CITTÀ DI ANAGNI
CITTÀ DI ANAGNI
PROVINCIA DI FROSINONE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE
Capo I – CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
1. L'appalto ha per oggetto l’espletamento, per i periodi indicati al successivo art. 3, del servizio di trasporto scolastico sul territorio comunale di Anagni , degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Più dettagliatamente, il servizio ha per oggetto l’espletamento del trasporto degli alunni dai punti di raccolta, alle scuole frequentate dai medesimi ed anche agli impianti sportivi comunali, per eventuali necessità, e viceversa.
2. Le prestazioni richieste alla ditta affidataria e le modalità di svolgimento del servizio sono dettagliate al successivo art. 2 del presente capitolato.
3. E’ comunque in facoltà dell’Amministrazione comunale di adeguare l’effettiva consistenza del servizio alle variazioni di una diversa organizzazione degli orari o del servizio disposti dalla competente Autorità Scolastica o dall’Amministrazione Comunale, ovvero per la chiusura o il trasferimento di plessi scolastici, nonché di chiedere all’appaltatore l’attivazione di ulteriori percorsi o la modificazione dei percorsi di trasporto scolastico.
Art. 2 – SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO D’APPALTO
1. Il servizio comprende l’esecuzione del trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, da effettuarsi sul territorio comunale garantendo il rispetto del calendario scolastico, degli orari di ingresso ed uscita degli alunni dalle scuole, definiti dalle Autorità Scolastiche, con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l’anno scolastico. Altresì il Servizio comprende l’assistenza e la vigilanza degli alunni trasportati con la presenza di una vigilatrice su ogni scuolabus.
2. Il trasporto scolastico dovrà essere effettuato secondo quanto dettagliatamente indicato nel Piano trasporto scolastico definito sulla base del servizio relativo all’anno scolastico 2019-2020 , esso potrà essere oggetto di modifiche, riduzioni o integrazioni che l’Amministrazione comunale comunicherà alla Ditta prima dell’inizio di ogni anno scolastico;
3. Dopo 15 giorni dall’inizio del trasporto scolastico la Ditta affidataria dovrà effettuare un controllo sui servizi effettuati verificando i percorsi e gli orari. All’Amministrazione comunale compete di definire le variazioni al servizio e la Ditta affidataria ha l’obbligo di renderle operative entro 2 giorni dalla comunicazione da parte del Responsabile del Servizio Scolastico, dandone notizia all’utenza e alle scuole interessate.
5. Il servizio di cui al presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore. In caso di proclamazione di sciopero la Ditta appaltatrice è tenuta ad avvertire tempestivamente sia l’Amministrazione comunale che le Scuole interessate, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa. Saranno garantite le prestazioni indispensabili di cui alla normativa nazionale (L. 146/1990 e s.m.) come individuate dai corrispondenti accordi sindacali aziendali.
6. Le modifiche temporanee del servizio dovute ad eventi straordinari ed imprevedibili saranno comunicate immediatamente alla Ditta dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune. Qualora tali modifiche abbiano una durata superiore ai 2 giorni i percorsi e gli orari dovranno essere autorizzati dal Responsabile del Servizio Scolastico/RUP . Eventuali ritardi accidentali, per guasti o eventi del tutto imprevedibili (incidenti ecc.) devono essere annotati giornalmente da parte dell’autista su apposito diario di bordo.
7. Nel caso in cui per sopraggiunte avarie di uno o più mezzi durante l’esecuzione del servizio ed i mezzi stessi non potessero essere utilizzati, la Ditta affidataria è tenuta ad avvisare degli eventuali ritardi l’ Ufficio Pubblica Istruzione del Comune e gli utenti interessati ed ad assicurare la tempestiva sostituzione degli automezzi stessi entro 20 minuti dall’evento.
8. In caso di temporanea chiusura del traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso di forza maggiore, la Ditta affidataria dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari, che saranno autorizzate dall’Amministrazione e comunicate tempestivamente alla Ditta, agli utenti e alle scuole interessate dal competente ufficio comunale, per garantire il regolare espletamento del servizio.
9. In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l’Amministrazione comunale potrà sostituirsi all’appaltatore senza formalità di sorta, anche attraverso l’affidamento ad altra Ditta, con rivalsa delle spese a carico dell’appaltatore e ciò indipendentemente dalle penalità a questo applicabili, dall’eventuale risarcimento dei danni e dalla risoluzione del contratto per inadempimento.
10. La Ditta affidataria sarà tenuta a partecipare, con un proprio Responsabile referente, agli incontri con l’ufficio Pubblica Istruzione prima dell’inizio dell’anno scolastico per la programmazione generale del servizio e ogni qualvolta l’Amministrazione comunale lo riterrà necessario.
