art. 5 - Occupazioni per l’esercizio del commercio
1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l’esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto, nonché ogni norma regolamentare e legislativa in materia.
2. Ai sensi di quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, le seguenti disposizioni si applicano anche in tema di occupazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche soltanto se compatibili con la specifica disciplina vigente in materia:
- i commi 1, 2, 3 e 5 dell’art. 7;
- il comma 1 dell’art. 8;
- gli articoli 12, 13, 14, 15,16 e 34.
Art.6 - Altre occupazioni
1. La concessione di aree per l’esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tale caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l’associazione.
4. L’esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.
5. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all’art. 7, comma 7.
6. Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di pubblico interesse, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che non risultino più compatibili con l’ambiente circostante.
Capo 2° - LA CONCESSIONE
Art. 7 - Richiesta di occupazione
1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all’art. 1 deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale di cui all’allegato C, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione. Comunque la ricevuta non costituisce la formale comunicazione di avvio del procedimento salvo quanto previsto dal regolamento comunale per la disciplina dell’accesso e del procedimento amministrativo. La richiesta deve essere inoltrata almeno 60 giorni prima della scadenza, ovvero 180 giorni prima per le concessioni rilasciate dal Settore Amministrativo del Patrimonio di cui all’allegato C salvo eccezioni motivate da particolare urgenza e necessità dell’occupazione.
2. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune. Comunque, essa deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) nel caso il richiedente sia persona fisica o impresa individuale, l’indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
b) nel caso il richiedente sia diverso da quelli indicati nella lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell’amministratore anche di fatto;
c) l’ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
d) l’oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui si intende occupare, l’opera che si intende eseguire e le modalità di uso dell’area;
e) la durata della occupazione;
f) l’impegno a sostenere gli oneri di concessione di cui all’art. 1 che ammontano per ogni provvedimento inerente il demanio stradale comunale a £ 25.000 nonché a depositare la cauzione, se richiesta dal Comune;
g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
3. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell’area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell’esame della domanda e, qualora l’occupazione sia richiesta per l’esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso ovvero autocertificarlo.
4. Per le occupazioni con tavoli e sedie è necessario indicare nella richiesta se si intende somministrare alimenti e bevande nell’area concessa. Nel qual caso il provvedimento autorizzatorio è rilasciato solo previo nulla osta alla somministrazione nel luogo richiesto per l’occupazione, da rilasciarsi a cura dell’Ufficio competente dell’Azienda Sanitaria Locale.
5. In caso di più domande riguardanti l’occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (come per le occupazioni di cui agli articoli 6 e 7), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda fatti salvi i casi in cui vi siano da salvaguardare particolari interessi pubblici, che saranno valutati discrezionalmente dall’Amministrazione comunale.
6. E’ consentita l’occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l’interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione della avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d’urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell’area.
7. Se non intralciano il traffico, non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 3 ore e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per quelle di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.
Art. 8 - Soppresso
Art. 9 - Istruttoria della richiesta
1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenza della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l’estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.
2. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, ove la domanda dell’interessato sia ritenuta irregolare o incompleta ovvero priva della necessaria documentazione, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione entro trenta giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza ed un congruo termine per provvedere alla regolarizzazione o alla integrazione. In questi casi il termine iniziale avrà decorrenza dalla data di ricezione della domanda regolarizzata o completata della necessaria documentazione. In mancanza, il procedimento viene archiviato.
3. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Art. 10 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale
1. Il funzionario competente provvede ad istruire il provvedimento motivato di rilascio o di diniego della concessione, ovvero dell’autorizzazione, a firma del Dirigente responsabile dandone comunicazione scritta al richiedente.
2. L’atto di concessione costituisce titolo che legittima l’occupazione e la utilizzazione dell’area pubblica e deve contenere:
a) gli elementi identificativi della concessione di cui all’art. 7;
b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione nonché l’eventuale fascia oraria di occupazione;
d) il criterio di determinazione e l’ammontare del canone di concessione, se dovuto;
e) l’obbligo di osservare quanto stabilito dall’art. 14.
3. In tema di occupazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, contrariamente a quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, nell’ambito delle fiere, delle sagre ed altre riunioni straordinarie di persone, e nell’ambito dei mercati straordinari, così come definiti, previsti e disciplinati dal vigente Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, l’atto di concessione si intende ricompreso nel provvedimento di autorizzazione complessivo relativo alla manifestazione di cui trattasi.
4. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
5. La consegna o stipula dell’atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di aver corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita, salvo eccezioni per alcune fattispecie che possono essere decise in maniera motivata dal Dirigente nella sua autonomia.
6. L’ufficio comunale che rilascia formalmente l’atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
7. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:
- l’occupazione comporti la manomissione dell’area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell’area stessa nelle condizioni originarie;
- dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al comune stesso.
8. L’ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all’entità dei lavori e delle opere da realizzare.
9. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del funzionario di cui all’art. 3, comma 1.
Art. 11 – Durata
1. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di 29 anni, se relative al demanio stradale, ai sensi dell’art. 27, comma 5, del Codice della Strada e comunque in base a quanto indicato nell’allegato C, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
2. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.
Art. 12 - Titolarità della concessione
1. La concessione è rilasciata in favore del solo richiedente, per cui non è consentita la subconcessione a terzi. Nel caso in cui il concessionario ceda in affitto la propria azienda sarà consentito il subentro nella concessione al nuovo esercente, limitatamente alla durata del contratto d’affitto previa comunicazione al Settore che ha rilasciato la concessione e al funzionario di cui all’art. 3, comma 2. Alla scadenza del subentro temporaneo riacquisterà piena titolarità il concessionario originario.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune che, in caso di accoglimento, fatta eccezione per i casi di cui ai commi 3 e 4, rilascia un nuovo atto di concessione.
3. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 2 nei casi di subingresso nella titolarità dell’esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio; fermo restando l’obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.
4. Per tutte le concessioni rilasciate dal Settore vigilanza urbana di cui all’allegato C non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 2 nei casi di subingresso nella titolarità dell’esercizio commerciale, fermo restando l’obbligo di comunicazione al Settore stesso della variazione della titolarità della concessione nonché al funzionario di cui all’art. 3, comma 2, ai fini della titolarità del canone.
Art. 13 - Rinnovo e disdetta della concessione
1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate. Per le Concessioni di durata pluriennale, sia per occupazioni temporanee che per
occupazioni permanenti, il Funzionario di cui all’art. 3, comma 1, invia 30 giorni prima dei termini di cui all’art. 7, comma 1, un avviso al concessionario inerente la scadenza del provvedimento.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta nei termini di cui all’art. 7, comma 1.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2.
Art. 14 - Obblighi del concessionario
1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l’obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all’ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell’occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell’atto di concessione, ha l’obbligo:
a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l’atto che autorizza l’occupazione;
b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l’area che occupa;
c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine compreso eventuale ripristino catastale, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all’art. 10;
d) di versare il canone alle scadenze fissate e gli oneri di concessione, se dovuti.
Art. 15 - Modifica, sospensione e revoca della concessione
1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall’Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Alla restituzione provvede il funzionario di cui all’art. 3, comma 2.
6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.
Art. 16 - Decadenza ed estinzione della concessione
1. La concessione può essere dichiarata decaduta nei seguenti casi:
a) qualora il concessionario, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l’atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
c) se il concessionario, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
d) per violazione delle norme di cui all’art. 12, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell’uso del bene concesso;
e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
f) se il concessionario non occupa il suolo per 15 giorni consecutivi, per occupazioni il cui provvedimento autorizzatorio è rilasciato dal Settore vigilanza urbana ai sensi dell’allegato C.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di decadenza automatica del provvedimento:
a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
c) il mancato ritiro del provvedimento entro 60 giorni. Nella fattispecie sono dovuti solamente gli eventuali oneri di concessione.
4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo.
Art. 17 - Limiti delle occupazioni
1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice Stradale e relativo Regolamento.
2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l’occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l’occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
4. All’interno delle zone di rilevanza storico ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l’occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
5. All’interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l’adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell’atto di concessione.
Art. 18 – Uso dell’area concessa
1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.
Art. 19 - Occupazioni abusive
1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l’autorizzazione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
a) le occupazioni realizzate in modo sostanzialmente difforme dalle disposizioni contenute nell’atto di concessione;
b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo, proroga o nelle more dell’istruttoria della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d’ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta, comunque, a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
5. Alle occupazioni abusive, oltre alle sanzioni di cui all’art. 34 e indipendentemente da quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, viene applicata un’indennità pari al canone maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento. Comunque il pagamento dell’indennità e delle sanzioni non sana l’irregolarità dell’occupazione.
6. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l’abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale o da atto di accertamento redatto dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone.
TITOLO III
CANONE DI CONCESSIONE
Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE
Art. 20 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione
1. L’occupazione, anche abusiva, sia permanente che temporanea, di spazi e aree pubbliche, come definite all’art. 1, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa.
2. E’ assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l’occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge con l’esclusione delle occupazioni sulle strade vicinali.
3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all’applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle elencate nell’allegato C del regolamento medesimo salvo le esenzioni previste dall’art. 27.
Art. 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
c) durata della occupazione;
d) valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa.
2. Le tariffe ordinarie, relative ad ogni singola tipologia di occupazione e alla classificazione della strada in cui si realizza l’occupazione medesima, sono indicate nell’allegato A del Regolamento.
Art. 22 - Classificazione delle strade
1. Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in 3 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio Comunale. La deliberazione è pubblicata per 15 giorni nell’Albo Pretorio (e negli albi circoscrizionali o di quartiere) ed è esposta negli uffici comunali incaricati della istruttoria delle domande di occupazione.
3. La classificazione delle strade è contenuta nell’allegato B del presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante.
4. La classificazione predetta potrà essere aggiornata alla occorrenza con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 2 e con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della deliberazione.
Art. 23 - Commisurazione dell’area occupata e applicazione del canone
1. Il Canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari (solamente per i pubblici servizi a rete), con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell’area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. In caso di occupazioni di sottosuolo per cui esista contemporaneamente una concessione di suolo pubblico viene conteggiata solamente la superficie eccedente rispetto al suolo.
2. Non sono soggette al Canone le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato di superficie.
3. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all’uso diretto dell’area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell’area concessa. Analogamente lo spazio di cui si richiede l’occupazione deve essere quello sottratto all’uso pubblico, indipendentemente dall’occupazione effettiva (per esempio un’area delimitata da fioriere).
4. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all’area o alle aree oggetto di ogni singolo atto. Ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui al comma 2 del presente articolo, le occupazioni effettuate nella medesima ubicazione si sommano anche se sono state autorizzate con differenti provvedimenti.
5. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza, computata come ampiezza del manufatto utilizzabile (per esempio in presenza di marciapiede con smusso non si considerano i voltatesta) per la profondità di un metro convenzionale. Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
6. I ponticelli, le tombinature e le coperture dei fossi non sono soggetti al pagamento del Canone come passi carrabili ai sensi del Codice della Strada quando costituiscono manufatti indispensabili per l’accesso alle case ed ai fondi, tranne nel caso in cui i soggetti interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico ai sensi del Codice della Strada.
7. Qualora i soggetti interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull’area antistante gli accessi a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione per una superficie determinata con le modalità di cui al comma 5.
8. Per le lottizzazioni, se non diversamente disposto dalla convenzione, il canone è dovuto dall’inizio dei lavori per la costruzione degli immobili, nelle more del collaudo o del trasferimento delle opere al Comune. Il canone è dovuto in ogni caso a seguito del trasferimento delle opere al Comune.
9. Nel caso il passo carrabile non abbia più i requisiti richiesti dalla legge, nonostante permanga la modifica della sede stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata (per esempio lo smusso del marciapiede di fronte a una vetrina), il concessionario può, previa richiesta di autorizzazione al Settore gestione lavori pubblici, ripristinare a sue spese la sede stradale, altrimenti può richiedere di mantenere la situazione esistente però il canone di concessione viene determinato con la di cui all’allegato A, punto 17. Rimane inteso che il concessionario non ha diritto, in ogni caso, di esporre la tabella di passo carrabile. Invece, può realizzare l’apposita segnaletica orizzontale di delimitazione dell’area con divieto di sosta previo rilascio di apposito provvedimento autorizzatorio.
10. Ove il concessionario non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può ottenere l’abolizione con apposita domanda al Settore gestione lavori pubblici. La messa in pristino dell’assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
11. Nel caso esista già un passo o un accesso carrabile autorizzato dal Comune nel centro storico cittadino e manca oggettivamente un’area sufficiente ad eseguire agevolmente le manovre di immissione e di uscita su strade strette, con poco spazio a disposizione sia ai lati che sul fronte immediatamente opposto all’ingresso delle autorimesse, può essere autorizzata una zona di rispetto ai sensi della delibera della Giunta comunale n. 1388/601 del 23/12/1997, allegato D.
