CAPITOLATO D’APPALTO
CAPITOLATO D’APPALTO
D.Lgs. 163/06 s.m.i. - DPR 207/2010
Area Tecnica
CAPITOLATO DI APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO, OPERE EDILI, INFISSI ED AFFINI PER GLI EDIFICI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE.
CUP CIG
1. Parte Generale
2. Parte Speciale: Capitolato Lavori
3. Parte Tecnica
Il Responsabile del procedimento Arch. Xxxxxx Xxxxxxx | Progettista e Direttore dei Lavori Geom. Xxxxx Xxxxxx | Collaboratori Atti tecnico xxx.xx Dott.ssa X. Xxxxxxx Stima lavori e elenco prezzi Geom. Geom Xxxxx Xxxxxx | Coord. Sicurezza per la progettazione Geom. Xxxxx Xxxxxx Coord. Sicurezza in fase di esecuzione: Geom Xxxxx Xxxxxx |
Firenze, 24 marzo 2016
Unità di Processo Manutenzione Ordinaria Piazza Indipendenza 8 – 00000 Xxxxxxx
INDICE
1) PARTE GENERALE - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO 6
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 6
art. 1 Oggetto dell’appalto 6
art. 2 Luoghi di intervento 7
art. 3 Ammontare dell’appalto 7
art. 4 Tempi e termini di esecuzione del contratto 8
art. 5 Convenzioni europee in materia di valuta e termini 9
CAPO 2. NATURA DEL CONTRATTO 9
art. 6 Modalità di stipulazione del contratto 9
art. 7 Documenti che fanno parte del contratto 10
art. 8 Documenti per la sottoscrizione del contratto - cauzione provvisoria 11
art. 9 Documenti per la sottoscrizione del contratto - cauzione definitiva 12
art. 10 Riduzione delle garanzie 13
art. 11 Obblighi assicurativi a carico dell’impresa esecutrice dei lavori 14
art. 12 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 15
art. 13 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 15
CAPO 3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 16
art. 14 Comunicazioni tra le parti contraenti 16
art. 15 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 17
art. 16 Procedura di erogazione dei corrispettivi 18
CAPO 4. VARIAZIONI SOGGETTIVE AL CONTRATTO 19
art. 17 Cessione del contratto 19
CAPO 5. PATOLOGIA DEL CONTRATTO 19
art. 18 Risoluzione del contratto per inadempimento 19
art. 19 Recesso 21
art. 20 Definizione delle controversie: risoluzione bonaria in via amministrativa 21
art. 21 Definizione delle controversie: ricorso all’autorita’ giudiziaria 23
art. 22 Fallimento dell’appaltatore 23
art. 23 Proprietà dei documenti, privacy e riservatezza 23
art. 24 Normativa di riferimento 24
2) PARTE SPECIALE: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 25
CAPO 6. LAVORI 25
art. 25 Categorie dei lavori 25
CAPO 7. DISCIPLINA CONTRATTUALE E TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 26
art. 26 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 26
art. 27 Consegna e inizio dei lavori 26
art. 28 Tipologia e tempi di esecuzione degli interventi di Manutenzione ordinaria 27
art. 29 Reperibilità 29
art. 30 Modalita’ di richiesta degli interventi: OdL, RdL, call center di manutenzione 30
art. 31 Penali per ritardi ed inadempimenti 32
art. 32 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini di esecuzione dei lavori 34
art. 33 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 34
CAPO 8. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 36
art. 34 Lavori a misura 36
art. 35 Lavori a corpo 36
art. 36 Lavori in economia 37
art. 37 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 37
art. 38 Scopo e forma della contabilità dei lavori 37
CAPO 9. DISCIPLINA ECONOMICA 38
art. 39 Pagamenti in acconto 38
art. 40 Pagamenti a saldo 40
art. 41 TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO E INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO 41
art. 42 Revisione prezzi 42
art. 43 Cessione del contratto e cessione dei crediti 42
CAPO 10. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 42
art. 44 nuovi prezzi 42
CAPO 11. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 42
art. 45 Norme di sicurezza generali 42
art. 46 Piano di sicurezza e coordinamento 44
art. 47 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza E COORDINAMENTO 44
art. 48 Piano operativo di sicurezza 45
art. 49 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 45
CAPO 12. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 46
art. 50 Subappalto 46
art. 51 Responsabilità in materia di subappalto 49
art. 52 Pagamento dei subappaltatori 50
CAPO 13. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 50
art. 53 Accordo bonario e transazione 50
art. 54 Definizione delle controversie 51
art. 55 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 51
CAPO 14. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 53
art. 56 Ultimazione dei lavori 53
art. 57 Termini per l’accertamento della regolare esecuzione: collaudo 53
CAPO 15. NORME FINALI 53
art. 58 Xxxxx e obblighi a carico dell’appaltatore 53
art. 59 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 56
art. 60 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 56
art. 61 Custodia del cantiere 57
art. 62 Spese contrattuali, imposte, tasse 57
ALLEGATI CSA 58
ABBREVIAZIONI
- L. 2248 /1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- DPR 207/10 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;
- D.M. 37/2008 (decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
- D.M. 203/2003 (decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203);
- Capitolato generale d’appalto - D.M. LL.PP. 145/2000 (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- L. R. Toscana 38/2007 e s.m.i. (legge 13 luglio 2007, n. 38, Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
- Regolamento di attuazione D.P.G.R. Toscana 7 agosto 2008 n°45/r;
- RdP (Responsabile unico del Procedimento di cui all’articolo 9 e 10 del DPR 207/10);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
- UTD (Ufficio Tecnico Decentrato quale articolazione organizzativa della Struttura Complessa di Manutenzione Ordinaria).
1) Parte Generale - Definizione Tecnica ed Economica dell’Appalto
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria di pronto intervento e la riparazione di strutture/finiture edili e infissi e affini e delle loro componenti, installati o ubicati presso gli Edifici dell’Università degli Studi di Firenze, da effettuarsi mediante prestazione di mano d’opera, fornitura di materiali, mezzi d’opera, noli, somministrazioni ed opere provvisionali occorrenti.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche e qualitative previste nelle singole voci dell’allegato elenco prezzi unitari, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
Gli interventi di manutenzione - singolarmente definiti nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo - non sono predeterminati nel numero, e la quantità di prestazioni da eseguire dipenderà dalle necessità della Stazione Appaltante che verranno in evidenza fino all’importo previsto nel contratto. Gli interventi potranno essere anche singolarmente di piccola entità e sparsi sul territorio e da eseguire secondo i criteri di priorità stabiliti ad insindacabile giudizio dell’Ufficio di Direzione Lavori, senza che per questo l’appaltatore possa avere nulla a pretendere oltre a quello pattuito.
Considerato la peculiarità del presente appalto a misura, l’appaltatore è ben consapevole dei rischi cui va incontro e non potrà avanzare alcuna pretesa nel caso in cui in caso le richieste di intervento effettuate durante il contratto siano tali da determinare alla scadenza contrattuale un consuntivo dei lavori nettamente inferiore all’importo contrattuale.
Parimenti la perizia sommaria posta base di gara non ha alcun valore contrattuale e l’appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa nel caso in cui in caso le richieste di intervento effettuate durante il contratto si discostino per tipologia di intervento e per importi da quanto riportato nella suddetta perizia.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
ART. 2 LUOGHI DI INTERVENTO
Le attività oggetto dell’appalto dovranno essere svolte in tutti gli Edifici, dell’Università degli Studi di Firenze, la cui area di competenza è complessivamente formata dal territorio dei seguenti Comuni della Provincia di Firenze, aggregati funzionalmente in Aree Geografiche:
Zona Centro Storico; Zona Xxxxx Xxxxxxxxxx; Zona Careggi e Novoli.
Per maggiore chiarezza ed opportuna conoscenza sono allegati al presente capitolato, una planimetria (allegato A.1) del Territorio con l’individuazione delle Aree di influenza dell’Università e l’elenco (allegato A.2) degli Edifici, ricadenti in ciascuna Zona, ai quali saranno rivolte le attività oggetto del presente appalto. L’elenco suddetto è soggetto ad inserimenti o esclusioni dei presidi in esso riportati e pertanto, su semplice richiesta dell’Università, l’attività di manutenzione sarà estesa ad ulteriori Edifici o esclusa da alcuni di essi, in relazione alle attività Didattiche, di ricerca e di servizi amministrativi e di supporto che l’Ateneo dovrà gestire successivamente all’aggiudicazione del presente appalto.
ART. 3 AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito e determinato, in conformità con il disposto dell’articolo 15, comma 1, della L. R. Toscana 38/2007, come segue:
TABELLA «A» | IMPORTI LAVORI E ONERI SICUREZZA | ||||
Importi in euro | Colonna 1) | Colonna 2) | Colonna 3) | Colonna 1 + 2) + 3) | |
A corpo | In economia | A misura | TOTALE | ||
a) | Importo Totale Manutenzione Opere Edili ed affini | 0,00 | 0,00 | 785.186,26 | 785.186,26 |
b) | Importo Totale Manutenzione Infissi e opere affini | 0,00 | 0,00 | 626.592,63 | 626.592,63 |
c) | Importo totale lavori | 0,00 | 0,00 | 1.411.778,90 | 1.411.778,90 |
d) | Importo totale | 0,00 | 0,00 |
Oneri per attuazione piani di sicurezza | 52.742,01 | 52.742,01 | |||
a)+b)+d) | IMPORTO TOTALE APPALTO (a+b+d) | 0,00 | 0,00 | 1.464.520,91 | 1.464.520,91 |
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui alla tabella A, lettera c), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara offerto dall’aggiudicatario, aumentato dell’importo di cui alla tabella A, lettera d), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere. Nei prezzi unitari, al netto del ribasso d’asta, sono inclusi i costi accessori, compresi quelli relativi agli spostamenti nei vari locali degli edifici e fra i diversi edifici dell’Università oggetto dell’appalto, nonché i costi di trasferta dell’Impresa per recarsi sul luogo dell’intervento, nonchè i tempi di morti di attesa derivanti da necessità correlate ai servizi di ricerca, didattica e amministrativi propri dell’Università.
