ACCORDO EX ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N.241/1990
ACCORDO EX ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N.241/1990
PREMESSO CHE:
a) Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, in particolare l’articolo
149 bis stabilisce che “L’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L’affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale”;
b) L’articolo 172, comma 1, del richiamato decreto legislativo prevede, per gli enti di governo degli ambiti che non abbiano approvato il piano d’ambito o scelto il modello di gestione, l’obbligo di procedere a tali adempimenti disponendo l’affidamento del servizio al gestore unico entro il termine perentorio del 30 settembre 2015;
c) Inoltre, l’articolo 172, comma 4, stabilisce che in caso di mancato rispetto del suddetto termine, il Presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento;
d) La legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, in particolare l’articolo 48 ai sensi del quale l’ente di governo dell’ATO esercita, tramite l’Ufficio d’Ambito, fra le altre, le funzioni e le attività relative all’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla suddetta legge regionale e dalle normative europee e statali, inclusi la scelta del modello gestionale e l’affidamento della gestione del servizio di cui trattasi;
e) Allo stato, numerosi Comuni provvedono alla gestione di servizi idrici riconducibili al Servizio Idrico Integrato mediante Società di capitali a totale partecipazione pubblica, altri sono attualmente gestiti in regime di economia;
f) Con deliberazioni dell’Ufficio d’Ambito n.14 del 17 settembre 2015 e del Consiglio Provinciale
n.38 del 19 ottobre 2015, è stata stabilita quale forma di gestione del SII per l’intero ambito territoriale ottimale bresciano il modello della società mista, venendo quindi meno, fatte salve le salvaguardie di legge, tutte le altre diverse forme di gestione medio tempore individuate dall’Autorità d’Ambito sul territorio di competenza; è inoltre stata ravvisata la necessità, al fine di anticipare la gestione unificata del SII ed al contempo di consentire la graduale aggregazione dei Gestori esistenti in via preliminare all’espletamento della gara per la scelta del socio privato, di prevedere una prima fase nella quale il SII sia affidato, nel rispetto dei requisiti previsti per l’affidamento in house, ad un soggetto a totale partecipazione pubblica nel quale confluiranno, anche mediante eventuali fusioni societarie, le attuali società pubbliche gestori del servizio idrico; una volta completata l’unificazione delle gestioni pubbliche attuali, con affidamento anche delle gestioni in economia e di quelle fin qui aggregate in via transitoria a Garda Uno spa, AOB2 spa e A2A Ciclo Idrico spa, dovrà essere espletata la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato;
g) L’Ente di Governo dell’Ambito ha quindi stabilito di procedere alla realizzazione del modello di società mista secondo le seguenti modalità:
- in una prima fase con la creazione di un soggetto a totale controllo pubblico, mediante fusione delle società pubbliche esistenti, ovvero conferimento dei relativi rami aziendali, con affidamento in house, sussistendone i presupposti e i requisiti, della gestione unificata anche nei Comuni fino qui gestiti in economia o aggregati in via transitoria ai vari gestori esistenti;
- in seguito, una volta consolidatosi il soggetto gestore pubblico, con l’espletamento della gara per la scelta del socio privato, nel rispetto delle norme all’uopo previste per la sua individuazione, per consentire il raggiungimento della gestione in forma di società mista pubblico-privata;
h) L’Ente di Governo dell’Ambito ha infine precisato in un apposito Programma Operativo allegato alle predette deliberazioni a formarne parte integrante e sostanziale, le modalità e le tempistiche di attuazione del modello societario definito, allo scopo di costituire guida, ma anche vincolo per tutti i soggetti attuatori, il cui mancato rispetto comporterà l’assunzione da parte dell’Ente di governo dell’ambito, di provvedimenti di modifica della scelta di gestione, ovvero di revoca dell’affidamento in house nel frattempo intervenuto.