12. Dalla misura complessiva del canone è detratto l’importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi. In ogni caso, non sono detratte le seguenti entrate che non sono assoggettate al Canone istituito con il presente Regolamento:
- tariffa dovuta per le occupazioni con autovetture private nelle aree adibite a parcheggi pubblici e simili, sia a gestione diretta sia affidati in concessione;
- canone riscosso per gli impianti sportivi concessi in gestione;
- diritto d’accesso per le fiere e simili manifestazioni.
13. Il canone di concessione può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone stesso solamente per quelle occupazioni, quali per esempio i passi carrabili, per cui sia ipotizzabile una durata superiore a 20 anni.
14. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti il canone è determinato da due componenti:
1. la prima calcolata in base alla tariffa dell’allegato A da moltiplicare per l’intera area di esercizio dell’attività, risultante dalla concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio;
2. la seconda calcolata in base ai litri venduti secondo quanto già stabilito dal Settore Amministrativo del Patrimonio. Questa componente anche in caso di affidamento a terzi continua ad essere gestita e riscossa dal citato Xxxxxxx.
Art. 24 - Durata della occupazione
1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui all’allegato A, ad anno solare, salvo l’anno di rilascio del provvedimento per cui il concessionario è assoggettato, se gli è più conveniente, al
pagamento del canone determinato come se l’occupazione fosse temporanea con decorrenza dalla data del rilascio del provvedimento.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno ovvero a fasce orarie, secondo le tariffe ordinarie dell’allegato A.
Art. 25 - Soggetto passivo
1. Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell’occupazione. Il canone in ogni caso non è frazionabile.
Capo 2° - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
Art. 26 – Agevolazioni
1. Le tariffe ordinarie del canone sono ridotte nelle fattispecie di cui all’allegato A.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l’occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
Art. 27 – Esenzioni
1. Sono esenti dal canone di concessione le occupazioni realizzate:
a) dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, nonché dal Comune ovvero da Consorzi o Società a cui partecipa il Comune stesso esclusivamente con altri enti pubblici; ¹
b) da Enti religiosi per l’esercizio di culto ammessi nello Stato;
c) per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, per la difesa degli animali e dell’ambiente, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a giorni 2;
d) per specifiche finalità aventi carattere istituzionale per il Comune, sulla base di apposita deliberazione della Giunta Comunale; ²
e) da Enti pubblici per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
f) dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS, di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4/12/97 n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell’anagrafe unica dell’ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
g) per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un’ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
h) sul soprassuolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
i) con fioriere e piante ornamentali purché non vi sia sottrazione di ulteriore spazio pubblico in base a quanto previsto dall’art. 23, comma 3;
j) con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
k) con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
l) con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione e con le vetture adibite al servizio pubblico da piazza (taxi) durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
m) con allacciamenti fognari nonché con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
n) ai sensi dell’art. 7, comma 7;
o) nelle aree cimiteriali;
p) per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
q) con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile con esclusione delle occupazioni con linee aeree;
¹ Lettera così modificata con delibera del C.C. n. 16 del 14/02/2017
² Lettera così modificata con delibera del C.C. n. 16 del 14/02/2017
r) con serbatoi sotterranei per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburanti;
s) con tende solari fisse o retrattili;
t) nel sottosuolo o sul soprassuolo se il rispettivo suolo è già assoggettato al canone;
u) con passi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap.
- Nel caso di condomini il canone è dovuto per intero dal condominio. E’ riconosciuto, però, un contributo al condòmino nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto portatore di handicap, proporzionalmente alla quota di proprietà, sulla base d’apposita istanza contenente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in merito alla quota stessa, altrimenti previa presentazione dell’addebito da parte dell’amministratore del condominio.
2. Per le occupazioni esenti nonché per quelle non soggette al canone di concessione non sono dovuti gli oneri di concessione di cui all’art.1 del presente Regolamento.
TITOLO IV
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO
Art. 28 – Accertamento
1. L’accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene immediatamente dopo il procedimento relativo alla concessione della occupazione ai sensi dell’art. 3.
2. Il Funzionario di cui all’art. 3, comma 2, responsabile del procedimento di liquidazione, accertamento e riscossione del canone di concessione verifica la ragione del credito e la sussistenza dell’idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all’occorrenza, fissa la relativa scadenza.
Art. 29 - Versamento per occupazioni permanenti
1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti “annuali“ è corrisposto anticipatamente. Nelle eccezioni di cui all’art. 10, comma 5, il versamento è effettuato entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento.
