Contract
Schema Convenzione per l’Istituzione del servizio di trasporto locale in forma associata tra i Comuni della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
L'anno duemiladiciotto il giorno del mese presso
TRA
I sindaci dei Comuni di , facenti parte della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
E
la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
PREMESSO CHE:
- La Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai è stata individuata per l’attuazione nel proprio territorio, della strategia per le Aree Interne, nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento 2014-2020.
- La strategia, cosi come definita nell’Accordo di Partenariato nazionale, ha come obiettivo la promozione dello sviluppo e l’incremento dei servizi essenziali di cittadinanza (salute, istruzione, mobilita) nelle aree interne in cui è maggiormente in corso il processo di popolamento demografico, attraverso una pluralità di azioni finalizzate alla ridefinizione di uno sviluppo sostenibile dell’area ed incentrata sui seguenti obiettivi intermedi:
▪ l’aumento del benessere della popolazione locale e l’incremento dei servizi essenziali;
▪ l ’aumento della domanda locale di lavoro ed dell’occupazione;
▪ l’aumento del grado di utilizzo del capitale territoriale;
▪ la riduzione dei costi sociali della de-antropizzazione;
▪ il rafforzamento dei fattori di sviluppo locali;
- L' organizzazione del trasporto pubblico locale non è adeguato alle reali esigenze degli abitanti del territorio, in particolar modo con riguardo alla fruizione dei servizi sanitari, scolastici e dei lavoratori pendolari;
- Questa inadeguatezza del servizio del trasporto pubblico condiziona negativamente la qualità della vita delle popolazioni locali, soprattutto dei soggetti più deboli (minori, giovani e adulti e anziani), i quali quotidianamente sono costretti a misurarsi con le contraddizioni di un territorio ricco di potenzialità, ma allo stesso tempo anche molto debole e frammentato
- Dallo svolgimento di tutte le attività previste per l’approvazione dell’Accordo di Programma Quadro per il territorio delle Gennargentu Mandrolisai nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne è emersa in maniera inequivocabile la necessità di sostenere la definizione di un
sistema di mobilità locale studiato, adeguato e sviluppato in funzione delle effettive esigenze della comunità;
RICHIAMATA la Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del 19 dicembre 2005, n. 38;
CONSIDERATO che nel Capo II Riparto competenze, della citata legge, all'art. 10 sono disciplinate le competenze dei Comuni, singoli per obblighi di legge e associati in quanto costituiscono un ambito adeguato ai sensi delle disposizioni regionali, in materia di trasporto pubblico locale;
CONSIDERATO, inoltre, che, a norma delle disposizioni contenute nella sopra citata legge regionale, i servizi che interessano il trasporto pubblico dei comuni completano l'offerta dei servizi in ambito locale con riferimento al trasporto scolastico, lavorativo, di accesso ai servizi amministrativi, sociosanitari e culturali;
CONSIDERATO che è stata ampiamente condivisa la necessità di garantire mediante gestione associata un servizio di trasporto locale, uniforme e qualificato;
DATO ATTO che si rende pertanto opportuno sottoscrivere apposita convenzione al fine di garantire la funzionalità del servizio a seguito del trasferimento delle competenze alla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai;
Visti:
- lo Statuto della Comunità MONTANA;
- il D. L.gvo 18 agosto 2000 n. 267 – T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- il Decreto Legge 31.05.2010 n. 78 ;
- la X.X. x. 0 xxx 00.00.0000 xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx; Accertato che i Comuni associati hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il servizio di trasporto pubblico locale nel territorio del Gennargentu Mandrolisai con i seguenti atti deliberativi:
Comune di Aritzo con deliberazione di Consiglio Comunale n. del Comune di Atzara con deliberazione di Consiglio Comunale n. del Comune di Austis con deliberazione di Consiglio Comunale n. del Comune di Belvì con deliberazione di Consiglio Comunale n. del Comune di Desulo con deliberazione di Consiglio Comunale n. del Comune di Gadoni con deliberazione di Consiglio Comunale n. del Comune di Meana Sardo con deliberazione di Consiglio Comunale n. del Comune di Ortueri con deliberazione di Consiglio Comunale n. del
Comune di Sorgono con deliberazione di Consiglio Comunale n. del Comune di Teti con deliberazione di Consiglio Comunale n. del Comune di Tonara con deliberazione di Consiglio Comunale n. del
Dato atto che le premesse, note alle parti, sono formalmente recepite come parte integrante della presente convenzione;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione, stipulata secondo i principi normativi richiamati dall’art. 7 e seguenti della L.R. n. 2 del 04.02.2016, ha per oggetto l'istituzione e la gestione in forma associata del servizio di trasporto pubblico locale dei Comuni costituenti la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai.