11. E’ compreso nel servizio, su richiesta dell’Amministrazione comunale, lo svolgimento di gite scolastiche/visite guidate, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio, da svolgersi nell’arco orario del giorno di scuola. La Ditta affidataria effettua gratuitamente tali gite fino ad un numero massimo di 100 km nell’arco di durata del contratto. Tali gite promosse dalle singole scuole, dovranno essere espletate dalla Ditta affidataria secondo le necessità. L’Ufficio Pubblica Istruzione comunicherà alla Ditta, con almeno 48 ore di anticipo, gli itinerari e l’elenco e/o il numero dei bambini da trasportare per ogni trasferta.
12. Le modalità operative di espletamento del servizio di trasporto sono le seguenti:
• luogo di espletamento: ambito territoriale comunale;
• periodo di espletamento: tre mesi decorrenti dalla data fissata dalla Amministrazione nel provvedimento di esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• giorni settimanali di espletamento: dal lunedì al venerdì;
• il servizio è svolto dalla Ditta affidataria, con proprio personale, impiegando n. 9 scuolabus di cui n. 2 scuolabus di proprietà comunale che le sono concessi in uso gratuito, a suo rischio e pericolo e con l’assunzione a proprio carico di tutti gli oneri e responsabilità attinenti il servizio stesso, nessuno escluso.
• il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado deve essere assicurato, da parte della Ditta affidataria, comprensivo del servizio di assistenza e vigilanza ai bambini trasportati, con la presenza su ciascuno scuolabus di una accompagnatrice/vigilatrice.
• caratteristiche del servizio: raccolta e discesa degli alunni su fermate predeterminate dall’Amministrazione comunale. Trasporto esclusivamente degli aventi diritto e divieto d’accesso a persone estranee al servizio. Sorveglianza degli alunni sugli scuolabus e consegna degli alunni ai genitori o a persone adulte dagli stessi autorizzati, escluso gli alunni della scuola media con autorizzazione dei genitori alla discesa da soli dai mezzi. Nel caso non siano presenti alla fermata i genitori o persone autorizzate per prendere in consegna il minore, l’alunno deve essere accompagnato alla sede della Ditta e custodito da apposito personale che dovrà avvertire con la massima tempestività i genitori. L’Amministrazione comunale fornirà alla Ditta, prima dell’inizio dell’anno scolastico, l’elenco degli alunni da trasportare suddivisi per scuola, con indicati i genitori e le persone incaricate a prendere in consegna l’alunno con i recapiti telefonici o in alternativa autorizzazione alla discesa da solo dell’alunno, da consegnare alla Ditta affidataria dai genitori.
• personale impiegato: fermo il numero minimo sotto riportato in quantità sufficiente a garantire il regolare e tempestivo svolgimento del servizio anche nei casi di assenze di personale impiegato;
• modifiche del servizio: è fatta salva la possibilità, con le modalità previste nel presente capitolato e nel rispetto delle previsioni legislative, anche di parziali modifiche ai percorsi mediante accorpamento o scorporo di tratti di percorso.
13. Per l’esecuzione del servizio la Ditta affidataria dovrà obbligatoriamente :
a) impiegare 9 scuolabus con Classe Ambientale non inferiore ad Euro 5, di cui n. 2 scuolabus Classe Euro 6 A di proprietà del Comune di Anagni, concessi in comodato d’uso gratuito, indicati nel “Piano trasporto scolastico” da impiegare per il servizio ordinario giornaliero.
b) avere una dotazione minima di n. 2 scuolabus di scorta per la sostituzione, in caso di avarie e guasti degli scuolabus impiegati, di cui n. 1 scuolabus con almeno n. 32 posti a sedere e n. 1 scuolabus con almeno n. 37 posti a sedere, oltre ai posti per le vigilatrici e l’autista.
c) E’ fatto divieto alla Ditta appaltatrice, per l’espletamento del Servizio, di impiegare automezzi omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4.
d) Impiegare per il servizio n. 9 autisti, oltre al personale per le sostituzioni;
e) Impiegare per il servizio n. 9 vigilatrici, oltre al personale per le sostituzioni;
f) dotazione su ogni automezzo di telefono cellulare per comunicare eventuali emergenze;
g) nominare, all’atto dell’inizio del servizio, un responsabile referente coordinatore del servizio e del personale;
h) effettuare il controllo della qualità del servizio, utilizzando almeno un operatore a tempo pieno, con ispezioni sui mezzi per controllare il rispetto delle norme generali per il trasporto e delle condizioni di cui al presente capitolato speciale (orari, percorsi ecc.).
i) avere la disponibilità di un deposito dei mezzi per l’intera durata del contratto e per eventuale rinnovo.
14. Clausola sociale
In applicazione delle disposizioni dell’art. 50, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto obbligo alla ditta affidataria di assumere prioritariamente gli stessi addetti che operano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dalla ditta subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative o di manodopera previste (Cons. Stato sez. III, n. 5598/2015 e sez. X xxxxxxxx x. 0000 xxx 00.00.0000; Xxx Xxxxxxx sentenza
n. 231 del 13.02.2017; Cons. di Stato, sez. III sentenza n. 2078/2017; Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n. 2703/2018, del 21 novembre 2018, Consiglio di Stato, sez. III Sentenza n. 750/2019), garantendo l’applicazione dell’art. 51 del D.Lgs n. 81/2015, così come previsto dalle Linee Giuda ANAC n. 13 recanti la disciplina delle Clausole Sociali.
