CONVENZIONE UNICA DI TIROCINIO
CONVENZIONE UNICA DI TIROCINIO
TRA
Università degli Studi di Parma, con sede in Parma, via Università n. 12, C.A.P. 43121, codice fiscale 00308780345, d’ora in poi denominata “Università” nel ruolo di Xxxxxxxx promotore, rappresentata dal Rettore prof. Xxxxx Xxxxxx.
E
L’ARNAS – Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione X. Xxxxxx, con sede legale in Cagliari, Piazzale Xxxxxxxxxx Xxxxxx n. 1, codice fiscale e P. IVA 02315520920, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx, in qualità di Legale Rappresentante.
di seguito congiuntamente denominate “Parti”;
PREMESSO CHE
- il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- la Legge 19 novembre 1990, n. 341, prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ha riordinato la disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421;
- la Legge 24 giugno 1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”, successivamente aggiornato dalla Legge 125/2008, introduce il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per specifiche tipologie di reato commesse da amministratori e dipendenti di aziende ed enti, che sono pertanto tenute a dotarsi di un Codice Etico;
- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” prevede, all’articolo 10, che oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio devono anche contemplare attività formative utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in particolare l’articolo 2, comma 1, lettera a), equipara al lavoratore, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie” sottolinea la valenza dell'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, come parte integrante e qualificante della formazione professionale nell’ambito delle professioni sanitarie, attribuendo ad essa almeno 60 crediti formativi universitari conseguibili con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati e coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto
per ciascun specifico profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti;
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” costituisce la normativa di riferimento della riforma del sistema universitario;
- il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”, fornisce indicazioni degli obblighi informativi dei soggetti presso cui si svolge il tirocinio;
- il Decreto Ministeriale 12 agosto 2020, n. 446, “Definizione delle nuove classi di Laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell’informazione (LP-03)” prevede per tali tipologie di corsi di studio una consistente attività di tirocinio, da svolgere necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali, a cui destinare almeno 48 crediti formativi universitari;
- la Legge 8 novembre 2021, n. 163, “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” prevede, nell'ambito delle attività formative professionalizzanti di specifiche classi di laurea magistrale, che almeno 30 crediti formativi universitari siano acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio;
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Parma prevede, tra i compiti dell’Ateneo, lo sviluppo delle relazioni con le altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica e della propria attività didattica, nonché la promozione e l’utilizzazione di forme di cooperazione con altre Università ed Enti italiani e stranieri, pubblici e privati, in conformità agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento, nel rispetto della libertà dei singoli;
- il Regolamento Didattico di Ateneo contempla la realizzazione di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, prevedendo inoltre che le attività didattiche, comprese quelle di tirocinio, possano svolgersi, con l’approvazione dei competenti Consigli di Corso di Studio, anche presso qualificati enti pubblici e privati;
- il Regolamento dell’Università degli Studi di Parma per la Sicurezza e la Salute sul Luogo di lavoro intende assicurare, attraverso l’individuazione dei soggetti e delle relative responsabilità, competenze, funzioni, obblighi e controlli, un’efficace ed efficiente adozione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la presente convenzione recepisce i Protocolli di Intesa tra la Regione Xxxxxx-Romagna e le Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Xxxxxx e Parma sia in attuazione dell’articolo 9 della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 00 x x.x.x., xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx 59 del 30 maggio 2005, sia per la collaborazione in ambito sanitario, prot. n. 121334 del 28 luglio 2016, i cui termini sono stati prorogati per due anni con Delibera Regionale n. 1537 del 6 ottobre 2021;
CONSIDERATO CHE
- il tirocinio, in quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, ha natura formativa, può essere riconosciuto in termini di crediti formativi e non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro, perseguendo esclusivamente obiettivi didattici sulla base di quanto appreso dal discente nel percorso di studi;
- le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- con Decreto Rettorale n. 2504 del 14 novembre 2017 è stata autorizzata la Dirigente dell’Area Didattica, Internazionalizzazione e Servizi agli Studenti a sottoscrivere le convenzioni di tirocinio relative a studenti e laureati dell’Università;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Oggetto e finalità
1. Il Soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti regolarmente iscritti all’Università per lo svolgimento di tirocini formativi/curriculari e/o tirocini professionalizzanti.
