REGIONE TOSCANA
REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Xxxxx Nuova n. 1 – 00000 Xxxxxxx
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
Numero della delibera | |
Data della delibera | |
Oggetto | Convenzione con soggetti privati |
Contenuto | Deliberazione GRT 9572022, Accordo contrattuale tra la USL Toscana Centro e gli Enti C.E.A.R.T. che insistono sul proprio territorio per la prevenzione, cura e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo, a seguito dei nuovi percorsi assistenziali terapeutici residenziali e diurni regionali |
Dipartimento | DIPARTIMENTO DEL DECENTRAMENTO |
Direttore Dipartimento | XXXXXXXX XXXX |
Struttura | SOS DIPARTIMENTALE SERVIZI AMMINISTRATIVI PER TERRITORIO E |
Direttore della Struttura | XXXXXXXXXX XXXXXXXX |
Responsabile del procedimento | OLIMPI XXXXXX |
Xxxxx Economici | |||
Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° pag. | Oggetto |
A | 18 | Schema contratto tra l'Azienda USL Toscana Centro ed Ente Gestore di strutture terapeutiche residenziali e/o diurne per persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo. |
B | 8 | Atto di nomina a Responsabile del trattamento ENTE CEART |
“documento firmato digitalmente”
IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Premesso:
- che la G.R.T. con Deliberazione del 16 aprile 2019, n. 513, ha approvato, ai sensi della normativa nazionale e regionale, lo schema di Convenzione quadro tra Regione Toscana, le Aziende USL e il Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana (C.E.A.R.T.) in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d’azzardo;
- che il suddetto schema è comprensivo dei nuovi percorsi assistenziali terapeutici residenziali e diurni, del nuovo sistema tariffario e dell’elenco degli Enti gestori e delle strutture aderenti al C.E.A.R.T, autorizzate e accreditate all’esercizio delle attività sopra menzionate per il recupero e la riabilitazione delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d’azzardo;
- che la succitata deliberazione di Giunta regionale impegna le Azienda USL toscane a stipulare accordi contrattuali con gli Enti aderenti al C.E.A.R.T. a far data dal 1° maggio 2019;
- che con il Decreto Dirigenziale del 7 maggio 2019, n. 7348, è stato approvato lo schema-tipo di contratto tra le Aziende USL toscane e gli Enti gestori di strutture terapeutiche;
Richiamata la Delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 1071 del 19.07.2019, di recepimento della deliberazione di Giunta Regionale del 16 aprile 2019, n. 513, e di quanto contenuto nel Decreto Dirigenziale della Regione toscana del 07 maggio 2019, n. 7348;
Preso atto che sulla base della DGRT n 513 del 16 aprile 2019 sono stati stipulati contratti tra l’Azienda USL Toscana Centro e gli Enti CEART insistenti sul proprio territorio, che nel frattempo sono venuti in scadenza;
Vista la Delibera GRT n 957 del 8 agosto 2022 avente ad oggetto “ Schema di convenzione tra la Regione Toscana, le Aziende USL e il Coordinamento degli Enti Accreditati della Regione Toscana (C.E.A.R.T.) in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d’azzardo. Approvazione” che statuisce di dare continuità alla collaborazione tra Regione Toscana, Aziende USL toscane e CEART in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d’azzardo e a tal fine impegna le citate Aziende a rinnovare le convenzioni/contratti già sottoscritti ai sensi della DGRT n 513-2019 e del Decreto Dirigenziale n 7348 del 7 Maggio 2019 e scaduti alla data del 30-04-2022;
Vista altresì la Delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n 1052 del 22 Settembre 2022 di recepimento della Delibera GRT n 957 del 8 agosto 2022;
Ritenuto opportuno per i motivi sopra esposti, approvare con il presente atto lo schema contratto tra l’Azienda USL Toscana Centro e l’ Ente CEART per la stipula degli accordi contrattuali tra questa AUSL e gli Enti C.E.A.R.T. (Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana) in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d’azzardo, comprensivo dei nuovi percorsi assistenziali terapeutici residenziali e diurni regionali, di cui all’allegato di lettera “A”, unito quale parte integrante e sostanziale;
Considerato che è necessario provvedere con urgenza ai sensi della normativa vigente per addivenire alla sottoscrizione degli accordi contrattuali di che trattasi;
Ritenuto, sulla base di quanto sopra detto, delegare la dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore della SOSD Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze - Empoli alla sottoscrizione degli accordi contrattuali redatti secondo lo schema contrattuale all. di lettera A al presente atto nonché dell’allegato B “Atto di nomina a responsabile del trattamento dai ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679” conferendogli con il presente atto il relativo mandato;
Preso atto che il Direttore della S.O.S. Servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze - Empoli, incarico conferitole con Delibera del Direttore Generale n 968 del 14-08-20 nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento, Dssa Xxxxxx Xxxxxx, in servizio c/o la Struttura S.O.S. Dipartimentale Servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze - Empoli;
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento, Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx;
Su proposta del Direttore Struttura S.O.S. Dipartimentale Servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze - Empoli D.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1) di approvare lo schema contrattuale tra l’Azienda USL Toscana Centro e Ente CEART di cui all’unito allegato di lettera “A” con allegato lo schema di Atto di nomina a Responsabile del trattamento dati ai sensi dell’Art. 28 del regolamento U.E. 2016/679 (allegato “B”), dichiarati parti integranti e sostanziali del presente atto, per la stipula degli accordi contrattuali tra questa USL e gli Enti C.E.A.R.T. (Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana) in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d’azzardo, comprensivo dei nuovi percorsi assistenziali terapeutici residenziali e diurni regionali;
