Contract
Assicurazione collettiva di rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC)
Assicurazione collettiva per l’erogazione di prestazioni in forma di rendita
vitalizia immediata - ASSOFONDIPENSIONE
Il presente Fascicolo informativo, contenente
− Scheda sintetica
− Nota informativa
− Condizioni di assicurazione
− Glossario
− Modulo di proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa
INDICE
SCHEDA SINTETICA 3
NOTA INFORMATIVA 7
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 20
GLOSSARIO 51
MODULO DI PROPOSTA 53
Il presente Fascicolo informativo è composto da:
Scheda sintetica
−
− Nota informativa
− Condizioni di assicurazione
− Glossario
− Modulo di proposta
SCHEDA SINTETICA
Assicurazione collettiva per l’erogazione di prestazioni in forma di rendita
vitalizia immediata - ASSOFONDIPENSIONE
Assicurazione collettiva di rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC).
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.a) Imprese di assicurazione
Assicurazioni Generali S.p.A. e INA Assitalia S.p.A. costituite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito RTI) rappresentato da Assicurazioni Generali S.p.A., società capogruppo del Gruppo Generali.
1.b) Denominazione del contratto
Assicurazione collettiva per l’erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata con maggiorazione in caso di non autosufficienza.
1.c) Tipologia del contratto
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalle imprese e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione interna separata di attivi di Assicurazioni Generali S.p.A.
1.d) Durata
Il contratto ha durata di dieci anni dalla data di decorrenza dello stesso. Il termine del contratto non produce alcun effetto sulle rendite in corso di erogazione, che restano in vigore alle condizioni previste dal contratto fino al loro termine naturale.
1.e) Pagamento dei premi
Periodicità pagamento premi: pagamento del premio in unica soluzione per ciascuna rendita assicurata.
2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Il contratto prevede l’emissione di posizioni individuali per ciascun Assicurato.
Obiettivi Tipologia di investimento Orizzonte temporale
Protezione | |
Investimento | |
Risparmio | |
✓ | Previdenza |
✓ | Basso rischio |
Medio rischio | |
Alto rischio | |
Breve | |
✓ | Medio |
✓ | Lungo |
Questo contratto è finalizzato all’attuazione di una forma di previdenza ed eroga una rendita immediata con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC) ed è caratterizzato da un livello di rischio basso.
Si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni contenuto nella sezione F della Nota informativa per l’illustrazione del meccanismo di partecipazione agli utili.
3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
Il contratto prevede la prestazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile con maggiorazione dell’importo assicurato in caso di non autosufficienza a premio unico
Prestazione in caso di vita
Il pagamento immediato ai beneficiari indicati nelle Condizioni di assicurazione di una rendita vitalizia immediata annua posticipata rivalutabile, anche certa o reversibile, sulla testa dell’Assicurato (Assicurato principale) fino a che questo è in vita.
Prestazione in caso di non autosufficienza dell’Assicurato principale
Il pagamento immediato ai beneficiari indicati nelle Condizioni di assicurazione, in aggiunta alla prestazione in caso di vita, di una rendita vitalizia immediata annua anticipata rivalutabile di importo pari all’importo della rendita assicurata in caso di vita.
L’erogazione della prestazione termina al decesso dell’Assicurato principale, non è reversibile né pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell’Assicurato principale, per periodi definiti.
Questa prestazione opera esclusivamente in caso di non autosufficienza dell’Assicurato principale.
Il contratto prevede un tasso di rendimento minimo garantito del 2,5% annuo che, a scelta dell’Assicurato principale, può essere riconosciuto anche in xxx xxxxxxxxxx (xxxxx di interesse tecnico). Il tasso minimo garantito, qualora già non riconosciuto in via anticipata, consolida ogni anno alla ricorrenza annuale di rivalutazione.
La partecipazione agli utili, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente acquisita.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall’articolo 1 e dall’articolo 16 delle Condizioni di assicurazione.
4. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione interna separata GESAV, negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Anno | Rendimento realizzato dalla Gestione separata | Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati | Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni | Inflazione |
2004 | 4,95% | 3,95% | 3,59% | 2,0% |
2005 | 4,97% | 3,97% | 3,16% | 1,7% |
2006 | 5,03% | 4,03% | 3,86% | 2,0% |
2007 | 5,40% | 4,40% | 4,41% | 1,7% |
2008 | 4,41% | 3,41% | 4,46% | 3,2% |
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
***
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda sintetica.
Assicurazioni Generali S.p.A. I rappresentanti legali
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Il presente Fascicolo informativo è composto da:
Nota informativa
− Scheda sintetica
−
− Condizioni di assicurazione
− Glossario
− Modulo di proposta
NOTA INFORMATIVA
Assicurazione collettiva per l’erogazione di prestazioni in forma di rendita
vitalizia immediata - ASSOFONDIPENSIONE
Assicurazione collettiva di rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC).
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP
La nota informativa si articola in sei sezioni
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 8
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 10
C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA 12
va per l’erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata - ASSOFONDIPENSIONE
D. INFORMAZIONI SUI COSTI 13
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 14 |
F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI 16 |
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1.
Informazioni generali
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (di seguito Compagnia) è società capogruppo del Gruppo Generali.
- La sede legale è in Xxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) - XXXXXX.
- La Direzione per l’Italia è in Xxx Xxxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) - XXXXXX.
- Recapito telefonico 041.5492111; sito internet xxx.xxxxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxxx.xx.
La Compagnia di assicurazione è iscritta al numero 1.00003 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
La Compagnia di Assicurazione è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell’art.65 RDL 29 aprile 1923 n. 966.
La società di revisione della Compagnia è PricewaterhouseCoopers S.p.A., Xxx Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) – ITALIA.
INA ASSITALIA S.p.A.
- Sede Legale e Direzione Generale: 00000 XXXX Corso d’Italia, 33 – Italia.
- Recapito telefonico 06 8483.1; sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
Impresa autorizzata con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 289 del 2/12/1927.
Impresa è iscritta al n. 1.00021 dell’Albo delle Imprese di assicurazione e di riassicurazione ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.
Società di revisione: PriceWaterHouseCoopers S.p.A., Xxx Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) – ITALIA.
2.
Conflitto d'interessi
Le imprese di assicurazione indicate al punto 1 si impegnano a:
- evitare, sia nell’offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Compagnia stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre Compagnia del Gruppo;
- garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei contraenti non subiscano alcun pregiudizio.
In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre Società del Gruppo Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.
Di seguito sono descritte le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi.
a. Gestione degli attivi
Le imprese hanno affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Investments Italy S.p.A., Società di Gestione del Risparmio, interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A.
Il mandato di gestione patrimoniale prevede disposizioni atte ad evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi; le imprese, inoltre, realizzano un monitoraggio continuo delle operazioni per garantire che siano effettuate alle migliori condizioni possibili di mercato con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse.
b. Investimenti
Il patrimonio delle gestioni separate può essere investito dalla S.G.R. anche in strumenti finanziari emessi ed OICR istituiti e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo Generali o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.
Al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessale imprese effettuano il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR.
c. Retrocessione di commissioni
Relativamente alla gestione patrimoniale collegata al contratto, le imprese non hanno attualmente in essere accordi che prevedono la retrocessione da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi.
Le imprese si impegnano a riconoscere comunque ai contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.
In ogni caso, le imprese si impegnano ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall’esistenza di tali accordi.
d. Negoziazione di titoli effettuata con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d’affari rilevanti
Le operazioni di compravendita possono essere effettuate anche con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti di affari rilevanti.
Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, tutte le operazioni saranno eseguite alle migliori condizioni di mercato.
In ogni caso le imprese operano in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3.
Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Questo contratto collettivo di assicurazione, che prevede la corresponsione di una rendita vitalizia, ha una durata di 10 anni ed è rinnovabile di anno in anno salvo disdetta di una delle parti.
A) PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO PRINCIPALE
La Compagnia corrisponde una rendita vitalizia immediata annua posticipata rivalutabile sulla testa dell’Assicurato (Assicurato principale) fino a che questo è in vita. L’Assicurato principale può richiedere, che, in luogo della rendita di cui al comma precedente sia erogata:
1) una rendita reversibile: rendita vitalizia immediata annua rivalutabile di minore importo reversibile totalmente o parzialmente a favore di un secondo Assicurato (Reversionario) fino a che questo è in vita;
2) una rendita certa: rendita vitalizia immediata annua rivalutabile di minore importo pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell’Assicurato principale, per i primi 5 o 10 anni.
B) PRESTAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA DELL’ASSICURATO PRINCIPALE
Nel caso in cui per l’Assicurato principale sopraggiunga uno stato di non autosufficienza la Compagnia corrisponde, in aggiunta alla prestazione in caso di vita, una rendita vitalizia immediata annua anticipata di importo pari all’importo della rendita assicurata in caso di vita. L’erogazione della prestazione termina al decesso dell’Assicurato principale, non è reversibile né pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell’Assicurato principale, per periodi definiti.
Questa prestazione opera esclusivamente in caso di non autosufficienza dell’Assicurato principale.
La posizione individuale relativa alla prestazione erogabile in caso di vita decorre dal primo giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte dell’Assicurato principale e ha durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell’Assicurato (o dell’Assicurato reversionario sopravvivente in caso di rendita reversibile). Qualora l’Assicurato principale avesse optato per la rendita certa, in caso di decesso dell’Assicurato principale durante il periodo di pagamento certo, la durata è pari al periodo di pagamento certo.
L’eventuale posizione individuale relativa alla prestazione in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato principale decorre dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza e ha durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell’Assicurato principale o della revisione dello stato di non autosufficienza.
Il contratto prevede un tasso di rendimento minimo garantito del 2,5% annuo che, a scelta dell’Assicurato principale, può essere riconosciuto anche in xxx xxxxxxxxxx (xxxxx di interesse tecnico).
4.
Premi La Compagnia si impegna a corrispondere le rendite oggetto di questo contratto di assicurazione a fronte del pagamento, in unica soluzione, del premio unico per ciascuna rendita assicurata.
La prestazione assicurata è determinata in relazione al premio versato, alle garanzie prestate, all’età e sesso dell’Assicurato principale nonché, ove previsto, all’età e sesso del Reversionario nonché alla percentuale di reversibilità.
La Compagnia rilascerà una quietanza a fronte del pagamento del premio comprensivo di imposte e tasse.
Il versamento del premio può essere effettuato presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto, oppure presso la Direzione per l’Italia della Compagnia in Mogliano Veneto – Treviso e può avvenire con le seguenti modalità:
- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale;
- con assegno circolare non trasferibile intestato alla Compagnia ;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Compagnia.
Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento coincide con la data apposta dall’ufficio postale.
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, di assegno circolare o di bonifico bancario, la data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Compagnia .
5.
Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Questo contratto prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata dalle altre attività della Compagnia .
Ad ogni ricorrenza annuale della posizione assicurativa è attribuita al "capitale assicurato” il rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata cui il contratto è collegato; il rendimento attribuito si ottiene al netto di un valore assoluto, trattenuto dalla Compagnia specificato al punto 7.2 di questa Nota informativa.
In questo contratto opera la garanzia di consolidamento annuo del rendimento attribuito. Ne consegue che il rendimento attribuito è definitivamente acquisito nel contratto ad ogni ricorrenza annuale di rivalutazione e costituisce la base di partenza per le rivalutazioni successive dando certezza ai risultati raggiunti anno per anno.
Le prestazioni sono collegate alla Gestione separata GESAV descritta nella successiva Sezione C.
Per l’illustrazione degli effetti della rivalutazione si rinvia alla sezione F della presente Nota informativa contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate.
C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
6.
Gestione interna separata
GESAV
a. Gestione separata GESAV
b. Valuta di denominazione: Euro
c. La politica di gestione adottata mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine, in relazione al mantenimento del potere di acquisto del capitale investito; la gestione è prevalentemente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario e monetario. In considerazione delle garanzie di capitale e/o rendimento minimo offerti dai prodotti assicurativi ad essa collegati, si mantiene ridotta la volatilità dei rendimenti nel corso del tempo.
d. Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è annuale. L’anno preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale di rivalutazione.
e. La composizione della Gestione separata è prevalentemente costituita da titoli mobiliari di tipo obbligazionario e monetario.
Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti.
Non sono previsti limiti minimi o massimi di investimento in particolari categorie di attivi.
f. Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell’impresa di assicurazione non superano complessivamente il 10% del totale delle attività della Gestione.
g. Le decisioni di investimento verranno prese con l’obiettivo di cogliere, per la componente obbligazionaria, opportunità di posizionamento del portafoglio e differenziali di rendimento sulla curva dei tassi di interesse offerti dai titoli corporate rispetto ai titoli governativi, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività.
La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull’analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato), privilegiando comunque l’investimento in titoli ad elevato dividendo in modo da garantire redditività corrente alla Gestione.
La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a Generali Investments Italy S.p.A., Società di Gestione del Risparmio.
La Gestione Separata è annualmente certificata da PricewaterhouseCoopers S.p.A.
Si rinvia, per i dettagli, all’apposito Regolamento allegato alle condizioni di assicurazione.
D. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUL REGIME FISCALE
7. Costi 7.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente
7.1.1 Costi gravanti sul premio
Caricamenti
1,48%
Caricamenti percentuali sulla rata di rendita:
0,00%
Caricamenti percentuali sul premio:
7.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata
0,55
Xxxxxx trattenuto in punti percentuali assoluti:
8. Regime fiscale Tassazione delle prestazioni assicurate
Le somme dovute dalla Compagnia in caso di vita dell’Assicurato principale e corrisposte in forma di rendita vitalizia, saranno assoggettate ad imposta come segue:
1) la componente di rendita derivante dal montante maturato al 31/12/2000 è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali, limitatamente all’87,5% del suo ammontare;
2) la componente di rendita derivante dai contributi versati e dedotti tra l’1/1/2000 e il 31/12/2006, è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali;
3) la componente di rendita derivante dai contributi versati e dedotti dopo il 31/12/2006, è soggetta a imposta sostitutiva del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
4) durante il periodo di erogazione, le rivalutazioni delle rate di rendita (differenza fra l’importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari) sono soggette ad imposta come segue:
a. la parte derivante dalla quota di redita relativa ai montanti maturati fino al 31/12/2000, è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali, limitatamente all’87,5% del suo ammontare;
b. la parte derivante dalla quota di redita relativa ai montanti maturati dopo il 31/12/2000, è soggetta a imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,5%.
Le somme dovute dalla Compagnia in caso di non autosufficienza dell’Assicurato principale e corrisposte in forma di rendita vitalizia, non sono soggette a tassazione.
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
9.
Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente appone la firma nel contratto di assicurazione rilasciato dalla Compagnia .
La data di decorrenza del contratto è quella indicata nel contratto di assicurazione rilasciato dalla Compagnia .
La posizione individuale relativa alla prestazione erogabile in caso di vita decorre dal primo giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte dell’Assicurato principale e ha durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell’Assicurato principale (o del Reversionario sopravvivente in caso di rendita reversibile). Qualora l’Assicurato principale avesse optato per la rendita certa, in caso di decesso dell’Assicurato principale durante il periodo di pagamento certo, la durata è pari al periodo di pagamento certo.
L’eventuale posizione individuale relativa alla prestazione in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato principale decorre dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza e ha durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell’Assicurato principale o della revisione dello stato di non autosufficienza.
10.
Xxxxxxxx Le rendite oggetto di questo contratto non ammettono valore di riscatto.
11.
Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni
Per la liquidazione delle prestazioni assicurate dal presente contratto è necessario fornire alla Compagnia la documentazione indicata all’Art. 5 “Obblighi di comunicazione” delle Condizioni di assicurazione.
La Compagnia esegue il pagamento della rendita relativa alla prestazione in caso di vita in via posticipata con la rateazione prescelta.
La Compagnia esegue il pagamento della rendita relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza viene effettuato in via anticipata con la rateazione prescelta.
In caso di ritardo superiore a 15 giorni nei pagamenti degli importi delle rendite sono dovuti interessi moratori pari al tasso legale.
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
12.
Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.
13.
Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.
Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa lingua per la redazione del contratto.
14.
Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Assicurazioni generali S.p.A. - Servizio marketing/Customer Service Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) - XXXXXX.
fax Verde: 800.674666
e-mail: xxxxxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxxx.xx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, telefono 00.000000.
In questi casi nel reclamo deve essere indicato:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
15.
Ulteriore informativa disponibile
La Compagnia fornisce su richiesta del Contraente, in fase precontrattuale, l’ultimo rendiconto della Gestione separata e il relativo prospetto riportante la composizione degli attivi. Le predette informazioni sono disponibili sul sito internet della Compagnia .
16.
Informativa in corso di contratto
La Compagnia comunica tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa o nel Regolamento delle gestioni separate, intervenute anche per effetto di eventuali modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
La Compagnia comunica entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:
a. premio versato e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto precedente;
b. valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto;
c. rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione, rendimento finanziario attribuito con evidenza di eventuali valori trattenuti, misura di rivalutazione.
F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate previsti dal contratto. L’elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, sesso ed età dell’Assicurato.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a. il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
b. una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. A tale rendimento si applica il valore trattenuto dalla Compagnia secondo le regole indicate nelle condizioni contrattuali e riassunte in seguito. La misura annua della rivalutazione è ottenuta scorporando il tasso di interesse tecnico già riconosciuto nel calcolo della prestazione iniziale.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’impresa è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI IN BASE A:
- Tasso di interesse tecnico: 2,5%
- Data di calcolo: 1° gennaio 2009
- Età dell’Assicurato principale: 65 anni, 0 mesi e 0 giorni
- Data di nascita dell’Assicurato principale: 1° gennaio 1944
- Sesso dell’Assicurato principale maschio
- Età dell’Assicurato reversionario: 60 anni, 0 mesi e 0 giorni
- Data di nascita dell’Assicurato reversionario: 1° gennaio 1949
- Sesso dell’Assicurato reversionario: femmina
- Percentuale di reversibilità: 60%
- Periodicità pagamento rendita: annuale posticipata
- Premio unico: 10.000,00 euro
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
Anni trascorsi | Vitalizia | Certa 5 anni | Certa 10 anni | Reversibile |
1 | 602,86 | 598,76 | 586,35 | 499,87 |
2 | 602,86 | 598,76 | 586,35 | 499,87 |
3 | 602,86 | 598,76 | 586,35 | 499,87 |
4 | 602,86 | 598,76 | 586,35 | 499,87 |
5 | 602,86 | 598,76 | 586,35 | 499,87 |
6 | 602,86 | 598,76 | 586,35 | 499,87 |
7 | 602,86 | 598,76 | 586,35 | 499,87 |
8 | 602,86 | 598,76 | 586,35 | 499,87 |
9 | 602,86 | 598,76 | 586,35 | 499,87 |
10 | 602,86 | 598,76 | 586,35 | 499,87 |
11 | 602,86 | 598,76 | 586,35 | 499,87 |
12 | 602,86 | 598,76 | 586,35 | 499,87 |
13 | 602,86 | 598,76 | 586,35 | 499,87 |
14 | 602,86 | 598,76 | 586,35 | 499,87 |
15 | 602,86 | 598,76 | 586,35 | 499,87 |
16 | 602,86 | 598,76 | 586,35 | 499,87 |
17 | 602,86 | 598,76 | 586,35 | 499,87 |
18 | 602,86 | 598,76 | 586,35 | 499,87 |
19 | 602,86 | 598,76 | 586,35 | 499,87 |
20 | 602,86 | 598,76 | 586,35 | 499,87 |
21 | 602,86 | 598,76 | 586,35 | 499,87 |
22 | 602,86 | 598,76 | 586,35 | 499,87 |
23 | 602,86 | 598,76 | 586,35 | 499,87 |
24 | 602,86 | 598,76 | 586,35 | 499,87 |
25 | 602,86 | 598,76 | 586,35 | 499,87 |
(*) I valori delle prestazioni devono intendersi calcolati alla fine dell’annualità assicurativa e sono riportati al lordo delle imposte di legge.
B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
- Rendimento finanziario: 4%
- Valore trattenuto: 0,55%
La partecipazione agli utili, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente acquisita.
Anni trascorsi | Vitalizia | Certa 5 anni | Certa 10 anni | Reversibile |
1 | 608,46 | 604,32 | 591,80 | 504,51 |
2 | 614,12 | 609,94 | 597,30 | 509,21 |
3 | 619,83 | 615,62 | 602,86 | 513,94 |
4 | 625,60 | 621,34 | 608,46 | 518,72 |
5 | 631,42 | 627,12 | 614,12 | 523,55 |
6 | 637,29 | 632,95 | 619,83 | 528,41 |
7 | 643,21 | 638,84 | 625,60 | 533,33 |
8 | 649,20 | 644,78 | 631,42 | 538,29 |
9 | 655,23 | 650,78 | 637,29 | 543,29 |
10 | 661,33 | 656,83 | 643,21 | 548,35 |
11 | 667,48 | 662,94 | 649,20 | 553,45 |
12 | 673,69 | 669,10 | 655,23 | 558,59 |
13 | 679,95 | 675,33 | 661,33 | 563,79 |
14 | 686,27 | 681,61 | 667,48 | 569,03 |
15 | 692,66 | 687,95 | 673,69 | 574,32 |
16 | 699,10 | 694,34 | 679,95 | 579,67 |
17 | 705,60 | 700,80 | 686,27 | 585,06 |
18 | 712,16 | 707,32 | 692,66 | 590,50 |
19 | 718,79 | 713,90 | 699,10 | 595,99 |
20 | 725,47 | 720,54 | 705,60 | 601,53 |
21 | 732,22 | 727,24 | 712,16 | 607,13 |
22 | 739,03 | 734,00 | 718,79 | 612,77 |
23 | 745,90 | 740,83 | 725,47 | 618,47 |
24 | 752,84 | 747,72 | 732,22 | 624,22 |
25 | 759,84 | 754,67 | 739,03 | 630,03 |
(*) I valori delle prestazioni devono intendersi calcolati alla fine dell’annualità assicurativa e sono riportati al lordo delle imposte di legge.
***
Assicurazioni Generali è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
I rappresentanti legali
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Il presente Fascicolo informativo è composto da:
− Scheda sintetica
− Nota informativa
−
− Glossario
− Modulo di proposta
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Assicurazione collettiva di rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con maggiorazione in caso di LTC
Assicurazione collettiva per l’erogazione di prestazioni in forma di rendita
vitalizia immediata - ASSOFONDIPENSIONE
Condizioni di assicurazione
Art. 1 – Oggetto del contratto. Prestazioni assicurate
Il contratto ha per oggetto l’assicurazione di una rendita vitalizia immediata rivalutabile con maggiorazione per perdita di autosufficienza a premio unico sulla testa degli aderenti al FONDO PENSIONE (di seguito indicati come “Assicurati”) che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del FONDO PENSIONE, siano inseriti in assicurazione su indicazione del FONDO PENSIONE stesso.
Il contratto prevede il versamento di premi unici a fronte dei quali la Compagnia si obbliga a corrispondere ai Beneficiari designati le seguenti prestazioni:
A) PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO PRINCIPALE
La Compagnia corrisponde una rendita vitalizia immediata annua posticipata rivalutabile sulla testa dell’Assicurato (Assicurato principale) fino a che questo è in vita.
L’Assicurato principale può richiedere, che, in luogo della rendita di cui al comma precedente sia erogata:
a) una rendita reversibile: rendita vitalizia immediata annua rivalutabile di minore importo reversibile totalmente o parzialmente a favore di un secondo Assicurato (Reversionario) fino a che questo è in vita;
b) una rendita certa: rendita vitalizia immediata annua rivalutabile di minore importo pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell’Assicurato principale, per i primi 5 o 10 anni.
B) PRESTAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA DELL’ASSICURATO PRINCIPALE
Nel caso in cui per l’Assicurato principale sopraggiunga uno stato di non autosufficienza la Compagnia corrisponde, in aggiunta alla prestazione in caso di vita, una rendita vitalizia immediata annua anticipata di importo pari all’importo della rendita assicurata in caso di vita.
L’erogazione della prestazione termina al decesso dell’Assicurato principale, non è reversibile né pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell’Assicurato principale, per periodi definiti.
Questa prestazione opera esclusivamente in caso di non autosufficienza dell’Assicurato principale.
L’importo annuo iniziale della rendita erogabile in caso di vita si ottiene moltiplicando il premio versato alla Compagnia, al netto delle eventuali imposte, per il coefficiente di conversione in rendita riportato in allegato IV a queste Condizioni di Assicurazione, corrispondente all'età ed al sesso dell'Assicurato principale e alla tipologia di rendita prescelta.
In caso di rendita reversibile, il suddetto coefficiente viene determinato anche con riferimento all’età e al sesso del Reversionario e alla percentuale di reversibilità della rendita stessa, con facoltà dell’Assicurato principale di optare per una percentuale di reversibilità complessivamente compresa tra il 50% ed il 100%. Le percentuali intermedie dovranno essere intere e multiple di 10.
I coefficienti di conversione in rendita di cui sopra sono adottati dalla Compagnia relativamente al periodo di durata del contratto.
Le eventuali modifiche dei coefficienti di conversione in rendita, alla scadenza del contratto ovvero nelle ipotesi di rinnovo del medesimo, sono disciplinate dal successivo articolo 10.
La rendita iniziale sarà rivalutata a ciascuna ricorrenza annuale di rivalutazione secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione di cui al successivo Art. 16.
In caso di vita, Beneficiari delle prestazioni di cui alla lettera A) del precedente articolo sono l’Assicurato principale e il Reversionario nel caso la rendita prescelta lo preveda.
In caso di non autosufficienza, unico Beneficiario delle prestazioni di cui alla lettera B) del precedente articolo è l’Assicurato principale.
Art. 2 - Assunzione in assicurazione e riconoscimento dello stato di non autosufficienza
a) Limiti di ingresso in assicurazione
Non sono assicurabili i soggetti per i quali sussista già uno stato di non autosufficienza al momento della richiesta di ingresso in assicurazione, così come definita alla successiva lettera d) del presente articolo.
Qualora, in fase di accertamento della perdita di autosufficienza, questa risulti anteriore alla richiesta di ingresso in assicurazione, la Compagnia erogherà esclusivamente la prestazione in caso di vita dell’Assicurato principale e restituirà al Contraente un importo pari al premio relativo alla prestazione di cui all’articolo 2, lettera B) delle Conidioni di assicurazione corrisposto al momento dell’ingresso in assicurazione.
A decorrere dal verificarsi dell’evento di cui al paragrafo precedente, resta inteso che la Compagnia non garantirà più per il futuro all’Assicurato principale la prestazione di cui al precedente art. 1, lettera B).
b) Dichiarazioni del Fondo Pensione e dell’Assicurato principale
Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della Compagnia , le dichiarazioni del Fondo Pensione e dell'Assicurato principale devono essere veritiere, esatte e complete.
L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato principale o del Reversionario comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni erogate.
c) Limiti di età
Possono essere inclusi in assicurazione tutti gli assicurati di cui in premessa aventi un’età (età calcolata in anni e mesi) non superiore a 70 anni.
d) Perdita di autosufficienza permanente dell’Assicurato principale
La perdita di autosufficienza dell’Assicurato principale nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana in modo presumibilmente permanente avviene quando l’Assicurato principale, anche a seguito di disfunzione cronica e progressiva delle funzioni cerebrali, è incapace di svolgere gli “atti elementari della vita quotidiana” sotto indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un’altra persona:
− farsi il bagno o la doccia
− vestirsi e svestirsi
− igiene del corpo
− mobilità
− continenza
− bere e mangiare.
La perdita di autosufficienza ai fini della presente assicurazione viene riconosciuta quando l’Assicurato principale abbia raggiunto il punteggio di almeno 40 punti con i criteri e le modalità riportati nella Tabella A (ALLEGATO III).
e) Esclusioni in caso di perdita di autosufficienza permanente dell’Assicurato principale
La prestazione in forma di rendita in caso di sopraggiunta non autosufficienza dell’Assicurato principale non opera qualora la perdita di autosufficienza sia causata da:
1) attività dolosa dell’Assicurato principale/ Beneficiario;
2) partecipazione dell’Assicurato principale a delitti dolosi;
In questi casi la Compagnia erogherà esclusivamente la prestazione in caso di vita dell’Assicurato principale e restituirà al Contraente un importo pari al premio relativo alla prestazione di cui all’articolo 2, lettera B) delle Condizioni di assicurazione corrisposto al momento dell’ingresso in assicurazione.
A decorrere dal verificarsi dell’evento di cui al paragrafo precedente, resta inteso che la Compagnia non garantirà più per il futuro all’Assicurato principale la prestazione di cui al precedente art. 1, lettera B).
Nel caso in cui si verifichi la perdita di autosufficienza dovuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, nei primi cinque anni, la Compagnia erogherà esclusivamente la prestazione in caso di vita dell’Assicurato principale, così come indicata al precedente art. 1, lettera A) e restituirà al Contraente un importo pari al premio relativo alla prestazione di cui all’articolo 1, lettera B) delle condizioni di assicurazione corrisposto al momento dell’ingresso in assicurazione.
f) Denuncia, accertamento e riconoscimento della perdita di autosufficienza
Verificatasi la perdita di autosufficienza permanente dell'Assicurato principale, la Contraente o l'Assicurato principale stesso deve richiederne tempestivamente per iscritto il riconoscimento alla Compagnia su apposito modulo fornito dalla stessa (Modello GVVA 24), a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando una relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza redatta dal medico curante su apposito modello (Modello GVVA 25) anch’esso fornito dalla Compagnia . Dalla data di ricevimento di tale documentazione – data di denuncia – decorre il periodo di accertamento da parte della Compagnia che, in ogni caso, non può superare i sei mesi.
La Compagnia si riserva di richiedere all’Assicurato principale informazioni sulle predette cause e ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Ultimati i controlli medici la Compagnia comunica per iscritto al Fondo Pensione o all’Ass icurato principale, entro e non oltre il periodo di accertamento, se riconosce o meno lo stato di non autosufficienza.
In caso di accertamento dello stato di non autosufficienza la Compagnia , entro 30 giorni dalla conclusione dell’accertamento, erogherà la prestazione di cui al precedente art. 1, lettera b) comprensiva delle eventuali rate scadute tra la data di decorrenza, così come definita al successivo art. 5, punto 1, lettera b), e quella di conclusione dell’’accertamento.
g) Rivedibilità dello stato di non autosufficienza
Nel periodo di erogazione della rendita, la Compagnia ha il diritto di effettuare successivi accertamenti della condizione di non autosufficienza dell'Assicurato principale, non più di una volta ogni tre anni. In tale occasione
sarà richiesta almeno la presentazione di un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di non autosufficienza. La Compagnia si riserva comunque la possibilità di richiedere all’Assicurato principale ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.
Se dagli eventuali accertamenti risultasse che l’Assicurato principale non raggiunge il punteggio di almeno 40 punti con i criteri e le modalità riportati nella Tabella in allegato III, cessa immediatamente l’erogazione della prestazione per la perdita di autosufficienza di cui al precedente art. 1 , lettera B).
h) Controversie
Nel caso in cui la perdita di autosufficienza permanente non venga riconosciuta dalla Compagnia ovvero, ai sensi della precedente lettera g), cessi l’erogazione della prestazione, l'Assicurato principale ha facoltà di promuovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Direzione per l’Italia della Compagnia , la decisione di un Collegio medico, composto di tre medici, di cui uno nominato dalla Compagnia, l’altro dall’Assicurato principale o - su sua delega - dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo dalle due Parti.
In caso di mancato accordo fra le Parti la scelta del terzo medico è demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico.
Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato principale e, ove lo ritenga opportuno, può esperire qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc. ).
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dai medici nel verbale definitivo.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
Art. 3 – Premio di assicurazione
1. La Compagnia si impegna a corrispondere al Beneficiario le prestazioni oggetto del presente contratto a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata.
2. All’atto dell’inserimento in contratto di un aderente, il FONDO PENSIONE esegue il pagamento del relativo premio unico e comunica alla Compagnia i dati di cui al successivo articolo 4. Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario, su conto corrente intestato alla COMPAGNIA.
3. La Compagnia rilascerà una quietanza al FONDO PENSIONE a fronte del pagamento di ciascun premio comprensivo di imposte e tasse e invierà al Fondo Pensione e all’Assicurato principale una comunicazione di
ingresso in rendita riportante l’indicazione degli estremi identificativi dell’Assicurato principale e, se del caso, del Beneficiario e l’importo della prestazione assicurata.
Art. 4 – Obblighi di comunicazione
1. Il FONDO PENSIONE cura la consegna all’Assicurato principale del Fascicolo Informativo della COMPAGNIA.
2. Il FONDO PENSIONE, all’atto dell’inserimento di ciascun aderente in contratto, si impegna a trasmettere alla Compagnia i dati relativi agli Assicurati ed agli eventuali Beneficiari, secondo lo schema di comunicazione di cui all’Allegato III.
3 Le dichiarazioni del Fondo e dell’Assicurato principale devono essere esatte e complete: l'inesatta indicazione dei dati dell'Assicurato principale o del Reversionario comporta la rettifica dell’importo della rendita.
4. Le età in anni e mesi dell’Assicurato principale e dell’eventuale Reversionario sono calcolate alla data di decorrenza della rendita.
Art. 5 – Pagamento delle prestazioni
1. Ciascun Assicurato principale nell’ambito del contratto avrà :
a) una posizione individuale relativa alla prestazione erogabile in caso di vita, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte dell’Assicurato principale. La durata di tale posizione è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell’Assicurato principale (o del Reversionario sopravvivente in caso di rendita reversibile). Qualora l’Assicurato principale avesse optato per la rendita certa, in caso di decesso dell’Assicurato principale durante il periodo di pagamento certo, la durata è pari al periodo di pagamento certo.
b) una eventuale posizione individuale relativa alla prestazione in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato principale, con decorrenza dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell’Assicurato principale o della revisione dello stato di non autosufficienza.
2. In caso di versamento del premio da parte del Fondo Pensione oltre la data di decorrenza di cui al precedente comma 1, lettera a) e comunque non oltre 180 giorni dalla stessa, ai fini della determinazione della prestazione erogabile in caso di vita dell’Assicurato principale, il premio sarà decurtato degli interessi calcolati pro-rata temporis per i giorni di ritardato pagamento, utilizzando il metodo della capitalizzazione composta e prendendo a riferimento il tasso annuo di rendimento della Gestione Separata Gesav utilizzato per le rivalutazioni effettuate nel mese di decorrenza della posizione assicurativa.
Contestualmente la Compagnia provvederà a liquidare le rate di rendita non corrisposte aventi scadenza compresa tra la data di decorrenza della posizione assicurativa e quella di pagamento del premio.
3. In caso di versamento del premio da parte del Fondo Pensione oltre il termine di 180 giorni di cui al precedente comma 2, la prestazione in caso di vita dell’Assicurato principale avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento del premio.
4. In caso di decesso dell’Assicurato principale dopo la decorrenza della sua posizione individuale relativa alla prestazione in caso di vita e in mancanza di versamento del premio da parte del Fondo Pensione, nessun premio è dovuto da parte del Fondo Pensione e nessuna prestazione è dovuta da parte della Compagnia .
5. La rendita posticipata derivante dalla prestazione in caso di vita sarà erogata con la rateazione indicata dall’Assicurato principale a scelta tra quelle previste: mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale.
La rateazione scelta per la rendita derivante dalla prestazione in caso di vita sarà utilizzata anche per il pagamento della rendita anticipata derivante dalla prestazione in caso di non autosufficienza.