2. Con la presente convenzione i Comuni sottoscrittori conferiscono la delega, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000, alla comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, che accetta, per l'esercizio in forma associata del servizio che si sta istituendo.
3. Il servizio è da intendersi integrativo e suppletivo e non concorrenziale rispetto al servizio pubblico di trasporto locale già attivato nel territorio a cura del gestore pubblico e di quelli privati concessionari di linee, ed assume la connotazione di servizio di base per la collettività/utenza..
4. La convenzione individua:
a) le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico locale che sono di competenza comunale il cui esercizio sarà svolto attraverso la gestione associata da parte della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai;
b) la ripartizione delle risorse finanziarie per la gestione dei servizi;
c) la definizione delle procedure per la gestione associata dei servizi nelle fasi di preparazione della gara e di gestione del contratto di servizio.
ART. 2 - FINALITA’
1. La gestione associata del servizio di trasporto locale ha lo scopo di colmare la carenza dei collegamenti fra i comuni dell'area e la difficoltà ad accedere ai servizi pubblici essenziali per la popolazione che da sempre caratterizza questo territorio.
2. La finalità della gestione associata delle funzioni relative al servizio di trasporto locale è di garantire un servizio uniforme e qualificato per tutti gli utenti, l’integrazione dei servizi anche sotto il profilo tariffario e la realizzazione di economie di spesa attraverso l’ottimizzazione delle risorse impegnate
2. L'organizzazione del servizio associato deve tendere, infatti, in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo princìpi di professionalità e responsabilità.
ART. 3 - OBIETTIVI
L'obiettivo generale è quello dotare il territorio di un servizio di trasporto Locale che permetta la fruizione dei servizi sociali, socio - sanitari e sanitari, educativi e ricreativi, amministrativi, sportivi, presenti nell' Ambito Gennargentu Mandrolisai e negli ambiti limitrofi evitando l'isolamento di fasce di popolazione già caratterizzate da condizioni di fragilità territorio.
Il servizio, attraverso il collegamento tra i Comuni, si propone di migliorare la qualità della vita delle comunità amministrate, di agevolare i rapporti sociali e le relazioni parentali, di abbattere le spese sostenute da anziani e disabili offrendo alternative al trasporto privato.
ART: 4 - AMBITO TERRITORIALE
L'ambito territoriale per lo svolgimento del servizio è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.
ART. 5 - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO
1. Prima dell' avvio del servizio saranno definite apposite Linee guida di intervento e un piano operativo elaborato, anche con il supporto di esperti del settore, rapportato alle esigenze prioritarie del territorio, approvato dal Consiglio Comunitario e dai Consigli dei Comuni aderenti.
2. I Comuni sottoscrittori, nell'ambito della gestione associata, delegano alla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporti con particolare riferimento alle attività di:
a) gestione del contratto di servizio;
b) controllo, vigilanza e monitoraggio del servizio di trasporto;
c) supporto alla programmazione e gestione della mobilità, del servizio di trasporto pubblico e ed delle relative politiche tariffarie;
d) ottimizzazione delle risorse impegnate nel trasporto pubblico locale, gestione delle modifiche di rete e mantenimento dell’equilibrio economico del contratto;
ART. 6 MODALITÀ ED IMPEGNI RECIPROCI
1. La Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, in base alla delega di cui all’art.1:
- predispone, nel rispetto delle Linee guida e del piano operativo, il progetto per l'affidamento del servizio a ditte specializzate del settore attraverso l'esperimento di gara ad evidenza pubblica.
Il progetto definisce gli standard qualitativi unitari validi su tutto il territorio, il numero e gli orari delle corse come richiesto da ciascun ente aderente, l'individuazione dei percorsi e delle fermate. Il servizio dovrà garantire margini di flessibilità per l'adeguamento dello stesso alle variazioni di richieste proposte dai singoli Comuni sulla base di esigenze derivanti dalla domanda e da altre condizioni esterne. Il servizio, in base alle risultanze dell'analisi dei fabbisogni territoriali potrà essere, altresì, organizzato con l'offerta di servizi a chiamata.
Il progetto dovrà prevede le forme e gli strumenti da utilizzare, anche per via telematica, per l'erogazione del servizio di informazione e per le attività di promozione da porre in essere, in collaborazione con la struttura, i responsabili dei comuni aderenti, gli altri enti del territorio e le associazioni, per diffondere la conoscenza del servizio offerto.