L’importo di cui alla tabella A, lettera d), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del DLgs 163/2006 e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al D. Lgs. 81/2008.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze e secondo le proprie necessità, di incrementare del 50% o diminuire del 20% l’importo del contratto per ciascuna annualità.
Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno effettuati nel territorio di competenza dell’Università degli Studi di Firenze e negli edifici di competenza degli Uffici Tecnici Decentrati di seguito riportati, senza alcun vincolo o obbligo alla distribuzione e suddivisione degli interventi negli ambiti di competenza fra i vari UTD.
UTD Centro Storico |
UTD Xxxxx Xxxxxxxxxx |
UTD Novoli e Careggi |
ART. 4 TEMPI E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna risultante da apposito verbale da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 153, comma 2, del DPR 207 05.10.2010, non oltre
45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto, previa convocazione
dell’esecutore.
La durata presunta dei lavori è stabilita in mesi 36 (trentasei) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna. Resta inteso che l'appalto si riterrà concluso al momento del completo utilizzo di tutta la somma a disposizione dell’appalto, anche prima della durata presunta suddetta, senza che l'Appaltatore possa per questo avere nulla a pretendere, oltre a quanto pattuito.
L’appaltatore non potrà avere nulla a pretendere anche nel caso in cui alla scadenza temporale del contratto non verrà utilizzata tutta la somma prevista per i lavori.
Per ogni altra disposizione attenente la consegna, il termine di esecuzione dei lavori ed il loro computo (decorrenza, perfezionamento, ritardo), si rimanda a quanto specificato nel presente Capitolato nella Parte Speciale: Definizione tecnica ed economica dei lavori, nonché nelle disposizioni di legge.
ART. 5 CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1.182.
CAPO 2. NATURA DEL CONTRATTO
ART. 6 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti.
L’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a, del Codice dei contratti e dell’articolo 118, comma 1, lettera a) del regolamento generale approvato con DPR 207/2010 (prezzo più basso determinato mediante ribasso massimo sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara).
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e
applicato a tutti i prezzi unitari relativi alle lavorazioni in elenco, secondo le modalità di contabilizzazione in esso contenute, i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
I costi della sicurezza saranno analiticamente contabilizzati con riferimento agli specifici apprestamenti approntati, e saranno quindi corrisposti “a misura” senza l’applicazione del ribasso d’asta. Per la valutazione dei costi della sicurezza verranno utilizzati i relativi prezzi unitari dell’ Elenco prezzi allegato al presente capitolato.
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti. Costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato.
ART. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
L’iter procedimentale fino all’inizio effettivo dell’attività è disciplinato dall’art. 11 del DLgs 163/2006 e s.m.i. a cura della Centrale Acquisti di questa Stazione Appaltante. Formano parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 137 DPR 207/2010, comma 1, essere richiamati nel corpo dello stesso ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con DM 145/2000, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) l’elenco dei prezzi unitari;
d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del DLgs 81/2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del DLgs 163/2006 e all’articolo 100, comma 5, del DLgs 81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
e) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del DLgs 163/2006, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del DLgs 81/2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
f) le polizze di garanzia
g) Elaborato grafico del territorio
h) Elenco dei edifici
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto non abrogato ex art. 358 DPR 207/2010;
b) D.M. 145/2000 per quanto non abrogato ex art. 358 DPR 207/2010;
c) il Codice dei contratti, approvato con DLgs 163/2006;
d) il regolamento generale approvato con DPR 207/2010, per quanto applicabile;
e) il DLgs 81/2008, con i relativi allegati;
f) la LR Toscana 38/2007 e s.m.i, quanto alle disposizioni in vigore e/o applicabili al presente appalto, ed il regolamento di attuazione DPGRT 7 agosto 2008 n°45/r.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) la tabella di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato;
ART. 8 DOCUMENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO - CAUZIONE PROVVISORIA
Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del DLgs 163/2006 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) calcolato sull’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria ai sensi del Codice dei Contratti D.L. 163/2006 e del Regolamento di attuazione DPR 207/2010.
c) La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di
aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione e la firma di tutte le imprese associate.
ART. 9 DOCUMENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO - CAUZIONE DEFINITIVA
8.1- Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del DLgs 163/2006, e dell’articolo 123 del DPR 207/2010, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
8.2- La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al DM 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del DLgs 163/2006. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
8.3- La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
8.4- La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei punti 8.1 e 8.3, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
ART. 10 RIDUZIONE DELLE GARANZIE
Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del DLgs 163/2006, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 8 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’art.
9 sono ridotti al 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al punto
8.1 comprovato da tutte le imprese in associazione.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui punto 8.1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
Il possesso del requisito di cui al punto 8.1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA dell’articolo 63, comma 3, del D.P.R. 207/10.
In deroga a quanto previsto al punto 8.4, il possesso del requisito di cui al punto 8.1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:
a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità, ma il possesso del requisito di cui punto 8.1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del DLgs 163/2006, per beneficiare della riduzione di cui punto 8.1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.
ART. 11 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI
10.1 Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del DLgs 163/2006, e dell’articolo 125 del DPR 207/2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
10.2 La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 (ventiquattro) del giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
10.3 La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a euro 2.929.042,00 (duemilioninovecentoventinovemilaquarantadue/00), di cui:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 1.464.521,00.=; partita 2) per le opere preesistenti: euro 1.464.521,00.=;
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
L’importo della somma assicurata è superiore all’importo di contratto in quanto trattasi
di interventi su strutture ed impianti esistenti il cui valore è superiore alle opere da realizzare.
10.4 La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al punto 10.3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al punto 10.4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
Le garanzie di cui ai punti 10.3 e 10.4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del DLgs 163/2006, e dall’articolo 128 del DPR 207/10, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
ART. 12 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.
ART. 13 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
Ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del DPR 207/2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l’immediata esecuzione degli stessi, come da apposito verbale sottoscritto col RDP in data antecedente alla sottoscrizione del contratto ovvero della consegna anticipata dei lavori quando ne ricorre il caso.
L'appaltatore dà atto di aver provveduto, secondo quanto ha consapevolmente ritenuto opportuno, alle verifiche di cui all'articolo 118, comma 1, del DPR 207/2010, - in adempimento all'obbligo posto a suo carico dalla stessa norma - e di aver assunto a seguito di tale verifiche tutte le iniziative (in positivo o in negativo) - ritenute conseguenti, sulla base di una consapevole e meditata scelta imprenditoriale.
CAPO 3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 14 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI CONTRAENTI
Per comunicazioni formali afferenti l’avvio, la sospensione, l’esecuzione del contratto e quant’altro, non riguardando mere comunicazioni operative, possa essere fatto valere e validamente opposto, tra le parti contraenti è richiesta la forma scritta e l’inoltro a mezzo telefax o in alternativa PEC (Posta elettronica certificata) o in alternativa lettera raccomandata A.R. Eventuali osservazioni dell’Appaltatore su comunicazioni ricevute devono essere presentate per iscritto entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, trascorsi i quali la comunicazione stessa si intende accettata integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.
Le parti si impegnano a constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi durante l’esecuzione del contratto, purché la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.
L’Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati e/o istruzioni che siano di competenza del Responsabile del Procedimento e di cui abbia bisogno per l’esecuzione dei servizi attribuiti; il RdP valutata la procedibilità della richiesta e nel termine massimo di giorni 7 (sette) (fatto salvo la comunicazione di un termine superiore per oggettive e motivate ragioni) consegnerà quanto richiesto.
Le rimanenti comunicazioni informali ed operative potranno essere inoltrate al Responsabile del Procedimento anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo che
verrà appositamente indicato nel verbale di consegna dei lavori. Nella stessa forma e con le medesime modalità l’Appaltatore potrà formulare le proprie osservazioni a stretto giro in merito alle comunicazioni ricevute, diversamente le stesse si intendono accettate integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.
L’Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati e/o istruzioni che siano di competenza del Responsabile del Procedimento e di cui abbia bisogno per l’esecuzione dei servizi attribuiti.
ART. 15 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE
L’Università degli Studi di Firenze ha domicilio presso la propria sede legale. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere i pagamenti.
Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio, o del direttore di cantiere deve essere tempestivamente
notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione delle persone autorizzate a riscuotere i pagamenti deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Fermo restando l’organizzazione relativa a ciascuno dei cantieri di manutenzione ordinaria di pronto intervento, l’Appaltatore, al fine di consentire l’immediato recapito degli Ordini di Lavoro e di garantire il rispetto dei tempi di intervento di cui agli art. 28, 29 e 30 tenuto conto della distribuzione e della localizzazione territoriale degli Edifici dell’Università di Firenze, deve dotarsi di un’adeguata organizzazione e dotazioni (sedi, magazzini, logistica, squadre di operatori, automezzi) in relazione all’attività prevista dal contratto, al fine di garantire i tempi di intervento.
ART. 16 PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI CORRISPETTIVI
I corrispettivi contrattuali saranno corrisposti con le modalità ed i tempi stabiliti nella “Parte speciale: definizione tecnica ed economica dei lavori” del presente capitolato; in via generale si precisa che il pagamento dei corrispettivi verrà disposto nel rispetto della procedura di seguito specificata:
il RdP rilascia il documento autorizzativo datato e contenente i necessari riferimenti nel rispetto dei termini stabiliti nel presente capitolato;
l’Università rilascia il documento autorizzativo alla fatturazione e provvede all’invio a mezzo PEC (Posta elettronica certificata) del medesimo all’appaltatore con i dati necessari alla fatturazione;
l’Appaltatore, ricevuto il documento autorizzativo alla fatturazione, emette fattura elettronica intestata all’Università degli Studi di Firenze - Xxxxxx Xxx Xxxxx 0 - Xxxxxxx e provvede all’invio del documento all’Università con annotazione del codice CUP, indicato in frontespizio al presente Capitolato ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” , assolvendo in tal modo agli obblighi ivi previsti, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;l’Università, ricevuta la fattura elettronica , provvede all’emissione del mandato di pagamento;
l’Università, nel rispetto della procedura sopra esposta, dispone il pagamento nei prescritti termini di legge ai sensi e per gli effetti della L. 231/2002, e successive modifiche e integrazioni.
