COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO
COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO
Provincia di Vicenza
Rep. n.
CONVENZIONE/CONTRATTO
L’anno 2018, il giorno ( ) del mese di , TRA LE PARTI
Affidante: Comune di Montecchio Precalcino con sede in viale Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, C.F. 00428360242 nella persona del Responsabile di Settore 3° LL.PP-Manutenzione-Ambiente arch. Xxxxx Xxxxxx, (in virtù di provvedimento sindacale di nomina prot. n.6121 del 26/07/2016);
Affidatario: Cooperativa sociale VERLATA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. con sede a Villaverla in xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx 0, CF e P.IVA 02360390245 qui rappresentata dal sig. XXXXXXXXXX XXXXXXXX nato a Grisignano di Xxxxx il 10/03/1966 e residente in Caldogno in xxx Xxxxxx 00 Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X, in qualità di legale rappresentante.
PREMESSO
1) che l’Amministrazione (come da indicazione nella seduta di Giunta del 13/11/2017) intende avvalersi della collaborazione della cooperativa sociale VERLATA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. per la gestione del servizio di "sfalcio e manutenzione aree verdi comunali" in conformità alla Legge Regionale 23/2006 e alla deliberazione della Giunta Regionale n 4189 del 18/12/2007 “Atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle cooperative sociali”;
2) che con l’affidamento a tale cooperativa delle attività oggetto della convenzione l’Amministrazione si pone i seguenti obiettivi: garantire l'esecuzione del servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi comunali e contestualmente creare anche opportunità di lavoro per le persone svantaggiate residenti nel Comune di Montecchio Precalcino;
3) che la cooperativa è stata individuata, previo avviso pubblico pubblicato in data 20/04/2018 sul sito del Comune, all'Albo Pretorio e sul Servizio contratti pubblici del MIT, ricevendo una sola manifestazione di interesse, pervenuta da parte della suddetta cooperativa VERLATA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ;
4) che la cooperativa è costituita in forma di cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991 e della legge regionale 23/2006;
5) che l’Amministrazione Comunale con delibera n. 111 del 28/09/2015 ha approvato l’atto di indirizzo per l’affidamento dei servizi (fornitura di beni e servizi) a favore delle cooperative sociali, indirizzi ribaditi nella seduta di Giunta del 13/11/2017;
6) che l’Amministrazione ha individuato l’idonea procedura per l’affidamento del servizio tra quelle previste dalla citata deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 18/12/2007, nel rispetto dei dettami di cui agli articoli 10, 12, 14 e 15 della legge della Regione Veneto n./ 23/2006;
7) che come precisato da tale DGRV la scelta di gestione del servizio mediante convenzione diretta avviene in conformità delle disposizioni di cui: artt. 117 e 118 della Costituzione, L. 381/91, L. 328/2000 e DPCM 30 marzo 2001, X.Xxx. 163/2006, L.R. 5/1996, L.R. 23/2006 e trova concretizzazione in rilevate esigenze di natura sociale, tecnico-organizzativa ed economiche da parte della pubblica amministrazione e per la volontà di favorire l’inserimento al lavoro, mediante la presente convenzione, di persone in situazione di svantaggio sociale;
8) con determina 264 del 14/06/2018 è stato affidato alla VERLATA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. il servizio di cui all'oggetto.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1
Attività e oggetto della convenzione
L’Amministrazione affida alla Cooperativa Sociale VERLATA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. lo svolgimento del servizio di "sfalcio e manutenzione aree verdi comunali" verso pagamento del corrispettivo concordato con la stessa e determinato dall’articolo 11 della presente convenzione;
La cooperativa si impegna inoltre a garantire il servizio con le caratteristiche e alle condizioni previste dalla presente convenzione.
Articolo 2
Durata della convenzione
La presente convenzione ha la durata di 2 anni, annualità 2018-2019.
Articolo 3
Modalità di svolgimento della prestazione
La cooperativa sociale VERLATA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. si impegna a fornire le prestazioni con le modalità negoziate e definite con l'Ammministrazione Comunale e riassunte nell'offerta economica presentata in data 04/06/2018 prot. 5163 allegata alla presente e a garantire l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
In particolare la cooperativa si impegna ad organizzare la relativa attività tenendo conto delle persone in condizioni di svantaggio presenti nel territorio Comunale ed in particolare di quelle individuate e/o segnalate dal Settore Servizi Sociali del Comune tra i soggetti in condizione di svantaggio nel numero di non meno di 1 (una) unità all'anno.
Articolo 4
Requisiti della Cooperativa e di professionalità del personale impiegato
La Cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione B dell’Albo regionale delle Cooperative sociali con il numero VI 0037 ed in particolare di aver inserito, nella propria struttura, persone svantaggiate nel rispetto della percentuale minima prevista dalla legge 381/91. La Cooperativa presenta i criteri prescritti dall’art. 12, comma 2 della L.R. 23/2006, ossia: a) radicamento costante nel territorio e legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni; b) partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale; c) previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell’affidamento; d) solidità di bilancio dell’impresa; e) possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore; f) rispetto delle norme contrattuali di settore; g) capacità progettuale, organizzativa ed innovativa; h) qualificazione professionale degli operatori; i) valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati; La Cooperativa Sociale, relativamente al progetto di inserimento delle persone svantaggiate e deboli di cui all’art. 3 della L.R. 23/2006, presenta altresì gli elementi prescritti dall’art. 12, comma 3 della medesima L.R. 23/2006.