2. Per le occupazioni permanenti “pluriennali“, il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
3. Le variazioni nella occupazione in corso di anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.
Art. 30 - Versamento per occupazioni temporanee
1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all’atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione con le modalità previste nell’art. 31 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza, fatta eccezione per concessioni temporanee di carattere pluriennale, per le quali si applicano le modalità di versamento indicate nell’art. 29, commi 1 e 2.
2. Nell’ambito delle manifestazioni di cui al comma 3 dell’art. 10 l’importo del canone può essere corrisposto dal concessionario durante le giornate di svolgimento delle medesime, mediante versamento diretto effettuato tramite addetto alla riscossione dipendente dell’Amministrazione Comunale o del soggetto cui il servizio di accertamento e riscossione del canone sia stato affidato in gestione.
Art. 31 - Norme comuni per il versamento
1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune (o del concessionario), intestato “ Comune di Forlì - VERSAMENTO CANONE (ANNUALE O TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP “, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore. E’ ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat e similari), su apposito conto del Comune (o del Concessionario), domiciliato presso l’Istituto di Credito Tesoriere.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E’ ammessa la possibilità di versamento in rate trimestrali anticipate con scadenza al 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10, qualora l’ammontare del canone sia superiore a lire 500.000 all’anno. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta a pena della decadenza della concessione.
3. Si effettua il versamento del canone solo se di ammontare superiore a £. 10.000.
4. La Giunta comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere fatti i versamenti, purchè vi sia adeguata motivazione che giustifichi la variazione dei termini vigenti.
Art. 32 - Riscossione coattiva
1. Se la gestione del Canone è affidata a terzi la riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite può essere effettuata coattivamente con la procedura indicata nel Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 oppure mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio di riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli artt. 67, 68 e 69 del D.P.R. 28/1/88 n. 43.
2. Nel caso di gestione diretta da parte dell’Amministrazione ci si avvale della seconda procedura prevista al comma 1.
3. Le spese per l’espletamento della procedura coattiva sono addebitate all’occupante debitore.
4. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
Art. 33 – Rimborsi
1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall’occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all’art. 3, comma 2. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l’interessato comunque deve presentare.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del Codice Civile concernenti le obbligazioni pecuniarie. In ogni caso sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi in ragione del tasso legale vigente al momento della richiesta decorrenti dal momento del pagamento.
3. Si effettua il rimborso del canone solo se di ammontare superiore a £. 10.000.
4. Il rimborso è dovuto nel caso in cui il concessionario dimostri di non avere materialmente effettuato l’occupazione in quanto la stessa era presupposto per l’autorizzazione edilizia che è stata successivamente negata.
5. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato, ma consente di non pagare più il canone dall’anno successivo alla disdetta tempestivamente comunicata al Settore che ha rilasciato il provvedimento e al funzionario di cui all’art. 3, comma 2.
6. Gli oneri di concessione non vengono rimborsati in nessun caso.
Art. 34 – Sanzioni
1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, con esclusione di quelle inerenti il versamento del canone di cui al comma 3 del presente articolo, sono punite dal funzionario di cui all’art. 3, comma 1, mentre le occupazioni senza titolo autorizzatorio sono punite dalla Polizia Municipale; entrambe con l’applicazione della sanzione amministrativa, nella misura da lire 500.000 a lire 3.000.000, con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, Sezioni I e II della Legge 24/11/81, n. 689, fatta eccezione per quanto stabilito nei successivi commi.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell’art. 19 per l’omesso o tardivo pagamento del canone il funzionario di cui all’art. 3, comma 2, applica, oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 se dovute, la sanzione amministrativa in misura pari al 200% dell’indennità dovuta per le occupazioni abusive come determinata dal comma 5 dell’articolo 19, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest’ultima. La sanzione è ridotta al 150% nel caso l’occupante non faccia ricorso ovvero al 100% nel caso l’occupante si presenti spontaneamente prima dell’accertamento.
4. Alle occupazioni che sono state regolarmente autorizzate per l’omesso tardivo o parziale versamento del canone, il funzionario di cui all’art. 3, comma 2, applica la sanzione amministrativa del 20% ovvero del 5% se il ritardo non supera i 10 giorni.
5. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del tasso legale vigente al momento dell’accertamento.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell’attività, prevista dalle vigenti disposizioni.
