CONVENZIONE
REP. 25/23
CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RECEPTION E PORTIERATO PRESSO LE SEDI DELLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE CAMPANIA
XX.XX.XX. S.P.A.
~
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.
(Lotto 4 – asl Salerno)
CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RECEPTION E PORTIERATO
PRESSO LE SEDI DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE CAMPANIA
Lotto 4 – Asl Salerno
CIG n. 7901891EB9
L’anno duemilaventitré, il giorno 08 del mese di marzo presso la sede della Xx.Xx.Xx. Spa in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx X0, da una parte
XX.XX.XX. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0, capitale sociale euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale, Ing. Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx nato a Bari il 02/03/1966, C.F. DBLLSN66C02A662B, in virtù dei poteri di rappresentanza conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 Novembre 2022
E
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A., in seguito denominata “impresa”, con sede legale in Roma alla via di Cervara n. 143/B-C, C.F./P.IVA 01484180391 rappresentata ai fini del presente atto dal Legale Rappresentante xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Roma il 11/12/1965, C.F. MSCNTN65T11H501G (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che Xx.Xx.Xx. S.p.A., società interamente partecipata dalla Regione Campania, costituisce, in attuazione dell’art. 6, comma 15 della L.R. 28 del 24/12/2003, centrale di committenza regionale ed è soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014 convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014 che aggiudica appalti
Pag. 1 di 25
XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
pubblici e conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle AA.SS.LL. ed AA.OO., alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania ivi comprese quelle in house, ad eccezione di Eav srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e gomma, agli enti locali ed alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
b) che in esecuzione di quanto precede, Xx.Xx.Xx. S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con determinazione del Direttore Generale n. 84 del 14/05/2019 una procedura aperta per la stipula di un Convenzione per i SERVIZI RECEPTION E PORTIERATO PRESSO LE SEDI DELLE AA.SS.LL./AA.OO. DELLA REGIONE CAMPANIA suddivida in 16 lotti;
c) che il Fornitore che sottoscrive la presente Convenzione è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta per il lotto n. 4 con determinazione del Direttore Generale n. 216 del 21/10/2022 e successiva determinazione n. 217 del 25/10/2022 e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nella presente Convenzione alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Ordinativi di
Fornitura;
d) che la stipula della presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di stipula di un Contratto nel quale verranno specificati le quantità e le tipologie di beni/servizi oggetto dello stesso;
e) che i singoli Contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore risultato aggiudicatario, per singolo lotto, in base alle modalità ed i termini indicati nella presente Convenzione e relativi Allegati;
f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;
h) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente Convenzione e relativi Allegati, e di avere
Pag. 2 di 25
XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – DEFINIZIONI
Nell’ambito della presente Convenzione, si intende per:
a) Convenzione: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Xx.Xx.Xx. S.p.A., anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione aderente;
b) Amministrazione/i Contraente/i o Amministrazione/i: le AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU. ed IRCCS della Regione Campania che, sulla base della normativa vigente, sono legittimati ad utilizzare la Convenzione e che possono, dunque, emettere Ordinativi di Fornitura (contratti specifici) basati sulla presente Convenzione;
c) Fornitore: l’aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa aderente a contratto di rete) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive la presente Convenzione impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a fornire quanto aggiudicato alle Amministrazioni aderenti a seguito dell’emissione da parte delle stesse dei singoli Ordinativi di Fornitura;
d) Capitolato Tecnico: il documento allegato al presente atto che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto della Convenzione; disciplina, inoltre, le modalità per l’emissione degli Ordinativi di Fornitura;
e) Ordinativo di Fornitura documento col quale l’Amministrazione Contraente manifesta la propria volontà di
acquisire le prestazioni/servizi oggetto delle Convenzione, determinandone quantità, importo e durata;
f) Contratto Attuativo: rapporto contrattuale intercorrente tra l’Amministrazione Contraente ed il Fornitore, perfezionato mediante l’Ordinativo di Fornitura, con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Amministrazioni Contraenti la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nel presente Schema di Convenzione.
g) Responsabile dell’Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell’esecuzione del contratto: il rappresentante dell’Amministrazione Contraente responsabile dei rapporti tra l’Amministrazione stessa ed il Fornitore in merito alla gestione del servizio. A tale soggetto verrà demandato di monitorare e controllare la
Pag. 3 di 25
XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
corretta e puntuale esecuzione del Contratto, assolvendo il compito di rappresentante dell’Amministrazione
Contraente nei confronti del Fornitore.
Articolo 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI
Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione:
- l’Allegato “B” (Capitolato Tecnico e relativi allegati);
- l’Allegato “C” (Offerta economica del Fornitore);
La presente Convenzione è regolata, in via gradata:
a) dal contenuto della Convenzione e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
c) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
I singoli rapporti contrattuali tra le Amministrazioni Contraenti ed il fornitore saranno regolati dalle disposizioni sopra indicate, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti della presente Convenzione, nonché da quanto verrà disposto dall’Ordinativo di Fornitura purché non in contrasto con i predetti documenti.
In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nella presente Convenzione e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nella presente Convenzione e relativi Allegati. Le clausole della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Pag. 4 di 25
XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella presente Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e relativi Allegati e/o con i singoli Ordinativi di Fornitura, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
Articolo 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura.
La presente Convenzione è conclusa con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Ordinativi di Fornitura, basati sulle condizioni stabilite nella presente Convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico.
Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire i servizi e le forniture oggetto dell’affidamento, così come definiti nel Capitolato Tecnico.
LOTTO | AMMINISTRAZIONE | OPERATORE ECONOMICO | VALORE QUADRIENNALE OFFERTO |
4 | ASL SALERNO | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | € 5.772.415,81 |
In esecuzione della presente Convenzione potranno essere affidati contratti entro il valore di aggiudicazione, determinato per ciascun Lotto, dato dal prodotto del fabbisogno complessivo per il prezzo orario risultante dal ribasso percentuale offerto relativo al servizio di portierato rispetto alla base d’asta.
Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia della presente Convenzione, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016.
Pag. 5 di 25
XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice:
- modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7;
- varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c);
- modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).
Articolo 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI ATTUATIVI
La Convenzione ha una durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa, periodo entro il quale le Aziende Sanitarie della Campania potranno emettere l’Ordinativo di Fornitura, documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra le stesse Aziende Sanitarie e il Fornitore. La durata della Convenzione potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte di Xx.Xx.Xx., di ulteriori 6 (sei) mesi nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti.
A seguito dell’emissione dell’/degli Ordinativo/i di Fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Amministrazioni Contraenti la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione.