2) di delegare il Direttore della SOS Dipartimentale servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze - Empoli d.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx alla sottoscrizione dell’atto allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché dell’allegato B “Atto di nomina a responsabile del trattamento dai ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679” conferendogli con il presente atto il relativo mandato;
3) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente deliberazione alle seguenti strutture/Responsabili:
- Regione Toscana,
- Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze - Responsabile Area Funzionale Dipendenze,
- ai Responsabili UF Ser.D aziendali;
- agli Uffici amministrativi delle SOS Dipartimentali Servizi amministrativi per territorio e sociale e Firenze- Empoli e Prato- Pistoia;
- agli Enti CEART insistenti sul territorio dell’Azienda USL Toscana Centro;
4 ) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell’ art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. ;
6) di pubblicare sull’albo on -line ai sensi dell’art. 42 comma 2 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx)
Il DIRETTORE SANITARIO
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx)
IL DIRETTORE SERVIZI SOCIALI)
(Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Allegato “A”
CONTRATTO
TRA AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE E L’ENTE GESTORE DI STRUTTURE TERAPEUTICHE RESIDENZIALI E/O DIURNE PER PERSONE CON DISTURBO DA USO DI SOSTANZE E DA GIOCO D’AZZARDO
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0, nella persona della Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOS Dipartimentale servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli dell’Azienda USL Toscana Centro, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. del
E
L’Ente …………………. CF/P.I ……………………….. con sede legale in - Via
…………………di seguito denominato per brevità Ente, legalmente rappresentato da
…………………… nato a …………………. il ……………………, il/la quale agisce in nome, per conto e nell’interesse dello stesso Ente presso il quale risulta domiciliato/a per la carica,
PREMESSO
- che l'Ente sopra menzionato gestisce la/le seguente/i struttura/e autorizzata/e e accreditata/e, come dettagliatamente specificato all’articolo 3 del presente atto, per l'esercizio di attività sanitarie terapeutiche in regime residenziale e/o diurno per persone con disturbo da uso di sostanze e/o da gioco d’azzardo ai sensi della Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”), del Decreto del Presidente della Giunta regionale toscana del 17 novembre 2016, n.79/R (“Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);nonché del Decreto del Presidente della Giunta regionale toscana del 16 Settembre 2020 n 90/R (“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell' 11 agosto 2020;
- che l'Ente dichiara che nella/e sopracitata/e struttura/e sono erogati i percorsi residenziali e/o diurni dettagliatamente descritti all’articolo 3 del presente Atto, come definiti dalla Delibera
di Giunta regionale toscana del 16 aprile 2019, n.513 (“Approvazione dello schema di Convenzione quadro tra Regione Toscana, le Aziende USL e il C.E.A.R.T.- Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana- in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo e nuovi percorsi assistenziali terapeutici residenziali e diurni”) e richiamati nella Delibera di Giunta regionale toscana del 8 agosto 2022 n 957 (Schema di Convenzione quadro tra Regione Toscana, le Aziende USL e il C.E.A.R.T.- Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana- in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo);
- che l'Ente dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla sopra menzionata deliberazione di Giunta regionale 16 aprile 2019, n.513, così come richiamata nella deliberazione di Giunta regionale 8 agosto 0000 x 000, per il/i percorso/i oggetto del presente contratto;
- che l'Azienda USL si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento visite ispettive presso la/e struttura/e ai fini della verifica del possesso dei requisiti del/i percorso/i oggetto del presente contratto;
- che il presente contratto è stipulato ai sensi dell’art. 117 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” che richiama l’art 8 quinquies del D LGS 502-92; e in applicazione della succitata Deliberazione della Giunta regionale toscana del 16 aprile 2019, n.513 così come richiamata nella deliberazione di Giunta regionale 8 agosto 2022 n 957 , alla quale si fa espresso riferimento per quanto non riportato nel presente atto e, in particolare, per quanto attiene alla descrizione e alle caratteristiche dei percorsi residenziali e diurni, alle prestazioni da erogare, ai requisiti funzionali e di personale richiesti per la loro erogazione e al relativo sistema tariffario ivi previsto;
- che l’Ente è tenuto a svolgere le funzioni di prevenzione, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d’azzardo con modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo, sia statali che regionali, perseguendo il recupero della salute fisica e psichica delle persone in trattamento;
- che nello svolgimento delle funzioni di cui al precedente capoverso l’Ente si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi di trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura e nel percorso previsto per la stessa;
- che ai sensi del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, e della Delibera di Giunta regionale del 16 aprile 2019, n.513 così come richiamata nella deliberazione di Giunta regionale 8 agosto 0000 x 000, l’inserimento di persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d’azzardo nella/e struttura/e di seguito indicata/e è richiesto dalle Aziende USL di residenza delle stesse tramite i Servizi pubblici per le Dipendenze (Ser.D) che, contestualmente al Progetto Terapeutico Individuale, trasmettono all’Ente la tipologia del percorso individuata, la durata prevista per l’attuazione del percorso terapeutico e la corrispondente assunzione dell’impegno economico;
- che ai sensi del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 sopra citato, il presente contratto ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende USL del Servizio Sanitario Nazionale.