L’affidatario dovrà presentare apposita dichiarazione, con relative motivazioni, in merito all’applicazione della predetta “Clausola prioritaria”.
A tal proposito si specifica che il personale attualmente impiegato con la qualifica di autista e assistente è inquadrato nel CCNL per i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate ANAV ex Enat, nel seguente modo:
Mansione | CCNL | Tipologia contratto | Livello inquadramento | Ore settimanali |
Autista | ANV ex Enat | Tempo determinato | C2 | 25 |
Autista | ANV ex Enat | Tempo determinato | C2 | 22 |
Autista | ANV ex Enat | Tempo determinato | C2 | 24 |
Autista | ANV ex Enat | Tempo determinato | C2 | 21 |
Autista | ANV ex Enat | Tempo determinato | C2 | 26 |
Autista | ANV ex Enat | Tempo determinato | C2 | 24 |
Autista | ANV ex Enat | Tempo determinato | C2 | 26 |
Autista | ANV ex Enat | Tempo determinato | C2 | 22 |
Autista | ANV ex Enat | Tempo determinato | C2 | 22 |
Assistente | ANV ex Enat | Tempo determinato | C3 | 25 |
Assistente | ANV ex Enat | Tempo determinato | C3 | 22 |
Assistente | ANV ex Enat | Tempo determinato | C3 | 22 |
Assistente | ANV ex Enat | Tempo determinato | C3 | 21 |
Assistente | ANV ex Enat | Tempo determinato | C3 | 24 |
Assistente | ANV ex Enat | Tempo determinato | C3 | 21 |
Assistente | ANV ex Enat | Tempo determinato | C3 | 26 |
Assistente | ANV ex Enat | Tempo determinato | C3 | 24 |
Assistente | ANV ex Enat | Tempo determinato | C3 | 26 |
Ne consegue che la ditta affidataria subentrante dovrà assicurare i livelli occupazionali, procedendo all’assunzione del personale, già in forza nella ditta uscente, garantendo i diritti già maturati (livello retributivo, qualifica etc.). Il tutto in considerazione delle esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per l’esecuzione del servizio e in armonia con l’organizzazione d’impresa della ditta aggiudicataria.
In particolare la ditta affidataria, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione d’Impresa, si impegna ed obbliga ad assumere, prima dell’avvio delle attività previste nei contratti attuativi, i dipendenti di cui all’ elenco che verrà fornito dall’Amministrazione.
La Ditta affidataria, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata del contratto, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento (CCNL ENAV ex Enat) nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell’offerta. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione.
Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rinvia a quanto previsto dalla Legge n.146/1990 e s.m.i. che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dai rispettivi CCNL e dai Contratti decentrati per quanto riguarda i contingenti di personale.
Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, il Comune provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.
La Ditta affidataria è comunque tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune, nonché a garantire un servizio, pur minimo, di emergenza.
La Ditta affidataria è altresì tenuta all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori, nel caso di cooperative.
Art. 3 – DURATA DELL’APPALTO
1. L’appalto avrà la durata di tre mesi decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto d’appalto ovvero dalla data fissata dalla Amministrazione nel provvedimento di esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dovrà essere effettuato nel rispetto del calendario scolastico. Il servizio dovrà essere effettuato dal lunedì al venerdì sulla base degli orari e dei percorsi indicati nel “Piano trasporto scolastico” salvo modifiche effettuate con le modalità previste all’art. 2.
Art. 4 – AMMONTARE DELL’APPALTO
1 L'importo dell’appalto per il servizio della durata indicata al precedente art. 3, è stimato in €. 115.554,00 , oltre IVA al 10%.
Art. 5- ITINERARI DEL SERVIZIO E VARIAZIONI
1.Nel “ Piano trasporto scolastico “ sono riportati:
• le linee con relativi itinerari di percorrenza giornaliera, i punti di fermata ed il rispettivo chilometraggio, n. posti a sedere per ogni mezzo da impiegare;
• l’elenco delle scuole per le quali occorre garantire il servizio, gli orari delle lezioni ( con riferimento all’anno scolastico 2019-2020);
I percorsi e i chilometri giornalieri e annuali, riportati nel“ Piano trasporto scolastico “ sono definiti sulla base del servizio relativo all’anno scolastico 2019-2020. Essi hanno solo valore indicativo e di stima allo scopo di poter meglio formulare l’offerta.
2. Il conteggio chilometrico riportato nel“ Piano trasporto scolastico “ è indicativo, esso viene valutato in base ai chilometri effettivamente percorsi giornalmente per il trasporto degli alunni, dal primo alunno salito sullo scuolabus fino alla scuola e viceversa per ogni linea. In base a quanto sopra, il totale complessivo indicativo dei chilometri su settimana standard ( 5 giorni dal lunedì al venerdì ), enumerabili in relazione al presente appalto è stimato in Km .5.565. Il totale complessivo indicativo dei chilometri giornalieri è stimato in Km 1113.
