Contratto con partecipazione agli utili destinato ad attuare una
Contratto con partecipazione agli utili destinato ad attuare una
Il presente Fascicolo Informativo contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa,
le Condizioni di Assicurazione e il Glossario, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione.
forma pensionistica individuale
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.
Per ogni ulteriore informazione potete contattare il nostro Numero Verde
800.316.181
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Indice
Scheda Sintetica PAG. 3
Nota Informativa.............................................................................................................................. PAG. 8
Sezione A - Informazioni sull’impresa di assicurazione .......................................... PAG. 8
1. Informazioni generali. ........................................................................................................ PAG. 8
2. Conflitto di interessi ............................................................................................................PAG. 8
Sezione B - Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte ...... PAG. 8
B.1 Fase di accumulo ............................................................................................................ PAG. 8
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte........................................................................ PAG. 8
3.1 Descrizione delle prestazioni e garanzie......................................................................PAG. 8
3.2 Modifica delle basi di calcolo delle prestazioni ............................................................PAG. 10
3.3 Progetto esemplificativo................................................................................................PAG. 10
4. Premi ..................................................................................................................................PAG. 10
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili..................................PAG. 11 6. Opzioni di contratto ............................................................................................................PAG. 11 B.2 Fase di erogazione della rendita ...................................................................................... PAG. 11 7. Erogazione della rendita e garanzie offerte ........................................................................PAG. 11
8. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili ................................PAG. 12
Sezione C - Informazioni sulla Gestione Separata Posta Pensione ........................PAG. 12
9. Gestione Separata Posta Pensione ..................................................................................PAG. 12
Sezione D - Informazioni sui costi, sconti e sul regime fiscale ..............................PAG. 12
10. Costi....................................................................................................................................PAG. 12
10.1 Costi gravanti direttamente sull’Assicurato ................................................................PAG. 12
10.1.1 Costi gravanti sul premio..................................................................................PAG. 12
10.1.2 Costi per riscatto e trasferimento ....................................................................PAG. 12
10.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata
Posta Pensione ..........................................................................................................PAG. 12
10.3 Costi per l’erogazione della rendita ............................................................................PAG. 12
11. Misure e modalità di eventuali sconti ..................................................................................PAG. 13
12. Regime Fiscale ..................................................................................................................PAG. 13
12.1 Regime Fiscale dei premi versati ................................................................................PAG. 13
12.2 Regime Fiscale dei rendimenti ....................................................................................PAG. 13
12.3 Tassazione delle prestazioni assicurate in forma di capitale ......................................PAG. 13
12.4 Tassazione delle prestazioni assicurate in forma di rendita........................................PAG. 13
Sezione E - Altre informazioni sul contratto ................................................................PAG. 14
13. Modalità di perfezionamento del contratto..........................................................................PAG. 14
14. Scioglimento del contratto e sospensione del pagamento dei premi ................................PAG. 14 15. Revoca della Proposta........................................................................................................PAG. 14 16. Diritto di recesso ................................................................................................................PAG. 14
17. Documentazione da consegnare a Poste Vita S.p.A. per la liquidazione della prestazioni ........PAG. 14 18. Legge applicabile al contratto ............................................................................................PAG. 15 19. Lingua in cui è redatto il contratto ......................................................................................PAG. 15 20. Reclami ..............................................................................................................................PAG. 15 21. Ulteriorie informativa disponibile ........................................................................................PAG. 15 22. Informativa in corso di contratto ........................................................................................PAG. 15 23. Comunicazioni dall’Assicurato a Poste Vita S.p.A. ............................................................PAG. 16
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Condizioni di Assicurazione PAG. 17
• Art. 1 Caratteristiche del contratto ........................................................................................PAG. 17
• Art. 2 Prestazione ..................................................................................................................PAG. 17
• Art. 3 Premi ............................................................................................................................PAG. 17
• Art. 4 Durata del contratto......................................................................................................PAG. 17
• Art. 5 Proroga e disdetta ........................................................................................................PAG. 18
• Art. 6 Conclusione del contratto ............................................................................................PAG. 18
• Art. 7 Diritto di recesso ..........................................................................................................PAG. 18
• Art. 8 Scadenza del contratto ................................................................................................PAG. 18
• Art. 9 Rivalutazione del capitale assicurato ..........................................................................PAG. 18
• Art. 10 Capitale minimo garantito ..........................................................................................PAG. 18
• Art. 11 Riscatto ......................................................................................................................PAG. 19
• Art. 12 Capitale in caso di decesso ......................................................................................PAG. 19
• Art. 13 Trasferimento..............................................................................................................PAG. 19
• Art. 14 Determinazione e rivalutazione della rendita mensile................................................PAG. 19
• Art. 15 Documentazione da consegnare a Poste Vita S.p.A. per la liquidazione delle prestazioni ....PAG. 20
• Art. 16 Xxxxx e imposte ........................................................................................................PAG. 20
• Art. 17 Foro competente ........................................................................................................PAG. 20
• Art. 18 Riferimento a norma di Legge....................................................................................PAG. 20
Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione ................................................PAG. 21 Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ..............PAG. 23 Glossario dei termini principali ..............................................................................................PAG. 26
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Scheda Sintetica
Postaprevidenza Valore
CONTRATTO CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DESTINATO AD ATTUARE UNA FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare all’Assicurato un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.
1. Informazioni generali
1.a Impresa di assicurazione
Poste Vita S.p.A., società appartenente al Gruppo Poste Italiane.
1.b Denominazione del contratto
Postaprevidenza Valore.
1.c Tipologia del contratto
Il prodotto Postaprevidenza Valore è un contratto di assicurazione sulla vita a premi ricorrenti, che consente la costituzione di un piano individuale di previdenza disciplinato dall’art. 9-ter del Decreto Lgs. 21/4/1993 n. 124.
Le prestazioni previste dal contratto, sia nella fase di accumulo della prestazione previdenziale che nella fase di erogazione della rendita, sono contrattualmente garantite da Poste Vita S.p.A. e si rivalutano annualmente in base al rendimento della gestione interna separata di attivi denominata Posta Pensione.
1.d Durata
La normativa di legge vigente prevede che la prestazione pensionistica sia liquidata nel momento in cui l’Assicurato ne chieda l’erogazione, avendo raggiunto una delle seguenti condizioni:
• raggiungimento da parte dell’Assicurato dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza (o per gli Assicurati non titolari di reddito da lavoro o da impresa, al compimento dei 57 anni) con il vincolo di aver trascorso almeno 5 anni di permanenza in una forma pensionistica individuale (prestazione pensionistica di vecchiaia);
• In caso di cessazione dell’attività lavorativa se l’età dell’Assicurato non è inferiore a più di 10 anni rispetto a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo di aver trascorso almeno 15 anni in una forma pensionistica individuale (prestazione
pensionistica per anzianità);
In ogni caso l’Assicurato può prolungare la fase di accumulo fino a ulteriori 5 anni dal raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza.
In considerazione di quanto sopra descritto, alla decorrenza del contratto l’Assicurato non può avere un’età superiore all’età pensionabile prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
L’anzianità di iscrizione che l’Assicurato abbia maturato presso altre forme pensionistiche complementari è riconosciuta, a tutti gli effetti, ai fini dell’anzianità maturata all’interno della forma pensionistica individuale.
1.e Pagamento dei premi
La sottoscrizione di Postaprevidenza Valore prevede un piano di versamenti pagabili in rate annuali o mensili, fino alla data di accesso alle prestazioni. Al momento della stipula del contratto l’Assicurato sceglie l’ammontare e la rateazione dei premi ricorrenti.
Ad ogni ricorrenza annuale e con un preavviso di almeno 30 giorni l’Assicurato avrà la facoltà di variare il piano di versamenti, sia nell’importo che nella periodicità.
In ogni momento è facoltà dell’Assicurato interrompere o sospendere il versamento dei premi ed eventualmente riprenderli in seguito. Nella fase di accumulo è prevista anche la possibilità di contribuire con versamenti aggiuntivi.
L’importo minimo di ogni premio ricorrente è di Euro 600,00 nel caso di rateazione annuale e di Euro 50,00 nel caso di rateazione mensile. L’importo minimo di ogni versamento aggiuntivo è di Euro 500,00.
2. Caratteristiche del contratto Postaprevidenza Valore è un contratto di assicurazione sulla vita attraverso il quale Poste Vita S.p.A. si impegna a costituire un capitale che sarà erogato all'Assicurato, se egli sarà in vita nel momento in cui maturerà il diritto alla prestazione pensionistica, in forma di rendita vitalizia rivalutabile (integrazione pensionistica vita natural durante).
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La rendita vitalizia rivalutabile sarà corrisposta in rate mensili, posticipate e rivalutabili ad ogni ricorrenza annuale.
Postaprevidenza Valore prevede una fase iniziale, di accumulo, durante la quale l’Assicurato, tramite il versamento dei premi, contribuisce alla determinazione del cosiddetto “capitale costitutivo” che verrà utilizzato per la conversione in rendita vitalizia, al raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento per l’accesso alla prestazione pensionistica.
Il capitale costitutivo è dato dalla somma dei premi versati, ciascuno diminuito dei costi, e rivalutati ogni anno in base all’effettivo risultato conseguito dalla Gestione Separata Posta Pensione.
Al termine della fase di accumulo, l’Assicurato può scegliere se percepire unitamente alla rendita anche una parte del capitale.
La rivalutazione annua della rendita vitalizia avviene, in base all’effettivo risultato conseguito dalla Gestione Separata Posta Pensione.
Fermo restando i vincoli di età, l’adesione alla presente forma pensionistica individuale è totalmente libera, non essendo necessariamente legata allo svolgimento da parte dell’Assicurato di una determinata occupazione, nè all’esercizio di una libera professione.
Le agevolazioni fiscali previste per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali operano solo in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge e illustrate al paragrafo 12 della Nota informativa.
Per una migliore valutazione del proprio fabbisogno previdenziale, si rinvia al Progetto esemplificativo redatto in forma personalizzata di cui alla circolare ISVAP 445/01, che Poste Vita S.p.A. è tenuta a consegnare, unitamente alla Nota Informativa.
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte I requisiti per il conseguimento della prestazione pensionistica in forma di capitale e di rendita, per la richiesta di riscatto e di trasferimento della prestazione pensionistica maturata sono determinati dalla legge.
