Mandato Deontologia Incompatibilità Polizza Professionale
Mandato Deontologia Incompatibilità Polizza Professionale
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx 00199 - Xxxx - Xxxxx Xxxxx x. 00
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Come determinare l’Onorario:
• usi
• tariffa professionale
• parametri ministeriali
U S I
MANDATO ALL INCLUSIVE
Oggetto del contratto
+
Consulenze telefoniche
Nuovi adempimenti non previsti nel mandato Ravvedimenti operosi e Rateizzazioni Stoccaggio documenti / Lettura Pec Vacazioni Equitalia / Agenzia Entrate
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Etc ….
TARIFFA PROFESSIONALE
La “nuova” Tariffa Professionale, entrata in vigore il 1.11.2010, è stata abrogata dal Decreto del Ministero Giustizia del 20 luglio 2012 n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 195 del 22 agosto 2012
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La tariffa classificava i compensi in:
• rimborsi spese
• indennità
• onorari specifici
• onorari graduali
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I rimborsi spese prevedevano le spese generali di Studio del 12,5% degli onorari, su un onorario massimo di 20 mila euro, per un importo massimo addebitabile di €. 2.500 per singola parcella
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Le indennità includevano:
Assenza da Studio €. 77,48 / €. 27,12 (collab) Formazione fascicolo €. 77,48
Copie conformi a facciata €. 3,87
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Domiciliazione mensile da €. 23,24 a €. 154,94 Deposito libri e documenti: da concordare
Gli onorari specifici prevedevano compensi tra un minimo ed un massimo, commisurati a:
natura, durata e caratteristiche dell’incarico importanza delle prestazioni (valore e risultato)
vantaggi anche non patrimoniali procurati al cliente
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Gli onorari graduali prevedevano:
Telefonate (ergo Consulenze) da €. 19 a €. 31 E-mail, fax, lettere: da €. 19 a €. 31 Riunioni con il cliente: da €. 30 a €. 47 Riunioni con più parti: da €. 62 a €. 77
Esame e studio della pratica: da €. 23 a €. 31 Trasmissione telematica: €. 50 / €. 100
Apertura, variazione iva: €. 40
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Commissione Parcelle post 22.8.2012 e richieste parere:
• dell’iscritto per l’avvio del procedimento di ingiunzione
• dell’iscritto nell’ambito di un giudizio ordinario
• del giudice nell’ambito del procedimento di ingiunzione
• del giudice nell’ambito di un giudizio ordinario
• dell’iscritto in presenza di mandato
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PARAMETRI MINISTERIALI
(Abrogazione delle Tariffe ex D.L. 1 del 24 gennaio 2012)
Decreto Ministero Giustizia 20 luglio 2012 n. 140
(Gazzetta Ufficiale 195
del 22 agosto 2012)
Parametri per i compensi di:
• Commercialisti ed Esperti Contabili
• Avvocati (DM 10.3.2014 n. 55; ricorsi tributari)
• Notai
• Consulenti del Lavoro (nel 2013)
• Professioni Area Tecnica (agrotecnico, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, agronomo, dottore forestale, geometra, geologo, ingegnere, xxxxxx xxxxxxx e industriale, tecnologo alimentare)
• Altre professioni vigilate dal Ministero della Giustizia,
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liquidazione per analogia
REGOLE GENERALI
Il Giudice, in mancanza di accordo tra le parti, potrà (non è obbligato) liquidare il compenso facendo riferimento ai Parametri Ministeriali
In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, sono vincolanti per la liquidazione stessa da parte del Giudice
Il Giudice può applicare per analogia i parametri nei casi
non espressamente previsti (per es: consulenza del lavoro)
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Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare (da dimostrare con prova documentale), comprese quelle forfettarie, gli oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo, ma sono compresi i costi degli ausiliari del professionista
In caso di incarico collegiale il compenso è unico ma il giudice può aumentarlo fino al doppio
Per incarichi non conclusi o prosecuzioni di precedenti incarichi, il giudice tiene conto dell’opera svolta
Il giudice dovrà comunque tener conto della qualità e
dell’importanza della prestazione effettuata
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PARAMETRI GENERALI (art. 17)
Il compenso è determinato con riferimento a:
• valore e natura della pratica
• importanza, difficoltà, complessità della pratica
• condizioni di urgenza
• risultati e vantaggi, anche non economici ottenuti dal cliente
• impegno profuso anche in termini di tempo impiegato
• pregio dell’opera prestata
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MAGGIORAZIONI FINO AL 100% (art. 18)
• eccezionale importanza
• eccezionale difficoltà
• eccezionale complessità
• urgenza
RIDUZIONI FINO AL 50% (art. 18)
se la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti
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Art. 15 “attività professionali” e “valore della pratica”:
* Amministrazione e Custodia di aziende
componenti positivi di reddito + attività (4% .. 1%)
* Liquidatore di aziende
attivo realizzato (6%-1%)+passivo accertato (0,75%)
* Valutazioni, Perizie, Pareri, Consulenze di Parte
valore risultante dalla perizia o dalla valutazione
fino a 1milione 0,8%-1%; fino a 3mil 0,5%-0,7%; ..