La durata di ciascun “Contratto attuativo” è pari a 48 mesi decorrenti dalla data del relativo OdF.
Articolo 5 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto dei Contratti basati sulla presente Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nei Contratti Attuativi, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati e nell’Ordinativo di Fornitura in ogni caso, il
Pag. 6 di 25
XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni
tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Ordinativi di Fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Xx.Xx.Xx. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti secondo quanto specificato nella Convenzione e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione
della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e nei Contratti;
d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o da Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza;
f) comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza,
le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e nei singoli
Contratti, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e Xx.Xx.Xx. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
i) a comunicare all’impresa subentrante, al momento della conclusione dell’appalto, tutti i dati e le informazioni
inerenti al personale impiegato necessarie per il cambio appalto.
Pag. 7 di 25
XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all’art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.
Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare, acconsente fin d’ora ad erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche alla Convenzione e/o del Contratto, anche presso sedi e/o strutture della Amministrazione originariamente non previste ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 106 del X.X.xx. n.
50/2016;
I servizi oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’affidatario, prima dell’inizio della prestazione, di comunicare, a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed all’Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto delle lavoro, servizio o fornitura affidati.
Articolo 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente Convenzione, la
documentazione amministrativa richiesta e presentata a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per la stipula della presente Convenzione.
In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
a) comunicare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
b) inviare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
Pag. 8 di 25
XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alla Amministrazione le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata della presente Convenzione e del relativo contratto attuativo in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, Xx.Xx.Xx. S.p.A. provvederà all’applicazione della dovuta
penale, conformemente a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
Articolo 7 - VERIFICHE E MONITORAGGIO
Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.
In ogni caso, le Amministrazioni, procederanno alle verifiche dei servizi e delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.
Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, Xx.Xx.Xx. S.p.A., si riserva di risolvere la Convenzione.
L’ Amministrazione Contraente provvederà nel corso dell’esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. 102, comma 2, d X.x.xx. n. 50/2016, alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, l’Amministrazione Contraente provvederà a dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
In ogni caso l’attività di controllo viene svolta dal Direttore della Esecuzione della Amministrazione secondo
quanto previsto dall’art. 18 del Decreto Mit 7 marzo 2018 n 49.
Ove l’Amministrazione comunichi a Xx.Xx.Xx. S.p.A., in relazione al singolo contratto, di aver accertato gravi ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle previsioni contrattuali ovvero che le prestazioni non sono state eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrà
Pag. 9 di 25
XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali – la presente Convenzione.
Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà comunque, ove ritenuto necessario, provvedere a monitorare il livello qualitativo del servizio erogato dagli operatori economici aggiudicatari della presente Convenzione ed a verificare periodicamente la rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in Convenzione.
In particolare, il Fornitore dovrà trasmettere a Xx.Xx.Xx S.p.A., con periodicità trimestrale , i dati di cui al paragrafo 22 del Capitolato ai fini reportistici pena l’applicazione delle penali previste dal Capitolato Tecnico. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti nelle forme e modalità specificate nel Capitolato Tecnico al paragrafo 22.
La mancata produzione o il ritardo nella trasmissione dei report comporterà l’applicazione automatica delle penali
previste dal Capitolato Tecnico.
Al fine di riscontrare, in maniera oggettiva, il rispetto, da parte degli operatori economici aggiudicatari, dei livelli di prestazioni previsti nelle convenzioni stipulate, Xx.Xx.Xx. S.p.A., durante tutta la durata delle stesse e dei singoli contratti stipulati dalle Aziende Sanitarie/Ospedaliere mediante l’emissione degli Ordinativi di Fornitura, si riserva la facoltà di effettuare verifiche ispettive a campione presso i luoghi ove le ditte aggiudicatarie devono eseguire le prestazioni contrattuali, nonché presso le rispettive Centrali Operative.
Le verifiche ispettive potranno riguardare:
- le prescrizioni previste nel capitolato Tecnico, al cui inadempimento è collegata l’applicazione di penali;
- gli aspetti/requisiti attinenti al prodotto e/o processo e/o servizio che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;
- tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.
Articolo 8 – PENALI
Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto, a seconda della competenza, individuata nel Capitolato tecnico da SoReSa o dalla Amministrazione Contraente.
Pag. 10 di 25
XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione o di SoReSa, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a garanzia degli adempimenti previsti dalla Convenzione.
Nell’ambito della Convenzione SoReSa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Nell’ambito del singolo Contratto l’Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i.
La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 9 – CAUZIONE
A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore
medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 230.896,63.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A. o l’Amministrazione contraente fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 8 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito
alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
Pag. 11 di 25
XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
Articolo 10 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI
1. Per quanto di propria competenza, potranno procedere alla risoluzione, Xx.Xx.Xx., relativamente alla Convenzione, oppure le Amministrazioni Contraenti, relativamente ai rispettivi Contratti, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, ed in particolare quando:
a) il Contratto/Convenzione abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
c) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, che si protragga oltre i termini massimi previsti per ciascun specifico obbligo, così come disposto dal Capitolato Tecnico, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il Contratto e di richiedere a Xx.Xx.Xx. Spa di ritenere definitivamente la cauzione per la quota parte corrispondente al proprio Contratto, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Pag. 12 di 25
XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
3. Si conviene altresì che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto la Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza, ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula della presente Convenzione;
b) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
c) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 della presente Convenzione;
d) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Brevetti industriali e diritti d’autore, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
e) qualora, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula ed all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..
4. Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere la Convenzione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108,
comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
La risoluzione della Convenzione determina la risoluzione dei singoli Contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni. La risoluzione della Convenzione è causa ostativa all’aggiudicazione di nuovi Appalti ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
Pag. 13 di 25
XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
5. Le singole Amministrazioni Contraenti procedono alla risoluzione dei rispettivi Contratti al verificarsi delle
ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare:
a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
b) quando il Responsabile dell’Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell’esecuzione del contratto o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
c) in particolare, costituisce grave inadempimento il mancato rispetto della clausola sociale di cui al successivo art. 13
d) qualora, al di fuori di quanto previsto ai precedenti punto b e c), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile dell’Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell’esecuzione del contratto o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Inoltre, l’Amministrazione Contraente può procedere alla risoluzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:
Pag. 14 di 25
XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
a) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto conseguente alla convenzione, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica.
L’Amministrazione Contraente può altresì procedere alla risoluzione del Contratto in caso di applicazione di penali di propria competenza oltre la misura massima stabilita all’Articolo 8 della presente Convenzione.
In tutti i casi, previsti nella presente Convenzione, di risoluzione della Convenzione e/o del/i Contratti, Xx.Xx.Xx.