L’Appaltatore è obbligato ad assolvere gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del
D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto; a tale scopo l’appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione i dati dei conti correnti bancari o
postali appositamente dedicati alle commesse pubbliche o in caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. ll mancato assolvimento degli obblighi di tracciabilità è causa di risoluzione del contratto. Gli obblighi di tracciabilità dovranno essere indicati in apposita clausola negli eventuali contratti di subappalto.
.
CAPO 4. VARIAZIONI SOGGETTIVE AL CONTRATTO
ART. 17 CESSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi di quanto disciplinato dal combinato disposto dagli articoli 116 e 118 del DLgs 163/2006 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
CAPO 5. PATOLOGIA DEL CONTRATTO
ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
Ai sensi degli artt. 1.453, 1.456 e seguenti del Codice Civile, articoli 135, 136, 138 e 139 del Codice dei contratti e art. 145 del DPR n.207/2010, il contratto si risolverà:
Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 135 si procede alla risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell’ attestazione di qualificazione, fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 6 e art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.
Qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l’ appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 136 si procede a risoluzione per grave adempimento grave irregolarità e grave ritardo, quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’ appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, indicando la stima del servizio eseguito regolarmente e che devono essere accreditati all’ appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento, il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all’ appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni, al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’ appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su risposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l’ esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell’ appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere il servizio in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, o, in sua mancanza, con l’ assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto. Ai sensi dell’ art.
138 il Responsabile del procedimento, nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, come previsto di venti giorni, che il direttore di esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza del servizio eseguito.
In ogni caso si procede a risoluzione contrattuale nei seguenti ulteriori casi:
- per violazione dei divieti di cui al presente capitolato e in ipotesi di xxxxxxxxxx non consentito o non autorizzato;
- qualora siano state irrogate penali per un importo complessivo superiore al 10% (dieci percento) dell’importo netto contrattuale;
- ai sensi dell’art. 32 del presente capitolato;
- per l’accertamento di condizioni di grave inadempimento alle condizioni contrattuali;
- per la violazione dell’obbligo di riservatezza, di divulgazione a terzi e l’eventuale impiego, in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto del contratto, delle informazioni relative al servizio, non autorizzato esplicitamente e per iscritto dall’Amministrazione;
- in caso di frode da parte dell’Appaltatore o di collusione, in qualunque modo accertate, con personale appartenente all’organizzazione dell’Ente o con terzi;
- in caso di ottenimento per due volte di seguito di documento unico di regolarità contributiva irregolare;
- in caso di mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi documentali;
- negli altri casi previsti dalla legge.
La risoluzione opera “de jure” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile quando una delle parti interessate dichiara all'altra che intende avvalersi della clausola risolutiva. L’addebito della contestazione sarà significato per iscritto, a mezzo raccomandata A.R., entro 10 (dieci) giorni dalla constatazione dei fatti; la controparte, entro 10 (dieci) giorni dall’addebito della contestazione, potrà presentare le proprie controdeduzioni.
Qualora le controdeduzioni presentate dall'Appaltatore a seguito di una contestazione da parte dell'Amministrazione siano valutate negativamente da quest'ultima, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento danni, come disciplinato nel presente capitolato.
ART. 19 RECESSO
L’Amministrazione potrà, per ragioni interne ed a suo insindacabile giudizio, decidere in qualsiasi momento di sospendere l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato.
ART. 20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: RISOLUZIONE BONARIA IN VIA
AMMINISTRATIVA
Tutte le contestazioni che l'Amministrazione o l'Appaltatore intendano promuovere a qualsiasi titolo devono essere avanzate rispettivamente dal Responsabile del Procedimento e dall’Appaltatore titolare del contratto mediante comunicazione scritta.
Tali comunicazioni devono essere debitamente documentate ed essere inoltrate entro
15 (quindici) giorni lavorativi dalla notizia del fatto che ha dato luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento che si intende impugnare.
Il Contraente decade dal diritto far valere le sue contestazioni nel caso in cui non le manifesti e le renda esplicite secondo i modi e nei termini sopra indicati.
Ciascuna delle parti del contratto ha l’obbligo di aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi evento, situazione o fatto impeditivo, verificatosi durante l’esecuzione dei servizi.
Tutte le controversie di natura legale o tecnica che dovessero insorgere fra le parti nel corso dell’esecuzione del contratto dovranno essere introdotte con uno scritto contenente le precisazioni idonee alla determinazione delle ragioni addotte, delle conseguenze derivanti dal comportamento contestato e dalla quantificazione delle pretese, il tutto supportato da un’idonea ed analitica documentazione.
Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento l’altra parte potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti, e nei successivi 20 (venti) giorni decorrenti dal ricevimento dei suddetti chiarimenti dovrà esporre, negli stessi modi e termini di cui sopra, le proprie controdeduzioni.
Nello stesso termine la parte più diligente dovrà comunicare all’altra una terna di date per un incontro, intervallate da almeno 3 (tre) giorni lavorativi, indicando altresì l’ora proposta. L’altra, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, dovrà accettare una delle date proposte o indicarne a sua volta altre tre. La mancata intesa sulla data dell’incontro abilita le parti ad adire le vie legali. Il luogo dell’incontro è convenzionalmente stabilito presso la sede dell’Amministrazione.
L’osservanza dei termini, le modalità di proposizione delle richieste e delle controdeduzioni sono stabiliti a pena di decadenza. L’inosservanza delle prescrizioni sopra esposte, ivi compresa l’osservanza dei termini perentori, comporta la decadenza dalle pretese.
Fermo quanto previsto ai commi che precedono, si applica, per i casi ivi disciplinati, la procedura di accordo transattivo di cui all’art. 1965 del Codice Civile.
ART. 21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: RICORSO ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra Amministrazione e Appaltatore sull’interpretazione ed esecuzione del contratto e che non si fossero potute risolvere in via amministrativa, viene previsto il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ed eletto quale foro competente quello di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altra modalità.
ART. 22 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dell’articolo 140 del DLgs 163/2006.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del DLgs 163/2006.
ART. 23 PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI, PRIVACY E RISERVATEZZA
L’Appaltatore non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sui lavori oggetto del presente capitolato o pubblicare gli stessi, senza il preventivo assenso scritto dell’Amministrazione.
L’Appaltatore del presente appalto sarà tenuto al rispetto del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” nei modi ivi indicati: allo scopo l’Appaltatore è tenuto ad individuare il nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati.
L’Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa all’appalto la cui divulgazione non sia stata esplicitamente autorizzata per iscritto dall’Amministrazione.
L’Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze le attività svolte per l’Amministrazione, purché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo.
Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a seminari, conferenze, etc., con propri elaborati, l’Appaltatore, sino a che la documentazione prodotta non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il
previo benestare sul materiale scritto e grafico inerente ai servizi resi all’Amministrazione nell’ambito del contratto, che intendesse esporre o produrre.
ART. 24 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Alcune disposizioni di legge cui fare riferimento sono le seguenti:
- L. 2248 /1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- DPR 207/10 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;
- D.M. 203/2003 (decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203);
- Capitolato generale d’appalto - D.M. LL.PP. 145/2000 (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- L. R. Toscana 38/2007 e s.m.i. (legge 13 luglio 2007, n. 38, Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
- Regolamento di attuazione D.P.G.R. Toscana 7 agosto 2008 n°45/r;
2) Parte Speciale: Definizione tecnica ed economica dei lavori
La presente parte del capitolato disciplina e regolamenta gli aspetti giuridici, tecnici ed economici direttamente connessi ai lavori da eseguire, fatto salvo quanto specificato nella Parte Generale e nelle Prescrizioni tecniche nonché nei documenti progettuali posti a base di gara.
CAPO 6. LAVORI
ART. 25 CATEGORIE DEI LAVORI
Ai sensi del DPR 207/2010 artt. 107 – 108 - 109 e in conformità all’Allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie di opere:
TABELLA «A1» | CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI | ||||||
n. | Lavorazioni compresi oneri della sicurezza | Categoria allegato A DPR 207/2010 | Classifica | euro | Incidenza % sul totale lavori | quota subappaltabile | |
1 | Edifici civili ed industriali. | OG 1 | prevalente | III (*) | 823.793,01 | 56,25% | 30% |
2 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi”. | OS 6 | Scorporabile o subappaltabile | III | 640.727,90 | 43,75% | 100% |
Ai sensi dell’articolo 118 comma 2) del DLgs 163/06 e s.m.i., i lavori che costituiscono la categoria prevalente OG1 sono subappaltabili nella misura massima del 30% In riferimento ai lavori appartenenti alla categoria OS6 (subappaltabile o scorporabile), si precisa che qualora il concorrente non possieda la qualificazione per la categoria OS6, classifica III, il concorrente può dichiarare di subappaltare dette lavorazione ad appaltatore in possesso della qualificazione richiesta o alternativamente il concorrente deve possedere i requisiti relativi alla categoria scorporabile con riferimento alla categoria prevalente. (*) si applica il disposto di cui all’art. 61, comma 2 del DPR 207/2010 (La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2 del DPR 207/2010). |
CAPO 7. DISCIPLINA CONTRATTUALE E TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI
LAVORI
ART. 26 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto e nella descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi allegato allo stesso capitolato.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica l’articolo 167, del D.P.R. 207/10.