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* Revisioni contabili, ispezioni, riordino contabilità componenti positivi di reddito lordo (0,1%-0,15%) + attività (0,05%-0,075% + passività (0,05%-0,075%
* Tenuta della contabilità ordinaria
componenti positivi di reddito lordi (0,3%-0,5% + attività (0,02%-0,06% + passività (0,02%-0,065%
* Tenuta della contabilità semplificata
componenti positivi di reddito (scaglioni 4%-1%)
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* Formazione del bilancio
componenti positivi di reddito lordi(0,03%-0,01% + attività (0,05%-0,06%) + passività (0,02%-0,03%)
* Costituzione e variazioni statuto sociale, trasformaz. capitale sottoscritto (1,5%-0,5%) – se 10.000 €. 150
* Fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie
totale attività situazioni patrimoniali (1,5%-0,5%)
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* Consulenza contrattuale
corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate al cessionario (1%-0,5%)
* Consulenza per contratti di mutuo, finanziamento e
contributi a fondo perduto
capitale mutuato o erogato (1%-0,5%)
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* Consulenza economico-finanziaria
capitali o valori economico-finanziari (1%-0,5%)
* Assistenza in procedure concorsuali totale delle passività (2%-0,7%)
* Dichiarazioni fiscali
730/740 €. 150; 740 PI €. 450; 750 €. 550; 760 €.
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650; Irap €. 200; dich. Iva €. 250; 770 €. 150; dich. successione €. 350; altre dich. €. 100; invio tel. €. 20
* Ricorsi, appelli e memorie alle commissioni trib.rie imposte+tasse+contributi+sanzioni+interessi dell’atto impugnato o in contestazione o a rimborso (1%-5%)
* Sindaco di società
componenti positivi di reddito lordi + attività (fino a 5mil da €. 6.000 a €. 8.000; poi 0,01%-0,006%)
se sindaco unico aumento fino al 100%
se presidente del collegio aumento fino al 50%
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A seguito delle sentenze 17405 e 17406 delle sezioni
unite della Corte di Cassazione depositate il 12.10.2012:
* l’Ordine rilascerà il parere di congruità solo per le
prestazioni concluse entro il 23 agosto 2012.
* se la prestazione professionale non si è ancora conclusa alla data del 23 agosto si applicheranno i parametri senza alcuna distinzione tra pre 23 agosto e post 23 (non vi sono frammentazioni del compenso, ma unitarietà
si applica quindi la Tariffa o i Parametri)
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CODICE DEONTOLOGICO
art. 24 comma 1 nuovo Codice Deontologico: “il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere
commisurato all’importanza dell’incarico, alle conoscenze tecniche e all’impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali derivati al cliente”
comma 2: “la misura del compenso è pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e
contributi”
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comma 3:“il compenso può essere in parte costituito da una componente variabile, anche fissata in percentuale, commisurata al successo dell’incarico professionale”
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Art. 36 Costituzione: “il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro … al riposo settimanale … ferie annuali “
E se il compenso richiesto dal Xxxxxxx è basso? Consiglio di Stato sentenza 238 del 22.1.2015:
“i prezzi praticati dai professionisti non possono
più essere oggetto di verifica da parte dell’Ordine del decoro deontologico”
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MANDATO PROFESSIONALE
MANDATO PROFESSIONALE
Facsimile Consiglio Nazionale giugno 2015 Facsimile STP CNDCEC ottobre 2015
Facsimile Studi Associati febbraio 2016 + altri (Pec)
Vantaggi:
* trasparenza tariffaria
* congruità del compenso
* efficacia probatoria del credito
* censimento per antiriciclaggio
Difficoltà:
* determinazione del compenso
* descrizione della complessità dell’incarico
* quantificazione delle spese
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CONTENUTO
* oggetto e complessità dell’incarico (ipotesi)
* compenso + spese presunte o presumibili
* spese generali di studio
* compenso (anche orario) al netto di iva e cassa
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* obblighi dei clienti
* estremi polizza professionale
* adeguamento annuale Istat (eventuale)
* mediazione (negoziazione assistita inf. 50.000)
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* clausola antiriciclaggio e privacy
RECESSO ART. 2237 codice civile
“Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta”.
“Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa (mancato pagamento, mancato rispetto pareri forniti, mancata consegna documentazione, etc). In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente”
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Art. 20 comma 2 nuovo Codice Deontologico
“Il cliente e il professionista possono liberamente limitare l’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ovvero prevedere, a carico del cliente recedente, un indennizzo in favore del professionista commisurato all’importanza dell’incarico e/o al compenso previsto per il completamento dell’incarico”
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RECESSO DEL PROFESSIONISTA
“Il presente mandato professionale decorre dalla data di sottoscrizione di esso e si intende conferito per anni … , con xxxxxxx tacito alla scadenza e per un eguale periodo, rinunciando il cliente espressamente al beneficio del libero recesso ex art. 2237 c.c. poiché i compensi professionali come sopra determinati hanno tenuto conto del carattere duraturo del rapporto”.
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DEROGA ALL’ART. 2237 CODICE CIVILE
IL CLIENTE PUO’ RECEDERE ANTICIPATAMENTE
* riconoscendo al Professionista l’intero compenso per le attività oggetto del contratto anche se non sono state svolte.
* riconoscendo al Professionista un indennizzo pari ad euro … per il mancato guadagno (art. 1373 c. 3 c.c.)
* ma sarà chiamato al pagamento di euro … a titolo di clausola penale
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GLI INDICI DELL’UFFICIO FIDI DELL’ATTENTO COMMERCIALISTA
* indice di solvibilità
* indice di rotazione
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DIVIETO DI RITENZIONE
art. 25 c. 6 Codice Deontologico: “è fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato
rimborso delle spese anticipate”
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art. 2235 Codice Civile: divieto di ritenere atti, documenti e scritture ricevute dal cliente, anche in caso di mancato pagamento degli onorari o del rimborso delle spese sostenute
Cliente che non ritira la documentazione
art. 49 DPR 1067 del 27.10.1983 prevedeva la
possibilità per il Consiglio dell’Ordine di disporre il deposito della documentazione presso la propria sede.
Il D.Lgs. 139/2005 nulla dispone in merito
Pronto Ordini 125/2011 del 13.10.2011: NO ORDINE
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“il disturbo delle orecchie in folle”
(di Xxxxxx Xxxxx)
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INCOMPATIBILITA’
Fonti:
D.Lgs. 139/2005: articoli 4 e 27 Circolare 11/2003 CNDC Circolare 20/2004 CNDC
Note interpretative CNDCEC 13.10.2010 Aggiornamento N.I. CNDCEC 1.3.2012 Pronto Ordini del CNDCEC
Aggiornamento N.I. CNDCEC giugno 2016?
casistiche particolari ma "non troppo”:
• Ristoratori
• Pizzaiuoli
• Sarti
• Pulitori
• Illusionisti
• Tassisti
ART. 4, COMMA 1, D.LGS 139/2005
L'esercizio della professione
è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:
Esercizio anche non prevalente né abituale Notaio
Giornalista professionista
Promotore finanziario Appaltatore di servizio pubblico
(distribuzione acqua – manutenzione giardini) Concessionario della riscossione tributi (tributi locali o di enti pubblici locali)
Esercizio anche non prevalente né abituale
* Attività di impresa, in nome proprio o altrui
* Attività di produzione di beni o servizi
* Attività intermediaria nella circolazione di beni
* Attività intermediaria nei servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore
* Attività di trasporto o spedizione
* Attività bancaria e assicurativa
* Attività agricola
* Attività ausiliarie delle precedenti
ATTIVITA’ DI IMPRESA
Incompatibilità per attività,
anche non prevalente né abituale
in nome proprio o conto proprio: imprenditore individuale
nome altrui o per conto proprio: imprenditore occulto
ATTIVITA’ D’IMPRESA
Socio s.n.c.: incompatibile
Socio accomandatario s.a.s./s.a.p.a.: incompatibile Socio accomandante s.a.s./s.a.p.a.: compatibile Socio s.r.l./s.p.a.: compatibile