RITENUTO CHE:
- E’ interesse di tutti Soggetti sottoscrittori pervenire, attraverso il presente Accordo, alla condivisione di un percorso comune per quel che concerne gli adempimenti sia antecedenti che successivi all’affidamento, da parte dell’Autorità d’Ambito, in attuazione della deliberazione del Consiglio Provinciale n.38 del 19 ottobre 2015;
- Tutti gli stessi Soggetti sottoscrittori del presente Accordo intendono perseguire e far propri i generali principi di leale cooperazione fra enti pubblici e/o società titolari di pubbliche funzioni e servizi, di sussidiarietà, di concertazione e di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Premesse
Si approvano espressamente le premesse, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
PRIMA FASE
Articolo 2 - Costituzione della NewCo e affidamento del Servizio Idrico Integrato
I Soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ad assumere tutte le iniziative necessarie per addivenire all’affidamento del servizio idrico integrato ad una società totalmente pubblica con durata di trenta anni, pari alla durata del Piano di Ambito.
In particolare, i Soggetti sottoscrittori si impegnano a promuovere la costituzione di una società di capitali denominata ACQUE BRESCIANE srl avente un capitale sociale di euro 100.000,00 (centomila) che verrà sottoscritto, nella misura di euro 80.000,00 (ottantamila) da Enti e/o società a capitale interamente pubblico partecipate dai Comuni dell’Ambito e gestori del servizio idrico e, per la restante parte, dalla Provincia di Brescia.
Il funzionamento della società sarà regolato dallo Statuto il cui schema è allegato al presente Accordo a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A).
Articolo 3 - Aumento del capitale sociale, conferimenti e fusioni
I soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a garantire il mantenimento di regole di Governance per il funzionamento della costituenda società per esercitare un’influenza determinante sulle scelte strategiche della società medesima attraverso il Comitato di Indirizzo e Controllo di cui al successivo articolo 4.
Si impegnano, inoltre, a procedere entro il 30 giugno 2016 a un aumento del capitale sociale della costituenda società, che sarà sottoscritto dalle Società a partecipazione pubblica, mediante il conferimento dei rami d’azienda afferenti alla gestione dei servizi idrici, ovvero mediante altre operazioni straordinarie (fusione/scissione) e dalla Provincia, mediante versamento in denaro, fino a concorrenza di una quota minima pari a euro 1 (uno) per abitante, con riferimento alla popolazione della provincia risultante dall’ultimo censimento ISTAT.
Alla medesima data, o anche successivamente, i Comuni in gestione non salvaguardata dell’ambito potranno acquisire una quota di ACQUE BRESCIANE srl pari al valore di euro 1 (uno) per abitante, incrementabile con conferimenti, ove consentito dalla legge. La quota di partecipazione, pari euro 1 (uno) per abitante, potrà anche essere ceduta al Comune dalla Provincia.
Con le medesime modalità potranno acquisire le partecipazioni anche i Comuni in gestione salvaguardata al momento dell’atto costitutivo della Società, al termine del relativo periodo.
La determinazione finale delle partecipazioni avverrà sulla base di accordi fra i soci della stessa società (da formalizzarsi in conformità all’ordinamento societario) che terranno conto dei valori patrimoniali conferiti.
Ai fini dell’esercizio del controllo analogo nell’ambito del Comitato di Indirizzo e Controllo di cui al successivo articolo 4, troverà, invece, applicazione il criterio della rappresentanza demografica.
Il presente Accordo è aperto alla adesione di tutti i Comuni dell’Ambito Bresciano, i cui diritti di voto sono regolati dal seguente articolo 4.
A fare data dal 1 luglio 2016 la società conferitaria o risultante dalla fusione svolgerà direttamente il SII nel territorio di tutti i Comuni oggetto dell’affidamento da parte dell’Ente di Governo di Ambito, facendo così cessare le gestioni per conto transitorie.
Articolo 4 - Comitato di Indirizzo e Controllo
La vigilanza sull’esecuzione del presente Accordo e gli eventuali interventi surrogatori, nonché l’esercizio del Controllo Analogo sulla società, saranno svolti da un Comitato di Indirizzo e Controllo composto dai Sindaci dei Comuni - o da loro delegati -, nonché dai Sindaci (o loro delegati) di tutti i Comuni che aderiranno anche successivamente al presente Accordo, assumendosi i relativi impegni.
La rappresentanza di ciascun Comune in seno al Comitato di Indirizzo e Controllo è determinata in proporzione alla popolazione comunale residente come risultante dall’ultimo censimento ISTAT. Ad ogni Sindaco o suo delegato sono attribuiti i voti corrispondenti.