Art. 35 – Contenzioso
1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono demandate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l’applicazione del canone di concessione - se e quando dovuto - restano demandate all’Autorità giudiziaria ordinaria. Nel caso la gestione del canone venga affidata a terzi, il concessionario sta in giudizio con i propri legali subentrando in tutti i diritti e gli obblighi al comune.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 35 bis - Convenzioni e accordi
1. Qualora la frequenza e l’entità degli interventi previsti lo rendano opportuno il Dirigente del Settore dell’Amministrazione comunale proposto al rilascio della concessione può stipulare, previa sottoposizione alla Giunta della clausole essenziali, convenzioni e accordi con i concessionari.
2. Agli accordi stipulati ai sensi del precedente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Le convenzioni e gli accordi di cui ai commi precedenti possono derogare, per motivate ragioni di pubblico interesse a quanto previsto da singole disposizioni del presente regolamento.
Art. 36 - Disposizioni finali
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E’ abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
Art. 37 - Disposizioni transitorie
1. L’accertamento e la riscossione della tassa comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - Tosap, i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 1999, continuano ad essere gestiti anche successivamente a tale data dall’attuale concessionario alle stesse condizioni contrattuali, fatta salva la facoltà di recesso.
2. Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° Gennaio 1999 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente come da art. 63, comma 2, lettere f), del decreto legislativo n. 446 del 1997, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima.
3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall’applicazione della nuova tariffa.
4. Le concessioni annuali che scadono al 31/12/98 rilasciate dal Settore Vigilanza Urbana di cui all’allegato C sono prorogate fino al rilascio del nuovo provvedimento autorizzatorio, che potrà avere durata decennale, previa richiesta da inoltrarsi entro il 31/1/1999.
5. Il termine per il versamento di cui all’articolo 29, comma 2, del presente Regolamento, per il primo anno di applicazione del Canone è il 28 febbraio 1999.
ALLEGATO A TARIFFE
1. Determinazione della misura di tariffa base
1.1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE
A) Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, come definite dall’art. 1 del presente Regolamento, la tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di (TB):
I categoria £ 400 II categoria £ 350 III categoria £ 250
B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui alla lettera A), moltiplicata per il valore di cui al successivo punto 2 del presente allegato, è determinata a fasce orarie: Occupazioni fino a 18 ore tariffa del 70% (FO)
Occupazioni oltre le 18 ore tariffa intera
1.2. OCCUPAZIONI PERMANENTI
Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico come definite dall’art. 1 del presente Regolamento, la tariffa annua per metro quadrato o per metro lineare è determinata nella misura del 30% (P) della tariffa giornaliera stabilita per le occupazioni temporanee di cui al punto 1.1.A, moltiplicata per i 365 giorni dell’anno.
2. Coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni
2.1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell’occupazione è il valore attribuito all’attività connessa all’occupazione per il quale va moltiplicata la misura base della tariffa fissata al punto 1 del presente allegato
2.2. Il valore di cui al punto precedente, determinato analiticamente nella tabella 1 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,6 e superiore a 5.
3. Criteri ordinari di determinazione del canone
3.1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE
La tariffa base (TB) prevista a giorno di cui al punto 1 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella 1 ed eventualmente rapportata alla fascia oraria (FO). L’importo così ottenuto, già indicato nella tabella 1, va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. La formula per la determinazione del canone per le occupazioni temporanee (COT) è la seguente:
COT = TB x CE x MQ /ML
eventualmente rapportato alla fascia oraria
3.2. OCCUPAZIONI PERMANENTI
A) La misura percentuale (P) della tariffa base prevista a giorno per le occupazioni temporanee (TB) di cui al punto 1, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella 1. L’importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per 365 e il risultato, già indicato nella tabella 1, deve essere successivamente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. La formula per la determinazione del canone per le occupazioni permanenti (COP) è la seguente:
COP = P x TB x CE x 365 x MQ /ML
B) Per le occupazioni permanenti sorte in corso d’anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale, determinata al punto 3.2.A ovvero, se più conveniente per il concessionario, quella giornaliera determinata come sopra al punto 3.1.
4. Occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture o impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi
4.1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture o impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la misura della tariffa è determinata sulla base di quella ordinaria minima di £/giorno 75 a mq. o m.l. indipendentemente dall’ubicazione, dalla tipologia e dall’importanza dell’occupazione, ridotta del 50 per cento, con un canone annuo non inferiore a £. 1.000.000.