S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà notificata al Fornitore.
In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 11 – RECESSO
Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
c. mutamenti di carattere organizzativo.
Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste
Pag. 15 di 25
XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
nella Convenzione e nei Contratti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o l’Amministrazione potranno recedere in qualunque tempo rispettivamente dalla Convenzione e da ciascun singolo Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, Xx.Xx.Xx. e/o l’amministrazione Contraente prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
Il recesso dalla presente Convenzione è causa ostativa all’emissione dei singoli Contratti ed è causa di recesso dai singoli Contratti stessi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Articolo 12 - OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO
Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx.
n. 50/2016 ed ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 13 ADEMPIMENTO CLAUSOLA SOCIALE
Il Fornitore, in adempimento della clausola sociale che in sede di offerta ha dichiarato espressamente di accettare,
è tenuto ad assorbire prioritariamente, nell’organico del personale dedicato all’appalto, il personale operante alle
Pag. 16 di 25
XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’art. 50 del Codice, garantendo l’applicazione del CCNL di settore di cui all’art. 51 Dlgs. 15 giugno 2019 n 81 che prevede che per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento di cui all’art. 108 co.3 codice e comporta secondo i modi ed i tempi definiti al precedente art 10’, la risoluzione del contratto
Articolo 14 – RISERVATEZZA
Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
Pag. 17 di 25
XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
Articolo 15 - REFERENTE DELLA CONVENZIONE E RESPONSABILE DELLA COMMESSA
Il Fornitore nomina il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx quale Referente della Convenzione, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. per l’esecuzione della presente Convenzione, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente della Convenzione, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Xx.Xx.Xx. S.p.A.
Il Fornitore nomina, altresì, il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx quale Responsabile della Commessa, con incarico di essere il referente unico del Contratto nei confronti di Xx.Xx.Xx. Spa e della Amministrazione Contraente che ha aderito alla presente Convenzione, per quanto di propria competenza. Questi avrà, dunque, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
L’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx, Responsabile della Convenzione per conto di Soresa, è il referente della Convenzione nei confronti del Fornitore e dell’Amministrazione contraente e svolge tutti i compiti e funzioni di seguito previste:
• Applicare le penali di competenza di Soresa;
• Rilasciare le certificazioni per lo svincolo delle cauzioni;
• Disporre verifiche ed ispezioni, a campione, sulla corretta esecuzione del contratto
• Proporre la risoluzione /revoca della Convenzione al Direttore generale di Soresa ;
• Ogni altra attività di competenza di Soresa.
Articolo 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione, a pena di nullità, ai sensi
dell’art. 105, co. 1 del Codice.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e/o i singoli Contratti.
E’ ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
Pag. 18 di 25
XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
Articolo 17 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx.
S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
Articolo 18 - FORO COMPETENTE
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e Xx.Xx.Xx. S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
Pag. 19 di 25
XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
Articolo 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti da Soresa a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di esecuzione di appalti pubblici ed avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura e per l’esecuzione dell’appalto nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori di Soresa individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela si Soresa in sede giudiziaria.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate da Soresa nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono
Pag. 20 di 25
XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta a Soresa, pec: xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati personali
(xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Soresa, con sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0, XXX 00000.
Articolo 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE
ESPRESSE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per
l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi
Pag. 21 di 25
XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli
obblighi di cui al precedente comma. 1.
La Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R.
n. 445/2000 – la Convenzione e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 21 - ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL PATTO DI INTEGRITA’
In ottemperanza a quanto statuito dal Patto di integrità in data 9 luglio 2020 e dall’art. 3 della L. n.136/2010, l’Impresa:
- ha l’obbligo di comunicare alla Xx.Xx.Xx. i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a
qualunque titolo, l’intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta.
L’impresa assume, altresì, l’obbligo di:
- riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
- comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Conformemente a quanto statuito dal Patto di integrità sottoscritto in data 9 luglio 2020, ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190, di cui al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera
n. 72/2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Patto:
a) l’Impresa si obbliga a non concludere con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o
Pag. 22 di 25
XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla
procedura di gara e della formulazione dell’offerta, risultata poi essere la migliore;
b) l’Impresa si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno –direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati –somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l’affidamento dei singoli Contratti di Fornitura;
c) l’Impresa si obbliga ad astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Xx.Xx.Xx., alla Pubblica Autorità e alla singola Amministrazione contraente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
d) l’Impresa si obbliga a segnalare a Xx.Xx.Xx. e alla singola Amministrazione contraente nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Consip e/o della singola Amministrazione contraente o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura;
e) L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa di cui all’art.5 Patto di Integrità che prevede
la risoluzione immediata del contratto;
f) L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
g) L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell’autorizzazione al subappalto
Pag. 23 di 25
XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
h) L’Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Articolo 22 - CLAUSOLA FINALE
La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti (o di parte di essi) da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
XX.XX.XX. S.p.A.
Il Direttore Generale
(Ing. Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx)
x.xx digitalmente
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A.
Il Legale Rappresentante
(xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx)
x.xx digitalmente
Pag. 24 di 25
XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 3 (Oggetto della Convenzione), Articolo 4 (Durata della Convenzione), Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 7 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 8 (Penali), Articolo 9 (Cauzione), Articolo 10 (Risoluzione), Articolo 11 (Recesso), Articolo 12 (Obblighi in materia sociale, ambientale e del lavoro); Articolo 13 ( Adempimento clausola sociale) Articolo 14 (Riservatezza), Articolo 16 (Divieto di cessione del contratto e subappalto), Articolo 18 (Foro competente), Articolo 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 22 (Clausola finale).
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A.
Il Legale Rappresentante
(xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx)
x.xx digitalmente
Pag. 25 di 25
XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di reception e portierato presso le sedi delle aziende sanitarie ed ospedaliere
della regione Campania
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI RECEPTION E PORTIERATO
presso le sedi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della
Regione Campania
CAPITOLATO TECNICO
CAPITOLATO TECNICO Pag. 1 di 18
XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 00000000000 Tel. 000 00 00 000 – Fax 000 00 00 000 - xxx.xxxxxx.xx
Sommario
6. PROCESSO DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI 6
6.1 Richiesta Preliminare di Fornitura 6
6.3 Proposta del Piano di Fornitura 7
6.4 Approvazione del Piano di Fornitura 8
6.5 Ordinativo di Fornitura (OdF) 8
7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL FORNITORE 9
8. FORMAZIONE DEL PERSONALE OPERATIVO 11
9. SERVIZIO DI RECEPTION E PORTIERATO OGGETTO DELL’APPALTO 12
11. REPORTISTICA E REGISTRO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 14
13. CONSUNTIVAZIONE E APPROVAZIONE DELLE ATTIVIVITA’ 14
14. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 15
15. MONITORAGGIO DEL SERVIZIO 15
1. PREMESSA
Il presente Capitolato Tecnico ha lo scopo di descrivere i contenuti tecnici del Servizio di Reception e Portierato per le sedi e gli immobili delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere della Regione Campania, elencati nell’Allegato “B1 - Dettaglio sedi ASL AO”.