Le società a totale partecipazione pubblica sottoscrittrici del presente Accordo parteciperanno alle sedute del Comitato di Indirizzo e Controllo a titolo consultivo .
In deroga al principio di rappresentanza sopra indicato, la Provincia di Brescia partecipa al Comitato di Indirizzo e Controllo con una quota del 10% della popolazione dei Comuni sottoscrittori del presente Accordo, esprimendo il proprio voto in tale misura.
La Provincia di Brescia, in sede di Comitato di Indirizzo e Controllo, si farà carico di rappresentare le indicazioni e le proposte provenienti dai Comuni il cui Servizio Idrico Integrato non è gestito dalla società.
Il Comitato di Indirizzo e Controllo, anche in sede di Comitato Ristretto di cui agli articoli 19 e 20 dello Statuto, per la trattazione di argomenti di carattere strategico e rilevante, può invitare i rappresentanti dei Comuni di cui al comma precedente. Essi sono individuati, contestualmente alla elezione del suddetto Comitato, dal Presidente della Provincia quali rappresentanti, nel numero di 4, di aggregazioni omogenee di Enti Locali del territorio.
La Provincia di Brescia si impegna, inoltre, a istituire forme e/o organismi di raccordo e consultazione con i Comuni delle aggregazioni omogenee di cui al comma precedente.
Le determinazioni ed il funzionamento del Comitato di Indirizzo e Controllo verranno assunte sulla base di un Regolamento (allegato B) che rispetterà i principi qui concordati e che sarà conforme al fine istituzionale del Comitato di Indirizzo e Controllo.
Le competenze del Comitato di Indirizzo e Controllo sono le seguenti:
A. vigilare sulla sollecita e corretta attuazione del presente Accordo, attraverso la verifica del rispetto da parte dei Soggetti sottoscrittori, per quanto di rispettiva competenza, di tutti gli adempimenti;
B. promuovere una soluzione bonaria e non contenziosa di tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente Accordo;
C. esprime un parere preventivo, se del caso formulando appositi indirizzi sui seguenti atti predisposti dall’organo amministrativo relativamente al servizio idrico integrato:
a) i budget annuali e pluriennali di esercizio;
b) i piani strategici e industriali;
c) i programmi annuali e pluriennali di attuazione degli investimenti e degli interventi previsti negli atti di programmazione dell’Ufficio d’Ambito o nel Piano d’Ambito;
e) le modifiche statutarie non dovute da obblighi normativi;
f) le proposte sulle tariffe e sui prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità;
g) l’andamento economico e patrimoniale della Società su base semestrale;
D. esprime inoltre l’ammissibilità dell’eventuale trasferimento delle partecipazioni della società ai sensi dell’art. 2469 cod. civ., come precisato all’articolo 6 dello Statuto.
E. propone la totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società, il cui numero è individuato nello Statuto in conformità alla vigente normativa, e che saranno poi nominati dall’Assemblea.
F. propone la totalità dei membri del Comitato Ristretto di cui agli articoli 19 e 20 dello Statuto.
▇. propone i membri dell’organo di controllo o il revisore di cui agli articoli 17 e 18 dello Statuto.
▇. propone i compensi degli Amministratori.
Gli Enti locali sottoscrittori del presente Accordo, attraverso la partecipazione dei propri rappresentanti in seno al Comitato di Indirizzo e Controllo nelle forme stabilite nel presente articolo ed in conformità ai rispettivi ordinamenti, esercitano nei confronti di NewCo un controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi in coerenza con i principi comunitari in materia di gestione dei servizi pubblici.
Le Società e gli Enti nella loro qualità di soci di NewCo, s’impegnano nell’esercizio delle loro partecipazioni in seno alla stessa NewCo a rispettare e recepire tutte le prescrizioni, indicazioni e designazioni che verranno formulate dal Comitato di Indirizzo e Controllo ai sensi del presente articolo, e più in generale in forza del presente Accordo.
Ai fini dello svolgimento delle proprie competenze e con funzione di facilitazione del raccordo con gli organi societari, il Comitato di Indirizzo e Controllo si avvale del Comitato Ristretto di Sindaci previsto e disciplinato dallo Statuto.