Qualora l’importo annuo iniziale della rendita erogabile in caso di vita sia inferiore all’importo mensile dell’assegno sociale, sono ammesse esclusivamente le rateazioni annuale e semestrale.
Il pagamento della rendita relativa alla prestazione in caso di vita viene effettuato in via posticipata con la rateazione prescelta.
Il pagamento della rendita relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza viene effettuato in via anticipata con la rateazione prescelta.
La posizione individuale accesa per il pagamento della rendita in caso di vita e la posizione individuale accesa per il pagamento della rendita in caso di non autosufficienza hanno ricorrenza annuale all’anniversario delle rispettive decorrenze.
La ricorrenza annuale di rivalutazione coincide, sia per la posizione relativa alla prestazione in caso di vita sia per la posizione relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza, con l’anniversario della data di decorrenza della posizione relativa alla prestazione in caso di vita.
Ad ogni ricorrenza annuale di rivalutazione deve essere consegnato alla Compagnia il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato principale o del Reversionario.
6. In caso di ritardo superiore a 15 giorni nei pagamenti degli importi di cui al comma 5 del presente articolo sono dovuti interessi moratori pari al tasso legale.
7. Il pagamento della rendita erogabile in caso di vita termina:
o con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’Assicurato principale, oppure
o in caso di rendita reversibile, con l’ultima scadenza di rata precedente la morte del Reversionario , se successiva alla morte dell’Assicurato principale, oppure
o in caso di rendita certa, con l’ultima scadenza di rata precedente la conclusione del periodo di pagamento certo
Il pagamento della rendita erogabile in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato principale termina con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’Assicurato principale o la revisione del suo stato di non autosufficienza.
In ogni caso, per tutte le prestazioni sopra indicate, l’erogazione della rendita cesserà dalla prima scadenza di rata successiva al mancato invio del certificato di esistenza in vita dell’Assicurato principale o del Reversionario.
8. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono erogate dalla Compagnia direttamente all’Assicurato principale o al Reversionario o agli eredi legittimi dell’Assicurato principale.
9. L’attività di erogazione delle rendite comprende le seguenti attività, meglio dettagliata nell’Allegato VI:
a) acquisizione al sistema informatico dei dati e parametri relativi alla struttura e alle regole del fondo pensione, ivi incluse le regole relative all’eventuale trattenuta della quota associativa;
b) acquisizione al sistema informativo dei dati relativi agli aderenti ed alle eventuali teste reversionarie;
c) rilascio di quietanza di premio al Contraente;
d) gestione della reportistica al Fondo, all'Autorità di Xxxxxxxxx e ai soggetti terzi indicati dal fondo stesso;
e) gestione del collegamento telematico con il fondo e con il gestore amministrativo e contabile, tramite posta elettronica;
f) tutte le attività necessarie per la gestione amministrativa dell’erogazione delle rendite, a titolo esemplificativo:
o comunicazioni con il Casellario Centrale dei pensionati Inps per conto del fondo pensione;
o pagamento delle rate di rendita per conto del fondo pensione;
o adempimenti fiscali ;
o comunicazione dei dati necessari per gli adempimenti contabili del Fondo;
o accertamento dell’esistenza in vita degli assicurati ed eventuale recupero delle rate di rendita pagate e non dovute sulla base del contratto di rendita.
Art. 6 – Valore di riscatto
1. Le rendite oggetto del presente contratto non ammettono valore di riscatto.
Art. 7 – Decorrenza e durata
1. Il presente contratto ha decorrenza dalla data della sottoscrizione e durata di 10 anni.
2. Il presente contratto è rinnovato tacitamente per un uguale periodo, salvo preavviso delle parti che dovrà essere comunicato almeno 9 mesi prima della scadenza.
Art. 8 – Recesso
1. Il FONDO PENSIONE può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 3 mesi. Il recesso non ha effetto sulle rendite in corso di erogazione, che restano in vigore alle condizioni previste dal presente contratto.
2. Qualora, nel corso della durata del presente contratto, si verifichino delle vicende tali da incidere sulle condizioni di ammissibilità di cui al Bando di gara, il termine di cui al comma primo è ridotto a 30 giorni. Ferma restando la regola di cui al comma primo, seconda parte, in tale ipotesi, limitatamente alle rendite in corso di erogazione, il FONDO PENSIONE si riserva di richiedere il trasferimento della riserva matematica ad altra compagnia di assicurazione.
Art. 9 – Tasse, bolli ed imposte
1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sul premio unico versato e sulla rendita convenuta, sono a carico, rispettivamente, del FONDO PENSIONE e dell’Assicurato principale o Reversionario.
Art. 10 – Clausola finale
1. I coefficienti di conversione in rendita possono essere modificati, alla scadenza del contratto, sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate ed i risultati dell’esperienza diretta.
Le eventuali modifiche verranno applicate agli assicurati inseriti successivamente all’entrata in vigore delle modifiche stesse previa comunicazione al Contraente da effettuarsi con lettera raccomandata almeno nove mesi prima dell’entrata in vigore delle modifiche stesse.
Nell’ipotesi di cui al comma 1, il Contraente può esercitare la facoltà di recesso, a mezzo di lettera raccomandata, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione delle modifiche stesse.
2. Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall’ISVAP, ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni non hanno effetto sul presente contratto, fatta eccezione per eventuali riduzioni del tasso massimo di interesse garantito in misura pari o superiore allo 0,5% rispetto al tasso minimo garantito . In tale eventualità il cambiamento delle condizioni finanziarie sarà applicabile al contratto esclusivamente con riferimento agli aderenti non ancora inseriti in assicurazione.
Art. 11 – Condizioni di miglior favore
1. Il FONDO PENSIONE ha il diritto, su propria richiesta, di ottenere l’applicazione delle eventuali condizioni di miglior favore, complessivamente considerate, che il RTI o una delle due compagnie che ne fanno parte dovesse offrire ad altre forme di previdenza complementare attraverso convenzioni assicurative di nuova sottoscrizione con riferimento alla medesima copertura oggetto del presente contratto (assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile con maggiorazione per perdita di autosufficienza).
Si intendono incluse le convenzioni assicurative stipulate con forme di previdenza complementare di cui le Compagnie risultino soggetto istitutore o gestore. Restano invece escluse le convenzioni stipulate a favore del personale del Gruppo delle Compagnie a cui il RTI fa riferimento.
2. A fronte della richiesta del Fondo Pensione, le Parti si impegnano ad avviare, nei tempi e secondo le modalità che di comune accordo saranno definite, un confronto tecnico finalizzato a verificare la sussistenza di condizioni che, nel complessivo, risultino di miglior favore rispetto a quelle previste nel presente contratto e a concordare le eventuali modalità di aggiornamento del contratto stesso.
3. Le eventuali modifiche verranno applicate agli Assicurati inseriti in contratto successivamente all’entrata in vigore delle modifiche stesse.
Art. 12 – Osservatorio tecnico
1. La Commissione Rendite, composta ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento Commissione Rendite e il RTI (in breve: le Parti) si impegnano a costituire un Osservatorio Tecnico che si riunirà periodicamente al fine di esaminare, in uno spirito di collaborazione, sia i problemi che eventualmente dovessero sorgere in relazione all’applicazione del presente contratto sia gli sviluppi della normativa, europea e italiana, con specifico riferimento alla parità tra uomini e donne.
2. Le Parti si impegnano a riunire l’Osservatorio Tecnico con cadenza almeno annuale per verificare congiuntamente le condizioni economiche e di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita risultanti dalle convenzioni stipulate in data successiva alla sottoscrizione del presente contratto dalle forme pensionistiche complementari a contribuzione definita di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché per approfondire gli eventuali sviluppi della normativa.
Articolo 13 – Foro competente
1. Per qualsiasi controversia che insorgesse tra le parti, relativa all’interpretazione, esecuzione o validità del presente contratto, con esclusione delle controversie relative alla perdita di autosufficienza, sarà competente esclusivamente il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Beneficiario o dei loro aventi diritto.
Articolo 14 – Scioglimento del Fondo Pensione
1. Nel caso di scioglimento del FONDO PENSIONE si provvede alla intestazione diretta in capo agli Assicurati delle rendite in corso di erogazione.
Articolo 15 – Comunicazioni
1. Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà avvenire in forma scritta, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o telefax o messaggio e-mail, da farsi pervenire agli indirizzi indicati in calce o a quelli diversi che le parti tempestivamente provvederanno a comunicarsi.
2. Ogni comunicazione ai sensi del presente contratto sarà considerata come ricevuta:
- alla data del ricevimento del relativo avviso da parte del mittente, nel caso di comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- alla data indicata nel documento di consegna compilato dal vettore, nel caso di consegna a mezzo corriere;
- al momento del ricevimento da parte del mittente di telefax o messaggio e-mail di conferma inviatogli dal destinatario, nell'ipotesi di comunicazione a mezzo telefax o e-mail.
Articolo 16 – Clausola di rivalutazione
Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Compagnia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni che seguono.
A tal fine la Compagnia gestirà le attività maturate sul contratto assicurativo nell’apposita Gestione Speciale con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento della Gestione “GESAV” (allegato).
A) misura della rivalutazione
La Compagnia dichiara annualmente il rendimento annuo finanziario conseguito dalla Gestione separata determinato con i criteri indicati al punto 3) del Regolamento.
La certificazione - di cui al punto 2) del Regolamento - è effettuata con riferimento a ciascun esercizio costituito dai dodici mesi di riferimento.
Il rendimento attribuito alla rendita si ottiene riducendo il rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata - nell’esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale della rendita - del rendimento trattenuto dalla Compagnia .
Tale rendimento trattenuto è pari a 0,55 punti percentuali assoluti.
Viene comunque garantita una misura minima di rivalutazione annua (tasso minimo garantito). Il “tasso minimo garantito” del contratto è pari alla differenza tra il 2,5% ed il tasso tecnico eventualmente già conteggiato nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita e consolida ogni anno alla ricorrenza della rendita.
La misura di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso di interesse eventualmente già conteggiato nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita – tasso tecnico – la differenza, se positiva, fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso di interesse.
Il tasso di interesse tecnico è indicato nelle tabelle dei coefficienti di conversione in rendita riportati in Allegato IV a queste Condizioni di assicurazione.
B) rivalutazione della rendita assicurata
Ad ogni ricorrenza annuale della rendita, la rendita in vigore nel periodo annuale precedente viene aumentata della misura di rivalutazione fissata a norma della precedente lettera A).
ALLEGATO I
Regolamento gestione separata
1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Assicurazioni Generali, che viene contraddistinta con la sigla GESAV.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo dei capitali iniziali costituiti per i contratti che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della GESAV.
La gestione della GESAV é conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la Circolare n. 71 del 26.3.1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
2) La gestione della GESAV é annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al DPR 31.3.1975 n. 136, la quale attesta la rispondenza della GESAV al presente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla GESAV, il rendimento annuo della GESAV, quale descritto al seguente punto 3) e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base dei capitali maturati.
3) Il rendimento annuo della GESAV per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della GESAV di competenza di quell'esercizio al valore medio della GESAV stessa.
Per risultato finanziario della GESAV si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della GESAV - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella GESAV e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella GESAV per i beni già di proprietà della Compagnia .
Per valore medio della GESAV si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della GESAV.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella GESAV. Ai fini della determinazione del rendimento annuo della GESAV, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.
4) La Compagnia si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
ALLEGATO II
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi assicurativi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.
I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all’estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all’estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).
I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.
Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (6).
Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio Privacy di Gruppo.
Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio (Servizio Privacy di Gruppo
– Assicurazioni Generali S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx – TV, tel. 000.000.0000 fax 000.000.0000). Il sito xxx.xxxxxxxx.xx riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l’elenco aggiornato dei Responsabili..
Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.
Xxxxx e data Nome e cognome dell’/gli interessato/i
(leggibile)
Firma
NOTE:
(1) L’art.4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
(2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9).