Le modalità di erogazione dei servizi oggetto dell’appalto dovranno essere conformi a quanto previsto dalla documentazione di gara e relativi Allegati.
2. GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Di seguito si riportano le definizioni e gli acronimi maggiormente utilizzati nel presente documento.
i. Xx.Xx.Xx. o Soresa: Società Regionale per la Sanità, società strumentale costituita dalla Regione Campania alla quale è affidato il ruolo di centrale acquisti dei prodotti destinati alle aziende del sistema sanitario, che stipula la Convenzione con il Fornitore;
ii. Amministrazioni Richiedenti (AR) o Amministrazioni o Aziende Sanitarie: le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere della Regione Campania che utilizzano la Convenzione attraverso l’emissione di Ordinativi di Fornitura;
iii. Fornitore: l’impresa risultata aggiudicataria di uno o più lotti e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
iv. Personale di portineria (Portiere o Fiduciario): Il soggetto in uniforme, e con capacità idonee ad assolvere le funzioni specifiche di portierato secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
v. Richiesta Preliminare di Fornitura (RpF): documento sintetico di descrizione dei servizi di interesse richiesti dalle Amministrazioni;
vi. Proposta del Piano di Fornitura (PPF): documento redatto dal Fornitore, che colleziona il set informativo base per ciascun servizio;
vii. Ordinativo di Fornitura (OdF): documento con il quale l’Amministrazione accetta la Proposta del Piano di Fornitura presentato dal Fornitore a seguito di una Richiesta Preliminare di Fornitura e ordina l’erogazione dei relativi servizi alle condizioni previste dalla Convenzione;
viii. Presidi: i presidi ospedalieri e le altre sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Campania presso i quali
viene richiesta l’attivazione dei servizi di reception e portierato;
ix. Referente del Servizio: referente delle Amministrazioni Richiedenti, responsabile della verifica e del monitoraggio dell’esecuzione contrattuale;
x. Responsabile delle attività: referente del fornitore responsabile nei confronti della singola Amministrazione della gestione di tutti gli aspetti del Contratto di fornitura;
xi. Convenzione: Convenzione stipulata tra Xx.Xx.Xx. e il Fornitore con la quale il fornitore si obbliga ad erogare i servizi di reception e portierato nei confronti delle Amministrazioni Richiedenti nei limiti dei valori massimali e di durata indicati nel presente Capitolato.
3. OGGETTO DEL SERVIZIO
L’oggetto dell’appalto è rappresentato dall’insieme dei servizi di Reception e Portierato, così come meglio descritti nel seguito, da erogarsi presso le sedi delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere della Regione Campania.
Nella tabella seguente viene riportato il dettaglio delle ASL e AO suddivise per lotto con indicazione del valore presunto del Lotto e del fabbisogno stimato in termini di monte ore quadriennale per i servizi di reception e portierato.
Lotto | Amministrazione | FABBISOGNO quadriennale H/uomo | IMPORTO PRESUNTO PER LOTTO QUADRIENNALE |
1 | ASL Napoli 1 | 729.220,00 | 00.000.000,00 € |
2 | ASL Napoli 2 | 82.336,00 | 1.482.048,00 € |
3 | ASL Napoli 3 | 1.328.456,00 | 23.912.208,00 € |
4 | ASL Salerno | 494.968,00 | 8.909.424,00 € |
5 | ASL Caserta | 420.144,00 | 7.562.592,00 € |
6 | ASL Avellino - AO Moscati | 118.472,64 | 2.132.507,52 € |
7 | ASL Benevento | 47.216,00 | 849.888,00 € |
8 | AO Xxxxxxxxxx | 146.000,00 | 2.628.000,00 € |
9 | A.O. Xxxxx Xxxxxxxxxx | 242.676,00 | 4.368.168,00 € |
10 | AO Santobono Pausilipon | 232.588,00 | 4.186.584,00 € |
11 | AO San Xxxxxxxx xx Xxx e Ruggi d’Xxxxxxx | 43.264,00 | 778.752,00 € |
00 | XX Xxxx’Xxxx x Xxx Xxxxxxxxxx | 216.320,00 | 3.893.760,00 € |
13 | AO San Pio | 99.648,00 | 1.793.664,00 € |
14 | AORN Colli | 35.048,00 | 630.864,00 € |
15 | Xxxxxxxx XX | 760.000,00 | 13.680.000,00 € |
16 | IRCS Xxxxxxx | 111.392,00 | 2.005.056,00 € |
TOTALI | 5.107.748,00 | 00.000.000,52 € |
Trattandosi di appalto a misura, il corrispettivo erogato al Fornitore sarà determinato sulla base dei servizi effettivamente erogati così come disciplinato nel seguito del presente capitolato.
Si precisa che i valori massimali per ciascun Lotto in gara, I.V.A. esclusa, entro i quali l’Aggiudicatario è tenuto ad accettare gli Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti, corrispondono al relativo valore di aggiudicazione (ossia, per ciascun Lotto, al prodotto tra il fabbisogno di ore di servizio posto in gara e il prezzo unitario offerto dal concorrente aggiudicatario del Lotto). I valori massimali per Lotto non sono da intendersi in alcun modo vincolanti né per Xx.Xx.Xx. né per le singole Amministrazioni. Pertanto, ciascuna Amministrazione sarà libera di richiedere servizi di Portierato e Reception entro il limite dell’importo di aggiudicazione del Lotto
Il dettaglio delle sedi è riportato nell’allegato “B1 - Dettaglio sedi ASL AO” al presente Capitolato; tale dettaglio viene fornito a titolo puramente indicativo in quanto i servizi andranno prestati presso le sedi indicate dalle Amministrazioni in sede di Richiesta Preliminare di Fornitura, come meglio specificato nel seguito.
4. CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento di personale del precedente affidatario del servizio.
Nell’Allegato “B2 – Dettaglio del personale” al presente Capitolato è riportata l’indicazione del personale attualmente impiegato suddiviso per monte ore settimanale e livello contrattuale e scatti di anzianità. Si precisa che tale informazione è riportata a titolo solo indicativo in quanto il dato effettivo e attuale del personale verrà comunicato al Fornitore con la Richiesta Preliminare di Fornitura.