- che il presente contratto è regolamentato nell’ambito di un complesso quadro normativo statale e regionale del quale, di seguito, si richiamano gli atti più significativi:
- Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 390 (“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”);
- Atto di intesa Stato-Regioni del 9 febbraio 1993 (definisce il rapporto tra le strutture private e il servizio pubblico e indica criteri e modalità uniformi per l’iscrizione degli Enti Ausiliari che gestiscono, senza fini di lucro, strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli Albi di cui all’art. 16 del DPR 309/90);
- Legge 18 febbraio 1995, n. 45 (“Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze” ed in particolare il primo comma dell’art. 4 che prevede l’emanazione di un nuovo Atto di Intesa Stato-Regioni per la definizione dei requisiti soggettivi, funzionali, del personale, organizzativi, strutturali e tecnologici per l’esercizio delle attività sanitarie e sociali da parte degli Enti Ausiliari di cui agli artt. 115 e 116 del Testo Unico sulle dipendenze (D.P.R. 309/90);
- Atto di Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999 (“Determinazione dei requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d’abuso”);
- Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 16 maggio 2014, n. 79 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale” che ha tra l'altro modificato la denominazione del “Servizio pubblico per le tossicodipendenze” in “Servizio pubblico per le dipendenze”);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017, pubblicato sulla GU n. 65 del 18 marzo 2017, recante (“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza,
di cui all’articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”) che dispone a carico del Servizio Sanitario Nazionale:
- l’assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto e l’assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo (articolo 28 DPCM);
- l’assistenza semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo (articolo 32 DPCM);
- Delibera di Giunta regionale toscana del 21 ottobre 2002, n. 1165 (“Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di interventi nel settore delle dipendenze patologiche e sperimentazione regionale delle tipologie di servizi residenziali e semiresidenziali di cui all’Atto di Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999”);
- Delibera di Giunta regionale toscana del 20 febbraio 2006, n. 116 (“Sperimentazione servizi residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti: proroga convenzioni e adeguamento tariffe al tasso di inflazione programmata”);
- Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (“Disciplina del Servizio sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni);
- Delibera di Giunta regionale toscana del 29 dicembre 2008, n. 1180 (“Riorganizzazione del sistema di interventi sulle dipendenze patologiche. Proroga convenzioni e adeguamento tariffe al tasso di inflazione programmata”);
- Delibera di Giunta regionale toscana del 13 giugno 2011, n. 487 (“Approvazione schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione Toscana, le Aziende USL e il Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana (C.E.A.R.T.) in materia di prevenzione e recupero di persone con problemi di dipendenza)”;
- Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”);
- Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 57 (“Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”) che, tra l’altro dispone l'abrogazione della legge regionale 11 agosto 1993, n. 54 “Istituzione dell’Albo Regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti: criteri e procedure per l’iscrizione” e stabilisce che con il Regolamento attuativo della L.R. 51/2009 vengano disciplinati i requisiti di autorizzazione e di accreditamento delle strutture di riabilitazione per tossicodipendenti;
- Delibera di Giunta regionale toscana del 6 settembre 2016, n. 882 (“Linee di indirizzo su Interventi di informazione, prevenzione, formazione e definizione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per il giocatore d'Azzardo Patologico (PDTA GAP). Approvazione”);
- Decreto del Presidente della Giunta regionale toscana del 17 novembre 2016, n. 79/R (“Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) che ha definito, tra l'altro, i requisiti generali e specifici per l'autorizzazione
all'esercizio di attività sanitarie per le strutture terapeutiche per persone con disturbi da uso di sostanze e da gioco d’azzardo;
- Delibera di Giunta regionale toscana del 5 dicembre 2016, n. 1246 (“Approvazione schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione Toscana, le Aziende USL e il Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana (C.E.A.R.T.) in materia di prevenzione e recupero di persone con problemi di dipendenza e proroga convenzioni tra Aziende USL e Enti Ausiliari”);
- Delibera di Giunta regionale toscana del 14 febbraio 2017, n. 110 (“Legge regionale n. 51/2009: individuazione dei processi riabilitazione, salute mentale, dipendenze e ambulatoriale ed approvazione dei requisiti di processo per l’accreditamento istituzionale. Approvazione definitiva”);
- Nota prot. n. AOOGRT/577838/R.130.020 del 20/12/2018 del Settore “Organizzazione delle cure e percorsi di cronicità” della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana che dispone, nelle more del procedimento di approvazione dei nuovi percorsi residenziali e diurni per le persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo e dell'aggiornamento del relativo sistema tariffario, la proroga delle convenzioni in essere tra le Aziende USL e gli Enti Ausiliari della Regione Toscana fino al 30 aprile 2019;
- Delibera di Giunta regionale toscana del 16 aprile 2019, n. 513 (“Approvazione dello schema di Convenzione quadro tra Regione Toscana, le Aziende USL e il C.E.A.R.T. (Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana) in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo e nuovi percorsi assistenziali terapeutici residenziali e diurni”) che ha approvato i nuovi percorsi residenziali e diurni per la riabilitazione delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo e il relativo sistema tariffario;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale toscana del 16 settembre 2020 n. 90/R “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79.” dove sono state apportate alcune modifiche ai requisiti di autorizzazione al fine di renderli più attinenti alle peculiarità delle strutture sanitarie ed in coerenza con i principi del miglioramento continuo, che richiedono l’individuazione in progresso di obbiettivi per conseguire risultati migliori, l’accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture sanitarie che raggiungono il 70 per cento, quale punteggio medio, del punteggio attribuito ai requisiti organizzativi di livello aziendale e ai requisiti dei diversi processi assistenziali;
- la Delibera GRT n 957 del 8-08-2022 avente ad oggetto: “Schema di convenzione tra la Regione Toscana , le Aziende USL e il Coordinamento degli Enti Accreditati della Regione Toscana (C.E A.R.T.) in materia di prevenzione,cura e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbo da uso di sostenze e da gioco d’azzardo. Approvazione”;
- La Delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n 1052 del 22-9-22 di recepimento della DGR n 957 del 8-08-2022;
- che l'Azienda USL valuta necessario, in relazione al suo fabbisogno, avvalersi dell'Ente per la prosecuzione nell'erogazione di prestazioni a ciclo continuativo in fase post-acuta per persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo presso la/e struttura/e gestita/e dall'Ente medesimo tenuto conto dell'esperienza fino ad oggi compiuta che ha consentito, tra l'altro, una riqualificazione dei servizi residenziali e diurni come previsto dagli atti di programmazione regionali e l'adeguamento delle capacità di risposta assistenziale ai complessi e mutevoli bisogni presenti nel settore delle dipendenze;
- che, pertanto, le parti intendono dare continuità ai rapporti contrattuali rinnovando la comune volontà di definire un nuovo contratto basato sui percorsi terapeutici residenziali e diurni per la riabilitazione e il recupero di persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d’azzardo e relativo sistema tariffario, così come definiti dalla Delibera di Giunta regionale toscana 16 aprile 2019, n. 513 e richiamati nella Delibera di Giunta regionale toscana n 957 del 8-8-22 ;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 – Oggetto del contratto
Sono oggetto del presente atto i percorsi di cura e riabilitazione in regime residenziale e diurno per le persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo, così come definiti e approvati con la deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2019, n. 513, e confermati nello Schema di Convenzione tra Regione Toscana, le Aziende USL e il Coordinamento degli Enti Accreditati della Regione Toscana - CEART - in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d’azzardo, di cui alla DGRT n 957 del 8-8-22 svolti dalla/e struttura/e gestita/e dall'Ente, secondo quanto dettagliato nel successivo art. 3;
Art. 3 – Strutture – Percorsi - Prestazioni
L’Ente …………………………………….gestisce le strutture sotto riportata/e, debitamente autorizzate e accreditate, presso le quali sono svolti i percorsi oggetto del presente atto, come di seguito indicato:
A) Struttura “ ”
Via …………………..
Autorizzata all'esercizio per una capacità ricettiva di: n posti residenziali
n posti diurni
dal Comune di …………….. con provvedimento n. …… del …………….
