ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
TRA
La Città metropolitana di Roma Capitale (nel seguito denominata CMRC) C.F. 80034390585 con sede e domicilio fiscale in Roma, ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇/▇ rappresentata dal Dirigente del Servizio 1 “Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e di settore. Urbanistica e attuazione PTMG” del Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale”, arch. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇;
E
Il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, (nel seguito denominata Università), con sede e domicilio fiscale in ▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, Codice Fiscale 80209930587, rappresentato dal direttore pro tempore prof. dott. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇’▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇;
congiuntamente indicate come “parti”
PREMESSO CHE
- la L. 7 aprile 2014 n.56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni” attribuisce alla Città metropolitana tra le funzioni fondamentali “la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, nonché la mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell’ambito metropolitano”;
- il D.M. 4 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257” affida alle Città metropolitane, in coerenza con quanto definito nell’allegato al Documento di economia e finanze 2017, la definizione dei Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS), avvalendosi delle linee guida definite nel sopracitato decreto, al fine di accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa, quali Sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram;
- la Città metropolitana deve quindi procedere alla redazione del PUMS da adottarsi, ai sensi dell’art.3, comma 1 del Decreto entro il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale (pubblicato in GU n.233 del 5/10/2017) e secondo la procedura indicata dalle Linee Guida Ministeriali di cui al DM 4/08/2017 “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257” costituite dall’Allegato I “Procedure per la redazione ed approvazione del Piano Urbano della Mobilità sostenibile” e dall’allegato II “Obiettivi, strategie ed azioni di un PUMS”;
- le procedure per la redazione ed approvazione del PUMS, come indicato al D.M. 4 agosto 2017, prevedono diverse fasi: a) Definizione del gruppo interdisciplinare/interistituzionale di lavoro; b) Predisposizione del quadro conoscitivo; c) Avvio del percorso partecipato; d) Definizione degli obiettivi; e) Costruzione partecipata dello scenario di Piano; f) Valutazione ambientale strategica (VAS); g) Adozione del piano e successiva approvazione; h) Monitoraggio
- il PUMS dovrà porsi come il risultato di un processo strutturato che comprende l’analisi dello stato di fatto, l’elaborazione di una visione strategica condivisa, la scelta di obiettivi ed indicatori di risultato, la selezione di misure, una campagna di comunicazione attiva, monitoraggio e valutazione;
- l’Ente ha avviato la costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare costituito da specifiche professionalità appartenenti ai diversi Dipartimenti della Città metropolitana che, per materia trattata (pianificazione strategica, pianificazione territoriale, urbanistica, ambiente, attività produttive, statistica, sistemi geografici informativi, polizia provinciale) possono fornire un utile e valido contributo nella formazione del Piano che investe temi e problematiche complesse;
- nell’ambito dell’intero percorso di formazione del PUMS e di revisione della pianificazione territoriale appare fondamentale garantire il necessario contributo scientifico;
- l’Università, considerata la sede primaria per la ricerca scientifica, ed in particolare il DICEA – Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale della Sapienza Università di Roma, è portatrice di conoscenze e competenze specifiche, di eccellenza nello studio e nella sperimentazione dei processi complessivi di pianificazione territoriale e della mobilità, dei processi partecipativi, del rapporto tra le tematiche ambientali ed i contesti territoriali più vasti, delle tematiche di sostenibilità ambientale;
CONSIDERATO CHE
- le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all’effettuazione di ricerche nel settore della pianificazione territoriale e della mobilità sostenibile;
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del codice dei contratti di cui al medesimo D. Lgs. quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzate a garantire che i servizi pubblici che le stesse sono tenute a svolgere siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;
- le attività oggetto del presente accordo sono funzionali sia alle competenze attribuite alla Città metropolitana per la redazione del PUMS e del Piano Territoriale sia allo sviluppo dei temi di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
ART. 2
Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una
collaborazione scientifica concernente i seguenti temi, che sono ulteriormente dettagliati nell’Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante del presente accordo:
- ricostruzione e valutazione del quadro complessivo delle dinamiche di sviluppo territoriale;
- definizione delle potenzialità, delle problematiche e delle criticità dello sviluppo territoriale nella Città Metropolitana di Roma Capitale ai fini della definizione degli obiettivi di riferimento per la pianificazione territoriale e di settore;
La collaborazione si articolerà come specificato nell’Allegato Tecnico.
ART. 3
Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità e di equiordinazione tra le parti, al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento e, quindi, determinare la “sinergica convergenza” sulle attività di interesse comune descritte in premessa.
Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie risorse strumentali e le banche dati territoriali funzionali al perseguimento degli obiettivi di comune interesse oggetto del presente accordo.
ART. 4
L’Ente verserà all’Università in forma forfettaria la quota complessiva di € 20.000,00 € (euro ventimila /00), come mero rimborso delle spese sostenute nell’ambito delle attività previste nell’Allegato tecnico e definite forfettariamente come sopra, con le seguenti modalità:
€ 10.000,00 dopo tre mesi dalla firma dell’accordo, alla conclusione della Fase A,
€ 10.000,00 dopo i successivi tre mesi, alla conclusione della Fase B.
Contestualmente per ciascuna fase verranno redatte e validate dai responsabili scientifici le relazioni previste al successivo articolo 9.
Il tutto previa emissione dal parte dell’Università di relative ricevute fuori campo applicazione IVA ai sensi dell’art. 2 - c.3 lett. a - D.P.R. n. 633/72.
ART.5
Il coordinamento delle attività è affidato, per la Città metropolitana di Roma Capitale, al Responsabile del procedimento, Arch. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, per l’Università al Responsabile scientifico ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇.
ART. 6
I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune, fatto salvo il diritto di proprietà dei dati di telefonia mobile messi a disposizione dalla CMRC. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti.
Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell’invenzione e i relativi diritti patrimoniali. Le parti convengono di organizzare congiuntamente, a conclusione del progetto, un convegno di presentazione dei risultati conseguiti.
ART. 7
Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva dell’Università o della Città m etropolitana di Roma Capitale per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all’azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine dell’Università e della Città metropolitana di Roma Capitale.
L’utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all’Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.
ART. 8
Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell’accordo.
ART. 9
Il presente accordo di collaborazione avrà durata di mesi 6 ( s e i ) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Le parti redigeranno relazioni a firma congiunta dei responsabili scientifici sullo stato di attuazione della collaborazione e sui risultati parziali raggiunti a conclusione di ciascuna fase di attività, nonché una relazione conclusiva alla scadenza dell’accordo.
ART. 10
Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 2 mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con comunicazione da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata.
ART. 11
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
ART. 12
Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori
di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione.
Gli obblighi previsti dall’art.26 del D. Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
ART. 13
In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.
ART. 14
Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione e le spese per l’imposta di bollo faranno carico alla parte richiedente
ART. 15
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Roma, li …………….
IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO VI SERVIZIO 1 IL DIRETTORE DEL DICEA
Arch. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Prof. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇’▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
“Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle Parti
con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241 nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).”