4.2. In deroga al precedente punto, per tutte le occupazioni autorizzate fino al 31/12/1998 il canone è determinato forfettariamente in lire 1.000 per utente.
5. Agevolazioni
5.1. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.
5.1 bis. Per le occupazioni effettuate per gli spettacoli viaggianti e circensi, le superfici occupate sono calcolate in ragione del:
- 50% sino a 100 mq.
- 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq..
5.1 ter. Per le occupazioni effettuate dagli esercizi pubblici con tavoli e sedie e dalle rivendite di fiori e di frutta e verdura con espositori, nonché dalle edicole con le “civette” le superfici occupate sono calcolate in ragione del:
- 30% sino a 50 mq.;
- 70% per la parte eccedente i 50 mq.;
5.2. Le tariffe ordinarie del canone sono ridotte del 30 per cento:
a) nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
b) per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
c) per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante e i mestieri girovaghi.
5.3. Le agevolazioni di cui ai punti 5.1, 5.1 bis e 5.2 nonché la riduzione tariffaria di cui al punto 1.1.A. del presente allegato sono cumulabili, con l’esclusione di quelle di cui alle lettere a), b) e c) fra di loro.
6. Sostituzione del diritto d’accesso
6.1. Coloro che sono tenuti a versare il diritto d’accesso di lire 50.000, istituito dal Settore Mercati per il rilascio di concessioni ad occupare il suolo pubblico in occasione di certe manifestazioni, dal primo gennaio 1999 verseranno, in sostituzione dello stesso, il canone in base alla tariffa indicata nella tabella 1 maggiorato dell’importo di lire 50.000 che forma parte integrante e sostanziale del canone e sostituisce a tutti gli effetti il pagamento del diritto d’accesso.”
ALLEGATO B
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE
1. CENTRO STORICO - Tutta la zona delimitata dalle seguenti piazze o vie :
x.xx Xxxxxxxx Xxxxxx, x.xx Xxxxx Xxxxxx, x.xx Xxxxx Xxxxxx, x.xx Xxxxxx, p.le Caduti del Lavoro, p.le di Porta Schiavonia, v.le Salinatore, x.xx Conserva Corbizzi, p.le Gialli del Calvario, p.le Porta Ravaldino, v. Xxxxxxxx dalle Bande nere, v. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, v.le Xxxxxxx Xxxxxxxxx, p.le Indipendenza, p.le Savonarola, p.le del Lavoro.
2. CENTRO URBANIZZATO - E’ quello risultate dall’ultimo censimento anagrafico del 1991 relativamente al Comune di Forlì con eventuali frazioni unite al Comune stesso e con esclusione ovviamente delle zone in categoria 1.
3. FORESE - Comprende il territorio residuo fra la categoria 2 e i confini del territorio comunale, compresi i centri abitati delle frazioni che non rientrano nella categoria 2.
ALLEGATO C
FATTISPECIE DI OCCUPAZIONE
(che sono soggette al rilascio della concessione ma possono non essere soggette alla applicazione del canone di concessione)
Dopo la descrizione della fattispecie è indicato il trattamento ai fini dell’applicazione del canone: il numero si riferisce alla tariffa da applicare in base alla tabella 1. Sono comunque da considerare esenti le occupazioni di cui all’art. 27 nonché quelle inferiori al mezzo metro quadrato.
SETTORE MERCATI
Fattispecie di occupazione di suolo, sottosuolo o soprassuolo pubblico:
- per l’esercizio del commercio su aree mercatali e aree pubbliche in genere di cui all’art. 5 - nn. 5, 6, 7 e 8; La concessione ha durata massima di 10 anni.
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Fattispecie di occupazione di suolo, sottosuolo o soprassuolo pubblico:
- cartellonistica pubblicitaria stradale - n. 10;
- mezzi pubblicitari con sostegni al suolo - n. 10;
- insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari non appoggiati al suolo - n. 10;
- tende solari e simili - esenti;
- verande e simili senza appoggio al suolo - esenti;
- pensiline e tettoie senza appoggio al suolo - esenti:
- barriere antisfondamento e strutture di protezione e di recinzione in genere per esempio per punto bancomat - n. 1;
- scannafossi, bocche di lupo, griglie, botole, lucernai, feritoie e simili con superficie non superiore al mezzo metro quadrato - esenti;
- impianti tecnologici privati per le fognature (fossa imhoff, pozzetti,...) con superficie non superiore al mezzo metro quadrato - esenti;
- bacheche, vetrine sporgenti e in generale qualsiasi occupazione installata su un fabbricato - n. 3;
- concessioni di occupazione in genere che siano necessarie per l’autorizzazione edilizia (cassonetti per contatori gas, scalini e scalinate sporgenti ...) se non superiori a mezzo metro quadrato - esenti.