Accreditata con Decreto dirigenziale Regione Toscana n. ………….. del …………..
Percorsi terapeutici erogati, posti disponibili per ciascun percorso e relativa tariffa:
Area Descrizione percorso Tipologia posto Tariffa € Posti
B) Struttura “ ”
Xxx
x Xxxxxxxxxxx xxx'xxxxxxxxx per una capacità ricettiva di: n posti residenziali
n posti diurni
dal Comune di …………….. con provvedimento n. …… del …………….
Accreditata con Decreto dirigenziale Regione Toscana n. ………….. del …………..
Percorsi terapeutici erogati, posti disponibili per ciascun percorso e relativa tariffa:
Area Descrizione percorso Tipologia posto Tariffa € Posti
L’Ente sopra menzionato dichiara che:
- le caratteristiche dei percorsi, la tipologia di utenza, le prestazioni erogate, la durata massima e il personale necessario per lo svolgimento degli stessi sono quelli definiti dalla Delibera di Giunta regionale toscana 16 aprile 2019, n. 513, alla quale le parti rimandano e fanno espressamente riferimento.
- s’impegna a riferire a quest’Azienda USL eventuali inserimenti presso le proprie strutture di appartenenza da parte di altre Aziende USL Toscane o di altre Regioni, al fine di portare a conoscenza di questa USL i posti disponibili eventualmente residuali rispetto alla propria capacità ricettiva;
Art. 4 – Modalità di svolgimento delle attività
L'Ente si impegna a:
- assicurare il massimo grado di trasparenza nella gestione delle proprie attività;
- garantire il rispetto dei fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura e nel percorso di riabilitazione;
- evitare ogni forma di violenza fisica, psichica e morale perseguendo senza fini di lucro il recupero della salute fisica e psichica delle persone in trattamento;
- effettuare la formazione permanente ed integrata del proprio personale, la verifica e valutazione dei risultati come frutto di una metodologia concordata, testata ed estesa a tutti i servizi operanti nel territorio;
- fornire garanzie rispetto al personale previsto da ogni percorso assistenziale e agli standard di qualità in ogni tipo di prestazione;
- ottemperare ai debiti informativi nei tempi e con le modalità che saranno indicati dalla Regione e dall'Azienda USL;
- svolgere le funzioni di prevenzione, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo, con modalità di intervento conformi alle norme di legge, e a specifiche disposizioni regolamentari e di indirizzo, sia statali che regionali.
- stabilire modalità di relazione con i familiari e con altre figure significative per la persona inserita nel percorso, con particolare riferimento alla genitorialità e ai diritti dei figli; Organizzazione: per quanto attiene alle modalità organizzative per il funzionamento dei percorsi residenziali e diurni svolti nella/in ciascuna struttura/ di cui al precedente art. 3, in materia di:
- tipologia e caratteristiche dei soggetti da inserire nei percorsi terapeutici,
- inserimento dei soggetti nei percorsi terapeutici,
- autorizzazione alla permanenza dei soggetti nei percorsi terapeutici,
- prestazioni da erogare in ogni singolo percorso terapeutico;
- durata del percorso terapeutico,
- apertura della struttura,
- personale e impegno orario dello stesso necessario per ogni singolo percorso, si rinvia a quanto espressamente indicato all'allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2019, n.513.
Art. 5 – Sistema remunerativo
Tariffe regionali: i percorsi terapeutici espressamente indicati al precedente art.3, per ciascuna giornata di presenza, sia in regime residenziale che diurno, sono remunerati con le tariffe giornaliere, così come disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2019, n. 513, che di seguito sono riprodotte con riferimento alla totalità delle tipologie dei servizi contemplati dalla stessa deliberazione, indipendentemente da quelli gestiti dall’Ente.
L’Ente, come previsto dal succitato art. 3, avrà cura di applicare le tariffe corrispondenti ai percorsi oggetto del presente contratto.
Tipologie di percorso | Tariffa |
1A - Percorso diurno di accoglienza | 50,00 |
1B - Percorso residenziale di accoglienza | 82,00 |
2A - Percorso diurno terapeutico riabilitativo | 60,00 |
2B - Percorso residenziale terapeutico riabilitativo | 80,00 |
3A - Percorso residenziale per persone con disturbo da uso di sostanze con patologie psichiatriche | 115,00 |
3B - Percorso diurno di osservazione, diagnosi e orientamento (COD) | 70,00 |
3C - Percorso residenziale di osservazione, diagnosi e orientamento (COD) | 105,00 |
3D - Percorso residenziale per donne in gravidanza e/o puerperio | 100,00 |
3E - Percorso diurno terapeutico riabilitativo per minorenni e/o giovani adulti | 70,00 |
3F - Percorso residenziale terapeutico riabilitativo per minorenni e/o giovani adulti | 220,00 primi 3 mesi 180,00 dal 4° mese |
4A - Percorso diurno pedagogico riabilitativo | 43,00 |
4B - Percorso diurno pedagogico riabilitativo per minorenni e/o giovani adulti | 55,00 |
4C - Percorso residenziale pedagogico riabilitativo | 62,00 |
4D - Percorso residenziale pedagogico riabilitativo per minorenni e/o giovani adulti | 85,00 |
5A - Percorso diurno per persone con disturbo da gioco d’azzardo | 65,00 |
5B - Percorso residenziale intensivo breve per persone con disturbo da gioco d’azzardo | 100,00 |
5C - Percorso residenziale di media-lunga durata per persone con disturbo da gioco d’azzardo | 99,00 |
Le tariffe sono corrisposte all’Ente a far data dal 1° maggio 2022 e sono soggette a variazioni solo se disposte dalla Regione Toscana o da normativa di legge, in quanto applicabili alla tipologia di contratto.
Non viene applicata la rivalutazione periodica delle tariffe (ISTAT)
Riconoscimento della retta nei periodi di assenza dell'utente:
Si concorda che, in caso di assenza dell'utente accolto in trattamento, l'Azienda si impegna a corrispondere:
a) la retta piena, fino a un massimo di 8 giorni, se l'assenza risponde agli obiettivi del Piano di Trattamento Individuale (PTI).
b) la retta ridotta al 50% in caso di assenza - fino a un massimo di 20 giorni consecutivi - dovuta a ricovero ospedaliero o per altri motivi correlati alle esigenze di salute del soggetto o di un suo familiare;
c) nel caso si verifichino assenze dettate da altre cause quali carcerazione, allontanamento volontario o per motivi disciplinari, non verrà corrisposta nessuna retta.