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità:
Poste Vita S.p.A. corrisponderà le prestazioni pensionistiche per vecchiaia o anzianità nel momento in cui l’Assicurato comunicherà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il raggiungimento dei requisiti previsti da legge e sinteticamente descritti al precedente paragrafo 1.d.. In caso di vita dell’Assicurato all’epoca stabilita nel
contratto per il godimento dell’assegno periodico, e cioè al raggiungimento dei requisiti per l’accesso alle prestazione pensionistiche, Poste Vita S.p.A. si impegna a convertire il capitale costitutivo, su richiesta dell’Assicurato, in una rendita vitalizia (integrazione pensionistica vita natural durante), corrisposta in rate mensili, posticipate rivalutabili ad ogni ricorrenza annuale.
In alternativa l’Assicurato può scegliere fra due ulteriori opzioni di rendita:
• Opzione rendita certa e poi vitalizia - che consiste, in caso di vita dell’Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, nel pagamento all’Assicurato di una rendita vitalizia certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia fino a che l’Assicurato è in vita.
• Opzione rendita reversibile - che consiste, in caso di vita dell’Assicurato all’epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, nel pagamento all’Assicurato di una rendita vitalizia fino al suo decesso e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona/più persone, designata/e tra i reversionari previsti dal sistema pensionistico obbligatorio o, in mancanza di questi, ai soggetti indicati dall’Assicurato stesso.
La rivalutazione annua della rendita vitalizia avviene, in conformità a quanto descritto nella Nota Informativa, in base all’effettivo risultato conseguito dalla Gestione Separata Posta Pensione.
L’importo iniziale annuo della prestazione di rendita si determina moltiplicando il capitale costitutivo alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche, per i coefficienti di conversione riportati nell’allegato A delle Condizioni di Assicurazione a pag. 22, determinati in base al sesso e all’età raggiunta dall’Assicurato.
La rivalutazione è calcolata con le modalità descritte al paragrafo 5 sezione B della allegata Nota Informativa. In ogni caso Poste Vita S.p.A. garantisce alla scadenza una rivalutazione minima dell’1,50% annuo composto.
La prestazione a scadenza può eventualmente essere riscossa in parte anche sotto forma di capitale. In questo caso è previsto dalla legge che il capitale liquidato non possa superare il 50% dell’intero importo assicurato a scadenza. Tale limite non si applica:
• agli Assicurati che possiedono la qualifica di vecchio iscritto a forme pensionistiche complementari, risultante da apposita documentazione prodotta;
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• qualora l’importo della prestazione in rendita annua derivante dalla conversione dell’intero capitale costitutivo risulti inferiore all’assegno sociale.
Poste Vita S.p.A. si riserva il diritto di modificare la base demografica utilizzata per il calcolo dei suddetti coefficienti di conversione in rendita a seguito di variazioni della probabilità di sopravvivenza, desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall’ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico italiano o comunitario e dall’osservazione dei portafogli assicurativi. La modifica della base demografica avrà effetto su tutti i premi versati.
Tale modifica si rende possibile solo se:
- sono trascorsi almeno 3 anni dalla conclusione del contratto;
- non ci si trovi nei tre anni antecedenti l’erogazione della rendita;
- non sia già iniziata l’erogazione della rendita. Poste Vita S.p.A. ha inoltre, facoltà di modificare il livello di tasso tecnico garantito alle condizioni consentite dalla circolare ISVAP 434/2001. La modifica della base tecnica finanziaria avrà effetto solo sui versamenti con scadenza successiva alla data di variazione prevista nella comunicazione dovuta all’Assicurato.
b) Riscatto:
Riscatto totale e parziale per anticipazioni
In conformità a quanto previsto dall’art. 10, comma 1-bis del Decreto Legislativo n. 124/93 (in seguito denominato Decreto), l’Assicurato può esercitare il diritto di riscatto per anticipazione, dopo almeno otto anni di partecipazione ad una forma pensionistica e solo nei casi previsti dal suddetto Decreto per:
• l’acquisto della prima abitazione per sé o per i figli;
• interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla casa di prima abitazione;
• spese sanitarie, per terapie e interventi di carattere straordinario riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
Ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione necessari per avvalersi della facoltà di riscatto sono considerati utili anche tutti i precedenti periodi di iscrizione alle forme pensionistiche complementari.
Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente e la data di richiesta del riscatto con le modalità indicate al paragrafo 5 sezione B della Nota Informativa, senza applicazione da parte di Poste Vita S.p.A. di alcuna penalità.
Il tasso di rivalutazione da applicare è quello in vigore nel mese in cui è avvenuta la richiesta.
In ogni caso Poste Vita S.p.A. garantisce alla data del riscatto la rivalutazione minima dell’1,50% annuo composto.
L’Assicurato, sempre alle condizioni di legge sopra indicate, ha diritto di richiedere il riscatto per anticipazione anche limitatamente ad una parte del capitale maturato. Il valore di riscatto parziale viene determinato secondo le medesime modalità del riscatto totale. In conseguenza del riscatto parziale il contratto rimarrà in vigore, alle medesime condizioni, per l’importo del capitale residuo.
Riscatto totale per cessazione di attività lavorativa Ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera c) del Decreto il riscatto totale è ammesso in caso di cessazione dell’attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche e senza vincoli temporali.
Il valore di riscatto totale viene determinato secondo le medesime modalità del riscatto totale per anticipazione.
c) Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale:
L’Assicurato, trascorsi 3 anni dalla data di effetto del contratto, ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale presso altra forma individuale pensionistica o fondo pensione (nel caso di trasferimento in un fondo pensione complementare al quale abbia facoltà di accesso in relazione ad una nuova attività lavorativa, non si applica il vincolo temporale dei 3 anni).
Il capitale trasferito viene determinato secondo le medesime modalità del riscatto totale e diminuito di un costo fisso pari a Euro 50,00.
È consentito, altresì, il trasferimento nel presente contratto, dell’intera posizione assicurativa maturata presso un’altra forma pensionistica individuale. In questo caso il costo del trasferimento sarà pari a zero.
d) Copertura caso morte:
In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza, il contratto viene riscattato dagli eredi, ai sensi dell’art. 10, comma 3 quater del Decreto. Poste Vita S.p.A. pagherà agli eredi il capitale assicurato ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente e la data del decesso.
Il tasso di rivalutazione da applicare è quello in vigore nel mese in cui è avvenuto il decesso.
In ogni caso alla data del decesso Poste Vita
S.p.A. garantisce una rivalutazione minima del capitale assicurato pari all’1,50% annuo
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composto.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 2, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 delle Condizioni di Assicurazione.
4. Costi
Poste Vita S.p.A., al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella fase di accumulo della prestazione previdenziale, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall’ISVAP, l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”.
Il “Costo percentuale medio annuo” indica di
quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.
A titolo di esempio, se per una durata della fase di accumulo pari a 40 anni il “Costo percentuale medio annuo” del 10° anno è pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di trasferimento della posizione individuale al 10°anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata del rapporto previdenziale. Il “Costo percentuale medio annuo” del 40° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino al raggiungimento dei requisiti per la prestazione pensionistica.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate ed età dell’Assicurato ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.
Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”
Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4,00% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale prevista in fase di erogazione delle prestazioni.
Gestione Separata Posta Pensione
Premio annuo: € 1.250,00
Età: 45 anni
Durata fase di accumulo: 20 anni
Anni | Costo % medio annuo |
5 | 2,40% |
10 | 1,70% |
15 | 1,46% |
20 | 1,33% |
Premio annuo: € 1.250,00
Età: 35 anni
Durata fase di accumulo: 30 anni
Premio annuo: € 2.500,00
Età: 45 anni
Durata fase di accumulo: 20 anni
Anni | Costo % medio annuo |
5 | 2,21% |
10 | 1,63% |
15 | 1,42% |
20 | 1,32% |
Premio annuo: € 2.500,00
Età: 35 anni
Durata fase di accumulo: 30 anni
Premio annuo: € 5.000,00
Età: 45 anni
Durata fase di accumulo: 20 anni
Anni | Costo % medio annuo |
5 | 2,12% |
10 | 1,60% |
15 | 1,41% |
20 | 1,31% |
Premio annuo: € 5.000,00
Età: 35 anni
Durata fase di accumulo: 30 anni
Anni | Costo % medio annuo |
5 | 2,40% |
10 | 1,70% |
15 | 1,46% |
20 | 1,35% |
25 | 1,28% |
30 | 1,24% |
Anni | Costo % medio annuo |
5 | 2,21% |
10 | 1,63% |
15 | 1,42% |
20 | 1,32% |
25 | 1,27% |
30 | 1,23% |
Anni | Costo % medio annuo |
5 | 2,12% |
10 | 1,60% |
15 | 1,41% |
20 | 1,31% |
25 | 1,26% |
30 | 1,22% |
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Premio annuo: € 1.250,00
Età: 25 anni
Durata fase di accumulo: 40 anni
Premio annuo: € 2.500,00
Età: 25 anni
Durata fase di accumulo: 40 anni
Premio annuo: € 5.000,00
Età: 25 anni
Durata fase di accumulo: 40 anni
Anni | Costo % medio annuo |
5 | 2,40% |
10 | 1,70% |
15 | 1,46% |
20 | 1,35% |
25 | 1,28% |
30 | 1,24% |
35 | 1,21% |
40 | 1,19% |
Anni | Costo % medio annuo |
5 | 2,21% |
10 | 1,63% |
15 | 1,42% |
20 | 1,32% |
25 | 1,27% |
30 | 1,23% |
35 | 1,20% |
40 | 1,18% |
Anni | Costo % medio annuo |
5 | 2,12% |
10 | 1,60% |
15 | 1,41% |
20 | 1,31% |
25 | 1,26% |
30 | 1,22% |
35 | 1,20% |
40 | 1,18% |
Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di trasferimento della posizione previdenziale nei primi anni della fase di accumulo può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
Costi di erogazione della rendita
Il caricamento per spese di gestione della rendita è pari allo 0,50%. Tale valore è implicitamente contenuto nei coefficienti di conversione riportati nell’allegato A. Nella fase di erogazione della rendita, su ogni rata di rendita, Poste Vita S.p.A. trattiene Euro 0,50 per spese di erogazione.
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata
In questa sezione è rappresentato il tasso di
rendimento realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione nell’ultimo anno. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei Titoli di Stato e delle obbligazioni con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai. La Gestione Posta Pensione è stata costituita nel 2005 pertanto non sono disponibili tassi di rendimento realizzati negli anni precedenti.