ART. 27 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
La consegna formale dei lavori avviene con sottoscrizione dell’apposito verbale da parte del direttore dei lavori e dell’Appaltatore ai sensi degli articoli 153 e 154 del DPR n. 207/2010.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva di cui al presente capitolato, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del contratto, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
Prima dell’inizio dei lavori sussiste l’obbligo di acquisizione della documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta. L’acquisizione del DURC è
obbligatoria in occasione di ciascun pagamento in acconto ed a saldo, anche in relazione alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
Il Responsabile del Procedimento ,in caso di comprovata e motivata situazione di urgenza, potrà autorizzare il Direttore dei Lavori ad effettuare la consegna anticipata dei lavori.
Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del DLgs 163/06, con le sole eccezioni previste all’art.11, comma 10 bis del medesimo Codice.
Poiché la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico come specificato nel bando di gara, ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del DLgs 163/2006 e s.m.i la Stazione appaltante potrà procedere alla consegna in via d’urgenza dei lavori anche durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter, del medesimo articolo del Codice degli appalti.
ART. 28 TIPOLOGIA E TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Gli interventi di manutenzione riguardano le seguenti categorie di opere: OPERE EDILI E AFFINI
strutture in genere, pareti verticali di qualsiasi natura, solai, soffitti, controsoffitti, coperture, intonaci e stucchi, impermeabilizzazioni, pavimentazioni e rivestimenti di qualsiasi genere, opere stradali ed affini, opere di coloritore e verniciatore, tubazioni, pozzetti, fognature, opere di idraulico, scavi, trasporti e riempimenti, architravature e rinforzi, conglomerati cementizi, realizzazione e modifica tramezzature in cartongesso, realizzazione e sostituzione di controsoffitti, etc.
INFISSI E OPERE AFFINI
• opere di fabbro in genere ( strutture , attrezzature e carpenteria metallica, serramenti , avvolgibili , arredi , controsoffitti , verniciature );
• opere di falegnameria in genere (strutture,attrezzature e carpenteria in legno,serramenti,avvolgibili,arredi,verniciature,controsoffitti,ecc.),
• opere di vetraio in genere
• opere accessorie e complementari (riparazioni e revisioni) riguardanti le lavorazioni sopra citate, comprensive dell’eventuale assistenza muraria.
Gli interventi di manutenzione ordinaria, oggetto dell’appalto, saranno richiesti medianti appositi “Ordini di Lavoro” articolati e disposti come di seguito specificato:
a) Manutenzione correttiva (MC), intesa come l’insieme degli interventi tali da consentire, a seguito di rotture e/o guasti, il ripristino delle normali condizioni di funzionamento. Gli interventi vengono richiesti dal Direttore Operativo con “Ordine di Lavoro” (trasmesso via fax o via mail) e dallo stesso autorizzati se di importo non superiore a Euro 2.000,00.
Gli interventi di importo superiore ad euro 2.000,00 dovranno essere preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori, ed a tal fine Il Direttore Operativo, acquisito il preventivo di spesa, sottoscriverà lo stesso per attestare la congruità dello stesso e lo trasmetterà a mezzo email al Direttore dei Lavori, al fine di acquisire l’autorizzazione all’esecuzione dell’intervento. Gli interventi autorizzati verranno richiesti all’Impresa dal Direttore Operativo, sempre con apposito “Ordine di Lavoro” (trasmesso via fax o via mail).
Manutenzione migliorativa (MM), intesa come esecuzione di modesti interventi di miglioramento e modifica connessi e/o correlati agli interventi di Manutenzione correttiva. Per l’esecuzione di interventi di manutenzione migliorativa, il Direttore Lavori, su proposta del Direttore Operativo, o eventualmente direttamente il Direttore Operativo qualora delegato dal D.LL., richiederà per iscritto all’Appaltatore una proposta tecnica esecutiva ed il relativo preventivo. L’Appaltatore è obbligato a fornire la proposta tecnica ed il preventivo, nei termini concordati e indicati nella richiesta, intendendo tale onere compreso e compensato negli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto. Il Direttore Operativo, verificata la proposta tecnica ed il preventivo, sottoscriverà il preventivo per attestare la congruità dello stesso e lo trasmetterà al Direttore dei Lavori, al fine di acquisire l’autorizzazione all’esecuzione dell’intervento. Fermo restando quanto evidenziato nel penulltimo periodo del presente articolo, gli interventi autorizzati verranno richiesti all’Impresa dal Direttore Operativo, sempre con apposito “Ordine di Lavoro”
La Stazione Appaltante ha facoltà di decidere circa l’esecuzione dei lavori oggetto della proposta tecnica e del preventivo, valutando l’opportunità di farli eseguire direttamente all’Impresa medesima. Diversamente, potrà decidere di fare eseguire i lavori ad altra Impresa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, e in quest’ultimo caso l’Appaltatore non potrà avanzare pretese e richieste di indennizzo.
b) Manutenzione correttiva d’urgenza (MCU)
All’Appaltatore potrà essere richiesta l’esecuzione di interventi che rivestono carattere di urgenza, a insindacabile giudizio del Direttore Operativo o del Tecnico preposto designato dell’Università, per 24 ore su 24 e per tutti i giorni feriali e festivi dell’anno, anche su semplice ordine verbale o telefonico, salvo successiva conferma scritta da effettuarsi nel più breve tempo possibile. A seguito della chiamata il personale Reperibile dell’Impresa dovrà garantire l’intervento, recando con sé l’opportuna dotazione di attrezzi da lavoro e materiali, entro:
– 1 (una) ora dalla chiamata, per interventi negli edifici per la didattica e la ricerca, se non diversamente indicato dal Direttore Operativo o dal Tecnico incaricato dall’Università;
– 2 (due) ore dalla chiamata, per interventi negli altri edifici dell’Università.
ART. 29 REPERIBILITÀ
Considerato che gli interventi di manutenzione correttiva di urgenza sono caratterizzati da estrema urgenza e l’esecuzione degli stessi deve essere quanto mai tempestiva, l’impresa aggiudicataria dovrà dotarsi di un sistema di pronto intervento con servizio di pronta reperibilità, anche in orario notturno e festivo.
La reperibilità dovrà essere tale da garantire il pronto intervento, ovunque richiesto, tenendo conto sia della ipotesi di più chiamate in contemporanea con pari priorità, sia della dislocazione territoriale degli Edifici Universitari, sui quali si esercita l’attività di manutenzione.
Il personale che sarà destinato dall’Impresa all’attività di pronto intervento dovrà
essere, per qualifica professionale e consistenza numerica, tale da garantire l’esecuzione dell’attività richiesta a perfetta regola d’arte, garantendo efficacia e tempestività. In ogni caso, per il singolo intervento in pronta reperibilità, l’Impresa deve garantire la disponibilità di una squadra di intervento composta da almeno due persone (un operaio specializzato o qualificato ed un operaio comune).
Al fine di assicurare la effettiva capacità di intervenire nei modi e nei tempi prescritti in tutti gli edifici dell’Ateneo, l’Appaltatore, in sede di offerta, dovrà fornire alla Stazione Appaltante un documento attestante la struttura organizzativa (tecnico-gestionale ed operativa) che dispone o che intende predisporre nel territorio di competenza della Università di Firenze, per l’attività di manutenzione ordinaria e di pronto intervento connessa con l’appalto. L’impresa dovrà specificare altresì i recapiti personale che sarà destinato all’attività ordinaria e di pronto intervento di tipo edile e affine e i recapiti del personale che sarà destinato all’attività ordinaria e di pronto intervento su opere da fabbro, falegname e vetraio.
Tale organizzazione dovrà tenere conto della dislocazione territoriale degli Edifici dell’Università, sui quali sarà effettuata l’attività di manutenzione.
Qualsiasi variazione che interessi i recapiti del personale reperibile preposto all’attività di pronto intervento deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante e alla Direzione Lavori, e comunque con una settimana di anticipo rispetto alla effettiva variazione. Qualora l’Impresa non ottemperi al suddetto obbligo si procederà alla revoca e/o risoluzione del contratto in danno.
Si specifica che l’omissione di intervento costituisce grave inadempimento e pertanto comporta la risoluzione in danno del contratto di appalto. Tale fattispecie costituisce inoltre grave negligenza e comporterà l’esclusione dell’Impresa alla partecipazione a successive gare di appalto indette dall’Università di Firenze.
ART. 30 MODALITA’ DI RICHIESTA DEGLI INTERVENTI: ODL, RDL, CALL CENTER DI MANUTENZIONE
La richiesta all’appaltatore degli interventi di manutenzione ordinaria avverrà di volta in volta, secondo le necessità dell’Ateneo, mediante ordine scritto del Direttore Operativo competente, denominato “Ordine di Lavoro” (OdL), e nel caso di comunicazione verbale deve comunque fare seguito l’ordine scritto.
L’Ordine di Lavoro sarà effettuato su moduli specifici predisposti dall’Università, in cui dovrà essere riportato:
• il luogo in cui intervenire e/o le lavorazioni e forniture da effettuare;
• la descrizione sintetica dell’intervento, delle forniture e delle prestazioni con riferimento eventuale all’elenco prezzi;
• i termini di inizio e di completamento delle prestazioni.
L’ordine sarà consegnato a mano, ove possibile, o inoltrato via fax o per posta elettronica. Nei casi di urgenza l’ordine di lavoro sarà effettuato con chiamata verbale, via telefono, alla quale, appena possibile, seguirà conferma (fax, mail, ecc.) dell’ordine medesimo.