3. I percorsi e gli orari da effettuare da parte della Ditta per l’esecuzione del servizio sono indicati nel“ Piano trasporto scolastico “ per zona di percorso e saranno soggetti a variazioni e modifiche, sulla base delle effettive necessità dell’utenza scolastica in aumento o in diminuzione da stabilire nel programma di esercizio prima dell’inizio dell’anno scolastico di riferimento. Fanno carico alla Ditta affidataria e peraltro si intendono compresi nel prezzo offerto, tutti gli oneri relativi alla manutenzione e alla revisione dei mezzi, ai materiali ed al personale impiegati nel servizio, alla pulizia settimanale, interna ed esterna, dei veicoli ed ogni altro onere dovuto dalla Ditta affidataria, sulla base del presente capitolato e delle norme vigenti in materia, in connessione con l'esecuzione del presente contratto d’appalto .
4. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione del contratto d’appalto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni ivi previste fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto medesimo, la Ditta affidataria è tenuta all’esecuzione delle prestazioni richieste dall’Amministrazione comunale, alle stesse condizioni previste nel contratto d’appalto originario, senza far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
CAPO II – CONTRATTO D’APPALTO
Art. 6 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. La Ditta affidataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto. A tal fine un suo rappresentante dovrà presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla ditta medesima provando la propria legittimazione ed identità.
2. Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato con lettera raccomandata il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto. Ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, verrà dichiarata la decadenza dell'impresa dall'affidamento.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno all’Amministrazione comunale, o comunque provocare notevoli disservizi ai
quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'affidamento al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all’eventuale risarcimento di ulteriori danni.
Art. 7 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
1. Formano parte integrante del contratto:
a) il capitolato speciale d’appalto e
b) il Piano di Trasporto Scolastico;
c) l'offerta economica della ditta aggiudicataria;
d) il provvedimento di aggiudicazione.
e) il D.U.V.R.I.
Art. 8 – SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dalla Ditta nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate alla medesima.
3. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, l’Amministrazione comunale trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale o procede all’escussione della garanzia con obbligo di reintegra da parte della Ditta.
Art. 9 – GARANZIA DEFINITIVA
1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria ai sensi di quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. La garanzia definitiva va reintegrata a mano a mano che su di essa l’Amministrazione comunale opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto, e secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al tal riguardo dall’Amministrazione comunale, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato speciale d’appalto, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla ditta affidataria.
3. Il deposito cauzionale è svincolato con le modalità indicate e secondo quanto previsto all’art. 103, commi 5 e 6 del D.lgs 50/2016.
CAPO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. 10 – INIZIO DELL'ESECUZIONE
1. L'esecuzione del contratto avrà inizio, previa sottoscrizione dello stesso, e salvo quanto previsto al precedente art. 3, dalla data indicata al comma 1 del medesimo articolo, ovvero dalla data successiva di sottoscrizione del contratto.
2. La consegna del servizio avverrà mediante redazione di apposito verbale firmato dal Responsabile del Servizio Scolastico ( RUP) e dalla Ditta affidataria del servizio nel quale sono indicati i luoghi ove si svolgerà il servizio e la descrizione dei mezzi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale per lo svolgimento dello stesso.
Art. 11 – LUOGO DI ESECUZIONE E TERMINI
1. Le prestazioni in cui si articola il servizio dovranno essere effettuate sul territorio comunale.
2. La Ditta affidataria è obbligata ad effettuare le prestazioni oggetto d’affidamento nei termini prescritti dal presente capitolato o indicati per scritto dal Responsabile del Servizio Scolastico ( RUP).
3. Qualunque fatto dell’Amministrazione comunale che obbliga la Ditta a sospendere o a ritardare l’esecuzione del servizio, non dà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria. L’Amministrazione deve comunque darne preventiva e tempestiva comunicazione alla Ditta affidataria.
Art. 12 – SUBAPPALTO
1.E’ fatto divieto alla Ditta affidataria, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della garanzia definitiva, il subappalto di tutto il servizio affidato. E’ ammesso il subappalto, come previsto e disciplinato dall’art. 50 del D.Lgs n. 50/2016, solo per le attività che non incidono direttamente sul servizio di trasporto scolastico affidato e sulla attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi impiegati per l’esecuzione del servizio medesimo in ogni caso.
Art. 13 – OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE
1. La Ditta affidataria dovrà espletare il servizio dettagliato all’art. 2 nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e regionali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto, delle disposizioni contenute nel presente capitolato, degli obblighi assunti con la stipula del contratto e delle indicazioni operative formulate dal responsabile del Servizio Scolastico. E’ fatto divieto alla Ditta appaltatrice, per l’espletamento del Servizio, di impiegare automezzi omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4.