Rimane fermo che ciascuna Impresa è libera di formulare offerta secondo le proprie strategie organizzative, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme applicabili e del CCNL.
5. DURATA DELL’APPALTO
La Convenzione relativa a ciascun lotto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione potrà emettere gli Ordinativi di Fornitura (OdF). La durata delle Convenzione potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte di Xx.Xx.Xx., di ulteriori 6 (sei) mesi nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti.
I singoli Contratti Attuativi stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura
avranno una durata pari a 4 (quattro) anni decorrenti dalla data d’inizio di erogazione dei servizi indicata nell’OdF.
6. PROCESSO DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI
Il processo di attivazione dei servizi prevede il coinvolgimento dell’Amministrazione Richiedente (AR) e del
Proposta Piano di Fornitura adeguata?
Si
No
Presa in consegna del sito e avvio
Proposta Piano di
Fornitura
Sopralluogo/ghi
(facoltativi)
Ordinativo di
Fornitura
Richiesta preliminare di Fornitura (RPF)
6
3
2
5
1
Amministrazione
Richiedente
Fornitore. Di seguito si offre una figura che schematizza il suddetto processo.
Fornitore
6.1 RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA
L’Amministrazione Richiedente (AR) formalizza il suo interesse alla fruizione dei servizi offerti dal fornitore mediante la predisposizione della Richiesta Preliminare di Fornitura (RpF) utilizzando l’Allegato “B3 - Richiesta Preliminare di Fornitura” allegato al presente capitolato.
La RpF è un documento contenente una sintetica descrizione del servizio richiesto, l’ubicazione degli immobili, le caratteristiche specifiche del servizio, il dimensionamento richiesto ed altre informazioni funzionali al servizio richiesto. In particolare, per consentire al Fornitore di formulare la propria proposta in termini di personale da impiegare in ottemperanza alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento di personale del precedente affidatario del servizio, l’AR comunica anche il dettaglio del personale impiegato, suddiviso per monte ore settimanale e livello.
La RpF deve essere trasmessa dalla AR all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata che il Fornitore ha comunicato in sede di stipula della Convenzione come unico punto di contatto per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti l’affidamento in oggetto.
Con la trasmissione della RpF, l’AR si vincola a:
• Individuare un Referente del Servizio e i relativi estremi per il contatto (nome, cognome, ruolo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata) cui il Fornitore deve fare riferimento per concordare le date e le modalità di esecuzione degli eventuali sopralluoghi e per
qualsiasi problematica o richiesta di informazioni attinente alla RpF ricevuta;
• Supportare il Fornitore all’esecuzione degli eventuali sopralluoghi;
• Valutare la Proposta del Piano di Fornitura presentata dal Fornitore, formalizzando eventuali osservazioni o richieste di modifica;
L’emissione della RpF non vincola l’AR a emettere alcun OdF.
6.2 SOPRALLUOGHI
A seguito della ricezione della Richiesta Preliminare di Fornitura, il Fornitore, se ritiene opportuno, concorda con l’Amministrazione interessata, nella persona del Referente del Servizio individuato con la RpF, la data dell’eventuale sopralluogo o dei sopralluoghi. Si precisa che i sopralluoghi sono facoltativi e pertanto rimessi alla volontà stessa del Fornitore. Il sopralluogo, in ogni caso, dovrà essere effettuato congiuntamente con il Referente del Servizio, o un suo incaricato, e potrà interessare tutti o solo parte dei presidi indicati dall’AR nel RpF.
6.3 PROPOSTA DEL PIANO DI FORNITURA
Il Fornitore, completate le fasi sopra esposte, predispone la Proposta del Piano di Fornitura (PPF), ovvero un documento, specifico per ciascun presidio, congruente rispetto le esigenze dichiarate dall’Amministrazione Richiedente.
Tale documento (Allegato “B4 – Proposta del Piano di Fornitura” allegato al presente capitolato) dovrà contenere le seguenti informazioni:
• Descrizione dettagliata del servizio di reception e portierato con espressa indicazione dell’ubicazione degli immobili relativamente ai quali verranno attivati i servizi. I servizi proposti dovranno essere formulati partendo da quanto richiesto dall’Amministrazioni in sede di RpF eventualmente integrato con quanto ritenuto opportuno dal Fornitore a seguito dell’eventuale sopralluogo. In particolare, per ciascun presidio dell’Amministrazione Richiedente, dovrà essere esplicitato il dettaglio delle postazioni presidiate proposte con indicazione del numero di personale di portineria presente per postazione con le relative fasce orarie, turnazioni e giorni di presidio;
• Costo complessivo del servizio proposto così come derivanti all’esito della procedura di gara.
Formalizzato il PPF in tutte le sue componenti, il Fornitore dovrà sottoscriverlo e consegnarlo all’Amministrazione Richiedente entro e non oltre 30 giorni solari dalla data di ricezione della RpF ovvero entro il minor termine offerto dal concorrente in gara. Il Piano dovrà essere trasmesso al supervisore indicato
dall’Amministrazione nel RpF ai punti di contatto ivi contenuti.
6.4 APPROVAZIONE DEL PIANO DI FORNITURA
L’Amministrazione, una volta pervenuta la Proposta del Piano di Fornitura, potrà accettarla e quindi passare all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura oppure inviare al Fornitore le modifiche proposte. In tal caso il Fornitore dovrà inviare una nuova Proposta del Piano di Fornitura entro 5 giorni solari dalla comunicazione delle modifiche.
Le eventuali modifiche saranno trasmesse dalla AR all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata che il Fornitore ha comunicato in sede di stipula della Convenzione come unico punto di contatto per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti l’affidamento in oggetto
La nuova proposta del Piano dovrà essere trasmessa al supervisore indicato dall’Amministrazione nel RpF ai punti di contatto ivi contenuti.
Il mancato rispetto dei termini sopra descritti comporta l’applicazione delle Penali previste al par. 16.
6.5 ORDINATIVO DI FORNITURA (ODF)
A seguito dell’accettazione del Piano di Fornitura e dell’acquisizione del nulla-osta rilasciato da SoReSa in ordine all’adesione alla Convenzione-quadro, l’AR potrà procedere con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura. L’Ordinativo di Fornitura è il documento mediante il quale la singola Amministrazione contraente regola i suoi rapporti con il Fornitore. Il rilascio del nulla-osta da SoReSa è subordinato alla verifica della legittimazione dell’Amministrazione a richiedere l’Adesione, al rispetto dei massimali e della congruenza delle prestazioni richieste con l’oggetto dell’affidamento. In caso di diniego, l’AR dovrà concordare con il fornitore le opportune modifiche del piano di fornitura e richiedere nuovo nulla-osta. Una volta acquisito il nulla-osta da parte di SoReSa l’Ordinativo di Fornitura dovrà essere trasmesso al fornitore tramite la piattaforma di e-procurement di SoReSa.