Il completamento dei singoli interventi di manutenzione ordinaria verrà formalizzato dall’Appaltatore mediante apposito “Rapporto di Lavoro” (RdL), dal quale si rilevi:
a) la data ed il luogo dell’intervento;
b) l’oggetto dell’intervento (con riferimento al numero di inventario, se esistente);
c) la data ed il numero/codice dell’ordine di lavoro relativo all’intervento (se forniti dal personale);
d) la tipologia dell’intervento (manutenzione correttiva o migliorativa);
e) la descrizione dell’intervento effettuato con l’indicazione delle principali operazioni svolte;
f) le parti sostituite e/o riparate ed i materiali impiegati nella prestazione effettuata;
g) la condizione di funzionamento al momento dell’arrivo;
h) la condizione di funzionamento al termine dell’intervento (nel caso in cui l’intervento non sia stato ultimato, deve essere fornita esplicita segnalazione);
i) i nominativi del personale che ha effettuato l’intervento;
j) l’eventuale decisione di trasferire alcune parti presso il laboratorio/officina dell’Impresa e la diagnosi tecnica che ne giustifica il trasferimento;
k) la segnalazione di eventuali imprevisti che possano aver causato ritardi nella esecuzione del lavoro o la sua esecuzione parziale.
Il Rapporto di Xxxxxx deve essere consegnato al Direttore Operativo non più tardi di una settimana dal termine di ogni singolo intervento, insieme alla copia del modello per l’OdL che porterà in calce il timbro (o il nominativo) e la firma leggibile del Responsabile della Struttura Universitaria in cui è avvenuto l’intervento, o di un suo delegato. Tale firma attesterà solo la presenza dell’impresa sul posto: validità e corretta esecuzione dell’intervento vengono attestati dal Direttore Operativo, al momento della sottoscrizione del Rapporto di Lavoro.
In relazione alle caratteristiche dell’intervento, e comunque ad insindacabile giudizio del Direttore Operativo, al Rapporto di Xxxxxx dovrà essere allegata una documentazione fotografica che documenti la situazione prima, durante e dopo l’intervento di riparazione effettuato.
Durante il corso dell’appalto la Stazione Appaltante si riserva di attivare il cosiddetto “Call Center di manutenzione” allo scopo di informatizzare ed automatizzare le richieste di intervento rivolte agli Uffici Tecnici e provenienti dai vari Dipartimenti, Scuole, Strutture dell’Università. La procedura prevede l’invio degli Ordini di Lavoro all’Appaltatore mediante posta elettronica, e consentirà la gestione degli stessi OdL, attraverso un monitoraggio continuo dell’iter autorizzativo ed esecutivo di tutti gli OdL, fino alla comunicazione della sua ultimazione all’Ufficio Tecnico Decentrato emittente, da parte dell’Appaltatore.
L’Appaltatore si impegna sin da ora a fornire, senza alcun compenso aggiuntivo e su richiesta del Responsabile del Procedimento, un recapito di posta elettronica ed il nominativo della/e persona/e incaricata dell’accesso alla procedura, alla/e quale/i sarà somministrato apposito corso di formazione della durata di circa quattro ore.
Il Rapporto di Lavoro di competenza dell’Appaltatore, al termine dell’intervento, potrà essere trasmesso via internet all’Ufficio Tecnico, e il sistema di gestione consentirà allo stesso Appaltatore di attingere in tempo reale, le informazioni di proprio interesse e con riferimento alla gestione degli OdL.
ART. 31 PENALI PER RITARDI ED INADEMPIMENTI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 145 D.P.R. 207/10, con le procedure previste dall’art. 136 del D.Lgs. n° 163/2006, si procederà all’applicazione delle sotto indicate penali nelle fattispecie di seguito elencate:
a) Interventi di manutenzione correttiva e migliorativa:
Qualora l’impresa non concluda, nel termine fissato, l’intervento di manutenzione correttiva o migliorativa, si applica una penale giornaliera pari allo 0,03 % dell’ammontare netto contrattuale complessivo (importo lavori di manutenzione edili e infissi al netto ribasso incrementato dagli oneri di sicurezza), indicato all’articolo 3, per ogni intervento non eseguito nei termini suddetti e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
Il direttore dei lavori, su segnalazione del direttore operativo, riferisce
tempestivamente al Responsabile del procedimento in merito ai ritardi dei lavori. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento, siamo in presenza di un grave inadempimento e in tal caso il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 136 del D.Lgs 163/2006 (vedi art. 18 del presente capitolato).
b) Manutenzione correttiva d’urgenza
Qualora l’Impresa non intervenga entro termini indicati all’art. 28 relativo ad interventi di manutenzione correttiva d’urgenza, si applica una penale giornaliera pari allo 0,08% dell’ammontare netto contrattuale complessivo (importo lavori di manutenzione edili e infissi al netto ribasso incrementato dagli oneri di sicurezza), indicato all’articolo 3, per ogni intervento non eseguito nei termini suddetti e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
Il direttore dei lavori, su segnalazione del direttore operativo, riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi dei lavori. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento, siamo in presenza di un grave inadempimento e in tal caso il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 136 del D.Lgs 163/2006 (vedi art. 18 del presente capitolato).
Le penali di cui ai precedenti commi saranno detratte nell’ambito della fatturazione trimestrale di riferimento o in quella successiva. Le penali, accertate e quantificate dal Direttore Lavori, sulla base dell’istruttoria curata dal Direttore Operativo, sono comunicate all’Impresa in via amministrativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o diversamente anticipata a mezzo fax, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
E’ riconosciuta all’Impresa la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni con istanza indirizzata al Responsabile del Procedimento e corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative della non applicabilità delle penali. Le istanze devono essere presentate non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale la Direzione Lavori comunica all’Impresa la determinazione di applicare penali per le inadempienze contestate, ovvero comunica l’avvenuta emissione del certificato di pagamento in acconto o del saldo, con applicazione di penali.
Costituiscono motivi di spostamento dei termini delle prestazioni quelli connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati da valida documentazione ed accettati dal Responsabile del Procedimento, purché l’Impresa provveda, entro 24
ore dal verificarsi dell’evento, ad inoltrare specifica comunicazione. Qualunque fatto dell’Azienda, che obblighi l’Impresa a sospendere il servizio o a ritardarlo, può costituire motivo per lo spostamento dei termini. Non possono essere contestate penalità, applicate in relazione ad inadempienze determinate da cause di forza maggiore ma non comunicate alla D.L. nei modi e nei tempi di cui sopra.
ART. 32 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Secondo quanto disciplinato dalla Parte Generale del presente capitolato, il ritardo dovuto alla negligenza dell’appaltatore nel rispetto delle previsioni del programma esecutivo dei lavori può produrre la risoluzione del contratto.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore secondo quanto disciplinato dall’art. 136 del DLgs 163/2006 e qualora l’inadempimento permanga.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
ART. 33 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
La Stazione appaltante, mediante semplice lettera raccomandata, anticipabile a mezzo fax - o con altra modalità idonea- con messa in mora di 15 (quindici) giorni e contestuale contraddittorio con l'appaltatore, al quale sarà, salvo diversa maggiore urgenza, accordato un termine non inferiore a giorni 7 (sette), dalla prima ricezione, per controdeduzioni. ha facoltà di risolvere il contratto, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della L. 1423/1956, ed agli articoli 2 e seguenti della L. 575/1965 (ora art. 6 e art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di
altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135 c. 1 del DLgs 163/2006;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
D. Lgs. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RdP o dal coordinatore per la sicurezza;
j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del D. Lgs. 81/2008.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
Trovano altresì applicazione gli articoli 136, 138, 139 e 140 del DLgs 163/2006.
CAPO 8. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
ART. 34 LAVORI A MISURA
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni di quanto enunciato nelle singole voci dell’elenco prezzi e nei modi di quanto previsto dalle norme per la misurazione e valutazione dei lavori di cui al Capitolato Speciale Tipo per Appalti Edili del Ministero dei Lavori Pubblici – Edizione vigente- senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari allegato al presente capitolato.
Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati al rigo d) della tabella «A» , saranno analiticamente contabilizzati con riferimento alla singola lavorazione e relativamente agli specifici apprestamenti eseguiti, e saranno quindi corrisposti “a misura” , con l’applicazione dei prezzi di cui all’Elenco Prezzi Unitari, parte integrante del presente Capitolato Speciale d’Appalto, senza l’applicazione del ribasso d’asta.
ART. 35 LAVORI A CORPO
Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni la Direzione lavori, sentito il R.d.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
Nei casi di cui sopra, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni
stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati al rigo d) della tabella «A», integrante il presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori.
ART. 36 LAVORI IN ECONOMIA
La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 179 del DPR 207/2010, per cui i prezzi della mano d’opera indicata nell’elenco dei prezzi unitari saranno incrementati del 15% per spese generali e del 10% per utili di impresa , con l’applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.
Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati nella tabella A allegata al presente capitolato, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente senza l’applicazione del ribasso.
ART. 37 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dall’Ufficio di Direzione dei lavori.
ART. 38 SCOPO E FORMA DELLA CONTABILITÀ DEI LAVORI
La contabilità dei lavori e il conto finale sono tenuti e redatti in conformità a quanto previsto dagli articolo 180 e seguenti del DPR 207/10.
CAPO 9. DISCIPLINA ECONOMICA
ART. 39 PAGAMENTI IN ACCONTO
La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata con cadenza non inferiore a tre mesi. La contabilizzazione degli interventi sarà effettuata a misura secondo quanto indicato dal Titolo IX, Capo I, del DPR 207/2010 ed applicando i prezzi dell’Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara, desunto dal Prezziario dei Materiali e delle Opere pubblicato nel “Prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana per l’anno 2015, che costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Eventuali opere e materiali, non comprese nel suddetto Xxxxxx Xxxxxx, dovranno essere concordati preventivamente con la Direzione Lavori e, i relativi prezzi unitari saranno rilevati dal Prezziario del Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche per la Toscana e l’Umbria anno 2015.