L'ente è tenuto a comunicare secondo gli ordinari mezzi di comunicazione ai Servizi e agli Enti competenti nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre le 24 ore, i casi di assenza per abbandono volontario e non concordato.
Il punto c) non è applicabile nel caso in cui si tratti di assenze di utenti minorenni e adulti con particolari restrizioni in ambito giuridico che vincolano la struttura alla conservazione del posto.
Nei casi previsti al punto a) e al punto b) l'Ente è altresì tenuto a conservare il posto di
accoglienza all’assistito in modo che al suo rientro possa proseguire l’attività assistenziale propria del percorso nel quale era stato inserito.
Percorsi in forma ridotta: nei percorsi terapeutici diurni, fermo restando quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2019 n. 513, i Ser.D possono concordare con la struttura, tenuto conto di particolari esigenze dell'utenza quali lavoro, studio, formazione, ecc., percorsi terapeutici di minore intensità e in forma ridotta da esplicitare nel Piano di Trattamento Individuale (PTI).
Tenuto conto delle esigenze organizzative della struttura, laddove tali percorsi consistano in un numero ridotto di giorni settimanali di frequenza, la retta giornaliera sarà corrisposta dall’Azienda USL solo per i giorni di effettiva frequenza. Laddove tali percorsi consistano invece in un numero ridotto di ore giornaliere di frequenza, la retta giornaliera sarà corrisposta dall’Azienda USL nella misura del 50%.
Art. 6 - Invii in comunità extraregionali
In ottemperanza alle disposizioni della deliberazione delle Giunta Regionale 16 aprile 2019,
n. 513, e ribadite con deliberazione delle Giunta Regionale 8 agosto 2022 n 957, l'Azienda USL si impegna a dare indicazioni ai competenti Ser.D al fine di:
- ridurre significamente gli invii in comunità extra-regionali, salvo situazione di comprovata e adeguata motivazione, validata dal Direttore dell’Area Dipartimentale Dipendenze
e a utilizzare le risorse destinate a tali inserimenti per incrementare il budget dei trattamenti residenziali e/o diurni da effettuarsi presso strutture dell'Ente e/o presso altre strutture ubicate sul territorio toscano autorizzate e accreditate per attività residenziali e/o diurne per persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo;
- evitare disomogeneità gestionali del presente contratto (quali, ad esempio, il pagamento del “vuoto per pieno”, riduzioni non giustificate delle tariffe, utilizzo improprio delle strutture).
Art. 7- Efficacia territoriale del contratto
Il presente contratto ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende USL regionali ed extra-regionali facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale.
Le Aziende USL diverse da quella contraente che intendano avvalersi dei percorsi di cui al presente contratto ai sensi e per gli effetti del principio fissato al precedente comma, si atterranno alle disposizioni in esso contenute. Le stesse Aziende USL che si assumono l’impegno economico a seguito della richiesta di inserimento di propri assistiti nella struttura dell’Ente, con le modalità di cui al successivo art. 8, provvederanno direttamente al pagamento a favore dello stesso Ente entro il termine di cui al successivo art. 12, decorso il quale sono applicabili gli interessi di legge, secondo le forme stabilite dallo stesso articolo.
L'Ente è tenuto a fornire copia del presente contratto alle Aziende USL interessate
all’inserimento di propri assistiti.
Art. 8 - Modalità di inserimento dei soggetti in trattamento
Ai sensi del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 e ss.mm.ii., l’inserimento di soggetti nei percorsi terapeutici svolti dalla struttura gestita dall'Ente è richiesto dalle Aziende USL di residenza dei medesimi tramite i Ser.D che, contestualmente al Progetto di Trattamento Individuale (PTI), trasmettono all’Ente medesimo la richiesta di inserimento che dovrà contenere:
- il tipo di percorso terapeutico richiesto per il soggetto da inserire;
- la durata del percorso;
- l'assunzione dell’impegno economico.
Art. 9 - Prestazioni aggiuntive
Eventuali prestazioni aggiuntive offerte dall’Ente nella/e struttura/e di cui al presente atto sono definite, unitamente ai corrispettivi tariffari, in appositi accordi tra l’Ente e le Aziende USL interessate.
In ogni caso le tariffe per prestazioni aggiuntive possono essere corrisposte unicamente ove il Ser.D inviante ne faccia richiesta scritta all’Ente, mediante il Piano di Trattamento Individuale (PTI) formulato all’inserimento o con un suo successivo aggiornamento.
Art. 10 - Personale
Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, l’Ente dichiara sotto la propria responsabilità di rispettare gli standard funzionali e di personale stabiliti dai nuovi percorsi terapeutici residenziali e diurni per persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo approvati con la deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2019, n. 513 e richiamati nella deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 0000 x 000
A tal fine l'Ente si impegna a depositare presso i Ser.D territorialmente competenti e presso le strutture dallo stesso gestite, l’elenco del personale utilizzato a decorrere dal 1° maggio 2022, distinto per categoria e profilo professionale sulla base degli standard minimi dei percorsi terapeutici di cui al presente atto previsti dall'allegato 1 alla deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2019, n. 513, ed entro i limiti di orario previsti dalla stessa norma. L’Ente si impegna altresì a comunicare ogni e qualsiasi variazione di organico al momento in cui questa si dovesse verificare. Lo stesso Ente si impegna inoltre a inviare all’Azienda USL periodica dichiarazione attestante la corretta tenuta amministrativa del personale e la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Art. 11 – Fatturazione
L’Ente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall’art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del
23/6/2014) presenterà la fatturazione elettronica inerente l’attività all'Azienda USL, tramite il Sistema di Interscambio (SDI), di norma entro 10 giorni successivi dal termine del mese di riferimento. Detta fattura dovrà essere corredata dalla documentazione probatoria giustificativa delle somme rimesse con le forme, le modalità e i termini consolidati nel tempo e comunque in essere alla data di sottoscrizione del presente contratto, fatto salvo l’impegno ad adeguarsi, se del caso e all’occorrenza, alle future richieste dell’Azienda USL nell'ottica della reciproca collaborazione.