Socio coop./mutua assicuratrici/consorzi: compatibile Presidente Xxx/amministratore/liquidatore: compatibile Socio srl/spa 50,01% + amministratore: incompatibile (influenza rilevante e notevole con relativo controllo)
ATTIVITA’ D’IMPRESA
Socio e amministratore società di revisione: compatibile Socio e amministratore società fiduciaria: compatibile Socio d’opera di società di persone: incompatibile
Socio d’opera società di capitali: compatibile
Titolare impresa familiare: incompatibile Partecipante impresa familiare: compatibile
ATTIVITA’ INTERMEDIAZIONE
Institore o procuratore dell’imprenditore: compatibile Mediatore civile e commerciale: compatibile
Agente di commercio: incompatibile
Procacciatore d’affari/segnalazioni: incompatibile Agente di assicurazione: incompatibile
Procuratore sportivo, agente di calciatori: incompatibile Intermediario finanziario o assicurativo: incompatibile
IMPRESA AGRICOLA
compatibilità se di mero godimento e conservativa del fondo (prodotti rivenduti esclusivamente per contribuire alle spese di manutenzione e conservazione del fondo)
coltivatore diretto: compatibile
incompatibilità laddove la vendita di prodotti agricoli per quantità e fatturato configura non già il recupero delle spese di manutenzione e conservazione del fondo ma attività di impresa
imprenditore agricolo professionale (IAP): incompatibile
ALTRE PROFESSIONI E ATTIVITA’
Consulenza finanziaria: compatibile se senza provvigioni Avvocato e Consulente del Lavoro: compatibile Spedizioniere doganale: compatibile
Editore: incompatibile
Amministratore di condominio: compatibile
Professore universitario a tempo definito: compatibile Professore universitario a tempo pieno: incompatibile
Docente istituti scolastici pubblici:compatibile con autorizzazionepreside
Dipendente pubblico: incompatibile se a tempo pieno
Dipendente privato: compatibile sempre
ESCLUSIONE INCOMPATIBILITA’ COMMA 2
L’incompatibilità è esclusa qualora l’attività è diretta:
* alla gestione patrimoniale
* ad attività di mero godimento o conservative
* società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione
* alla carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che
conferisce l’incarico
GESTIONE PATRIMONIALE/GODIMENTO/CONSERVATIVE
La gestione immobiliare deve essere di mero godimento, conservativa o di pura gestione e non diretta alla compravendita immobiliare, costruzione, attività alberghiera o para-alberghiera (come per esempio case vacanze, b & b e affittacamere)
Gestione mobiliare è invece sempre compatibile
AMMINISTRATORI, LIQUIDATORI, ETC
“L’incompatibilità è esclusa qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che
conferisce l’incarico”.
SOCIETA’ STRUMENTALI O AUSILIARI ALLA PROFESSIONE
Società di mezzi e di servizi che svolgono attività di:
• Centro Elaborazioni Dati (CED)
• Domiciliazione e servizi di segreteria;
• Amministrazioni condominiali
• Organismi di Mediazione civile e commerciale
• Enti di Formazione per mediatori civili e commerciali
• Etc…
INCOMPATIBILITA’ C.E.D.
Se l’iscritto riveste la qualifica di socio e amministratore occorre raffrontare la media del fatturato del CED (in proporzione alle quote sociali possedute) dell’ultimo quinquennio con la media del fatturato del professionista per lo stesso periodo.
Se risulta maggiore la media del fatturato del CED,
rispetto alla media del fatturato professionale, l’attività dell’iscritto è incompatibile (si avrebbe prova che il CED non è più qualificabile come società strumentale o ausiliaria del professionista in quanto priva della componente
intellettuale, tipica ed esclusiva dell’iscritto)
CNPADC: AFFARI LEGALI
Egregio Dottore,
Le comunichiamo che la Giunta Esecutiva, nella riunione del ……… visto l’art. 7 D.I.
14/07/2004, ha deliberato:
“….1) di considerare incompatibile la carica di Amministratore Unico e socio della soc. Alpha
Srl da Lei assunta in data ;
2) di considerare l’incompatibilità insorta dalla data di assunzione della carica (--/--/1991) fino alla data di rimozione della stessa (--/--/2008), e, per l’effetto, annullare le annualità di iscrizione dal 1992, primo anno
successivo all’assunzione della carica
di A.U. e socio, fino al 2007”.