(3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario o che La qualificano come danneggiato (v. polizze di responsabilità civile); banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
(4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”: agenti, subagenti, produttori d’agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, legali, società del Gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei contratti, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, nonché organismi istituzionali tra cui ISVAP, Banca d’Italia-UIF, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
(5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio.
(6) Questi diritti sono previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003. L’integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
AGPRY01/01VITA*2008
Assicurazione collettiva per l’erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata - ASSOFONDIPENSIONE
ed. 01/09, Pagina 33 di 62 – Condizioni di Assicurazione
ALLEGATO III: Attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza
Farsi il bagno | ||
1° grado | l'Assicurato è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo | Punteggio 0 |
2° grado | l'Assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno | Punteggio 5 |
3° grado | l'Assicurato necessità di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno | Punteggio 10 |
Vestirsi e svestirsi | ||
1° grado | l'Assicurato è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo | Punteggio 0 |
2° grado | l'Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo | punteggio 5 |
3° grado | l'Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo | punteggio 10 |
Igiene del corpo | ||
1° grado | l'Assicurato è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati da (1), (2) e (3): (1) andare al bagno (2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi (3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato al bagno | punteggio 0 |
2° grado | l'Assicurato necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3) | punteggio 5 |
3° grado | l'Assicurato necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3) | punteggio 10 |
Mobilità | ||
1° grado | l'Assicurato è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza da parte di terzi | punteggio 0 |
2° grado | l'Assicurato necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. E' però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto | punteggio 5 |
3° grado | l'Assicurato necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi | punteggio 10 |
Continenza | ||
1° grado | l'Assicurato è completamente continente | punteggio 0 |
2° grado | l'Assicurato presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno | punteggio 5 |
3° grado | l'Assicurato è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come il catetere o colostomia | punteggio 10 |
Bere e mangiare | ||
1° grado | l'Assicurato è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti | punteggio 0 |
2° grado | l'Assicurato necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie: - sminuzzare/tagliare il cibo - sbucciare la frutta - aprire un contenitore/una scatola - versare bevande nel bicchiere | punteggio 5 |
3° grado | l'Assicurato non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale | Punteggio 10 |
Allegato IV - TABELLE DI CONVERSIONE IN RENDITA
TAVOLE DEMOGRAFICHE APPLICATE PER LA DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE RIPORTATI NELLE SUCCESSIVE TABELLE:
Base demografica per la sopravvivenza dei percettori di rendita vitalizia immediata: Tavola IPS55DIFF - qx al 110% - differenziata per sesso, senza Age-shifting.
Base demografica per la perdita di autosufficienza
Tavola LTC "Generali", per la perdita di autosufficienza, differenziata per sesso (senza Age-shifting).
Base demografica per la sopravvivenza dei non autosufficienti
Legge di sopravvivenza individuata dalla tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, corretta "Generali" per la mortalità dei non autosufficienti.
Base demografica per la sopravvivenza degli autosufficienti
Legge di sopravvivenza individuata come differenza tra la sopravvivenza della tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, e la sopravvivenza dei non autosufficienti.
MODALITA’ DI CALCOLO DELLA RENDITA
L’importo annuo della rendita si ottiene moltiplicando il premio unico per il coefficiente di conversione corrispondente all’età e al sesso dell’Assicurato, nonché alla rateazione e alla tipologia di rendita prescelta.
In caso di rendita reversibile, il suddetto coefficiente viene determinato anche con riferimento all’età e al sesso del Reversionario e alla percentuale di reversibilità della rendita stessa. Le età in anni e mesi dell’Assicurato principale e dell’eventuale reversionario sono calcolate alla data di decorrenza della rendita. Gli importi così ottenuti sono da intendersi su base annua.
Esempio di calcolo dell’importo della rendita vitalizia immediata (non reversibile né certa) con maggiorazione in caso di LTC a tasso tecnico 0%:
Età Assicurato: 65 anni
Sesso Assicurato maschio
Premio unico lordo Euro 30.000,00
Rateazione annuale
Coefficiente di conversione 0,0444874
IMPORTO RENDITA ANNUA Euro 1.334,62
Allegato IV segue
ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA (LTC) A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 0%
Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio.
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0274213 | 0,0237849 |
51 | 0,0281663 | 0,0243463 |
52 | 0,0289507 | 0,0249339 |
53 | 0,0297771 | 0,0255494 |
54 | 0,0306486 | 0,0261947 |
55 | 0,0315682 | 0,0268725 |
56 | 0,0325402 | 0,0275855 |
57 | 0,0335691 | 0,0283368 |
58 | 0,0346600 | 0,0291299 |
59 | 0,0358188 | 0,0299684 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0370509 | 0,0308557 |
61 | 0,0383608 | 0,0317962 |
62 | 0,0397515 | 0,0327923 |
63 | 0,0412305 | 0,0338477 |
64 | 0,0428062 | 0,0349683 |
65 | 0,0444874 | 0,0361615 |
66 | 0,0462819 | 0,0374271 |
67 | 0,0482004 | 0,0387816 |
68 | 0,0502555 | 0,0402319 |
69 | 0,0524596 | 0,0417872 |
70 | 0,0548258 | 0,0434580 |
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0272012 | 0,0236638 |
51 | 0,0279343 | 0,0242194 |
52 | 0,0287058 | 0,0248010 |
53 | 0,0295183 | 0,0254099 |
54 | 0,0303745 | 0,0260483 |
55 | 0,0312779 | 0,0267185 |
56 | 0,0322320 | 0,0274233 |
57 | 0,0332413 | 0,0281657 |
58 | 0,0343110 | 0,0289492 |
59 | 0,0354465 | 0,0297771 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0366530 | 0,0306531 |
61 | 0,0379347 | 0,0315810 |
62 | 0,0392944 | 0,0325635 |
63 | 0,0407395 | 0,0336038 |
64 | 0,0422776 | 0,0347081 |
65 | 0,0439170 | 0,0358831 |
66 | 0,0456656 | 0,0371286 |
67 | 0,0475328 | 0,0384611 |
68 | 0,0495309 | 0,0398866 |
69 | 0,0516713 | 0,0414144 |
70 | 0,0539662 | 0,0430541 |
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0271528 | 0,0236371 |
51 | 0,0278833 | 0,0241914 |
52 | 0,0286519 | 0,0247716 |
53 | 0,0294614 | 0,0253792 |
54 | 0,0303143 | 0,0260160 |
55 | 0,0312140 | 0,0266845 |
56 | 0,0321642 | 0,0273875 |
57 | 0,0331693 | 0,0281279 |
58 | 0,0342344 | 0,0289093 |
59 | 0,0353648 | 0,0297349 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0365657 | 0,0306085 |
61 | 0,0378412 | 0,0315336 |
62 | 0,0391945 | 0,0325130 |
63 | 0,0406319 | 0,0335502 |
64 | 0,0421619 | 0,0346508 |
65 | 0,0437922 | 0,0358219 |
66 | 0,0455309 | 0,0370630 |
67 | 0,0473873 | 0,0383905 |
68 | 0,0493727 | 0,0398107 |
69 | 0,0514994 | 0,0413324 |
70 | 0,0537788 | 0,0429653 |
Allegato IV - segue
ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CERTA PER 5 ANNI CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA (LTC) A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 0%
Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio.
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0274031 | 0,0237741 |
51 | 0,0281452 | 0,0243341 |
52 | 0,0289262 | 0,0249202 |
53 | 0,0297486 | 0,0255340 |
54 | 0,0306152 | 0,0261777 |
55 | 0,0315294 | 0,0268536 |
56 | 0,0324949 | 0,0275644 |
57 | 0,0335158 | 0,0283131 |
58 | 0,0345967 | 0,0291030 |
59 | 0,0357428 | 0,0299373 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0369586 | 0,0308196 |
61 | 0,0382482 | 0,0317533 |
62 | 0,0396148 | 0,0327412 |
63 | 0,0410646 | 0,0337869 |
64 | 0,0426047 | 0,0348960 |
65 | 0,0442421 | 0,0360750 |
66 | 0,0459836 | 0,0373249 |
67 | 0,0478375 | 0,0386594 |
68 | 0,0498134 | 0,0400855 |
69 | 0,0519216 | 0,0416115 |
70 | 0,0541721 | 0,0432474 |
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0271857 | 0,0236544 |
51 | 0,0279164 | 0,0242089 |
52 | 0,0286849 | 0,0247892 |
53 | 0,0294939 | 0,0253967 |
54 | 0,0303462 | 0,0260336 |
55 | 0,0312447 | 0,0267021 |
56 | 0,0321934 | 0,0274051 |
57 | 0,0331960 | 0,0281453 |
58 | 0,0342573 | 0,0289261 |
59 | 0,0353821 | 0,0297506 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0365748 | 0,0306222 |
61 | 0,0378397 | 0,0315444 |
62 | 0,0391790 | 0,0325199 |
63 | 0,0405992 | 0,0335520 |
64 | 0,0421074 | 0,0346463 |
65 | 0,0437103 | 0,0358093 |
66 | 0,0454143 | 0,0370416 |
67 | 0,0472271 | 0,0383571 |
68 | 0,0491586 | 0,0397617 |
69 | 0,0512185 | 0,0412647 |
70 | 0,0534162 | 0,0428747 |
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0271379 | 0,0236280 |
51 | 0,0278660 | 0,0241813 |
52 | 0,0286318 | 0,0247603 |
53 | 0,0294380 | 0,0253664 |
54 | 0,0302871 | 0,0260018 |
55 | 0,0311822 | 0,0266687 |
56 | 0,0321271 | 0,0273700 |
57 | 0,0331257 | 0,0281083 |
58 | 0,0341828 | 0,0288870 |
59 | 0,0353029 | 0,0297094 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0364908 | 0,0305787 |
61 | 0,0377500 | 0,0314983 |
62 | 0,0390834 | 0,0324710 |
63 | 0,0404973 | 0,0335002 |
64 | 0,0419986 | 0,0345913 |
65 | 0,0435937 | 0,0357508 |
66 | 0,0452896 | 0,0369792 |
67 | 0,0470936 | 0,0382906 |
68 | 0,0490155 | 0,0396907 |
69 | 0,0510647 | 0,0411882 |
70 | 0,0532510 | 0,0427926 |
Allegato IV - segue
ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CERTA PER 10 ANNI CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA (LTC) A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 0%
Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio.
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0273419 | 0,0237404 |
51 | 0,0280743 | 0,0242966 |
52 | 0,0288435 | 0,0248783 |
53 | 0,0296519 | 0,0254871 |
54 | 0,0305016 | 0,0261249 |
55 | 0,0313951 | 0,0267938 |
56 | 0,0323354 | 0,0274959 |
57 | 0,0333253 | 0,0282342 |
58 | 0,0343686 | 0,0290113 |
59 | 0,0354687 | 0,0298300 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0366284 | 0,0306932 |
61 | 0,0378501 | 0,0316041 |
62 | 0,0391353 | 0,0325645 |
63 | 0,0404873 | 0,0335778 |
64 | 0,0419103 | 0,0346482 |
65 | 0,0434082 | 0,0357814 |
66 | 0,0449834 | 0,0369779 |
67 | 0,0466390 | 0,0382482 |
68 | 0,0483760 | 0,0395960 |
69 | 0,0501935 | 0,0410255 |
70 | 0,0520888 | 0,0425414 |
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0271292 | 0,0236230 |
51 | 0,0278509 | 0,0241739 |
52 | 0,0286088 | 0,0247501 |
53 | 0,0294050 | 0,0253530 |
54 | 0,0302417 | 0,0259844 |
55 | 0,0311216 | 0,0266466 |
56 | 0,0320473 | 0,0273417 |
57 | 0,0330218 | 0,0280724 |
58 | 0,0340487 | 0,0288414 |
59 | 0,0351315 | 0,0296514 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0362730 | 0,0305056 |
61 | 0,0374756 | 0,0314066 |
62 | 0,0387406 | 0,0323568 |
63 | 0,0400716 | 0,0333590 |
64 | 0,0414726 | 0,0344177 |
65 | 0,0429474 | 0,0355382 |
66 | 0,0444990 | 0,0367214 |
67 | 0,0461304 | 0,0379776 |
68 | 0,0478437 | 0,0393105 |
69 | 0,0496391 | 0,0407252 |
70 | 0,0515140 | 0,0422260 |
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0270824 | 0,0235970 |
51 | 0,0278018 | 0,0241468 |
52 | 0,0285571 | 0,0247218 |
53 | 0,0293507 | 0,0253234 |
54 | 0,0301847 | 0,0259535 |
55 | 0,0310614 | 0,0266141 |
56 | 0,0319838 | 0,0273077 |
57 | 0,0329551 | 0,0280366 |
58 | 0,0339785 | 0,0288038 |
59 | 0,0350575 | 0,0296121 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0361950 | 0,0304642 |
61 | 0,0373934 | 0,0313632 |
62 | 0,0386541 | 0,0323110 |
63 | 0,0399803 | 0,0333107 |
64 | 0,0413767 | 0,0343669 |
65 | 0,0428464 | 0,0354846 |
66 | 0,0443928 | 0,0366648 |
67 | 0,0460189 | 0,0379179 |
68 | 0,0477270 | 0,0392477 |
69 | 0,0495175 | 0,0406590 |
70 | 0,0513877 | 0,0421566 |
Allegato IV - segue
ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA REVERSIBILE CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA (LTC), A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 0%
Reversibilità al 60% - maschio su femmina di 5 anni più giovane e femmina su maschio di 5 anni più vecchio.
Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio.
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0231326 | 0,0230645 |
51 | 0,0236730 | 0,0236011 |
52 | 0,0242383 | 0,0241627 |
53 | 0,0248300 | 0,0247508 |
54 | 0,0254501 | 0,0253675 |
55 | 0,0261005 | 0,0260149 |
56 | 0,0267833 | 0,0266956 |
57 | 0,0275009 | 0,0274121 |
58 | 0,0282562 | 0,0281676 |
59 | 0,0290520 | 0,0289653 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0298917 | 0,0298085 |
61 | 0,0307779 | 0,0307011 |
62 | 0,0317139 | 0,0316462 |
63 | 0,0327037 | 0,0326476 |
64 | 0,0337520 | 0,0337108 |
65 | 0,0348637 | 0,0348421 |
66 | 0,0360440 | 0,0360437 |
67 | 0,0372983 | 0,0373282 |
68 | 0,0386330 | 0,0387030 |
69 | 0,0400554 | 0,0401766 |
70 | 0,0415740 | 0,0417599 |
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0229758 | 0,0229505 |
51 | 0,0235088 | 0,0234818 |
52 | 0,0240663 | 0,0240378 |
53 | 0,0246498 | 0,0246199 |
54 | 0,0252609 | 0,0252301 |
55 | 0,0259016 | 0,0258705 |
56 | 0,0265741 | 0,0265436 |
57 | 0,0272806 | 0,0272519 |
58 | 0,0280238 | 0,0279985 |
59 | 0,0288066 | 0,0287865 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0296321 | 0,0296193 |
61 | 0,0305031 | 0,0305005 |
62 | 0,0314224 | 0,0314330 |
63 | 0,0323940 | 0,0324207 |
64 | 0,0334225 | 0,0334688 |
65 | 0,0345125 | 0,0345835 |
66 | 0,0356691 | 0,0357668 |
67 | 0,0368972 | 0,0370313 |
68 | 0,0382034 | 0,0383831 |
69 | 0,0395944 | 0,0398319 |
70 | 0,0410779 | 0,0413868 |
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0229413 | 0,0229254 |
51 | 0,0234727 | 0,0234555 |
52 | 0,0240284 | 0,0240102 |
53 | 0,0246101 | 0,0245911 |
54 | 0,0252193 | 0,0251998 |
55 | 0,0258578 | 0,0258387 |
56 | 0,0265280 | 0,0265101 |
57 | 0,0272321 | 0,0272165 |
58 | 0,0279727 | 0,0279612 |
59 | 0,0287526 | 0,0287471 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0295750 | 0,0295776 |
61 | 0,0304427 | 0,0304562 |
62 | 0,0313584 | 0,0313859 |
63 | 0,0323259 | 0,0323706 |
64 | 0,0333501 | 0,0334154 |
65 | 0,0344354 | 0,0345266 |
66 | 0,0355868 | 0,0357059 |
67 | 0,0368094 | 0,0369658 |
68 | 0,0381092 | 0,0383129 |
69 | 0,0394934 | 0,0397561 |
70 | 0,0409692 | 0,0413047 |
Allegato IV - segue
ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA REVERSIBILE CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA (LTC), A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 0%
Reversibilità al 100% - maschio su femmina di 5 anni più giovane e femmina su maschio di 5 anni più vecchio.
Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio.
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0209466 | 0,0225980 |
51 | 0,0213954 | 0,0231187 |
52 | 0,0218635 | 0,0236635 |
53 | 0,0223521 | 0,0242341 |
54 | 0,0228626 | 0,0248323 |
55 | 0,0233965 | 0,0254602 |
56 | 0,0239553 | 0,0261200 |
57 | 0,0245408 | 0,0268142 |
58 | 0,0251548 | 0,0275456 |
59 | 0,0257996 | 0,0283171 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0264775 | 0,0291320 |
61 | 0,0271912 | 0,0299941 |
62 | 0,0279435 | 0,0309066 |
63 | 0,0287376 | 0,0318734 |
64 | 0,0295770 | 0,0328997 |
65 | 0,0304655 | 0,0339914 |
66 | 0,0314073 | 0,0351519 |
67 | 0,0324064 | 0,0363914 |
68 | 0,0334673 | 0,0377175 |
69 | 0,0345959 | 0,0391388 |
70 | 0,0357988 | 0,0406654 |
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0208179 | 0,0224885 |
51 | 0,0212613 | 0,0230042 |
52 | 0,0217235 | 0,0235438 |
53 | 0,0222059 | 0,0241086 |
54 | 0,0227097 | 0,0247006 |
55 | 0,0232365 | 0,0253219 |
56 | 0,0237877 | 0,0259745 |
57 | 0,0243651 | 0,0266609 |
58 | 0,0249704 | 0,0273838 |
59 | 0,0256058 | 0,0281463 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0262737 | 0,0289514 |
61 | 0,0269765 | 0,0298025 |
62 | 0,0277169 | 0,0307032 |
63 | 0,0284981 | 0,0316571 |
64 | 0,0293237 | 0,0326692 |
65 | 0,0301971 | 0,0337453 |
66 | 0,0311223 | 0,0348885 |
67 | 0,0321032 | 0,0361092 |
68 | 0,0331444 | 0,0374138 |
69 | 0,0342513 | 0,0388114 |
70 | 0,0354303 | 0,0403117 |
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0207896 | 0,0224644 |
51 | 0,0212317 | 0,0229789 |
52 | 0,0216926 | 0,0235173 |
53 | 0,0221737 | 0,0240809 |
54 | 0,0226760 | 0,0246716 |
55 | 0,0232013 | 0,0252914 |
56 | 0,0237508 | 0,0259424 |
57 | 0,0243264 | 0,0266270 |
58 | 0,0249298 | 0,0273481 |
59 | 0,0255632 | 0,0281086 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0262288 | 0,0289115 |
61 | 0,0269292 | 0,0297603 |
62 | 0,0276670 | 0,0306583 |
63 | 0,0284455 | 0,0316094 |
64 | 0,0292680 | 0,0326184 |
65 | 0,0301380 | 0,0336910 |
66 | 0,0310597 | 0,0348306 |
67 | 0,0320367 | 0,0360469 |
68 | 0,0330735 | 0,0373470 |
69 | 0,0341758 | 0,0387396 |
70 | 0,0353494 | 0,0402338 |
Allegato IV - segue
ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA (LTC) A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 2,5%
Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio.
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0428379 | 0,0389759 |
51 | 0,0435836 | 0,0395091 |
52 | 0,0443717 | 0,0400691 |
53 | 0,0452045 | 0,0406578 |
54 | 0,0460851 | 0,0412769 |
55 | 0,0470170 | 0,0419294 |
56 | 0,0480042 | 0,0426185 |
57 | 0,0490523 | 0,0433471 |
58 | 0,0501671 | 0,0441197 |
59 | 0,0513545 | 0,0449396 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0526202 | 0,0458110 |
61 | 0,0539680 | 0,0467377 |
62 | 0,0554004 | 0,0477218 |
63 | 0,0569246 | 0,0487665 |
64 | 0,0585501 | 0,0498780 |
65 | 0,0602856 | 0,0510647 |
66 | 0,0621388 | 0,0523234 |
67 | 0,0641211 | 0,0536746 |
68 | 0,0662449 | 0,0551247 |
69 | 0,0685237 | 0,0566836 |
70 | 0,0709698 | 0,0583611 |
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0422222 | 0,0385146 |
51 | 0,0429483 | 0,0390379 |
52 | 0,0437153 | 0,0395877 |
53 | 0,0445256 | 0,0401652 |
54 | 0,0453817 | 0,0407726 |
55 | 0,0462875 | 0,0414125 |
56 | 0,0472467 | 0,0420877 |
57 | 0,0482644 | 0,0428020 |
58 | 0,0493459 | 0,0435589 |
59 | 0,0504974 | 0,0443620 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0517240 | 0,0452151 |
61 | 0,0530296 | 0,0461223 |
62 | 0,0544155 | 0,0470852 |
63 | 0,0558897 | 0,0481068 |
64 | 0,0574600 | 0,0491932 |
65 | 0,0591349 | 0,0503522 |
66 | 0,0609225 | 0,0515812 |
67 | 0,0628314 | 0,0528997 |
68 | 0,0648757 | 0,0543142 |
69 | 0,0670655 | 0,0558332 |
70 | 0,0694131 | 0,0574666 |
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0420877 | 0,0384137 |
51 | 0,0428097 | 0,0389347 |
52 | 0,0435720 | 0,0394822 |
53 | 0,0443774 | 0,0400572 |
54 | 0,0452284 | 0,0406621 |
55 | 0,0461284 | 0,0412993 |
56 | 0,0470814 | 0,0419717 |
57 | 0,0480926 | 0,0426827 |
58 | 0,0491671 | 0,0434361 |
59 | 0,0503107 | 0,0442358 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0515291 | 0,0450848 |
61 | 0,0528254 | 0,0459876 |
62 | 0,0542014 | 0,0469459 |
63 | 0,0556647 | 0,0479623 |
64 | 0,0572233 | 0,0490434 |
65 | 0,0588852 | 0,0501965 |
66 | 0,0606586 | 0,0514189 |
67 | 0,0625520 | 0,0527307 |
68 | 0,0645786 | 0,0541372 |
69 | 0,0667499 | 0,0556477 |
70 | 0,0690765 | 0,0572715 |
Allegato IV - segue
ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CERTA PER 5 ANNI CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA (LTC) A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 2,5%
Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio.