Il Fornitore deve iniziare ad erogare i servizi individuati nell’ordinativo, entro e non oltre 15 giorni solari dall’emissione dell’ordinativo stesso e comunque non prima del ricevimento del nulla osta da parte di SoReSa.
Sarà onere dell’Amministrazione redigere un ordinativo che dettagli il servizio richiesto, con relativo dimensionamento e monte ore, sui presidi di competenza. Il numero e il dimensionamento sono determinati dall’Amministrazione e dovranno essere erogati dal Fornitore, senza eccezioni, nelle condizioni previste dal presente Capitolato e relativi allegati nonché nell’offerta tecnica ed economica presentata in gara.
In particolare, l’OdF (Allegato “B5 – Ordinativo di Fornitura” allegato al presente Capitolato),
conterrà le seguenti informazioni:
• Espressa indicazione dell’ubicazione degli immobili relativamente ai quali verrà attivato il servizio di reception e portierato;
• Durata del servizio (4 anni);
• Costo complessivo;
• Nominativo e contatti del Referente del Servizio dell’AR;
• Nominativo e contatti del fornitore attuale al fine di assicurare l’avvio delle procedure necessarie al
rispetto degli obblighi indicati nel precedente par. 4 “CLAUSOLA SOCIALE”.
Nel corso del contratto, l’Amministrazione potrà richiedere al Fornitore una modifica all’Ordinativo di Fornitura sia a seguito di un eventuale stabile mutamento delle esigenze, sia in caso di eventi particolari che richiedano una variazione del servizio ad oggetto. Il Fornitore sarà obbligato a implementare le modifiche sui servizi erogati secondo quanto richiesto dall’Amministrazione nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL FORNITORE
L’emissione dell’Ordinativo di Fornitura di servizio da parte delle singole Amministrazioni implica per il
fornitore l’obbligo di nominare le seguenti figure/funzioni, per ciascun contratto specifico:
• Il Responsabile delle attività è la persona fisica responsabile nei confronti della singola Amministrazione della gestione di tutti gli aspetti del Contratto di fornitura. Il Responsabile deve avere un idoneo livello di responsabilità e autonomia decisionale; al Responsabile delle attività sono delegati in particolare due funzioni:
1. coordinamento delle attività e quindi ricevimento segnalazioni e chiamate da parte
dell’Amministrazione;
2. controllo delle attività effettivamente svolte, corretta fatturazione, fornitura di informazioni e reportistica.
Nella gestione operativa delle attività, il Responsabile delle attività può avvalersi dei “responsabili operativi” o “capi squadra” opportunamente delegati. Il nominativo ed i recapiti (telefono, cellulare, e-mail, PEC aziendale) del Responsabile delle attività nonché dei referenti territoriali, dei responsabili operativi, devono essere comunicati formalmente all’Amministrazione all’atto della stipula del contratto.
• Gli Esecutori delle prestazioni oggetto del servizio.
Il personale deve essere in possesso dei requisiti di professionalità, serietà e decoro indispensabili alle esigenze del servizio.
Il Fornitore deve garantire, per tutta la durata contrattuale, un dimensionamento dell’organico di personale adeguato all’espletamento dei servizi richiesti dalle Amministrazioni negli OdF e coerente con il CCNL applicato.
Il Fornitore è tenuto a rispettare quanto previsto dai CCNL in riferimento agli obblighi di assorbimento del personale delle ditte uscenti.
Il Fornitore dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori impegnati nel servizio, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria, e in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell’appalto, nazionali e regionali, sollevando le Amministrazioni da ogni responsabilità al riguardo.
Il personale deve indossare una divisa e un cartellino di riconoscimento nominativo. In particolare il Fornitore deve, a proprie spese, fornire la divisa di lavoro (divisa uguale per tutto il personale) e il cartellino di riconoscimento, con foto, nome e cognome del dipendente.
Le Amministrazioni potranno, nel corso dello svolgimento del servizio, per eventuali esigenze sopravvenute, apportare variazioni all’Ordine di Fornitura a seguito delle quali il Fornitore dovrà garantire modifiche all’assetto del dimensionamento del personale proposto adeguandolo alle sopravvenute esigenze.
È facoltà delle Amministrazioni richiedere al Fornitore la sostituzione di dipendenti che durante l’espletamento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o tenuto un comportamento non consono all’Amministrazione.
Il personale che è chiamato a erogare i Servizi di portierato deve essere designato “incaricato del trattamento dei dati personali” e dovrà ricevere le necessarie informazioni operative ex art. 29 GDPR e adeguata formazione. In particolare, il Fornitore deve dare appropriate istruzioni al personale con riferimento alla tutela della riservatezza su dati, fatti e circostanze di cui egli viene a conoscenza. Tale obbligo permane anche al termine del contratto di fornitura. Il Fornitore s’impegna, al termine del rapporto contrattuale, a cancellare ogni dato personale di cui sia venuto a conoscenza, se non diversamente disposto da leggi o regolamenti.
Il personale deve svolgere le attività assegnate nei luoghi stabiliti, garantendo idonei standard qualitativi e senza esporre a indebiti rischi le persone presenti nei luoghi di lavoro.
Registro del personale impiegato
Il fornitore deve assicurare la predisposizione e il costante aggiornamento, incluso il consolidamento dei dati alla scadenza del periodo di affidamento, di un registro del personale impiegato nel quale, per ciascun presidio presso il quale viene erogato il servizio di reception e portierato, siano riportati i seguenti dati identificativi:
1. nominativo del personale;
2. contratto applicato;
3. data di assunzione;
4. livello e scatti conseguiti.
Il Fornitore dovrà assicurare l’accesso a tale Registro da parte del Referente del Servizio.
8. FORMAZIONE DEL PERSONALE OPERATIVO
Il Fornitore deve provvedere all’istruzione e all’aggiornamento del personale assicurando che il personale abbia conoscenze, istruzioni e informazioni continuamente aggiornate sui:
- Rischi professionali, sia connessi all’attività specificamente svolta sia dovuti ai luoghi di lavoro;
- Rischi che possono coinvolgere i dipendenti e/o gli utenti dell’Amministrazione;
- Comportamenti mirati a mitigare i rischi suddetti;
- Trattamento dati personali.