La fattura potrà essere emessa solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l’emissione del relativo ordine di acquisto delle prestazioni attraverso il sistema NSO (nodo smistamento ordini - Decreto MEF 27/12/2019).
La fattura elettronica relativa a utente residente nell’Azienda USL Toscana Centro dovrà essere indirizzata al Codice Univoco identificativo relativo all’Area di residenza dell’assistito. Sarà cura dell’Azienda comunicare i Codici Univoci identificativi delle quattro Aree: empolese, fiorentina, pratese e pistoiese di cui è costituita l’Azienda USL Toscana Centro.
Sarà altresì cura dell’Azienda Sanitaria comunicare eventuali variazioni dei Codici Univoci. L’Ente si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall’Azienda su tale materia.
Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata fatturazione.
I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.
Art. 12 - Pagamento
L'Azienda USL si impegna a corrispondere il pagamento delle tariffe oggetto dei percorsi terapeutici di cui al presente atto entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della fattura emessa dall'Ente nel rispetto della normativa in materia di DURC (Documento unico di regolarità contributiva), in quanto applicabile.
Le tariffe sono a carico dell’Azienda USL di provenienza del soggetto inserito nella struttura. Le Aziende USL che utilizzano il presente atto si impegnano a corrispondere il pagamento delle spettanze dell’Ente nei tempi previsti dalla legge e comunque non oltre 60 giorni dall'emissione della fattura, trascorsi i quali l’Ente si riserva di applicare gli interessi legali gli interessi legali a termini di legge di cui al D.Lgs n. 231 del 2002, così come modificato dal D.LGS 09/11/2012, n. 192 e s.m.i..
Art. 13 - Assicurazioni
L’Ente garantisce la copertura assicurativa del personale di cui al precedente art. 10, per la responsabilità civile verso terzi o cose di terzi e contro gli infortuni sul lavoro compresi gli incidenti, anche in itinere, che potrebbero verificarsi nell’espletamento delle mansioni connesse con la gestione dei servizi di cui al presente contratto nonché in favore degli utenti
che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento dell’attività oggetto dell’accordo stesso.
Art. 14 - Mantenimento requisiti e controlli
L’Ente si impegna a garantire la persistenza di tutti i requisiti funzionali e di personale previsti dall’allegato 1 alla deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2019, n. 513, per la tipologia dei percorsi terapeutici gestiti e richiamati nella deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 0000 x 000
L’Ente si impegna altresì a dare all’Azienda USL, mediante raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC), immediata comunicazione di ogni intervenuta variazione, fermo restando l’obbligo di garantire la presenza continuativa di personale nella struttura per tutta la durata prevista dalle specifiche caratteristiche del percorso secondo le variazioni intervenute. L’Azienda USL ha facoltà di effettuare i controlli e le ispezioni nelle strutture gestite dall'Ente e di promuovere indagini conoscitive sulle attività dello stesso in relazione a:
- mantenimento dei requisiti previsti dall'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2019, n. 513, così come richiamata della deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 0000 x 000;
- rispondenza contabile per le attività oggetto del presente atto.
Di ciascuna verifica effettuata dagli uffici aziendali competenti (Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, Dipartimento della Prevenzione, per quanto di rispettiva competenza) è redatto verbale che l’Azienda USL trasmetterà, in copia, alla Regione Toscana e all’Ente stesso entro i 30 giorni successivi al sopralluogo di verifica.
Art. 15 - Trattamento dei dati personali
Le parti, ciascuna per la propria competenza, si impegnano al rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), come novellato dal decreto legislativo n. 101/2018 in applicazione del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 e a quanto previsto dall’Atto aggiuntivo al presente contratto in merito alla nomina e alle competenze del Responsabile del Trattamento dati e dell’incaricato al trattamento dati nonché del D.P.O. (Data Protection Officer) ovvero Responsabile della Protezione dei dati, se presente.
Art. 16 - Diritti dell’utente
L’Ente riconosce il diritto alla tutela dell’utente, sia che il diritto stesso sia esercitato di persona, che, in nome e per conto di questa, da organismi portatori di interessi diffusi legittimati a tutelare e a promuovere i diritti dei cittadini utenti.
Art. 17 - Carta dei servizi
L’Ente si impegna ad adottare una propria carta dei servizi sulla base della vigente normativa nazionale e regionale.
Di detta carta dei servizi è data adeguata pubblicità agli utenti.
Art. 18 - Sicurezza sul lavoro
L’Ente si impegna a garantire con oneri a suo carico, sia per quanto riguarda la struttura che per il personale a qualsiasi titolo impiegato, il pieno rispetto degli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (“Nuovo testo unico sulla sicurezza del lavoro) e s.m.i.
L’Ente dà atto altresì di essere costantemente impegnato per l’eliminazione di ogni fattore di rischio che possa costituire un pericolo per la salute dei propri lavoratori e dei soggetti accolti in trattamento.
Su richiesta, l’Ente dovrà fornire agli Enti competenti e a questa Azienda USL il dettaglio delle spese preventivate espresse nelle seguenti voci:
- medico competente e sorveglianza sanitaria;
- informazione, formazione e addestramento;
- DPI messi a disposizione per le specifiche attività;
- programmazione di eventuali altre spese per la gestione in sicurezza del lavoro.
La Struttura assicura il rispetto del novellato Titolo X del decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., a seguito della pandemia da CoViD-19.
Art. 19 - Rispetto normativa vigente
Le attività all’interno dell’ Ente devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza D.LGS. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni, dal D.LGS 97/16
c.d. F.O.I.A., sul procedimento amministrativo Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni, e sul trattamento dei dati personali D.LGS n.196 del 30 Giugno 2003 così come modificato dal D.LGS 101 del 10 agosto 2018.
L’Ente è altresì tenuto a rispettare le disposizioni e indicazioni della Regione Toscana e dell’Azienda in materia di contagi per ogni tipo di emergenza sanitaria di tipo pandemico.
Art. 20 - Inadempienze
Eventuali inadempienze dell’Ente del rispetto di una o più clausole del presente contratto sono contestate per iscritto dall’Azienda USL che fissa un termine per la relativa regolarizzazione.
Trascorso inutilmente il termine previsto o, ove le inadempienze riguardino spostamenti non concordati di utenti in altra tipologia di percorso terapeutico diverso da quello inizialmente richiesto dal competente Ser.D, l’Azienda USL, fatte salve le sanzioni per mendacità e non veridicità previste dalla legge, si asterrà dal corrispondere alcun corrispettivo economico per quanto contestato.