È comunque da considerare che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2001 | - | 4,93% | 2,70% |
2002 | - | 4,67% | 2,50% |
2003 | - | 3,73% | 2,50% |
2004 | - | 3,59% | 2,00% |
2005 | 3,21% | 3,16% | 1,70% |
Anno
Rendimento lordo realizzato dalla Gestione Posta Pensione riconosciuto al 100%
Tasso medio di rendimento lordo dei Titoli di Stato
e delle Obbligazioni
Tasso annuo d’inflazione
6. Diritto di ripensamento
L’Assicurato ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.
Poste Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.
Il rappresentante legale Dr.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Direttore Generale Poste Vita S.p.A.
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Nota Informativa
Postaprevidenza Valore
CONTRATTO CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DESTINATO AD ATTUARE UNA FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE (TARIFFA 03F)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
La Nota Informativa si articola in 5 sezioni:
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione
B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte
C.Informazioni sulla Gestione Separata Posta Pensione D.Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale
X. Xxxxx informazioni sul contratto
A. INFORMAZIONE SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1.Informazioni generali
Poste Vita S.p.A. ha la sua sede legale e direzione generale in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 - xxx. 00000 Xxxx, Xxxxxx. (telefono: 00.000000 - fax 00.0000.0000
- sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx). Poste Vita S.p.A. è una società del Gruppo Poste Italiane.
Poste Vita S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’assicurazione sulla vita con provvedimento dell’ISVAP n. 1144 del 12 marzo 1999 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999.
La società di revisione di Poste Vita S.p.A. alla data di redazione della presente Nota Informativa è PricewaterhouseCoopers S.p.A. che ha sede in Xxxxx Xxxxxxxx 00, Xxxx.
2.Conflitto di interessi
Si richiama l’attenzione dei sottoscrittori della polizza sulla circostanza che il soggetto Collocatore della polizza stessa, Poste Italiane, ha un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione della polizza, sia in virtù dei suoi rapporti di gruppo con Poste Vita S.p.A., sia perché percepisce quale compenso per l’attività di distribuzione parte delle commissioni che Poste Vita
S.p.A. trattiene dal premio versato. Si precisa che in ogni caso Poste Vita S.p.A., nell’adempimento dei propri obblighi derivanti dal contratto di assicurazione, anche in presenza di conflitto di interesse, opererà in modo da non arrecare pregiudizio agli Assicurati.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
B. 1 Fase di accumulo
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
3.1 Descrizione delle prestazioni e garanzie
Fermo restando i vincoli di età l’adesione alla
presente forma pensionistica individuale è totalmente libera, non essendo necessariamente legata allo svolgimento da parte dell’Assicurato di una determinata occupazione, nè all’esercizio di una libera professione.
La durata del contratto è stabilita per legge e prevede l’erogazione delle prestazioni in corrispondenza del raggiungimento dell’età pensionabile.
Poste Vita S.p.A. si impegna ad erogare all’Assicurato una rendita vitalizia (integrazione pensionistica vita natural durante), corrisposta in rate mensili, posticipate rivalutabili ad ogni ricorrenza annuale, se egli sarà in vita al raggiungimento dell’età pensionabile. La rivalutazione annua della rendita vitalizia avviene, in conformità a quanto descritto nel successivo paragrafo 8, in base all’effettivo risultato conseguito dalla Gestione Separata Posta Pensione.
L’importo iniziale annuo della prestazione di rendita si determina moltiplicando il capitale assicurato al termine della fase di accumulo, per i relativi coefficienti di conversione riportati nell’Allegato A delle Condizioni di Assicurazione a pag. 22. Tali coefficienti possono essere modificati con riferimento alla componente finanziaria in applicazione di specifiche disposizioni dell’ISVAP ed in funzione di basi demografiche più aggiornate (cfr successivo paragrafo 3.2.)
Il capitale assicurato al termine della fase di accumulo si ottiene rivalutando ogni premio versato, ciascuno diminuito dei costi (di cui al successivo paragrafo 10.1.1), per gli incrementi maturati in base all’effettivo risultato conseguito dalla Gestione Separata Posta Pensione.
La rivalutazione è calcolata con le modalità descritte al successivo paragrafo 5. In ogni caso Poste Vita S.p.A. garantisce alla scadenza della fase di accumulo una rivalutazione minima dell’1,50% annuo composto. Tale prestazione può eventualmente essere riscossa in parte anche sotto forma di capitale. In questo caso è previsto dalla legge che il capitale liquidato non possa superare il 50% dell’intero importo. Tale limite non si applica:
• agli Assicurati che possiedono la qualifica di vecchio iscritto a forme pensionistiche complementari, risultante da apposita
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documentazione prodotta;
• qualora l’importo della prestazione in rendita annua derivante dalla conversione dell’intero capitale costitutivo risulti inferiore all’assegno sociale.
a) Prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità
Salvo modifiche legislative nel corso della durata del contratto l’Assicurato può scegliere tra la pensione di vecchiaia e di anzianità:
• se viene scelta la pensione di vecchiaia, la prestazione viene erogata al raggiungimento da parte dell’Assicurato dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, con il vincolo di aver trascorso almeno 5 anni di permanenza in una forma pensionistica individuale (l’anzianità di iscrizione che l’Assicurato abbia maturato presso altre forme pensionistiche complementari è riconosciuta, a tutti gli effetti, ai fini dell’anzianità maturata all’interno della forma pensionistica individuale);
• se viene scelta la pensione di anzianità, la prestazione viene erogata in caso di cessazione dell’attività lavorativa se l’età dell’Assicurato non è inferiore a più di 10 anni rispetto a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo di aver trascorso almeno 15 anni in una forma pensionistica individuale;
• in assenza di un regime previdenziale obbligatorio di appartenenza (ad esempio per gli Assicurati non titolari di reddito da lavoro o da impresa), l’età pensionabile di riferimento è convenzionalmente posta pari a 57 anni, con un minimo di adesione al fondo di 5 anni.
In ogni caso l’Assicurato può prolungare la fase di accumulo non oltre 5 anni dal raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza; si rinvia al paragrafo 12 per la descrizione della diversa incidenza del prelievo fiscale applicabile.
Poste Vita S.p.A. corrisponderà la prestazione nel momento in cui l’Assicurato comunicherà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il raggiungimento dell’età pensionabile; in caso di mancata comunicazione la prestazione sarà erogata a 65 anni per le donne e 70 per gli uomini.
In considerazione di quanto tutto sopra descritto, alla decorrenza del contratto I’Assicurato non può avere un’età superiore all’età pensionabile prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
b) Riscatto
Riscatto totale e parziale per anticipazioni
In conformità a quanto previsto dall’art. 10, comma 1-bis del Decreto, l’Assicurato può esercitare il diritto di riscatto per anticipazione, dopo almeno otto anni di partecipazione ad una forma pensionistica e solo nei casi previsti dal suddetto Decreto per:
• l’acquisto della prima abitazione per sé o per i figli;
• interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla casa di prima abitazione;
• spese sanitarie, per terapie e interventi di carattere straordinario riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
Ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione necessario per avvalersi della facoltà di riscatto sono considerati utili anche tutti i precedenti periodi di iscrizione alle forme pensionistiche complementari.
Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente e la data di richiesta del riscatto con le modalità indicate al successivo paragrafo 5, senza applicazione da parte di Poste Vita S.p.A. di alcuna penalità.
Il tasso di rivalutazione da applicare è quello in vigore nel mese in cui è avvenuta la richiesta.
In ogni caso Poste Vita S.p.A. garantisce alla data del riscatto la rivalutazione minima dell’1,50% annuo composto.
L’Assicurato, sempre alle condizioni di legge sopra indicate, ha diritto di richiedere il riscatto per anticipazione anche limitatamente ad una parte del capitale maturato. Il valore di riscatto parziale viene determinato secondo le medesime modalità del riscatto totale. In conseguenza del riscatto parziale il contratto rimarrà in vigore, alle medesime condizioni, per l’importo del capitale residuo.
Riscatto totale per cessazione di attività lavorativa Ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera c) del Decreto il riscatto totale è ammesso in caso di cessazione dell’attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche e senza vincoli temporali.
Il valore di riscatto totale viene determinato secondo le medesime modalità del riscatto totale per anticipazione.
c) Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale presso altra forma pensionistica individuale o fondo pensione L’Assicurato, trascorsi 3 anni dalla data di effetto del contratto, ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale presso altra forma individuale pensionistica o fondo pensione (nel caso di trasferimento in un fondo pensione
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complementare al quale abbia facoltà di accesso in relazione ad una nuova attività lavorativa, non si applica il vincolo temporale dei 3 anni).
Il capitale trasferito viene determinato secondo le medesime modalità del riscatto totale per anticipazione e diminuito di un costo fisso pari a Euro 50,00.
È consentito, altresì, il trasferimento nel presente contratto, dell’intera posizione assicurativa maturata presso un’altra forma pensionistica individuale. In questo caso il costo del trasferimento sarà pari a zero.
d) Copertura caso morte
In caso di decesso dell’Assicurato durante la fase di accumulo, il contratto viene riscattato dagli eredi, ai sensi dell’art. 10, comma 3 quater del Decreto. Poste Vita S.p.A. pagherà agli eredi il capitale assicurato ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente e la data del decesso, con le modalità indicate al successivo paragrafo 5.
Il tasso di rivalutazione da applicare è quello in vigore nel mese in cui è avvenuto il decesso.
In ogni caso alla data del decesso Poste Vita
S.p.A. garantisce una rivalutazione minima del capitale pari all’1,50% annuo composto.
3.2.Modifica delle basi di calcolo delle prestazioni
I coefficienti di conversione in rendita vitalizia riportati nell’Allegato A (uomini/donne) delle Condizioni di Assicurazione, sono calcolati tenendo conto:
• della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza RG48 distinta per sesso e anno di nascita;
• del tasso tecnico dell’1,50% già riconosciuto in via anticipata alla data di accesso alle prestazioni in rendita;
• dei costi di gestione della rendita stessa.
La tavola RG48 deriva dalla rielaborazione delle proiezioni demografiche della popolazione italiana prodotte dalla Ragioneria Generale dello Stato e pubblicate nel 1995 nel rapporto “Tendenze evolutive della popolazione italiana - un’analisi per sesso, età e regione (1994-2044)”. Poiché le ipotesi di calcolo si fondano su proiezioni che abbracciano un lunghissimo arco temporale, è verosimile che possano nel futuro verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsti e gli effettivi andamenti demografici.