2. Oltre agli altri oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico della Ditta appaltatrice, e si intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale, anche gli oneri ed obblighi seguenti:
- la manutenzione ordinaria e la riparazione degli automezzi nel rispetto delle caratteristiche previste dalle vigenti normative in materia di trasporto scolastico e circolazione stradale;
- il controllo dei mezzi di trasporto, al fine di garantire la sicurezza, la continuità e regolarità del servizio;
- le spese per carburante;
- le spese per l’uso di magazzini e quant’altro necessario per il ricovero dei mezzi;
- il lavaggio settimanale interno ed esterno di tutti gli automezzi adibiti al servizio in modo da assicurare standard qualitativi adeguati;
- la sostituzione dei veicoli in caso di avarie entro 20 minuti dal verificarsi della necessità;
- la comunicazione preventiva dell’elenco del personale adibito al servizio e delle sostituzioni che avverranno durante l’appalto del personale assente dal servizio;
- sottoporre il personale alle visite mediche previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 23.2.1999 n° 88;
- corsi di formazione ed informazione obbligatori per la sicurezza e la salute dei lavoratori in attuazione del D.Lgs. 81/2008;
- tutti gli adempimenti resi necessari per ottemperare all’obbligo di osservanza ed applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative;
- tutti gli adempimenti resi necessari per ottemperare all’obbligo di osservanza delle misure fissate dalle Autorità governative per il contrasto alla diffusione del virus Sars/Cov/2 relativamente al trasporto scolastico. In particolare, la ditta dovrà rispettare le “linee guida per il trasporto scolastico dedicato”, n. 16 allegate al DPCM del 02/03/2021;
- l’individuazione di un responsabile che tenga i rapporti con l’Amministrazione comunale e le Scuole che sia sempre reperibile nell’orario di svolgimento del servizio;
- l’esecuzione del servizio fino al termine dello stesso, garantendo il regolare svolgimento del servizio ed intervenendo tempestivamente per risolvere situazioni impreviste relative a assenza di personale, avaria di mezzi, incidenti o altro;
- il rispetto delle norme vigenti in materia di trasporto scolastico;
- il rispetto degli orari di ingresso ed uscita degli alunni dalle scuole definiti dalle autorità scolastiche con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante il periodi di vigenza del contratto;
- l’effettuazione dei percorsi stabiliti dall’Amministrazione comunale (non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari indicati dall’Amministrazione comunale , se non a seguito di espressa autorizzazione oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate e autorizzate dall’ufficio competente comunale. Ugualmente non sono ammesse soste o fermate durante lo svolgimento del percorso o quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio);
- l’individuazione di un deposito dei mezzi che si trovi sul territorio del Comune di Anagni o in comuni limitrofi;
- la vigilanza e controllo degli aventi diritto, non permettendo l’accesso ai mezzi a persone estranee al servizio, e consegna degli alunni alle fermate ai genitori e/o a persone adulti dagli stessi autorizzati
sulla base della documentazione (elenco degli alunni da trasportare con a fianco di ogni nominativo la fermata utilizzata e i nominativi dei genitori e dell’eventuali persone adulte autorizzate a prelevare il minore) fornita dal comune.
- la tempestiva comunicazione all’Ufficio Pubblica Istruzione di eventuali disfunzioni rilevate dall’utenza, nonché di reclami ricevuti e trasmissione per iscritto dei chiarimenti in merito;
- la comunicazione all’Ufficio Pubblica Istruzione di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- gli accorgimenti e misure necessari a salvaguardare l’incolumità degli alunni nelle fasi in cui si suddivide l’attività di trasporto scolastico, vale a dire nei momenti immediatamente precedenti la salita sui mezzi, durante il trasporto e nella discesa;
- l’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessari a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni o per evitare ogni rischio agli alunni e al personale adibito sugli scuolabus, nonché per evitare danni a beni pubblici o privati assumendosi l’onere per gli eventuali risarcimenti esonerando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.
Art. 14 – RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI
La Ditta affidataria, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti i pubblici trasporti e quelli scolastici in particolare.
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o per cause ad esso connesse derivassero all’Amministrazione comunale, agli utenti o a terzi, persone o cose, e senza riserve ed eccezioni, sono a totale carico della Ditta affidataria.
La Ditta affidataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all’Amministrazione comunale e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l’inosservanza dell’obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.
La Ditta affidataria, in relazione a tutte le responsabilità assunte, prima dell'inizio del servizio e per la stipula del contratto, dovrà consegnare all’Amministrazione comunale, pena la revoca dell’affidamento, copia di polizze assicurative, stipulate con primaria compagnia e mantenute in vigore per tutta la durata del contratto a copertura dei rischi inerenti il servizio per RCT, RCO, RCA con i seguenti massimali:
- polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) per danni arrecati a terzi (tra cui l’Amministrazione comunale) con un massimale minimo per sinistro di € 1.000.000,00 “unico” per sinistro senza alcun sottolimite di risarcimento;
- polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti al servizio ( autisti, vigilatrici e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la Ditta appaltatrice si avvalga per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico) con un massimale minimo per sinistro di € 1.000.000,00 e con un limite di € 500.000,00 per persona danneggiata;
- polizza RCA per ogni mezzo adibito al servizio, con massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00.