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0427976 | 0,0389493 |
51 | 0,0435377 | 0,0394798 |
52 | 0,0443192 | 0,0400368 |
53 | 0,0451445 | 0,0406223 |
54 | 0,0460164 | 0,0412383 |
55 | 0,0469384 | 0,0418873 |
56 | 0,0479143 | 0,0425724 |
57 | 0,0489486 | 0,0432966 |
58 | 0,0500460 | 0,0440633 |
59 | 0,0512119 | 0,0448761 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0524505 | 0,0457383 |
61 | 0,0537655 | 0,0466531 |
62 | 0,0551587 | 0,0476231 |
63 | 0,0566367 | 0,0486514 |
64 | 0,0582065 | 0,0497441 |
65 | 0,0598756 | 0,0509074 |
66 | 0,0616496 | 0,0521414 |
67 | 0,0635364 | 0,0534614 |
68 | 0,0655458 | 0,0548742 |
69 | 0,0676879 | 0,0563892 |
70 | 0,0699731 | 0,0580147 |
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0421879 | 0,0384919 |
51 | 0,0429094 | 0,0390130 |
52 | 0,0436708 | 0,0395601 |
53 | 0,0444747 | 0,0401350 |
54 | 0,0453237 | 0,0407395 |
55 | 0,0462212 | 0,0413763 |
56 | 0,0471709 | 0,0420484 |
57 | 0,0481770 | 0,0427588 |
58 | 0,0492443 | 0,0435112 |
59 | 0,0503778 | 0,0443082 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0515815 | 0,0451537 |
61 | 0,0528594 | 0,0460509 |
62 | 0,0542129 | 0,0470015 |
63 | 0,0556480 | 0,0480093 |
64 | 0,0571723 | 0,0490795 |
65 | 0,0587917 | 0,0502192 |
66 | 0,0605129 | 0,0514274 |
67 | 0,0623426 | 0,0527198 |
68 | 0,0642913 | 0,0541023 |
69 | 0,0663676 | 0,0555840 |
70 | 0,0685805 | 0,0571739 |
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0420548 | 0,0383917 |
51 | 0,0427723 | 0,0389107 |
52 | 0,0435294 | 0,0394557 |
53 | 0,0443286 | 0,0400282 |
54 | 0,0451726 | 0,0406303 |
55 | 0,0460647 | 0,0412645 |
56 | 0,0470086 | 0,0419338 |
57 | 0,0480088 | 0,0426412 |
58 | 0,0490696 | 0,0433902 |
59 | 0,0501960 | 0,0441841 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0513925 | 0,0450258 |
61 | 0,0526621 | 0,0459190 |
62 | 0,0540071 | 0,0468656 |
63 | 0,0554333 | 0,0478686 |
64 | 0,0569473 | 0,0489342 |
65 | 0,0585562 | 0,0500686 |
66 | 0,0602660 | 0,0512710 |
67 | 0,0620837 | 0,0525577 |
68 | 0,0640184 | 0,0539337 |
69 | 0,0660812 | 0,0554081 |
70 | 0,0682790 | 0,0569901 |
Allegato IV - segue
ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CERTA PER 10 ANNI CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA (LTC) A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 2,5%
Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio.
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0426760 | 0,0388756 |
51 | 0,0433996 | 0,0393992 |
52 | 0,0441614 | 0,0399489 |
53 | 0,0449634 | 0,0405257 |
54 | 0,0458075 | 0,0411316 |
55 | 0,0466965 | 0,0417688 |
56 | 0,0476322 | 0,0424396 |
57 | 0,0486187 | 0,0431464 |
58 | 0,0496584 | 0,0438924 |
59 | 0,0507547 | 0,0446800 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0519100 | 0,0455121 |
61 | 0,0531262 | 0,0463912 |
62 | 0,0544034 | 0,0473194 |
63 | 0,0557445 | 0,0482989 |
64 | 0,0571540 | 0,0493347 |
65 | 0,0586345 | 0,0504319 |
66 | 0,0601888 | 0,0515908 |
67 | 0,0618181 | 0,0528217 |
68 | 0,0635235 | 0,0541284 |
69 | 0,0653019 | 0,0555145 |
70 | 0,0671492 | 0,0569827 |
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0420764 | 0,0384234 |
51 | 0,0427826 | 0,0389381 |
52 | 0,0435261 | 0,0394783 |
53 | 0,0443090 | 0,0400453 |
54 | 0,0451329 | 0,0406407 |
55 | 0,0460003 | 0,0412669 |
56 | 0,0469138 | 0,0419261 |
57 | 0,0478764 | 0,0426207 |
58 | 0,0488914 | 0,0433539 |
59 | 0,0499618 | 0,0441279 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0510897 | 0,0449458 |
61 | 0,0522777 | 0,0458102 |
62 | 0,0535255 | 0,0467224 |
63 | 0,0548363 | 0,0476854 |
64 | 0,0562139 | 0,0487035 |
65 | 0,0576615 | 0,0497822 |
66 | 0,0591821 | 0,0509214 |
67 | 0,0607770 | 0,0521319 |
68 | 0,0624489 | 0,0534177 |
69 | 0,0641952 | 0,0547819 |
70 | 0,0660123 | 0,0562291 |
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0419453 | 0,0383245 |
51 | 0,0426479 | 0,0388371 |
52 | 0,0433875 | 0,0393752 |
53 | 0,0441661 | 0,0399399 |
54 | 0,0449857 | 0,0405333 |
55 | 0,0458484 | 0,0411570 |
56 | 0,0467569 | 0,0418137 |
57 | 0,0477145 | 0,0425056 |
58 | 0,0487242 | 0,0432360 |
59 | 0,0497886 | 0,0440073 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0509113 | 0,0448219 |
61 | 0,0520928 | 0,0456830 |
62 | 0,0533342 | 0,0465918 |
63 | 0,0546385 | 0,0475511 |
64 | 0,0560092 | 0,0485654 |
65 | 0,0574498 | 0,0496401 |
66 | 0,0589630 | 0,0507748 |
67 | 0,0605506 | 0,0519813 |
68 | 0,0622146 | 0,0532620 |
69 | 0,0639546 | 0,0546218 |
70 | 0,0657652 | 0,0560642 |
Allegato IV - segue
ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA REVERSIBILE CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA (LTC), A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 2,5%
Reversibilità al 60% - maschio su femmina di 5 anni più giovane e femmina su maschio di 5 anni più vecchio.
Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio.
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0383814 | 0,0380126 |
51 | 0,0389013 | 0,0385137 |
52 | 0,0394474 | 0,0390402 |
53 | 0,0400215 | 0,0395939 |
54 | 0,0406251 | 0,0401765 |
55 | 0,0412606 | 0,0407905 |
56 | 0,0419300 | 0,0414384 |
57 | 0,0426363 | 0,0421234 |
58 | 0,0433821 | 0,0428482 |
59 | 0,0441708 | 0,0436167 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0450055 | 0,0444322 |
61 | 0,0458895 | 0,0452985 |
62 | 0,0468248 | 0,0462188 |
63 | 0,0478160 | 0,0471963 |
64 | 0,0488682 | 0,0482372 |
65 | 0,0499865 | 0,0493479 |
66 | 0,0511758 | 0,0505295 |
67 | 0,0524420 | 0,0517968 |
68 | 0,0537918 | 0,0531567 |
69 | 0,0552328 | 0,0546188 |
70 | 0,0567730 | 0,0561930 |
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0378864 | 0,0375738 |
51 | 0,0383942 | 0,0380659 |
52 | 0,0389278 | 0,0385831 |
53 | 0,0394884 | 0,0391265 |
54 | 0,0400776 | 0,0396985 |
55 | 0,0406979 | 0,0403010 |
56 | 0,0413510 | 0,0409366 |
57 | 0,0420396 | 0,0416082 |
58 | 0,0427667 | 0,0423191 |
59 | 0,0435352 | 0,0430723 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0443485 | 0,0438716 |
61 | 0,0452090 | 0,0447203 |
62 | 0,0461193 | 0,0456213 |
63 | 0,0470834 | 0,0465781 |
64 | 0,0481063 | 0,0475962 |
65 | 0,0491927 | 0,0486822 |
66 | 0,0503477 | 0,0498370 |
67 | 0,0515764 | 0,0510749 |
68 | 0,0528854 | 0,0524024 |
69 | 0,0542814 | 0,0538286 |
70 | 0,0557724 | 0,0553636 |
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0377780 | 0,0374776 |
51 | 0,0382834 | 0,0379678 |
52 | 0,0388142 | 0,0384829 |
53 | 0,0393718 | 0,0390241 |
54 | 0,0399580 | 0,0395938 |
55 | 0,0405749 | 0,0401937 |
56 | 0,0412244 | 0,0408268 |
57 | 0,0419092 | 0,0414955 |
58 | 0,0426323 | 0,0422034 |
59 | 0,0433964 | 0,0429533 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0442051 | 0,0437489 |
61 | 0,0450605 | 0,0445937 |
62 | 0,0459654 | 0,0454905 |
63 | 0,0469237 | 0,0464427 |
64 | 0,0479402 | 0,0474559 |
65 | 0,0490198 | 0,0485366 |
66 | 0,0501676 | 0,0496857 |
67 | 0,0513880 | 0,0509173 |
68 | 0,0526879 | 0,0522376 |
69 | 0,0540745 | 0,0536561 |
70 | 0,0555552 | 0,0551825 |
Allegato IV - segue
ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA REVERSIBILE CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA (LTC), A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 2,5%
Reversibilità al 100% - maschio su femmina di 5 anni più giovane e femmina su maschio di 5 anni più vecchio.
Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio.
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0358908 | 0,0373896 |
51 | 0,0362999 | 0,0378705 |
52 | 0,0367285 | 0,0383756 |
53 | 0,0371780 | 0,0389070 |
54 | 0,0376498 | 0,0394664 |
55 | 0,0381454 | 0,0400559 |
56 | 0,0386663 | 0,0406780 |
57 | 0,0392146 | 0,0413351 |
58 | 0,0397920 | 0,0420299 |
59 | 0,0404008 | 0,0427657 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0410435 | 0,0435462 |
61 | 0,0417230 | 0,0443746 |
62 | 0,0424421 | 0,0452544 |
63 | 0,0432040 | 0,0461898 |
64 | 0,0440127 | 0,0471861 |
65 | 0,0448722 | 0,0482490 |
66 | 0,0457867 | 0,0493822 |
67 | 0,0467600 | 0,0505965 |
68 | 0,0477973 | 0,0518995 |
69 | 0,0489043 | 0,0533006 |
70 | 0,0500882 | 0,0548098 |
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0354575 | 0,0369649 |
51 | 0,0358580 | 0,0374373 |
52 | 0,0362775 | 0,0379337 |
53 | 0,0367175 | 0,0384556 |
54 | 0,0371790 | 0,0390049 |
55 | 0,0376638 | 0,0395837 |
56 | 0,0381733 | 0,0401942 |
57 | 0,0387093 | 0,0408390 |
58 | 0,0392736 | 0,0415208 |
59 | 0,0398684 | 0,0422424 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0404962 | 0,0430074 |
61 | 0,0411597 | 0,0438195 |
62 | 0,0418617 | 0,0446814 |
63 | 0,0426052 | 0,0455976 |
64 | 0,0433939 | 0,0465725 |
65 | 0,0442315 | 0,0476125 |
66 | 0,0451227 | 0,0487206 |
67 | 0,0460704 | 0,0499074 |
68 | 0,0470803 | 0,0511802 |
69 | 0,0481570 | 0,0525478 |
70 | 0,0493077 | 0,0540202 |
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate
Età | Maschi | Femmine |
50 | 0,0353626 | 0,0368718 |
51 | 0,0357613 | 0,0373424 |
52 | 0,0361788 | 0,0378368 |
53 | 0,0366166 | 0,0383566 |
54 | 0,0370760 | 0,0389038 |
55 | 0,0375584 | 0,0394803 |
56 | 0,0380654 | 0,0400885 |
57 | 0,0385987 | 0,0407304 |
58 | 0,0391602 | 0,0414092 |
59 | 0,0397519 | 0,0421280 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0403766 | 0,0428896 |
61 | 0,0410368 | 0,0436979 |
62 | 0,0417348 | 0,0445561 |
63 | 0,0424744 | 0,0454678 |
64 | 0,0432588 | 0,0464382 |
65 | 0,0440917 | 0,0474732 |
66 | 0,0449778 | 0,0485758 |
67 | 0,0459202 | 0,0497569 |
68 | 0,0469237 | 0,0510230 |
69 | 0,0479941 | 0,0523834 |
70 | 0,0491376 | 0,0538477 |
Allegato V Numero Contratto: ……………
MODULO DI RICHIESTA
EROGAZIONE PRESTAZIONE PREVIDENZIALE IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA DELL’ASSICURATO PRINCIPALE
Dati relativi al contraente:
Denominazione Codice Fiscale Indirizzo Numero Civico CAP Località Prov.