Poste Vita S.p.A., nel rispetto di quanto previsto dalla circolare ISVAP 434/2001, si riserva il diritto di modificare la base demografica utilizzata per il calcolo dei suddetti coefficienti di conversione in rendita a seguito di variazioni della probabilità di sopravvivenza, desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte
dall’ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dall’osservazione dei portafogli assicurativi.
La modifica della base demografica avrà effetto su tutti i premi versati.
Tale modifica si rende possibile solo se:
• sono trascorsi almeno 3 anni dalla sottoscrizione del contratto;
• non ci si trovi nei tre anni antecedenti l’erogazione della rendita;
• non sia già iniziata l’erogazione della rendita. Poste Vita S.p.A. ha, inoltre, la facoltà di rivedere la misura del tasso tecnico utilizzato per il calcolo nei coefficienti di conversione in rendita nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/1998, in materia di tasso tecnico massimo da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita. La modifica della base tecnica finanziaria avrà effetto solo sui versamenti successivi all’entrata in vigore della modifica stessa.
Poste Vita S.p.A. comunicherà all’Assicurato l’eventuale modifica dei coefficienti di conversione in rendita e/o del tasso tecnico con apposita comunicazione oppure all’interno della informativa annuale sul contratto di cui al successivo paragrafo 22, almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore, specificando gli effetti sulla prestazione assicurata.
Nell’ipotesi di modifica di uno degli elementi descritti con effetti peggiorativi sulle prestazioni l’Assicurato, prima della data di effetto della modifica stessa, potrà avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione.
3.3.Progetto esemplificativo
Poste Vita S.p.A. è tenuta a consegnare all’Assicurato, unitamente al Fascicolo informativo, un Progetto esemplificativo personalizzato redatto secondo lo schema di cui alla circolare ISVAP 445/2001.
4. Premi
A fronte delle garanzie prestate nel corso della durata contrattuale la sottoscrizione di Postaprevidenza Valore prevede un piano di versamenti pagabili in rate annuali o mensili, fino alla data di accesso alle prestazioni.
Al momento della stipula del contratto viene scelto l’ammontare e la rateazione dei premi ricorrenti.
Ad ogni ricorrenza annuale e con un preavviso di almeno 30 giorni l’Assicurato avrà la facoltà di variare il piano di versamenti, sia nell’importo che nella periodicità. In ogni momento potrà sospendere il versamento dei premi ed
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eventualmente riprenderli in seguito.
I premi successivi al primo devono essere pagati mediante addebito sul conto BancoPosta.
In caso di estinzione del conto BancoPosta, al fine di consentire la prosecuzione del contratto, è consentito il pagamento del premio tramite bollettino di conto corrente postale precompilato che sarà inviato all’indirizzo dell’Assicurato.
Nella fase di accumulo è prevista anche la possibilità di contribuire con versamenti aggiuntivi.
L’importo minimo di ogni premio ricorrente è di Euro 600,00 nel caso di rateazione annuale e di Euro 50,00 nel caso di rateazione mensile. L’importo minimo di ogni versamento aggiuntivo è di Euro 500,00.
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Il capitale assicurato, acquisito con i versamenti effettuati, viene rivalutato ad ogni 31 dicembre in base al rendimento realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione (per maggiori dettagli sulla Gestione Separata Posta Pensione, vedere la sezione C).
Per il calcolo della rivalutazione si utilizza il tasso annuo determinato al 31 ottobre in base all’art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione.
ll capitale assicurato, ad ogni 31 dicembre, sarà pari alla somma del capitale assicurato al 31 dicembre precedente rivalutato per un anno e dei premi versati, al netto dei costi, rivalutati per la frazione d’anno che intercorre tra la data di ogni versamento e il 31 dicembre dello stesso anno. La singola rivalutazione dipenderà dall’effettivo risultato realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione. In ogni caso, Poste Vita S.p.A. riconoscerà al termine della fase di accumulo, nel momento di erogazione delle prestazioni previdenziali, una rivalutazione minima del capitale assicurato pari all’1,50% lordo annuo composto.
Ad ogni 31 dicembre Poste Vita S.p.A. comunicherà all’Assicurato il valore del capitale assicurato rivalutato (vedere paragrafo 22).
6. Opzioni di contratto
In qualsiasi momento prima dell’accesso alla prestazione pensionistica, e comunque al massimo entro 30 giorni dal termine della fase di accumulo, l’Assicurato, tramite comunicazione a Poste Vita S.p.A. con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può scegliere che gli sia liquidata la prestazione secondo una delle seguenti opzioni:
1. 100% del capitale sottoforma di rendita vitalizia
rivalutabile, le cui tipologie sono illustrate nel successivo paragrafo 7.
2. massimo 50% sotto forma di capitale ed il restante sottoforma di rendita vitalizia rivalutabile, le cui tipologie sono illustrate nel successivo paragrafo 7.
3. fino al 100% del capitale assicurato, qualora l’importo annuo della rendita, ottenuto convertendo l’intero ammontare del capitale assicurato, risulti inferiore all’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7 della legge
8 agosto 1995 n. 335 (il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l’importo della rendita annua, non si applica agli Assicurati aventi la qualifica di “vecchio iscritto”);
Nel caso di mancata comunicazione dell’Assicurato, e passati al massimo 5 anni di tacita proroga, Poste Vita S.p.A. liquiderà il 100% del capitale sottoforma di rendita rivalutabile illustrata al punto 1 del presente articolo.
Poste Vita S.p.A. si impegna a fornire per iscritto all’avente diritto, al più tardi entro 60 giorni prima della data prevista per l’esercizio dell’opzione, una descrizione sintetica delle opzioni esercitabili.
B. 2 Fase di erogazione della rendita
7. Erogazione della rendita e garanzie offerte L’Assicurato può scegliere tra 3 diverse tipologie di rendita:
a) rendita vitalizia da corrispondere all’Assicurato;
b) rendita vitalizia da corrispondere all’Assicurato, e poi, alla Sua morte, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altre persone designate dall’Assicurato tra i Reversionari previsti dal sistema pensionistico obbligatorio o, in mancanza di questi, ai soggetti indicati dall’Assicurato stesso;
c) rendita mensile, corrisposta in modo certo all’Assicurato per un periodo a scelta di 5 o 10 anni, e, successivamente a tale periodo, vitalizia.
La rendita mensile, quale che sia la tipologia, è pagabile in rate posticipate.
La base demografica utilizzata per il calcolo della rendita iniziale è la tavola di sopravvivenza RG48 (tavole di sopravvivenza della Ragioneria Generale dello Stato relativa alla generazione dei nati nel 1948 distinta per sesso). La base finanziaria adottata prevede il conteggio in via anticipata di un tasso tecnico pari all’1,50%.
Nella tabella A allegata a pag. 22, sono riportati i valori dei coefficienti di conversione in rendita validi nell’ipotesi a) di cui sopra. A richiesta dell’Assicurato Poste Vita S.p.A. trasmetterà i relativi coefficienti di conversione di cui alle ipotesi b) e c).
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8. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Ad ogni ricorrenza annuale la rendita sarà rivalutata in base al rendimento realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione. Il tasso utilizzato ai fini della rivalutazione sarà pari al tasso di rendimento della Gestione Separata diminuito del tasso tecnico dell’1,50% già riconosciuto in via anticipata nel calcolo della rata iniziale di rendita, e scontato per un anno.
Se il rendimento così ottenuto fosse negativo si assume il valore zero e la rendita resta immutata. Per il calcolo della rivalutazione si utilizza il tasso annuo determinato il 31 ottobre in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione.
C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA POSTA PENSIONE
9. Gestione Separata Posta Pensione
Il prodotto Postaprevidenza Valore è collegato ad una specifica gestione degli investimenti, separata dalle altre attività di Poste Vita S.p.A., denominata Posta Pensione e la cui valuta di riferimento è l’euro.
La finalità della gestione è quella di ottimizzare, in un orizzonte temporale di lungo periodo e con uno stile di gestione attivo, la redditività degli accantonamenti previdenziali versati nel tempo dall’Assicurato, nel rispetto dell’obbligo contrattuale assunto da Poste Vita S.p.A. di garantire, alla data di accesso delle prestazioni, un rendimento minimo pari all’1,50% annuo composto.
Le attività della Gestione Separata Posta Pensione rispetteranno i limiti e le condizioni stabilite dalla normativa di riferimento.
Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla data di redazione della presente Nota Informativa la gestione degli attivi è delegata alla società Pioneer Investment Management SGRp.A.. Poste Vita S.p.A. potrebbe cambiare la società di
D. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUL REGIME FISCALE
10. Costi
10.1 Costi gravanti direttamente sull’Assicurato
10.1.1 Costi gravanti sul premio
I costi, cioè la parte di premio trattenuto da Poste Vita S.p.A. per far fronte alle spese che gravano sul contratto, sono pari a:
• un costo fisso di Euro 5,00 per ogni premio annuale e per i premi aggiuntivi. Per i premi mensili: Euro 5,00 per il solo primo versamento del contratto e Euro 0,50 per tutti i successivi;
• una percentuale del premio versato, al netto dell’importo fisso, decrescente in funzione degli anni di permanenza in polizza nella misura del:
3,25 % | durante i primi 3 anni di polizza |
3,00% | dal 4° al 10° anno |
2,50% | dall’11° anno |
Il costo complessivo derivante dalla specifica combinazione dei costi fissi e percentuali sopra indicati è visibile nel progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata e allegato alla presente Nota Informativa.
10.1.2 Costi per riscatto e trasferimento
Non è previsto alcun costo per riscatto totale e per riscatto parziale. Si applica una cifra fissa pari a Euro 50,00 nel caso di trasferimento verso un’altra forma pensionistica.
10.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata Posta Pensione
Il rendimento della Gestione Separata Posta Pensione già sconta un costo di commissioni di gestione trattenuto da Poste Vita S.p.A. come riportato nella seguente tabella:
0,10% mensile
gestione delegata nel corso della durata contrattuale.
Alla data di redazione della presente Nota Informativa, la società di revisione che si occupa
(pari al 1,20% annuo del valore degli investimenti )
• Commissione di gestione
della certificazione della Gestione Separata Posta Pensione è la PricewaterhouseCoopers S.p.A., iscritta all’albo di cui all’Art. 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
Maggiori dettagli sulla Gestione Separata Posta Pensione sono contenuti nel relativo Regolamento, che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
Il rendimento determinato è riconosciuto al cliente al netto dei predetti costi, nella misura del 100%.