Gli automezzi di proprietà comunale ceduti in comodato d’uso gratuito alla Ditta appaltatrice saranno coperti da polizza assicurativa RCA, con massimale unico per ogni mezzo non inferiore a 5.000.000,00 con oneri a carico della Ditta appaltatrice a decorrere dall’inizio di esecuzione del contratto d’appalto.
Art. 15 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
0.Xx personale autista da impiegare nel servizio deve avere patente di guida di categoria D, certificato di abilitazione professionale KD per la conduzione di scuolabus e autobus o carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) per trasporto di persone e una esperienza professionale di almeno 3 anni nel servizio di trasporto scolastico. L’Amministrazione comunale si riserva di verificare la corrispondenza della professionalità del personale assegnato, alle esigenze del servizio chiamato a svolgere e quindi, nel caso in cui verifichi la non adeguatezza, di richiederne la sostituzione.
2. La Ditta affidataria dovrà dotare il personale addetto al servizio di apposita tessera di riconoscimento con relativa fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
3. La Ditta affidataria altresì dovrà dotare gli autisti di apposito cellulare, da utilizzare attraverso apposito auricolare, i cui numeri saranno comunicati all’ufficio Pubblica Istruzione, al fine di garantire ogni tempestiva comunicazione.
4. La Ditta affidataria dovrà nominare il Coordinatore del Servizio, il cui nominativo sarà comunicato prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto all’ufficio Pubblica Istruzione con il recapito telefonico. Egli avrà il compito di mantenere i rapporti con l’ufficio Pubblica Istruzione, al fine di intervenire e rispondere in caso di problemi che dovessero insorgere durante l’espletamento del Servizio.
5. La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire sul personale addetto alla guida degli automezzi gli accertamenti per la verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti ( art. 41 del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. ) Inoltre la Ditta è tenuta a trasmettere all’Amministrazione Comunale, ufficio Pubblica Istruzione, per tutto il personale impiegato nel servizio, apposita certificazione rilasciata dal medico competente aziendale di idoneità allo svolgimento della mansione.
Art. 16 - ONERI OBBLIGHI E DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE
1. Il personale adibito al Servizio è obbligato ad osservare le seguenti prescrizioni:
- tenere un comportamento irreprensibile , cortese e rispettoso verso i minori e i genitori, tale da escludere qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 c.p.;
- non usare un linguaggio volgare e lesivo della dignità dei minori trasportati e dei genitori;
- non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore accesso, lasciando gli alunni senza sorveglianza;
- adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l’incolumità fisica e la sicurezza dei viaggiatori nei momenti più critici del servizio ( operazioni di salita e discesa dei viaggiatori, chiusura e apertura delle porte, avvio del mezzo);
- mantenere la riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del proprio servizio;
- comunicare tempestivamente eventuali lamentele o disfunzioni riscontrate durante il servizio al proprio Coordinatore, il quale a sua volta avrà l’obbligo di riferire all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune;
- gli autisti dei mezzi hanno l’obbligo del rispetto del codice della strada e della normativa in vigore relativa al trasporto scolastico. Gli stessi devono tenere la velocità nei limiti di sicurezza e spegnere il motore in caso di sosta;
- non fumare sul mezzo;
- non far salire sul mezzo personale estraneo al servizio;
- non far entrare animali sui mezzi;
- non deviare il percorso per esigenze estranee al servizio;
- dare tempestivamente comunicazione al Coordinatore del servizio e all’ufficio Pubblica Istruzione di eventuali sinistri, di qualunque importanza, anche quando non si sia verificato alcun danno a persone o cose o al mezzo;
- effettuare il trasporto dei bambini solo in presenza della vigilatrice. Della assenza della vigilatrice dovrà essere data immediata comunicazione al Coordinatore del servizio e all’ ufficio Pubblica Istruzione;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dal presente capitolato e rispettare i percorsi stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
- il personale di vigilanza è tenuto a controllare che gli utenti siano inseriti nell’apposito elenco rilasciato dall’ufficio Pubblica Istruzione, segnalando al Coordinatore del servizio e all’ufficio Pubblica Istruzione i nominativi degli alunni non iscritti;
- il personale di vigilanza deve assicurarsi che gli alunni salgano e scendano alle fermate in condizioni di sicurezza;
- il personale di vigilanza è tenuto a porre in atto qualsiasi iniziativa e ad usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi entità ai minori trasportati e a cose.
2. La Ditta affidataria si impegna a richiamare e, in casi gravi o di recidiva, a sostituire il personale addetto al servizio che non osservi una condotta corretta e irreprensibile e rispettosa degli obblighi di comportamento indicati nel presente articolo e non offra sufficiente garanzia di adeguatezza professionale.
Art. 17 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA
1. La Ditta affidataria è tenuta, e ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale e di indennizzo, all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto e in particolare:
a) nell’esecuzione del servizio, la Ditta affidataria si obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l’appalto. I suddetti obblighi vincolano la Ditta affidataria anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
b) la Ditta affidataria è obbligata alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo.