2. La presente convenzione, atto indispensabile e propedeutico all’avvio del tirocinio e alla successiva gestione informatizzata del medesimo, è applicabile anche ai tirocini per tesi di laurea e di laurea magistrale.
3. Più nello specifico, i tirocini si distinguono in:
a) tirocini formativi/curriculari: consistono in periodi di formazione a completamento del percorso di studi, volti a perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze del mondo produttivo;
b) tirocini professionalizzanti: tirocini curriculari pratico-valutativi a carattere professionalizzante previsti da una specifica normativa per l’abilitazione all’esercizio di talune professioni ordinate e regolamentate, realizzabili durante il periodo di studio, per la durata e gli obiettivi previsti dallo specifico ordinamento didattico e profilo professionale;
4. Il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro e, pertanto, il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione del/della tirocinante al termine del periodo di tirocinio.
Articolo 2 - Modalità di svolgimento, programma di tirocinio e durata
1. Il tutor accademico (oppure il direttore delle attività didattiche professionalizzanti per le professioni sanitarie), designato dall’Università in veste di responsabile didattico-organizzativo, ha il compito di concordare con il Soggetto ospitante obiettivi, tempi e modalità dell’esperienza di tirocinio, nonché di seguire e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti, attraverso periodici contatti con il responsabile del Soggetto ospitante previamente individuato all’interno dello stesso.
2. La durata del tirocinio è determinata dal numero di crediti formativi universitari ad esso attribuiti nel piano didattico del corso di studio dello studente; in ogni caso la durata del tirocinio, comprensiva di eventuali proroghe da sottoporre alla valutazione dell’Università, non può eccedere i dodici mesi o, nel caso di soggetti portatori di handicap, i ventiquattro mesi.
3. Qualora il tirocinio si svolga al di fuori del territorio nazionale, l’Università è tenuta ad adottare un Internship Agreement, quale progetto/patto formativo, redatto in lingua.
4. In presenza di giustificati motivi e previa comunicazione scritta al/alla tirocinante, ciascuna delle Parti potrà unilateralmente interrompere lo svolgimento del tirocinio, fornendone comunicazione scritta anche all'altra Parte. La conclusione del tirocinio deve comunque avvenire entro la data di conseguimento del titolo di studi da parte dello studente.
Articolo 3 - Progetto/Patto formativo
1. Il tirocinio formativo/curriculare e il tirocinio professionalizzante sono promossi sulla base di un programma che ne esplicita i contenuti formativi e organizzativi, secondo il modello predisposto dall’Università, ed è avviato con la formalizzazione del progetto/patto formativo.
2. Tale progetto/patto deve essere sottoscritto dall'Università e dal Soggetto ospitante, nonché dal/dalla tirocinante per presa visione ed accettazione.
3. Il progetto/patto formativo predisposto per ogni singolo tirocinio contiene:
- i nominativi del/della tirocinante, del tutor accademico (oppure del direttore delle attività didattiche professionalizzanti per le professioni sanitarie), di cui all'articolo 2, e del Soggetto ospitante, di cui all'articolo 4;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante;
- le strutture del Soggetto ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- l'eventuale indicazione di benefit/vantaggi previsti, quali la corresponsione al/alla tirocinante di borsa di studio e l’utilizzo di servizi del Soggetto ospitante (mensa, trasporto, ecc.), con la specificazione degli eventuali oneri e delle modalità di utilizzo del servizio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni, secondo quanto previsto all'articolo 7.
Articolo 4 - Impegni del Soggetto ospitante
1. Il Soggetto ospitante si impegna a:
- rispettare il progetto/patto formativo, di cui all'articolo 3;
- seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, mediante un tutor appositamente individuato, garantendo al/alla tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente;
- controllare e vistare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
- trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutor del Soggetto ospitante, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti;
- compilare, al termine del tirocinio, il questionario di valutazione predisposto dall’Università;
- rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato e tirocinanti, come previsto dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale 142/1998;
- non diffondere in alcun modo o utilizzare impropriamente i dati ricevuti ai fini dell’esecuzione della presente convenzione.