10.3 Costi per l’erogazione della rendita
Il caricamento per spese di gestione della rendita è pari allo 0,50%. Tale valore è implicitamente contenuto nei coefficienti di conversione riportati nell’allegato A delle Condizioni di Assicurazione.
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Al momento dell’erogazione, su ogni rata di rendita Poste Vita S.p.A. trattiene Euro 0,50 per spese di gestione.
11.Misure e modalità di eventuali sconti
Non sono previsti.
12. Regime fiscale
12.1 Regime fiscale dei premi versati
Il presente paragrafo si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. I premi versati relativi al presente contratto sono deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF dell’Assicurato (o della persona di cui è fiscalmente a carico), alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
In generale e salvo i casi specifici previsti dalla normativa di riferimento, la deducibilità spetta per un importo non superiore al 12,00% del reddito complessivo e comunque non superiore a Euro 5.164,57 (per i familiari fiscalmente a carico vale solo il limite di Euro 5.164,57).
Qualora l’Assicurato possieda redditi di lavoro dipendente, l’importo complessivamente dedotto non può superare l’ammontare di redditi diversi da quello di lavoro dipendente aumentato del doppio della quota di TFR destinata a forme pensionistiche collettive, ma comunque entro i valori sopra esposti. Peraltro il vincolo del versamento del TFR ad un fondo pensione non si applica:
• ai lavoratori dipendenti per i quali non è previsto l’istituto del TFR;
• quando non è stato istituito alcun fondo pensione;
• quando è stato istituito un fondo pensione ma questo non è ancora operante dopo due anni dalla sua istituzione;
• quando sussiste la qualifica di “vecchio iscritto” a fondo pensione (cioè risultava iscritto alla data del 28 aprile 1993 ad una forma pensionistica complementare istituita entro il
15 novembre 1992 e non abbia perso tale qualità per effetto di successivo riscatto della propria posizione previdenziale).
Si precisa infine che i limiti di deducibilità indicati in precedenza si riferiscono al totale dei contributi e dei premi versati alle forme pensionistiche previste dal Decreto e successive modificazioni. L’Assicurato che non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione, può comunicare (entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla
data in cui sorge il diritto alla prestazione) l’importo dei premi non dedotti o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. Gli importi dei premi non dedotti e comunicati a Poste Vita S.p.A. non concorreranno a formare la base imponibile della prestazione, sia in capitale che in rendita, al momento dell’erogazione.
12.2 Regime fiscale dei rendimenti
In base alle attuali disposizioni, il rendimento maturato sul capitale assicurato durante il periodo di accumulo, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari all’11,00% dell’eventuale plusvalenza realizzata in ciascun anno.
12.3 Tassazione delle prestazioni assicurate in forma di capitale
Le prestazioni erogate in forma di capitale (anche in caso di decesso) ed i riscatti anche parziali, corrisposti per cause diverse dalla cessazione dell’attività lavorativa, sono soggetti, al netto dei relativi premi non dedotti, a tassazione separata secondo i criteri generali previsti per il trattamento di fine rapporto (TFR); inoltre se i capitali complessivamente erogati non superano un terzo dell’importo complessivamente maturato o se i due terzi dell’importo complessivamente maturato diano luogo ad una rendita annua inferiore al 50,00% dell’assegno sociale, l’imposta non verrà applicata ai corrispondenti redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva.
Gli uffici finanziari provvederanno a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione degli ultimi 5 anni antecedenti la data di accesso alla prestazione pensionistica complementare.
• Riscatto per cessazione dell’attività lavorativa. L’importo erogato a seguito di cessazione dell’attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l’erogazione della prestazione in rendita - ad eccezione di quello corrisposto a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti - costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, limitatamente all’importo corrispondente ai premi dedotti.
• Trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica.
L’importo è esente da ogni onere fiscale.
12.4 Tassazione delle prestazioni assicurate in forma di rendita
Le prestazioni erogate in forma di rendita costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente solo per la quota derivante dai premi
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versati e dedotti; risulta dunque esente la quota di rendita riferibile ai premi non dedotti e ai risultati maturati durante la fase di accumulo già assoggettati ad imposta sostitutiva.
In conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000, annualmente, durante la fase di erogazione della rendita, è prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 12,50% dei rendimenti maturati in ciascun anno di pagamento della rendita stessa.
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
13. Modalità di perfezionamento del contratto Il contratto è concluso nel momento in cui la polizza, firmata da Poste Vita S.p.A., viene sottoscritta dall’Assicurato.
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo premio, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza.
14.Scioglimento del contratto e sospensione del pagamento dei premi
In conformità con quanto disposto dalla specifica normativa, lo scioglimento del contratto è possibile nei seguenti casi:
• prima dell’accesso alle prestazione pensionistica
- nel caso di trasferimento della posizione maturata verso altra forma pensionistica;
- nel caso di riscatto totale;
- a seguito della richiesta, da parte degli eredi, di liquidazione della posizione maturata in caso di decesso dell’Assicurato.
• alla data di accesso alle prestazioni:
- per liquidazione totale della prestazione pensionistica in forma di capitale.
• durante la fase di erogazione della rendita pensionistica integrativa:
- nel caso di decesso dell’Assicurato e delle eventuali persone nominate come beneficiarie di reversibilità.
In caso di interruzione del pagamento dei premi, il contratto resterà in vigore fino al raggiungimento dei requisiti per il conseguimento della prestazione previdenziale prevista. Il Cliente ha comunque la facoltà di riprendere i versamenti in qualsiasi momento, comunicando la propria intenzione all’Ufficio Postale con cui intrattiene il rapporto assicurativo.
15. Revoca della Proposta
Per il prodotto Postaprevidenza Valore è prevista
l’emissione e la contestuale conclusione del contratto direttamente allo Sportello Postale. Non esistendo quindi uno specifico documento di proposta non è prevista la sua revoca e il cliente può immediatamente avvalersi del diritto di recesso di cui al paragrafo 16.
16. Diritto di recesso
L’Assicurato ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è stato concluso, cioè alla firma del contratto, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata a:
Poste Vita S.p.A. Direzione Tecnica - Ufficio Recessi
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxx
A seguito di recesso, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio.
Poste Vita S.p.A., è tenuta al rimborso del premio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e relativa documentazione completa (richiesta scritta, polizza ed eventuali appendici). Rimangono trattenute da Poste Vita S.p.A. le spese sostenute per l’emissione del contratto di Euro 5,00.
17.Documentazione da consegnare a Poste Vita
S.p.A. per la liquidazione delle prestazioni Come indicato all’Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione l’Assicurato, per riscuotere le somme dovute, deve inviare a Poste Vita S.p.A. mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento:
• al termine della fase di accumulo:
- la richiesta di pagamento;
- l’originale di polizza;
- le eventuali appendici;
- la documentazione che attesti l’esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa per l’erogazione della prestazione pensionistica (raggiungimento dell’età pensionabile);
- indicazione dell’opzione di rendita scelta e della eventuale percentuale di liquidazione desiderata sotto forma di capitale.
• in caso di riscatto parziale:
- la richiesta sottoscritta di riscatto parziale;
- la copia dell’originale di xxxxxxx;
- la documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riscatto (atto notarile per
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acquisto della prima abitazione, ricevute fiscali attestanti le ristrutturazioni, certificati medici attestanti la necessità di cure mediche straordinarie, ecc.);
- la dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato che attesti l’importo dei premi che ha intenzione di non portare in deduzione o di non aver dedotto nell’anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente.
• in caso di riscatto totale:
- la richiesta sottoscritta di riscatto totale;
- l’originale di polizza;
- le eventuali appendici;
- la documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riscatto (rogito notarile di acquisto della prima abitazione, ricevute fiscali attestanti le ristrutturazioni, certificati medici attestanti la necessità di cure mediche straordinarie, ecc.);
- la dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato che attesti l’importo dei premi che ha intenzione di non portare in deduzione o di non aver dedotto nell’anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente.
• in caso di decesso dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 10, comma 3 quater del Decreto Legislativo 124/93, il contratto viene riscattato dagli eredi; pertanto gli stessi devono inviare a Poste Vita S.p.A.:
- la richiesta di pagamento firmata dagli eredi con il consenso all’utilizzo dei dati personali degli eredi (legge 675/96);
- il certificato di morte dell’Assicurato;
- l’originale di polizza;
- le eventuali appendici;
- l’atto di notorietà da cui risulti l’esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia pubblicata dello stesso;
- il decreto del Giudice Tutelare, nel caso in cui tra gli eredi vi siano soggetti minori o incapaci;
- per ogni erede: la copia di un documento identificativo e il codice fiscale.
I pagamenti sono effettuati, tranne per il decesso dell’Assicurato per il quale è previsto esclusivamente l’assegno postale, tramite accredito sul conto BancoPosta o libretto postale, ovvero assegno postale.
Poste Vita S.p.A. effettua i pagamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata per ogni causale di pagamento.
Decorso tale termine Poste Vita S.p.A. mette a disposizione degli aventi diritto la somma dovuta e sarà unicamente tenuta a corrispondere, a titolo di
risarcimento del danno agli aventi diritto, gli interessi moratori al saggio legale secondo la legge italiana, con esclusione della risarcibilità dell’eventuale maggior danno. L’art.2952 del Codice Civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno da quando si è verificato l’evento su cui il diritto si fonda.
18.Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
19.Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.
20. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a:
Poste Vita S.p.A. Ufficio Reclami
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx nr. fax 00.0000.0000
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia Poste Vita S.p.A.. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
21. Ulteriore Informativa disponibile
22. Informativa in corso di contratto
Poste Vita S.p.A. fornirà per iscritto all’Assicurato, nel corso della durata contrattuale, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa o nel Regolamento della Gestione Separata, intervenute anche per effetto di modifiche alle normative successive alla conclusione del contratto.