2. La Ditta affidataria deve comunicare all'inizio del servizio l’organico addetto all’appalto, distinto per qualifica, il CCNL applicato ai lavoratori dipendenti, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi.
3. Nel caso di irregolarità contributive, risultante dal DURC, relativo al personale dipendente della Ditta appaltatrice, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione comunale, previa ricognizione del credito, provvederà al pagamento delle somme non versate agli Enti previdenziali e assicurativi, detraendo il relativo importo dall’ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni eseguite sarà operata dall’Amministrazione comunale una ritenuta dello 0.50 per cento. Le ritenute predette saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.
4. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta, impiegato nell’esecuzione del contratto, qualora la Ditta affidataria, invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l’Amministrazione pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Ditta affidataria in esecuzione del contratto. In tale circostanza l’Amministrazione applicherà l’art. 30, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016.
5. Il mancato adempimento della Ditta affidataria agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l’Amministrazione comunale, conferisce a quest’ultima il diritto di agire contro la Compagnia Assicuratrice o la Banca che abbia rilasciato polizza fideiussoria di cui all’art. 103 del D.lgs 50/2016 a garanzia dei debiti contrattuali dell’appaltatore medesimo.
Art. 18 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE
1. E’ in facoltà del Responsabile del Servizio Scolastico/RUP, eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato.
2. Il RUP redige, alla presenza di incaricati della ditta affidataria, apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.
Capo IV – PENALITA’
Art. 19 – PENALITA’: FATTISPECIE E IMPORTI
1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato , fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penali:
a) per ogni inadempienza della Ditta che abbia dato luogo a richiami e/o diffide
€ 100,00 per ogni richiamo o diffida;
b) mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione della penale di € 500,00, per ogni inadempienza.
c) effettuazione del trasporto in ritardo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile alla Ditta : applicazione penale di € 300,00 ad episodio;
d) ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate, come da precedente art. 2, degli orari, dei percorsi e delle linee: € 300,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata;
e) Ritardo nella sostituzione dei veicoli in caso di avarie oltre 20 minuti dal verificarsi della necessità: € 300,00 per ogni episodio;
f) mancata comunicazione all’Amministrazione di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 200,00 ad episodio;
g) mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio.
h) mancata manutenzione ordinaria o riparazione degli automezzi nel rispetto delle caratteristiche previste dalle vigenti normative in materia di trasporto scolastico e circolazione stradale: € 300,00 per ogni evento;
i) comportamento pericoloso o scorretto degli autisti o degli accompagnatori nei confronti degli utenti del servizio o di terzi: € 200,00 ad episodio;
j) Se nel corso di controlli sull’espletamento del servizio, sia accertata dal personale dell’Amministrazione Comunale una delle seguenti irregolarità, alla ditta affidataria sarà applicata, salvo pregiudizio dei maggiori danni eventualmente derivanti dal mancato adempimento, una penale di €. 300,00 per :
- Utilizzo di automezzo con caratteristiche non conformi a quanto richiesto dal capitolato speciale d’appalto;
- Utilizzo di automezzo la cui documentazione risulti scaduta ed irregolare;
- Utilizzo di automezzo condotto da personale non iscritto nell’elenco dei conducenti comunicato all’Amministrazione Comunale o la cui Patente o CAP/CQC risultino mancanti, scaduti o irregolari;
- Effettuazione di servizio durante il quale non siano osservate le fermate necessarie e non siano rispettati gli orari previsti;
- Presenza a bordo del veicolo di passeggeri estranei al servizio svolto.
Art. 20– PENALITA’ - MODALITA’ DI APPLICAZIONE
1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito della Ditta affidataria ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva.
2. Le penalità sono notificate alla PEC della Ditta affidataria, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
3. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Comune.
4. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.
Capo V – PAGAMENTI ALL’IMPRESA
Art. 21 – CORRISPETTIVO – PAGAMENTI –TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il Comune di Anagni, a titolo di corrispettivo per l’espletamento del servizio affidato di cui al presente capitolato, corrisponderà all’impresa le somme risultanti dall’offerta economica presentata dalla Ditta affidataria per l’esecuzione delle prestazioni.
2. Il corrispettivo per l’effettuazione dei servizi sarà erogato alla Ditta sulla base di fatturazione, con cadenza mensile posticipata rispetto alla effettuazione del servizio, suddiviso in tre rate mensili. Il pagamento avverrà entro 30 gg. dall’accettazione della relativa fattura elettronica emessa dalla Ditta.
3. Nel caso la Ditta affidataria non abbia una sede operativa sul territorio comunale sono a carico della Ditta stessa eventuali percorsi per raggiungere il territorio comunale e i percorsi di trasferimento saranno calcolati dalle sedi scolastiche o dalla zona di inizio del servizio al limite del territorio comunale.