Dati relativi all’assicurato principale:
Cognome: …………………………………………………………………
Nome: …………………………………………………………………
Sesso (M o F): …………………………………………………………………
Data di Nascita (gg/mm/aaaa): …………………………………………………………………
Luogo di Nascita: …………………………………………………………………
Codice Fiscale: …………………………………………………………………
Residenza: …………………………………………………………………
Domicilio (se diverso dalla residenza): …………………………………………………………………
Documento di riconoscimento:
Carta d’identità Patente Passaporto Porto d’armi Libretto pensione Tessera ministeriale
Numero Rilasciata da Località rilascio Data di rilascio
Periodicità della rendita:
Annuale semestrale quadrimestrale trimestrale bimestrale mensile
Scelta tasso tecnico:
0% 1% 2% 2,5%
Tipologia di rendita scelta:
vitalizia non reversibile certa 5 anni certa 10 anni vitalizia reversibile al
…. %
Dati relativi al Reversionario:
(compilare solo in caso in cui l’Assicurato principale opti per la rendita reversibile):
Cognome: …………………………………………………………………
Nome: …………………………………………………………………
Sesso (M o F): …………………………………………………………………
Data di Nascita (gg/mm/aaaa): …………………………………………………………………
Luogo di Nascita: …………………………………………………………………
Codice Fiscale: ………………………………………….………………………
Residenza: …………………………………………………………………
Domicilio (se diverso dalla residenza): …………………………………………………………………
Dati relativi al Beneficiario designato:
(compilare solo in caso in cui l’Assicurato principale opti per la rendita certa 5 o 10 anni)
Cognome:
Nome:
Sesso (M o F):
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Codice Fiscale:
Residenza:
Domicilio (se diverso dalla residenza):
IBAN presso cui accreditare le rate di rendita:
IBAN |
Il sottoscritto Assicurato dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo “Assicurazione collettiva per l’erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata ed. 01/09” e di accettare le Condizioni di Assicurazione in esso previste.
………….lì…………….. Firma dell’iscritto Timbro e firma del Fondo Pensione
…………….……………… ……………………………….
Allegato VI
Gestione amministrativa delle rendite
I contenuti di questo allegato saranno soggetti ad eventuali modifiche periodiche sulla base di reciproche segnalazioni che dovessero intervenire in merito alle procedure di gestione dei contratti stessi.
Acquisizione al sistema informatico dei dati e parametri relativi alla struttura e alle regole del Fondo pensione
La Compagnia predispone il proprio sistema informatico al fine di recepire le previsioni derivanti dal contratto stipulato dal Fondo Pensione per quanto attiene la gestione, l’erogazione e gli eventi connessi al pagamento delle rendite assicurate.
Il sistema informativo è predisposto per la produzione della reportistica e quanto altro specificato di seguito.
Acquisizione al sistema informativo dei dati relativi agli aderenti ed alle eventuali teste reversionarie
Per ciascuna richiesta di ingresso in assicurazione, il Fondo Pensione trasmette alla Compagnia tutte le informazioni necessarie alla gestione della rendita sulla base dello schema di comunicazione di cui all’All. V.
Inoltre, Il Fondo Pensione e la Compagnia concordano un opportuno tracciato record tramite il quale dovranno essere comunicati i dati relativi a ciascuna posizione.
In mancanza di accordo, il tracciato record è il seguente.
Byte Iniziale | Byte finale | Contenuto Campo | Lunghezza campo | |
Dati relativi all’assicurato principale | 1 | 20 | Cognome | 20 |
21 | 40 | Nome | 20 | |
41 | 48 | Data nascita (aaaammgg) | 8 | |
49 | 49 | Sesso | 1 | |
50 | 65 | Codice Fiscale | 16 | |
66 | 95 | Indirizzo | 30 | |
96 | 125 | Località | 30 | |
126 | 130 | Cap | 5 | |
131 | 132 | Provincia | 2 | |
133 | 136 | Stato | 4 | |
137 | 146 | Premio Versato | 10 | |
147 | 148 | Numero rate/anno | 2 | |
149 | 150 | Tasso tecnico scelto | 2 | |
151 | 151 | Rendita scelta | 1 | |
152 | 153 | N. anni (per rendita certa) | 2 | |
154 | 154 | Modalità di pagamento | 1 | |
155 | 000 | XXXX | 27 | |
Composizione del premio a fini fiscali | 182 | 191 | valore posizione totale destinata a rendita | 10 |
192 | 201 | valore posizione imputabile al 31/12/2000 | 10 | |
202 | 211 | valore posizione imputabile dal 01/01/01 al 31/12/2006 | 10 | |
212 | 221 | di cui: rendimenti dal 01/01/2001 al 31/12/2006 già assoggettati | 10 | |
222 | 231 | di cui: ctrb fino al 31/12/2006 dedotti | 10 |
232 | 241 | di cui: ctrb post fino al 31/12/2006 non dedotti | 10 | |
242 | 251 | valore posizione imputabile al post 01/01/2007 | 10 | |
252 | 261 | di cui: rendimenti dal 01/01/2007 già assoggettati | 10 | |
262 | 271 | di cui: ctrb dal 01/01/2007 dedotti | 10 | |
272 | 281 | di cui: ctrb post dal 01/01/2007 non dedotti | 10 | |
Dati relativi al Reversionario (facoltativo) | 282 | 301 | Cognome | 20 |
Nome | 20 | |||
Data nascita (aaaammgg) | 8 | |||
Sesso | 1 | |||
Codice Fiscale | 16 | |||
Indirizzo | 30 | |||
Località | 30 | |||
Cap | 5 | |||
Provincia | 2 | |||
Stato | 4 | |||
Percentuale di reversibilità | 3 | |||
Reversibilità fino a 26 anni | 2 | |||
Opzione certa | 302 | 303 | Si/No | 2 |
304 | 304 | 5/10 | 1 |
Il formato con cui saranno comunicati i dati potrà essere preferibilmente .txt o .xls
La tipologia di rendita, la rateazione, l’assicurato principale e il reversionario sono stabiliti all’ingresso in assicurazione e non possono essere successivamente variati.
Contestualmente all’invio del file via e-mail (o con altro canale da concordare), il Fondo Pensione trasmette via fax alla Compagnia copia dell’ordine di bonifico – relativo all’importo delle contribuzioni indicate nel file – effettuato sul c/c della Compagnia.
La Compagnia verifica la corrispondenza tra l’importo bonificato e quello indicato nel file come “totale contributi” e, solo in caso la riconciliazione non dia esito positivo, contatta il Fondo per risolvere il problema.
I pagamenti delle rate di rendita avverranno secondo quanto stabilito nella convenzione assicurativa.
Rilascio di quietanze con indicazione degli estremi identificativi del Beneficiario e importo della prestazione assicurata
– tassazione
Il premio relativo all’accensione di ogni nuova rendita sarà inoltrato dal Fondo Pensione alla Compagnia; a fronte del pagamento, la Compagnia rilascerà al Fondo Pensione regolare quietanza ed invierà al Fondo Pensione e al nuovo Assicurato una comunicazione di ingresso in rendita che descrive l’importo erogabile, le componenti fiscali e gli estremi identificativi dell’assicurato stesso e della tipologia di rendita prescelta.
Ad ogni scadenza di rata la Compagnia:
- effettuerà a ciascun assicurato un bonifico pari all’importo della rata da erogare al netto della trattenuta fiscale con evidenza in apposito cedolino cartaceo domiciliato presso l’indirizzo dell’Assicurato;
- fornirà quindi al Fondo, sia in formato elettronico sia su carta, la distinta recante per ogni posizione le seguenti informazioni:
o Nominativo del beneficiario e suo codice fiscale
o Importo lordo della rata di rendita
o Importo della rata di rendita al netto delle imposte
o Imposte applicate alla rata di rendita
o Scadenza rata di riferimento del pagamento
Annualmente, all’anniversario di rivalutazione (mese e giorno di decorrenza della rendita) all’assicurato sarà inviato un certificato individuale che attesta la rivalutazione consolidata sulla propria rendita.
Gestione della reportistica agli Organi del Fondo, all'Autorità di Vigilanza, al service amministrativo e ai soggetti terzi indicati dal Fondo stesso
La Compagnia provvede al costante reporting:
− dell’andamento della Gestione Separata di riferimento, attraverso la comunicazione mensile del rendimento della gestione via mail entro l’ultimo giorno del mese precedente quello di riferimento;
− dell’andamento della Gestione Separata di riferimento con la predisposizioni di schede trimestrali che forniscono informazioni sintetiche relative alle principali caratteristiche della gestione (asset allocation, rendimenti, etc), inviate via mail entro il 45 gg dalla scadenza del trimestre;
− delle riserve tecniche gestite a ciascun anniversario di rivalutazione
La Compagnia rimane disponibile per ogni richiesta informativa collegata alla gestione di cui al contratto. La Compagnia fornisce al Fondo Pensione i dati necessari per la redazione del bilancio, in conformità alle indicazioni Covip.
Creazione del collegamento telematico con il Fondo e con il gestore amministrativo e contabile
L’attività relazionale informatica con il Fondo Pensione e il gestore amministrativo è gestita tramite posta elettronica
Gestione amministrativa dell’erogazione delle rendite
La Compagnia comunicherà con il casellario Inps per contro del Fondo Pensione con apposita delega e verificate le autorizzazioni tutte ad operare in tal senso.
Le rate di rendita saranno erogate tramite bonifico bancario direttamente ai singoli assicurati per conto del Fondo Pensione su apposita delega e la Compagnia agirà per gli adempimenti fiscali in conformità alla vigente normativa.
Alla ricorrenza di ciascun periodo fiscale, la Compagnia invierà all’assicurato il C.U.D. relativo all’erogazione di rendita avvenuta nell’anno.
La Compagnia accerterà annualmente l’esistenza in vita degli assicurati, chiedendo agli stessi l’invio del certificato di esistenza in vita. Tale richiesta sarà effettuata contestualmente all’invio all’assicurato del certificato annuale di rivalutazione. Qualora l’assicurato richieda una rateazione subsemestrale, la Compagnia si riserva la facoltà di richiedere l’invio del certificato di esistenza in vita anche con frequenza maggiore e, comunque, per un numero massimo di due richieste l’anno.
Il decesso dell’assicurato, e/o dei reversionari dovrà essere comunicato al Fondo Pensione. Il Fondo Pensione è tenuto a comunicare tempestivamente alla Compagnia ogni informazione, di cui dovesse venire a conoscenza, che determini la modifica dell’importo o la cessazione del pagamento della rendita.
Sarà cura della Compagnia recuperare eventuali rate di rendita non dovute.
Il presente Fascicolo informativo è composto da:
− Scheda sintetica
− Nota informativa
− Condizioni di assicurazione
−
− Modulo di proposta
GLOSSARIO
Assicurazione collettiva di rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC)
Assicurazione collettiva per l’erogazione di prestazioni in forma di rendita
vitalizia immediata -ASSOFONDIPENSIONE
Glossario
GLOSSARIO
Agli effetti del presente fascicolo informativo si intendono per:
Assicurato
La persona fisica sulla cui vita è stipulata l’assicurazione. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario
La persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Condizioni di assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Compagnia
Assicurazioni Generali S.p.A., altresì definita impresa o compagnia, che esercita le assicurazioni e le operazioni indicate all’art. 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Contraente
La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
Data di decorrenza
La data di riferimento per il calcolo delle prestazioni previste dal contratto.
Gestione separata di attivi
Termine con cui è indicata una speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Assicurazioni Generali S.p.A., che consente di attribuire, al contratto ad essa collegata, parte dei rendimenti finanziari realizzati.
ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.
Premio
L’importo che il Contraente corrisponde ad Assicurazioni Generali S.p.A.
Proposta di assicurazione
Documento con il quale il Contraente chiede ad Assicurazioni Generali S.p.A. di stipulare un contratto di assicurazione.
Ricorrenza annuale di rivalutazione
Data stabilita dal contratto alla quale viene riconosciuta una rivalutazione delle prestazioni assicurate.
RTI
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Assicurazioni Generali S.p.A. e Ina Assitalia S.p.A.
Il presente Fascicolo informativo aggiornato in data 01/03/2009 si compone di: Scheda sintetica, Nota informativa, Condizioni di polizza, Glossario e Modulo di Proposta (Mod. GVPCOL62 - Ed. 01-2009).