- predispone e gestisce le procedure di gara per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) ;
- nomina la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;
- individua conseguentemente il gestore dei servizi;
- sottoscrive con il gestore il contratto di servizio per la gestione di tutti i servizi previsti nel progetto .
- rendiconta i servizi esercitati e liquida le fatture nel rispetto delle modalità prescritte nel capitolato.
La Comunità Montana si impegna, ove necessario, a supportare il funzionamento del servizio associato anche con risorse proprie.
2. I Comuni si impegnano ad attuare eventuali interventi che si potranno rendere necessari:
a) per favorire l’accessibilità dei servizi di trasporto pubblico nelle aree d’interesse per l’utenza;
b) per migliorare, in generale, l’efficienza dei servizi di trasporto pubblico, individuando ad es. aree di sosta adeguate all’esigenze dell’organizzazione dei servizi richiesta dal territorio ecc.
c) a rilasciare i necessari nulla osta per la collocazione della segnaletica orizzontale relativa alle paline di fermata necessarie per il corretto espletamento del servizio;
d) a realizzare od a rilasciare alla Comunità Montana i necessari nulla osta per la realizzazione della segnaletica orizzontale relativamente agli stalli di fermata dei bus.
I Comuni si impegnano a comunicare preventivamente alla Comunità Montana ogni variazione della viabilità sulle strade di propria competenza che abbia effetti sulle tratte dei bus.
I Comuni aderenti si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato in questione.
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ART. 6 - SISTEMA TARIFFARIO QUOTE UTENTI
1. Il sistema tariffario per i servizi di Trasporto pubblico locale dovrà essere coerente con il sistema tariffario della Regione Sardegna e potrà prevedere delle forme di flessibilità per meglio rispondere alle esigenze territoriali.
2. La Conferenza dei Sindaci, in riunione congiunta con il Consiglio della Comunità Montana, determina i costi a carico degli utenti.
ART. 7 DURATA E RECESSO
1. La durata della presente convenzione è stabilita in anni due, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
2. La Convenzione può essere rinnovata prima della naturale scadenza o prorogata di pari durata.
3. Il recesso di uno o più comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante per i restanti comuni. Il recesso di un Comune convenzionato comporta la modifica della Convenzione..
4. Il recesso è comunicato alla Comunità Montana entro il 30 ottobre e decorre dal 01 Gennaio dell'anno successivo alla comunicazione. Qualora venga comunicato in data successiva, il recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione.
5. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazione di scioglimento approvato dal Consiglio Comunale di tutti gli Enti convenzionati
6. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi.
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Art. 8 - Rapporti finanziari
1 . La partecipazione finanziaria di ciascun ente alla gestione associata è determinata, in base ai criteri e ai parametri definiti dalla Conferenza dei Sindaci e Consiglio della Comunità Montana, in una quota proporzionata al numero degli abitanti e prevede una quota fissa per Comune aderente pari ad € 500,00.
2 Eventuali modifiche ai criteri di cui al punto precedente potranno essere stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci e dal Consiglio della Comunità Montana.
3. Le somme di cui ai commi precedenti sono finalizzate ad assicurare il funzionamento del servizio del trasporto pubblico locale
4. La quota a carico di ogni comune dovrà essere versata alla Comunità Montana entro il mese di Marzo di ciascun anno. Ai comuni che non adempiranno al pagamento della quota di competenza
sarà interrotto il servizio fino al pagamento della stessa. Il servizio sarà riattivato entro il 15° giorno successivo all'avvenuto pagamento
Art. 9 - Controversie
1. Per la risoluzione delle questioni relative all'interpretazione ed applicazione della presente convenzione, nonché di ogni altra controversia , l'organo deputato viene individuato nella Conferenza degli Enti sottoscrittori della medesima.
Art. 10 - Disposizioni in materia di Privacy
1. La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento di una funzione istituzionale. Alla stessa si applicano pertanto le disposizioni di legge riguardanti il trattamento dei dati effettuati da soggetti pubblici.
2. I dati forniti dai Comuni aderenti saranno raccolti presso l'Ufficio della Comunità Montana per le finalità della presente convenzione. Viene a tal fine individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Responsabile del servizio incaricato.
3. I dati trattati saranno utilizzati dagli Enti aderenti per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.
ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI
1. La presente convenzione è esente da imposte di bollo a termini dell'articolo 16 tab. B, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Il presente accordo consta di n. pagine a video. Le parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione viene sottoscritta con la firma digitale conformemente a quanto disposto dall’art. 15 comma 2 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i.
Letto, confermato e sottoscritto