Il ribasso percentuale offerto dall’Impresa aggiudicataria si intende offerto e applicato ai prezzi unitari di cui al presente Elenco ed agli eventuali ulteriori prezzi unitari comunque desunti, con la sola eccezione dei prezzi della mano d’opera, sui quali il ribasso sarà applicato solo sulle maggiorazioni del 15% per spese generali e del 10% per utile di impresa (art. 179 DPR.207/2010)
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti. In caso di assenza del prezzo unitario delle singole lavorazioni o forniture, sia nel presente Elenco e nel sopracitato Prezziario del Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche per la Toscana e l’Umbria anno 2015, si procederà, ai sensi degli articoli 163 del DPR 207/2010:
I costi della sicurezza saranno analiticamente contabilizzati con riferimento agli specifici apprestamenti approntati, e saranno quindi corrisposti “a misura” senza l’applicazione del ribasso d’asta. Per la valutazione dei costi della sicurezza verranno utilizzati i prezzi unitari, di cui all’archivio 17, del presente Elenco prezzi e, secondo le modalità previste dal “Prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana anno 2015”.
In caso di interventi richiesti in regime di URGENZA in orario notturno o festivo sarà riconosciuto un sovrapprezzo orario pari ad €. 7,85 sul costo della manodopera riportato in elenco prezzi.
La determinazione delle quantità avverrà in contraddittorio fra l’Appaltatore e i
Direttori Operativi e, ove l’Appaltatore non si prestasse in tal senso, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale saranno contabilizzate le opere rilevate dai Direttori Operativi. Non sarà tenuto conto degli interventi eseguiti irregolarmente, in contrasto con gli ordini di lavoro e/o in assenza degli stessi e, in caso lo richiedano, in mancanza del certificato e dichiarazione di conformità.
Noli: i relativi prezzi riportati nell’elenco, si intendono comprensivi di tutte le spese per dare i macchinari nei luoghi di intervento pronti all’uso, inclusi trasporto, consumi, manutenzione, assicurazioni e quant’altro necessario.
Ciascun direttore operativo avrà cura di predisporre e controfirmare, con la periodicità stabilita nel capitolato speciale d’appalto, un registro di contabilità relativo agli interventi effettuati nei presidi di competenza dell’Ufficio Tecnico Decentrato cui è assegnato, effettuando il controllo tecnico contabile dei lavori e verificando che i dati risultanti da tale registro di contabilità e dai documenti giustificativi (contratto, progetto, elenco prezzi contrattuale, ecc), corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Qualora per gli interventi di competenza dell’UTD di riferimento, vengano nominati due diversi direttori operativi, uno per le opere edili e uno per gli infissi e opere affini, il registro di contabilità relativo a tale U.T.D, dovrà essere unico e dovrà essere sottoscritto da entrambi i direttori operativi , fermo restando che ciascuno di essi si assumerà la responsabilità per le opere di competenza (edili o infissi).
Fra i direttori operativi ne verrà individuato uno che avrà cura di effettuare la verifica dei registri di contabilità redatti per ciascun Ufficio tecnico decentrato e sulla scorta di questi curerà la predisposizione degli atti contabili (libretto misure, registro contabilità, stato di avanzamento lavoro, certificato di pagamento), da consegnare al Direttore dei lavori.
Il pagamento all'Appaltatore sarà corrisposto sulla base di stati di avanzamento dei lavori risultanti dalla contabilità, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui al comma 3 dell’art. 4 del DPR 207/2010
Le ritenute dello 0.5% sugli importi risultanti di ogni Stato di Avanzamento Lavori (SAL) saranno svincolate con le cautele prescritte dalla legge e le procedure previste dal medesimo art. 4 del DPR 207/2010 dopo l’approvazione del Certificato di collaudo.
Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o del CRE, l’Ente appaltante dovrà acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC), ai
sensi dall’art. 6 DPR 207/10.
Sempre ai fini dei citati pagamenti l’Appaltatore trasmette al Responsabile del procedimento copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori, per le somme ad essi corrisposte, nel termine di giorni 20 dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti. In caso di mancata produzione di tali fatture, da parte dell’Appaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore medesimo (art. 118 comma 3, DLgs. n° 163/2006).
Il certificato di pagamento sarà emesso dal Responsabile del Procedimento non oltre i termini massimi fissati per legge dall’emissione dello Stato di Avanzamento Lavori. La Stazione Appaltante, verificato il rispetto di quanto previsto ai commi che precedono, provvederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, con le seguenti modalità:
• Emissione dell’ ordine a fatturare al ricevimento del certificato di pagamento;
• Trasmissione via PEC all’Appaltatore del dell’ordine a fatturare contenente i dati necessari alla fatturazione;
• Emissione fattura elettronica da parte dell’Appaltatore e trasmissione della stessa all’Università degli Studi di Xxxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx 0 – Firenze.
ART. 40 PAGAMENTI A SALDO
Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 gg. dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RdP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del relativo certificato e alle condizioni stabilite dal presente capitolato.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RdP, entro e non oltre 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RdP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro i termini previsti per legge dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo, previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi di quanto disposto nella Parte Generale del presente capitolato, e l’Università provvede allo svincolo della fideiussione prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento
delle obbligazioni del contratto.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del DLgs 163/2006 e dell’articolo 124, comma 3, del DPR 207/2010.
Ai sensi dell’articolo 124, comma 3, del DPR 207/10, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a 2 (due) anni dopo l’emissione del certificato di collaudo e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato oppure mediante polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D. M. 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che sia emesso il certificato di collaudo.
L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni del presente capitolato. Resta invariata la disposizione di cui all’art. 6 del DPR 207/10.
ART. 41 TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO E INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO
Si applicano l’articolo 133, comma 1, del DLgs 163/2006 e gli articoli 141, 142, 143 e 144 del DPR 207/2010.
ART. 42 REVISIONE PREZZI
Ai sensi dell’articolo 133 del DLgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo modifiche ed integrazioni sopravvenute successivamente alla pubblicazione del bando di gara e retroattivamente applicabili. Per ogni altra disposizione in merito alla revisione dei prezzi trova altresì applicazione quanto disposto dal citato articolo 133 del DLgs 163/2006.
ART. 43 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del DLgs 163/2006 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RdP.
CAPO 10. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
ART. 44 NUOVI PREZZI
Qualora nell’Elenco Prezzi Unitari, parte integrante del presente Capitolato Speciale d’Appalto, non siano previsti lavori o materiali occorrenti, i relativi prezzi unitari saranno rilevati dal Prezziario del Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche per la Toscana e l’Umbria anno 2015, e saranno soggetti al ribasso d’asta, offerto dall’Appaltatore in fase di gara.
In caso di assenza del prezzo delle singole lavorazioni o forniture, sia nell’Elenco Prezzi Unitari sopraindicato, che nel dal Prezziario del Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche per la Toscana e l’Umbria anno 2015, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui agli articoli 163 del DPR 207/2010.
CAPO 11. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 45 NORME DI SICUREZZA GENERALI
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia
di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene e nel rispetto degli adempimenti di cui all’articolo 16,
L. R. Toscana 38/2007.
L'appaltatore è obbligato a fornire prima dell'aggiudicazione alla Stazione appaltante, entro il termine dalla stessa definito, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al DLgs 81/2008 e s.m.i. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere, e in conformità con quanto disposto dagli articoli 16 e 23, commi 4, 5 e 6, della L. R. Toscana 38/2007.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».
Ai sensi dell’articolo 23 della L. R. Toscana 38/2007:
- il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori, e con la collaborazione dell'appaltatore, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
a) i nominativi delle ditte e dell’organico impegnato nel cantiere;
b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all’articolo 16 della citata Legge Regionale;
c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di cui al DLgs 81/2008 e delle relative integrazioni e adeguamenti;
e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al DLgs 81/2008.
- L’appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell’appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse.
- L’appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere. Gli interventi formativi prevedono
un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.
ART. 46 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del DLgs 163/2006 e all’articolo 100 del DLgs 81/2008..
L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
ART. 47 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
47.1 L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
47.2 Qualora entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 48.1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 48.1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 48.1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Nei casi di cui al comma 48.1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
ART. 48 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del DLgs 163/2006, e dell’articolo 89, comma 1, lettera h) del DLgs 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato DLgs 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza dovrà essere Valutato dal coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione che eventualmente richiede modifiche ed integrazioni dello stesso.
Ai sensi degli articoli 131 e 118 comma 6 del DLgs 163/2006 l’appaltatore è tenuto prima dell’inizio dei lavori ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, ed a trasmetterli per la loro approvazione al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
ART. 49 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del DLgs 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei
lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del DLgs 163/2006, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
CAPO 12. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
ART. 50 SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dall’articolo 118 del DLgs 163/2006, osservati quelli ulteriori stabiliti all’articolo 20 della L. R. Toscana 38/2007, ricordando che, ferme le restrizioni derivanti dalla disposizione ultima richiamata è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della
data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del DLgs 163/2006.
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della L 575/1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al DPR 252/1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso DPR 252/1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato DPR.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo contrattuale o di importo inferiore ad euro 100.000,00
(centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
Ai sensi dell’articolo 20 comma 4 e dell’articolo 16 della L. R. Toscana 38/2007, prima del rilascio dell’autorizzazione al subappalto dovrà essere verificata l’idoneità tecnico professionale del subappaltatore di cui all’articolo 90 del DLgs 81/2008.
A tale fine, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all’art. 50 del DLgs 81/2008, dovrà essere controllato il rispetto da parte dell’impresa subappaltatrice dei seguenti adempimenti:
a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui al DLgs 81/2008;
b) la nomina del medico competente di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del DLgs 81/2008, nei casi previsti dallo decreto stesso;
c) la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 26 del DLgs 81/2008;
d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 10 del DLgs 81/2008.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del DLgs 163/2006, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 (venti) per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto ai sensi dell’articolo 20 comma 3 della L. R. Toscana 38/2007 e devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dall’elenco prezzi, senza alcun ribasso. L’appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’appaltatore inoltre è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del DLgs 163/2006 in coerenza con i piani predisposti dall’appaltatore secondo quanto previsto dal presente Capitolato.
Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a euro 100.000,00 (centomila/00) e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto di subappalto.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
ART. 51 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della L 646/1982, come modificato dal DL 139/1995, convertito dalla L 246/1995, che prevedono l’ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto e l’arresto da sei mesi ad un anno.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 del DPR 207/10.