2. In nessun caso il Soggetto ospitante utilizza il/la tirocinante in sostituzione del personale di ruolo e/o per colmare le vacanze in organico. È sconsigliato lo svolgimento di tirocini curriculari presso studi professionali / aziende di famiglia (fino al terzo grado di parentela), né devono esserci legami e/o vincoli parentali tra la/il tirocinante e il tutor aziendale.
Articolo 5 - Impegni dell’Università
1. L’Università si impegna a:
- garantire la necessaria copertura assicurativa di cui al successivo articolo 7;
- nominare un tutor interno alla struttura universitaria di cui all'articolo 2 che, in qualità di responsabile didattico-organizzativo, indirizza l’attività di tirocinio e mantiene i contatti con il responsabile del Soggetto ospitante, segnalando eventuali difficoltà incontrate dal/dalla tirocinante, monitorando l’effettivo svolgimento del progetto/patto formativo e condividendo le competenze acquisite.
Articolo 6 - Impegni del/della tirocinante
1. Il/la tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto/patto formativo e di orientamento, sulla base delle indicazioni di entrambi i tutor e facendo riferimento ad essi per esigenze di tipo organizzativo o per altre evenienze;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al successivo articolo 8;
- compilare giornalmente il proprio registro delle presenze;
- produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio relativamente ad attività, soggetti, processi produttivi e prodotti di cui si venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio stesso.
Articolo 7 - Obblighi assicurativi
1. L’Università garantisce ai/alle tirocinanti la copertura assicurativa contro eventuali infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio, ovunque svolte e purché formalizzate dal Soggetto ospitante presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché assicurazione per la responsabilità civile per i danni che gli stessi dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l’effettuazione delle predette attività, compresi i trasferimenti.
2. I riferimenti e le posizioni assicurative sono riportati all’interno dei singoli progetti formativi.
3. L'Università si impegna a far pervenire alla Regione e alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, copia della presente convenzione e di ciascun progetto/patto formativo, di cui al precedente articolo 3.
Articolo 8 - Tutela della sicurezza e della salute dei/delle tirocinanti
1. Per gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica la normativa prevista dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i.
2. Ai fini dell’applicazione della stessa normativa lo studente in tirocinio è equiparato al lavoratore del Soggetto ospitante.
3. L’Università provvede alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei propri studenti, conformemente all’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nei tempi, contenuti e modalità previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
4. Nel rispetto degli obblighi di formazione e informazione, il Soggetto ospitante fornisce ai/alle tirocinanti una formazione integrativa e dettagliate informazioni, in relazione a:
i. rischi specifici esistenti nelle attività di tirocinio e nell’ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui i/le tirocinanti sono destinati/e ad operare;
ii. misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle specifiche attività di tirocinio;
iii. misure per la gestione delle emergenze adottate in relazione alla propria attività.
5. Qualora l’attività preveda l’utilizzo di attrezzature di lavoro o di dispositivi di protezione individuale (DPI), il Soggetto ospitante è tenuto a fornire ai/alle tirocinanti un adeguato addestramento inteso a garantirne il corretto utilizzo.
6. Il Soggetto ospitante fornisce al/alla tirocinante, ove necessario, i dispositivi di protezione individuale (DPI) secondo quanto previsto dal proprio documento di valutazione dei rischi.
7. In caso di infortunio occorso durante lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione, il Soggetto ospitante si impegna a dare tempestiva comunicazione all’Università all’indirizzo PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il Soggetto ospitante provvede in ogni caso all'eventuale follow-up post-esposizione, in ragione della tipologia dell'evento occorso.
Articolo 9 - Sorveglianza sanitaria e aspetti inerenti alla radioprotezione
1. Nei casi in cui la valutazione dei rischi effettuata dal Soggetto ospitante ne abbia evidenziato la necessità, ed in riferimento a quanto disposto dalla legislazione vigente, il Medico Competente del Soggetto ospitante: i) effettua la sorveglianza sanitaria dei/delle tirocinanti; ii) invia gli stessi a visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni; iii) valuta l’idoneità alla mansione specifica ed eventualmente rilascia il giudizio di idoneità come disposto dall’articolo 41 del Decreto Legislativo 81/2008.