Inoltre, Poste Vita S.p.A., in considerazione di quanto previsto nel precedente paragrafo 3.2 in
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caso di revisione delle basi tecniche di calcolo, invierà almeno 60 giorni prima della data di effetto delle variazioni una specifica comunicazione ove verranno comunicati i nuovi coefficienti di conversione del capitale maturato con la descrizione delle conseguenze economiche che questi comporteranno sulla prestazione in rendita. L’Assicurato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevuta comunicazione delle variazioni può chiedere il trasferimento della posizione individuale ad un’altra forma pensionistica o fondo pensione. Tale richiesta deve pervenire alla Società per iscritto attraverso raccomandata A.R. indirizzata a:
Poste Vita S.p.A. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxx
nr. fax 00.0000.0000
Poste Vita S.p.A. si impegna inoltre a trasmettere entro 60 giorni dalla chiusura del 31 dicembre, un estratto conto annuale della posizione individuale contenente le seguenti informazioni:
nel xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx:
x) xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell’estratto conto precedente e valore delle prestazioni maturate alla data di riferimento dell’estratto conto precedente;
b) dettaglio dei premi versati nell’anno di riferimento;
c) valori di riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento;
d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto;
e) valore di riscatto e di trasferimento della posizione individuale alla data di riferimento dell’estratto conto;
f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso, evidenziazione del rendimento minimo trattenuto dall’Impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
nel corso della fase di erogazione:
a) importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell’estratto conto precedente;
b) importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell’estratto conto;
c) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, evidenziazione del rendimento minimo
trattenuto da Poste Vita S.p.A., xxxxx annuo di rivalutazione delle prestazioni.
23.Comunicazioni dall’Assicurato a Poste Vita S.p.A.
L’Assicurato che non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione fiscale dei premi può comunicare alla Società, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui emerge il diritto alla prestazione, l’importo del premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata comunicazione, Poste Vita
S.p.A. considererà dedotti i premi versati.
Poste Vita S.p.A. è responsabile delle veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante legale Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Direttore Generale Poste Vita S.p.A.
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Condizioni di Assicurazione
Postaprevidenza Valore
Forma individuale pensionistica a premio ricorrente
(tariffa 03F)
Art. 1 Caratteristiche del contratto
Il prodotto Postaprevidenza Valore è una forma individuale pensionistica attuata mediante un contratto di assicurazione sulla vita a premi ricorrenti che si propone di costituire una rendita vitalizia per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio.
Poste Vita S.p.A. riconosce annualmente la rivalutazione della prestazione in base al risultato annuale della Gestione Separata denominata Posta Pensione, separata dalle altre attività di Poste Vita S.p.A..
Nella Gestione Separata Posta Pensione sono fatte confluire attività di ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche.
Il risultato annuale della Gestione Separata Posta Pensione è verificato da una Società di revisione abilitata a norma di legge.
La rivalutazione viene determinata nella misura e con le modalità descritte al successivo Art. 9.
Art. 2 Prestazione
Il presente contratto è una forma individuale pensionistica disciplinata dal Decreto Legislativo 21/04/1993, n. 124 e successive modificazioni.
Al raggiungimento dell’età pensionabile definita al successivo Art. 8, oppure, nel caso di mancata comunicazione, al raggiungimento di un’età massima pari a 65 anni per le donne e 70 anni per gli uomini, Poste Vita S.p.A. si impegna a corrispondere all’Assicurato una prestazione di rendita vitalizia rivalutabile annualmente erogata in rate mensili posticipate.
L’importo iniziale della rendita mensile si ottiene convertendo, con gli indici indicati nell’allegato A, il capitale assicurato rivalutato fino alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e dividendo l’importo per le 12 mensilità. Tale capitale è dato dalla somma dei singoli capitali acquisiti con ciascuno dei premi, ricorrenti e aggiuntivi, versati fino al momento dell’evento, ciascuno diminuito dei costi (di cui al successivo Art. 3) e rivalutati secondo quanto previsto all’Art. 9. L’Assicurato può chiedere a Poste Vita S.p.A. la liquidazione della prestazione:
1. sotto forma di rendita rivalutabile posticipata pagabile in rate mensili scelta tra:
a) rendita vitalizia, da corrispondere finché l’Assicurato è in vita;
b) rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
c) rendita vitalizia certa, corrisposta per un periodo
certo di 5 o 10 anni, sia in caso di vita che in caso di premorienza dell’Assicurato in tale periodo, successivamente vitalizia.
2. sotto forma di capitale (unitamente alla rendita vitalizia mensile) nel limite massimo del 50% del capitale Assicurato a scadenza. Qualora l’importo annuo della rendita, ottenuto convertendo l’intero ammontare del capitale Assicurato, risulti inferiore all’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995 n. 335 l’Assicurato può chiedere la liquidazione del 100% del Capitale. Il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l’importo della rendita annua, non si applica agli Assicurati aventi la qualifica di “vecchio iscritto”. Nel caso di mancata comunicazione dell’Assicurato, Poste Vita S.p.A. liquiderà il 100% del capitale a scadenza sotto forma di rendita mensile rivalutabile
posticipata del tipo 1.a).
Art. 3 Premi
A fronte delle prestazioni, indicate all’articolo precedente, è prevista da parte dell’Assicurato la corresponsione di un piano di versamenti pagabili in rate annuali o mensili, fino alla data di accesso alle prestazioni.
Nella fase di accumulo è prevista anche la possibilità di contribuire con versamenti aggiuntivi. Ad ogni ricorrenza annuale l’Assicurato ha la facoltà di variare il piano di versamenti, sia nell’importo che nella periodicità. In ogni momento può sospenderli ed eventualmente riprenderli in seguito.
Ciascun premio è comprensivo di:
• un costo fisso di Euro 5,00 per ogni premio annuale e per i premi aggiuntivi. Per i premi mensili: Euro 5,00 per il primo versamento del contratto e Euro 0,50 per i successivi;
• una percentuale del premio versato, al netto dell’importo fisso, decrescente in funzione degli anni di permanenza in polizza nella misura del:
- 3,25 % durante i primi 3 anni di polizza;
- 3,00% dal 4° al 10° anno;
- 2,50% dall’ 11° anno.
L’importo minimo di ogni premio ricorrente è di Euro 600,00 nel caso di rateazione annuale e di Euro 50,00 nel caso di rateazione mensile. L’importo minimo di ogni versamento aggiuntivo è di Euro 500,00.
Art. 4 Durata del contratto
La durata del contratto è pari alla differenza tra l’età dell’Assicurato alla decorrenza della polizza (pari all’età compiuta in anni interi e maggiorata di un anno se la
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frazione d’anno trascorsa tra l’ultimo compleanno fino alla decorrenza è almeno pari a sei mesi) e l’età pensionabile in base al regime obbligatorio di appartenenza.
Eventuali modifiche legislative o di professione dell’Assicurato, incidenti sulla determinazione dell’età pensionabile utile per il conseguimento del diritto alle prestazioni di vecchiaia, possono comportare la rideterminazione della durata contrattuale.
Art. 5 Proroga e disdetta
Al raggiungimento dell’età pensionabile, definita come all’Art. 8, e in mancanza di alcuna comunicazione, la scadenza del contratto si intende tacitamente prorogata, anche non proseguendo il pagamento dei premi, per un periodo non superiore a 5 anni.
Al termine dei 5 anni di proroga automatica, Poste Vita
S.p.A. liquiderà, su richiesta, le prestazioni previste.
Art. 6 Conclusione del contratto
Il contratto è concluso nel momento in cui il documento di polizza, firmato da Poste Vita S.p.A., viene sottoscritto dall’Assicurato.
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo premio, alle ore 24 del giorno indicato nel documento di polizza.
Art. 7 Diritto di recesso
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è stato concluso, cioè alla firma del contratto, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata a:
Poste Vita S.p.A. Direzione Tecnica - Ufficio Recessi
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxx
L’invio della comunicazione, alla quale devono essere allegati il documento di polizza e le eventuali appendici, libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con effetto dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione stessa, quale risulta dal timbro postale.
Poste Vita S.p.A., entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta della documentazione completa (richiesta scritta, documento di polizza ed eventuali appendici), rimborsa al Contraente il premio corrisposto diminuito delle spese sostenute per l’emissione del contratto di Euro 5,00.
Art. 8 Scadenza del contratto
Il contratto scade quando l’Assicurato raggiunge l’età pensionabile prevista dal regime pensionistico obbligatorio di appartenenza.
In particolare (salvo modifiche legislative nel corso della durata del contratto):
• se viene scelta la pensione di vecchiaia, il contratto scade e la prestazione viene erogata al raggiungimento da parte dell’Assicurato dell’età di pensionamento con il vincolo di una durata minima di 5 anni;
• se viene scelta la pensione di anzianità, il contratto scade e la prestazione viene erogata in caso di cessazione dell’attività lavorativa se l’Assicurato ha un’età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza con il vincolo di una durata minima di 15 anni;
• in assenza di un regime previdenziale obbligatorio di appartenenza (per gli assicurati non titolari di reddito da lavoro o da impresa), l’età pensionabile di riferimento è posta pari a 57 anni, in base all’Art. 1, comma 20 della legge 08/08/1995 n. 335, con un minimo di adesione al fondo di 5 anni.
L’anzianità di iscrizione maturata dall’Assicurato presso altre forme pensionistiche complementari è riconosciuta, a tutti gli effetti, ai fini dell’anzianità maturata all’interno della forma pensionistica individuale.
Art. 9 Rivalutazione del capitale assicurato
Il capitale assicurato verrà rivalutato, ad ogni 31 dicembre, in base al rendimento realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rendimento annuo determinato in base all’art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione nel mese di ottobre. Il capitale assicurato, acquisito con i premi versati da meno di un anno, si rivaluta per la frazione d’anno che intercorre tra la data del pagamento e il 31 dicembre. La singola rivalutazione dipenderà dall’effettivo risultato realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione in quell’anno.
Nel caso di riscatto parziale, il capitale residuo rimasto in gestione e già rivalutato fino alla data del riscatto, verrà rivalutato pro-quota dalla data di effetto del riscatto fino alla ricorrenza annuale successiva.
Ai fini del calcolo della rivalutazione la data di pagamento di ciascun premio è quella risultante dalle rilevazioni ufficiali di Poste Vita S.p.A..
La rivalutazione annuale del capitale assicurato comporta l’adeguamento, a totale carico di Poste Vita S.p.A., della riserva matematica maturata alla data della rivalutazione.
Art. 10 Capitale minimo garantito
Il capitale assicurato rivalutato in caso di riscatto, di decesso o alla scadenza del contratto, quale risulterà in base alle rivalutazioni calcolate ad ogni ricorrenza annuale a norma del precedente articolo, non potrà essere inferiore alla somma di ciascun capitale assicurato acquisito con i premi versati, ricorrenti e aggiuntivi, capitalizzato al tasso annuo composto del 1,50% per il periodo che intercorre tra la data di pagamento di ciascun premio e la data dell’evento.