ART. 52 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui sopra, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda.
Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del DPR 633/1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della L 248/2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
Trova inoltre applicazione l’art. 5 del DPR 207/2010.
CAPO 13. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
ART. 53 ACCORDO XXXXXXX E TRANSAZIONE
Eventuali procedure di accordo bonario verranno condotte secondo quanto previsto dall’articolo 240 del DLgs 163/2006 e smi.
Ai sensi dell’articolo 239 del DLgs 163/2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre
essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di euro 100.000,00 (centomila/00), è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RdP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
La procedura di cui al comma precedente può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
ART. 54 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ove non si proceda all’accordo bonario e l’appaltatore confermi le riserve apposte sui documenti contrattuali, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Firenze; è esclusa la competenza arbitrale.
ART. 55 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro pertinente i e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Fermo restando la procedura di cui all’art. 4 del DPR 207/2010, in caso di inottemperanze di altre tipologia, accertate dalla Stazione appaltante o a essa segnalate da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Ai sensi dell’articolo 5 del DPR 207/10 , in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RdP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), art. 20, comma 3 e art. 26, comma 8, del DLgs 81/2008, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale
presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 (cinquanta/00) a euro 300,00 (trecento/00). Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del DLgs 124/2004.
CAPO 14. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
ART. 56 ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige senza ritardo alcuno, il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell’art.199 del DPR 207/2010.
ART. 57 TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE: COLLAUDO
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori.
CAPO 15. NORME FINALI
ART. 58 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al DPR 207/2010 e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori o dai suoi delegati, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti conformi a quanto previsto nei titoli dell’elenco dei prezzi ed eseguiti a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore
dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal capitolato e dall’elenco prezzi.
d) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
e) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
f) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
L’appaltatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 16 e 23 della L.
R. Toscana 38/2007, in materia di sicurezza e regolarità del lavoro nel cantiere, nonché di quelle previste dall’articolo 24, comma 1, della medesima legge, in materia di intimidazione condizionante la regolare e corretta esecuzione dei lavori.
ART. 59 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare ai direttori operativi, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dai direttori operativi che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare ai direttori operativi le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
L’appaltatore deve produrre ai direttori operativi un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta di direttori operativi. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
ART. 60 UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI.
In attuazione del DM 203/2003 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non
regolamentare, e della Delib. GRT n. 337 del 15/05/2006, nonché dell’articolo 33 della LR Toscana 38/20078, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, e solo se ciò e compreso nel progetto, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
I manufatti e i beni di cui al comma 2 sono quelli precisati nell’allegato 2 alla Del. GRT n. 337 del 15/05/2006:
L’aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
L’aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del DLgs 152/2006.
ART. 61 CUSTODIA DEL CANTIERE
È a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Ai sensi dell’articolo 22 della L 646/1982, l’eventuale custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.
ART. 62 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica
ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
ALLEGATI CSA
Allegato A1- Elaborato grafico del territorio Allegato A2- Elenco degli edifici
ALLEGATO A2
ELENCO DEGLI EDIFICI
Indirizzo edificio | Nome edificio | Piani fuori terra | Piani interrati | Piani totali | superficie lorda totale | superficie netta totale |
Xxxxxxx, xxx xxxxx, 0/0 | Prefabbricato | 2 | 0 | 2 | 361 | 240,13 |
Cascine, via delle, 23 | Dip.Scienze e Tecnologie Alimentari e Zootecniche | 2 | 0 | 2 | 1107 | 906,05 |
Xxxxxxxxx, via, 6 | Biotecnologie Agrarie | 5 | 1 | 6 | 1218 | 1050,76 |
Alfani 33, via | Abitazione Custode | 1 | 0 | 1 | 125 | 110,29 |
Montebello, via, 7 | Xxx Xxxxxxxxxx | 0 | 1 | 2 | 1148 | 849,95 |
Xxxxxxxx, xxxxx, 00/00 | Farmacologia/Fisiologia | 3 | 1 | 4 | 7043 | 5183,63 |
Morgagni, viale,63/65 | Farmacologia/Fisiologia Appartamento Portiere | 1 | 0 | 1 | 92 | 63,92 |
Xxxxx, via, 48 | Ex - Geografia | 1 | 0 | 1 | 481 | 347,4 |
Xxxxx E, 3 | Mensa di ingegneria | 1 | 0 | 1 | 357 | 328,7 |
Xxxxx, E | Santa Marta - ex Forno | 3 | 0 | 3 | 876,59 | 703,76 |
Xxxxx, X | Xxxxx Xxxxx - Xxxxxxxx | 0 | 0 | 2 | 272,4 | 215,46 |
Albizi, Borgo degli, 12 - 14 | Papirologico | 1 | 0 | 1 | 876,95 | 728,4 |
X. Xxxxxx,via, 21 | Scienze dell'Antichità | 220 | ||||
Morgagni, viale, 50 | Patologia | 4 | 1 | 5 | 7480 | 5597,55 |
Xxxxxxxx, xxxxx, 00 | Xxxxxx | 0 | 1 | 4 | 5557 | 4215,432 |
Xxxxxxxx, xxxxx, 48 | Igiene - Corpo tergale | 2 | 0 | 2 | 911 | 541,86 |
Xxxxxxxxxx, viale,18 | Xxxxx Xxxxx e annessi | 4 | 1 | 5 | 5558 | 4386,5 |
Nuovo Meyer | 2 | 0 | 2 | 1827 | 1640,93 | |
Xxxxx xx Xxxxx, xxx, 00 - 00 | Xxxxxxxxxxxx | 0 | 1 | 3 | 3150 | 3087,1 |
Xxxxx E., Largo, 2 | Grotta dei Chillers | 1 | 0 | 1 | 47 | 52 |
Xxxxx E., Largo, 2 | Ex garage | 1 | 0 | 1 | 74 | 83,77 |
Xxxxx E., Largo, 2 | Prefabbricato 2 | 1 | 0 | 1 | 510 | 463,75 |
Xxxxx E., Largo, 2 | Villino Abetti | 2 | 1 | 3 | 486 | 407,75 |
Xxxxxxxxxx,via,77 | Biotecnologie agrarie | 3 | 1 | 4 | 2417,6 | 2083,11 |
Xxxxxxxx,xxxxx,00-x | Xxxxxx Xxxx | 0 | 1 | 5 | 4880 | 4145,58 |
Cittadella,via,7 | Emeroteca | 2 | 1 | 3 | 1588,12 | 1411,27 |
Xxxx,xxx xxxxx,0 | Xxxxxx xx Xxxxxxx | 0 | 1 | 5 | 1578 | 1373,23 |
Xxxxxxxxxx, xxxxx, 6 | Cubo Laboratori (CUBO2) | 4 | 0 | 4 | 14003 | 11874,01 |
Xxxxxxx xxx Xxxxxxx,xxx,00 | Xxxxxxx xxx Xxxxxxx | 0 | 0 | 2 | 859,2 | 697,65 |
Pisana, via,165 | Villino Bianca | 2 | 1 | 3 | 225 | 106,18 |
Xxxxxxxxx,via,9 | appartamento | 100 | 80 | |||
Brunetto Latini,via,90 | appartamento | 70 | 56 | |||