Il Fornitore dovrà inoltre assicurare le seguenti percentuali minime di formazione specifica del personale impiegato:
Materie | Percentuale minima di addetti da formare |
Corso per addetti antincendio in attività a rischio d’incendio basso oppure medio oppure elevato, ai sensi del D.M. del 10 marzo 1998, in relazione alle specificità dell’obiettivo | 30% |
Addetto al Primo soccorso sanitario, a norma del DM 15 luglio 2003 n.388 per aziende di gruppo A oppure di gruppo B, in relazione alle specificità dell’obiettivo | 30% |
Corso di Primo Soccorso BLS-D per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico | 20% |
Le percentuali minime dovranno essere rispettate a livello di singolo contratto stipulato con le singole Amministrazioni.
In sede di offerta tecnica il Fornitore può inoltre offrire una percentuale minima di addetti da formare in materia di conoscenza delle lingue straniere, in particolare inglese, francese, spagnolo. In tale caso la formazione dovrà rispetta le specifiche di seguito previste nel presente capitolato e dovrà assicurare un livello di formazione pari ad almeno il livello A2 del sistema descrittivo europeo CEFR “livello base”.
La formazione deve essere somministrata e attestata da organizzazioni aventi specifica e documentata
esperienza.
La formazione dovrà essere erogata assicurando il rispetto delle percentuali minime previste (in materia di antincendio, primo soccorso e primo soccorso BLS-D), eventualmente migliorate in sede di offerta tecnica, e della percentuale offerta per la lingua straniera, entro 6 mesi dall’avvio del servizio, periodo entro il quale il Fornitore dovrà presentare al Referente del Servizio dell’AR le attestazioni di avvenuta formazione, pena l’applicazione della penale di cui al paragrafo 16 e nello specifico al punto 3.
Dopo il termine sopra indicato, eventualmente migliorato in sede di offerta tecnica, il Fornitore deve garantire la presenza in servizio di personale formato in conformità alle percentuali minime precedentemente indicate ovvero migliorative offerte in gara.
9. SERVIZIO DI RECEPTION E PORTIERATO OGGETTO DELL’APPALTO
Il servizio consiste nella presenza di addetti al servizio di Reception e Portierato, presso le postazioni nelle sedi delle Amministrazioni, durante gli orari e secondo le disposizioni concordate con la stesse.
Gli addetti al servizio dovranno:
- indossare un abbigliamento adeguato alle funzioni da svolgere oppure la divisa se richiesto
dall’Amministrazione;
- esprimersi correttamente in lingua italiana;
- mostrare sempre la massima disponibilità e gentilezza nei confronti degli utenti esterni e dei dipendenti dell’ente.
Si riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco delle principali attività che il personale dedicato al servizio di reception e portierato potrà essere chiamato a svolgere:
1. Apertura e Chiusura degli edifici
Provvedere all’apertura e chiusura degli edifici nel rispetto degli orari concordati con l’Amministrazione in sede di OdF. In essa confluisce anche la gestione degli altri punti di accesso alla struttura, quali le finestre ad esempio, nonché la gestione delle luci.
Ispezionare i locali al fine di verificare la presenza di persone all’interno della struttura, durante l’apertura e prima della chiusura dei locali, l’inserimento e la disattivazione dei sistemi di allarme e di sorveglianza, la consegna e la custodia delle chiavi.
2. Controllo e regolazione degli accessi
Provvedere alla gestione e al controllo dei flussi in entrata e in uscita, a tal fine dovrà essere garantita
l’accoglienza, la registrazione degli utenti, fornitori, visitatori, ospiti, l’assistenza alle persone disabili e il controllo degli automezzi in entrata e in uscita.
3. Reception e attività di front office
La prestazione comprende il servizio di prima informazione, la consegna di modulistica specifica, formulari, la ricerca del personale dipendente e la gestione di report informativi, secondo quanto precedentemente stabilito con l’Amministrazione.
4. Ricezione e smistamento della posta
Si prevede la gestione documentale della posta, la verifica dei documenti di trasporto merci e la consegna della stessa documentazione presso le postazioni destinatarie.
5. Gestione centralino telefonico
Gestione del centralino, smistamento delle telefonate in entrata nonché effettuazione delle chiamate in uscita richieste espressamente dai vari uffici.
6. Gestione misure di Sicurezza
L’attivazione di segnali di pericolo, collaborazione nell’attuazione delle procedure di evacuazione, antipanico
e antincendio, provvedendo ad effettuare tutti gli interventi previsti dalle norme di sicurezza.
In sede di Ordinativo Principale di Fornitura, le Amministrazioni forniranno tutte le informazioni di dettaglio relative alle attività richieste quali in particolare gli orari di apertura e chiusura degli accessi nonché le procedure interne previste per l’espletamento delle attività richieste.
Il Servizio di Reception e Portierato è remunerato in termini di Prezzo ora/uomo.
10. CONTACT CENTER
Il Fornitore si impegna, inoltre, a istituire un Contact Center al fine di garantire il corretto fluire delle comunicazioni. Il servizio di Contact Center deve essere reso operativo contestualmente all’avvio dei servizi. In caso di ritardo o mancata attivazione, si applica la penale di cui al par. 16 e nello specifico al punto 2.
Il Contact Center dovrà prevedere l’attivazione di un Numero di telefono dedicato e di un indirizzo e-mail dedicato. La gestione delle comunicazioni deve prevedere lo smistamento della richiesta di informazione tramite un canale telefonico dedicato che deve essere presidiato tutti i giorni lavorativi dell’anno dalle 8.00 alle 18.00.
11. REPORTISTICA E REGISTRO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il Fornitore dovrà garantire presso ciascun presidio la tenuta di un Registro di Esecuzione del Servizio nel quale dovranno essere annotati settimanalmente tutti gli eventi anomali rilevati nel corso delle attività svolte. Il Registro dovrà essere trasmesso con cadenza settimanale al Referente del Servizio.
Il Fornitore è tenuto, inoltre, a redigere annualmente un documento denominato Resoconto annuale e a consegnarlo al Referente del Servizio dell’AR entro l'ultimo giorno del mese successivo all'anno di riferimento.
Il documento ha la finalità di illustrare l’andamento del Contratto di fornitura e di fornire indicazioni utili al miglioramento continuo della gestione dei Servizi.
Il mancato rispetto dei termini sopra indicati determina l’applicazione delle penali di cui al par. 16.