L’autorizzazione edilizia delle suddette fattispecie è da intendersi comprensiva anche della concessione di occupazione di suolo pubblico.
SETTORE AMMINISTRATIVO E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Fattispecie di occupazione di suolo, sottosuolo o soprassuolo pubblico:
- distributori di carburante - n. 9;
- cisterne e serbatoi interrati in genere - n. 4;
- cabine fototessere - n. 1;
- verande e simili con sottrazione di suolo – n.1;
- tassisti - n. 1;
- chioschi in genere come edicole, vendita di fiori, ... - n. 1;
- scannafossi, bocche di lupo, griglie, botole, lucernai, feritoie e simili con superficie superiore al mezzo metro quadrato
- n. 1;
- impianti tecnologici privati per le fognature (fossa imhoff, pozzetti,...) con superficie superiore al mezzo metro quadrato - n. 1;
- pensiline e tettoie con sottrazioni di suolo - n.1;
- concessioni di occupazione in genere che siano necessarie per l’autorizzazione edilizia (cassonetti per contatori gas, scalini e scalinate sporgenti, ...) se superiori a mezzo metro quadrato - n. 1.
La concessione ha di norma durata massima di 9 anni.
SETTORE GESTIONE LAVORI PUBBLICI
Fattispecie di occupazione di suolo, sottosuolo o soprassuolo pubblico:
- passo carraio e accesso carraio, anche provvisori, compresi i passi carrabili da biciclette - n. 2;
- zone di rispetto per agevolare l’utilizzo di passi o accessi carrabili - n. 1;
- zone di rispetto davanti a modifiche della sede stradale che una volta erano passi carrabili di cui all’art. 23, comma 10
- n. 17;
- ponticello e tombinatura del fosso - n. 2;
- ponteggi, attrezzature, cantieri edili se superiori a 30 giorni - n. 14;
- l’xxxxxxxxxxxxx xx xxx - x. 00;
- posa armadi di distribuzione - n. 14;
- installazione cabine telefoniche - esenti;
- uso generico - n. 1;
- cavidotti, elettrodotti e simili - Allegato A, punto 4;
- allacciamenti pluviali, fognari, acqua, gas e reti in genere - esenti;
- cavidotti interrati e posa reti in genere quali acqua, gas, telefono e luce - Allegato A, punto 4.
SETTORE VIGILANZA URBANA
Fattispecie di occupazione di suolo, o soprassuolo pubblico:
- ponteggi, attrezzature, cantieri edili se non superiori a 30 giorni - n. 14;
- fioriere e simili, ovvero arredo urbano in genere non compreso altrove - esenti oppure nn. 15 , 16 e 1;
- distributori automatici di tabacchi e simili non fissi al fabbricato - n. 1;
- portabiciclette e strutture varie - esenti oppure nn. 15, 16 e 1;
- esposizione di merce all’esterno di negozi - n. 15;
- piattaforme per esercizi pubblici compresi tavolini, sedie e ombrelloni - n. 16;
- attrezzature per spettacoli viaggianti e circensi -n. 11;
- tavoli raccolta firme e/o fondi e distribuzione materiale informativo - n. 1;
- occupazioni culturali, politiche e simili - n. 16;
- traslochi e depositi di materiale - n. 1;
- striscioni pubblicitari esposti trasversalmente a vie e piazze - n. 10.
La concessione ha durata fino a 10 anni, salvo revoca per esigenze di interesse pubblico, escluse quelle del primo punto che hanno durata massima di 30 giorni.
SETTORE IGIENE E TUTELA DELL’AMBIENTE
Fattispecie di occupazione di suolo, sottosuolo o soprassuolo pubblico:
- giardini pubblici e aree verdi pubbliche in genere - variabile con la fattispecie.
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO
Fattispecie di occupazione di suolo, sottosuolo o soprassuolo pubblico:
- segnaletica stradale (per esempio indicazioni di attività produttive) - n. 10;
- spazi riservati in xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx - xxxxxx;
- spazi riservati al parcheggio - esenti.