Xxxxxxxx , xxxxx , 00 | Ex Farmitalia | 3 | 1 | 4 | 3861 | 3595,8 |
Xxxxxxxx X, xxx, 00 - 00x | Appartamento | 154 | 134 | |||
Savonarola, piazza, 1 | Xxxxxx Xxxxxxxxxx | 0 | 1 | 6 | 1970 | 1913,94 |
Valori, via, 9 | Xxx Xxxxxx | 0 | 1 | 6 | 2181 | 1948,1 |
Xxxxxxxx, xxx xxxxx, 00 | Psicologia | 2 | 1 | 3 | 5172,67 | 4512,35 |
Xxxxxxxx, Xxxxx, 00 | Polifunzionale | 4 | 2 | 6 | 26477 | 23671,7 |
Pandette, xxx xxxxx, 00 | XXXXXX - Xxxxxxxx X0 | 5 | 1 | 6 | 3183,91 | 2671,1 |
Pandette, xxx xxxxx, 00 | XXXXXX - Xxxxxxxx X0 | 5 | 1 | 6 | 10068,77 | 8654,39 |
Pandette, xxx xxxxx, 00 | XXXXXX - Xxxxxxxx X0 | 5 | 1 | 6 | 6428,51 | 5298,5 |
Pandette, xxx xxxxx, 0 | XXXXXX - Xxxxxxxx X0 | 5 | 1 | 6 | 9354,15 | 8197,61 |
Pandette, xxx xxxxx, 0 | XXXXXX - Xxxxxxxx X00 | 0 | 1 | 7 | 13808,05 | 11599,29 |
Pandette, xxx xxxxx, 0 | XXXXXX - Xxxxxxxx X00 | 0 | 1 | 5 | 2568,17 | 2167,5 |
Toscana, Xxx di, Piazza, 5 | NOVOLI - Edificio X00 | 0 | 1 | 6 | 3032,5 | 2636,25 |
Toscana, Xxx di, Xxxxxx, 0 | XXXXXX - Xxxxxx interrato | 0 | 1 | 1 | 10206,7 | 10015 |
Xxxxxxxxxx, xxxxx, 6 | Xxxx Xxxx (CUBO1) | 2 | 0 | 2 | 3666 | 3082,72 |
Boldrone, xxx xx, 0 | Xxxxxxx (XXXXXXX) | 38 | ||||
Pandette, xxx xxxxx, | XXXXXX - Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | 0 | 0 | 3 | ||
Lastruccia, 5 xxx xxxxx | Xxxxxxx | 0 | 0 | 3 | 15268 | 11232,91 |
Lastruccia, 13 via della | Chimica Organica | 4 | 0 | 4 | 8628 | 5710,65 |
Xxxxxxx, 6 via | C.E.R.M. | 2 | 0 | 2 | 1901 | 3378,72 |
Lastruccia, 14 via della | Genexpress | 1 | 0 | 1 | 217 | 189,02 |
Passerini, 3 via | L.A.P. | 1 | 0 | 1 | 1260 | 994,6 |
Xxx Xxxxxx, via | Scienze Farmaceutiche | 3 | 0 | 3 | 3721 | 5435,55 |
Lastruccia, 10 via della | Patologia e zoologia forestale e appartamento portiere | 2 | 0 | 2 | 490 | 390,27 |
Madonna del Piano, via della | Capannone industriale | |||||
Madonna del Piano, via della | Magazzino Polo | 1 | 0 | 1 | 347 | 331,33 |
Xxxxxxxxxx, 6 via | Aule e biblioteca | 2 | 0 | 2 | 5714 | 5140,88 |
Xxxxxxx, 6 via | Fisica | 4 | 0 | 4 | 13800 | 10807,12 |
Xxxxxxxxxx, 5 via | Cabina di trasformazione di Fisica | 90 | 80 | |||
X. Xxxxxxx, 1 via | L.E.N.S. | 3 | 0 | 3 | 3515 | 2910,12 |
Xxxxx, via | Fisica Sperimentale | 3 | 0 | 3 | 7347 | 6932,65 |
Lazzerini, via, 17 | Club sportivo | 423 | 378 | |||
Lazzerini, 204 via | Foresteria ex Valdirose | 5047 | ||||
Lazzerini, via | Centro Sportivo Polivalente | 1 | 0 | 1 | 493 | 418,14 |
Idee, 22 xxxxx xxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxxxx | 0 | 0 | 2 | 2860 | 2426,83 |
Guado, via del | Capannone industriale | 200 | ||||
Idee, 30 xxxxx xxxxx | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 | 3 | 5958 | 5421,49 |
Madonna del Piano, via, 6 | Incubatore (edificio D) | 3 | 1 | 4 | 2975 | 2532,07 |
Madonna del Piano, via, 6 | Centri di eccellenza (edificio B) | 3 | 1 | 4 | 1178 | 982,37 |
Madonna del Piano, via, 6 | Liaison Office (Edificio C) | 3 | 1 | 4 | 1155 | 984,75 |
Madonna del Piano, via, 6 | Laboratorio pesante (edificio A) | 2 | 1 | 3 | 2276 | 1743,13 |
Xxxxx, via | Open Lab | 1 | 0 | 1 | 355 | 294,38 |
Idee, viale delle | Cabina Enel | 1 | 0 | 1 | ||
Idee, 30 xxxxx xxxxx | Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 | 1 | 1340 | 890 |
Guerri,3 via | CERM TT | 2 | 0 | 2 | 380,14 | 184,41 |
Guerri, via | RISE A - Biobanca | 1 | 0 | 1 | 319,59 | 275,52 |
Xxxxxxx, via, 93 | Disegno industriale | 3 | 1 | 4 | 6198,07 | 5406,58 |
218639,9 | ||||||
Xxxxxxx, xxxxxxxx, 00 | Xxx. Xxxxxxxx | 0 | 1 | 6 | 7129 | 5555,11 |
Xxxxxxx, xxxxxxxx, 00 | Xxx. Xxxxx | 0 | 0 | 3 | 1594 | 1239,67 |
Xxxxxxx, xxxxxxxx, 00/00 | Xxx. Xxx | 0 | 1 | 4 | 3289 | 2519,32 |
Xxxxxxx, xxxxxxxx, 00 | Xxxxxxxxxxxx Xxxxx | 0 | 0 | 2 | 786 | 586,99 |
Xxxxxxx, xxxxxxxx, 00 | Xxxxxxxxxxxx Xxx | 0 | 0 | 2 | 837 | 563,14 |
Xxxxxxx, xxx xxxxx, 0/0 | Zootecnia | 2 | 1 | 3 | 1123 | 893,09 |
X. Xxxxxxxxxxx, via, 11/13 | Quaracchi | 3 | 1 | 4 | 8810 | 6102,52 |
Xxxxxxx,via,6-8 | Restauro | 2 | 0 | 2 | 1069 | 835 |
Xxxxxxx, via, 2 | X. Xxxxxxxx | 5 | 1 | 6 | 6248,14 | 4925,61 |
Xxxxxxxxxxxx, Piazza, 3 | Lettere ex-Architettura | 6 | 1 | 7 | 3582,69 | 2597,82 |
Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, 0 | Xxxxxxxxxxx | 0 | 1 | 3 | 1817 | 0 |
Xxxxxx, Xxx, 31 | Lettere | 7 | 2 | 9 | 11784 | 9909,02 |
X. Xxxxxxx, via, 91/93/95 | Palazzo Vegni | 7 | 1 | 8 | 4812,53 | 3141,57 |
Xxxxxxxx, xxxxxx, 00 | X. Xxxxxxxx | 0 | 0 | 3 | 10982 | 7240 |
Capponi G., via, 9 | Ex Istituti Chimici | 3 | 1 | 4 | 9801,19 | 6518,33 |
Capponi G., via, 7 | Portineria | 2 | 0 | 2 | 796 | 673,43 |
Xxxxx, via,48 | Palazzo della Crocetta | 6 | 1 | 7 | 12672,86 | 9466,9 |
Xxxxxxxxxxxx,xxxxxx, 0 | Xxxxx Xxxxxxx | 2 | 1 | 3 | 1767,63 | 1361,24 |
Indipendenza,piazza, 8 | Palazzina | 3 | 1 | 4 | 1462,36 | 1077,68 |
S. Marta, via, 3 | Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx | 0 | 1 | 4 | 19585 | 16173,47 |
X. Xxxxx,via,10 | Palazzo Fenzi | 6 | 1 | 7 | 6980 | 5026,24 |
Xxxxxx,via,56/b-58 | La Spina | 4 | 0 | 4 | 2934 | 2306,11 |
Xxxxxxx ,xxx xxxxx, 00 | Xx Xxxxxx | 0 | 1 | 3 | 1013 | 490,6 |
Xxxxxxxxx, xxx, 00 | Il Pellegrino | 3 | 1 | 4 | 2438 | 1834,98 |
Xxxxxxx,xxx xxxxx,00-00-00 | Orbatello | 4 | 1 | 5 | 5587,44 | 0 |
Pergola, via della | Orbatello Locali permutati | 5 | 1 | 6 | 1450,08 | 0 |
Xxxxxxx, via, 3 | Xxxx Xxxxxxxx | 0 | 1 | 4 | 1720,58 | 1452,15 |
Xxxxxxx, via, 1 | Xxxx Xxxxxxxx | 0 | 0 | 2 | 2098 | 1403,15 |
La Pira,via,4 | Mineralogia e Geologia | 4 | 1 | 5 | 7014 | 5251,48 |
La Pira,via,4 | Botanica | 4 | 1 | 5 | 17238 | 3498,27 |
Romana, via, 15-21 | La Specola | 6 | 0 | 6 | 14798 | 10648,93 |
Romana, via, 7-13 | Residenze via Romana | 5 | 1 | 6 | 2172 | 0 |
Romana, via, | Ripostiglio ex Miniati | 1 | 0 | 1 | 6 | 6,42 |
Xxxxx E., Largo, 2 | Garbasso | 3 | 2 | 5 | 5542,5 | 4387,21 |
Fermi E., Largo, 2 | Portineria | 1 | 0 | 1 | 218 | 95,93 |
Xxxxx E., Largo, 2 | Villino La Pace | 2 | 1 | 3 | 238 | 154,25 |
Xxxxx E., Largo, 2 | Villino Donati | 3 | 1 | 4 | 458,46 | 331,51 |
Pian dei Giullari,via, 42 | Villa Il Gioiello | 2 | 1 | 3 | 1153 | 707,53 |
Proconsolo, via del, 12 | Palazzo non Finito | 6 | 1 | 7 | 9508 | 4652,58 |
X. Xxxxx, piazza, 4 | Rettorato | 3 | 1 | 4 | 10105 | 7915,7 |
Alderotti T,via, 93 | Colonica Circolo | 408 | 0 | |||
Battisti C, via, 4 | Linguistica | 3 | 0 | 3 | 164 | 150,36 |
Capponi X,xxx,00/x | Xx Xxxxxxxx xx X.Xxxxxxx | 0 | 0 | 3 | 323,1 | 247,88 |
Xxxxxxxx,xxx xxxx' | X Xxxxxxx | 0000 | 0000 | |||
Xxxxx Xxxxxxxx, via, 65-67 | ex Chiesa dei Battilani | 4 | 1 | 5 | 1707,27 | 809,77 |
Xxxxxxxxx,xxx xxxxx, 0 | Xxxxx Xxxxxx | 0 | 0 | 5 | 7469 | 4175,31 |
Boldrone, via di, 2 | Villa La Quiete | 4 | 1 | 5 | 14145 | 11067,47 |
Boldrone, via di, 2 | Villa La Quiete - Limonaia | 2 | 0 | 2 | 1552 | 1210,74 |
Boldrone, via di, 2 | Villa La Quiete - Parco e giardino | |||||
Panche, xxx xxxxx, 000 - 000 | Xx Xxxxxxx | 1340 | 0 |
Gore, xxx xxxxx, 0/x | Xxxxxx xxx Xxxxxxx | 0 | 0 | 1 | 30 | 36,25 |
S. Reparata, via, 93,95,97 | Santa Reparata | 4 | 1 | 5 | 3594,66 | 3107,23 |
X. Xxxxx, via di, 12 | Ex padiglione 26 | 3 | 1 | 4 | 3059 | 2381,46 |
Xxxxxx, Xxxxx, 00 | Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx | 0 | 1 | 7 | 2071,17 | 0 |
S. Marta, via, 3 | Santa Marta - Laboratori | 1 | 0 | 1 | 277,7 | 0 |
Xxxxxxx xxx Xxxxx, xxx | Xxxxxxxxxx | 00 | 24 |