12. CORRISPETTIVI
Il servizio oggetto dell’appalto sarà remunerato in termini di prezzo orario offerto dal Fornitore al netto del ribasso sul valore posto a base d’asta. I prezzi saranno arrotondati a due decimali applicando la “regola di arrotondamento” di seguito descritta: se la terza cifra decimale è superiore o uguale a 5, la seconda cifra decimale verrà aumentata di una unità; se la terza cifra decimale è inferiore a cinque, essa sarà semplicemente troncata.
Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non può vantare alcun diritto nei confronti dell’Amministrazione.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dei singoli OdF e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio.
In ogni caso, l’Amministrazione contraente opera, sull’importo netto progressivo delle prestazioni maturate,
la ritenuta prevista dall’art. 30, co. 5-bis, del Codice.
13. CONSUNTIVAZIONE E APPROVAZIONE DELLE ATTIVIVITA’
Con cadenza mensile, entro il decimo giorno del mese, il Fornitore dovrà inviare al Referente del Servizio il consuntivo delle attività effettuate e dei canoni maturati. Il consuntivo dovrà riportare il numero di ore erogate per
singolo presidio dettagliando anche la composizione dell’organico.
Per ciascuna attività svolta, i consuntivi dovranno contenere esplicita indicazione dell’OdF e delle eventuali variazioni dello stesso richieste dall’Amministrazione con le quali sono state autorizzate.
Entro 15 giorni dalla ricezione del consuntivo il Referente del Servizio invia l’approvazione e/o formalizza
eventuali contestazioni che daranno origine alle penali di cui al successivo paragrafo 16.
14. FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il pagamento dei corrispettivi maturati dal Fornitore verrà effettuato mensilmente dietro presentazione di apposita fattura emessa a seguito dell’approvazione dei consuntivi così come disciplinata nel precedente paragrafo. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.
Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura, il dettaglio dei servizi prestati nel periodo di riferimento con indicazione delle quantità erogate e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione.
L’importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nel successivo paragrafo.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Amministrazioni.
15. MONITORAGGIO DEL SERVIZIO
Il Fornitore si impegna a fornire a SoReSa alcuni dati ai fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed evasi e alla loro fatturazione.
I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale e/ o leggibile dai comuni software di produttività individuale quali Ms Excel, Access, etc….
I flussi dovranno essere inviati con cadenza trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Il flusso concernente gli ordini evasi deve contenere almeno i seguenti campi:
- Numero di ore per ciascun mese del periodo considerato presso le Aziende Sanitarie;
- Importo del fatturato per il periodo considerato per il servizio di portierato.
SoReSa potrà comunque richiedere ulteriori informazioni ritenute necessarie al fine di monitorare l’andamento
del servizio.
Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione e agli Ordinativi di Fornitura può altresì essere effettuato da SoReSa e dalle Aziende Sanitarie anche mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.
16. PENALI
SoReSa e l’Amministrazione contraente, per la tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riservano, ciascuna per la rispettiva competenza, di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di disposizioni del presente Capitolato secondo il principio della progressione.
Le penali saranno eventualmente applicate come segue:
A) Penali accertate e applicate da SoReSa.
1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quanto previsto per la consegna della Proposta del Piano di Fornitura verrà applicata una penale pari euro 500,00.
2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quanto previsto per l’aggiornamento della Proposta del Piano di Fornitura a seguito di variazioni comunicate dall’Amministrazione verrà applicata una penale pari euro 500,00
3. In caso di ritardo nella trasmissione a Soresa della documentazione di cui all’art. 15 del Capitolato sono previste le seguenti penali:
▪ Per un ritardo di 15 giorni una penale di € 100,00;
▪ Per un ritardo di un mese una penale di € 500,00;
▪ Per un ritardo oltre il mese una penale di € 1000,00;
▪ Per ogni mese di ritardo ulteriore al primo una penale di € 1000,00.
4. In caso di mancata tempestiva comunicazione di eventuali modifiche o integrazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale, sarà applicata una penale di € 500,00. La comunicazione deve essere effettuata entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza decorrente dall’evento
modificativo/integrativo.
B) Penali accertate e applicate dall’ Amministrazione Contraente:
L’Amministrazione a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione.
Le penali saranno eventualmente applicate come segue:
1. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l’avvio dei servizi verrà applicata una penale pari a 0,3 per mille dell’importo annuo dell’Ordinativo di Fornitura.
2. Per ogni inadempienza relativa al servizio di Contact Center ciascuna Amministrazione applicherà una penale pari al 0,3 per mille dell’importo annuo dell’Ordinativo di Fornitura.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, rispetto al termine di sei mesi indicato al par. 8 del presente Capitolato (o termine migliorativo proposto in sede di offerta tecnica), nel raggiungimento della percentuale minima di personale formato per ognuno degli ambiti disciplinari richiesti (antincendio, primo soccorso sanitario e primo soccorso BLS-D) ovvero della percentuale proposta dal Fornitore in sede di offerta tecnica (antincendio, primo soccorso sanitario, primo soccorso BLS-D e lingua straniera), verrà applicata una penale pari a 0,3 per mille dell’importo annuo dell’Ordinativo di Fornitura.
4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica di cui al paragrafo 11, verrà applicata una penale giornaliera pari a 0,3 per mille dell’importo annuo dell’Ordinativo di Fornitura.
Per ogni altro tipo di inadempienza, rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato e dagli altri atti di gara, relativa al servizio di reception e portierato ciascuna Amministrazione applicherà una penale commisurata al livello di gravità dell’inadempienza così come di seguito definito:
• In caso trattasi di ritardato adempimento, per ogni giorno dello stesso:
o Inadempienza lieve: penale dello 0,3 per mille dell’importo annuo dell’Ordinativo di Fornitura;
o Inadempienza media: penale dello 0,7 per mille dell’importo annuo dell’Ordinativo di Fornitura;
o Inadempienza grave: penale del 1,0 per mille dell’importo annuo dell’Ordinativo di Fornitura.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli allegati richiamati; in tali casi verranno applicate al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi corrispondenti al n. di gg per i quali tale difformità è stata rilevata sino al momento in cui il servizio verrà effettivamente erogato in conformità alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
In ogni caso, le penali applicate non potranno superare la misura massima di cui all’art. 113-bis, co. 4, del
Codice.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Amministrazione può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
17. ELENCO ALLEGATI:
- Allegato B1 - DETTAGLIO SEDI PER A.O. A.S.L.;
- Allegato B2 - DETTAGLIO DEL PERSONALE;
- Allegato B3 - MODELLO RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA;
- Allegato B4 - MODELLO PROPOSTA DEL PIANO DI FORNITURA;
- Allegato B5 - MODELLO ORDINATIVO DI FORNITURA.