4. La Ditta assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010. In particolare si impegna, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, ad aprire un conto corrente bancario o postale, sul quale verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Capo VI - VERIFICA DI CONFORMITA’ Articolo 22 – CERTIFICATO DI CONFORMITA’
1. Il servizio è soggetto a verifica di conformità diretta a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni,
modalità termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore, nonché ad accertare che i dati risultati dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.
3. La verifica di conformità finale sarà svolta in contraddittorio con la Ditta e le operazioni riportate in appositi verbali.
4. Il RUP rilascia il certificato di regolare esecuzione quando risulti che La Ditta abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dall’art. 102 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Capo VII – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA Art. 23 – CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Non è ammessa la cessione del contratto sottoscritto con la Ditta affidataria, tale cessione è pertanto nulla e non opera nei confronti dell’Amministrazione, la quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato.
Art. 24 – CESSIONE DEL CREDITO
1. E’ ammessa la cessione dei crediti vantati dalla Ditta affidataria verso l’Amministrazione, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario di cui alle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all’Amministrazione prima del certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento, fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità. L’Amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili alla Ditta cedente in base al contratto stipulato con la Ditta medesima.
Capo VII – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO Art. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) nei casi previsti al medesimo art. 108 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ;
b) la ditta si è trovato, al momento dell'affidamento dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1;
c) nei confronti della Ditta affidataria sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
d) nei confronti della Ditta affidataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure
di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016;
e) nei confronti della Ditta affidataria sia intervenuto, fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquazione;
f) per la perdita, da parte della Ditta affidataria, dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia e dagli atti di gara;
g) ricorso al subappalto;
h) cessione del contratto d’appalto;
i) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie.
0.Xx Comune ha facoltà di esercitare , ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e 1456 del Codice Civile, e ciò a suo insindacabile giudizio e discrezione, la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a. in caso di gravi e/o reiterate violazioni agli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria tali da rendere impossibile la prosecuzione del servizio appaltato;
b. sospensione o interruzione del servizio per qualsiasi causa esclusa la forza maggiore o l’espressa autorizzazione da parte del Comune;
c. inosservanza grave e reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente Capitolato;
d. inosservanza delle norme di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo e sanitario in riferimento al personale utilizzato.
3. Qualora ci siano ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per grave negligenza della Ditta affidataria rispetto alle previsioni del presente capitolato e del contratto, il RUP assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali la Ditta affidataria deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con la Ditta, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la Ditta appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
0.Xx risoluzione del contratto, per i casi previsti dal presente articolo, comporterà il diritto per il Comune all’incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni allo stesso arrecati per ogni altra spesa conseguente e tutto quanto previsto all’art. 108, commi 8 e 9 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Art. 26 – RECESSO DEL CONTRATTO
1. Si procede al recesso del contratto nei seguenti casi:
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione, per motivi di pubblico interesse, può esercitare la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell’importo del contratto e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione alla Ditta affidataria che sarà data con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l’Amministrazione prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di regolarità dei servizi.
4. I servizi il cui valore è riconosciuto dall’Amministrazione, secondo quanto previsto al comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Responsabile del Servizio Scolastico /RUP prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. Per tutto quanto non previsto si applica in caso di recesso l’art. 109 del D.Lgs n. 50/2016. CAPO VIII – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 27 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. Quando sorgono contestazioni tra l’Amministrazione e la Ditta affidataria , oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate alla PEC della Ditta, che provvede per intanto ad eseguirle.
3. Ove la Ditta ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Frosinone. E’ esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente contratto d’appalto ad arbitri.
CAPO IX – NORME FINALI
Art. 28- -RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY
1. La Ditta affidataria si impegna a garantire lo svolgimento del servizio in accordo alle disposizioni legislative del Xxx.xx UE 2016/679 di seguito 'GDPR' e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. La Ditta appaltatrice procederà al trattamento dei dati attenendosi esclusivamente alle finalità di seguito esposte, ovvero per la gestione del servizio di Trasporto Scolastico, nei termini sanciti dal presente contratto.
2. Ai fini dell'indicato trattamento la ditta affidataria, che acquisirà i soli dati necessari all’organizzazione del servizio, potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali i quali saranno trattati secondo l’artt. 9-10 del GDPR. Inoltre assicura che ogni trattamento sia conforme alle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR, con l'adozione delle adeguate misure di sicurezza ivi esposte.
3. La ditta affidataria non potrà comunicare, né diffondere, i dati acquisiti a terzi.
4. Inoltre, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei dati personali non deve essere superiore ai tempi obbligatori prescritti dalla legge e stabilito nell’arco di tempo necessario per l’espletamento del servizio come disposto nel presente accordo.
0.Xx Comune, in quanto Titolare dei dati personali trattati, si riserva, per una corretta gestione del rapporto, di nominare la Ditta affidataria come Responsabile Esterno per il Trattamento dei dati personali. In caso di
violazione delle prescrizioni sopra descritte, la Ditta affidataria è responsabile per i danni provocati agli interessati stessi.
Art. 29 – NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia alle norme del Codice Civile, al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ad ogni altra disposizione normativa vigente in materia.