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Art. 11 Riscatto
In conformità a quanto previsto dall’art. 10, comma 1-bis del Decreto, il Contraente può esercitare il diritto di riscatto, dopo almeno otto anni di partecipazione ad una forma pensionistica e solo nei casi previsti dal suddetto Decreto.
In caso di riscatto totale, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera c), è altresì ammesso in caso di cessazione dell’attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche e senza vincoli temporali.
Il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente la data della richiesta di riscatto, con le modalità indicate al precedente Art. 9. Il tasso di rivalutazione da applicare è quello determinato nel secondo mese antecedente la data di richiesta, in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione.
L’Assicurato, sempre alle condizioni riportate precedentemente, ha il diritto di richiedere il riscatto anche limitatamente ad una parte del capitale maturato. Il valore di riscatto parziale viene determinato secondo le medesime modalità del riscatto totale. In conseguenza del riscatto parziale il contratto rimarrà in vigore, alle medesime condizioni, per l’importo del capitale residuo.
Art. 12 Capitale in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza, il contratto viene riscattato dagli eredi, ai sensi dell’art. 10, comma 3 quater del Decreto.
Poste Vita S.p.A. pagherà agli eredi il capitale assicurato ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente e la data del decesso, con le modalità indicate al precedente Art. 9. Il tasso di rivalutazione da applicare è quello determinato nel secondo mese antecedente la data di decesso, in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione.
Art. 13 Trasferimento
Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della polizza, l’Assicurato ha facoltà di trasferire la posizione individuale ad un’altra forma pensionistica individuale o fondo pensione ai sensi dell’ art. 10 comma 3- quinquies del Decreto.
Il predetto limite di tre anni non si applica qualora l’Assicurato intenda trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare alla quale abbia facoltà di accesso in relazione alla sua attività lavorativa.
La somma oggetto del trasferimento sarà pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta del trasferimento, con le modalità indicate al precedente art. 10 al netto di una spesa fissa di Euro 50,00.
È consentito, altresì, il trasferimento nel presente contratto, dell’intera posizione assicurativa maturata in un fondo pensione o altra forma pensionistica individuale. In questo caso il costo del trasferimento sarà pari a zero.
Art. 14 Determinazione e rivalutazione della rendita mensile
L’importo iniziale della rendita mensile erogata a scadenza si ottiene moltiplicando il capitale assicurato per il coefficiente di conversione in rendita e dividendo l’importo in 12 mensilità. Il capitale viene ulteriormente rivalutato dall’ultimo 31 dicembre fino alla data di raggiungimento dell’età pensionabile in base al tasso di rivalutazione determinato nel secondo mese antecedente tale data in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione. Tali coefficienti, riportati nell’allegato A delle presenti Condizioni di Assicurazione, sono calcolati tenendo conto:
- della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza RG48 distinta per sesso e anno di nascita;
- del tasso tecnico del 1,5% già riconosciuto in via anticipata alla data di accesso alle prestazioni in rendita;
- dei costi di gestione della rendita stessa pari allo 0,5%. Poste Vita S.p.A. si riserva il diritto di modificare la base demografica utilizzata per il calcolo dei suddetti coefficienti di conversione in rendita a seguito di variazioni della probabilità di sopravvivenza, desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall’ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico italiano o comunitario e dall’osservazione dei portafogli assicurativi.
La modifica della base demografica avrà effetto su tutti i premi versati.
Tale modifica si rende possibile solo se:
- sono trascorsi almeno 3 anni dalla conclusione del contratto;
- non ci si trovi nei tre anni antecedenti l’erogazione della rendita;
- non sia già iniziata l’erogazione della rendita.
Poste Vita S.p.A. ha, inoltre, la facoltà di rivedere la misura del tasso tecnico utilizzato per il calcolo nei coefficienti di conversione in rendita nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/1998, in materia di tasso tecnico massimo da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita. La modifica della base tecnica finanziaria avrà effetto solo sui versamenti successivi all’entrata in vigore della modifica stessa.
Poste Vita S.p.A. comunicherà all’Assicurato l’eventuale modifica dei coefficienti di conversione in rendita e/o del tasso tecnico utilizzato per il calcolo, almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore,
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specificando gli effetti sulla prestazione assicurata, con apposita comunicazione oppure all’interno della informativa annuale.
Nell’ipotesi di modifica di uno degli elementi descritti con effetti peggiorativi sulle prestazioni, l’Assicurato prima della data di effetto della modifica stessa, potrà avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione.
Ad ogni ricorrenza annuale Poste Vita S.p.A. garantisce la rivalutazione della rendita annua di una percentuale pari al rendimento realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione, diminuito del tasso tecnico già riconosciuto in via anticipata nel calcolo della rata iniziale di rendita, pari a 1,50 punti percentuali, e scontato per un anno.
Qualora il rendimento della gestione fosse inferiore all’1,50% (rendimento annuo minimo garantito già computato nel calcolo del valore iniziale della rendita), la rendita rimane costante.
Per il calcolo della rivalutazione si utilizza il tasso annuo determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione nel secondo mese antecedente la ricorrenza annuale.
La rendita non è riscattabile durante il periodo di godimento.
Art. 15 Documentazione da consegnare a Poste Vita
S.p.A. per la liquidazione delle prestazioni
Per tutti i pagamenti di Poste Vita S.p.A. debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
• in caso di riscatto parziale l’Assicurato deve inviare a Poste Vita S.p.A.:
a)la richiesta sottoscritta di riscatto parziale;
b)la copia dell’originale di xxxxxxx;
c)la documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riscatto;
d)la dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato che attesti l’importo dei premi che ha intenzione di non portare in deduzione o di non aver dedotto nell’anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente.
• in caso di riscatto totale l’Assicurato deve inviare a Poste Vita S.p.A.:
a)la richiesta sottoscritta di riscatto totale; b)l’originale di xxxxxxx;
c)le eventuali appendici;
d)la documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riscatto; e)la dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato che attesti l’importo dei premi che ha intenzione di non portare in deduzione o di non aver dedotto nell’anno solare della data di richiesta del riscatto
e in quello precedente.
• in caso di decesso dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 10, comma 3 quater del Decreto, il contratto viene riscattato dagli eredi; pertanto gli stessi devono inviare a Poste Vita S.p.A.:
a) la richiesta di pagamento firmata con il consenso all’utilizzo dei dati personali (legge 675/96);
b) l’originale di polizza;
c) le eventuali appendici;
d) il certificato di morte dell’Assicurato;
e) l’atto di notorietà da cui risulti l’esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia pubblicata dello stesso;
f) il decreto del Giudice Tutelare nel caso in cui tra gli eredi vi siano soggetti minori o incapaci;
g) per ogni erede: la copia di un documento identificativo e il codice fiscale.
• a scadenza, l’Assicurato, deve inviare a Poste Vita S.p.A.:
a)la richiesta di pagamento per scadenza; b)l’originale di xxxxxxx;
c)le eventuali appendici;
d)documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nel Regime obbligatorio di appartenenza (raggiungimento dell’età pensionabile);
e)la dichiarazione che indichi l’opzione scelta e l’eventuale percentuale di liquidazione sottoforma di capitale (In caso di mancata dichiarazione Poste Vita S.p.A. liquiderà il 100% della prestazione a scadenza sottoforma di rendita vitalizia mensile a favore dell’Assicurato).
Poste Vita S.p.A. esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento presso la propria sede della documentazione completa.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
I pagamenti sono effettuati, tranne il caso di decesso dell’Assicurato per il quale è previsto esclusivamente l’assegno postale, tramite accredito in conto corrente postale o libretto postale, ovvero assegno postale.
Art. 16 Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell’Assicurato o degli eredi ed eventuali aventi diritto.
Art. 17 Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio dell’Assicurato o degli aventi diritto.
Art. 18 Riferimento a norme di Legge
Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legge italiana.
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Regolamento
della Gestione Separata Posta Pensione
Art. 1 Gestione Separata Posta Pensione
Poste Vita S.p.A. attua una separata forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Poste Vita S.p.A., con criteri conformi alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) con le circolari nn. 71 (per i soli paragrafi 1, 4 e 5), 551 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
Questa Gestione Separata si chiama Posta Pensione. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore alla somma delle riserve matematiche (l’importo accantonato da Poste Vita S.p.A. per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali) costituite per le polizze che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di Posta Pensione.
Art. 2 Periodo di riferimento per la certificazione Ai fini della determinazione del rendimento della Gestione Posta Pensione, l’esercizio da sottoporre a certificazione sarà quello relativo al periodo 1 gennaio
- 31 dicembre di ogni anno.
Art. 3 Determinazione del rendimento
All’inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio di Posta Pensione, realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario al valore medio degli investimenti.
Per risultato finanziario si devono intendere i proventi finanziari conseguiti da Posta Pensione - compresi gli utili e le perdite di realizzo - di competenza del periodo considerato, al lordo delle ritenute di acconto fiscali che gravano su Poste Vita
S.p.A. ed al netto:
• delle commissioni di gestione nella misura dello 0,10% mensile (pari al 1,20% annuo) del valore medio degli investimenti;
• delle spese specifiche degli investimenti;
• degli onorari dovuti alla Società di revisione per le attività di certificazione.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in Posta Pensione e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione in Posta Pensione per i beni già di proprietà di Poste Vita S.p.A..
Per valore medio degli investimenti di Posta Pensione si intende la somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario presso Poste Italiane S.p.A. e gli Istituti di Credito, della consistenza media nel periodo degli
investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività di Posta Pensione.
La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione definito al fine della determinazione del rendimento medio di Posta Pensione.
Art. 4 Certificazione della Gestione Separata Posta Pensione
La Gestione Separata Posta Pensione è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di revisione contabile iscritta all’albo di cui all’Art. 161 del D.LGS. 24 febbraio 1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza di Posta Pensione al presente Regolamento.
In particolare sono certificati: la corretta composizione delle attività attribuite a Posta Pensione, il rendimento medio realizzato nell’esercizio, quale descritto all’Art.
3 del presente Regolamento e l’adeguatezza, descritta all’Art. 1 del presente Regolamento, dell’ammontare delle attività rispetto agli impegni assunti, quali sono desumibili dalla stima elaborata da Poste Vita S.p.A. delle corrispondenti riserve matematiche.