Articolo 5
Caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell’attività e relativi obblighi
La Cooperativa nomina un responsabile tecnico dell’attività, scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione, che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.
Articolo 6
Standards tecnici e norme di sicurezza
La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. La cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. La cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.
Articolo 7
Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro
La cooperativa si impegna all’applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell’attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.
Articolo 8
Obbligo di assicurazione del personale
La cooperativa deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei soci e dei terzi, ivi compresi eventuali soci volontari.
Articolo 9
Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale e assistenziale
La cooperativa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Articolo 10
Modalità di raccordo con gli uffici competenti
Ogni rapporto intercorrente tra l’Amministrazione e la Cooperativa inerente la prestazione oggetto della presente convenzione viene curato da soggetto idoneo individuato e dal responsabile tecnico dell’attività di cui all’art. 5.
Articolo 11 Corrispettivo
Il corrispettivo dovuto alla Cooperativa è determinato dall'applicazione dei prezzi unitari offerti per le effettive quantità dei servizi svolti;
Per quanto riguarda lo sfalcio delle aree verdi dovrà essere garantito il numero e la modalità di sfalci prevista nell'offerta
I servizi aggiuntivi previsti nell'offerta, debbono ritenersi opzionali e da eseguirsi solo su richiesta specifica delll'Ammministrazione;
L'importo massimo dell'appalto per il biennio 2018-2019 sarà di € 39.000,00 (euro trentanovemila/00).
Articolo 12
Modalità di pagamento e tracciabilità flussi finanziari
L’affidante è tenuto al pagamento dei corrispettivi entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura in formato elettronico.
I pagamenti saranno effettuati mediante accredito in conto corrente dedicato della Banca
, Agenzia di codice IBAN _.
Le parti si obbligano reciprocamente al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, qualora l’appaltatore non si avvalga, in vigenza del contratto, per i pagamenti di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, a semplice dichiarazione scritta della stazione appaltante da notificare all’appaltatore. La risoluzione è efficace dal momento in cui l’appaltatore riceve la dichiarazione della stazione appaltante.
L’Appaltatore dichiara che legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente atto, fino a diversa notifica, è il sig. giusta autorizzazione.
I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dal Tesoriere del Comune di Montecchio Precalcino.
Articolo 13
Clausola di revisione periodica del corrispettivo
Tutti i prezzi unitari si intendono fissi ed invariabili per un anno dalla data di inizio dell'appalto.
Successivamente, i prezzi unitari verranno rivalutati con cadenza annuale con le modalità previste dall'art. 115 del D.lgs. 163/2006.
In mancanza della determinazione dei costi standardizzati per lo specifico servizio da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici si applica una percentuale pari al 100% dell'indice ISTAT FOI (Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati).
Articolo 14
Verifica del rapporto e valutazione
In ogni momento l’Amministrazione, tramite il personale del Settore 3° LL.PP.-Manutenzione- Ambiente può effettuare verifiche e controlli sull’operato della cooperativa, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto della presente convenzione. Le prestazioni, i risultati e il benessere generato dall’attività dell’affidatario sono oggetto di valutazione mediante la produzione di un report annuale a cura della cooperativa e conclusivo del rapporto contrattuale da cui si evinca anche il grado di soddisfazione dei bisogni dell’utente.
Articolo 15 Inadempienze e cause di risoluzione
In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l’inadempiente al rispetto degli impegni assunti. In caso del persistere dell’inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto. E’causa di risoluzione della presente convenzione la sopravvenuta cancellazione dall’Albo regionale delle cooperative sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa la presa d’atto da parte dell’affidante del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione del Veneto.
Articolo 16
Fusione, scissione o cessione ramo d’azienda
Qualora la cooperativa affidataria, nel corso della presente convenzione, sia oggetto di fusione
o scissione ai sensi degli artt. 2501 e ss. del codice civile, o proceda a cessione di ramo d’azienda, deve garantirsi comunque il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante.
Articolo 17 Controversie
Per qualsiasi controversia è esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è competente il Tribunale di Vicenza.
Articolo 18
Spese per stipula convenzione
Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono a carico della cooperativa affidataria del servizio.
Articolo 19 Allegati alla convenzione
Sono parte integrante della convenzione, anche non materialmente allegati i seguenti documenti:
– offerta economica;
– progetto di inserimento persone svantaggiate contenente gli elementi indicati dall'art. 12 della L.R. 03/Novembre 2006 n. 23;
Articolo 20
Rinvio alla normativa generale Xxx quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.
Articolo 21 Informativa privacy
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali dell’Appaltatore conosciuti in relazione all’espletamento delle procedure contrattuali sono raccolti presso gli uffici comunali ed utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione dei rapporti contrattuali instaurati con il presente atto.
Letto, approvato e sottoscritto
VERLATA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO arch. Xxxxx Xxxxxx |
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx | firmato digitalmente |
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