La Cassa ha il potere di annullare periodi contributivi duranti i quali la professione è stata svolta in situazioni di incompatibilità, ove detta situazione non sia stata rilevata dall’Ordine con conseguente cancellazione dall’albo
(Sentenza Cassazione 25526 del 13.11.2013)
Le modifiche del codice deontologico in pillole
• entrata in vigore 1 marzo 2016
• destinatari: albo, elenco speciale, stp, tirocinanti (art. 3)
• obbligo di risposta tempestiva a comunicazioni dell’Ordine e del Consiglio di Disciplina (art. 11)
• obbligo di tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste di autocertificazioni di situazioni, quali, ad esempio,
l’inesistenza di cause di incompatibilità o l’esistenza di copertura
assicurativa, indirizzo pec (art. 29)
• obbligo di rendere noto al cliente gli estremi della polizza rc professionale e relativo massimale (art. 14)
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• nessuna azione di responsabilità disciplinare ai colleghi che avviano azioni risarcitorie contro altri colleghi, se i primi, sentite le
giustificazioni dei secondi, destinatari dell’azione, hanno
adeguatamente argomentato e documentato il rapporto di causalità tra condotta e il danno che si vuole risarcito (art. 15)
• limitazione del diritto di recesso, indennizzo per recesso anticipato e divieto di acquisire clientela tramite agenzie o procacciatori (20)
• informare il cliente dei diritti e doveri e dell’esistenza del codice deontologico (art. 21)
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• nel caso di rinuncia del professionista al proseguimento dell’incarico qualora il cliente non provveda in tempi ragionevoli, e comunque non oltre 60 giorni dall’avvenuta notifica con raccomandata o pec a incaricare altro professionista, il professionista non è responsabile per la mancata successiva assistenza (art. 23)
• consegna tempestiva della ricevuta di pagamento delle imposte se il
professionista ha ricevuto somme per tale adempimento (art. 24)
• misura del compenso pattuita per iscritto (art. 25)
• il professionista partecipa alle assemblee elettive così come alle altre assemblee istituzionali (art. 26)
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• gli incarichi professionali per i quali sia richiesta l’indicazione di singoli nominativi deve essere resa nota mediante pubblicazione sul sito dell’Ordine. Chi ricopre incarichi istituzionali deve assicurare la presenza di entrambi i generi in una equa proporzione della rappresentanza degli iscritti (art. 28)
• non è consentito utilizzare l’incarico di componente delle commissioni di studio per fini pubblicitari, su carta intestata o biglietti da visita, ferma restando la possibilità di indicarlo sui curriculum vitae (art. 28)
• il sito internet dello Studio non può contenere riferimenti
commerciali o pubblicitari (art. 44)
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• il professionista deve consentire al tirocinante di partecipare ai convegni ed ai corsi di formazione professionale e deve fornire al tirocinante un idoneo ambiente di lavoro (art. 35)
• sin dall’inizio del tirocinio, il professionista dovrà concordare con il tirocinante un rimborso spese forfettario. Inoltre il professionista non mancherà di attribuire al praticante, il cui apporto sia di rilevante valore e utilità per lo Studio, somme, a titolo di borsa di studio, per favorire e incentivare l’assiduità e l’impegno nell’attività svolta (art. 37)
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Il titolo accademico di professore può essere utilizzato solo laddove il professionista sia professore universitario di ruolo, ordinario, straordinario, associato, aggregato o emerito nel settore scientifico disciplinare che forma oggetto della professione.
In tal caso nell’utilizzare il titolo, deve precisare la qualifica e il
settore scientifico disciplinare di insegnamento.
In tutti gli altri casi se ne può avvalere se la materia di
insegnamento forma oggetto della professione specificando la
qualifica, la materia di insegnamento nonché la durata dell’incarico o del contratto (art. 44)
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SUBENTRO AD UN COLLEGA SU RICHIESTA DEL CLIENTE
Prima di accettare l’incarico, il professionista deve:
1. accertarsi che il Cliente abbia informato il Collega e abbia manifestato formalmente il recesso; in difetto informarlo senza indugio
2. accertarsi che la sostituzione non sia dovuta per sottrarsi al rispetto della legge o al pagamento degli onorari del professionista
3. invitare il cliente a pagare tempestivamente il compenso, salvo che l’ammontare sia stato debitamente contestato
4. trasmettere senza indugio, e previo consenso del cliente, tutta la documentazione in suo possesso e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente
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“vendiamo conoscenza, non tempo”
Xxxx Xxxxxx