I membri del Comitato Ristretto devono essere individuati in modo da garantire un’adeguata rappresentatività territoriale.
Non sono previsti compensi per lo svolgimento dell’attività del Comitato di indirizzo e di controllo e del Comitato Ristretto.
Le quote di partecipazione degli Enti per la manifestazione del voto nel Comitato di Indirizzo e Controllo sono determinate in proporzione alla popolazione residente nel territorio di ciascun Comune come da ultimo censimento ISTAT, e perciò a prescindere dalla quota di partecipazione direttamente o indirettamente posseduta nella NewCo, con la sola eccezione della Provincia che parteciperà con un peso di voto fisso pari al 10% della popolazione dei Comuni sottoscrittori del presente Accordo.
SECONDA FASE
Articolo 5 - Trasformazione della NewCo in società mista
I soggetti che sottoscrivono il presente Accordo si impegnano affinchè la società espleti entro il termine del 31 dicembre 2018 la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato, previa modifica dello statuto della società sottoposta all’esame dell’Ufficio di Ambito per la verifica della sussistenza dei presupposti per l’affidamento del servizio a una società mista.
Secondo le indicazioni contenute nel Programma Operativo approvato dall’Ente di Governo d’Ambito e degli indirizzi che saranno in prosieguo forniti, le procedure di gara dovranno assicurare il pieno rispetto delle norme vigenti. In particolare,
- il bando di gara dovrà prevedere che il soggetto privato apporti un significativo contributo in termini di capacità tecnico-gestionale, oltre che finanziaria;
- la partecipazione del soggetto privato debba essere superiore o uguale al 40% del capitale e comunque non superiore al 49% del capitale sociale;
- la selezione del soggetto privato dovrà essere operata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche in relazione alle priorità e alle previsioni del Piano d’Ambito.
In esito della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato, l’Ufficio d’▇▇▇▇▇▇ provvederà ad apportare le eventuali modifiche al Piano di Ambito derivanti dall’offerta risultata aggiudicataria, ciò al fine di recepire le offerte tecniche del concorrente aggiudicatario nella gara stessa.
I Comuni sottoscrittori del presente Accordo si vincolano fin d’ora ad assicurare, una volta trasformata la NewCo in società mista, il mantenimento del Comitato di Indirizzo e Controllo quale sede per concordare e definire con le medesime modalità, gli indirizzi e le decisioni da assumere nelle rispettive sedi assembleari delle società partecipanti alla società, in modo da assicurare sempre la prevalenza pubblica nella governance societaria.
Articolo 6 - Clausola finale
Il generale mancato rispetto del programma operativo nei riguardi dell’affidamento del servizio al gestore unico e l’espletamento della procedura per la scelta del socio privato, potrà comportare da parte della
Provincia di Brescia l’assunzione di provvedimenti di modifica della scelta di gestione, ovvero di revoca dell’affidamento in house nel frattempo intervenuto.
Il presente Accordo sostituisce ed innova ogni diversa ed ulteriore pattuizione in precedenza eventualmente intercorsa fra le parti e che risulti in contrasto con l’Accordo medesimo.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Accordo saranno ripartite tra le Parti contraenti in base alle quote possedute.
Le parti infine convengono che, a fronte di ogni intervento comportante effetti rilevanti sull’esecuzione degli impegni assunti col presente Accordo, attinente a cause di forza maggiore, ivi compresa la sopravvenienza di ulteriori prescrizioni imperative, siano esse di natura legislativa, regolamentare o amministrativa, il contenuto dell’Accordo medesimo verrà soggetto a revisione, alla luce dei generali principi di trasparenza, di buon andamento dei pubblici uffici e di leale cooperazione tra i diversi soggetti interessati.
Articolo 7 - Foro competente
Tutte le controversie tra le Parti inerenti l’interpretazione, l’esecuzione e/o la risoluzione del presente Accordo che non si saranno potute risolvere in via amministrativa, anche attraverso l’attività del Comitato di Indirizzo e Controllo di cui al precedente articolo 4, saranno devolute al Tribunale di Brescia.
, lì
Società Comuni
Provincia di Brescia