2. Per eventuali attività comportanti rischio da radiazioni ionizzanti, si applicano le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 101/2020 e s.m.i. L’esperto di radioprotezione del Soggetto ospitante procede alla valutazione del rischio di esposizione e alla classificazione dei/delle tirocinanti, relativamente all’attività che gli stessi sono autorizzati a svolgere presso la propria sede. Nel caso si renda necessario, il Soggetto ospitante provvede a fornire i dosimetri per la valutazione della dose assorbita.
3. Le informazioni relative alla sorveglianza fisica e radioprotezione sono trasmesse al/alla tirocinante e all’esperto di radioprotezione dell’Università, che sarà tenuto ad istituire e aggiornare le relative schede dosimetriche personali, verificando il rispetto dei limiti di esposizione.
Articolo 10 - Trattamento dei dati personali
1. Ciascuna delle Parti, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, è responsabile dell’osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (Decreto Legislativo 196/2003) ed europea (Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.
2. Ciascuna delle Parti, inoltre, si impegna a trattare i dati personali di cui venga in possesso esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione, nonché in forma anonima per finalità statistiche, nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia, e della regolamentazione interna adottata di ciascuna parte, ove esistente; per l’Università, il Regolamento sul trattamento, la comunicazione e la diffusione da parte dell’Università degli Studi di Parma dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
3. Ove necessario, il Soggetto ospitante, quale titolare del trattamento, designerà gli studenti dell’Università di Parma quali persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento UE 2016/679; i designati agiscono secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la sua responsabilità. Tali soggetti possono accedere solo ai dati personali strettamente necessari all’espletamento dell’attività formativa e
osservare diligentemente le istruzioni impartite loro secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.
4. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 2016/679, nonché dal Regolamento sul trattamento, la comunicazione e la diffusione da parte dell’Università degli Studi di Parma dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
Articolo 11 - Codice Etico
1. Le Parti si impegnano reciprocamente, anche in riferimento ai soggetti coinvolti a vario titolo nell’esecuzione della presente convenzione, a visionare e ad attenersi ai principi contenuti nei Codici Etici rispettivamente adottati e pubblicati sui relativi siti web in ottemperanza alle normative di riferimento. La mancata osservanza dei suddetti principi comporta l’automatica risoluzione della presente collaborazione.
Articolo 12 - Risultati dell’attività
1. La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell’ambito dell’attività di tirocinio è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il/la tirocinante e il Soggetto ospitante.
2. Gli accordi predetti fanno salvi, in ogni caso, il diritto morale del/della tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate del Soggetto ospitante.
3. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con il Soggetto ospitante.
Articolo 13 - Controversie
1. Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, convengono di individuare il Foro di Parma quale Foro competente risolvere ogni eventuale controversia mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi degli articoli 7, comma 5, e 133, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto Legislativo 104/2010.
Articolo 14 - Durata della convenzione
1. La presente convenzione ha una durata di cinque anni dalla data di ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovata per un ulteriore quinquennio, tramite scambio di note tra le Parti, da effettuarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza.
2. In corso di esecuzione ciascuna Parte potrà esercitare il diritto di recesso, dandone comunicazione scritta all’altra. Il recesso diverrà operativo 60 giorni dopo la ricezione della nota.
3. Resta inteso che, in caso di recesso, le Parti si impegnano a garantire il compimento delle attività in corso.
Articolo 15 - Sottoscrizione, imposta di bollo e registrazione
1. La presente convenzione è redatta in n. 1 esemplare che le Parti, attraverso la sottoscrizione, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.
2. In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta, a pena di nullità, con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.
3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Parma ex articolo 15 del D.P.R. 642/1972 - autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per l'Xxxxxx Xxxxxxx, sezione staccata di Parma, protocollo n. 10241 del 22 agosto 1997.
4. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del
D.P.R. 131/1986, a cura e spese della Parte richiedente.
Articolo 16 - Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
2. La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto ospitante e per l’Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.
3. Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante scambio di corrispondenza sottoscritta dagli stessi firmatari della presente convenzione.
Parma,
Università degli Studi di Parma XXXXX X. Xxxxxx
Magnifico Rettore Il Direttore Generale
Prof. Xxxxx Xxxxxx Xxxx.ssa Xxxxxx Xxxxxx
FODDIS
Firmato digitalment
XXXXX
E
e da XXXXXX XXXXXX