Art. 21-Validità e cause risolutive e di recesso
Validità: il presente atto ha validità biennale dalla data dell'ultima firma digitale o autografa apposta.
Cause risolutive e di recesso: entrambe le parti hanno facoltà di recedere dal presente atto per giusta causa con il preavviso di almeno tre mesi. L’Azienda USL ha facoltà di risolvere il presente atto in caso di inadempimenti che pregiudichino gravemente il servizio a danno dell’utenza, ovvero che impediscano la regolare esecuzione delle attività oggetto dello stesso. L’inadempimento è contestato per iscritto dall’Azienda USL che può diffidare ad adempiere e comporta la contestuale sospensione del rapporto contrattuale.
Decorsi 30 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la controparte abbia adempiuto o fornito motivata e formale giustificazione in merito, il presente contratto è risolto di diritto.
Tra le fattispecie di inadempimento le parti fanno esplicito riferimento a:
- obbligo di appropriatezza delle prestazioni erogate;
- perdita dell'autorizzazione e dell'accreditamento e venir meno dei requisiti funzionali e di personale previsti dai percorsi approvati con la deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2019, n. 513;
- trattamento dei dati personali;
- modalità formali di fatturazione;
- mancata collaborazione con i Ser.D delle Aziende USL ai fini dell’attuazione degli interventi relativi alla prevenzione delle infezioni da HIV e delle altre patologie correlate alla dipendenza;
- mancata comunicazione alle Aziende USL competenti per territorio dei dati necessari alla relazione sulla verifica del trattamento dei soggetti in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell’esecuzione della pena;
- indebito affidamento delle attività oggetto del presente contratto/convenzione ad altri Enti o a soggetti terzi estranei all'Ente o alla struttura;
- indebita richiesta di compartecipazione economica all’utenza a qualsiasi titolo effettuata;
- reiterate inadempienze sui debiti informativi nei confronti dell'Azienda USL e della Regione.
Si osservano altresì, se e in quanto applicabili, le disposizioni in materia di risoluzione contrattuale previste dal Capo XIV Sezione I° del Codice Civile articoli da 1453 a 1462.
Art. 22 - Foro competente
In caso di controversie che possano insorgere nell’applicazione del presente atto è competente il Foro di Firenze
Art. 23 - Divieto di cessione
Il presente contratto non è cedibile a terzi a pena di nullità.
Art. 24 - Bollo e registrazione
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo. Lo stesso è registrato solo in caso d’uso a cura e spese di chi abbia interesse ai sensi di legge.
Art. 25 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alle norme generali in materia contrattuale previste dal Codice Civile e dalle specifiche disposizioni regolamentari e di indirizzo, statali e regionali, emanate nelle materie di cui alla presente convenzione.
Art. 26 - Adempimenti dell’Azienda USL e comunicazioni alla Regione Toscana Entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione, il presente atto è trasmesso da parte dell’Azienda USL, al competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana.
Art. 27 - Obblighi connessi al Sistema Informativo
L’Ente è tenuto, in ragione dell’attività svolta e in quanto applicabile alla fattispecie, ad adempiere gli obblighi informativi richiesti dagli Enti competenti in materia (Ministero della Salute, Regione Toscana, Azienda sanitaria, ecc.) in relazione alle attuali normative e a collaborare, secondo le richieste ricevute in base anche alle eventuali indicazioni regionali e ministeriali, con il Soggetto Titolare e gli altri enti interessati per la raccolta dei dati sulle ammissioni e sull’andamento delle presenze/assenze, ai fini della realizzazione di un sottoinsieme informativo sugli inserimenti/presenze, adottando la modulistica prevista e ottemperando alle disposizioni ministeriali e regionali in materia.
Qualora le modalità di rilevazione lo consentano da un punto di vista informatico (esempio inserimento dati e aggiornamento diretto su sito Web), la Struttura si impegna ad aggiornare quotidianamente i dati inerenti la gestione delle presenze/assenze e degli archivi relativi agli utenti seguiti.
In particolare è fondamentale che siano aggiornati a cadenza almeno annuale i dati di struttura presenti nel modello STS11 come di seguito elencati, nonché i dati di attività nel modello STS24.
Dati di struttura: Modello STS11
Se intervengono variazioni relative ai seguenti indirizzi:
- del Presidio che eroga l’attività residenziale/semiresidenziale;
- della Direzione amministrativa;
- di posta elettronica/PEC da utilizzare per le necessarie comunicazioni;
e del nominativo del referente interno per la predisposizione dei modelli ministeriali occorre che la Struttura comunichi tempestivamente le variazioni intervenute alla struttura dell’Az. Usl Toscana Centro che ha predisposto il Contratto e al fine di far procedere all’aggiornamento dell’anagrafe ministeriale e regionale.
Dati di Attività:
Flussi Ministeriali: Modello STS.24
da comunicare a cadenza almeno annuale (numero posti, numero utenti, utenti residenti nell’Azienda, numero di giornate per i centri diurni e numero posti, numero utenti, utenti in lista d'attesa, ammissioni nel periodo, giornate di assistenza, dimissioni per le residenze sanitarie).
La Struttura s’impegna a trasmettere le presenze riconducibili all’attività in formato elettronico mediante file in formato pdf o altro programma non modificabile dal destinatario (o qualora impossibilitata per validi motivi via fax) all’indirizzo comunicato dalla Az. USL, ovvero risultante dall’impegnativa, nel rispetto dei termini stabiliti.
In caso di mancato inoltro, qualora dovuto dalla normativa vigente, da parte della Struttura, per quanto di competenza, dei suindicati modelli STS 11 e STS 24 entro i termini temporali previsti potranno essere sospesi i pagamenti di quanto dovuto, senza alcun riconoscimento di interessi di mora o rivalutazioni, fatto salvo il diritto dell’Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi dell’accordo contrattuale in parola.
Art.28 - Incompatibilita’
L’Ente si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all’osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003 e prende atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1991 n. 412, così come richiamato dall’art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, e dell’art. 1, comma 5 della Legge 23.12.96 n. 662:
- l’attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale non è consentita nell’ambito delle proprie strutture, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
- il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale, è incompatibile con l’esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.
E’ fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la struttura.