Art. 5 Modifiche al regolamento
Poste Vita S.p.A. si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell’attuale legislazione.
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Coefficienti di Conversione del capitale in rendita per 1.000,00 euro di capitale assicurato a scadenza
ALLEGATO A
ETÀ ALLA PENSIONE | UOMINI | DONNE |
50 | 37,8062 | 33,9132 |
51 | 38,6328 | 34,5457 |
52 | 39,5077 | 35,2122 |
53 | 41,4166 | 35,9154 |
54 | 42,4592 | 37,4438 |
55 | 43,5671 | 38,2757 |
56 | 44,7435 | 39,1581 |
57 | 45,9942 | 40,0957 |
58 | 47,3262 | 41,0931 |
59 | 48,7490 | 42,1567 |
60 | 50,2753 | 43,2918 |
61 | 51,9126 | 45,8047 |
62 | 53,6704 | 47,1988 |
63 | 55,5610 | 48,6977 |
64 | 59,7963 | 50,3121 |
65 | 62,1730 | 52,0554 |
66 | 64,7480 | 53,9417 |
67 | 67,5437 | 55,9892 |
68 | 70,5825 | 58,2178 |
69 | 73,8923 | 60,6511 |
70 | 77,5030 | 63,3131 |
71 | 81,4476 | 66,2342 |
72 | 85,7633 | 69,4487 |
73 | 90,4893 | 72,9951 |
74 | 95,6687 | 76,9186 |
75 | 101,3442 | 81,2716 |
L’importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all’età (*) raggiunta dall’Assicurato alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici.
(*) L’età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno n° 196/2003
In applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 (di seguito denominato Codice), La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti(1).
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative(2)
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti(3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge(4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa”(5).
I Suoi dati potranno, peraltro, essere comunicati e trattati all’interno della “catena assicurativa” dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.
Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.
Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati a società del Gruppo Poste Italiane: il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti effettuati da tali soggetti.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.
Pertanto, secondo che Xxx sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati nello spazio ad esso dedicato del modulo contrattuale.
Modalità di uso dei dati personali
I dati sono trattati(6) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia
- operanti talvolta anche all’estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa(7); lo stesso possono fare anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Diritti dell’interessato
Titolare del trattamento è Poste Vita S.p.A., che si avvale di Responsabili. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso il titolare del trattamento o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento(8).
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati presso
Poste Vita S.p.A. Servizio Privacy
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxx
Fax 06/00.00.00.00 (9)
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NOTE
1) Come previsto dall’art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
2) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell’Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti Assicurato, Beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, Assicuratori ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 5, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 5, sesto e settimo trattino).
4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
5) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riAssicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell’invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall’interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 7);
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra
Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali:
Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT, per la valutazione dei rischi vita tarati, per l’acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l’assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela de i diritti dell’industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati, per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all’art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni
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sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
6) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
7) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (v. nota 5, secondo trattino).
8) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
9) L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.
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Glossario
Aliquota di retrocessione: la percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata Posta Pensione che Poste Vita S.p.A riconosce agli Assicurati.
Assicurato: è la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto e dalla cui sopravvivenza dipende l’erogazione delle prestazioni che sono previste dal presente contratto.
Beneficiario caso morte: è il soggetto al quale viene pagato il capitale in caso di decesso dell’Assicurato. Per questa forma assicurativa sono gli eredi.
Basi tecniche: la tavola di sopravvivenza (elaborata in base alle statistiche prodotte dall’Istat sulla popolazione italiana) e il tasso tecnico adottato per il calcolo dei coefficienti di conversione.
Capitale assicurato: la somma dei premi versati dedotti i costi e rivalutata in base ai risultati della Gestione Separata Posta Pensione.
Capitale costitutivo: capitale assicurato, maturato al termine della fase di accumulo sul quale verranno applicati i coefficienti di conversione per la determinazione delle prestazioni in forma di rendita.
Coefficienti di conversione: coefficienti che servono a convertire il capitale assicurato maturato all’età del pensionamento in rendite di integrazione pensionistica. Tali coefficienti dipendono da ipotesi demografiche (evoluzione della sopravvivenza) desunte da elaborazioni effettuate dall’ISTAT o da altro qualificato organismo nazionale o comunitario.
Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse di Poste Vita S.p.A. può contrastare con quello del Contraente.
Contraente: la persona fisica che firma il contratto e versa i premi. In questa particolare polizza assicurativa, il Contraente, l’Assicurato ed il Beneficiario caso vita sono la stessa persona.
Costo percentuale medio annuo: indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi e dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.
Decreto: è il decreto legislativo 21 Aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni, che regola tutta la materia relativa alle forme pensionistiche complementari.
Deducibilità fiscale (del premio versato): misura del premio versato alle forme pensionistiche che secondo la normativa vigente può essere portata in deduzione dal reddito imponibile.
Diritto di Recesso: il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.
Diritto di Riscatto: la facoltà dell’Assicurato di sciogliere il contratto, purché siano verificate le condizioni indicate nel Decreto Legislativo n°124/93. È prevista la facoltà dell’Assicurato di riscuotere una parte del capitale maturato, (riscatto parziale) purché siano verificate le condizioni indicate nel Decreto Legislativo n°124/93.
Durata: l’intervallo di tempo tra la data di decorrenza del contratto e l’età pensionabile dell’Assicurato.
Fascicolo Informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al Cliente composto da:
• Scheda Sintetica: il documento informativo sintetico che descrive le principali caratteristiche del contratto, redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP
• Nota Informativa: il documento contenente le informazioni specifiche sul contratto, redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP.
• Condizioni di Assicurazione: l’insieme delle clausole che compongono il contratto di assicurazione.
• Glossario.
Fase di accumulo: periodo intercorrente tra la data di effetto del contratto e la data di accesso alle prestazioni pensionistiche, in cui l’Assicurato versa i premi che, al netto dei costi, concorrono alla formazione del capitale che sarà poi utilizzato per l’erogazione pensionistica.
Fase di erogazione: periodo successiva alla fase di accumulo, durante il quale Poste Vita S.p.A. eroga all’Assicurato le prestazioni pensionistiche.
Forma individuale pensionistica: pensione
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integrativa rispetto a quella erogata dal sistema previdenziale obbligatorio pubblico.
Gestione Separata Posta Pensione: fondo appositamente creato da Poste Vita S.p.A. e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività della stessa, dove confluiscono i premi al netto dei costi versati dall’Assicurato. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata deriva la rivalutazione da attribuire al capitale assicurato. Il regolamento della Gestione Separata Posta Pensione è allegato al presente fascicolo.
Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
ISVAP: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base di linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Opzione: è la possibilità di scegliere, al momento di riscuotere le prestazioni, fra le diverse tipologie di prestazioni previste dal contratto.
Pensione di anzianità: prestazione che, a determinate condizioni e con la cessazione dell'attività lavorativa, si può ottenere prima del compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza. I requisiti necessari per accedere a tale prestazione variano a seconda della tipologia di lavoratore e della cassa o istituto del sistema previdenziale obbligatorio di base cui egli appartiene.
Pensione di vecchiaia: pensione che spetta al lavoratore che ha maturato l'età pensionabile prevista e, nello stesso tempo, ha contribuito per il numero minimo di anni previsto. L'età pensionabile e gli anni di contribuzione variano secondo la tipologia di lavoratore e della cassa o istituto del sistema previdenziale obbligatorio di base cui egli appartiene.
Polizza: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza con partecipazione agli utili: contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento della Gestione Separata Posta Pensione.
Poste Vita S.p.A.: l’impresa di assicurazione, appartenente al Gruppo Poste Italiane che emette la polizza.
Premio: l’importo che l’Assicurato versa a Poste Vita S.p.A. per il contratto assicurativo. Il premio versato, dedotti i costi, viene investito nella Gestione Separata Posta Pensione e viene rivalutato ogni anno in base ai risultati raggiunti.
Progetto esemplificativo personalizzato: ipotesi di sviluppo, effettuata in base al versamento dei premi, alle caratteristiche anagrafiche e al rendimento finanziario ipotetico indicato dall’ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto, consegnato al potenziale Contraente
Prosecuzione volontaria: è la possibilità dell’Assicurato di prolungare il contratto. Tale prolungamento è consentito fino ad un massimo di
5 anni oltre il raggiungimento del limite di età pensionabile.
Reddito lordo complessivo: somma di tutti i redditi posseduti e dichiarati dal Contraente
Rendita: la conversione del capitale a scadenza può prodursi in una rendita vitalizia (pagabile fino a che l’Assicurato sia in vita), una rendita certa (pagabile in modo certo per un determinato numero di anni), una rendita reversibile (pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente a favore di un’altra persona).
Ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate, calcolata in base al rendimento realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione.
Rivalutazione minima garantita: garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate come minimo pari al tasso di interesse garantito indicato nel contratto.
Tassazione separata: metodo di calcolo dell’imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall'applicazione delle aliquote progressive dell'imposta sui redditi.
Tasso minimo garantito: rendimento finanziario, annuo e composto, che Poste Vita S.p.A. garantisce alle prestazioni assicurate.
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Tasso tecnico: beneficio finanziario riconosciuto anticipatamente da Poste Vita S.p.A. nella determinazione della rendita vitalizia.
Trasferimento: è la facoltà dell’Assicurato, trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto, di trasferire l’intera posizione individuale verso altre forme pensionistiche previste dal Decreto Legislativo n° 124/93.
Trattamento di fine rapporto (TFR): somma percepita dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, risultante dall'accumulo e dalla rivalutazione ad un tasso d’interesse dato dal 75% del tasso di inflazione maggiorato dell’1,5% fisso, di una quota annua pari alla retribuzione annuale divisa per 13,5.0.
Vecchio iscritto: é il soggetto che alla data del 28 aprile 1993 risultava già iscritto a forme pensionistiche complementari istituite alla data del 15 novembre 1992.
Poste Vita S.p.A. • 00144 Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 • Tel.: x00 00 000000 Fax: x00 00 00000000 • Cod. Fisc. 07066630638 • Part. IVA 05927271006
Mod. 0173 Ed. 1/04/2006
Mod. 11220
• Cap. Soc. € 405.000.000,00 i.v. • Registro delle Imprese n. 29149/2000 • REA n. 934547 • Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provv. dell’ISVAP n. 1144 del 12/03/1999 • Pubb. sulla G.U. n. 68 del 23/03/1999