Art.29 - Codice di Comportamento
L’ Ente è tenuto a far osservare, a tutti i professionisti e a tutto il proprio personale operante a qualsiasi titolo che risulti assunto con contratto di diritto pubblico, i principi contenuti nel codice di comportamento della Azienda Sanitaria adottato con deliberazione del Direttore generale n. 1358 del 16.09.2016 (pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione- trasparente- disposizioni generali – atti generali”) e nel codice di comportamento di cui al DPR 62-2013 “ Codice di condotta dei dipendenti pubblici”.
L’Ente in caso di appalto della gestione ad un soggetto terzo, dichiara di aver acquisito il codice interno di comportamento dall’ente appaltante e che l’intero personale dipendente dello altro soggetto riconducibile alla struttura medesima sia tenuto al suo rispetto. Di detto documento viene fornita copia al comune, alla Azienda ed alla SdS.
Art. 30- Norma finale
Le parti contraenti si danno reciprocamente atto, tenuto conto anche della durata biennale del presente atto, che eventuali modifiche in grado di interferire con l’assetto economico e giuridico dello stesso, sia per gli effetti correlati a disposizioni di legge o ad atti aventi forza di legge, statali e regionali, che per eventi a oggi non prevedibili, saranno apportate previa sottoscrizione di atti aggiuntivi a integrazione delle norme contrattuali ivi previste.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per l’Azienda USL Toscana Centro D.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D.Lgs. 81/2005 o firma autografa
Per l’Ente ………………………….
Il Legale Rappresentante
Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D.Lgs. 81/2005 o firma autografa
Allegato B
ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
TRA
- l’Azienda USL Toscana Centro, in persona di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOS Dipartimentale servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze -Empoli, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. del , domiciliata per la carica presso la sede dell’Azienda sita in Xxxxxxx X.xxx X.Xxxxx Xxxxx, 0 00000 (XX), Partita IVA/codice fiscale 06593810481, di seguito anche come “AZIENDA” o “Titolare del trattamento”;
e
- NOME ENTE Codice Fiscale con sede legale in Pistoia, nella persona del proprio rappresentante legale,( procuratore e titolare) nato a domiciliato per la carica presso la sede della struttura, ubicata in via
n , nel prosieguo semplicemente indicata come “Struttura” o “Responsabile”, congiuntamente, tutte, anche come le “Parti”;
Premesso che:
- l’art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
• l’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- con delibera del Direttore Generale n. …… del …………. è stato stabilito di sottoscrivere tra l’Azienda e la Struttura una convenzione relativa a
• ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
• ill Titolare ha affidato alla Struttura lo svolgimento delle attività e delle prestazioni così come definite nella convenzione sopra specificata, che si richiama espressamente, e della quale la presente forma parte integrante e sostanziale;
• tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento UE n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento UE n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
• tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.
Tutto quanto sopra premesso
l’Azienda in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente
NOMINA
in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”),
la NOME ENTE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 28
del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l’Azienda e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell’esercizio delle attività espletate per conto degli stessi relativamente all’adempimento degli obblighi dedotti nella convenzione citata, affidati dal Titolare al Responsabile.
Articolo 1 – Natura e finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui alla citata convenzione.
Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati
Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:
• dati personali, di cui all’art. 4 n. 1 del GDPR;
• dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all’art. 9 del GDPR;
• dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all’art. 10 GDPR.;
Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati
Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono: - pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all’interno Azienda (es. dipendenti, tirocinanti, interinale, ecc.);
Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza
Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/20131 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l’eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.
Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati
1
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/000/Xxxxxx%00xx%00Xxxxxxxxxxxxx%00(00
-06-16).pdf
Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:
- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;
- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione..
Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli “interessati” per finalità diverse da quelle nel presente atto.
Articolo 6 - Cessazione del trattamento
Una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all’esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.
Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina
La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.
La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Articolo 8 - Sub-responsabili
Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.
Ai sensi dell’art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il Titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.
Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.
Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati
Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.
In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l’accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i, così come modificato dal D.LGS 101/2018.
Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l’accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione
Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.
Nello specifico il Responsabile:
• individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
• vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
• garantisce l’adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
• verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
• cura la formazione e l’aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.
Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l’elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell’ambito della Convenzione/Contratto.
Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati
Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell’art. 37 del GDPR
– si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.
Articolo 11 - Diritti degli interessati
Premesso che l’esercizio dei diritti riconosciuti all’interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendo loro tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.
Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.
In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.
Articolo 12 - Registro dei trattamenti
Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell’art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:
• il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub - Responsabili;
• le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
• ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
• ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’art. 32, par. 1 del GDPR.
Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell’Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.
Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.
Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali
Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
Il Responsabile fornisce al Titolare l’elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.
Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)
Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest’ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.
Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile
Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.
Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell’ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato è di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.
Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali
Il Responsabile si impegna:
• a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;
• non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto/Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all’esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell’Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
• collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
• dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
• non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell’esecuzione degli obblighi assunti;
• in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
• segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
• coadiuvare, su richiesta, i Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.
Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati
Il Responsabile deve:
• verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
• prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell’incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all’interno della propria struttura;
• conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
• vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
• sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
• non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
• segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.
Articolo 18 – Violazione dei dati
Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all’indirizzo PEC del Titolare, ogni violazione dei dati personali (data breach) fornendo, altresì:
• la descrizione della natura della violazione e l’indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
• comunicare il nome e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
• la descrizione delle probabili conseguenze;
• la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.
Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.
Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest’ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell’operato di subfornitori.
Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva
Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all’assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.
Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali
Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell’Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.
Articolo 21 - Attività di audit
Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.
Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne
comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l’autonomia dell’attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.
Articolo 22 - Ulteriori istruzioni
Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all’affidamento dell’incarico, affinché il Titolare possa accertare l’eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.
Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell’ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.
Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni
Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l’adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell’art. 40 del GDPR e/o l’ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall’art. 42 del GDPR.
Articolo 24 – Norme finali e responsabilità
Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell’ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all’accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.
Il Responsabile dichiara sin d’ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse loro derivare a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.
Azienda USL Toscana Centro
SOSD servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze - Empoli D.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D.Lgs. 81/2005 o firma autografa
NOME ENTE
Il/La Legale rappresentante Dott./Dssa/Sig.
Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D.Lgs. 81/2005 o firma autografa